Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01320/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2552 del 2025, proposto da
FA LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Pietro e Giovanni Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato relativo alla sentenza n. 444/25 Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. EA IS e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe il sig. FA LA ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 444/2025 pubblicata il 06/05/2025 il Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (“ Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ”), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23, per l’effetto condannando il convenuto Ministero all’attribuzione in favore dello stesso della somma di € 2.000,00 oltre accessori nella misura ivi indicata;
Rilevato che, come documentato dallo stesso ricorrente con atto depositato il 7 aprile 2026, il Ministero intimato ha provveduto a erogargli la “Carta del Docente” accreditando l’importo dovuto in base al titolo esecutivo;
Considerato che il predetto adempimento spiega un effetto pienamente satisfattivo dell’interesse azionato con il ricorso;
Ritenuto che, pertanto, al Collegio non resti che dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod. proc. amm.;
Stimato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione intimata che ha ottemperato solo dopo l’instaurazione del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato -se effettivamente dovuto e versato-, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP IO, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
EA IS, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EA IS | EP IO |
IL SEGRETARIO