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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SE IL Presidente dott. BE CC Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 380/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
GUASTALLA, 6 20122 presso lo studio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, che lo Pt_1 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SALA MARIA ROSA
( ) VIA ANDREANI, 10 20122 e all'avv. SMALDONE C.F._1 Pt_1
OR ( ) VIA GUASTALLA, 6 20122 ; C.F._2 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in GALLERIA UMBERTO I, 27 80132 CP_1 P.IVA_2
NAPOLI presso lo studio dell'avv. AVITABILE ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 12 APPELLATO
avente ad oggetto: Impugnazione avvisi di pagamento sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 454/2024:
in via principale, accertare la legittimità degli avvisi n. 119/2020 di € 698,80 e n. 45/2020 di €
17.679,97 e, conseguentemente, dichiarare dovuta da parte di la somma totale di € CP_1
18,378,77, oltre interessi dal dovuto al saldo, condannando l'appellata al pagamento di tale importo a titolo d'indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico in prossimità di Via Dante n. 16, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta Corte ritenesse che gli avvisi di pagamento de quibus non possano essere confermati, accertare e dichiarare comunque dovuta, da parte di CP_1
, la somma di € 27,40, con riguardo all'occupazione abusiva “temporanea”, realizzata nella sola
[...] giornata del 25.01.2020, e la somma di € 15.979,97, con riguardo all'occupazione abusiva
“permanente”, condannando l'appellata al pagamento dell'importo totale di € 16.007,37, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo d'indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico in prossimità di Via
Dante n. 16, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali nei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . Pt_1
Per CP_1
1) Rigettare l'appello per manifesta inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto;
2) Nella non creduta ipotesi che non si dovesse confermare la declaratoria di annullamento degli avvisi per le motivazioni di cui alla decisione del tribunale e si ritenesse legittimamente motivato il gravame -
e quindi ammissibile - in subordine, rigettare la medesima domanda perché infondata, dichiarando pagina 2 di 12 l'invalidità e/o l'inefficacia degli avvisi impugnati per carenza di potere (sospensione dell'atto presupposto disposta dal GdP di al momento della loro emissione) e nel merito, comunque, Pt_1 dichiarando la illegittimità, invalidità, inefficacia ed infondatezza degli avvisi n. 45/2020 e 119/2020, notificati in data 21/07/2020 e di tutti gli atti presupposti per loro illiceità ed infondatezza.
Con vittoria di spese e competenze di avvocato del doppio grado di giudizio per intero.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I. Il giudizio di primo grado.
I.1. (“ ”) conveniva in giudizio il chiedendo l'annullamento di CP_1 CP_1 Parte_1 due avvisi di invito al pagamento, n. 45/2020 e 119/2020 del 05/03/2020, con i quali il Parte_1
le aveva richiesto il pagamento: con l'avviso n. 45/2020 della somma di €17.679,97, a titolo di
[...]
COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) maggiorato per occupazione abusiva, relativo al periodo 01/01/2020-31/12/2020 e di cui al verbale di accertamento della Polizia Municipale del 25/01/2020; con l'avviso n.119/2020 della somma di € 698,80 al medesimo titolo di COSAP maggiorato per occupazione abusiva, relativo al periodo 26/12/2019-25/01/2020 e di cui al medesimo verbale di accertamento della Polizia Municipale del 25/01/2020. In subordine rispetto all'annullamento, la società domandava la riduzione dell'importo dovuto, “anche a seguito dei provvedimenti emanati per la gestione dell'emergenza Covid 19”. Successivamente, in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., così meglio precisava la domanda subordinata di riduzione dell'importo “anche compensando l'importo di €1.700,00 versato per il medesimo titolo dall'attrice il
30/11/2020”.
A fondamento delle proprie domande, in sintesi esponeva che: CP_1
- avverso il verbale n. 7997705-1 del 25.1.2020, da cui derivano i due avvisi opposti, era stata proposta opposizione avanti il Giudice di Pace, il quale aveva disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, derivandone un vizio originario del procedimento di formazione della pretesa dell'ente;
- l'avviso n. 45/2020 era nullo per errore di compilazione e di calcolo;
- l'avviso n. 119/2020 si fondava su un immotivato calcolo di occupazione dello spazio a ritroso di 30 giorni, di carattere meramente presuntivo;
- la richiesta era in ogni caso illegittima, tenuto conto della normativa emanata in periodo Covid.
pagina 3 di 12 I.
2. Si costituiva in giudizio il , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Parte_1 domandando il rigetto delle domande di . CP_1
I.
3. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano dichiarava l'annullamento degli avvisi n. 45/2020 e n.
119/2020. L'iter motivazionale del primo giudice può essere così riassunto:
-era in atti il verbale della Polizia Locale di n. 7991705-1 del 25/1/2020, che accertava Pt_1
l'occupazione di suolo e spazio pubblico in modo difforme ed eccedente rispetto alla concessione rilasciata alla società attrice: in esso erano specificati i dati relativi alle misurazioni effettuate ed a quanto rilevato su luogo, e tali dati, peraltro supportati dai rilievi fotografici effettuati, non potevano essere contestati in assenza di querela di falso;
- il teste , amico del direttore del ristorante, presente al momento del sopralluogo della Testimone_1
Polizia Locale, aveva dichiarato all'udienza del 1.6.2022 che vi erano, fuori dal locale, due tavoli, normalmente posti al suo interno, che erano stati momentaneamente spostati all'esterno per consentire la pulizia: in assenza di dati ulteriori sul punto, la presunzione relativa all'occupazione del suolo pubblico nei trenta giorni precedenti l'accertamento non poteva operare;
- era inoltre da considerare che gli importi controversi erano stati dal calcolati sul presupposto Pt_1 della violazione di cui all'art. 20 co. 3 lett. a) del Regolamento COSAP, avente ad oggetto una indennità, sostanzialmente consistente nel computo del canone virtuale dovuto a seguito dell'accertamento dell'occupazione illegittima, a differenza dell'ordinanza di cui all'art. 20 co. 3 lett.
b) di cui al medesimo Regolamento, avente natura sanzionatoria: dalla natura indennitaria degli importi pretesi dal su cui non incideva la realizzazione di una struttura diversa da quella Pt_1 originariamente autorizzata, discendeva la necessità di tenere conto di quanto già versato dalla opponente per l'occupazione lecita di parte dello spazio, mentre il non aveva rideterminato la Pt_1 somma dovuta tenendo conto di quanto versato da;
CP_1
-da ciò conseguiva l'impossibilità di determinare compiutamente quale fosse il credito effettivamente vantato dal in termini di indennità ex art. 20 co. 3 lett. a) Regolamento COSAP. Pt_1
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione Il ha proposto appello, affidato ai motivi così Parte_1 rubricati e che si riassumono in sintesi:
SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA N. 454/2024 IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DEI
FATTI, ALL'ESAME DEI DOCUMENTI ED ALL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME
pagina 4 di 12 VIGENTI;
SULL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO;
SULLA FONDATEZZA
DEL CREDITO COMUNALE;
SULLA DIFFERENZA TRA CANONE CONCESSORIO ED
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE
Con questo motivo il ha censurato la erroneità e contraddittorietà della decisione, per aver in Pt_1 definitiva ritenuto che, pur a fronte di violazioni incontrovertibilmente accertate dal verbale della
Polizia municipale, non impugnato con querela di falso, la pretesa del fosse inesigibile, in Pt_1 quanto: in merito all'occupazione abusiva temporanea, la presunzione di effettuazione dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui all'art. 20, comma 2, Regolamento
COSAP, sarebbe stata vinta dalle dichiarazioni del teste escusso;
in merito all'occupazione abusiva permanente, la realizzazione di una struttura diversa da quella autorizzata inciderebbe sulla quantificazione dell'importo dovuto, che non sarebbe, tuttavia, determinabile compiutamente, poiché il aveva omesso di detrarre quanto già versato da a titolo di canone ordinario. Sotto il Pt_1 CP_1 primo profilo, a detta dell'appellante la documentazione fotografica allegata al verbale di accertamento era invece sufficiente a dimostrare la collocazione abusiva di tavoli destinati all'accoglimento della clientela;
sotto il secondo profilo, quanto cioè alla necessità di detrarre dall'indennità dovuta per l'occupazione abusiva quanto già pagato a titolo di canone concessorio ordinario, il Tribunale non aveva considerato che l'indennità è dovuta a fronte dell'occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre il canone ordinario è dovuto in seguito al rilascio del titolo abilitativo, sicché non doveva farsi luogo ad alcuna compensazione, come peraltro già ritenuto in pronunce diverse dallo stesso Tribunale di Milano, nonché dalla Corte di Appello. Doveva perciò ritenersi, al contrario di quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, che l'indennità per l'occupazione abusiva di mq. 32,00 (mt 8,00 X 4,00) - realizzata mediante tavoli, sedie, ombrelloni, nonché controventature, pendoni in plastica, faretti ed irradiatori di calore- occupazione difforme da quella assentita e per questo abusiva, era dovuta per l'intero, così come richiesta, a nulla rilevando il pagamento del canone ordinario, che era stato determinato sulla base delle prescrizioni contenute nella concessione rilasciata in data 30.07.2019.
SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA N. 454/2024 IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DEI
FATTI, ALL'ESAME DEI DOCUMENTI ED ALL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME
VIGENTI; SULLA NATURA DELLA PRESENTE CAUSA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO
DEL CREDITO;
SUI POTERI DI COGNIZIONE DEL GIUDICE ADITO;
SULLA FONDATEZZA
DEL CREDITO COMUNALE.
pagina 5 di 12 Con questo motivo il lamenta che il Tribunale abbia errato nel non considerare che il giudizio Pt_1 instaurato da era di accertamento negativo del credito, giudizio in cui la cognizione del giudice CP_1 non può limitarsi a soli vizi di legittimità formale del provvedimento ma involge, comunque,
l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito. Per quanto allora concerne l'occupazione abusiva
“temporanea”, anche volendo aderire all'interpretazione data dal giudice di prime cure, secondo cui la presunzione ex art. 20, comma 2, Regolamento COSAP non potrebbe operare, dovrebbe CP_1 comunque ritenersi obbligata a corrispondere l'indennità de qua per lo meno con riguardo all'occupazione abusiva di suolo pubblico realizzata in data 25.01.2020, accertata dalla Polizia locale.
Per detta giornata, l'indennità ex art. 20 comma 3 lett. a), Regolamento COSAP risulta dovuta nell'importo di € 27,40, così calcolato: occupazione abusiva temporanea (avviso n. 119/2020) tariffa base (€ 3,72) X coefficiente categoria viaria (B12: 2,83333) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con tavoli e sedie: 1,00) X giorni occupazione (1 gg.: 100% tariffa) X metri quadrati (mq 2,00) = € 21,08; totale indennità dovuta: € 21,08 + € 6,32 (maggiorazione del 30%) = €
27,40.
Sarebbe poi evidente come -sulla base dei criteri di calcolo dell'indennità che il aveva Pt_1 documentato come riconosciuto dallo stesso Tribunale (“sono inoltre documentati i criteri di calcolo dell'indennità oggetto di richiesta da parte del )- sia possibile procedere alla sottrazione di Pt_1 quanto corrisposto a titolo di canone annuale per il 2020 dall'importo richiesto a titolo d'indennità de qua per lo stesso anno (ovvero sottrarre da € 17.679,97, importo richiesto con l'avviso di pagamento n.
45/2020, € 1.700,00 quale importo corrisposto a titolo di canone ordinario per il 2020), per cui erroneamente il Giudice avrebbe affermato che "non è possibile determinare compiutamente quale sia il credito effettivamente vantato dal . Pt_1
Domandata dunque, in subordine, la rideterminazione del credito complessivo in € 16.007,37 (€ 27,40 per l'occupazione temporanea + € 15.979,97 per l'occupazione permanente), il ha riproposto Pt_1 ex art. 346 c.p.c. le questioni ritenute assorbite dal Tribunale e per questo non trattate:
SULL'AUTONOMIA DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE (RD 639/1910) RISPETTO AL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO (L. 689/1981); SULLA
LEGISLAZIONE EMERGENZIALE COVID 19.
Sotto il primo profilo, ha rappresentato, quanto al verbale n. 7991705-1 di cui la appellante aveva rappresentato l'impugnazione dinanzi al Giudice di Pace, che il procedimento sanzionatorio era tutt'ora in corso nel rispetto dei termini di cui all'art. 28 L. 689/1981, nulla avendo a che fare con il presente pagina 6 di 12 giudizio, avente ad oggetto la pretesa indennitaria e non la sanzione amministrativa. Sotto il secondo profilo, ha rappresentato che gli interventi normativi nel periodo emergenziale avevano riguardato in via esclusiva le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'esonero del pagamento ordinario del
COSAP per lo stesso periodo emergenziale, così da sostenere gli esercenti che svolgono attività sul suolo pubblico, ma in nessun modo hanno inteso legittimare le condotte illecite di occupazione abusiva, relativamente alle quali è restata in vigore la disciplina sanzionatoria stabilita dall'art. 20, comma 3,
Regolamento COSAP, ora trasposto nell'art. 22 Reg. Canone Unico Patrimoniale.
II.2 si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e CP_1 confutando comunque nel merito i motivi di appello del con domanda di conferma della Pt_1 sentenza impugnata. Ha comunque riproposto, ex art. 346 c.p.c., le questioni a suo avviso rimaste in primo grado meramente assorbite.
II.3 All'udienza del 01.10.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ed in pari data discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
Preliminarmente deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, svolta dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. I motivi di appello risultano, nel loro complesso, formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. n. 149/2022, ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza, nonché della sottesa ratio decidendi, che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
III.
1. Nel merito, l'appello del è fondato e va accolto nei limiti e con le precisazioni che Pt_1 seguono. I motivi proposti possono essere trattati unitariamente.
III.
2. Il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione di per l'affermata impossibilità di determinare CP_1 il quantum dovuto1, ha implicitamente ritenuto l'effettiva abusività dell'occupazione permanente di mq. 32 cui è riferito l'avviso di pagamento n. 45/2020, il ché la Corte condivide per le seguenti ragioni. 1 Pag. 3 della sentenza: La realizzazione di una struttura diversa da quella originariamente autorizzata non incide sulla natura indennitaria della prestazione richiesta, ma sulla determinazione e quantificazione dell'importo dovuto;
non si può pertanto non tenere conto di quanto già versato in proposito da Il non ha rideterminato la somma dovuta tenendo conto di quan to CP_1 Pt_1 versato dall'attore. Ne consegue che non è possibile determinare compiutamente quale sia il credito effettivamente vantato dal Pt_1 in termini di indennità ex art. 20 co. 3 lett. a) Regolamento COSAP. pagina 7 di 12 III.
3.Va premesso che la vicenda subita dal verbale di contestazione n. 7991905-1 della Polizia Locale nell'ambito del giudizio instaurato da dinanzi al Giudice di Pace, relativamente all'ordinanza CP_1 ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, vicenda processuale peraltro conclusasi con declaratoria di inammissibilità del ricorso, è inconferente in questa sede, nella quale è in discussione null'altro che la pretesa creditoria del relativamente all'indennità di cui all'art. 20, comma 3, Pt_1 lett. a) del Regolamento Cosap.
III.
4. Ciò precisato, la Corte osserva che il raffronto tra l'accertamento sullo stato dei luoghi contenuto nel verbale, il tenore del materiale fotografico a corredo, il contenuto del Disciplinare con i relativi allegati prodotto dal (suo doc. 9), ed il contenuto della concessione di occupazione di suolo Pt_1 pubblico ottenuta da nel 2019 (suo doc.4; doc. 2 del , rende chiara l'abusività CP_1 Pt_1 dell'occupazione di mq. 32 (mt. 8,00 x 4,00) nei termini di cui all'art. 20, comma 1, lett. a), del
Regolamento Cosap, ovvero per difformità dell'occupazione dalle disposizioni dell'atto di concessione.
Infatti: la concessione abilita all'occupazione dell'area di cui sopra mediante installazione di CP_1 tavoli, sedie, ombrelloni e paraventi; la Polizia Locale ha verificato la presenza sull'area di tavoli, sedie e ombrelloni, con controventature e pendoni; i pendoni (come può agevolmente notarsi dalla documentazione fotografica: teli di plastica trasparente ancorati alla cima dell'ombrellone, che scendendo sui lati completano e chiudono la protezione fornita dalle pareti vetrate) non sono contemplati dalla concessione, mentre i paraventi sono stati sostituiti da controventature, manufatti che sono certamente tra loro diversi tant'è che l'installazione deve essere oggetto di differenziata domanda, come si evince alla pag. 4 dell'allegato D al citato disciplinare (doc. 9 del Comune). Inoltre, è stata accertata la presenza di irradiatori di calore, e nemmeno questi risultano compresi nell'oggetto della concessione:
risultando peraltro evidente che laddove, nelle “norme relative alle occupazioni di spazio e suolo pubblico” contenute a pag. 2 della concessione, si fa riferimento agli irradiatori di calore (così come a tanti altri manufatti), ciò avviene per disciplinarne l'uso ove l'istallazione sia concessa, mentre nel caso pagina 8 di 12 di specie è stata concessa esclusivamente l'installazione di tavoli, sedie, ombrelloni e paraventi.
Contrariamente a quanto sostenuto in atti da , poi, la presenza di due irradiatori di calore, così CP_1 come accertato dalla Polizia Locale, è confermata dal materiale fotografico in atti, ed in particolare dalla foto n. 7, in cui gli stessi sono chiaramente ritratti.
III.
5. L'art. 20, comma 1, lett. a) del Regolamento Cosap qualifica l'occupazione difforme come abusiva. Pertanto, salvo quanto si sta per dire in ordine al canone che ha pagato in relazione a CP_1 quanto concesso, è certo il diritto del a pretendere il pagamento, per l'occupazione abusiva Pt_1 dell'area di mq. 32, dell'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30%, come previsto dall'art. 20, comma 3, lett. a) del medesimo
Regolamento.
III.
6. ha dunque allegato e documentato di aver pagato il canone Cosap, per l'anno 2020, CP_1 nell'importo di € 1.700,00. Come il Tribunale ha già ritenuto, pur poi denegando la semplice operazione di calcolo necessaria, la natura indennitaria e non sanzionatoria della prestazione di cui all'art. 20, comma 3, lett. a) del Regolamento, implica che quanto già pagato dall'occupante in relazione a quella specifica area vada tenuto di conto, e quindi sottratto dall'importo dovuto, per l'occupazione difforme, determinato secondo la norma medesima.
III.
7. Quanto al “canone che sarebbe stato dovuto se l'occupazione fosse stata autorizzata”, la Corte osserva che il medesimo non può essere determinato, come la appellata vorrebbe, sulla base della speciale agevolazione concessa dal Comune in ragione della pandemia da Covid 19, atteso che l'agevolazione, come correttamente osservato dall'appellante, è stata riconosciuta agli operatori economici che si trovavano in situazione di liceità, mentre non può fruirne l'occupante abusivo.
III.
8. Il diritto del al pagamento, relativamente all'area di mq. 32, deve pertanto essere Pt_1 accertato nella minore somma di € 15.979,97 (€ 17.679,97, importo richiesto con l'avviso di pagamento n. 45/2020, meno € 1.700,00, importo già corrisposto a titolo di canone ordinario per il 2020 da
), rilevandosi che quest'ultima, in primo grado, aveva avanzato in via subordinata la domanda di CP_1 corrispondente riduzione (“3) in via subordinata, a seguito dei provvedimenti emanati per la gestione dell'emergenza Covid 19, dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice all'ente per il Cosap per l'anno
2020, anche compensando l'importo di €1.700,00 versato per il medesimo titolo dall'attrice il
30/11/2020, ovvero ridurre l'importo richiesto a quello eventualmente dovuto”).
III.
9. Con specifico riferimento all'occupazione non “difforme” bensì “eccedente” la concessione, attuata mediante la sistemazione di tavoli e sedie in altra area che il verbale della Polizia Locale ha pagina 9 di 12 accertato in mt. 3,00 x 0,60, la Corte rileva che la documentazione fotografica di corredo al medesimo
(v. in particolare la foto n. 4) mostra la presenza di tue tavolini alti, posizionati di fronte al dehor, ciascuno dotato di due sgabelli, atti dunque a far accomodare, ciascuno, due avventori. L'accertamento
è stato effettuato dalla Polizia Locale alle ore 11:45 di un giorno feriale, e, sempre dalle foto (v. in particolare la foto n. 5), l'esercizio risulta aperto al pubblico. Le dichiarazioni del teste il quale Tes_1 ha fatto riferimento a tavoli destinati all'asporto che ogni tanto venivano spostati all'esterno per consentire le pulizie all'interno del locale, risultano in contrasto con lo stato dei luoghi ritratto dalle fotografie: non si vedono in corso attività di pulizia, che invero neppure è ragionevole ritenere che venissero eseguite in costanza di apertura al pubblico, né i tavolini descritti appaiono estemporaneamente posizionati per fini diversi dall'accoglienza di avventori, cui invece rimandano chiaramente l'ordinato posizionamento affianco al dehor e la presenza degli sgabelli.
III.10. Premesso che non sussiste alcun errore di calcolo (per quanto mt. 3,00 x mt. 0,60 corrisponda a mt. 1,80 e non a 2 mt) perché l'art. 5 del Regolamento Cosap prevede l'arrotondamento per eccesso, la
Corte rileva che la presunzione di inizio dell'occupazione il 30° giorno precedente l'accertamento è introdotta dal Regolamento stesso. non si è offerta di provare, per vincere tale presunzione, di CP_1 avere iniziato l'abusiva occupazione in data più vicina all'accertamento, bensì, come si è visto, ha cercato di provare l'inesistenza in sé dell'occupazione. Fallita, ad avviso della Corte, tale prova, la presunzione non può che operare. È dunque dovuto da , per tale titolo, l'importo di € 698,80 CP_1 richiesto dal con l'avviso di pagamento n. 119/20. Pt_1
III.11. In definitiva, dunque, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado, deve accertarsi la fondatezza della pretesa creditoria del seppure solo parzialmente con Pt_1 riferimento all'avviso di pagamento n. 45/2020 e dunque con speculare accoglimento per quella sola parte delle domande di . CP_1
IV. Il regolamento delle spese di lite
IV.
1. Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio2, data la soccombenza in minima parte del sulle domande dell'appellata vengono compensate in misura di 1/5, e per il resto sono poste a Pt_1 2 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la pagina 10 di 12 carico della appellata medesima, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui dal
D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia
(scaglione da € 5.201 ad € 26.001) ed all'attività concretamente prestata. Il che nelle Pt_1 conclusioni ha domandato in termini meramente eventuali la restituzione di quanto pagato alla controparte a titolo di spese di lite, non ha poi documentato di avere effettivamente provveduto ad alcun pagamento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 454/2024, pubblicata il 15.01.2024, in riforma della stessa, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda di in relazione all'avviso di pagamento n. 45/2020, CP_1 rideterminando il credito del in € 15.979,97. Parte_1
2. Rigetta la domanda di con riferimento all'avviso di pagamento n. 119/2020. CP_1
3. Condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante dei 4/5 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi euro 9.043,00 per compensi (di cui euro 5.077,00 con riferimento al primo grado ed euro 3.966,00 con riferimento al presente grado di giudizio), oltre ad €
355,50 per contributo unificato del giudizio di appello ed al rimborso forfetario delle spese in misura del 15% ed oneri di legge, compensando tra le parti per 1/5.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 01.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
BE CC SE IL
decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18).
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SE IL Presidente dott. BE CC Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 380/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 P.IVA_1
GUASTALLA, 6 20122 presso lo studio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, che lo Pt_1 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SALA MARIA ROSA
( ) VIA ANDREANI, 10 20122 e all'avv. SMALDONE C.F._1 Pt_1
OR ( ) VIA GUASTALLA, 6 20122 ; C.F._2 Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in GALLERIA UMBERTO I, 27 80132 CP_1 P.IVA_2
NAPOLI presso lo studio dell'avv. AVITABILE ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 12 APPELLATO
avente ad oggetto: Impugnazione avvisi di pagamento sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 454/2024:
in via principale, accertare la legittimità degli avvisi n. 119/2020 di € 698,80 e n. 45/2020 di €
17.679,97 e, conseguentemente, dichiarare dovuta da parte di la somma totale di € CP_1
18,378,77, oltre interessi dal dovuto al saldo, condannando l'appellata al pagamento di tale importo a titolo d'indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico in prossimità di Via Dante n. 16, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta Corte ritenesse che gli avvisi di pagamento de quibus non possano essere confermati, accertare e dichiarare comunque dovuta, da parte di CP_1
, la somma di € 27,40, con riguardo all'occupazione abusiva “temporanea”, realizzata nella sola
[...] giornata del 25.01.2020, e la somma di € 15.979,97, con riguardo all'occupazione abusiva
“permanente”, condannando l'appellata al pagamento dell'importo totale di € 16.007,37, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo d'indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico in prossimità di Via
Dante n. 16, nonché disporre la restituzione della somma eventualmente pagata a titolo di spese di lite del 1° grado di giudizio.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali nei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . Pt_1
Per CP_1
1) Rigettare l'appello per manifesta inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto;
2) Nella non creduta ipotesi che non si dovesse confermare la declaratoria di annullamento degli avvisi per le motivazioni di cui alla decisione del tribunale e si ritenesse legittimamente motivato il gravame -
e quindi ammissibile - in subordine, rigettare la medesima domanda perché infondata, dichiarando pagina 2 di 12 l'invalidità e/o l'inefficacia degli avvisi impugnati per carenza di potere (sospensione dell'atto presupposto disposta dal GdP di al momento della loro emissione) e nel merito, comunque, Pt_1 dichiarando la illegittimità, invalidità, inefficacia ed infondatezza degli avvisi n. 45/2020 e 119/2020, notificati in data 21/07/2020 e di tutti gli atti presupposti per loro illiceità ed infondatezza.
Con vittoria di spese e competenze di avvocato del doppio grado di giudizio per intero.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I. Il giudizio di primo grado.
I.1. (“ ”) conveniva in giudizio il chiedendo l'annullamento di CP_1 CP_1 Parte_1 due avvisi di invito al pagamento, n. 45/2020 e 119/2020 del 05/03/2020, con i quali il Parte_1
le aveva richiesto il pagamento: con l'avviso n. 45/2020 della somma di €17.679,97, a titolo di
[...]
COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) maggiorato per occupazione abusiva, relativo al periodo 01/01/2020-31/12/2020 e di cui al verbale di accertamento della Polizia Municipale del 25/01/2020; con l'avviso n.119/2020 della somma di € 698,80 al medesimo titolo di COSAP maggiorato per occupazione abusiva, relativo al periodo 26/12/2019-25/01/2020 e di cui al medesimo verbale di accertamento della Polizia Municipale del 25/01/2020. In subordine rispetto all'annullamento, la società domandava la riduzione dell'importo dovuto, “anche a seguito dei provvedimenti emanati per la gestione dell'emergenza Covid 19”. Successivamente, in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., così meglio precisava la domanda subordinata di riduzione dell'importo “anche compensando l'importo di €1.700,00 versato per il medesimo titolo dall'attrice il
30/11/2020”.
A fondamento delle proprie domande, in sintesi esponeva che: CP_1
- avverso il verbale n. 7997705-1 del 25.1.2020, da cui derivano i due avvisi opposti, era stata proposta opposizione avanti il Giudice di Pace, il quale aveva disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, derivandone un vizio originario del procedimento di formazione della pretesa dell'ente;
- l'avviso n. 45/2020 era nullo per errore di compilazione e di calcolo;
- l'avviso n. 119/2020 si fondava su un immotivato calcolo di occupazione dello spazio a ritroso di 30 giorni, di carattere meramente presuntivo;
- la richiesta era in ogni caso illegittima, tenuto conto della normativa emanata in periodo Covid.
pagina 3 di 12 I.
2. Si costituiva in giudizio il , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Parte_1 domandando il rigetto delle domande di . CP_1
I.
3. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano dichiarava l'annullamento degli avvisi n. 45/2020 e n.
119/2020. L'iter motivazionale del primo giudice può essere così riassunto:
-era in atti il verbale della Polizia Locale di n. 7991705-1 del 25/1/2020, che accertava Pt_1
l'occupazione di suolo e spazio pubblico in modo difforme ed eccedente rispetto alla concessione rilasciata alla società attrice: in esso erano specificati i dati relativi alle misurazioni effettuate ed a quanto rilevato su luogo, e tali dati, peraltro supportati dai rilievi fotografici effettuati, non potevano essere contestati in assenza di querela di falso;
- il teste , amico del direttore del ristorante, presente al momento del sopralluogo della Testimone_1
Polizia Locale, aveva dichiarato all'udienza del 1.6.2022 che vi erano, fuori dal locale, due tavoli, normalmente posti al suo interno, che erano stati momentaneamente spostati all'esterno per consentire la pulizia: in assenza di dati ulteriori sul punto, la presunzione relativa all'occupazione del suolo pubblico nei trenta giorni precedenti l'accertamento non poteva operare;
- era inoltre da considerare che gli importi controversi erano stati dal calcolati sul presupposto Pt_1 della violazione di cui all'art. 20 co. 3 lett. a) del Regolamento COSAP, avente ad oggetto una indennità, sostanzialmente consistente nel computo del canone virtuale dovuto a seguito dell'accertamento dell'occupazione illegittima, a differenza dell'ordinanza di cui all'art. 20 co. 3 lett.
b) di cui al medesimo Regolamento, avente natura sanzionatoria: dalla natura indennitaria degli importi pretesi dal su cui non incideva la realizzazione di una struttura diversa da quella Pt_1 originariamente autorizzata, discendeva la necessità di tenere conto di quanto già versato dalla opponente per l'occupazione lecita di parte dello spazio, mentre il non aveva rideterminato la Pt_1 somma dovuta tenendo conto di quanto versato da;
CP_1
-da ciò conseguiva l'impossibilità di determinare compiutamente quale fosse il credito effettivamente vantato dal in termini di indennità ex art. 20 co. 3 lett. a) Regolamento COSAP. Pt_1
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione Il ha proposto appello, affidato ai motivi così Parte_1 rubricati e che si riassumono in sintesi:
SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA N. 454/2024 IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DEI
FATTI, ALL'ESAME DEI DOCUMENTI ED ALL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME
pagina 4 di 12 VIGENTI;
SULL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO;
SULLA FONDATEZZA
DEL CREDITO COMUNALE;
SULLA DIFFERENZA TRA CANONE CONCESSORIO ED
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE
Con questo motivo il ha censurato la erroneità e contraddittorietà della decisione, per aver in Pt_1 definitiva ritenuto che, pur a fronte di violazioni incontrovertibilmente accertate dal verbale della
Polizia municipale, non impugnato con querela di falso, la pretesa del fosse inesigibile, in Pt_1 quanto: in merito all'occupazione abusiva temporanea, la presunzione di effettuazione dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui all'art. 20, comma 2, Regolamento
COSAP, sarebbe stata vinta dalle dichiarazioni del teste escusso;
in merito all'occupazione abusiva permanente, la realizzazione di una struttura diversa da quella autorizzata inciderebbe sulla quantificazione dell'importo dovuto, che non sarebbe, tuttavia, determinabile compiutamente, poiché il aveva omesso di detrarre quanto già versato da a titolo di canone ordinario. Sotto il Pt_1 CP_1 primo profilo, a detta dell'appellante la documentazione fotografica allegata al verbale di accertamento era invece sufficiente a dimostrare la collocazione abusiva di tavoli destinati all'accoglimento della clientela;
sotto il secondo profilo, quanto cioè alla necessità di detrarre dall'indennità dovuta per l'occupazione abusiva quanto già pagato a titolo di canone concessorio ordinario, il Tribunale non aveva considerato che l'indennità è dovuta a fronte dell'occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre il canone ordinario è dovuto in seguito al rilascio del titolo abilitativo, sicché non doveva farsi luogo ad alcuna compensazione, come peraltro già ritenuto in pronunce diverse dallo stesso Tribunale di Milano, nonché dalla Corte di Appello. Doveva perciò ritenersi, al contrario di quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, che l'indennità per l'occupazione abusiva di mq. 32,00 (mt 8,00 X 4,00) - realizzata mediante tavoli, sedie, ombrelloni, nonché controventature, pendoni in plastica, faretti ed irradiatori di calore- occupazione difforme da quella assentita e per questo abusiva, era dovuta per l'intero, così come richiesta, a nulla rilevando il pagamento del canone ordinario, che era stato determinato sulla base delle prescrizioni contenute nella concessione rilasciata in data 30.07.2019.
SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA N. 454/2024 IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE DEI
FATTI, ALL'ESAME DEI DOCUMENTI ED ALL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME
VIGENTI; SULLA NATURA DELLA PRESENTE CAUSA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO
DEL CREDITO;
SUI POTERI DI COGNIZIONE DEL GIUDICE ADITO;
SULLA FONDATEZZA
DEL CREDITO COMUNALE.
pagina 5 di 12 Con questo motivo il lamenta che il Tribunale abbia errato nel non considerare che il giudizio Pt_1 instaurato da era di accertamento negativo del credito, giudizio in cui la cognizione del giudice CP_1 non può limitarsi a soli vizi di legittimità formale del provvedimento ma involge, comunque,
l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito. Per quanto allora concerne l'occupazione abusiva
“temporanea”, anche volendo aderire all'interpretazione data dal giudice di prime cure, secondo cui la presunzione ex art. 20, comma 2, Regolamento COSAP non potrebbe operare, dovrebbe CP_1 comunque ritenersi obbligata a corrispondere l'indennità de qua per lo meno con riguardo all'occupazione abusiva di suolo pubblico realizzata in data 25.01.2020, accertata dalla Polizia locale.
Per detta giornata, l'indennità ex art. 20 comma 3 lett. a), Regolamento COSAP risulta dovuta nell'importo di € 27,40, così calcolato: occupazione abusiva temporanea (avviso n. 119/2020) tariffa base (€ 3,72) X coefficiente categoria viaria (B12: 2,83333) X coefficiente moltiplicatore per attività di occupazione (occupazione con tavoli e sedie: 1,00) X giorni occupazione (1 gg.: 100% tariffa) X metri quadrati (mq 2,00) = € 21,08; totale indennità dovuta: € 21,08 + € 6,32 (maggiorazione del 30%) = €
27,40.
Sarebbe poi evidente come -sulla base dei criteri di calcolo dell'indennità che il aveva Pt_1 documentato come riconosciuto dallo stesso Tribunale (“sono inoltre documentati i criteri di calcolo dell'indennità oggetto di richiesta da parte del )- sia possibile procedere alla sottrazione di Pt_1 quanto corrisposto a titolo di canone annuale per il 2020 dall'importo richiesto a titolo d'indennità de qua per lo stesso anno (ovvero sottrarre da € 17.679,97, importo richiesto con l'avviso di pagamento n.
45/2020, € 1.700,00 quale importo corrisposto a titolo di canone ordinario per il 2020), per cui erroneamente il Giudice avrebbe affermato che "non è possibile determinare compiutamente quale sia il credito effettivamente vantato dal . Pt_1
Domandata dunque, in subordine, la rideterminazione del credito complessivo in € 16.007,37 (€ 27,40 per l'occupazione temporanea + € 15.979,97 per l'occupazione permanente), il ha riproposto Pt_1 ex art. 346 c.p.c. le questioni ritenute assorbite dal Tribunale e per questo non trattate:
SULL'AUTONOMIA DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE (RD 639/1910) RISPETTO AL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO (L. 689/1981); SULLA
LEGISLAZIONE EMERGENZIALE COVID 19.
Sotto il primo profilo, ha rappresentato, quanto al verbale n. 7991705-1 di cui la appellante aveva rappresentato l'impugnazione dinanzi al Giudice di Pace, che il procedimento sanzionatorio era tutt'ora in corso nel rispetto dei termini di cui all'art. 28 L. 689/1981, nulla avendo a che fare con il presente pagina 6 di 12 giudizio, avente ad oggetto la pretesa indennitaria e non la sanzione amministrativa. Sotto il secondo profilo, ha rappresentato che gli interventi normativi nel periodo emergenziale avevano riguardato in via esclusiva le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'esonero del pagamento ordinario del
COSAP per lo stesso periodo emergenziale, così da sostenere gli esercenti che svolgono attività sul suolo pubblico, ma in nessun modo hanno inteso legittimare le condotte illecite di occupazione abusiva, relativamente alle quali è restata in vigore la disciplina sanzionatoria stabilita dall'art. 20, comma 3,
Regolamento COSAP, ora trasposto nell'art. 22 Reg. Canone Unico Patrimoniale.
II.2 si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e CP_1 confutando comunque nel merito i motivi di appello del con domanda di conferma della Pt_1 sentenza impugnata. Ha comunque riproposto, ex art. 346 c.p.c., le questioni a suo avviso rimaste in primo grado meramente assorbite.
II.3 All'udienza del 01.10.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ed in pari data discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
Preliminarmente deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, svolta dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. I motivi di appello risultano, nel loro complesso, formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. n. 149/2022, ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza, nonché della sottesa ratio decidendi, che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
III.
1. Nel merito, l'appello del è fondato e va accolto nei limiti e con le precisazioni che Pt_1 seguono. I motivi proposti possono essere trattati unitariamente.
III.
2. Il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione di per l'affermata impossibilità di determinare CP_1 il quantum dovuto1, ha implicitamente ritenuto l'effettiva abusività dell'occupazione permanente di mq. 32 cui è riferito l'avviso di pagamento n. 45/2020, il ché la Corte condivide per le seguenti ragioni. 1 Pag. 3 della sentenza: La realizzazione di una struttura diversa da quella originariamente autorizzata non incide sulla natura indennitaria della prestazione richiesta, ma sulla determinazione e quantificazione dell'importo dovuto;
non si può pertanto non tenere conto di quanto già versato in proposito da Il non ha rideterminato la somma dovuta tenendo conto di quan to CP_1 Pt_1 versato dall'attore. Ne consegue che non è possibile determinare compiutamente quale sia il credito effettivamente vantato dal Pt_1 in termini di indennità ex art. 20 co. 3 lett. a) Regolamento COSAP. pagina 7 di 12 III.
3.Va premesso che la vicenda subita dal verbale di contestazione n. 7991905-1 della Polizia Locale nell'ambito del giudizio instaurato da dinanzi al Giudice di Pace, relativamente all'ordinanza CP_1 ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, vicenda processuale peraltro conclusasi con declaratoria di inammissibilità del ricorso, è inconferente in questa sede, nella quale è in discussione null'altro che la pretesa creditoria del relativamente all'indennità di cui all'art. 20, comma 3, Pt_1 lett. a) del Regolamento Cosap.
III.
4. Ciò precisato, la Corte osserva che il raffronto tra l'accertamento sullo stato dei luoghi contenuto nel verbale, il tenore del materiale fotografico a corredo, il contenuto del Disciplinare con i relativi allegati prodotto dal (suo doc. 9), ed il contenuto della concessione di occupazione di suolo Pt_1 pubblico ottenuta da nel 2019 (suo doc.4; doc. 2 del , rende chiara l'abusività CP_1 Pt_1 dell'occupazione di mq. 32 (mt. 8,00 x 4,00) nei termini di cui all'art. 20, comma 1, lett. a), del
Regolamento Cosap, ovvero per difformità dell'occupazione dalle disposizioni dell'atto di concessione.
Infatti: la concessione abilita all'occupazione dell'area di cui sopra mediante installazione di CP_1 tavoli, sedie, ombrelloni e paraventi; la Polizia Locale ha verificato la presenza sull'area di tavoli, sedie e ombrelloni, con controventature e pendoni; i pendoni (come può agevolmente notarsi dalla documentazione fotografica: teli di plastica trasparente ancorati alla cima dell'ombrellone, che scendendo sui lati completano e chiudono la protezione fornita dalle pareti vetrate) non sono contemplati dalla concessione, mentre i paraventi sono stati sostituiti da controventature, manufatti che sono certamente tra loro diversi tant'è che l'installazione deve essere oggetto di differenziata domanda, come si evince alla pag. 4 dell'allegato D al citato disciplinare (doc. 9 del Comune). Inoltre, è stata accertata la presenza di irradiatori di calore, e nemmeno questi risultano compresi nell'oggetto della concessione:
risultando peraltro evidente che laddove, nelle “norme relative alle occupazioni di spazio e suolo pubblico” contenute a pag. 2 della concessione, si fa riferimento agli irradiatori di calore (così come a tanti altri manufatti), ciò avviene per disciplinarne l'uso ove l'istallazione sia concessa, mentre nel caso pagina 8 di 12 di specie è stata concessa esclusivamente l'installazione di tavoli, sedie, ombrelloni e paraventi.
Contrariamente a quanto sostenuto in atti da , poi, la presenza di due irradiatori di calore, così CP_1 come accertato dalla Polizia Locale, è confermata dal materiale fotografico in atti, ed in particolare dalla foto n. 7, in cui gli stessi sono chiaramente ritratti.
III.
5. L'art. 20, comma 1, lett. a) del Regolamento Cosap qualifica l'occupazione difforme come abusiva. Pertanto, salvo quanto si sta per dire in ordine al canone che ha pagato in relazione a CP_1 quanto concesso, è certo il diritto del a pretendere il pagamento, per l'occupazione abusiva Pt_1 dell'area di mq. 32, dell'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30%, come previsto dall'art. 20, comma 3, lett. a) del medesimo
Regolamento.
III.
6. ha dunque allegato e documentato di aver pagato il canone Cosap, per l'anno 2020, CP_1 nell'importo di € 1.700,00. Come il Tribunale ha già ritenuto, pur poi denegando la semplice operazione di calcolo necessaria, la natura indennitaria e non sanzionatoria della prestazione di cui all'art. 20, comma 3, lett. a) del Regolamento, implica che quanto già pagato dall'occupante in relazione a quella specifica area vada tenuto di conto, e quindi sottratto dall'importo dovuto, per l'occupazione difforme, determinato secondo la norma medesima.
III.
7. Quanto al “canone che sarebbe stato dovuto se l'occupazione fosse stata autorizzata”, la Corte osserva che il medesimo non può essere determinato, come la appellata vorrebbe, sulla base della speciale agevolazione concessa dal Comune in ragione della pandemia da Covid 19, atteso che l'agevolazione, come correttamente osservato dall'appellante, è stata riconosciuta agli operatori economici che si trovavano in situazione di liceità, mentre non può fruirne l'occupante abusivo.
III.
8. Il diritto del al pagamento, relativamente all'area di mq. 32, deve pertanto essere Pt_1 accertato nella minore somma di € 15.979,97 (€ 17.679,97, importo richiesto con l'avviso di pagamento n. 45/2020, meno € 1.700,00, importo già corrisposto a titolo di canone ordinario per il 2020 da
), rilevandosi che quest'ultima, in primo grado, aveva avanzato in via subordinata la domanda di CP_1 corrispondente riduzione (“3) in via subordinata, a seguito dei provvedimenti emanati per la gestione dell'emergenza Covid 19, dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice all'ente per il Cosap per l'anno
2020, anche compensando l'importo di €1.700,00 versato per il medesimo titolo dall'attrice il
30/11/2020, ovvero ridurre l'importo richiesto a quello eventualmente dovuto”).
III.
9. Con specifico riferimento all'occupazione non “difforme” bensì “eccedente” la concessione, attuata mediante la sistemazione di tavoli e sedie in altra area che il verbale della Polizia Locale ha pagina 9 di 12 accertato in mt. 3,00 x 0,60, la Corte rileva che la documentazione fotografica di corredo al medesimo
(v. in particolare la foto n. 4) mostra la presenza di tue tavolini alti, posizionati di fronte al dehor, ciascuno dotato di due sgabelli, atti dunque a far accomodare, ciascuno, due avventori. L'accertamento
è stato effettuato dalla Polizia Locale alle ore 11:45 di un giorno feriale, e, sempre dalle foto (v. in particolare la foto n. 5), l'esercizio risulta aperto al pubblico. Le dichiarazioni del teste il quale Tes_1 ha fatto riferimento a tavoli destinati all'asporto che ogni tanto venivano spostati all'esterno per consentire le pulizie all'interno del locale, risultano in contrasto con lo stato dei luoghi ritratto dalle fotografie: non si vedono in corso attività di pulizia, che invero neppure è ragionevole ritenere che venissero eseguite in costanza di apertura al pubblico, né i tavolini descritti appaiono estemporaneamente posizionati per fini diversi dall'accoglienza di avventori, cui invece rimandano chiaramente l'ordinato posizionamento affianco al dehor e la presenza degli sgabelli.
III.10. Premesso che non sussiste alcun errore di calcolo (per quanto mt. 3,00 x mt. 0,60 corrisponda a mt. 1,80 e non a 2 mt) perché l'art. 5 del Regolamento Cosap prevede l'arrotondamento per eccesso, la
Corte rileva che la presunzione di inizio dell'occupazione il 30° giorno precedente l'accertamento è introdotta dal Regolamento stesso. non si è offerta di provare, per vincere tale presunzione, di CP_1 avere iniziato l'abusiva occupazione in data più vicina all'accertamento, bensì, come si è visto, ha cercato di provare l'inesistenza in sé dell'occupazione. Fallita, ad avviso della Corte, tale prova, la presunzione non può che operare. È dunque dovuto da , per tale titolo, l'importo di € 698,80 CP_1 richiesto dal con l'avviso di pagamento n. 119/20. Pt_1
III.11. In definitiva, dunque, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado, deve accertarsi la fondatezza della pretesa creditoria del seppure solo parzialmente con Pt_1 riferimento all'avviso di pagamento n. 45/2020 e dunque con speculare accoglimento per quella sola parte delle domande di . CP_1
IV. Il regolamento delle spese di lite
IV.
1. Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio2, data la soccombenza in minima parte del sulle domande dell'appellata vengono compensate in misura di 1/5, e per il resto sono poste a Pt_1 2 Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la pagina 10 di 12 carico della appellata medesima, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui dal
D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia
(scaglione da € 5.201 ad € 26.001) ed all'attività concretamente prestata. Il che nelle Pt_1 conclusioni ha domandato in termini meramente eventuali la restituzione di quanto pagato alla controparte a titolo di spese di lite, non ha poi documentato di avere effettivamente provveduto ad alcun pagamento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 454/2024, pubblicata il 15.01.2024, in riforma della stessa, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda di in relazione all'avviso di pagamento n. 45/2020, CP_1 rideterminando il credito del in € 15.979,97. Parte_1
2. Rigetta la domanda di con riferimento all'avviso di pagamento n. 119/2020. CP_1
3. Condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante dei 4/5 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi euro 9.043,00 per compensi (di cui euro 5.077,00 con riferimento al primo grado ed euro 3.966,00 con riferimento al presente grado di giudizio), oltre ad €
355,50 per contributo unificato del giudizio di appello ed al rimborso forfetario delle spese in misura del 15% ed oneri di legge, compensando tra le parti per 1/5.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 01.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
BE CC SE IL
decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 9064/18).
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