TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 14/05/2025 al n. 1255/2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tignola Giuseppina e
, nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Tignola Giuseppina
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Controparte_1 Parte_1
13/05/2025, hanno proposto domanda di separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili a seguito del matrimonio contratto in Napoli in data 19.9.2019.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia in Londra il 1.9.2021, le parti hanno Persona_1 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter con scadenza al 2.7.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 26.6.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) La casa, sita in Volla, alla via Rossi n.65, verrà assegnata alla sig.ra che continuerà ad Parte_1 abitarci unitamente alla figlia Per_1
b) il sig. e la sig.ra si dichiarano economicamente autosufficienti;
CP_1 Parte_1
c) La figlia verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali assumeranno di Per_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa e di esercitare congiuntamente la relativa responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore Per_1
d) Il sig. avrà diritto di incontrare la minore e di trascorrere con lei interi periodi in cui il CP_1 padre rientra da Londra in Italia;
e) Ad anni alterni, il sig. trascorrerà le festività natalizie dal 23 a 30 o dal 31 dicembre al 6 CP_1 gennaio e tale calendario sarà applicato in maniera alterata;
durante le festività pasquali ad anni alterni, dal sabato al il lunedì di pasquetta sempre in alternanza;
durante il periodo estivo la minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
ogni anno la minore trascorrerà con la madre il giorno dell'onomastico, il compleanno della stessa e la festa della mamma;
in ogni caso, previo accordo tra le parti, compatibilmente con le esigenze della minore e con la sua volontà, si potrà modificare il calendario di visita di volta in volta;
le parti, di volta in volta, si accorderanno nell'organizzare pacificamente i festeggiamenti importanti che riguardano la piccola Per_1
f) La minore frequenta l'asilo presso il “CLUB dei bambini” sito in Volla (NA) alla via Tito Livio.e la stessa è accompagnata da la madre e prelevata dalla stessa.; la piccola non è affetta da alcuna Per_1 patologia né frequenta alcun centro riabilitativo;
g) il sig. verserà a titolo di mantenimento in favore della figlia la somma di € 500,00, CP_1 Per_1 oltre il 70% delle spese straordinarie quale la scuola privata e quelle previste dal Protocollo di Intesa tra il Tribunale adito e il COA di Nola;
h) Il sig. rinuncia al 50% dell'assegno univo in favore della sig.ra la quale potrà CP_1 Parte_1 richiedere nella misura del 100%.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale prende atto dell'impegno a trasferire assunto dalla sig.ra Parte_1
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Il Tribunale compensa le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede: - pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Controparte_1 Parte_1 nata a [...] il [...] , che hanno contratto matrimonio a Napoli il 19.9.2019 (atto
[...]
n. 129, parte II, serie A, sezione U, anno 2019);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione presso la madre e diritto di visita Per_1 paterno conformemente alla parte motiva;
- assegna la casa coniugale sita in Volla alla via Rossi n. 65 alla sig.ra che la abiterà Parte_1 unitamente alla figlia minore;
- determina in euro 500,00 mensili il contributo al mantenimento in favore della figlia minore, da porsi a carico del sig. e da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese mediante contanti, vaglia postale o bonifico, oltre alla rivalutazione annuale Istat e al 70% delle spese straordinarie quale la scuola privata e quelle previste dal Protocollo di Intesa tra il
Tribunale e il COA di Nola;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 2.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 14/05/2025 al n. 1255/2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tignola Giuseppina e
, nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Tignola Giuseppina
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Controparte_1 Parte_1
13/05/2025, hanno proposto domanda di separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili a seguito del matrimonio contratto in Napoli in data 19.9.2019.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia in Londra il 1.9.2021, le parti hanno Persona_1 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter con scadenza al 2.7.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 26.6.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) La casa, sita in Volla, alla via Rossi n.65, verrà assegnata alla sig.ra che continuerà ad Parte_1 abitarci unitamente alla figlia Per_1
b) il sig. e la sig.ra si dichiarano economicamente autosufficienti;
CP_1 Parte_1
c) La figlia verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali assumeranno di Per_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa e di esercitare congiuntamente la relativa responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore Per_1
d) Il sig. avrà diritto di incontrare la minore e di trascorrere con lei interi periodi in cui il CP_1 padre rientra da Londra in Italia;
e) Ad anni alterni, il sig. trascorrerà le festività natalizie dal 23 a 30 o dal 31 dicembre al 6 CP_1 gennaio e tale calendario sarà applicato in maniera alterata;
durante le festività pasquali ad anni alterni, dal sabato al il lunedì di pasquetta sempre in alternanza;
durante il periodo estivo la minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
ogni anno la minore trascorrerà con la madre il giorno dell'onomastico, il compleanno della stessa e la festa della mamma;
in ogni caso, previo accordo tra le parti, compatibilmente con le esigenze della minore e con la sua volontà, si potrà modificare il calendario di visita di volta in volta;
le parti, di volta in volta, si accorderanno nell'organizzare pacificamente i festeggiamenti importanti che riguardano la piccola Per_1
f) La minore frequenta l'asilo presso il “CLUB dei bambini” sito in Volla (NA) alla via Tito Livio.e la stessa è accompagnata da la madre e prelevata dalla stessa.; la piccola non è affetta da alcuna Per_1 patologia né frequenta alcun centro riabilitativo;
g) il sig. verserà a titolo di mantenimento in favore della figlia la somma di € 500,00, CP_1 Per_1 oltre il 70% delle spese straordinarie quale la scuola privata e quelle previste dal Protocollo di Intesa tra il Tribunale adito e il COA di Nola;
h) Il sig. rinuncia al 50% dell'assegno univo in favore della sig.ra la quale potrà CP_1 Parte_1 richiedere nella misura del 100%.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale prende atto dell'impegno a trasferire assunto dalla sig.ra Parte_1
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Il Tribunale compensa le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede: - pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Controparte_1 Parte_1 nata a [...] il [...] , che hanno contratto matrimonio a Napoli il 19.9.2019 (atto
[...]
n. 129, parte II, serie A, sezione U, anno 2019);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione presso la madre e diritto di visita Per_1 paterno conformemente alla parte motiva;
- assegna la casa coniugale sita in Volla alla via Rossi n. 65 alla sig.ra che la abiterà Parte_1 unitamente alla figlia minore;
- determina in euro 500,00 mensili il contributo al mantenimento in favore della figlia minore, da porsi a carico del sig. e da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese mediante contanti, vaglia postale o bonifico, oltre alla rivalutazione annuale Istat e al 70% delle spese straordinarie quale la scuola privata e quelle previste dal Protocollo di Intesa tra il
Tribunale e il COA di Nola;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 2.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca