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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4382 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 5012/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5012/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 17.9.2025 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente alla C/da Balzano, c.f. , titolare della CodiceFiscale_1
omonima azienda agricola con sede in Maida (CZ) alla C.da Balzano, P.IVA
: , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. P.IVA_1
Francesco Galati, c.f. giusto mandato in calce CodiceFiscale_2
dell'atto introduttivo del presente giudizio, nel cui studio legale sito in
Acconia di Curinga (CZ), via Francesco Fiorentino n. 20, è elettivamente 2
domiciliato e chiede che le comunicazioni ex art. 136 c.p.c. vengano eseguite al seguente indirizzo di P.E.C.: e/o Email_1
Tel/fax: 0968/789843.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale rapp.te pro - Controparte_1
tempore, c.f. , con sede in Catanzaro, Viale Europa, Cittadella P.IVA_2
Regionale – Località Germaneto, presso il domicilio digitale
E egione.calabria , nonché presso Avvocatura Email_2
Regionale, domiciliataria ex lege, con sede in Catanzaro, Viale Europa,
Cittadella Regionale - Località Germaneto, presso domicilio digitale
Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da ricorso introduttivo Parte_1
e conclusioni ivi rassegnate e, quindi, come di seguito indicato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accertare e dichiarare che i danni di cui è causa sono da attribuire
alla responsabilità esclusiva della odierna convenuta, e per l'effetto
condannarla al risarcimento del danno subito dal fondo dell'odierno attore,
quantificati allo stato nella misura di 118.536,33 €, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dì dell'evento dannoso e fino all'effettivo
soddisfo, ovvero in quell'altra misura che sarà accertata in corso di causa,
anche a seguito di esperenda CTU, di cui se ne chiede l'ammissione. 3
- condannare l'odierna convenuta al pagamento delle spese e
competenze del presente giudizio.
Per la resistente , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, come da comparsa di costituzione e risposta del
7.6.2024 e, quindi, rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 25.10.2022 - in riassunzione del giudizio precedentemente instaurato con atto di citazione del 11.5.2020 dinnanzi al
Tribunale di Lamezia Terme e dichiarato estinto il 22.6.2022 - Parte_1
, proprietario del fondo sito in località Schiavello in agro del Comune
[...]
di Maida, nelle immediate vicinanze dell'alveo del fiume Cottola, censito al
N.C.T. con i seguenti estremi catastali: foglio di mappa n. 39, particella 148,
in parte coltivato a pescheto ed in parte ad agrumeto, ed utilizzato quindi per l'attività della propria azienda agricola, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque la , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, onde sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati al predetto fondo e, in particolare, alle piantagioni di pesco ed agrumi, all'impianto irriguo e alla recinzione perimetrale nonché al franco di coltivazione ed alla viabilità
interpoderale.
Esponeva l'istante che detto fondo, nel periodo compreso tra il 4 e 5
ottobre 2018, a seguito alle precipitazioni avutesi in quel lasso temporale, era stato infatti allagato, a causa dell'esondazione del predetto fiume Cottola,
venendo così ricoperto da uno spessore di circa 80 cm di detriti fluviali, su una 4
superficie di 7500 mq., pari a circa 6200 t.
In particolare, come risultante dall'allegata perizia, i danni che il fondo aveva subito a causa della esondazione del fiume Cottola erano consistiti in:
Riversamento di detriti, (fango, pietre, canne ecc.) per uno spessore di
80 cm su una superficie di 7.500 mq, pari a circa 6200 t (f.to 1);
Interramento con detriti di ogni natura della parte basale delle colture arboree presenti con conseguente sicura morte, per asfissia e/o marciume radicale, di circa 360 piante di agrumi e circa 300 piante di pesco in piena produzione (f.to 1);
Distruzione dell'impianto d'irrigazione, presente sull'intera superficie
(pescheto e agrumeto) di circa 7.500 mq, costituito da: gruppo pompa;
gruppo filtri;
condotta principale in PVC da 63 mm;
condotte secondarie in PE da 32
mm; ali gocciolanti in PE da 16 mm, gocciolatoi da 14 lt/h; raccorderia varia.
Distruzione totale della recinzione perimetrale (130 ml), realizzata con rete metallica romboidale da 150 cm e pali in cls da 200 cm disposti ogni 2.5
ml (f.to 2).
Mancati redditi percepibili dalla coltivazione dell'agrumeto e dal pescheto e del relativo aiuto biologico.
Detti danni erano stati quindi quantificati (si veda perizia allega sub.1,
pagg. da 5 a 8) nella misura di € 118.536,33, come da perizia di stima redatta dell'agronomo , essendo rimaste invase le diffide al Persona_1
ripristino dello stato dei luoghi inviate ai competenti uffici della _1
.
[...]
Deduceva quindi l'istante che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile alla per l'omessa manutenzione ordinaria e Controparte_1 5
straordinaria necessaria per un normale defluire del fiume in questione,
mediante opere che tenessero indenni i proprietari dei terreni confinanti con i corsi d'acqua; era quindi evidente l'incuria e l'inazione della Controparte_1
nel provvedere alla dovuta manutenzione del fiume Cottola.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente conveniva la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 10.1.2023, il
Giudice Designato, rilevando la mancata comparizione della _1
, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D.
[...]
n. 1775/33 nei suoi confronti.
In data 9.1.2024, verificata la rinotifica dell'atto introduttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il G.D. dichiarava la
contumacia della ed ammetteva la prova testimoniale Controparte_1
articolata dall'attore, per il cui espletamento veniva delegato il Tribunale di
Lamezia Terme, con fissazione del termine del 30.5.2024 per il compimento delle attività istruttorie delegate.
Espletata la predetta prova testimoniale, con conseguente remissione del fascicolo al Giudice delegante, in data 7.6.2024 si costituiva in giudizio la
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, eccependo il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il governo dei corsi d'acqua aveva subito un preciso indirizzo normativo con l'entrata in vigore della norma ex art.89 L.R. 34/2002, art 12 R.D.593/1904 ed art. 915 c.c.,
concernente le competenze alla manutenzione, prevedendo che spettasse ai
Comuni la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua necessari a garantire le 6
regolari condizioni di deflusso essendo certamente più capace di rispondere con immediatezza alle esigenze fluviali
I lavori di manutenzione straordinaria venivano effettuati con finanziamenti regionali, statali ed europei, su input dei comuni attraverso il sistema REND1S e le opere di difesa in carico ai proprietari frontisti.
Nel merito della domanda, eccepiva l'infondatezza della stessa, che appariva prima facie generica, mancando un nesso di casualità tra il contestato comportamento omissivo della e il verificarsi dei danni Controparte_1
lamentati dal ricorrente, in quanto la mera presenza di materiale vario all'interno di un corso d'acqua di per sé non è causa di esondazione e, nella fattispecie in esame, a determinare l'esondazione delle acque era stata una circostanza non prevedibile né evitabile anche con opportuna manutenzione delle opere.
La , dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato, con ogni conseguente statuizione in ordine a spese e competenze di giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale dell'1.4.2026, per poi essere anticipata all'udienza del
5.11.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 10.6.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di parte depositate, il
Tribunale all'udienza collegiale del 17.9.2025 riservava la causa in decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE 7
La domanda risulta in parte fondata e va quindi accolta per quanto di ragione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
La legittimazione attiva dell'istante risulta documentata dall'avvenuto acquisto da parte dello stesso del fondo in questione con l'allegato atto di compravendita per AI , di Catanzaro, Rep. 90452 – Persona_2
Racc. 18287, del 15.7.2010; l'esercizio su detto fondo di attività agricola risulta anche dalla copia dell'allegato fascicolo aziendale, oltre che dalle dichiarazioni dei testi escussi.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dall'ente convenuto, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo allo stesso a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla _1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua della documentazione depositata dall'istante e dell'esame testimoniale, svoltosi come sopra indicato innanzi al Tribunale di Lametia Terme, all'uopo delegato, 8
attraverso l'escussione dei testi , Testimone_1 Testimone_2
e Dott ai cui più specifici contenuti si
[...] Persona_1
rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente, che tra il 4 ed il 5 ottobre 2018 l'alveo Cottola sito in località
Schiavello in seguito a precipitazioni atmosferiche esondava andando ad invadere il fondo circostante coltivato dal ricorrente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'azienda agricola.
Il carattere eccezionale dell'evento in questione, eccepito dalla in realtà è già smentito dalla ripetizione pressoché costante di eventi _1
di tal genere e, dunque, va senz'altro escluso;
occorre, invero, applicare alla specie l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), così che l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
compete all'ente convenuto (o chiamato in causa) la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent.
n. 2660/13 e Cass., sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla 9
custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nella specie da parte dell'ente resistente;
risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti vi sia una carente attività manutentiva e la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del canale in questione, dovendosi rigettare la relativa eccezione riguardante la non risarcibilità dei danni in considerazione dell'eccezionalità
dell'evento.
Va aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della nella _1
parte in cui assume che il ricorrente, quale proprietario del fondo allegato,
avrebbero potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante;
si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916
c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la 10
responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte dei fondi coltivati dai ricorrenti insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla _1
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dagli stessi lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti e dalla consulenza tecnica di parte redatta dal dott. agr. . Persona_1
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in 11
assenza di fatture in atti, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal C.T.P. e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, il ricorrente , nato a [...] il Parte_1
16/06/1977, c.f. , risulta essere titolare dell'omonima CodiceFiscale_1
azienda agricola, regolarmente iscritta con numero di P. Iva alla P.IVA_1
CCIAA di Catanzaro, con REA 187417 e cod. Ateco 01.13.10 (v. copia in atti del fascicolo aziendale); la stessa viene esercitata sul fondo di proprietà dello stesso, censito al N.C.T. del Comune di Maida con i seguenti estremi catastali:
Foglio di mappa n. 39, particella n.148.
Il c.t.p., dott. agr. , nella propria consulenza di Persona_1
parte, confermata in sede di escussione testimoniale all'udienza del 22.2.2024
svoltasi innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, all'uopo delegato, ha dichiarato quanto segue:
“In data 21/11/2018 accompagnato dal signor Parte_1
ho effettuato il sopralluogo del fondo per poter rispondere in modo dettagliato
ai quesiti proposti.
Alla data del sopralluogo l'appezzamento, raggiungibile attraverso
una strada interpoderale che si innestava sulla SS19 dir, presentava ingenti
danni causati dall'esondazione del fiume Cottola.
A primo acchitto si presentava uno scenario spettrale: l'intero fondo
era ricoperto da uno spessore di circa 80 cm di detriti fluviali che lasciavano
intravedere le parti epigee delle colture arboree presenti.
Sia trattava di impianti intensivi specializzati: il pescheto ( e Parte_2
di circa 8 anni, era allevato a vaso policonico con sesto regolare Parte_3 12
di 4 x 2,5 su una superfice di circa 3000 mq;
l'agrumeto di (6 anni Per_3
di età) occupava una superficie di circa 4500 mq ed era allevato a globo con
sesto di 4 x 3. Sparsi nell'intero fondo si rivenivano pezzi dell'impianto irriguo
e della recinzione perimetrale”.
Alla stessa udienza venivano escussi i testi - che Testimone_1
confermava, oltre alla circostanza di cui al capitolo di prova articolato in ricorso riguardante lo sradicamento delle piante di ulive e pesco presenti, il danneggiamento della recinzione perimetrale e dell'impianto irriguo, nonché
l'effettuazione delle operazioni di ripristino effettuate dalla ditta Tes_2
- e , il quale, sia pure in maniera molto più generica,
[...] Testimone_2
confermava le medesime circostanze.
Il predetto c.t.p., quindi, provvedeva alla determinazione delle singole voci di danno come segue:
1. Riversamento di detriti, (fango, pietre, canne ecc.) per uno
spessore di 80 cm su una superficie di 7.500 mq, pari a circa 6200 t (f.to 1).
Il c.t.p. ha indicato in € 1.394,25 il costo per il ripristino del terreno con asportazione del materiale di risulta, compreso ogni onere per rendere lo stesso coltivabile;
tale importo può essere riconosciuto in toto, in quanto compatibile con la descrizione complessiva dei danni riportati e le dichiarazioni rese dai testi.
Quanto invece alla somma di € 16.470,30 che si assume essere stata necessariaper il conferimento in discarica di materiale privo di scorie, nulla può essere invece riconosciuto a tale titolo.
Infatti, affinché tale spesa possa essere liquidata, è necessario che sia supportata da documentazione idonea a comprovare l'effettiva consegna dei 13
materiali rimossi a imprese autorizzate, come previsto dalla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti (FIR o altra attestazione equipollente).
Nel caso di specie, in assenza di tali elementi probatori, deve ragionevolmente concludersi che il materiale non sia stato conferito a discarica, con la conseguenza che il relativo costo non può trovare accoglimento;
non risulta peraltro sufficiente allo scopo la fattura prodotta della , emessa per non meglio precisate “Prestazioni Parte_4
connesse occasionali – Ripristino terreno e strade con asportazione del
materiale di risulta.”.
2. Interramento con detriti di ogni natura della parte basale delle
colture arboree presenti con conseguente sicura morte, per asfissia e/o
marciume radicale, di circa 360 piante di agrumi e circa 300 piante di pesco
in piena produzione (f.to 1); Mancati redditi percepibili dalla coltivazione
dell'agrumeto e dal pescheto e del relativo aiuto biologico.
Il c.t.p. prevedeva innanzitutto l'acquisto e la messa a dimora di n. 220
piante di olivo e n. 220 piante di pesco di 2 anni (Scavo buche, Piante di olivo e fruttiferi di anni 2 di innesto, di altezza non inferiore a m 1,20 e Acquisto e messa a dimora di palo tutore), per una spesa complessiva di € 12.087,90 (v.
Tab. 2 – Costi di ripristino delle colture arboree – a pag. 6 della relazione del c.t.p.).
A questo lo stesso ha aggiunto il presunto mancato reddito, calcolato in base a tutte le piante arboree che, pur non essendo state sradicate, sarebbero state sommerse per circa 80 cm da detriti, in modo da determinarne la sicura morte per asfissia e /o marciume radicale.
Secondo il c.t.p., le giovani piante di pesco e di agrumi che andranno 14
a sostituire quelle sradicate, entreranno in piena produzione dopo 6 anni,
essendo pertanto necessario considerare, nella stima dell'indennità
complessiva, i mancati redditi per tale periodo.
La determinazione del mancato reddito è stata calcolata con il metodo della capitalizzazione dei redditi, ovvero calcolando il reddito medio annuo,
ordinariamente ritraibile dalle piante in produzione, e riportandolo al momento di stima.
Il reddito annuo è stato a propria volta determinato detraendo alla
Produzione Lorda Vendibile annua (PLV) le spese annue ordinariamente sostenute dall'imprenditore agricolo, ottenendo così il reddito netto annuo
(RNa).
La PLV è stata calcolata secondo l'ordinarietà considerando una produzione di pesche pari a circa 30 e di arance pari a circa 40 Kg/pianta/anno
(v. Tab.
3 - Produzione Lorda Vendibile annua delle pesche e degli agrumi –
a pag. 7 della relazione del c.t.p.).
Quanto alle spese di produzione, che annualmente l'imprenditore deve sostenere, il dott. ha proceduto alla quantificazione facendo Persona_4
un'analisi dei parametri tecnici ed economici dei fattori di produzione, come da Tab.
4 - Spese annue di produzione delle pesche e degli agrumi - di cui a pag. 7 della relazione.
Il danno complessivo da mancato reddito è stato quindi quantificato in complessivi € 59.876,38.
Orbene, osserva questo TRAP che le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture 15
concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del Dott. Parte_5
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei
[...]
prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il ricorrente coltivava 16
il fondo per cui è causa e che le colture ivi presenti furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato complessivo preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Ritiene quindi questo TRAP, con autonoma valutazione sulla base dell'esperienza maturata con riguardo ad analoghe controversia, ed anche tenuto conto della propria composizione anche tecnica, che gli importi sopra 17
indicati, stante la genericità della prova come sopra indicato, vadano ridotti nelal misura del 70%, essendo riconoscibile in favore del ricorrente l'importo complessivo equitativamente determinato di € 21.589,28.
3. Distruzione dell'impianto d'irrigazione, presente sull'intera
superficie (pescheto e agrumeto) di circa 7.500 mq, costituito da: gruppo
pompa; gruppo filtri;
condotta principale in PVC da 63 mm;
condotte
secondarie in PE da 32 mm;
ali gocciolanti in PE da 16 mm, gocciolatori da
14 lt/h; raccorderia varia.
Distruzione totale della recinzione perimetrale (130 ml), realizzata
con rete metallica romboidale da 150 cm e pali in cls da 200 cm disposti ogni
2.5 ml (f.to 2).
Il c.t.p. ha indicato (v. Tab. 4 5 – Spese per il ripristino della recinzione e dell'impianto irriguo - pagg. 7 ed 8 della relazione) un danno complessivo di € 28.220,00, di cui € 5.720,00 per la recinzione in pali ed € 22.500,00 per l'impianto di irrigazione.
Anche in questo caso, la prova offerta, anche se documenta effettivamente il danneggiamento di dette opere, non fornisce alcun elemento di riscontro quanto alal effettiva estensione, alle condizioni e, quindi,
all'effettivo valore degli impianti danneggiati.
Pertanto questo TRAP, come già in precedenza indicato, sulla base di un'autonoma valutazione basata sull'esperienza maturata con riguardo ad analoghe controversia, ed anche tenuto conto della propria composizione tecnica, ritiene che tale importo complessivo vada ridotto nella misura del
70%, essendo riconoscibile in favore del ricorrente a tale titolo la somma complessiva - equitativamente determinata - di € 8.466,00. 18
In conclusione, il danno complessivo subito da , Parte_1
con riferimento all'epoca di verificazione dell'evento esondativo, può essere determinato nella misura complessiva sopra determinata di € 31.449,53 (€
1.394,25 +€ 21.589,28 + € 8.466,00).
Delle citate somme deve rispondere la , quale ente Controparte_1
preposto per legge alla gestione e manutenzione del demanio idrico, al quale certamente appartiene in maniera incontestata il fiume Cottola.
Ed invero, con riguardo alla questione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto, come già affermato in precedenti di questo stesso
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (cfr. sentenze nn. 605/2020 del
10.2.2020 e 1587/2020 del 5.5.2020) va osservato che se è vero che l'art. 88
della legge regionale della 12 agosto 2002, n. 34 Controparte_1
(concernente il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) ha previsto che “alle Province sono attribuite le funzioni amministrative
riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli
interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione e
manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla
loro realizzazione;
c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque
minerali e termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni
e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi
opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei
corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle
acque, previsto dai rr.dd. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933; e) realizzazione
delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art.
91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione 19
vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione del demanio, idrico, con
rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di
estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge
lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e
di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province
esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di
programmazione vigenti;
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli
obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte
del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi,
salvo rivalsa”, è pur vero che, ai sensi dell'art. 18 della medesima legge, “la
Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del
parere della Conferenza Regione Autonomie locali di cui all'articolo 8,
provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a
garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle
funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di
risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle
risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione” e,
soprattutto, che “la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti
locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola,
coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al
precedente comma 1”.
Ne consegue che l'effettivo trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica non avviene automaticamente, sulla sola base della legge, ma occorre la delibera con cui la Giunta Regionale disponga il passaggio delle risorse finanziarie necessarie, nonché l'effettivo 20
trasferimento delle medesime risorse, come indicato nell'espressione univoca,
utilizzata nel testo della norma, sopra riportata, del quale non risulta fornita prova e deduzione.
Per tali ragioni non può essere condivisa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva prospettata dalla secondo cui Controparte_1
spetterebbe ai Comuni la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, necessari a garantire le regolari condizioni di deflusso, in modo che i maggiori apporti idrici per eventi consistenti possano trovare alvei sufficientemente ricettivi e liberi da vegetazione e sedimenti, per cui essa comparente sarebbe sollevata dalla relativa responsabilità, essendo immanente, vista la normativa ora citata,
la persistenza della qualità di custode della ai sensi dell'art. 2051 c.c. _1
Alla stregua delle considerazioni che precedono la , Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate. Parte_1
Sui detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (5.10.2019) fino a quella della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno. 21
L'importo rivalutato alla data odierna spettante ai ricorrenti, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è pari quindi ad € 41.183,67.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 e fino a € 52.000,00) di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con ricorso notificato in data 25.10.2022 - da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, disattesa ogni Controparte_1
ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la , in persona del Presidente pro tempore al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente , Parte_1 22
dell'importo di € 41.183,67, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa, in favore di
[...]
, in complessivi € 4.393,00, di cui € 393,00 per spese Parte_1
vive ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.9.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 5012/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5012/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 17.9.2025 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente alla C/da Balzano, c.f. , titolare della CodiceFiscale_1
omonima azienda agricola con sede in Maida (CZ) alla C.da Balzano, P.IVA
: , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. P.IVA_1
Francesco Galati, c.f. giusto mandato in calce CodiceFiscale_2
dell'atto introduttivo del presente giudizio, nel cui studio legale sito in
Acconia di Curinga (CZ), via Francesco Fiorentino n. 20, è elettivamente 2
domiciliato e chiede che le comunicazioni ex art. 136 c.p.c. vengano eseguite al seguente indirizzo di P.E.C.: e/o Email_1
Tel/fax: 0968/789843.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale rapp.te pro - Controparte_1
tempore, c.f. , con sede in Catanzaro, Viale Europa, Cittadella P.IVA_2
Regionale – Località Germaneto, presso il domicilio digitale
E egione.calabria , nonché presso Avvocatura Email_2
Regionale, domiciliataria ex lege, con sede in Catanzaro, Viale Europa,
Cittadella Regionale - Località Germaneto, presso domicilio digitale
Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da ricorso introduttivo Parte_1
e conclusioni ivi rassegnate e, quindi, come di seguito indicato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- accertare e dichiarare che i danni di cui è causa sono da attribuire
alla responsabilità esclusiva della odierna convenuta, e per l'effetto
condannarla al risarcimento del danno subito dal fondo dell'odierno attore,
quantificati allo stato nella misura di 118.536,33 €, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dì dell'evento dannoso e fino all'effettivo
soddisfo, ovvero in quell'altra misura che sarà accertata in corso di causa,
anche a seguito di esperenda CTU, di cui se ne chiede l'ammissione. 3
- condannare l'odierna convenuta al pagamento delle spese e
competenze del presente giudizio.
Per la resistente , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, come da comparsa di costituzione e risposta del
7.6.2024 e, quindi, rigettare il ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 25.10.2022 - in riassunzione del giudizio precedentemente instaurato con atto di citazione del 11.5.2020 dinnanzi al
Tribunale di Lamezia Terme e dichiarato estinto il 22.6.2022 - Parte_1
, proprietario del fondo sito in località Schiavello in agro del Comune
[...]
di Maida, nelle immediate vicinanze dell'alveo del fiume Cottola, censito al
N.C.T. con i seguenti estremi catastali: foglio di mappa n. 39, particella 148,
in parte coltivato a pescheto ed in parte ad agrumeto, ed utilizzato quindi per l'attività della propria azienda agricola, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque la , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, onde sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni cagionati al predetto fondo e, in particolare, alle piantagioni di pesco ed agrumi, all'impianto irriguo e alla recinzione perimetrale nonché al franco di coltivazione ed alla viabilità
interpoderale.
Esponeva l'istante che detto fondo, nel periodo compreso tra il 4 e 5
ottobre 2018, a seguito alle precipitazioni avutesi in quel lasso temporale, era stato infatti allagato, a causa dell'esondazione del predetto fiume Cottola,
venendo così ricoperto da uno spessore di circa 80 cm di detriti fluviali, su una 4
superficie di 7500 mq., pari a circa 6200 t.
In particolare, come risultante dall'allegata perizia, i danni che il fondo aveva subito a causa della esondazione del fiume Cottola erano consistiti in:
Riversamento di detriti, (fango, pietre, canne ecc.) per uno spessore di
80 cm su una superficie di 7.500 mq, pari a circa 6200 t (f.to 1);
Interramento con detriti di ogni natura della parte basale delle colture arboree presenti con conseguente sicura morte, per asfissia e/o marciume radicale, di circa 360 piante di agrumi e circa 300 piante di pesco in piena produzione (f.to 1);
Distruzione dell'impianto d'irrigazione, presente sull'intera superficie
(pescheto e agrumeto) di circa 7.500 mq, costituito da: gruppo pompa;
gruppo filtri;
condotta principale in PVC da 63 mm;
condotte secondarie in PE da 32
mm; ali gocciolanti in PE da 16 mm, gocciolatoi da 14 lt/h; raccorderia varia.
Distruzione totale della recinzione perimetrale (130 ml), realizzata con rete metallica romboidale da 150 cm e pali in cls da 200 cm disposti ogni 2.5
ml (f.to 2).
Mancati redditi percepibili dalla coltivazione dell'agrumeto e dal pescheto e del relativo aiuto biologico.
Detti danni erano stati quindi quantificati (si veda perizia allega sub.1,
pagg. da 5 a 8) nella misura di € 118.536,33, come da perizia di stima redatta dell'agronomo , essendo rimaste invase le diffide al Persona_1
ripristino dello stato dei luoghi inviate ai competenti uffici della _1
.
[...]
Deduceva quindi l'istante che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile alla per l'omessa manutenzione ordinaria e Controparte_1 5
straordinaria necessaria per un normale defluire del fiume in questione,
mediante opere che tenessero indenni i proprietari dei terreni confinanti con i corsi d'acqua; era quindi evidente l'incuria e l'inazione della Controparte_1
nel provvedere alla dovuta manutenzione del fiume Cottola.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente conveniva la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 10.1.2023, il
Giudice Designato, rilevando la mancata comparizione della _1
, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D.
[...]
n. 1775/33 nei suoi confronti.
In data 9.1.2024, verificata la rinotifica dell'atto introduttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il G.D. dichiarava la
contumacia della ed ammetteva la prova testimoniale Controparte_1
articolata dall'attore, per il cui espletamento veniva delegato il Tribunale di
Lamezia Terme, con fissazione del termine del 30.5.2024 per il compimento delle attività istruttorie delegate.
Espletata la predetta prova testimoniale, con conseguente remissione del fascicolo al Giudice delegante, in data 7.6.2024 si costituiva in giudizio la
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, eccependo il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il governo dei corsi d'acqua aveva subito un preciso indirizzo normativo con l'entrata in vigore della norma ex art.89 L.R. 34/2002, art 12 R.D.593/1904 ed art. 915 c.c.,
concernente le competenze alla manutenzione, prevedendo che spettasse ai
Comuni la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua necessari a garantire le 6
regolari condizioni di deflusso essendo certamente più capace di rispondere con immediatezza alle esigenze fluviali
I lavori di manutenzione straordinaria venivano effettuati con finanziamenti regionali, statali ed europei, su input dei comuni attraverso il sistema REND1S e le opere di difesa in carico ai proprietari frontisti.
Nel merito della domanda, eccepiva l'infondatezza della stessa, che appariva prima facie generica, mancando un nesso di casualità tra il contestato comportamento omissivo della e il verificarsi dei danni Controparte_1
lamentati dal ricorrente, in quanto la mera presenza di materiale vario all'interno di un corso d'acqua di per sé non è causa di esondazione e, nella fattispecie in esame, a determinare l'esondazione delle acque era stata una circostanza non prevedibile né evitabile anche con opportuna manutenzione delle opere.
La , dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato, con ogni conseguente statuizione in ordine a spese e competenze di giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale dell'1.4.2026, per poi essere anticipata all'udienza del
5.11.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 10.6.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di parte depositate, il
Tribunale all'udienza collegiale del 17.9.2025 riservava la causa in decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE 7
La domanda risulta in parte fondata e va quindi accolta per quanto di ragione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
La legittimazione attiva dell'istante risulta documentata dall'avvenuto acquisto da parte dello stesso del fondo in questione con l'allegato atto di compravendita per AI , di Catanzaro, Rep. 90452 – Persona_2
Racc. 18287, del 15.7.2010; l'esercizio su detto fondo di attività agricola risulta anche dalla copia dell'allegato fascicolo aziendale, oltre che dalle dichiarazioni dei testi escussi.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dall'ente convenuto, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo allo stesso a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla _1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua della documentazione depositata dall'istante e dell'esame testimoniale, svoltosi come sopra indicato innanzi al Tribunale di Lametia Terme, all'uopo delegato, 8
attraverso l'escussione dei testi , Testimone_1 Testimone_2
e Dott ai cui più specifici contenuti si
[...] Persona_1
rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente, che tra il 4 ed il 5 ottobre 2018 l'alveo Cottola sito in località
Schiavello in seguito a precipitazioni atmosferiche esondava andando ad invadere il fondo circostante coltivato dal ricorrente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'azienda agricola.
Il carattere eccezionale dell'evento in questione, eccepito dalla in realtà è già smentito dalla ripetizione pressoché costante di eventi _1
di tal genere e, dunque, va senz'altro escluso;
occorre, invero, applicare alla specie l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), così che l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
compete all'ente convenuto (o chiamato in causa) la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent.
n. 2660/13 e Cass., sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla 9
custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nella specie da parte dell'ente resistente;
risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti vi sia una carente attività manutentiva e la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del canale in questione, dovendosi rigettare la relativa eccezione riguardante la non risarcibilità dei danni in considerazione dell'eccezionalità
dell'evento.
Va aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della nella _1
parte in cui assume che il ricorrente, quale proprietario del fondo allegato,
avrebbero potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante;
si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916
c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la 10
responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte dei fondi coltivati dai ricorrenti insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla _1
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente, al fine di valutare la prova dei danni dagli stessi lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti e dalla consulenza tecnica di parte redatta dal dott. agr. . Persona_1
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in 11
assenza di fatture in atti, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal C.T.P. e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, il ricorrente , nato a [...] il Parte_1
16/06/1977, c.f. , risulta essere titolare dell'omonima CodiceFiscale_1
azienda agricola, regolarmente iscritta con numero di P. Iva alla P.IVA_1
CCIAA di Catanzaro, con REA 187417 e cod. Ateco 01.13.10 (v. copia in atti del fascicolo aziendale); la stessa viene esercitata sul fondo di proprietà dello stesso, censito al N.C.T. del Comune di Maida con i seguenti estremi catastali:
Foglio di mappa n. 39, particella n.148.
Il c.t.p., dott. agr. , nella propria consulenza di Persona_1
parte, confermata in sede di escussione testimoniale all'udienza del 22.2.2024
svoltasi innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, all'uopo delegato, ha dichiarato quanto segue:
“In data 21/11/2018 accompagnato dal signor Parte_1
ho effettuato il sopralluogo del fondo per poter rispondere in modo dettagliato
ai quesiti proposti.
Alla data del sopralluogo l'appezzamento, raggiungibile attraverso
una strada interpoderale che si innestava sulla SS19 dir, presentava ingenti
danni causati dall'esondazione del fiume Cottola.
A primo acchitto si presentava uno scenario spettrale: l'intero fondo
era ricoperto da uno spessore di circa 80 cm di detriti fluviali che lasciavano
intravedere le parti epigee delle colture arboree presenti.
Sia trattava di impianti intensivi specializzati: il pescheto ( e Parte_2
di circa 8 anni, era allevato a vaso policonico con sesto regolare Parte_3 12
di 4 x 2,5 su una superfice di circa 3000 mq;
l'agrumeto di (6 anni Per_3
di età) occupava una superficie di circa 4500 mq ed era allevato a globo con
sesto di 4 x 3. Sparsi nell'intero fondo si rivenivano pezzi dell'impianto irriguo
e della recinzione perimetrale”.
Alla stessa udienza venivano escussi i testi - che Testimone_1
confermava, oltre alla circostanza di cui al capitolo di prova articolato in ricorso riguardante lo sradicamento delle piante di ulive e pesco presenti, il danneggiamento della recinzione perimetrale e dell'impianto irriguo, nonché
l'effettuazione delle operazioni di ripristino effettuate dalla ditta Tes_2
- e , il quale, sia pure in maniera molto più generica,
[...] Testimone_2
confermava le medesime circostanze.
Il predetto c.t.p., quindi, provvedeva alla determinazione delle singole voci di danno come segue:
1. Riversamento di detriti, (fango, pietre, canne ecc.) per uno
spessore di 80 cm su una superficie di 7.500 mq, pari a circa 6200 t (f.to 1).
Il c.t.p. ha indicato in € 1.394,25 il costo per il ripristino del terreno con asportazione del materiale di risulta, compreso ogni onere per rendere lo stesso coltivabile;
tale importo può essere riconosciuto in toto, in quanto compatibile con la descrizione complessiva dei danni riportati e le dichiarazioni rese dai testi.
Quanto invece alla somma di € 16.470,30 che si assume essere stata necessariaper il conferimento in discarica di materiale privo di scorie, nulla può essere invece riconosciuto a tale titolo.
Infatti, affinché tale spesa possa essere liquidata, è necessario che sia supportata da documentazione idonea a comprovare l'effettiva consegna dei 13
materiali rimossi a imprese autorizzate, come previsto dalla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti (FIR o altra attestazione equipollente).
Nel caso di specie, in assenza di tali elementi probatori, deve ragionevolmente concludersi che il materiale non sia stato conferito a discarica, con la conseguenza che il relativo costo non può trovare accoglimento;
non risulta peraltro sufficiente allo scopo la fattura prodotta della , emessa per non meglio precisate “Prestazioni Parte_4
connesse occasionali – Ripristino terreno e strade con asportazione del
materiale di risulta.”.
2. Interramento con detriti di ogni natura della parte basale delle
colture arboree presenti con conseguente sicura morte, per asfissia e/o
marciume radicale, di circa 360 piante di agrumi e circa 300 piante di pesco
in piena produzione (f.to 1); Mancati redditi percepibili dalla coltivazione
dell'agrumeto e dal pescheto e del relativo aiuto biologico.
Il c.t.p. prevedeva innanzitutto l'acquisto e la messa a dimora di n. 220
piante di olivo e n. 220 piante di pesco di 2 anni (Scavo buche, Piante di olivo e fruttiferi di anni 2 di innesto, di altezza non inferiore a m 1,20 e Acquisto e messa a dimora di palo tutore), per una spesa complessiva di € 12.087,90 (v.
Tab. 2 – Costi di ripristino delle colture arboree – a pag. 6 della relazione del c.t.p.).
A questo lo stesso ha aggiunto il presunto mancato reddito, calcolato in base a tutte le piante arboree che, pur non essendo state sradicate, sarebbero state sommerse per circa 80 cm da detriti, in modo da determinarne la sicura morte per asfissia e /o marciume radicale.
Secondo il c.t.p., le giovani piante di pesco e di agrumi che andranno 14
a sostituire quelle sradicate, entreranno in piena produzione dopo 6 anni,
essendo pertanto necessario considerare, nella stima dell'indennità
complessiva, i mancati redditi per tale periodo.
La determinazione del mancato reddito è stata calcolata con il metodo della capitalizzazione dei redditi, ovvero calcolando il reddito medio annuo,
ordinariamente ritraibile dalle piante in produzione, e riportandolo al momento di stima.
Il reddito annuo è stato a propria volta determinato detraendo alla
Produzione Lorda Vendibile annua (PLV) le spese annue ordinariamente sostenute dall'imprenditore agricolo, ottenendo così il reddito netto annuo
(RNa).
La PLV è stata calcolata secondo l'ordinarietà considerando una produzione di pesche pari a circa 30 e di arance pari a circa 40 Kg/pianta/anno
(v. Tab.
3 - Produzione Lorda Vendibile annua delle pesche e degli agrumi –
a pag. 7 della relazione del c.t.p.).
Quanto alle spese di produzione, che annualmente l'imprenditore deve sostenere, il dott. ha proceduto alla quantificazione facendo Persona_4
un'analisi dei parametri tecnici ed economici dei fattori di produzione, come da Tab.
4 - Spese annue di produzione delle pesche e degli agrumi - di cui a pag. 7 della relazione.
Il danno complessivo da mancato reddito è stato quindi quantificato in complessivi € 59.876,38.
Orbene, osserva questo TRAP che le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture 15
concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del Dott. Parte_5
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei
[...]
prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il ricorrente coltivava 16
il fondo per cui è causa e che le colture ivi presenti furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato complessivo preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Ritiene quindi questo TRAP, con autonoma valutazione sulla base dell'esperienza maturata con riguardo ad analoghe controversia, ed anche tenuto conto della propria composizione anche tecnica, che gli importi sopra 17
indicati, stante la genericità della prova come sopra indicato, vadano ridotti nelal misura del 70%, essendo riconoscibile in favore del ricorrente l'importo complessivo equitativamente determinato di € 21.589,28.
3. Distruzione dell'impianto d'irrigazione, presente sull'intera
superficie (pescheto e agrumeto) di circa 7.500 mq, costituito da: gruppo
pompa; gruppo filtri;
condotta principale in PVC da 63 mm;
condotte
secondarie in PE da 32 mm;
ali gocciolanti in PE da 16 mm, gocciolatori da
14 lt/h; raccorderia varia.
Distruzione totale della recinzione perimetrale (130 ml), realizzata
con rete metallica romboidale da 150 cm e pali in cls da 200 cm disposti ogni
2.5 ml (f.to 2).
Il c.t.p. ha indicato (v. Tab. 4 5 – Spese per il ripristino della recinzione e dell'impianto irriguo - pagg. 7 ed 8 della relazione) un danno complessivo di € 28.220,00, di cui € 5.720,00 per la recinzione in pali ed € 22.500,00 per l'impianto di irrigazione.
Anche in questo caso, la prova offerta, anche se documenta effettivamente il danneggiamento di dette opere, non fornisce alcun elemento di riscontro quanto alal effettiva estensione, alle condizioni e, quindi,
all'effettivo valore degli impianti danneggiati.
Pertanto questo TRAP, come già in precedenza indicato, sulla base di un'autonoma valutazione basata sull'esperienza maturata con riguardo ad analoghe controversia, ed anche tenuto conto della propria composizione tecnica, ritiene che tale importo complessivo vada ridotto nella misura del
70%, essendo riconoscibile in favore del ricorrente a tale titolo la somma complessiva - equitativamente determinata - di € 8.466,00. 18
In conclusione, il danno complessivo subito da , Parte_1
con riferimento all'epoca di verificazione dell'evento esondativo, può essere determinato nella misura complessiva sopra determinata di € 31.449,53 (€
1.394,25 +€ 21.589,28 + € 8.466,00).
Delle citate somme deve rispondere la , quale ente Controparte_1
preposto per legge alla gestione e manutenzione del demanio idrico, al quale certamente appartiene in maniera incontestata il fiume Cottola.
Ed invero, con riguardo alla questione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto, come già affermato in precedenti di questo stesso
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (cfr. sentenze nn. 605/2020 del
10.2.2020 e 1587/2020 del 5.5.2020) va osservato che se è vero che l'art. 88
della legge regionale della 12 agosto 2002, n. 34 Controparte_1
(concernente il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) ha previsto che “alle Province sono attribuite le funzioni amministrative
riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli
interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione e
manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla
loro realizzazione;
c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque
minerali e termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni
e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi
opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei
corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle
acque, previsto dai rr.dd. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933; e) realizzazione
delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art.
91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione 19
vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione del demanio, idrico, con
rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di
estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge
lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e
di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province
esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di
programmazione vigenti;
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli
obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte
del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi,
salvo rivalsa”, è pur vero che, ai sensi dell'art. 18 della medesima legge, “la
Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del
parere della Conferenza Regione Autonomie locali di cui all'articolo 8,
provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a
garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle
funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di
risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle
risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione” e,
soprattutto, che “la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti
locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola,
coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al
precedente comma 1”.
Ne consegue che l'effettivo trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica non avviene automaticamente, sulla sola base della legge, ma occorre la delibera con cui la Giunta Regionale disponga il passaggio delle risorse finanziarie necessarie, nonché l'effettivo 20
trasferimento delle medesime risorse, come indicato nell'espressione univoca,
utilizzata nel testo della norma, sopra riportata, del quale non risulta fornita prova e deduzione.
Per tali ragioni non può essere condivisa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva prospettata dalla secondo cui Controparte_1
spetterebbe ai Comuni la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, necessari a garantire le regolari condizioni di deflusso, in modo che i maggiori apporti idrici per eventi consistenti possano trovare alvei sufficientemente ricettivi e liberi da vegetazione e sedimenti, per cui essa comparente sarebbe sollevata dalla relativa responsabilità, essendo immanente, vista la normativa ora citata,
la persistenza della qualità di custode della ai sensi dell'art. 2051 c.c. _1
Alla stregua delle considerazioni che precedono la , Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate. Parte_1
Sui detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (5.10.2019) fino a quella della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno. 21
L'importo rivalutato alla data odierna spettante ai ricorrenti, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è pari quindi ad € 41.183,67.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, e si liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 e fino a € 52.000,00) di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con ricorso notificato in data 25.10.2022 - da nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, disattesa ogni Controparte_1
ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la , in persona del Presidente pro tempore al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente , Parte_1 22
dell'importo di € 41.183,67, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa, in favore di
[...]
, in complessivi € 4.393,00, di cui € 393,00 per spese Parte_1
vive ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.9.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo