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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 420/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello TRA
Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
, Controparte_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20
e
[...] Controparte_21 Controparte_22 CP_23 CP_24 assistiti e difesi dall'Avv. PAGLIARO GIANGIACOMO
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. ZACCARIA NICOLINO CP_25
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 256/24 in data 18 settembre 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro di Vasto ha rigettato la domanda con la quale gli odierni appellanti avevano chiesto “accertare e dichiarare, per le motivazioni suesposte, l'illegittimità della determinazione n. 1491 del 05.12.2023, nella parte in cui determina di corrispondere mensilmente, al personale della Polizia Locale individuato, la cifra indicata nella sopra riportata tabella a decorrere dal mese di Novembre 2023 in quanto adottata dal in violazione delle norme di legge e contrattuali di cui al CP_25 presente ricorso e, per l'effetto, condannare il resistente a corrispondere la predetta CP_25 indennità a partire dal mese di gennaio 2023 […] In via subordinata: accertare e dichiarare, per le motivazioni suesposte, l'illegittimità della determinazione n. 1491 del 05.12.2023, nella parte in cui determina di riproporzionare le indennità alla copertura finanziaria in quanto adottata dal in violazione delle norme di legge e contrattuali di cui al CP_25 presente ricorso e, per l'effetto, condannare il resistente a corrispondere la predetta CP_25 indennità sulla base della copertura finanziaria pari ad € 12.000,00 […] ed ancora
“accertare e dichiarare, per le motivazioni suesposte, l'illegittimità dell'ordine di servizio n.
4 del 10 Novembre 2023, come modificato ed integrato dal successivo ordine di servizio n. 5 del 10 Novembre 2023 con conseguente illegittimità della determinazione N. 1491 del
05.12.2023, in quanto adottata dal in violazione delle norme di legge e CP_25 contrattuali di cui al presente ricorso e, per l'effetto, condannare il resistente CP_25
al pagamento, agli odierni ricorrenti, dell'indennità di funzione come determinato dal
[...]
CCDI, e di seguito riportato […] - condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 19 settembre 2024 e notificata in data 23 settembre 2024, hanno proposto appello i ricorrenti in primo grado, con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024, chiedendone la riforma ed insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado. Si è costituito in giudizio il contestando ogni motivo di gravame e CP_25 chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato la errata ricostruzione, da parte del primo giudice, del termine di decorrenza della predetta indennità di funzione, potendo la stessa essere stabilita ed erogata anche da data antecedente l'atto organizzativo di spettanza del Comandante della Polizia locale, dovendosi tener conto del fatto che al personale della Polizia Locale le responsabilità sono attribuite dal Regolamento comunale, in base al grado rivestito. Secondo la prospettazione degli appellanti l'esercizio di compiti di responsabilità è insostituibilmente connesso al grado rivestito, avente efficacia costitutiva, così come previsto dal Regolamento n. 1/2023, con conseguente diritto a percepire l'indennità per 12 mensilità dal gennaio 2023 e non certo dal novembre 2023 cioè dall'atto negoziale del Comandante, meramente ricognitivo. Il motivo non è fondato e va rigettato. Per il personale della Polizia Locale, l'indennità di funzione è prevista dall'art. 97 CCNL Funzioni locali, che prevede “Gli enti possono erogare al personale di cui alla presente Sezione inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di EQ, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale
pag. 2/7 prevista in materia e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi da corrispondere per dodici mensilità, elevabile fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa).
4. L'indennità di cui al presente articolo: a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30, comma 5 del presente CCNL (Turnazioni) b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 100 del presente CCNL;
d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 84 (Indennità di specifiche responsabilità) del presente CCNL;
116 f) è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.
5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del CP_26
di cui all'art. 79 ( : costituzione) 6. Il presente articolo
[...] Controparte_26 disapplica e sostituisce l'art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018”. A sua volta l'art.
7 - richiamato dal comma 3 del predetto art. 97 - al comma 4 lett. w) prevede appunto che “Sono oggetto di contrattazione integrativa [….] W) il valore dell'indennità di cui all'art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo”. A disciplinare l'indennità di funzione è intervenuto il CCDI 2023-25, disponendo al riguardo che “«Art. 30 – Indennità di funzione
1. L'indennità, prevista dall'art. 97 del C.C.N.L. 16 novembre 2022, viene riconosciuta al personale della Polizia Locale inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di Elevata Qualificazione, per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'indennità viene prevista per anno secondo i seguenti criteri generali: a. il compenso è finalizzato a remunerare l'esercizio di compiti di responsabilità connesse al grado rivestito, tenendo conto delle peculiarità istituzionali, sociali e ambientali del Comune di appartenenza;
b. l'esercizio di compiti di responsabilità connesse al grado rivestito è individuato dal Comandante della Polizia Locale, con cadenza annuale, con provvedimento organizzativo scritto e motivato, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, la qualificazione professionale acquisita dal lavoratore;
c. l'indennità di cui al presente articolo, correlata all'effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui risulta finalizzata, può essere soggetta a revisione, integrazione e revoca sulla base delle modificazioni dei presupposti che ne hanno giustificato il riconoscimento.
pag. 3/7 L'erogazione è inoltre revocabile, con atto scritto motivato, in conseguenza di sopravvenute variazioni contrattuali o organizzative, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi;
in conseguenza dell'accertamento di inadempienze da parte dell'incaricato; in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale. d. sulla base dei criteri di destinazione definiti in sede di accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse, le parti individuano l'importo complessivo, a livello di Ente, destinato a finanziare l'indennità di funzione. Tali indennità saranno riproporzionate eventualmente in base alle effettive coperture finanziarie derivanti dal contratto decentrato economico annuale. L'indennità è determinata sulla base:
- Del grado rivestito;
- Delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'Ente Delle connesse responsabilità cioè: Rilevanza funzioni assegnate / Da 0 a 60 punti Responsabilità istruttoria complessa
Autonomia operativa Da 0 a 30 punti Coordinamento di personale Da 0 a 10 punti
Tanto premesso, non vi è dubbio che, a mente dell'art. 97 citato, l'indennità di funzione rappresenta un trattamento accessorio, che l'amministrazione ha facoltà di riconoscere in favore del personale della Polizia locale, allo scopo di “compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito”, tenendo conto “specificamente del grado rivestito, secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale prevista in materia e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti”. Del pari l'art. 30 CCDI, chiamato a determinare il valore dell'indennità e i criteri per l'erogazione, prevede che “l'esercizio dei compiti di responsabilità connesse al grado rivestito, sia individuato dal Comandante della Polizia Locale con provvedimento organizzativo scritto e motivato, in relazione alla concreta organizzazione, degli uffici e dei servizi. E' altresì previsto che l'indennità di funzione sia anche soggetta a revisione, integrazione e revoca sulla base delle modificazioni dei presupposti che ne hanno giustificato il riconoscimento, compresa l'ipotesi di mutamenti organizzativi, o di accertata inadempienza dell'incaricato, oppure in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale Nel caso in esame, il Comandante della Polizia municipale ha provveduto ad emanare gli ordini di servizio n. 4 e 5 in data 10 novembre 2023, disciplinanti sia il nuovo assetto organizzativo del corpo di Polizia Locale e mappatura dei processi che l'individuazione del personale esercitante specifici compiti di responsabilità con relativa pesatura, sulla cui base è stata assunta la determinazione dirigenziale n. 1491 del 05.12.2023, la quale, attraverso una semplice opera di trasposizione dei criteri fissati dal menzionato art. 30 del C.C.D.I. normativo, ha fissato l'ammontare dell'indennità di funzione.
pag. 4/7 La necessità di uno specifico atto di conferimento dell'indennità di funzione in questione da parte del Comandante è dunque espressamente prevista dalla normativa collettiva decentrata, con la conseguenza che, come espressamente previsto, deve obbligatoriamente passare attraverso l'adozione di un atto formale del responsabile della struttura, che assegni i compiti di responsabilità, che si intendono remunerare – nei limiti delle previsioni contrattuali – dovendosi escludere che detti compiti siano connessi esclusivamente al grado rivestito da ciascuno, così come indicato dal regolamento. Prova ne è anche il fatto che, come sopra evidenziato, l'art. 30 prevede eventuali modifiche e revoche dell'indennità di funzione, anche in ragione di modifiche organizzative. A tal proposito è condivisibile l'analogia operata dall'amministrazione appellata tra l'indennità di funzione di cui all'art. 97 e la più generale indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del medesimo CCNL, anch'essa prevista per compensare l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità - tanto che le due indennità non sono cumulabili, come prevede l'art. 97 lett. e) - caratterizzandosi entrambe perché attribuite con atto formale, potendo il lavoratore vantare il diritto all'indennità medesima solo a decorrere dal conferimento dei relativi compiti che, nel caso di specie, si è avuta soltanto con la riorganizzazione del Corpo della Polizia Locale disposta dal Comandante del Corpo in data 10 novembre 2023. In altri termini le norme contrattuali richiedono che l'indennità di funzione sia determinata con riferimento a posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità, individuate con determinazione del responsabile del settore, dal momento che si tratta di un istituto contrattuale che risponde all'esigenza di tener conto della differenziazione delle attività svolte, indubbiamente sussistente anche in un sistema fondato sulla equivalenza delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento e della valorizzazione delle scelte organizzative della pubblica amministrazione, da coniugare con la disponibilità delle risorse, scelte che sono rivedibili nel tempo, con la conseguenza che l'attribuzione dell'incarico, non frutto di un mero automatismo, neppure fa sorgere in capo al dipendente il diritto soggettivo alla conservazione dello stesso e del relativo trattamento retributivo. Vige infatti nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, il principio per cui il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull'inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti non previsti dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge (cfr, da ultimo Cass.n. 8134/2025). A differenza delle indennità con carattere fisso che svolgono la funzione di attribuire un riconoscimento economico per lo svolgimento di funzioni che comportano particolari responsabilità, (polizia giudiziaria, servizio polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza), come l'indennità di vigilanza che è un trattamento riservato solo a formali qualifiche di inquadramento aventi ad oggetto la specifica prestazione lavorativa, ossia al solo personale ricompreso nell'area di vigilanza e dunque che presta servizio di polizia municipale nel Corpo dei Vigili Urbani, l'indennità di funzioni costituisce elemento pag. 5/7 accessorio dello stipendio, non comporta l'assegnazione di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento ed è condizionata dalle scelte organizzative della pubblica amministrazione e dalle risorse disponibili. Correttamente pertanto il giudice di primo grado ha ritenuto che la corresponsione della predetta indennità non può intervenire se non a decorrere dall'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico e di attribuzione della stessa – nella specie dagli ordini di servizio n. 4 e 5 del 10 novembre 2023, conseguenti alla nuova organizzazione del Comando di Polizia Locale, escludendo qualsiasi effetto retroattivo. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata con la quale chiedevano di accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione n. 1491 del 05.12.2023, nella parte in cui l'amministrazione ha provveduto a riproporzionare le indennità alla copertura finanziaria, atteso che, avendo il corrisposto sole due mensilità, il predetto riprorzionamento, CP_25 calcolato su base annuale, non avrebbe dovuto essere effettuato. Il motivo non è fondato e va rigettato, pur dandosi atto che sul punto non vi è pronuncia da parte del primo giudice. Nel ribadire il principio per cui “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico della P.A., incidendo sul costo del personale, sono nulle se adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa” (cfr. da ultimo Cass. n. 31517/2024), va osservato che l'art. 30 CCDI prevede che “d. sulla base dei criteri di destinazione definiti in sede di accordo integrativo, per l'utilizzo delle risorse, le parti individuano l'importo complessivo, a livello di Ente, destinato a finanziare l'indennità di funzione. Tali indennità saranno riproporzionate eventualmente in base alle effettive coperture finanziarie derivanti dal contratto decentrato economico annuale” ed ancora
“l'indennità viene prevista per anno/lordo e viene corrisposta per 12 mensilità (mensilmente) secondo i seguenti scaglioni distinti per grado rivestito […] . L'ammontare complessivo dell'indennità di funzione è finanziato, come tutti i trattamenti accessori, dal , restando soggetto ai vincoli di bilancio. Nel caso in Controparte_26 esame lo stanziamento previsto dall'accordo integrativo ammonta complessivamente a € 12.000, ridistribuito tra gli aventi diritto secondo le indicazioni contenute in una tabella, circa il grado, la pesatura del punteggio, la quota mensile e l'ammontare annuo in corrispondenza di ciascun nominativo, per un totale complessivo pari appunto a € 12.000. Tanto premesso, è chiaro che, una volta intervenuta la contrattazione integrativa ad individuare nel suo ammontare l'indennità in esame, non vi è spazio per rideterminarla nella misura massima prevista nel CCDI (pari al 100%), anziché in quella di cui alla determina dirigenziale n. 1491, risultante dalla pesatura secondo i criteri predeterminati, unicamente perché l'amministrazione ha corrisposto, per l'anno 2023, solo 2 mensilità e quindi non verrebbe superata la copertura finanziaria prevista e pari a € 12.000. Peraltro, detti criteri di pesatura non risultano essere stati oggetto di censura in primo grado, restando pertanto preclusa la valutazione degli stessi in appello.
pag. 6/7 Da ultimo va rilevato che la rigida previsione di cui all'art. 97 CCNL per cui “5.Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del CP_26
di cui all'art. 79 ( : costituzione)” esclude di per sé la
[...] Controparte_26 possibilità di assicurarne la copertura, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti, mediante l'utilizzazione di altri fondi, quali il Fondo rischi e contenzioso ed infine è del tutto inconferente il richiamo all'art. 2126 c.c. atteso che, per le ragioni innanzi illustrate, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa (cfr da ultimo Cass. n. 3969/2025), sicché non è sufficiente, a tale scopo, neanche un atto deliberativo della P.A., ma occorre, a pena di nullità, la piena conformità di tale atto alla contrattazione collettiva (Cass. nn. 11645/2021; 17226/2020) pena la ripetibilità degli eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. 9 maggio 2022, n. 14672). Al rigetto dell'appello segue la condanna, in solido, degli appellanti alla rifusione delle spese del grado, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
PQM
- Rigetta l'appello
- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 420/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello TRA
Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
, Controparte_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20
e
[...] Controparte_21 Controparte_22 CP_23 CP_24 assistiti e difesi dall'Avv. PAGLIARO GIANGIACOMO
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. ZACCARIA NICOLINO CP_25
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 256/24 in data 18 settembre 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro di Vasto ha rigettato la domanda con la quale gli odierni appellanti avevano chiesto “accertare e dichiarare, per le motivazioni suesposte, l'illegittimità della determinazione n. 1491 del 05.12.2023, nella parte in cui determina di corrispondere mensilmente, al personale della Polizia Locale individuato, la cifra indicata nella sopra riportata tabella a decorrere dal mese di Novembre 2023 in quanto adottata dal in violazione delle norme di legge e contrattuali di cui al CP_25 presente ricorso e, per l'effetto, condannare il resistente a corrispondere la predetta CP_25 indennità a partire dal mese di gennaio 2023 […] In via subordinata: accertare e dichiarare, per le motivazioni suesposte, l'illegittimità della determinazione n. 1491 del 05.12.2023, nella parte in cui determina di riproporzionare le indennità alla copertura finanziaria in quanto adottata dal in violazione delle norme di legge e contrattuali di cui al CP_25 presente ricorso e, per l'effetto, condannare il resistente a corrispondere la predetta CP_25 indennità sulla base della copertura finanziaria pari ad € 12.000,00 […] ed ancora
“accertare e dichiarare, per le motivazioni suesposte, l'illegittimità dell'ordine di servizio n.
4 del 10 Novembre 2023, come modificato ed integrato dal successivo ordine di servizio n. 5 del 10 Novembre 2023 con conseguente illegittimità della determinazione N. 1491 del
05.12.2023, in quanto adottata dal in violazione delle norme di legge e CP_25 contrattuali di cui al presente ricorso e, per l'effetto, condannare il resistente CP_25
al pagamento, agli odierni ricorrenti, dell'indennità di funzione come determinato dal
[...]
CCDI, e di seguito riportato […] - condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 19 settembre 2024 e notificata in data 23 settembre 2024, hanno proposto appello i ricorrenti in primo grado, con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024, chiedendone la riforma ed insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado. Si è costituito in giudizio il contestando ogni motivo di gravame e CP_25 chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato la errata ricostruzione, da parte del primo giudice, del termine di decorrenza della predetta indennità di funzione, potendo la stessa essere stabilita ed erogata anche da data antecedente l'atto organizzativo di spettanza del Comandante della Polizia locale, dovendosi tener conto del fatto che al personale della Polizia Locale le responsabilità sono attribuite dal Regolamento comunale, in base al grado rivestito. Secondo la prospettazione degli appellanti l'esercizio di compiti di responsabilità è insostituibilmente connesso al grado rivestito, avente efficacia costitutiva, così come previsto dal Regolamento n. 1/2023, con conseguente diritto a percepire l'indennità per 12 mensilità dal gennaio 2023 e non certo dal novembre 2023 cioè dall'atto negoziale del Comandante, meramente ricognitivo. Il motivo non è fondato e va rigettato. Per il personale della Polizia Locale, l'indennità di funzione è prevista dall'art. 97 CCNL Funzioni locali, che prevede “Gli enti possono erogare al personale di cui alla presente Sezione inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di EQ, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale
pag. 2/7 prevista in materia e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi da corrispondere per dodici mensilità, elevabile fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa).
4. L'indennità di cui al presente articolo: a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30, comma 5 del presente CCNL (Turnazioni) b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 100 del presente CCNL;
d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
e) non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 84 (Indennità di specifiche responsabilità) del presente CCNL;
116 f) è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.
5. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del CP_26
di cui all'art. 79 ( : costituzione) 6. Il presente articolo
[...] Controparte_26 disapplica e sostituisce l'art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018”. A sua volta l'art.
7 - richiamato dal comma 3 del predetto art. 97 - al comma 4 lett. w) prevede appunto che “Sono oggetto di contrattazione integrativa [….] W) il valore dell'indennità di cui all'art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo”. A disciplinare l'indennità di funzione è intervenuto il CCDI 2023-25, disponendo al riguardo che “«Art. 30 – Indennità di funzione
1. L'indennità, prevista dall'art. 97 del C.C.N.L. 16 novembre 2022, viene riconosciuta al personale della Polizia Locale inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di Elevata Qualificazione, per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'indennità viene prevista per anno secondo i seguenti criteri generali: a. il compenso è finalizzato a remunerare l'esercizio di compiti di responsabilità connesse al grado rivestito, tenendo conto delle peculiarità istituzionali, sociali e ambientali del Comune di appartenenza;
b. l'esercizio di compiti di responsabilità connesse al grado rivestito è individuato dal Comandante della Polizia Locale, con cadenza annuale, con provvedimento organizzativo scritto e motivato, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, la qualificazione professionale acquisita dal lavoratore;
c. l'indennità di cui al presente articolo, correlata all'effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui risulta finalizzata, può essere soggetta a revisione, integrazione e revoca sulla base delle modificazioni dei presupposti che ne hanno giustificato il riconoscimento.
pag. 3/7 L'erogazione è inoltre revocabile, con atto scritto motivato, in conseguenza di sopravvenute variazioni contrattuali o organizzative, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi;
in conseguenza dell'accertamento di inadempienze da parte dell'incaricato; in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale. d. sulla base dei criteri di destinazione definiti in sede di accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse, le parti individuano l'importo complessivo, a livello di Ente, destinato a finanziare l'indennità di funzione. Tali indennità saranno riproporzionate eventualmente in base alle effettive coperture finanziarie derivanti dal contratto decentrato economico annuale. L'indennità è determinata sulla base:
- Del grado rivestito;
- Delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'Ente Delle connesse responsabilità cioè: Rilevanza funzioni assegnate / Da 0 a 60 punti Responsabilità istruttoria complessa
Autonomia operativa Da 0 a 30 punti Coordinamento di personale Da 0 a 10 punti
Tanto premesso, non vi è dubbio che, a mente dell'art. 97 citato, l'indennità di funzione rappresenta un trattamento accessorio, che l'amministrazione ha facoltà di riconoscere in favore del personale della Polizia locale, allo scopo di “compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito”, tenendo conto “specificamente del grado rivestito, secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla normativa regionale prevista in materia e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti”. Del pari l'art. 30 CCDI, chiamato a determinare il valore dell'indennità e i criteri per l'erogazione, prevede che “l'esercizio dei compiti di responsabilità connesse al grado rivestito, sia individuato dal Comandante della Polizia Locale con provvedimento organizzativo scritto e motivato, in relazione alla concreta organizzazione, degli uffici e dei servizi. E' altresì previsto che l'indennità di funzione sia anche soggetta a revisione, integrazione e revoca sulla base delle modificazioni dei presupposti che ne hanno giustificato il riconoscimento, compresa l'ipotesi di mutamenti organizzativi, o di accertata inadempienza dell'incaricato, oppure in caso di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale Nel caso in esame, il Comandante della Polizia municipale ha provveduto ad emanare gli ordini di servizio n. 4 e 5 in data 10 novembre 2023, disciplinanti sia il nuovo assetto organizzativo del corpo di Polizia Locale e mappatura dei processi che l'individuazione del personale esercitante specifici compiti di responsabilità con relativa pesatura, sulla cui base è stata assunta la determinazione dirigenziale n. 1491 del 05.12.2023, la quale, attraverso una semplice opera di trasposizione dei criteri fissati dal menzionato art. 30 del C.C.D.I. normativo, ha fissato l'ammontare dell'indennità di funzione.
pag. 4/7 La necessità di uno specifico atto di conferimento dell'indennità di funzione in questione da parte del Comandante è dunque espressamente prevista dalla normativa collettiva decentrata, con la conseguenza che, come espressamente previsto, deve obbligatoriamente passare attraverso l'adozione di un atto formale del responsabile della struttura, che assegni i compiti di responsabilità, che si intendono remunerare – nei limiti delle previsioni contrattuali – dovendosi escludere che detti compiti siano connessi esclusivamente al grado rivestito da ciascuno, così come indicato dal regolamento. Prova ne è anche il fatto che, come sopra evidenziato, l'art. 30 prevede eventuali modifiche e revoche dell'indennità di funzione, anche in ragione di modifiche organizzative. A tal proposito è condivisibile l'analogia operata dall'amministrazione appellata tra l'indennità di funzione di cui all'art. 97 e la più generale indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del medesimo CCNL, anch'essa prevista per compensare l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità - tanto che le due indennità non sono cumulabili, come prevede l'art. 97 lett. e) - caratterizzandosi entrambe perché attribuite con atto formale, potendo il lavoratore vantare il diritto all'indennità medesima solo a decorrere dal conferimento dei relativi compiti che, nel caso di specie, si è avuta soltanto con la riorganizzazione del Corpo della Polizia Locale disposta dal Comandante del Corpo in data 10 novembre 2023. In altri termini le norme contrattuali richiedono che l'indennità di funzione sia determinata con riferimento a posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità, individuate con determinazione del responsabile del settore, dal momento che si tratta di un istituto contrattuale che risponde all'esigenza di tener conto della differenziazione delle attività svolte, indubbiamente sussistente anche in un sistema fondato sulla equivalenza delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento e della valorizzazione delle scelte organizzative della pubblica amministrazione, da coniugare con la disponibilità delle risorse, scelte che sono rivedibili nel tempo, con la conseguenza che l'attribuzione dell'incarico, non frutto di un mero automatismo, neppure fa sorgere in capo al dipendente il diritto soggettivo alla conservazione dello stesso e del relativo trattamento retributivo. Vige infatti nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, il principio per cui il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull'inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti non previsti dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge (cfr, da ultimo Cass.n. 8134/2025). A differenza delle indennità con carattere fisso che svolgono la funzione di attribuire un riconoscimento economico per lo svolgimento di funzioni che comportano particolari responsabilità, (polizia giudiziaria, servizio polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza), come l'indennità di vigilanza che è un trattamento riservato solo a formali qualifiche di inquadramento aventi ad oggetto la specifica prestazione lavorativa, ossia al solo personale ricompreso nell'area di vigilanza e dunque che presta servizio di polizia municipale nel Corpo dei Vigili Urbani, l'indennità di funzioni costituisce elemento pag. 5/7 accessorio dello stipendio, non comporta l'assegnazione di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento ed è condizionata dalle scelte organizzative della pubblica amministrazione e dalle risorse disponibili. Correttamente pertanto il giudice di primo grado ha ritenuto che la corresponsione della predetta indennità non può intervenire se non a decorrere dall'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico e di attribuzione della stessa – nella specie dagli ordini di servizio n. 4 e 5 del 10 novembre 2023, conseguenti alla nuova organizzazione del Comando di Polizia Locale, escludendo qualsiasi effetto retroattivo. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata con la quale chiedevano di accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione n. 1491 del 05.12.2023, nella parte in cui l'amministrazione ha provveduto a riproporzionare le indennità alla copertura finanziaria, atteso che, avendo il corrisposto sole due mensilità, il predetto riprorzionamento, CP_25 calcolato su base annuale, non avrebbe dovuto essere effettuato. Il motivo non è fondato e va rigettato, pur dandosi atto che sul punto non vi è pronuncia da parte del primo giudice. Nel ribadire il principio per cui “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico della P.A., incidendo sul costo del personale, sono nulle se adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa” (cfr. da ultimo Cass. n. 31517/2024), va osservato che l'art. 30 CCDI prevede che “d. sulla base dei criteri di destinazione definiti in sede di accordo integrativo, per l'utilizzo delle risorse, le parti individuano l'importo complessivo, a livello di Ente, destinato a finanziare l'indennità di funzione. Tali indennità saranno riproporzionate eventualmente in base alle effettive coperture finanziarie derivanti dal contratto decentrato economico annuale” ed ancora
“l'indennità viene prevista per anno/lordo e viene corrisposta per 12 mensilità (mensilmente) secondo i seguenti scaglioni distinti per grado rivestito […] . L'ammontare complessivo dell'indennità di funzione è finanziato, come tutti i trattamenti accessori, dal , restando soggetto ai vincoli di bilancio. Nel caso in Controparte_26 esame lo stanziamento previsto dall'accordo integrativo ammonta complessivamente a € 12.000, ridistribuito tra gli aventi diritto secondo le indicazioni contenute in una tabella, circa il grado, la pesatura del punteggio, la quota mensile e l'ammontare annuo in corrispondenza di ciascun nominativo, per un totale complessivo pari appunto a € 12.000. Tanto premesso, è chiaro che, una volta intervenuta la contrattazione integrativa ad individuare nel suo ammontare l'indennità in esame, non vi è spazio per rideterminarla nella misura massima prevista nel CCDI (pari al 100%), anziché in quella di cui alla determina dirigenziale n. 1491, risultante dalla pesatura secondo i criteri predeterminati, unicamente perché l'amministrazione ha corrisposto, per l'anno 2023, solo 2 mensilità e quindi non verrebbe superata la copertura finanziaria prevista e pari a € 12.000. Peraltro, detti criteri di pesatura non risultano essere stati oggetto di censura in primo grado, restando pertanto preclusa la valutazione degli stessi in appello.
pag. 6/7 Da ultimo va rilevato che la rigida previsione di cui all'art. 97 CCNL per cui “5.Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del CP_26
di cui all'art. 79 ( : costituzione)” esclude di per sé la
[...] Controparte_26 possibilità di assicurarne la copertura, diversamente da quanto prospettato dagli appellanti, mediante l'utilizzazione di altri fondi, quali il Fondo rischi e contenzioso ed infine è del tutto inconferente il richiamo all'art. 2126 c.c. atteso che, per le ragioni innanzi illustrate, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa (cfr da ultimo Cass. n. 3969/2025), sicché non è sufficiente, a tale scopo, neanche un atto deliberativo della P.A., ma occorre, a pena di nullità, la piena conformità di tale atto alla contrattazione collettiva (Cass. nn. 11645/2021; 17226/2020) pena la ripetibilità degli eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. 9 maggio 2022, n. 14672). Al rigetto dell'appello segue la condanna, in solido, degli appellanti alla rifusione delle spese del grado, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
PQM
- Rigetta l'appello
- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.983 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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