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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/11/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 1027/2023, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e seg. c.c. promossa da: (P IVA ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore Sig. (CF , con sede in Parte_2 C.F._1 EL (TO) Via dei Mille1/B elettivamente domiciliata in Torino Via Peyron n. 19 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Contino (CF pec C.F._2
e dell'Avv. Pietro Pisano (CF Email_1
pec che la rappresentano e C.F._3 Email_2 difendono come da procura in atti APPELLANTE Contro (P. IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore Dott. , con sede legale in Torino Piazza Controparte_2 Guala n. 138, elettivamente domiciliata in Torino Corso vittorio Emanuele II n. 92 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Rossi (CF pec C.F._4
che la rappresenta e difende come da procura in Email_3 atti APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 23.10.2025
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE contenute nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositato il 22.7.2025 L'avvocato Emanuele Contino, nell'interesse della precisa le Parte_1 conclusioni insistendo per quelle contenute nell'atto di appello:
“1) in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, condannare la al Controparte_1 pagamento della somma ingiunta o di quella eventualmente minore che sarà considerata giusta, oltre interessi
2) condannare la a restituire alla la somma di euro Controparte_1 Parte_1
3.730.8, o quella somma minore che sarà accertata, oltre interessi 3) condannare la al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_1 del giudizio e, in subordine, in accoglimento del motivo di appello n 6) condannare la convenuta alla restituzione del quinto di spese per compensi del difensore e anticipazioni ricevute in adempimento alla sentenza di primo grado, oltre alla metà delle spese di CTU e di CTP, e condannarla al pagamento di 1/5 delle spese liquidate nel giudizio di primo grado o, ancora in via subordinata, compensare integralmente dette spese tra le parti” e chiede il rigetto dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
CONCLUSIONI PER LA APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE contenute nelle note scritte per la precisazione delle conclusioni del 18.7.2025 IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello formulato da e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza del Tribunale di Torino nr 547/2023 nella parte non oggetto di appello incidentale;
IN VIA INCIDENTALE In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n 547/2023 rideterminare il prezzo dell'appalto in € 33.803,80 e per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta opposta per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione, ridurre il prezzo dell'appalto ai sensi dell'art 1668, 1° comma, c.p.c. e, operate le dovute compensazioni con quanto ancora dovuto dal committente all'appaltatore a saldo del prezzo, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 2.280,42 o di quella diversa ritenuta di Controparte_1 giustizia ed accertanda in corso di causa. Confermare nel resto.
- Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio del doppio grado da determinarsi con l'incremento del 30 % previsto dal comma 1 bis dell'art. 4 DM 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 essendo gli atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e/o la fruizione e che, in particolare, consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, oltre rimborso spese CTP o, in subordine, compensare parzialmente le spese del giudizio ponendone una parte a carico di nella misura Pt_1 ritenuta giusta. Porre definitivamente le spese di CTU a carico di parte appellante;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Il Tribunale di Torino, con decreto n. 3028/2020 del 9.12.2022, ha ingiunto a
[...] (di seguito, per brevità, di pagare a favore di Controparte_1 CP_1 [...] (di seguito, per brevità, la somma di € 5.789,38 di cui alle fatture n. Parte_1 Pt_1 23 del 28.12.2018 di € 3.380,38 e n. 2 del 22.1.2020 di € 2.418,00 emesse a saldo dei lavori eseguiti presso il Cantiere di Piazza della Repubblica 15 a Collegno (TO) come da preventivo 6/2018 del 29.3.2018 e lavori extra concordati, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento liquidate in € 685,50 per esposti e compensi oltre spese generali nella misura del 14%, IVA e CPA come per legge.
Avverso il decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione svolgendo domanda CP_1 riconvenzionale. L'attrice opponente ha dedotto: 1) di avere stipulato con in data 7.4.2018, un contratto di appalto per l'esecuzione di Pt_1 opere di ristrutturazione dei locali condotti in locazione siti in Collegno piazza della Repubblica n. 15, verso il corrispettivo di € 25.000,00 oltre IVA (€ 30.500,00)da corrispondersi: il 40% alla sottoscrizione del contratto, il 50% a stato avanzamento lavori e il saldo del 10% entro 30 giorni dalla fine lavori;
2) di avere commissionato, in data 28.5.2018, la realizzazione di lavori extra preventivo per l'ulteriore importo di € 3.690,00 oltre IVA (€ 4.501,80)
3) di avere corrisposto € 9.516,00 al 16.5.2018, € 7.500,00 al 7.6.2018, € 9.760,00 al 13.7.2018 a titolo di acconto;
4) di aver appreso che, ad inizio giugno 2018, i lavori si erano inspiegabilmente interrotti e il legale rappresentate di si era reso irreperibile;
Pt_1
5) di avere constatato, all'esito di un sopralluogo avvenuto il 27.9.2018, l'esistenza di vizi e difformità dei lavori e di avere quindi inviato tempestivamente una mail al Direttore lavori e all'impresa;
6) di avere rideterminato, nel corso della riunione del 20.10.2018 svoltasi con i Pt_1 conteggi dei lavori per un importo complessivo di € 27.888,00 oltre Iva (€ 34.023,36), riconoscendo l'esistenza di un importo residuo ancora da pagare di € 7.247,36 IVA inclusa;
7) di avere corrisposto il 2.11.2018 l'importo di € 3.647,38 (fattura n. 20/2018) e di essere rimasta debitrice dell'importo residuo di € 3.380,38;
8) attesa l'esistenza dei vizi e/o difformità riscontrati nei lavori di ristrutturazione, di avere, con mail del 27.9.2018, contestato la fattura n. 23/2018 emessa per l'importo residuo di € 3.380,38 (€ 7.247,36 - € 3.647.38), azionata successivamente in via monitoria da Pt_1
9) di avere altresì contestato la fattura n. 2 del 2.1.2020 di € 2.418,00, azionata con il procedimento monitorio, emessa per lavori extra unilateralmente quantificati e mai commissionati;
10) di avere stimato, per il tramite del proprio Consulente incaricato della verifica dei lavori, in € 8.070,00 il prezzo dei lavori per il ripristino e l'eliminazione di vizi, tempestivamente denunciati. ha quindi promosso l'azione ex art. 1668 c.c. chiedendo, previa la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto, che il corrispettivo dell'appalto fosse proporzionalmente ridotto e compensato con i costi per il ripristino e l'eliminazione dei vizi;
in via riconvenzionale, la condanna al pagamento di della somma di € 4.689,62 pari alla differenza tra il costo del Pt_1 ripristino dei vizi e al minor valore dell'opera (€ 8.070.00) e quanto ancora dovuto a a Pt_1 saldo (€ 3.308,38).
Nel giudizio di opposizione così instaurato, si è costituita chiedendo di respingersi Pt_1 l'opposizione e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo nonché di respingersi la domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c.. ha allegato che con il preventivo del 29.03.2018 le parti avevano stabilito il prezzo Pt_1 della realizzazione dei lavori di ristrutturazione in € 26.000,00 oltre Iva (€ 31.720,00) e che con il preventivo integrativo del 28.05.2018 aveva commissionato a la CP_1 Pt_1 realizzazione di lavori extra, per un importo di € 3.690,00 oltre IVA (€ 4.501,80). ha precisato che il preventivo di € 25.000,00 oltre iva allegato alla mail del 7.4.2018, Pt_1 richiamato dalla opponente, sarebbe stato successivamente ricalcolato in € 26.000,00 oltre iva (€ 31.720,00) con la mail del 30.4.2018; onde, che l'importo complessivo dei lavori appaltati era stato pattuito in € 36.221,80, così calcolato: € 26.000,00 oltre Iva per i lavori come da preventivo iniziale + € 5.720,00 oltre Iva al 22% + € 3.690,00 oltre Iva come da preventivo lavori extra + 811,80 oltre Iva al 22%. Tenuto conto degli acconti corrisposti, era rimasta debitrice nei suoi confronti della CP_1 residua somma di € 5.798,42 di cui alle fatture n. 23/2018 di € 3.380,38 e n. 2/2020 di € 2.418,00, azionate in via monitoria. ha precisato che l'importo di € 2.418,00 corrispondeva a una parte del prezzo Pt_1 d'appalto, non ancora pagato, per i lavori di ristrutturazione e che le parti non si erano mai incontrate per revisionare i conteggi dei lavori appaltati. ha infine eccepito l'intervenuta decadenza dalla garanzia dei vizi ex art. 1668 c.c. per Pt_1 la dedotta tardività della denuncia e, comunque, in ogni caso, che i vizi e le difformità dell'opera riscontrate erano da imputarsi all'uso dei locali che ne aveva fatto Soluzioni.
Il Giudice di primo grado ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.. Con ordinanza del 25.5.2021 il Giudice non ha ammesso la prova per testi e ha istruito la causa a mezzo di CTU.
2) Con la sentenza n. 547/2023 del 6.2.2023, pubblicata il 7.2.2023, il Tribunale di Torino ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3028/2020; ha accertato e dichiarato che il valore complessivo dei lavori svolti da era pari a € Pt_1 30.561,00 e pertanto che nulla doveva a ha condannato a pagare a CP_1 Pt_1 Pt_1 la somma di € 138,00; ha compensato tra le parti le spese di lite in ragione dei 4/5 CP_1 condannando al rimborso del restante 1/5 dell'intero liquidato in € 5.077,00 per Pt_1 compensi e € 145,50 per spese vive oltre 15% per spese generali IVA e CPA come per legge oltre al rimborso delle spese di CTP liquidate in € 610,00. Ha infine posto a carico di le spese di CTU già liquidate con provvedimento del Pt_1
25.4.2022.
Il Giudice di primo grado, preliminarmente, ha rilevato come fosse incontestato che aveva commissionato a la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei CP_1 Pt_1 locali siti in Collegno, che la committente aveva chiesto di realizzare altri lavori, fuori preventivo, per l'importo di € 3.690,00 oltre IVA (4.501,80) e che aveva già pagato acconti per l'importo complessivo di 30.423,38 Iva compresa. Di contro, come invece fossero controversi: a) il prezzo concordato per l'appalto; b) la fondatezza del credito di cui alla fattura n. 2/2020 pari a € 2.418,00 per lavori extra;
c) la sussistenza del credito a saldo di € 3.380,38 di cui alla fattura n. 23/2018; d) l'esistenza dei vizi relativi alle lavorazioni di cui alla fattura n. 23/2018; e) la decadenza dalla denunzia dei vizi ex art 1667- 1668 c.c.
Quanto al prezzo dei lavori di ristrutturazione, il Giudice ha ritenuto condividere la ricostruzione offerta da ossia che, come risulta dalla mail del 7.4.2018 con cui la CP_1 stessa aveva riconosciuto di avere applicato uno sconto del 4% sul preventivo del Pt_1 29.3.2018 di € 26.000,00 (cfr. doc. 2 di , il prezzo dell'appalto originariamente CP_1 pattuito fosse di € 25.000,00 oltre IVA;
a nulla rilevando la mail del 30.4.2018 di Pt_1 posto che ad essa era allegato il preventivo datato 29.3.2018 superato dalla mail del 7.4.2018 inviata da CP_1 Quanto al prezzo complessivo dei lavori, compresi i lavori extra preventivo, il Giudice ha rilevato come a parere della committente fosse pari a € 38.305,56 Iva compresa (cioè: € 33.803,76 come da prospetto riepilogativo all'esito dell'incontro del 20.10.2018, oltre a € 4.501,80 per lavori extra contratto) tuttavia come il costo dei lavori extra contratto non fosse stato indicato nel prospetto e, in ogni caso, come la decisione dovesse rimanere contenuta entro il petitum indicato dall'appaltatore ex art. 112 c.p.c; ossia: in € 36.221,80 (ossia: € 31.720,00 iva compresa + 4.5012,80 iva compresa) Quanto alla decadenza dall'azione ex art. 1668 c.c., il Giudice ha concluso ritenendo di non poter accogliere l'eccezione di fondata sul presupposto che i vizi e le difformità Pt_1 dell'opera erano stati denunciati tardivamente (l'11.2.2019) oltre il termine di 60 giorni dal sopralluogo in cantiere. Il Giudice ha rilevato che dalla produzione documentale emerge che i vizi e le difformità delle opere sono stati denunciati con 2 mail: a) la prima, inviata il 27.9.2018 (5 giorni dopo il sopralluogo avvenuto il 22.9.2018, contenente un elenco dettagliato dei vizi riscontrati nell'opera) a soggetti cosiddetti di riferimento;
ossia, legati da un vincolo professionale a (l'Arch. , il Pt_1 CP_3 difensore di e il Sig. e indicati dalla stessa nella Pt_1 Persona_1 ragionevole convinzione che i vizi sarebbero stati portati a conoscenza dell'appaltatore; b) la seconda mail, inviata il 20.10.2018, trasmessa direttamente a in allegato alla Pt_1 quale veniva nuovamente trasmessa la mail del 27.9.2018. Il Giudice, atteso che il primo sopralluogo è avvenuto il 22.9.2018, ha ritenuto che tale scambio di corrispondenza fosse sufficiente a ritenere che la denunzia dei vizi fosse stata formulata tempestivamente onde, ha respinto l'eccezione di decadenza. Quanto alla determinazione all'esistenza del credito ingiunto pari a € 5.798,41 Il Giudice ha rilevato che ha ingiunto il pagamento di € 5.798,41 (€ 3.380,30 + Pt_1 2.418,00) dato dalla differenza tra il prezzo complessivo dei lavori pari a € 36.221,80 e gli acconti ricevuti pari a € 30.423,38. Quanto all'importo di € 2.418,00 di cui alla fattura n. 2/2020, contestato da il CP_1 Giudice ha ritenuto che non avesse specificato né il titolo alla base della pretesa Pt_1 creditoria né tantomeno il calcolo matematico da cui avrebbe ricavato detto credito e ha quindi concluso che non aveva assolto all'onere di dimostrare il titolo negoziale a Pt_1 fondamento del credito di cui alla fattura n. 2/2020. Quanto all'importo di € 3.380,38 di cui alla fattura 23/2018, che ha riconosciuto di Parte_3 non avere corrisposto a a causa della presenza di vizi e difformità di lavori, il Giudice Pt_1 ha invocato le risultanze della CTU (completa ed esaustiva) e ha concluso accogliendo la domanda di riduzione del prezzo formulata da onde, ha ridotto il prezzo CP_1 dell'appalto in € 30.560,00 pari a € 36.221,80 in misura proporzionale al costo dei vizi accertati pari a € 5.660,80. Infine, poiché ha versato acconti per complessivi € 30.423,38, il Giudice ha CP_1 ritenuto che il prezzo d'appalto fosse stato interamente pagato spettando così a CP_1 l'importo di € 138,00. Quanto alle spese di lite, il Giudice le ha compensato per i 4/5 ponendo a carico di il Pt_1 restante 1/5 oltre esposti e spese di CTU già liquidate a carico di Pt_1
3) ha proposto appello avverso la sentenza n. 547/2023 del Tribunale di Torino. Parte_1 Con il primo motivo, la appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha individuato il prezzo dell'appalto in € 25.000,00 oltre Iva, anziché € 26.000,00. La appellante ha dedotto che alla mail del 7.4.2018, in allegato alla quale vi è il preventivo recante l'importo di € 25.000,00 oltre IVA, già applicato lo sconto del 4% circa, è però seguita la mail del 30.4.2017 a cui è allegato “l'unico contratto sottoscritto dalla committente” di € 26.000,00 oltre Iva di cui il Giudice, erroneamente, non avrebbe preso nota lasciandosi fuorviare dalla non corretta numerazione e indicazione dei documenti prodotti. A parere dell'appellante, in ogni caso, tale errore non ha arrecato alcun pregiudizio perché il Giudice ha concluso ritenendo che il prezzo dell'appalto fosse quello indicato in € 36.221,18 ossia: € 26.000,00 oltre IVA (€ 31.720,00) + € 3.690,00 oltre IVA (€ 4.501.80) per lavori straordinari su cui non c'è contestazione. Con il secondo motivo, la appellante ha censurato la sentenza per omessa o errata valutazione dei documenti e per la illogica motivazione in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al credito di € 2.418,00 di cui alla fattura n. 2/2020. A parere della appellante, è stato il Giudice stesso a determinare il prezzo complessivo dell'appalto in € 36.221,80 e a riconoscere che ha versato acconti pari a 30.423,88 CP_1 rimanendo debitrice di € 5.798,41; ossia, della somma ingiunta composta da € 3.380,38 di cui alla fattura n. 23/2018 e € 2.418,00 di cui alla fattura n. 2/2020. Onde, a parere della appellante non può comprendersi come il Giudice possa avere affermato che è creditrice di € 2.418,00 e al contempo affermare che tale importo non sarebbe Pt_1 dovuto non essendo stato dimostrato il titolo negoziale sottostante al credito invocato. La appellante ha però concluso ritenendo che tale contraddizione non arreca alcun pregiudizio poiché il Giudice ha riconosciuto la riduzione del prezzo dell'appalto. Con il terzo motivo, la Appellante si duole del calcolo operato dal Giudice il quale, non solo ha erroneamente accolto l'azione di riduzione, detraendo l'importo di € 5.660,80 pari ai costi di ripristino per i vizi, ma ha altresì invertito gli addendi dell'operazione sottraendo dall'importo di € 30.423,62 (pari alla somma degli acconti versati) l'importo del contratto di appalto a seguito della riduzione del prezzo per (€ 30.561,00), e ottenendo un numero negativo (- 137,62=), anziché fare il contrario. Se il Giudice non avesse erroneamente confuso i due importi, e quindi avesse sottratto da € 30.561,00 (valore dell'appalto a seguito della riduzione) l'importo degli acconti versati pari a
€ 30.423,62, avrebbe ottenuto un numero positivo 137,38 a favore di Pt_1 Con il quarto motivo, la appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice ha accolto l'azione di riduzione. In primo lugo, la appellante ha allegato che poiché dalla CTU emerge che alcune opere non sono state eseguite, il rimedio dell'azione ex art. 1668 c.c. non poteva essere esperito in quanto applicabile solo qualora l'opera appaltata risulti interamente eseguita. Difatti, nel caso in cui l'opera non è non integralmente eseguita, dovrebbero applicarsi esclusivamente le norme generali sull'inadempimento contrattuale. In ogni caso, l'azione di riduzione non avrebbe potuto essere esperita attesa l'intervenuta decadenza ex art. 1667 c.c.; a parere della appellante, la mail del 27.9.2018 indirizzata all'Arch. (Direttore dei lavori e come tale ausiliario della committente e non di CP_3
e al Sig. (estraneo alla compagine societaria di , avrebbe Pt_1 Persona_1 Pt_1 dovuto essere ritenuta inidonea a contestare i vizi e la difformità delle opere in quanto inviata a soggetti privi di un vincolo professionale che li lega a Pt_1 A ciò aggiungendo che: a) l'invio della mail alla data del 27.9.2018 dimostra che l'ha inviata dopo che CP_1 aveva già accettato l'opera; b) l'invio della seconda mail il 20.10.2018 è successiva all'accordo con cui le pari avrebbero concordato un ulteriore pagamento immediato di € 3.647,38, senza tacere il fatto che l'onere di provare l'avvenuta denunzia e la sua tempestività grava sul committente, il quale però, nel caso di specie, non ha neppure indicato quando si sarebbe effettivamente avveduto dei vizi riconducendo la data della scoperta dei vizi alla relazione tecnica del geom. dell'11.4.2018. CP_4 Con il quinto motivo, la appellante ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 1667 e 2697 c.c.. La appellante ha dedotto che Giudice avrebbe recepito la CTU senza avvedersi del fatto che: a) il Consulente si sarebbe limitato a verificare l'esistenza dei vizi senza verificare se fossero riconducibili all'uso dell'immobile da parte della società committente;
b) senza tenere del lasso di tempo intercorso tra la consegna dei lavori (settembre 2018) e l'introduzione del giudizio durante il quale la committente ha utilizzato l'immobile CP_1 per svolgere la sua attività; c) la committente è intervenuta eseguendo i lavori di ripristino. La appellante ha concluso evidenziando l'oggettiva impossibilità di accertare i vizi e soprattutto stabilire a cosa e a chi fossero riconducibili. Con il senso motivo, la appellante ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 1668 c.c.. La appellante si duole dell'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo dell'appalto operata dal Giudice sulla base delle risultanze della CTU che non corrisponderebbe ai costi necessari per eliminare i vizi, i quali potrebbero essere oggetto di una azione risarcitoria (che nel caso di specie però non è stata richiesta). In ogni caso, i numerosi pregiudizi delle opere, rilevati nella CTU, non sarebbero qualificati alla stregua di vizi (ad es. spese per la sostituzione della tenda, spesa di pulitura di una macchia di vernice;
parziale sostituzione antiscivolo;
mancata esecuzione opere) e, anche a volerli ritenere tali, il CTU li ha quantificati in € 4.379,80 quindi, al più, il prezzo dell'appalto avrebbe dovuto essere ridotto di € 1.281,00 (ossia € 5.660,80 - € 4.379,80). Sulla base di tale presupposto, il prezzo dell'appalto avrebbe dovuto essere indicato in € 34.940,80; pertanto, dovendosi detrarre da detto importo gli acconti ricevuti di € 30.423,38, residuerebbe a favore di l'importo di € 4.517,42. Pt_1 Con il settimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza in punto spese Ha infine concluso formulando istanza di restituzione dell'importo pagato (€ 3.730,80)
Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituita contestando CP_1 l'infondatezza delle censure e formulando appello incidentale. Con riferimento ai primi due motivi dell'appello principale e con i primi due motivi di appello incidentale richiamati i documenti allegati, ha ribadito che il corrispettivo CP_1 complessivo dell'appalto concordato dalle parti ammontava a € 33.803,76 Iva compresa, come risulta dal foglio excel allegato alla mail del 20.10.2018, e che, essendo pacifico il pagamento degli acconti versati pari a € 30.423,00, residuava a favore di - se non vi Pt_1 fossero stati i vizi a diminuirne il valore - l'importo di € 3.380,23 di cui alla fattura n. 23/2018 mentre nulla era dovuto per la fattura n. 2 del 22.1.2020 di € 2.418,00 atteso che il Giudice ha dichiarato che non era stata offerta la dimostrazione dell'esistenza di un titolo negoziale sottostante. La appellata ha quindi dedotto che il Giudice, pur avendo dichiarato non dovuto l'importo di cui alla fattura n. 2/2020, avrebbe dimenticato di sottrarre l'importo corrispondente di € 2.418,00; anche a voler individuare in € 36.221,80 il prezzo dell'appalto, se avesse correttamente eseguito l'operazione (€ 36.221,80 - € 2.418,00), avrebbe individuato il prezzo complessivo dell'appalto in € 33.803,80. La appellata ha precisato che tale errore si riverbera sulla determinazione della compensazione finale perché, una volta individuato il prezzo dell'appalto in € 33.803,80, e stabilita l'entità dei vizi stimati in € 5.660,80, non doveva essere condannata a pagare Pt_1
€ 138,00 bensì € 2.280,42 iva inclusa. Il Giudice ha invece erroneamente detratto l'importo dei vizi stimati in € 5.660,00 dall'importo di € 36.221,80 non considerando l'esclusione dell'importo di € 2.418,00, ritenuto non provato. L'appellata ha quindi invocato la riforma della sentenza. Con riferimento ai motivi di appello per violazione degli artt. 1667 e 2967 c.c. . In primo luogo, la appellata ha ribadito di avere tempestivamente denunciato i vizi e le difformità dell'opera allegando la pretestuosità del motivo dell'appello principale. La appellata ha richiamato la produzione documentale (pec del 9.12.2018, del 12.12.2018, del 14.1.2019 e del 12.2.2019) e ha contestato la ricostruzione della appellante fondata sul presupposto che la prima denuncia del 27.9.2018 sarebbe stata inviata impropriamente al D.L e a fratello del legale rappresentante della Persona_1 Pt_1 La appellata ha concluso allegando che, in ogni caso, la censura risulta superata dalla circostanza che la pec del 20.10.2018 (a cui si allega la copia della mail del 27.9.2018) inviata alla casella di posta certificata dell'appaltatore costituisce una valida e tempestiva denuncia, essendo stata inoltrata nel termine di 60 giorni dal primo sopralluogo in cantiere avvenuto mil 22.9. 2018. In secondo luogo, quanto al dedotto malgoverno dell'art. 1667 e 2697 c.c., la appellata ha dedotto di condividere il contenuto dell'elaborato peritale atteso che il CTU ha replicato compiutamente alle osservazioni del Ct di parte che, ad onor del vero, proprio in sede di osservazioni, ha fatto verbalizzare di non avere “nessun commento”. In terzo luogo, la appellata ha respinto la ricostruzione fondata sul presupposto che l'opera sarebbe stata accettata per facta concludentia;
la non accettazione dell'opera, ma la mera presa in consegna – necessaria perché Formazione doveva iniziare i corsi professionali nei locali – è dimostrata dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra committente, direzione lavori e appaltatore ed è ben rappresentata proprio dalle pec del 27.9.2018 e 20.10.2028. Ha infine dedotto che, vertendosi in ambito contrattuale, non ha assolto all'onere della Pt_1 prova su di essa gravante ex art. 2697 c.c. di dimostrare di avere eseguito i lavori a regola d'arte. Con riferimento al motivo di appello fondato sulla violazione dell'art. 1668 c.c., la appellata ha dedotto l'infondatezza della tesi dell'appellante secondo cui i vizi emersi costituirebbero danni per cui avrebbe dovuto essere esercitata una azione di risarcimento;
la appellata ha difatti ha invocato, invia incidentale, la riduzione del corrispettivo dovuto, che ben può corrispondere ai costi per l'eliminazione dei vizi e ha chiesto quindi di riformarsi al sentenza condannando a a pagare a suo favore € 2.280,42 Iva inclusa. Pt_1 L'appellata contestando il motivo di appello in punto spese ha, sua volta, formulato appello incidentale invocando la riforma della sentenza e il favore delle spese del doppio grado di giudizio atteso che, accogliendosi i motivi di appello incidentale, sarebbe tenuta a Pt_1 restituire l'importo di € 2.280,42.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del23.10.2024, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
A) I primi due motivi dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale meritano disamina congiunta essendo strettamente connessi tra loro riguardando il prezzo dell'appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei locali siti in Collegno Piazza della Repubblica 15 nonché la determinazione dell'eventuale credito residuo (invocato con il decreto ingiuntivo) ancora dovuto dalla committente.
a) La Corte rileva che, con il preventivo del 29.3.3018 (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio offerta n. 6/2018), le parti avevano originariamente pattuito il prezzo dell'appalto in € 26.000,00 oltre Iva. Come risulta dalla mail del 7.4.20218 (cfr. doc. 2 di , è stata la stessa ad CP_1 Pt_1 inviare alla committente lo stesso preventivo del 29.3.2018 (offerta n. 6/2018) “limato ulteriormente di circa il 4%” dichiarando di avere “rivisto in alcune parti con l'aggiunta delle cose richieste” e con la mail dell'8.4.2018 ha confermato di accettare il CP_1 preventivo per € 25.000,00 oltre Iva (cfr “dai pure l'appalto dei lavori alla va bene Pt_1 25.000€”). La doglianza della appellante fondata sul presupposto che le parti, dopo aver concordato lo sconto del 4% e pattuito il corrispettivo dell'appalto in € 25.000,00 oltre Iva, avrebbero cambiato idea pattuendo nuovamente il corrispettivo di € 26.000,00 oltre Iva, non coglie nel segno e pare essere stata formulata al fine di attribuire alla censura un fondamento che non possiede, a maggior ragione atteso che è la stessa appellante ad affermare che la circostanza non sarebbe rilevante;
del resto, non coglie nel segno neppure la ricostruzione secondo cui il Giudice si sarebbe limitato ad esaminare il doc. rubricato al n. 3 senza esaminare il documento denominato “preventivo” rappresentato dalla mail del 30.4.2018 con cui sarebbe stata inoltrata la copia del contratto di appalto per € 26.000,00 oltre Iva. In primo luogo, la Corte rileva che il doc 7 (in formato .eml) contiene il preventivo originario firmato come allegato ad una mail del 6.10.2020 al difensore e in calce si può risalire ai precedenti scambi di mail fino ad una mail del 30.4.2018: in tal modo, quindi, non vi è prova che il preventivo firmato allegato all'ultima fosse effettivamente quello allegato alla mail del 30.4.2018 né risulta che vi fosse un nuovo preventivo che le parti avrebbero sottoscritto dopo avere concordato di riportare nuovamente il prezzo dell'appalto da € 25.000,00 a € 26.000,00 oltre Iva;
essendo tra l'altro datato 29.3.2018, graficamente uguale a quello originario e non facendo alcun cenno a mutamenti avvenuti dopo lo sconto accordato il 7.4.2018. Per la stessa ragione, anche la doglianza della appellante secondo la quale il Giudice n avrebbe esaminato la mail del 30.4.2018, essendosi lasciato fuorviare dalla non corretta numerazione e indicazione dei documenti, non appare condivisibile. Il Giudice ha difatti esaminato i documenti prodotti ma ha concluso ritenendo che il preventivo datato 29.3.2018 fosse stato appunto superato dalla mail con le parti hanno condiviso l'applicazione dello sconto del 4% che corrisponde all'incirca al 1.040,00 per un totale approssimativo di € 1000,00; del resto nei documenti successivamente emessi (compreso il prospetto di cui si dirà di seguito) riporta sempre lo sconto di € 1.000,00 rispetto al preventivo del 7.4.2018. Non vi è dunque ragione per discostarsi dalla preliminare decisione del Giudice di primo grado che ha ritenuto che le parti, in data 7.4.2018, hanno stipulato un contratto di appalto di opere edili per la ristrutturazione dei locali condotti siti in Collegno in locazione verso il corrispettivo di € 25.000,00 oltre iva e non invece, di € 26.000,00 oltre Iva.
b) La Corte deve quindi accertare il prezzo complessivo dei lavori compresi i lavori extra preventivo e se, effettuati i conteggi corretti, sia residuato a favore di il credito Pt_1 ingiunto. L'importo dei lavori extra contratto è stato pattuito tra le parti in € 3.690,00 oltre Iva (€ 4.501,80) come da preventivo del 28.5.2018 (cfr. doc. 3 offerta n. 13/2018) e ha CP_1 sostenuto che, a seguito di un incontro, il 20.10.2018 le parti avevano pattuito che il prezzo complessivo dell'appalto (comprese le opere extra contratto) fosse stato ricalcolato in € 33.803,76 Iva compresa. In primo luogo, va premesso che sull'importo dei lavori extra contratto (€ 4.501,80) e sull'importo degli acconti versati dalla committente (€ 9.516,00 il 16.5.2018, € 7.500,00 il 7.6.2018, € 9.760,00 il 13.7.2018) non vi è mai stata contestazione e le parti vi hanno concordato. Risulta altresì che dopo il sopralluogo del 27.9.2018 (cfr. doc. 5), nel corso di una riunione venivano rivisti dalle parti i conteggi degli importi ancora dovuti meglio descritti nel primo conteggio (cfr. doc. 6) a seguito del quale emetteva la fattura n. 20/2108 per l'importo Pt_1 di € 7.320,00 (cfr. doc. 7), che respingeva (cfr. doc. 8) in quanto emessa per un CP_1 importo errato non tenendo conto dei termini di pagamento previsti, e che riemetteva Pt_1 per l'importo di € 7.027,76 (cfr. doc. 9); ossia per l'importo complessivo ancora dovuto (ossia: € 33.803,76 – 26.776,00 (acconti 9.516,00 + 7500,00 + 9760,00) = € 7.027,26). Al ricevimento di detta fattura, con la PEC del 30.10.2018 in allegato alla quale trasmetteva il prospetto (cfr. doc. 10), chiedeva nuovamente a di riemettere una nuova CP_1 Pt_1 fattura perché, sebbene l'importo residuo dovuto fosse pari a € 7.027,76, doveva Pt_1 emettere una fattura per € 3.647,38 iva inclusa per i lavori non contestati attendendo però di emettere una fattura per il residuo importo di € 3.380,38, trattandosi del 10% da pagarsi a fine lavori, dopo “essere rivalutato” (doc. 5, 6, 7, 8, 9, 10 prodotti in primo grado dalla opponente). La ricostruzione anzidetta non è contestata, ed anzi è confermata proprio dalla pec del 2.11.2018 (cfr. doc. 11 del fascicolo di primo grado della opponente) con cui ha Pt_1 trasmesso la fattura n. 20/2018 per complessivi € 3.647,38 dichiarando altresì che “la presente sostituisce la fattura inviata precedentemente”. Dunque, è incontestato che l'importo residuo da versare dalla committente fosse stato concordato dalle parti in € € 7.027,26 (ossia: € 33.803,76 – 26.776,00 (acconti 9.516,00 + 7500,00 + 9760,00) = € 7.027,26) e che detto importo sia stato parzialmente pagato (sul punto, non vi è contestazione) nel momento in cui ha pagato la fattura n. 20/2018 CP_1 di € 3.647,38 (consensualmente emessa da dopo lo scambio di corrispondenza di cui Pt_1 alla produzione documentale sopra richiamata) residuando l'importo di € 3.380,38 di cui alla fattura n. 23/2018, oggetto della trattenuta in garanzia, a cui peraltro fa riferimento la stessa nella mail del 29.10.2018 (doc. 9 quando aveva erroneamente emesso la Pt_1 CP_1 fattura n. 20/2018 per complessivi € 7.027,76 successivamente sostituita con quella per l'importo di € 3.647,38. Per quanto precede, la Corte ritiene di non poter condividere la ricostruzione del Giudice di primo grado in quanto fondata su un presupposto errato. Il Giudice difatti, nonostante abbia dichiarato che le parti avevano pattuito il prezzo dell'appalto in € 25.000,00 oltre iva, ha poi dato atto che il prezzo complessivo delle opere fosse composto da € 31.720,00 (indicando il prezzo dell'appalto in € 26.000,00 oltre iva) + 4.501,80 (€ 3.690,00 oltre iva); ossia complessivamente € 36.221,80. Poiché è pacifico tra le parti e il Giudice di primo grado ha riconosciuto che ha CP_1 versato prima dell'instaurarsi del procedimento monitorio acconti per complessivi € 30.423,38 (€ 9.516,00 al 16.5.2018 + 7.500,00 al 7.6.2018 + 9.760,00 al 13.7.2018 + 3.647,38 al 2.11.2018 di cui alla fattura n. 20/2018), non vi alcun dubbio che residuava a carico della committente - senza tenere conto dei vizi e delle difformità dell'opera di cui si dirà di seguito - la somma di € 3.380,38 pari al 10% delle trattenute a garanzia.
c) Dipanate le questioni che precedono, la Corte deve quindi esaminare la sussistenza, o meno, del credito invocato con il decreto ingiuntivo opposto. ha riconosciuto di non avere pagato la fattura n. 23/2018 a causa dell'esistenza dei CP_1 vizi e della difformità delle opere e ha contestato il credito di cui alla fattura n. 2/2020 che sarebbe stata emessa pretestuosamente, due anni dopo, sulla base dell'errato presupposto del prezzo dell'appalto pari a 36.221,80. Il Giudice ha ritenuto che il credito di cui alla fattura n. 2/2020, emessa per presunti ulteriori lavori commissionati a non solo non trova riscontro documentale, ma neppure Pt_1 Pt_1 ha dimostrato l'esistenza di un titolo negoziale sottostante, ha dedotti per quali lavori eseguiti sarebbe stata emessa, ha prospettato un calciolo matematico da cui ricavare l'esistenza del credito. La Corte sul punto ritiene di non doversi discostare dalla decisione del Giudice di primo grado, posto che era onere di di fornire la prova della pattuizione di ulteriori lavori Pt_1 commissionati e ivi fatturati a distanza di due anni, mentre la censura di si limita a Pt_1 fondarsi sul presupposto che il titolo negoziale lo avrebbe individuato il Giudice laddove ha indicato in € 36.221,80 il prezzo dell'appalto, prezzo complessivo che, invece, risulta errato, come sopra evidenziato. Per quanto precede, i primi due motivi dell'appello principale vengono respinti mentre il primo motivo dell'appello incidentale viene accolto.
B) Resta alla Corte valutare i profili di censura in ordine all'esistenza dei vizi relativi ai lavori ed in forza dei quali si oppone a pagare la fattura n. 23/2018 di € 3.380,38 (oggetto della trattenuta in garanzia del 10%), se detti vizi siano stati denunciati tempestivamente e se il prezzo dell'appalto sia stato correttamente ridotto a fronte della domanda giudiziale promossa. a) La Corte ritiene che ragioni di ordine logico impongano di valutare preliminarmente il motivo di censura volto a far accertare la tardività della denuncia dei vizi e quindi la decadenza dall'azione di garanzia. A parere della appellante: da un lato, non avrebbe formalizzato una idonea CP_1 denunzia dei vizi avendo inviata la comunicazione a soggetti estranei a dall'altro lato, Pt_1 avrebbe accettato l'opera pur essendo a conoscenza dei vizi e comunque pur CP_1 essendo detti vizi facilmente riconoscibili. Il motivo di appello è manifestamente infondato. La Corte rileva che la denuncia delle difformità e vizi del 27.9.2018 è stata inviata a soggetti tutt'altro che privi di legame con atteso che uno dei destinatari era il Direttore lavori e Pt_1 l'altro era fratello di legale rappresentante della;
onde, Persona_1 Pt_2 Pt_1 la comunicazione è stata inviata loro nella convinzione che l'avrebbero portata a conoscenza di Pt_1 Innanzitutto, la mail del 27.9.2018 risulta tra quelle oggetto della corrispondenza intercorsa in quel periodo a seguito dei sopralluoghi effettuati a chiusura dei lavori di piazza della Repubblica 15 in Collegno e all'esito della quale viene trasmesso il “resoconto di chiusura lavori” in data 20.10.2018 allegato alla Pec del 20.10.2018 (cfr. doc. 25 Soluzioni) che è stata trasmesso direttamente a la quale non risulta abbia contestato alcunché ed, anzi, Pt_1 condividendone il contenuto ha fatto seguire l'emissione della fattura n. 20/2018 di € 3.647,38 pagata da il 2.11.2018. CP_1 In tale resoconto viene espressamente confermato l'importo complessivo dell'appalto come sopra indicato (€ 33.803,76), viene dato conto dei bonifici effettuati, e viene quindi individuata la quota restante da preventivo in € 7.027,76 differenziandosi dal doc. 6
“conteggio rivisto in data 20.10.2018” di solo perché in questo risulta aggiunta la CP_1 voce “Posa lavabo estetica” per € 350 oltre Iva. Infine, nel resoconto in esame si aggiunge: “€ 3.380,38 10% da rivalutare a fine lavori - € 3.647,38 da fatturare e pagare Iva compresa”. Tali somme risultano coerenti con quanto era stato oggetto della corrispondenza intercorsa fra le parti tra il 18 e il 30 ottobre 2018, di cui ai doc. da 7 a 10 di sopra esaminati, CP_1 ove al tentativo di di fatturare la somma di € 7.320 come IV acconto è seguita la Pt_1 contestazione di che richiamava, appunto, il risultato dei sopralluoghi e del CP_1 resoconto concordato e a cui è seguita la riemissione della fattura 20/2018 per la minore somma concordata e la conferma dell'autorizzazione alla trattenuta del 10% pari a € 3.380,38 di cui alla fattura n. 23/2018. Tali missive costituiscono per la Corte, oltre che una valida e idonea denuncia, anche una denunzia tempestiva, atteso che il primo sopralluogo è avvenuto in data 22.9.2018 ed entrambe le mail sono state inviate e ricevute da entro i 60 giorni previsti ex art. Pt_1
1667 c.c.. La Corte rileva inoltre che, come risulta dalle pec del 9.12.2018 (cfr. doc. 15), del 12.12.2018 (cfr. doc. 16), del 14.1.2019 (cfr. doc. 18) e del 12.2.2019 (cfr. doc. 21), le difformità e i vizi delle opere sono stati via via evidenziati e denunziati nel corso rapporto contrattuale da che, peraltro ha affidato al geom. , proprio consulente di parte, il compito CP_1 CP_5 di accertarli compiutamente da un punto di vista tecnico e di quantificare i costi dei ripristini. Onde, è da escludersi che nel corso del rapporto vi sia stata una qualsivoglia accettazione dei lavori;
in ogni caso, la Suprema Corte ha ribadito anche di recente (ordinanza n. 18409 7.7.2025) che, con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o conoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima (l'accettazione, diversamente dal collaudo, è un atto con il quale il committente dichiara di volere accettare l'opera avendola trovata immune da vizi o difformità ed è quindi qualificabile alla stregua di negozio unilaterale ricettizio che deve essere comunicato all'appaltatore) non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, perché ai sensi dell'art. 1667 c.c. 1° comma, solo l'accettazione comporta la liberazione da qualsiasi garanzia. Nel caso di specie, non vi è stata accettazione dell'opera ma, a tutto voler concedere, come risulta dalle mail del 27.9.2018 e 20.10.2018, solamente una presa in consegna dei locali, necessaria perché doveva avviare i corsi di formazione presso detti locali. CP_1 Senza tacere il fatto che in sede di CTU il perito, esaminata l'intera corrispondenza intercorsa tra le parti, ha indicato specificatamente le date in cui i vizi evidenziati sono stati comunicati (cfr. pag. 33 della CTU) confermando come ciò sia avvenuto il 27.9.2018, il 20.10.2018. A fronte di una tempestiva contestazione dei vizi, deve ritenersi dirimente l'omesso assolvimento da parte di dell'onere di dimostrare di avere adempiuto correttamente Pt_1 alle proprie obbligazioni contrattuali. Il motivo di appello è quindi rigettato.
b) Accertata la tempestività della denunzia e l'assenza della dimostrazione della corretta esecuzione dell'opera, la Corte deve quindi valutare di quali vizi sia affetta l'opera e la stima dei costi di ripristino. La appellante si duole della decisione del Giudice che avrebbe recepito - in modo sbrigativo - le conclusioni della CTU che: da un lato, non avrebbe accertato se i vizi fossero riconducibili all'uso dell'immobile da parte di dall'altro lato, non avrebbe accertato le cause CP_1 alternative dei vizi riscontrati. La censura è manifestamente infondata. La Corte rileva che:
- emerge dall'elaborato peritale che l'attività del CTU si è svolta correttamente nel rispetto del contraddittorio delle parti, alla presenza delle parti personalmente (al netto che il CT di è il suo legale rappresentante) e dei loro CTP, valutate ex art. 195 c.p.c. le loro Pt_1 osservazioni e memorie;
deve, pertanto, ritenersi immune da vizi procedurali;
- la CTU appare congruamente e diffusamente motivata (il CTU non si è limitato, come ha dedotto la appellante, ad elencare i vizi ma ha esaminato ciascun lavoro valutando se fosse difforme e/o viziato), anche con riferimento alle osservazioni avanzate dai Consulenti di parte a cui il Consulente d'Ufficio ha dato completo riscontro;
anche se, le osservazioni inviate a nome di provenienti dall'indirizzo pec del difensore, sono risultate prive di Pt_1 firma che ne certificasse la paternità;
- è pacifico che la Consulenza Tecnica d'Ufficio sia un mezzo istruttorio, e non una prova vera e propria;
e, difatti, non può essere disposta dal Giudice al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto Essa stessa assume. Ciò non di meno, la CTU viene ammessa – e così è stato nel caso di specie - laddove specifiche competenze tecniche siano necessarie ai fini di rilevare l'esistenza (o meno) dei fatti dedotti in giudizio - e posti a fondamento della domanda - derivanti dal contenuto delle produzioni documentali;
tipicamente, la CTU viene ammessa, come è avvenuto nel caso di specie, come supporto contributivo per la valutazione di quanto è già assunto e riconducibile alla documentalmente in atti;
- le valutazioni espresse dal Consulente Tecnico d'Ufficio non hanno efficacia vincolante per il Giudice, tuttavia, può legittimamente disattenderle solo attraverso una valutazione critica che sia ancorata a risultanze processuali che giustifichino, appunto, di non poterle condividere. Nel contesto, giuridico e fattuale, così delineato, il Giudice di primo grado ha disposto la CTU e ha ritenuto di condividerne le conclusioni non necessitando alcuna integrazione. Rileva la Corte che è principio ormai consolidato quello in forza del quale il Giudice è peritus peritorum e, come tale, non è vincolato dalle valutazioni del consulente d'ufficio, che non possiedono efficacia vincolante e che possono essere disattese in sede di decisione, con l'unico onere di un'adeguata motivazione esente da vizi logici ed errori di diritto;
ciò non di meno è altrettanto pacifico il principio secondo cui non è necessaria una particolare motivazione nel caso in cui Giudice ritenga di seguire l'opinione espressa dal proprio consulente, ad eccezione dell'ipotesi in cui la valutazione peritale sia stata sottoposta ad una serrata, precisa e specifica critica, nel qual caso la motivazione non può arrestarsi ad una generica dichiarazione di consenso, ma deve affrontare le analitiche censure sollevate dalle parti. Con riferimento alla doglianza della appellante fondata sul presupposto che CP_1 avrebbe utilizzato di continuo e impropriamente l'immobile a lavori non terminati e, quindi, i vizi riscontrati ancora presenti (tende rovinate da vernice, rimozione impianto elettrico, lavandino laboratorio non in asse e inclinato, pavimento galleggiante instabile, problema porte docce, crepe su muro disimpegno, scarichi acconciature non conformi, zoccolino) non sarebbero imputabili a la Corte rileva che tali vizi risultavano specificamente Pt_1 contestati fin dal sopralluogo del 22.9.2018 di cui alla mail 27.9.2018 prodotta, unitamente alla corrispondenza intercorsa sub doc. 25 e che comunque non è stata offerta in CP_1 giudizio alcuna prova che sarebbero intervenute successivamente ad una corretta esecuzione di tali opere. Per quanto precede, la Corte ritiene che non vi siano ragioni per disattendere le conclusioni del CTU e, pertanto, che la stima dei costi per il ripristino dei vizi debba confermarsi nell'importo 4.640,00 oltre iva (€ 5.660,18).
c) In ultimo la Corte deve esaminare il motivo di appello fondato sulla violazione dell'art. 1668 c.c. A parere della appellante non avrebbe dovuto esercitare una azione di riduzione del CP_1 prezzo volta ad ottenere la diminuzione del corrispettivo dell'appalto, corrispondente al costo per l'eliminazione di vizi;
nel caso di specie, poiché i vizi emersi costituirebbero danni, avrebbe dovuto agire in via risarcitoria. CP_1 Anche questo motivo di appello non coglie nel segno. Ai sensi dell'art. 1668 c.c. “il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione” Va da sé quindi che il 1° comma dell'art. 1668 c.c. disciplina i cosiddetti rimedi conservativi o riparatori tesi a ristabilire l'equilibrio del sinallagma contrattuale. Dunque, il committente potrà chiedere: a) di eliminare i vizi e le difformità a spese dell'appaltatore ex art. 2931 c.c. con ulteriore (e alternativa) istanza di risarcimento del danno per equivalente nel caso di mancata esecuzione specifica, oppure pretendere la riduzione proporzionale del prezzo dell'appalto; b) la riduzione del prezzo dell'appalto dell'importo pari al costo sostenuto - o che si sosterrà - per eseguire le opere di riparazione e correzione dei vizi e delle opere difformi. Ne consegue che, mentre il risarcimento per equivalente può essere chiesto solo quando sia stata proposta la domanda per l'eliminazione dei difetti, essendo ancorato al costo necessario per la loro eliminazione, viceversa, ove la domanda – come nel caso di specie – abbia ad oggetto solo la riduzione del prezzo, l'entità di risarcimento è costituita esclusivamente dalle spese sostenute o da sostenersi per rifare l'opera (cfr. “I contratti di appalto Scuola Superiore della magistratura – ottobre 2023 Dott. Flora Vollero Giudice Tribunale Napoli”). Il motivo di appello è manifestamente infondato e deve essere respinto.
In conclusione, per quanto precede, la Corte:
- ridetermina il prezzo dell'appalto nell'importo di € 33.803,80; - conferma che i costi di ripristino dei vizi e delle difformità accertate ammontano a € 5.660,80;
- determina in € 28.143,00 il prezzo dell'appalto a seguito della riduzione per costi di ripristino (€ 33.803,80 – 5.660,80);
- dato atto degli acconti versati da (€ 30.423,00) nulla è da essa dovuto a CP_1 Pt_1 mentre a è dovuto da parte di l'importo di € 2.280,00 (€ 28.143,00 – CP_1 Pt_1 30.423,00 = 2.280,00).
C) L'accoglimento dei motivi dell'appello incidentale, assorbe il motivo in punto spese dell'appello principale.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello principale viene quindi respinto;
all'accoglimento dell'appello incidentale e alla parziale riforma della sentenza consegue l'accoglimento della domanda di Formazione volta ad ottenere la condanna di al pagamento in suo favore della somma Pt_1 di € 2.280,00 effettuata la compensazione tra l'importo ancora dovuto dalla committente a suo favore e l'importo corrispondente al costo per il ripristino dei vizi accertato. Nulla per interessi e rivalutazione in assenza di specifica domanda. Sentenza confermata nel resto.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022, per il primo grado, mediante richiamo del valore intermedio tra minimo e medio per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) per il contenzioso avanti al Tribunale e dunque € 689,50 per la fase di studio, € 583,00 per la fase introduttiva, € 1260,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 1.276,00 per la fase decisionale e così liquidando complessivamente € 3.818,50 per compensi oltre esposti (€ 118,50 per il contributo unificato e € 27,00 per la marca deposito) e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
per il grado di appello, mediante richiamo del valore intermedio tra minimo e medio per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) per il contenzioso avanti alla Corte di Appello e dunque € 850,50 per la fase studio, € 691,00 per la fase introduttiva e € 1.433,00 per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata) e così liquidando complessivamente € 2.975,00 per compensi oltre esposti (€ 355,50 per il contributo unificato e € 27,00 per la marca deposito) e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Conferma il rimborso delle spese di CTP già liquidate in € 610,00 e le spese di CTU già liquidate e poste a carico di come da provvedimento del 25.4.2022 del Giudice di Pt_1 primo grado. Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della Appellante principale.
Nulla in punto di restituzione atteso il rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 547/2023 resa dal Tribunale di Rorino 6.2.203 pubblicata il 7.2.2023, nel procedimento RG 11441/2020; accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 547/2023 resa dal Tribunale di Torino 6.2.203 pubblicata il 7.2.2023, nel procedimento RG 11441/2020 e così provvede: in parziale riforma della sentenza, accerta che il prezzo dell'appalto era pari a € 33.803,80 e che, a seguito dei vizi contestati va ridotto a € 28.143,00; condanna l pagamento della somma di € 2.280,00 a favore Parte_1 di Controparte_1 condanna l pagamento delle spese di lite del primo grado Parte_1 di giudizio a favore di che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.818,50 per compensi professionali ed € 145,50 per esposti, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge ed esposti;
conferma nel resto l'appellata sentenza;
condanna l pagamento delle spese di lite di questo grado di Parte_1 giudizio a favore di he liquida in complessivi Controparte_1
€ 2.975,00 per compensi professionali ed € 382,50 per esposti oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge ed esposti;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte appellante principale. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 28.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 1027/2023, avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e seg. c.c. promossa da: (P IVA ) in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore Sig. (CF , con sede in Parte_2 C.F._1 EL (TO) Via dei Mille1/B elettivamente domiciliata in Torino Via Peyron n. 19 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Contino (CF pec C.F._2
e dell'Avv. Pietro Pisano (CF Email_1
pec che la rappresentano e C.F._3 Email_2 difendono come da procura in atti APPELLANTE Contro (P. IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore Dott. , con sede legale in Torino Piazza Controparte_2 Guala n. 138, elettivamente domiciliata in Torino Corso vittorio Emanuele II n. 92 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Rossi (CF pec C.F._4
che la rappresenta e difende come da procura in Email_3 atti APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 23.10.2025
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE contenute nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositato il 22.7.2025 L'avvocato Emanuele Contino, nell'interesse della precisa le Parte_1 conclusioni insistendo per quelle contenute nell'atto di appello:
“1) in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, condannare la al Controparte_1 pagamento della somma ingiunta o di quella eventualmente minore che sarà considerata giusta, oltre interessi
2) condannare la a restituire alla la somma di euro Controparte_1 Parte_1
3.730.8, o quella somma minore che sarà accertata, oltre interessi 3) condannare la al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_1 del giudizio e, in subordine, in accoglimento del motivo di appello n 6) condannare la convenuta alla restituzione del quinto di spese per compensi del difensore e anticipazioni ricevute in adempimento alla sentenza di primo grado, oltre alla metà delle spese di CTU e di CTP, e condannarla al pagamento di 1/5 delle spese liquidate nel giudizio di primo grado o, ancora in via subordinata, compensare integralmente dette spese tra le parti” e chiede il rigetto dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
CONCLUSIONI PER LA APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE contenute nelle note scritte per la precisazione delle conclusioni del 18.7.2025 IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello formulato da e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza del Tribunale di Torino nr 547/2023 nella parte non oggetto di appello incidentale;
IN VIA INCIDENTALE In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino n 547/2023 rideterminare il prezzo dell'appalto in € 33.803,80 e per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta opposta per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione, ridurre il prezzo dell'appalto ai sensi dell'art 1668, 1° comma, c.p.c. e, operate le dovute compensazioni con quanto ancora dovuto dal committente all'appaltatore a saldo del prezzo, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 2.280,42 o di quella diversa ritenuta di Controparte_1 giustizia ed accertanda in corso di causa. Confermare nel resto.
- Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio del doppio grado da determinarsi con l'incremento del 30 % previsto dal comma 1 bis dell'art. 4 DM 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 essendo gli atti depositati con modalità telematiche e redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e/o la fruizione e che, in particolare, consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, oltre rimborso spese CTP o, in subordine, compensare parzialmente le spese del giudizio ponendone una parte a carico di nella misura Pt_1 ritenuta giusta. Porre definitivamente le spese di CTU a carico di parte appellante;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Il Tribunale di Torino, con decreto n. 3028/2020 del 9.12.2022, ha ingiunto a
[...] (di seguito, per brevità, di pagare a favore di Controparte_1 CP_1 [...] (di seguito, per brevità, la somma di € 5.789,38 di cui alle fatture n. Parte_1 Pt_1 23 del 28.12.2018 di € 3.380,38 e n. 2 del 22.1.2020 di € 2.418,00 emesse a saldo dei lavori eseguiti presso il Cantiere di Piazza della Repubblica 15 a Collegno (TO) come da preventivo 6/2018 del 29.3.2018 e lavori extra concordati, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento liquidate in € 685,50 per esposti e compensi oltre spese generali nella misura del 14%, IVA e CPA come per legge.
Avverso il decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione svolgendo domanda CP_1 riconvenzionale. L'attrice opponente ha dedotto: 1) di avere stipulato con in data 7.4.2018, un contratto di appalto per l'esecuzione di Pt_1 opere di ristrutturazione dei locali condotti in locazione siti in Collegno piazza della Repubblica n. 15, verso il corrispettivo di € 25.000,00 oltre IVA (€ 30.500,00)da corrispondersi: il 40% alla sottoscrizione del contratto, il 50% a stato avanzamento lavori e il saldo del 10% entro 30 giorni dalla fine lavori;
2) di avere commissionato, in data 28.5.2018, la realizzazione di lavori extra preventivo per l'ulteriore importo di € 3.690,00 oltre IVA (€ 4.501,80)
3) di avere corrisposto € 9.516,00 al 16.5.2018, € 7.500,00 al 7.6.2018, € 9.760,00 al 13.7.2018 a titolo di acconto;
4) di aver appreso che, ad inizio giugno 2018, i lavori si erano inspiegabilmente interrotti e il legale rappresentate di si era reso irreperibile;
Pt_1
5) di avere constatato, all'esito di un sopralluogo avvenuto il 27.9.2018, l'esistenza di vizi e difformità dei lavori e di avere quindi inviato tempestivamente una mail al Direttore lavori e all'impresa;
6) di avere rideterminato, nel corso della riunione del 20.10.2018 svoltasi con i Pt_1 conteggi dei lavori per un importo complessivo di € 27.888,00 oltre Iva (€ 34.023,36), riconoscendo l'esistenza di un importo residuo ancora da pagare di € 7.247,36 IVA inclusa;
7) di avere corrisposto il 2.11.2018 l'importo di € 3.647,38 (fattura n. 20/2018) e di essere rimasta debitrice dell'importo residuo di € 3.380,38;
8) attesa l'esistenza dei vizi e/o difformità riscontrati nei lavori di ristrutturazione, di avere, con mail del 27.9.2018, contestato la fattura n. 23/2018 emessa per l'importo residuo di € 3.380,38 (€ 7.247,36 - € 3.647.38), azionata successivamente in via monitoria da Pt_1
9) di avere altresì contestato la fattura n. 2 del 2.1.2020 di € 2.418,00, azionata con il procedimento monitorio, emessa per lavori extra unilateralmente quantificati e mai commissionati;
10) di avere stimato, per il tramite del proprio Consulente incaricato della verifica dei lavori, in € 8.070,00 il prezzo dei lavori per il ripristino e l'eliminazione di vizi, tempestivamente denunciati. ha quindi promosso l'azione ex art. 1668 c.c. chiedendo, previa la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto, che il corrispettivo dell'appalto fosse proporzionalmente ridotto e compensato con i costi per il ripristino e l'eliminazione dei vizi;
in via riconvenzionale, la condanna al pagamento di della somma di € 4.689,62 pari alla differenza tra il costo del Pt_1 ripristino dei vizi e al minor valore dell'opera (€ 8.070.00) e quanto ancora dovuto a a Pt_1 saldo (€ 3.308,38).
Nel giudizio di opposizione così instaurato, si è costituita chiedendo di respingersi Pt_1 l'opposizione e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo nonché di respingersi la domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c.. ha allegato che con il preventivo del 29.03.2018 le parti avevano stabilito il prezzo Pt_1 della realizzazione dei lavori di ristrutturazione in € 26.000,00 oltre Iva (€ 31.720,00) e che con il preventivo integrativo del 28.05.2018 aveva commissionato a la CP_1 Pt_1 realizzazione di lavori extra, per un importo di € 3.690,00 oltre IVA (€ 4.501,80). ha precisato che il preventivo di € 25.000,00 oltre iva allegato alla mail del 7.4.2018, Pt_1 richiamato dalla opponente, sarebbe stato successivamente ricalcolato in € 26.000,00 oltre iva (€ 31.720,00) con la mail del 30.4.2018; onde, che l'importo complessivo dei lavori appaltati era stato pattuito in € 36.221,80, così calcolato: € 26.000,00 oltre Iva per i lavori come da preventivo iniziale + € 5.720,00 oltre Iva al 22% + € 3.690,00 oltre Iva come da preventivo lavori extra + 811,80 oltre Iva al 22%. Tenuto conto degli acconti corrisposti, era rimasta debitrice nei suoi confronti della CP_1 residua somma di € 5.798,42 di cui alle fatture n. 23/2018 di € 3.380,38 e n. 2/2020 di € 2.418,00, azionate in via monitoria. ha precisato che l'importo di € 2.418,00 corrispondeva a una parte del prezzo Pt_1 d'appalto, non ancora pagato, per i lavori di ristrutturazione e che le parti non si erano mai incontrate per revisionare i conteggi dei lavori appaltati. ha infine eccepito l'intervenuta decadenza dalla garanzia dei vizi ex art. 1668 c.c. per Pt_1 la dedotta tardività della denuncia e, comunque, in ogni caso, che i vizi e le difformità dell'opera riscontrate erano da imputarsi all'uso dei locali che ne aveva fatto Soluzioni.
Il Giudice di primo grado ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.. Con ordinanza del 25.5.2021 il Giudice non ha ammesso la prova per testi e ha istruito la causa a mezzo di CTU.
2) Con la sentenza n. 547/2023 del 6.2.2023, pubblicata il 7.2.2023, il Tribunale di Torino ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3028/2020; ha accertato e dichiarato che il valore complessivo dei lavori svolti da era pari a € Pt_1 30.561,00 e pertanto che nulla doveva a ha condannato a pagare a CP_1 Pt_1 Pt_1 la somma di € 138,00; ha compensato tra le parti le spese di lite in ragione dei 4/5 CP_1 condannando al rimborso del restante 1/5 dell'intero liquidato in € 5.077,00 per Pt_1 compensi e € 145,50 per spese vive oltre 15% per spese generali IVA e CPA come per legge oltre al rimborso delle spese di CTP liquidate in € 610,00. Ha infine posto a carico di le spese di CTU già liquidate con provvedimento del Pt_1
25.4.2022.
Il Giudice di primo grado, preliminarmente, ha rilevato come fosse incontestato che aveva commissionato a la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei CP_1 Pt_1 locali siti in Collegno, che la committente aveva chiesto di realizzare altri lavori, fuori preventivo, per l'importo di € 3.690,00 oltre IVA (4.501,80) e che aveva già pagato acconti per l'importo complessivo di 30.423,38 Iva compresa. Di contro, come invece fossero controversi: a) il prezzo concordato per l'appalto; b) la fondatezza del credito di cui alla fattura n. 2/2020 pari a € 2.418,00 per lavori extra;
c) la sussistenza del credito a saldo di € 3.380,38 di cui alla fattura n. 23/2018; d) l'esistenza dei vizi relativi alle lavorazioni di cui alla fattura n. 23/2018; e) la decadenza dalla denunzia dei vizi ex art 1667- 1668 c.c.
Quanto al prezzo dei lavori di ristrutturazione, il Giudice ha ritenuto condividere la ricostruzione offerta da ossia che, come risulta dalla mail del 7.4.2018 con cui la CP_1 stessa aveva riconosciuto di avere applicato uno sconto del 4% sul preventivo del Pt_1 29.3.2018 di € 26.000,00 (cfr. doc. 2 di , il prezzo dell'appalto originariamente CP_1 pattuito fosse di € 25.000,00 oltre IVA;
a nulla rilevando la mail del 30.4.2018 di Pt_1 posto che ad essa era allegato il preventivo datato 29.3.2018 superato dalla mail del 7.4.2018 inviata da CP_1 Quanto al prezzo complessivo dei lavori, compresi i lavori extra preventivo, il Giudice ha rilevato come a parere della committente fosse pari a € 38.305,56 Iva compresa (cioè: € 33.803,76 come da prospetto riepilogativo all'esito dell'incontro del 20.10.2018, oltre a € 4.501,80 per lavori extra contratto) tuttavia come il costo dei lavori extra contratto non fosse stato indicato nel prospetto e, in ogni caso, come la decisione dovesse rimanere contenuta entro il petitum indicato dall'appaltatore ex art. 112 c.p.c; ossia: in € 36.221,80 (ossia: € 31.720,00 iva compresa + 4.5012,80 iva compresa) Quanto alla decadenza dall'azione ex art. 1668 c.c., il Giudice ha concluso ritenendo di non poter accogliere l'eccezione di fondata sul presupposto che i vizi e le difformità Pt_1 dell'opera erano stati denunciati tardivamente (l'11.2.2019) oltre il termine di 60 giorni dal sopralluogo in cantiere. Il Giudice ha rilevato che dalla produzione documentale emerge che i vizi e le difformità delle opere sono stati denunciati con 2 mail: a) la prima, inviata il 27.9.2018 (5 giorni dopo il sopralluogo avvenuto il 22.9.2018, contenente un elenco dettagliato dei vizi riscontrati nell'opera) a soggetti cosiddetti di riferimento;
ossia, legati da un vincolo professionale a (l'Arch. , il Pt_1 CP_3 difensore di e il Sig. e indicati dalla stessa nella Pt_1 Persona_1 ragionevole convinzione che i vizi sarebbero stati portati a conoscenza dell'appaltatore; b) la seconda mail, inviata il 20.10.2018, trasmessa direttamente a in allegato alla Pt_1 quale veniva nuovamente trasmessa la mail del 27.9.2018. Il Giudice, atteso che il primo sopralluogo è avvenuto il 22.9.2018, ha ritenuto che tale scambio di corrispondenza fosse sufficiente a ritenere che la denunzia dei vizi fosse stata formulata tempestivamente onde, ha respinto l'eccezione di decadenza. Quanto alla determinazione all'esistenza del credito ingiunto pari a € 5.798,41 Il Giudice ha rilevato che ha ingiunto il pagamento di € 5.798,41 (€ 3.380,30 + Pt_1 2.418,00) dato dalla differenza tra il prezzo complessivo dei lavori pari a € 36.221,80 e gli acconti ricevuti pari a € 30.423,38. Quanto all'importo di € 2.418,00 di cui alla fattura n. 2/2020, contestato da il CP_1 Giudice ha ritenuto che non avesse specificato né il titolo alla base della pretesa Pt_1 creditoria né tantomeno il calcolo matematico da cui avrebbe ricavato detto credito e ha quindi concluso che non aveva assolto all'onere di dimostrare il titolo negoziale a Pt_1 fondamento del credito di cui alla fattura n. 2/2020. Quanto all'importo di € 3.380,38 di cui alla fattura 23/2018, che ha riconosciuto di Parte_3 non avere corrisposto a a causa della presenza di vizi e difformità di lavori, il Giudice Pt_1 ha invocato le risultanze della CTU (completa ed esaustiva) e ha concluso accogliendo la domanda di riduzione del prezzo formulata da onde, ha ridotto il prezzo CP_1 dell'appalto in € 30.560,00 pari a € 36.221,80 in misura proporzionale al costo dei vizi accertati pari a € 5.660,80. Infine, poiché ha versato acconti per complessivi € 30.423,38, il Giudice ha CP_1 ritenuto che il prezzo d'appalto fosse stato interamente pagato spettando così a CP_1 l'importo di € 138,00. Quanto alle spese di lite, il Giudice le ha compensato per i 4/5 ponendo a carico di il Pt_1 restante 1/5 oltre esposti e spese di CTU già liquidate a carico di Pt_1
3) ha proposto appello avverso la sentenza n. 547/2023 del Tribunale di Torino. Parte_1 Con il primo motivo, la appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha individuato il prezzo dell'appalto in € 25.000,00 oltre Iva, anziché € 26.000,00. La appellante ha dedotto che alla mail del 7.4.2018, in allegato alla quale vi è il preventivo recante l'importo di € 25.000,00 oltre IVA, già applicato lo sconto del 4% circa, è però seguita la mail del 30.4.2017 a cui è allegato “l'unico contratto sottoscritto dalla committente” di € 26.000,00 oltre Iva di cui il Giudice, erroneamente, non avrebbe preso nota lasciandosi fuorviare dalla non corretta numerazione e indicazione dei documenti prodotti. A parere dell'appellante, in ogni caso, tale errore non ha arrecato alcun pregiudizio perché il Giudice ha concluso ritenendo che il prezzo dell'appalto fosse quello indicato in € 36.221,18 ossia: € 26.000,00 oltre IVA (€ 31.720,00) + € 3.690,00 oltre IVA (€ 4.501.80) per lavori straordinari su cui non c'è contestazione. Con il secondo motivo, la appellante ha censurato la sentenza per omessa o errata valutazione dei documenti e per la illogica motivazione in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al credito di € 2.418,00 di cui alla fattura n. 2/2020. A parere della appellante, è stato il Giudice stesso a determinare il prezzo complessivo dell'appalto in € 36.221,80 e a riconoscere che ha versato acconti pari a 30.423,88 CP_1 rimanendo debitrice di € 5.798,41; ossia, della somma ingiunta composta da € 3.380,38 di cui alla fattura n. 23/2018 e € 2.418,00 di cui alla fattura n. 2/2020. Onde, a parere della appellante non può comprendersi come il Giudice possa avere affermato che è creditrice di € 2.418,00 e al contempo affermare che tale importo non sarebbe Pt_1 dovuto non essendo stato dimostrato il titolo negoziale sottostante al credito invocato. La appellante ha però concluso ritenendo che tale contraddizione non arreca alcun pregiudizio poiché il Giudice ha riconosciuto la riduzione del prezzo dell'appalto. Con il terzo motivo, la Appellante si duole del calcolo operato dal Giudice il quale, non solo ha erroneamente accolto l'azione di riduzione, detraendo l'importo di € 5.660,80 pari ai costi di ripristino per i vizi, ma ha altresì invertito gli addendi dell'operazione sottraendo dall'importo di € 30.423,62 (pari alla somma degli acconti versati) l'importo del contratto di appalto a seguito della riduzione del prezzo per (€ 30.561,00), e ottenendo un numero negativo (- 137,62=), anziché fare il contrario. Se il Giudice non avesse erroneamente confuso i due importi, e quindi avesse sottratto da € 30.561,00 (valore dell'appalto a seguito della riduzione) l'importo degli acconti versati pari a
€ 30.423,62, avrebbe ottenuto un numero positivo 137,38 a favore di Pt_1 Con il quarto motivo, la appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice ha accolto l'azione di riduzione. In primo lugo, la appellante ha allegato che poiché dalla CTU emerge che alcune opere non sono state eseguite, il rimedio dell'azione ex art. 1668 c.c. non poteva essere esperito in quanto applicabile solo qualora l'opera appaltata risulti interamente eseguita. Difatti, nel caso in cui l'opera non è non integralmente eseguita, dovrebbero applicarsi esclusivamente le norme generali sull'inadempimento contrattuale. In ogni caso, l'azione di riduzione non avrebbe potuto essere esperita attesa l'intervenuta decadenza ex art. 1667 c.c.; a parere della appellante, la mail del 27.9.2018 indirizzata all'Arch. (Direttore dei lavori e come tale ausiliario della committente e non di CP_3
e al Sig. (estraneo alla compagine societaria di , avrebbe Pt_1 Persona_1 Pt_1 dovuto essere ritenuta inidonea a contestare i vizi e la difformità delle opere in quanto inviata a soggetti privi di un vincolo professionale che li lega a Pt_1 A ciò aggiungendo che: a) l'invio della mail alla data del 27.9.2018 dimostra che l'ha inviata dopo che CP_1 aveva già accettato l'opera; b) l'invio della seconda mail il 20.10.2018 è successiva all'accordo con cui le pari avrebbero concordato un ulteriore pagamento immediato di € 3.647,38, senza tacere il fatto che l'onere di provare l'avvenuta denunzia e la sua tempestività grava sul committente, il quale però, nel caso di specie, non ha neppure indicato quando si sarebbe effettivamente avveduto dei vizi riconducendo la data della scoperta dei vizi alla relazione tecnica del geom. dell'11.4.2018. CP_4 Con il quinto motivo, la appellante ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 1667 e 2697 c.c.. La appellante ha dedotto che Giudice avrebbe recepito la CTU senza avvedersi del fatto che: a) il Consulente si sarebbe limitato a verificare l'esistenza dei vizi senza verificare se fossero riconducibili all'uso dell'immobile da parte della società committente;
b) senza tenere del lasso di tempo intercorso tra la consegna dei lavori (settembre 2018) e l'introduzione del giudizio durante il quale la committente ha utilizzato l'immobile CP_1 per svolgere la sua attività; c) la committente è intervenuta eseguendo i lavori di ripristino. La appellante ha concluso evidenziando l'oggettiva impossibilità di accertare i vizi e soprattutto stabilire a cosa e a chi fossero riconducibili. Con il senso motivo, la appellante ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 1668 c.c.. La appellante si duole dell'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo dell'appalto operata dal Giudice sulla base delle risultanze della CTU che non corrisponderebbe ai costi necessari per eliminare i vizi, i quali potrebbero essere oggetto di una azione risarcitoria (che nel caso di specie però non è stata richiesta). In ogni caso, i numerosi pregiudizi delle opere, rilevati nella CTU, non sarebbero qualificati alla stregua di vizi (ad es. spese per la sostituzione della tenda, spesa di pulitura di una macchia di vernice;
parziale sostituzione antiscivolo;
mancata esecuzione opere) e, anche a volerli ritenere tali, il CTU li ha quantificati in € 4.379,80 quindi, al più, il prezzo dell'appalto avrebbe dovuto essere ridotto di € 1.281,00 (ossia € 5.660,80 - € 4.379,80). Sulla base di tale presupposto, il prezzo dell'appalto avrebbe dovuto essere indicato in € 34.940,80; pertanto, dovendosi detrarre da detto importo gli acconti ricevuti di € 30.423,38, residuerebbe a favore di l'importo di € 4.517,42. Pt_1 Con il settimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza in punto spese Ha infine concluso formulando istanza di restituzione dell'importo pagato (€ 3.730,80)
Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituita contestando CP_1 l'infondatezza delle censure e formulando appello incidentale. Con riferimento ai primi due motivi dell'appello principale e con i primi due motivi di appello incidentale richiamati i documenti allegati, ha ribadito che il corrispettivo CP_1 complessivo dell'appalto concordato dalle parti ammontava a € 33.803,76 Iva compresa, come risulta dal foglio excel allegato alla mail del 20.10.2018, e che, essendo pacifico il pagamento degli acconti versati pari a € 30.423,00, residuava a favore di - se non vi Pt_1 fossero stati i vizi a diminuirne il valore - l'importo di € 3.380,23 di cui alla fattura n. 23/2018 mentre nulla era dovuto per la fattura n. 2 del 22.1.2020 di € 2.418,00 atteso che il Giudice ha dichiarato che non era stata offerta la dimostrazione dell'esistenza di un titolo negoziale sottostante. La appellata ha quindi dedotto che il Giudice, pur avendo dichiarato non dovuto l'importo di cui alla fattura n. 2/2020, avrebbe dimenticato di sottrarre l'importo corrispondente di € 2.418,00; anche a voler individuare in € 36.221,80 il prezzo dell'appalto, se avesse correttamente eseguito l'operazione (€ 36.221,80 - € 2.418,00), avrebbe individuato il prezzo complessivo dell'appalto in € 33.803,80. La appellata ha precisato che tale errore si riverbera sulla determinazione della compensazione finale perché, una volta individuato il prezzo dell'appalto in € 33.803,80, e stabilita l'entità dei vizi stimati in € 5.660,80, non doveva essere condannata a pagare Pt_1
€ 138,00 bensì € 2.280,42 iva inclusa. Il Giudice ha invece erroneamente detratto l'importo dei vizi stimati in € 5.660,00 dall'importo di € 36.221,80 non considerando l'esclusione dell'importo di € 2.418,00, ritenuto non provato. L'appellata ha quindi invocato la riforma della sentenza. Con riferimento ai motivi di appello per violazione degli artt. 1667 e 2967 c.c. . In primo luogo, la appellata ha ribadito di avere tempestivamente denunciato i vizi e le difformità dell'opera allegando la pretestuosità del motivo dell'appello principale. La appellata ha richiamato la produzione documentale (pec del 9.12.2018, del 12.12.2018, del 14.1.2019 e del 12.2.2019) e ha contestato la ricostruzione della appellante fondata sul presupposto che la prima denuncia del 27.9.2018 sarebbe stata inviata impropriamente al D.L e a fratello del legale rappresentante della Persona_1 Pt_1 La appellata ha concluso allegando che, in ogni caso, la censura risulta superata dalla circostanza che la pec del 20.10.2018 (a cui si allega la copia della mail del 27.9.2018) inviata alla casella di posta certificata dell'appaltatore costituisce una valida e tempestiva denuncia, essendo stata inoltrata nel termine di 60 giorni dal primo sopralluogo in cantiere avvenuto mil 22.9. 2018. In secondo luogo, quanto al dedotto malgoverno dell'art. 1667 e 2697 c.c., la appellata ha dedotto di condividere il contenuto dell'elaborato peritale atteso che il CTU ha replicato compiutamente alle osservazioni del Ct di parte che, ad onor del vero, proprio in sede di osservazioni, ha fatto verbalizzare di non avere “nessun commento”. In terzo luogo, la appellata ha respinto la ricostruzione fondata sul presupposto che l'opera sarebbe stata accettata per facta concludentia;
la non accettazione dell'opera, ma la mera presa in consegna – necessaria perché Formazione doveva iniziare i corsi professionali nei locali – è dimostrata dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra committente, direzione lavori e appaltatore ed è ben rappresentata proprio dalle pec del 27.9.2018 e 20.10.2028. Ha infine dedotto che, vertendosi in ambito contrattuale, non ha assolto all'onere della Pt_1 prova su di essa gravante ex art. 2697 c.c. di dimostrare di avere eseguito i lavori a regola d'arte. Con riferimento al motivo di appello fondato sulla violazione dell'art. 1668 c.c., la appellata ha dedotto l'infondatezza della tesi dell'appellante secondo cui i vizi emersi costituirebbero danni per cui avrebbe dovuto essere esercitata una azione di risarcimento;
la appellata ha difatti ha invocato, invia incidentale, la riduzione del corrispettivo dovuto, che ben può corrispondere ai costi per l'eliminazione dei vizi e ha chiesto quindi di riformarsi al sentenza condannando a a pagare a suo favore € 2.280,42 Iva inclusa. Pt_1 L'appellata contestando il motivo di appello in punto spese ha, sua volta, formulato appello incidentale invocando la riforma della sentenza e il favore delle spese del doppio grado di giudizio atteso che, accogliendosi i motivi di appello incidentale, sarebbe tenuta a Pt_1 restituire l'importo di € 2.280,42.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del23.10.2024, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
A) I primi due motivi dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale meritano disamina congiunta essendo strettamente connessi tra loro riguardando il prezzo dell'appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei locali siti in Collegno Piazza della Repubblica 15 nonché la determinazione dell'eventuale credito residuo (invocato con il decreto ingiuntivo) ancora dovuto dalla committente.
a) La Corte rileva che, con il preventivo del 29.3.3018 (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio offerta n. 6/2018), le parti avevano originariamente pattuito il prezzo dell'appalto in € 26.000,00 oltre Iva. Come risulta dalla mail del 7.4.20218 (cfr. doc. 2 di , è stata la stessa ad CP_1 Pt_1 inviare alla committente lo stesso preventivo del 29.3.2018 (offerta n. 6/2018) “limato ulteriormente di circa il 4%” dichiarando di avere “rivisto in alcune parti con l'aggiunta delle cose richieste” e con la mail dell'8.4.2018 ha confermato di accettare il CP_1 preventivo per € 25.000,00 oltre Iva (cfr “dai pure l'appalto dei lavori alla va bene Pt_1 25.000€”). La doglianza della appellante fondata sul presupposto che le parti, dopo aver concordato lo sconto del 4% e pattuito il corrispettivo dell'appalto in € 25.000,00 oltre Iva, avrebbero cambiato idea pattuendo nuovamente il corrispettivo di € 26.000,00 oltre Iva, non coglie nel segno e pare essere stata formulata al fine di attribuire alla censura un fondamento che non possiede, a maggior ragione atteso che è la stessa appellante ad affermare che la circostanza non sarebbe rilevante;
del resto, non coglie nel segno neppure la ricostruzione secondo cui il Giudice si sarebbe limitato ad esaminare il doc. rubricato al n. 3 senza esaminare il documento denominato “preventivo” rappresentato dalla mail del 30.4.2018 con cui sarebbe stata inoltrata la copia del contratto di appalto per € 26.000,00 oltre Iva. In primo luogo, la Corte rileva che il doc 7 (in formato .eml) contiene il preventivo originario firmato come allegato ad una mail del 6.10.2020 al difensore e in calce si può risalire ai precedenti scambi di mail fino ad una mail del 30.4.2018: in tal modo, quindi, non vi è prova che il preventivo firmato allegato all'ultima fosse effettivamente quello allegato alla mail del 30.4.2018 né risulta che vi fosse un nuovo preventivo che le parti avrebbero sottoscritto dopo avere concordato di riportare nuovamente il prezzo dell'appalto da € 25.000,00 a € 26.000,00 oltre Iva;
essendo tra l'altro datato 29.3.2018, graficamente uguale a quello originario e non facendo alcun cenno a mutamenti avvenuti dopo lo sconto accordato il 7.4.2018. Per la stessa ragione, anche la doglianza della appellante secondo la quale il Giudice n avrebbe esaminato la mail del 30.4.2018, essendosi lasciato fuorviare dalla non corretta numerazione e indicazione dei documenti, non appare condivisibile. Il Giudice ha difatti esaminato i documenti prodotti ma ha concluso ritenendo che il preventivo datato 29.3.2018 fosse stato appunto superato dalla mail con le parti hanno condiviso l'applicazione dello sconto del 4% che corrisponde all'incirca al 1.040,00 per un totale approssimativo di € 1000,00; del resto nei documenti successivamente emessi (compreso il prospetto di cui si dirà di seguito) riporta sempre lo sconto di € 1.000,00 rispetto al preventivo del 7.4.2018. Non vi è dunque ragione per discostarsi dalla preliminare decisione del Giudice di primo grado che ha ritenuto che le parti, in data 7.4.2018, hanno stipulato un contratto di appalto di opere edili per la ristrutturazione dei locali condotti siti in Collegno in locazione verso il corrispettivo di € 25.000,00 oltre iva e non invece, di € 26.000,00 oltre Iva.
b) La Corte deve quindi accertare il prezzo complessivo dei lavori compresi i lavori extra preventivo e se, effettuati i conteggi corretti, sia residuato a favore di il credito Pt_1 ingiunto. L'importo dei lavori extra contratto è stato pattuito tra le parti in € 3.690,00 oltre Iva (€ 4.501,80) come da preventivo del 28.5.2018 (cfr. doc. 3 offerta n. 13/2018) e ha CP_1 sostenuto che, a seguito di un incontro, il 20.10.2018 le parti avevano pattuito che il prezzo complessivo dell'appalto (comprese le opere extra contratto) fosse stato ricalcolato in € 33.803,76 Iva compresa. In primo luogo, va premesso che sull'importo dei lavori extra contratto (€ 4.501,80) e sull'importo degli acconti versati dalla committente (€ 9.516,00 il 16.5.2018, € 7.500,00 il 7.6.2018, € 9.760,00 il 13.7.2018) non vi è mai stata contestazione e le parti vi hanno concordato. Risulta altresì che dopo il sopralluogo del 27.9.2018 (cfr. doc. 5), nel corso di una riunione venivano rivisti dalle parti i conteggi degli importi ancora dovuti meglio descritti nel primo conteggio (cfr. doc. 6) a seguito del quale emetteva la fattura n. 20/2108 per l'importo Pt_1 di € 7.320,00 (cfr. doc. 7), che respingeva (cfr. doc. 8) in quanto emessa per un CP_1 importo errato non tenendo conto dei termini di pagamento previsti, e che riemetteva Pt_1 per l'importo di € 7.027,76 (cfr. doc. 9); ossia per l'importo complessivo ancora dovuto (ossia: € 33.803,76 – 26.776,00 (acconti 9.516,00 + 7500,00 + 9760,00) = € 7.027,26). Al ricevimento di detta fattura, con la PEC del 30.10.2018 in allegato alla quale trasmetteva il prospetto (cfr. doc. 10), chiedeva nuovamente a di riemettere una nuova CP_1 Pt_1 fattura perché, sebbene l'importo residuo dovuto fosse pari a € 7.027,76, doveva Pt_1 emettere una fattura per € 3.647,38 iva inclusa per i lavori non contestati attendendo però di emettere una fattura per il residuo importo di € 3.380,38, trattandosi del 10% da pagarsi a fine lavori, dopo “essere rivalutato” (doc. 5, 6, 7, 8, 9, 10 prodotti in primo grado dalla opponente). La ricostruzione anzidetta non è contestata, ed anzi è confermata proprio dalla pec del 2.11.2018 (cfr. doc. 11 del fascicolo di primo grado della opponente) con cui ha Pt_1 trasmesso la fattura n. 20/2018 per complessivi € 3.647,38 dichiarando altresì che “la presente sostituisce la fattura inviata precedentemente”. Dunque, è incontestato che l'importo residuo da versare dalla committente fosse stato concordato dalle parti in € € 7.027,26 (ossia: € 33.803,76 – 26.776,00 (acconti 9.516,00 + 7500,00 + 9760,00) = € 7.027,26) e che detto importo sia stato parzialmente pagato (sul punto, non vi è contestazione) nel momento in cui ha pagato la fattura n. 20/2018 CP_1 di € 3.647,38 (consensualmente emessa da dopo lo scambio di corrispondenza di cui Pt_1 alla produzione documentale sopra richiamata) residuando l'importo di € 3.380,38 di cui alla fattura n. 23/2018, oggetto della trattenuta in garanzia, a cui peraltro fa riferimento la stessa nella mail del 29.10.2018 (doc. 9 quando aveva erroneamente emesso la Pt_1 CP_1 fattura n. 20/2018 per complessivi € 7.027,76 successivamente sostituita con quella per l'importo di € 3.647,38. Per quanto precede, la Corte ritiene di non poter condividere la ricostruzione del Giudice di primo grado in quanto fondata su un presupposto errato. Il Giudice difatti, nonostante abbia dichiarato che le parti avevano pattuito il prezzo dell'appalto in € 25.000,00 oltre iva, ha poi dato atto che il prezzo complessivo delle opere fosse composto da € 31.720,00 (indicando il prezzo dell'appalto in € 26.000,00 oltre iva) + 4.501,80 (€ 3.690,00 oltre iva); ossia complessivamente € 36.221,80. Poiché è pacifico tra le parti e il Giudice di primo grado ha riconosciuto che ha CP_1 versato prima dell'instaurarsi del procedimento monitorio acconti per complessivi € 30.423,38 (€ 9.516,00 al 16.5.2018 + 7.500,00 al 7.6.2018 + 9.760,00 al 13.7.2018 + 3.647,38 al 2.11.2018 di cui alla fattura n. 20/2018), non vi alcun dubbio che residuava a carico della committente - senza tenere conto dei vizi e delle difformità dell'opera di cui si dirà di seguito - la somma di € 3.380,38 pari al 10% delle trattenute a garanzia.
c) Dipanate le questioni che precedono, la Corte deve quindi esaminare la sussistenza, o meno, del credito invocato con il decreto ingiuntivo opposto. ha riconosciuto di non avere pagato la fattura n. 23/2018 a causa dell'esistenza dei CP_1 vizi e della difformità delle opere e ha contestato il credito di cui alla fattura n. 2/2020 che sarebbe stata emessa pretestuosamente, due anni dopo, sulla base dell'errato presupposto del prezzo dell'appalto pari a 36.221,80. Il Giudice ha ritenuto che il credito di cui alla fattura n. 2/2020, emessa per presunti ulteriori lavori commissionati a non solo non trova riscontro documentale, ma neppure Pt_1 Pt_1 ha dimostrato l'esistenza di un titolo negoziale sottostante, ha dedotti per quali lavori eseguiti sarebbe stata emessa, ha prospettato un calciolo matematico da cui ricavare l'esistenza del credito. La Corte sul punto ritiene di non doversi discostare dalla decisione del Giudice di primo grado, posto che era onere di di fornire la prova della pattuizione di ulteriori lavori Pt_1 commissionati e ivi fatturati a distanza di due anni, mentre la censura di si limita a Pt_1 fondarsi sul presupposto che il titolo negoziale lo avrebbe individuato il Giudice laddove ha indicato in € 36.221,80 il prezzo dell'appalto, prezzo complessivo che, invece, risulta errato, come sopra evidenziato. Per quanto precede, i primi due motivi dell'appello principale vengono respinti mentre il primo motivo dell'appello incidentale viene accolto.
B) Resta alla Corte valutare i profili di censura in ordine all'esistenza dei vizi relativi ai lavori ed in forza dei quali si oppone a pagare la fattura n. 23/2018 di € 3.380,38 (oggetto della trattenuta in garanzia del 10%), se detti vizi siano stati denunciati tempestivamente e se il prezzo dell'appalto sia stato correttamente ridotto a fronte della domanda giudiziale promossa. a) La Corte ritiene che ragioni di ordine logico impongano di valutare preliminarmente il motivo di censura volto a far accertare la tardività della denuncia dei vizi e quindi la decadenza dall'azione di garanzia. A parere della appellante: da un lato, non avrebbe formalizzato una idonea CP_1 denunzia dei vizi avendo inviata la comunicazione a soggetti estranei a dall'altro lato, Pt_1 avrebbe accettato l'opera pur essendo a conoscenza dei vizi e comunque pur CP_1 essendo detti vizi facilmente riconoscibili. Il motivo di appello è manifestamente infondato. La Corte rileva che la denuncia delle difformità e vizi del 27.9.2018 è stata inviata a soggetti tutt'altro che privi di legame con atteso che uno dei destinatari era il Direttore lavori e Pt_1 l'altro era fratello di legale rappresentante della;
onde, Persona_1 Pt_2 Pt_1 la comunicazione è stata inviata loro nella convinzione che l'avrebbero portata a conoscenza di Pt_1 Innanzitutto, la mail del 27.9.2018 risulta tra quelle oggetto della corrispondenza intercorsa in quel periodo a seguito dei sopralluoghi effettuati a chiusura dei lavori di piazza della Repubblica 15 in Collegno e all'esito della quale viene trasmesso il “resoconto di chiusura lavori” in data 20.10.2018 allegato alla Pec del 20.10.2018 (cfr. doc. 25 Soluzioni) che è stata trasmesso direttamente a la quale non risulta abbia contestato alcunché ed, anzi, Pt_1 condividendone il contenuto ha fatto seguire l'emissione della fattura n. 20/2018 di € 3.647,38 pagata da il 2.11.2018. CP_1 In tale resoconto viene espressamente confermato l'importo complessivo dell'appalto come sopra indicato (€ 33.803,76), viene dato conto dei bonifici effettuati, e viene quindi individuata la quota restante da preventivo in € 7.027,76 differenziandosi dal doc. 6
“conteggio rivisto in data 20.10.2018” di solo perché in questo risulta aggiunta la CP_1 voce “Posa lavabo estetica” per € 350 oltre Iva. Infine, nel resoconto in esame si aggiunge: “€ 3.380,38 10% da rivalutare a fine lavori - € 3.647,38 da fatturare e pagare Iva compresa”. Tali somme risultano coerenti con quanto era stato oggetto della corrispondenza intercorsa fra le parti tra il 18 e il 30 ottobre 2018, di cui ai doc. da 7 a 10 di sopra esaminati, CP_1 ove al tentativo di di fatturare la somma di € 7.320 come IV acconto è seguita la Pt_1 contestazione di che richiamava, appunto, il risultato dei sopralluoghi e del CP_1 resoconto concordato e a cui è seguita la riemissione della fattura 20/2018 per la minore somma concordata e la conferma dell'autorizzazione alla trattenuta del 10% pari a € 3.380,38 di cui alla fattura n. 23/2018. Tali missive costituiscono per la Corte, oltre che una valida e idonea denuncia, anche una denunzia tempestiva, atteso che il primo sopralluogo è avvenuto in data 22.9.2018 ed entrambe le mail sono state inviate e ricevute da entro i 60 giorni previsti ex art. Pt_1
1667 c.c.. La Corte rileva inoltre che, come risulta dalle pec del 9.12.2018 (cfr. doc. 15), del 12.12.2018 (cfr. doc. 16), del 14.1.2019 (cfr. doc. 18) e del 12.2.2019 (cfr. doc. 21), le difformità e i vizi delle opere sono stati via via evidenziati e denunziati nel corso rapporto contrattuale da che, peraltro ha affidato al geom. , proprio consulente di parte, il compito CP_1 CP_5 di accertarli compiutamente da un punto di vista tecnico e di quantificare i costi dei ripristini. Onde, è da escludersi che nel corso del rapporto vi sia stata una qualsivoglia accettazione dei lavori;
in ogni caso, la Suprema Corte ha ribadito anche di recente (ordinanza n. 18409 7.7.2025) che, con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o conoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima (l'accettazione, diversamente dal collaudo, è un atto con il quale il committente dichiara di volere accettare l'opera avendola trovata immune da vizi o difformità ed è quindi qualificabile alla stregua di negozio unilaterale ricettizio che deve essere comunicato all'appaltatore) non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, perché ai sensi dell'art. 1667 c.c. 1° comma, solo l'accettazione comporta la liberazione da qualsiasi garanzia. Nel caso di specie, non vi è stata accettazione dell'opera ma, a tutto voler concedere, come risulta dalle mail del 27.9.2018 e 20.10.2018, solamente una presa in consegna dei locali, necessaria perché doveva avviare i corsi di formazione presso detti locali. CP_1 Senza tacere il fatto che in sede di CTU il perito, esaminata l'intera corrispondenza intercorsa tra le parti, ha indicato specificatamente le date in cui i vizi evidenziati sono stati comunicati (cfr. pag. 33 della CTU) confermando come ciò sia avvenuto il 27.9.2018, il 20.10.2018. A fronte di una tempestiva contestazione dei vizi, deve ritenersi dirimente l'omesso assolvimento da parte di dell'onere di dimostrare di avere adempiuto correttamente Pt_1 alle proprie obbligazioni contrattuali. Il motivo di appello è quindi rigettato.
b) Accertata la tempestività della denunzia e l'assenza della dimostrazione della corretta esecuzione dell'opera, la Corte deve quindi valutare di quali vizi sia affetta l'opera e la stima dei costi di ripristino. La appellante si duole della decisione del Giudice che avrebbe recepito - in modo sbrigativo - le conclusioni della CTU che: da un lato, non avrebbe accertato se i vizi fossero riconducibili all'uso dell'immobile da parte di dall'altro lato, non avrebbe accertato le cause CP_1 alternative dei vizi riscontrati. La censura è manifestamente infondata. La Corte rileva che:
- emerge dall'elaborato peritale che l'attività del CTU si è svolta correttamente nel rispetto del contraddittorio delle parti, alla presenza delle parti personalmente (al netto che il CT di è il suo legale rappresentante) e dei loro CTP, valutate ex art. 195 c.p.c. le loro Pt_1 osservazioni e memorie;
deve, pertanto, ritenersi immune da vizi procedurali;
- la CTU appare congruamente e diffusamente motivata (il CTU non si è limitato, come ha dedotto la appellante, ad elencare i vizi ma ha esaminato ciascun lavoro valutando se fosse difforme e/o viziato), anche con riferimento alle osservazioni avanzate dai Consulenti di parte a cui il Consulente d'Ufficio ha dato completo riscontro;
anche se, le osservazioni inviate a nome di provenienti dall'indirizzo pec del difensore, sono risultate prive di Pt_1 firma che ne certificasse la paternità;
- è pacifico che la Consulenza Tecnica d'Ufficio sia un mezzo istruttorio, e non una prova vera e propria;
e, difatti, non può essere disposta dal Giudice al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto Essa stessa assume. Ciò non di meno, la CTU viene ammessa – e così è stato nel caso di specie - laddove specifiche competenze tecniche siano necessarie ai fini di rilevare l'esistenza (o meno) dei fatti dedotti in giudizio - e posti a fondamento della domanda - derivanti dal contenuto delle produzioni documentali;
tipicamente, la CTU viene ammessa, come è avvenuto nel caso di specie, come supporto contributivo per la valutazione di quanto è già assunto e riconducibile alla documentalmente in atti;
- le valutazioni espresse dal Consulente Tecnico d'Ufficio non hanno efficacia vincolante per il Giudice, tuttavia, può legittimamente disattenderle solo attraverso una valutazione critica che sia ancorata a risultanze processuali che giustifichino, appunto, di non poterle condividere. Nel contesto, giuridico e fattuale, così delineato, il Giudice di primo grado ha disposto la CTU e ha ritenuto di condividerne le conclusioni non necessitando alcuna integrazione. Rileva la Corte che è principio ormai consolidato quello in forza del quale il Giudice è peritus peritorum e, come tale, non è vincolato dalle valutazioni del consulente d'ufficio, che non possiedono efficacia vincolante e che possono essere disattese in sede di decisione, con l'unico onere di un'adeguata motivazione esente da vizi logici ed errori di diritto;
ciò non di meno è altrettanto pacifico il principio secondo cui non è necessaria una particolare motivazione nel caso in cui Giudice ritenga di seguire l'opinione espressa dal proprio consulente, ad eccezione dell'ipotesi in cui la valutazione peritale sia stata sottoposta ad una serrata, precisa e specifica critica, nel qual caso la motivazione non può arrestarsi ad una generica dichiarazione di consenso, ma deve affrontare le analitiche censure sollevate dalle parti. Con riferimento alla doglianza della appellante fondata sul presupposto che CP_1 avrebbe utilizzato di continuo e impropriamente l'immobile a lavori non terminati e, quindi, i vizi riscontrati ancora presenti (tende rovinate da vernice, rimozione impianto elettrico, lavandino laboratorio non in asse e inclinato, pavimento galleggiante instabile, problema porte docce, crepe su muro disimpegno, scarichi acconciature non conformi, zoccolino) non sarebbero imputabili a la Corte rileva che tali vizi risultavano specificamente Pt_1 contestati fin dal sopralluogo del 22.9.2018 di cui alla mail 27.9.2018 prodotta, unitamente alla corrispondenza intercorsa sub doc. 25 e che comunque non è stata offerta in CP_1 giudizio alcuna prova che sarebbero intervenute successivamente ad una corretta esecuzione di tali opere. Per quanto precede, la Corte ritiene che non vi siano ragioni per disattendere le conclusioni del CTU e, pertanto, che la stima dei costi per il ripristino dei vizi debba confermarsi nell'importo 4.640,00 oltre iva (€ 5.660,18).
c) In ultimo la Corte deve esaminare il motivo di appello fondato sulla violazione dell'art. 1668 c.c. A parere della appellante non avrebbe dovuto esercitare una azione di riduzione del CP_1 prezzo volta ad ottenere la diminuzione del corrispettivo dell'appalto, corrispondente al costo per l'eliminazione di vizi;
nel caso di specie, poiché i vizi emersi costituirebbero danni, avrebbe dovuto agire in via risarcitoria. CP_1 Anche questo motivo di appello non coglie nel segno. Ai sensi dell'art. 1668 c.c. “il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione” Va da sé quindi che il 1° comma dell'art. 1668 c.c. disciplina i cosiddetti rimedi conservativi o riparatori tesi a ristabilire l'equilibrio del sinallagma contrattuale. Dunque, il committente potrà chiedere: a) di eliminare i vizi e le difformità a spese dell'appaltatore ex art. 2931 c.c. con ulteriore (e alternativa) istanza di risarcimento del danno per equivalente nel caso di mancata esecuzione specifica, oppure pretendere la riduzione proporzionale del prezzo dell'appalto; b) la riduzione del prezzo dell'appalto dell'importo pari al costo sostenuto - o che si sosterrà - per eseguire le opere di riparazione e correzione dei vizi e delle opere difformi. Ne consegue che, mentre il risarcimento per equivalente può essere chiesto solo quando sia stata proposta la domanda per l'eliminazione dei difetti, essendo ancorato al costo necessario per la loro eliminazione, viceversa, ove la domanda – come nel caso di specie – abbia ad oggetto solo la riduzione del prezzo, l'entità di risarcimento è costituita esclusivamente dalle spese sostenute o da sostenersi per rifare l'opera (cfr. “I contratti di appalto Scuola Superiore della magistratura – ottobre 2023 Dott. Flora Vollero Giudice Tribunale Napoli”). Il motivo di appello è manifestamente infondato e deve essere respinto.
In conclusione, per quanto precede, la Corte:
- ridetermina il prezzo dell'appalto nell'importo di € 33.803,80; - conferma che i costi di ripristino dei vizi e delle difformità accertate ammontano a € 5.660,80;
- determina in € 28.143,00 il prezzo dell'appalto a seguito della riduzione per costi di ripristino (€ 33.803,80 – 5.660,80);
- dato atto degli acconti versati da (€ 30.423,00) nulla è da essa dovuto a CP_1 Pt_1 mentre a è dovuto da parte di l'importo di € 2.280,00 (€ 28.143,00 – CP_1 Pt_1 30.423,00 = 2.280,00).
C) L'accoglimento dei motivi dell'appello incidentale, assorbe il motivo in punto spese dell'appello principale.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello principale viene quindi respinto;
all'accoglimento dell'appello incidentale e alla parziale riforma della sentenza consegue l'accoglimento della domanda di Formazione volta ad ottenere la condanna di al pagamento in suo favore della somma Pt_1 di € 2.280,00 effettuata la compensazione tra l'importo ancora dovuto dalla committente a suo favore e l'importo corrispondente al costo per il ripristino dei vizi accertato. Nulla per interessi e rivalutazione in assenza di specifica domanda. Sentenza confermata nel resto.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022, per il primo grado, mediante richiamo del valore intermedio tra minimo e medio per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) per il contenzioso avanti al Tribunale e dunque € 689,50 per la fase di studio, € 583,00 per la fase introduttiva, € 1260,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 1.276,00 per la fase decisionale e così liquidando complessivamente € 3.818,50 per compensi oltre esposti (€ 118,50 per il contributo unificato e € 27,00 per la marca deposito) e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
per il grado di appello, mediante richiamo del valore intermedio tra minimo e medio per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) per il contenzioso avanti alla Corte di Appello e dunque € 850,50 per la fase studio, € 691,00 per la fase introduttiva e € 1.433,00 per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata) e così liquidando complessivamente € 2.975,00 per compensi oltre esposti (€ 355,50 per il contributo unificato e € 27,00 per la marca deposito) e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Conferma il rimborso delle spese di CTP già liquidate in € 610,00 e le spese di CTU già liquidate e poste a carico di come da provvedimento del 25.4.2022 del Giudice di Pt_1 primo grado. Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della Appellante principale.
Nulla in punto di restituzione atteso il rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 547/2023 resa dal Tribunale di Rorino 6.2.203 pubblicata il 7.2.2023, nel procedimento RG 11441/2020; accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 547/2023 resa dal Tribunale di Torino 6.2.203 pubblicata il 7.2.2023, nel procedimento RG 11441/2020 e così provvede: in parziale riforma della sentenza, accerta che il prezzo dell'appalto era pari a € 33.803,80 e che, a seguito dei vizi contestati va ridotto a € 28.143,00; condanna l pagamento della somma di € 2.280,00 a favore Parte_1 di Controparte_1 condanna l pagamento delle spese di lite del primo grado Parte_1 di giudizio a favore di che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.818,50 per compensi professionali ed € 145,50 per esposti, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge ed esposti;
conferma nel resto l'appellata sentenza;
condanna l pagamento delle spese di lite di questo grado di Parte_1 giudizio a favore di he liquida in complessivi Controparte_1
€ 2.975,00 per compensi professionali ed € 382,50 per esposti oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge ed esposti;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte appellante principale. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 28.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni