Sentenza 7 luglio 2006
Massime • 1
L'espressione "prima di ogni altra sua difesa" contenuta nell'ultimo comma dell'art 307 cod. proc. civ., non può essere considerata equivalente a quella di "prima udienza", ma va intesa nel senso, corrispondente alla lettera della norma oltre che alla sua "ratio", che l'eccezione di estinzione del processo deve precedere ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le difese vengono formulate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2006, n. 15483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15483 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEVERE 44, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO GALLO, rappresentato e difeso dall'avvocato CUCINOTTA ROSARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CURATELA EREDITÀ GIACENTE DI PIRAINO GIUSEPPA, AL SANTI, AL CARMELA CONCETTA, AL OV;
- intimati -
avverso la sentenza n. 121/03 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 05/03/03 - R.G.N. 671/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/02/06 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 402/01 emessa in data 7 febbraio 2001, il Giudice del lavoro del Tribunale di Patti dichiarava estinto per intempestiva riassunzione il giudizio instaurato con ricorso del 13 gennaio 1993 da MA ON nei confronti di SE IN, nelle more deceduta, e poi riassunto nei confronti della Curatela Eredità Giacente IN SE, diretto al riconoscimento del diritto a percepire differenze retributive per l'attività espletata di gelatiere-banconista alle dipendenze della IN nel periodo 1 febbraio 1982-30 aprile 1992.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 29 giugno 2001, proponeva appello il ON, deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado poiché non doveva essere dichiarata l'estinzione del giudizio in quanto l'eccezione in tal senso proposta dalla Curatela era tardiva, essendo stata formulata nella memoria di costituzione depositata all'udienza e non nei termini previsti dall'art. 416 c.p.c. Faceva, poi, rilevare che, a seguito dell'interruzione del giudizio, avvenuta all'udienza del 6 ottobre 1999, le proroghe concesse dal primo Giudice per la notifica del ricorso agli eredi della IN e, successivamente, a seguito della loro rinuncia all'eredità, al curatore dell'eredità giacente, non dovevano essere considerate illegittime. Evidenziava, infatti, che il termine semestrale doveva decorrere dalla data della notifica del ricorso ai germani PA, eredi della IN, avvenuta in data 15 gennaio 2000, perché solo a seguito della relata di notifica egli aveva appreso del rifiuto degli eredi a riceversi l'atto, avendo gli stessi rinunziato all'eredità. Evidenziava, pertanto, che, anche a voler considerare la richiesta di integrazione del contraddittorio, avvenuta all'udienza del 7 giugno 2000, come un autonomo ricorso in riassunzione, la stessa era valida e legittima. Sottolineava che la mancata notifica del ricorso dopo l'udienza dell'1 marzo 2000 era comunque da imputare al comportamento del Tribunale di Patti, che aveva impiegato un mese per la nomina del curatore dell'Eredità Giacente e che, comunque, i termini ordinatori per la notifica erano stati legittimamente prorogati sia all'udienza dell'1 marzo 2000 sia a quella del 7 giugno 2000. Evidenziava che, in ogni caso, i germani PA dovevano essere considerati eredi di fatto della IN, non essendosi mai spogliati ne' dei beni ne' della gestione, ne' dei proventi dell'azienda della madre, per cui gli stessi erano parti necessarie del giudizio di primo grado con conseguente validità ed efficacia della riassunzione del giudizio operata nei loro confronti. Quanto al merito della causa, osservava che dall'istruttoria era emersa l'assoluta fondatezza della sua domanda, per cui concludeva perché, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata tempestiva la riassunzione. Si costituiva la Curatela Eredità Giacente IN SE, contestando la fondatezza dell'appello e rilevando che la sentenza di primo grado aveva rettamente applicato i principi in materia, per cui insisteva per il rigetto dello stesso e proponeva, a sua volta, appello incidentale condizionato, concludendo per il rigetto della domanda introduttiva del giudizio, con vittoria di spese.
Non si costituivano i germani PA.
Con sentenza dell'11 febbraio-5 marzo 2003, l'adita Corte d'appello di Messina, rigettava il gravame.
A sostegno del decisum richiamava l'orientamento di questa Corte, secondo cui i termini ordinatori possono essere prorogati sia prima che dopo la loro scadenza senza che, nella seconda ipotesi, possano derivare effetti preclusivi analoghi a quelli che conseguono all'inosservanza di un termine perentorio;
pertanto, il termine per la notifica del ricorso per la riassunzione del processo interrotto e del decreto di fissazione dell'udienza apposto ai sensi dell'articolo 303 c.p.c. ben poteva essere prorogato dopo la scadenza, salvo che -
come nella specie - non fosse già decorso il semestre dalla dichiarazione di interruzione (Cass. 8 febbraio 2000 n. 1364). Correttamente, pertanto, la Curatela aveva eccepito l'estinzione del processo, all'atto della sua costituzione avvenuta all'udienza del 18 ottobre 2000, fissata a seguito della proroga illegittimamente concessa dal primo Giudice all'udienza del 7 giugno 2000. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre MA ON con quattro motivi. Nè la curatela dell'Eredità Giacente di IN SE ne' gli intimati PA NT, CA CE e VA si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ON, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 307 e 416 c.p.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), si duole che la Corte di Messina, nell'accogliere l'eccezione di estinzione del giudizio, formulata dalla Curatela dell'Eredità Giacente di IN SE, non abbia tenuto conto che, trattandosi di una eccezione in senso stretto, la stessa andava proposta tempestivamente ossia entro i termini procedurali previsti per la tempestiva costituzione in giudizio. Nella specie, pertanto, essendosi la Curatela costituitasi tardivamente all'udienza del 18 ottobre 2000, ed avendo solo in detta sede avanzata l'eccezione, questa doveva ritenersi tardiva, così come tardiva era la costituzione ai sensi dell'art. 416 c.p.c. Il motivo è infondato.
Vanno premessi i seguenti principi di diritto: l'estinzione del processo per tardiva riassunzione ex art. 307 cod. proc. civ.: - a) non è rilevabile d'ufficio, ma è rimessa al potere dispositivo della parte;
si è dunque di fronte di una eccezione processuale in senso stretto, che costituisce un elemento costitutivo della fattispecie estintiva e deve di conseguenza essere sollevata espressamente dalla parte interessata;
- b) la assoluta pregiudizialità che la caratterizza impone che la stessa sia sollevata, anche nell'ambito dell'atto difensivo che la contiene, prima di ogni altra difesa;
non può essere subordinata al superamento di altre tesi difensive e, in ipotesi di contestuale proposizione di più eccezioni, deve essere accompagnata dall'espressa precisazione che essa viene proposta in via pregiudiziale prima di ogni altra istanza o difesa (cfr. Cass. n. 00 316 del 13/01/1992 e Cass. 8566 del 28/08/1998); - c) deve essere sollevata nel grado di giudizio in cui l'evento estintivo si è verificato;
- d) ciò vale anche per il contumace che si costituisca in sede di gravame, salva l'ipotesi in cui questi denunci con il gravame il difetto di costituzione del contraddittorio nei propri confronti nel giudizio di primo grado (e più precisamente salvo che risulti che nei confronti della parte medesima non sia stato in quella sede regolarmente costituito il contraddittorio o ricostituito in fase di riassunzione del processo) (v. tra le tante, Cass. 23 febbraio 2000, n. 2047); e) l'espressione "prima di ogni altra sua difesa" contenuta nell'art. 307 c.p.c., ultimo comma, non può essere considerata equivalente a quella di prima udienza, ma va intesa nel senso, corrispondente alla lettera della norma oltre che alla sua ratio, che l'eccezione di estinzione del processo deve precedere ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le difese vengono formulate (cfr. Cass. 2 febbraio 1962 n. 204). Del resto, la diversa interpretazione - quale quella proposta dal ricorrente - comporterebbe che il convenuto in un processo di lavoro estinto avrebbe l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, anche solo per eccepire l'intervenuta estinzione del giudizio, il che appare decisamente eccessivo, oltre che estraneo alla lettera della norma.
Alla luce di quanto sopra esposto, la censura risulta, pertanto, priva di pregio. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 154 c.p.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione circa i punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5), fa presente che all'udienza dell'1 marzo 2000, la propria difesa aveva chiesto termine "per integrare il contraddittorio nei confronti dell'eredità giacente della defunta IN", alla luce della regolare notifica del ricorso in riassunzione ai germani PA avvenuta il 15 gennaio 2000, ove i predetti avevano dichiarato di aver rinunciato all'eredità della madre. Il giudice di primo grado "autorizzava la chiamata in causa" della curatela rinviando all'udienza del 7 giugno 2000; sicché si sarebbe dovuto chiedere al Tribunale di Patti la nomina di un curatore per l'eredità giacente e notificare a quest'ultimo il ricorso per integrazione del contraddittorio entro l'8.05.00 (30 gg. prima dell'udienza fissata del 07.06.00). Tuttavia, nonostante la tempestiva istanza di nomina del curatore, questa avveniva solo in data 16 maggio 2000, impedendo di fatto la notifica del ricorso nei termini di legge (8 maggio 2000); di qui un ulteriore termine per la notifica al nominato curatore, ritenuta poi illegittima dallo stesso Giudice che l'aveva concesso.
Sulla base di tale cronaca dei fatti, il ricorrente, rilevando come nessun rimprovero potesse essergli mosso per l'attività svolta, sostiene la legittimità dell'ulteriore proroga, integrando gli eventi sopra evidenziati, ai sensi dell'art. 154 c.p.c., u.c., grave e valido motivo per la concessione del richiesto termine. La tesi non può essere condivisa, poiché in caso di riassunzione del processo interrotto - come nella specie - successivamente alla costituzione della parte, la misura del termine di comparizione è rimessa all'apprezzamento di congruità del giudice che la fissa (cfr. Cass. 29 novembre 1994 n. 10223); pertanto, le considerazioni del ricorrente circa l'impossibilità di rispettare i termini di legge per una tempestiva notificazione della nuova udienza sono prive di pregio;
anche se tale conclusione, espressa in ragione dell'ordine delle censure formulate dalla difesa del ON, finisce col perdere di rilevanza in relazione alla soluzione da adottarsi rispetto al terzo motivo di ricorso. Con tale motivo, infatti, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 303, 305 e 407, 101 c.p.c., e ss., e di ogni norma che regola il principio del contraddittorio nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), rileva che, dopo l'interruzione del giudizio avvenuta all'udienza del 6 ottobre 1999, aveva provveduto a riassumere regolarmente il giudizio, ai sensi degli artt. 303 e 305 c.p.c., nei confronti dei germani PA, figli ed eredi della
IN. Orbene, poiché il ricorso in riassunzione era stato regolarmente notificato ai germani PA il 15 gennaio 2000, la circostanza che gli stessi non avessero ritirato l'atto, ritenendo di non costituirsi in giudizio per eccepire il loro difetto di legittimazione passiva, comportava che i predetti erano da considerarsi a tutti gli effetti parti in causa nel presente giudizio, tanto più che gli stessi avevano continuato a svolgere la medesima attività commerciale, nei medesimi locali, e con il possesso dei beni precedentemente appartenenti alla madre. Da ciò conseguirebbe - ad avviso del ON -, a prescindere dalla regolarità della notifica del ricorso alla Curatela, che il giudizio non doveva essere dichiarato estinto nei confronti dei Sigg. PA NT, PA VA e PA CA CE. L'erroneità della dichiarazione di estinzione del giudizio - sempre secondo il ricorrente - consentirebbe, però, di ritenere tempestiva anche la notificazione effettuata alla curatela.
Il motivo - come accennato - è fondato.
È indubbio, infatti, - e non vi sono elementi per ritenere il contrario - che i germani PA (quali eredi o mancati eredi della madre) siano parti in causa e, quindi, che il giudizio non doveva essere dichiarato estinto nei loro confronti, poiché, ai sensi dell'art. 138 c.p.c., nel caso di rifiuto, da parte del destinatario, di ricevere la copia, la notificazione si considera fatta a mani proprie.
Ma siffatta situazione, concretantesi nella tempestiva riassunzione del processo interrotto nei confronti di alcuni dei soggetti necessari del processo, vale ad impedire ogni decadenza o preclusione, anche nei confronti del curatore dell'eredità, estendendosi i suoi effetti conservativi anche a quest'ultimo, nei cui confronti era stata disposta l'integrazione del contraddittorio. Nella specie, infatti, come già rilevato, il ricorrente dopo aver notificato regolarmente in data 15 gennaio 2000 il ricorso in riassunzione del processo interrotto ai germani PA, sulla scorta delle dichiarazione dai predetti rese all'Ufficiale Giudiziario, aveva chiesto ed ottenuto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del nominando curatore dell'eredità, provvedendo ancorché tardivamente alla notificazione nei suoi confronti.
Avendo, dunque, il Giudice a quo, rigettando il gravame, erroneamente confermata la declaratoria di estinzione del giudizio per intempestiva riassunzione, il ricorso va accolto, rimanendo assorbito il quarto motivo. Conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata ad altro giudice d'appello, indicato in dispositivo, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2006