Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2025, proposto da
CE MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Dipartimento di Prevenzione, S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Alberto Sanjust Di Teulada, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego all’accesso ai documenti amministrativi richiesti dal ricorrente in qualità di privato cittadino e di Consigliere comunale di Capoterra, espresso dall’Amministrazione resistente con nota di prot. PG/2025/001253 del 18/02/2025.
e per il conseguente accertamento
del diritto del ricorrente di prendere visione e di estrarre copia della documentazione indicata nell’istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, anche nella sua qualità di consigliere comunale del comune di Capoterra, ha proposto l’odierno ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi oggetto dell’istanza trasmessa all’Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari in data 21.01.2025 e, in particolare, l’esposto citato nella nota Asl prot. 2024/006040, firmata in data 11.09.2024, unitamente alla modalità di trasmissione dello stesso.
Il ricorrente ha infatti esposto di aver partecipato, in qualità di consigliere comunale, all’incontro presso il Comune di Capoterra avente ad oggetto l’esposto citato che ha originato una prima comunicazione della Asl contenente la richiesta (al Sindaco del Comune di Capoterra) di sospensione dell’attività del centro estivo di Poggio dei Pini.
2. L’accesso è stato dapprima differito per verificare l’eventuale opposizione di controinteressati e, nonostante le osservazioni della ricorrente, è stato poi definitivamente denegato in quanto “ a seguito di quanto notificato, l’istanza non può essere accolta a causa della pervenuta opposizione all’ostensione del documento da parte del contro interessato ”.
3. Il ricorrente contesta la legittimità di tale diniego, in quanto l’ASL: non ha motivato sulle ragioni del diniego richiamandosi a un inconferente e apodittico rifiuto del controinteressato; così facendo ha delegato il (preteso) controinteressato ad effettuare lui cosa fosse legittimo o meno ostendere; peraltro gli esposti sono senz’altro accessibili, vieppiù a un consigliere comunale.
4. Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari, che, nell’esporre come il diniego sia fondato sull’opposizione espressa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano, che ha motivatamente rilevato che “ gli accertamenti ispettivi avviati dallo scrivente Ufficio a seguito della segnalazione, risultano in corso pertanto, dall'ostensione del documento potenziali pregiudizi potrebbero derivare alla prosecuzione dell'attività di vigilanza ”, ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In termini generali, ricorda il Collegio che “ il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall'amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l'attivazione di tale potere, non ostandovi neppure il diritto alla riservatezza, che non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto alla riservatezza non può riconoscersi un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l'ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all'anonimato (Consiglio di Stato sez. V, 28 settembre 2012, n. 5132).
L'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale. Il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione che diventa un elemento nella disponibilità dell'amministrazione. Non esiste alcun diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che coinvolge altri soggetti, salva la dimostrazione che in questo caso difetta del tutto, circa la sussistenza di una particolare esigenza di tutelare la riservatezza dell'autore della segnalazione. Il principio di trasparenza rifiuta soluzioni, quale quella auspicata dall'appellante, che impediscano in via generale a un soggetto interessato di conoscere i contenuti di un esposto ” (Consiglio di Stato, sez. V, 9 maggio 2024, n. 4150).
7. Nel caso di specie, la peculiarità è che il controinteressato interpellato dall’ASL non è il soggetto che ha inviato l’esposto di cui è chiesto l’accesso, bensì è l’Ispettorato territoriale del lavoro, che tale esposto aveva, del pari, ricevuto, ma sulla cui base anche l’ASL ha eseguito l’attività amministrativa descritta in precedenza e di cui è stato destinatario il Comune di Capoterra e a cui il ricorrente, quale consigliere comunale, aveva partecipato.
8. Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento, potendo, anche nel caso di specie, trovare applicazione il generale principio di diritto sopra esposto, con l’unica precisazione che sarà di seguito esposta.
Invero, ciò che è decisivo nel caso che occupa, è che il documento di cui è chiesto l’accesso – da parte del ricorrente, di cui non è in discussione l’interesse – è l’esposto sulla cui base la stessa ASL n. 8 ha svolto attività amministrativa, essendo stata dalla stessa adottato un atto con cui ha richiesto al Comune di Capoterra la chiusura del centro estivo di Poggio dei Pini e per il quale si è svolto un incontro istituzionale presso il Comune stesso.
Dunque il documento in esame è entrato pienamente a far parte del procedimento avviato dall’ASL n. 8 di Cagliari, che non può negare l’accesso per ragioni esogene da esso e da rinvenirsi in altri procedimenti amministrativi che altre amministrazioni abbiano avviato sulla base dello stesso esposto.
In altre parole, gli unici controinteressati che la legge contempla rispetto all’accesso ai documenti amministrativi sono solo quelli la cui riservatezza può essere pregiudicata dalla conoscenza del documento, i.e. i cui dati sono evincibili dal documento, ma non già eventuali altri interessi sottesi ad attività amministrativa ulteriore e diversa, quale l’attività avviata dall’Ispettorato sulla base del medesimo esposto.
Viceversa, dovrebbe ritenersi che ogni amministrazione dovrebbe individuare tutte le amministrazioni alle quali un determinato esposto sia stato inviato e verificare l’utilizzo che queste ne facciano e il rapporto tra l’accesso all’esposto e tale utilizzo.
La tesi dell’ASL n. 8, peraltro non espressa nell’atto impugnato, ma nella sola difesa in giudizio, comunque conoscibile in ragione della particolare natura del giudizio sull’accesso ai documenti amministrativi, non può perciò essere condivisa.
9. Ritiene il Collegio di dover comunque precisare che laddove l’ASL n. 8, sulla base degli elementi acquisiti nel proprio procedimento, ritenga che l’ostensione integrale dell’esposto, con particolare riferimento ai nominativi degli esponenti, possa arrecare un pregiudizio alla loro riservatezza, potrà valutarne l’oscuramento.
10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato all’ASL n. 8 di Cagliari di consentire l’accesso, con la precisazione di cui al par. 9, all’esposto citato nella nota Asl prot. 2024/006040 del 11.09.2024 ed oggetto dell’istanza del ricorrente del 21.01.2025 entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio, stante la peculiarità che connota la vicenda in esame, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’ASL n. 8 di Cagliari di consentire l’accesso, con la precisazione di cui in parte motiva (par. 9), all’esposto citato nella nota Asl prot. 2024/006040 del 11.09.2024 ed oggetto dell’istanza del ricorrente del 21.01.2025 entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO