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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2024, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 9810/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Teresa Fiortini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'Avv. Marzio Campostrini che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affido condiviso di con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei Per_1 assegnata, e libertà di frequentazione paterna;
porre a carico del padre la somma mensile di € 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il pagamento della quota parte della rata di mutuo di pertinenza di;
porre a carico Controparte_1 dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; la madre percepirà integralmente l'assegno unico.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.9.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 13.5.2009 in Firenze (FI) con
, dalla cui unione erano nate le figlie e rispettivamente Controparte_1 Per_2 Per_1
il 4.11.2004 ed il 28.9.2010, la prima ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di
Firenze aveva pronunciato sentenza di separazione il 13.10.2021, ponendo a carico del padre la somma mensile di € 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Ha evidenziato la riduzione della propria capacità reddituale essendo ormai pensionato, con minori introiti rispetto all'epoca della separazione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la revoca del contributo per il mantenimento di l'assegnazione della casa familiare Per_2 alla figlia con alternanza dei genitori nell'immobile in modo paritetico;
in ipotesi la Per_1 conferma dell'assegnazione alla con frequentazione paritetica dei genitori, il CP_1
mantenimento diretto della minore;
in ipotesi, la previsione di un contributo paterno non superiore ad € 200,00 mensili;
la ripartizione in pari misura delle spese straordinarie e dell'assegno unico familiare, e la condanna della alla restituzione delle somme CP_1
indebitamente percepite a titolo di mantenimento della figlia Per_2
Costituitasi in giudizio , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Controparte_1
status, ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande e la conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione.
All'udienza del 4.12.2024, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
pagina 2 di 5 Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti del giudizio di separazione prodotti dalle parti,
l'udienza presidenziale venne celebrata il 13.7.21- Pertanto, alla data del deposito del ricorso (2.9.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza datata 13.10.21 risulta passata in giudicato con attestazione in data 23.5.2022-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Peraltro gli stessi hanno anche raggiunto un accordo per la disciplina del divorzio, mostrando così una raggiunta consapevolezza della definitività della frattura coniugale.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, rispondenti all'interesse della figlia minore cui Per_1
viene garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, atteso che la contiguità delle abitazioni delle parti permette alla stessa di trascorrere tutti i giorni del tempo con il padre, sebbene ella preferisca pernottare nella casa coniugale dove si trovano tutte le sue cose. D'altra parte il mantenimento indiretto si giustifica per il ridotto contributo diretto del padre, le cui condizioni di salute lo costringono a frequenti sedute di dialisi, il quale ha ammesso in udienza che in media la figlia cena insieme a lui una volta a settimana. Sicché, ferma la libertà di frequentazione paterna, pare opportuno confermare le previsioni concordate in sede di separazione in ordine alle vacanze invernali, pasquali ed estive.
Infine si precisa che mentre la revoca del contributo paterno per la figlia ha Per_2
efficacia dal mese di settembre 2024, in quanto la ragazza era già munita alla data della domanda di reddito da lavoro dipendente, la diversa modalità di mantenimento della figlia avrà efficacia dal mese di dicembre, atteso che nei mesi precedenti le parti hanno Per_1
già provveduto a pagare pro quota il mutuo cointestato.
pagina 3 di 5 La natura e lo svolgimento della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 13.5.2009 a Firenze tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Controparte_1
iscritto nei Registri del Comune di Firenze (FI), atto n. 196, parte I, anno 2009;
dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso Per_1
la madre nella casa coniugale a lei assegnata, e libertà di frequentazione paterna;
la minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente le festività, e 15 giorni durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
pone a carico di la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento di da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
, inoltre, pagherà interamente la rata di mutuo cointestato con Parte_1 CP_1
[...]
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza. pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 4 dicembre 2024.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 9810/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Teresa Fiortini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'Avv. Marzio Campostrini che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affido condiviso di con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei Per_1 assegnata, e libertà di frequentazione paterna;
porre a carico del padre la somma mensile di € 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il pagamento della quota parte della rata di mutuo di pertinenza di;
porre a carico Controparte_1 dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; la madre percepirà integralmente l'assegno unico.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.9.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 13.5.2009 in Firenze (FI) con
, dalla cui unione erano nate le figlie e rispettivamente Controparte_1 Per_2 Per_1
il 4.11.2004 ed il 28.9.2010, la prima ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di
Firenze aveva pronunciato sentenza di separazione il 13.10.2021, ponendo a carico del padre la somma mensile di € 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Ha evidenziato la riduzione della propria capacità reddituale essendo ormai pensionato, con minori introiti rispetto all'epoca della separazione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la revoca del contributo per il mantenimento di l'assegnazione della casa familiare Per_2 alla figlia con alternanza dei genitori nell'immobile in modo paritetico;
in ipotesi la Per_1 conferma dell'assegnazione alla con frequentazione paritetica dei genitori, il CP_1
mantenimento diretto della minore;
in ipotesi, la previsione di un contributo paterno non superiore ad € 200,00 mensili;
la ripartizione in pari misura delle spese straordinarie e dell'assegno unico familiare, e la condanna della alla restituzione delle somme CP_1
indebitamente percepite a titolo di mantenimento della figlia Per_2
Costituitasi in giudizio , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Controparte_1
status, ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande e la conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione.
All'udienza del 4.12.2024, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
pagina 2 di 5 Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, il quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti del giudizio di separazione prodotti dalle parti,
l'udienza presidenziale venne celebrata il 13.7.21- Pertanto, alla data del deposito del ricorso (2.9.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza datata 13.10.21 risulta passata in giudicato con attestazione in data 23.5.2022-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Peraltro gli stessi hanno anche raggiunto un accordo per la disciplina del divorzio, mostrando così una raggiunta consapevolezza della definitività della frattura coniugale.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, rispondenti all'interesse della figlia minore cui Per_1
viene garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, atteso che la contiguità delle abitazioni delle parti permette alla stessa di trascorrere tutti i giorni del tempo con il padre, sebbene ella preferisca pernottare nella casa coniugale dove si trovano tutte le sue cose. D'altra parte il mantenimento indiretto si giustifica per il ridotto contributo diretto del padre, le cui condizioni di salute lo costringono a frequenti sedute di dialisi, il quale ha ammesso in udienza che in media la figlia cena insieme a lui una volta a settimana. Sicché, ferma la libertà di frequentazione paterna, pare opportuno confermare le previsioni concordate in sede di separazione in ordine alle vacanze invernali, pasquali ed estive.
Infine si precisa che mentre la revoca del contributo paterno per la figlia ha Per_2
efficacia dal mese di settembre 2024, in quanto la ragazza era già munita alla data della domanda di reddito da lavoro dipendente, la diversa modalità di mantenimento della figlia avrà efficacia dal mese di dicembre, atteso che nei mesi precedenti le parti hanno Per_1
già provveduto a pagare pro quota il mutuo cointestato.
pagina 3 di 5 La natura e lo svolgimento della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 13.5.2009 a Firenze tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Controparte_1
iscritto nei Registri del Comune di Firenze (FI), atto n. 196, parte I, anno 2009;
dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso Per_1
la madre nella casa coniugale a lei assegnata, e libertà di frequentazione paterna;
la minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente le festività, e 15 giorni durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi fra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
pone a carico di la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento di da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
, inoltre, pagherà interamente la rata di mutuo cointestato con Parte_1 CP_1
[...]
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza. pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 4 dicembre 2024.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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