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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 03/02/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 716/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3372/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI CONTEST n. 2921003922025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il 02/02/2026
Il difensore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, dichiara di accettare la rinuncia al ricorso e si rimette in ordine alle spese. Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato il 3 ottobre 2025, impugnava l'atto di contestazione di cui in epigrafe, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo per l'importo di € 1.568,58, a titolo di sanzione amministrativa conseguente all'evasione di imposta già accertata. Nel giudizio si costituiva l'Agenzia resistente, deducendo la tardività del ricorso e contestando, anche nel merito, la fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente. Nelle more, quest'ultima dichiarava di rinunciare al ricorso. In data odierna, questo Giudice monocratico deliberava come da dispositivo depositato telematicamente nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare all'esame dell'atto di rinuncia al ricorso è stabilire se il processo sia stato tempestivamente instaurato dalla parte ricorrente. Al riguardo, va rilevato che l'atto di contestazione risulta a quest'ultima notificato in data 9 giugno 2025, alla quale è decorso il termine di dieci giorni di compiuta giacenza dell'atto stesso, termine calcolato dalla data di invio della C.A.D. Il ricorso è stato, tuttavia, notificato alla resistente oltre il termine di sessanta giorni normativamente previsto e, cioè, il 3 ottobre 2025. E' quindi evidente che non sia stato, nella specie, rispettato l'art. 21 del D.lgs. n.546/1992. Da quanto detto, discende l'inammissibilità del proposto ricorso. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 600,00, a favore della resistente. Palermo, 30 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3372/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede Palermo
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI CONTEST n. 2921003922025 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il 02/02/2026
Il difensore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, dichiara di accettare la rinuncia al ricorso e si rimette in ordine alle spese. Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato il 3 ottobre 2025, impugnava l'atto di contestazione di cui in epigrafe, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo per l'importo di € 1.568,58, a titolo di sanzione amministrativa conseguente all'evasione di imposta già accertata. Nel giudizio si costituiva l'Agenzia resistente, deducendo la tardività del ricorso e contestando, anche nel merito, la fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente. Nelle more, quest'ultima dichiarava di rinunciare al ricorso. In data odierna, questo Giudice monocratico deliberava come da dispositivo depositato telematicamente nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare all'esame dell'atto di rinuncia al ricorso è stabilire se il processo sia stato tempestivamente instaurato dalla parte ricorrente. Al riguardo, va rilevato che l'atto di contestazione risulta a quest'ultima notificato in data 9 giugno 2025, alla quale è decorso il termine di dieci giorni di compiuta giacenza dell'atto stesso, termine calcolato dalla data di invio della C.A.D. Il ricorso è stato, tuttavia, notificato alla resistente oltre il termine di sessanta giorni normativamente previsto e, cioè, il 3 ottobre 2025. E' quindi evidente che non sia stato, nella specie, rispettato l'art. 21 del D.lgs. n.546/1992. Da quanto detto, discende l'inammissibilità del proposto ricorso. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 600,00, a favore della resistente. Palermo, 30 gennaio 2026.