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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Procedimento civile Rg n° 583/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 583/2022, avente ad oggetto “Altri contratti tipici” e assunta in decisione mediante ordinanza del 17-9-2025 resa all'esito di udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg) per il deposito di comparse conclusionale e successive memorie di replica e vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale l.r.p.t., P.I. n. rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Guglielmo Ara giusta procura alle liti resa in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Aziendale in
Frattamaggiore (NA) alla Via Padre M. Vergara (Palazzo ex Inam);
Opponente
E
in persona dell'Amministratore Unico l.r.p.t., e per essa la mandataria Controparte_1
in persona del legale rapp.te l.r.p.t., , giusta procura del Controparte_2
20.11.2020 a rogito del Notaio (Rep. n. 9251 Racc. n. 5927) rappresentata e Persona_1
difesa dalla (già (P.Iva Controparte_3 Controparte_4
) e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino, giusta procura in calce al ricorso per P.IVA_2
decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma largo Arrigo VII, 4;
Opposta
NONCHE' in persona del l.r.p.t., ),rapp.ta e difesa, congiuntamente e CP_5 P.IVA_3 disgiuntamente, giusta procura in atti dall'Avv. Raffaele Castaldo ed elett.e dom.ta in Nola al Corso Tommaso Vitale n. 84;
CHIAMATA IN CAUSA
Procedimento civile Rg n° 583/2022
CONCLUSIONI
Come da nota scritte del 15-9-2025 (parte opponente e parte opposta) e 16-9-2025 (parte chiamata in causa) che espressamente si richiamano con le quale si richiede l'accoglimento di tutte le relative richieste, eccezioni e deduzioni difensive rese nel corso del giudizio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio all'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1.1. Si premette in punto di fatto che, mediante ricorso monitorio depositato in data 26 novembre 2021, la società quale cessionaria di crediti originariamente vantati Controparte_1 da nei confronti dell' , otteneva dal Tribunale di Napoli CP_5 Parte_2
Nord il decreto ingiuntivo n. 4943/2021 per l'importo di euro 152.301,33, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura.
Il credito azionato trae origine da prestazioni sanitarie erogate da nell'anno 2018 CP_5
in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, nelle branche di radiologia, cardiologia, medicina nucleare e fisiokinesiterapia, per le quali la struttura aveva emesso fatture rimaste parzialmente insolute.
Tali crediti sono stati oggetto di successive cessioni in blocco: dapprima da ad CP_5
con contratto quadro stipulato in data 6 aprile 2017 e successive integrazioni, Controparte_6 poi da ad con contratto del 22 marzo 2019, nell'ambito di operazioni CP_6 Controparte_1
di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.
Parte Il decreto ingiuntivo veniva notificato all' in data 16 dicembre 2021 e da questa opposto con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2022.
Parte L deduceva l'inesigibilità dei crediti per violazione dei patti contrattuali e della normativa di settore, sostenendo che le prestazioni fatturate erano state rese oltre i tetti di spesa trimestrali comunicati, con conseguente applicazione delle clausole contrattuali che escludono la remunerazione per le prestazioni ultra-budget.
A sostegno, si richiamavano gli artt. 5, 6, 7 e 11 dei contratti stipulati con la CP_5
disciplina dei tetti di spesa fissata dal DCA n. 89/2016, le comunicazioni PEC inviate alle strutture accreditate con le date di presunto esaurimento dei budget e le determinazioni di decurtazione operate sui fatturati per le prestazioni rese oltre tali limiti. Venivano dettagliate le fatture oggetto di ingiunzione (n. 200/1, 310/1, 312/1, 392/1, 5/1) e le relative decurtazioni, per importi significativi, con indicazione delle date di stop erogativo comunicate. Procedimento civile Rg n° 583/2022
1.2. Costituendosi in giudizio, contestava integralmente le eccezioni Controparte_1
avversarie, deducendo il difetto di prova in ordine al superamento del tetto di spesa e richiamando l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui tale circostanza integra fatto impeditivo e non elemento costitutivo del diritto di credito, con onere
Parte Parte probatorio gravante sull' Evidenziava che l' non aveva mai contestato le prestazioni né in via stragiudiziale né in giudizio, sicché opera il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. e, in subordine, la chiamata in causa di per eventuale CP_5
manleva.
1.3. Instaurato il contraddittorio, mediante decreto del 7-7-2022, veniva autorizzata parte opposta alla chiamata in causa richiesta con rinvio dell'udienza al 7-2-2023.
Si costituiva così la eccependo in via preliminare la propria estraneità al CP_5
giudizio e la carenza di legittimazione passiva, in quanto, per effetto delle cessioni intervenute, la titolarità dei crediti e delle relative garanzie è in capo esclusivamente alla cessionaria
[...]
richiamando l'art. 58 T.U.B. e la giurisprudenza di legittimità in tema di cessione CP_1
in blocco. Sosteneva che eventuali responsabilità per inesigibilità dei crediti gravano su CP_6
, cedente immediata di e non su che non ha ricevuto notifica del contratto
[...] CP_1 CP_5
di cessione né ha prestato accettazione ex art. 1406 c.c. In via subordinata, confutava le Parte contestazioni dell' ribadendo che il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo da provare dall'ente pubblico e che le comunicazioni prodotte non hanno valore probatorio, non essendo suffragate da atti definitivi quali delibere del direttore generale, mentre le prestazioni fatturate risultano conformi ai contratti e alle capacità operative massime della struttura.
1.4. In via riassuntiva le parti richiedevano nei rispetti atti quanto segue:
– L : la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di Parte_2 [...]
alle spese di lite;
CP_1
– il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, la Controparte_1
concessione della provvisoria esecutività e, in subordine, la condanna di in CP_5
manleva;
– la declaratoria di inammissibilità della domanda nei suoi confronti e la CP_5
propria estromissione dal giudizio, ovvero, in subordine, il rigetto della domanda di manleva proposta da con condanna di quest'ultima alle spese. CP_1
1.5. Trattato il giudizio previo rigetto della istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo sopraindicato, venivano concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
3 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 583/2022
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14-1-2025 mediante ordinanza del 21-2-2024.
Subentrato lo scrivente al precedente G.I. in data 21-2-2024, la causa, nell'ambito della riorganizzazione del ruolo, veniva assunta in decisione, come sopra indicato, all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 16-9-2025.
2. In punto di diritto, la presente opposizione non merita accoglimento e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
E' noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo il legislatore lascia all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si rilette non soltanto sulla distribuzione dell'onere della prova, ma anche sulla possibilità della proposizione di domande riconvenzionali in senso tecnico, oltre che sulla possibilità della emendatio libelli e della introduzione da parte dell'opposto di domande accessorie, soltanto impropriamente definite domande riconvenzionali.
Mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali con l'atto di opposizione, l'opposto, in quanto attore in senso sostanziale, può semplicemente precisare oppure modificare la domanda ai sensi del quinto comma dell'articolo 183 c.p.c., ma non può operare una mutatio libelli proponendo una domanda diversa da quella fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, ad eccezione della domanda riconvenzionale che sia conseguenza di quella proposta dall'opponente (reconventio reconventionis) – Corte di cassazione n. 12922 del 1991.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
4 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 583/2022
Parte 2.1. L'opposizione proposta dall' si fonda sulla questione del superamento dei tetti di spesa e sulla conseguente asserita natura extrabudget dei crediti azionati, assumendo che le somme oggetto del decreto ingiuntivo sarebbero, in tutto o in parte, giuridicamente inesigibili.
Tale eccezione, scrutinata alla luce del quadro normativo (artt.
8-quinquies e 8-sexies d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, nonché dei principi di contenimento della spesa sanitaria) e dei consolidati approdi giurisprudenziali di legittimità e di merito, non risulta tuttavia adeguatamente provata nel caso di specie, con conseguente permanenza del diritto di credito della struttura accreditata e, per effetto della cessione, della società opposta per i motivi che seguono.
2.2. Sul rapporto di accreditamento e sul titolo del credito
È pacifico in atti che struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario CP_5
Regionale e che ha reso prestazioni sanitarie nelle branche di radiologia, cardiologia, medicina nucleare e fisiokinesiterapia in esecuzione di contratti stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992, i quali prevedono la definizione di volumi massimi di prestazioni acquistabili e dei criteri di remunerazione.
Parte Le prestazioni sono state erogate in favore degli assistiti dell' opponente e regolarmente fatturate, con pagamenti solo parziali da parte dell'ente, generando il residuo credito azionato in via monitoria.
Con contratti di cessione in blocco ex legge 30 aprile 1999, n. 130, pubblicati in Gazzetta Parte Ufficiale e comunicati all' ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, ha ceduto ad CP_5
e quest'ultima, a sua volta, ad i crediti derivanti dai rapporti in essere CP_6 CP_1
Parte con l' ivi compresi quelli oggetto del presente giudizio.
Ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c. e dell'art. 58 T.U.B., la cessione ha trasferito al cessionario tutti i diritti di credito con i relativi accessori (interessi, garanzie e privilegi), sicché CP_1 risulta legittimata attiva ai sensi dell'art. 81 c.p.c. alla richiesta del pagamento delle somme ingiunte, non essendo stata sollevata alcuna contestazione specifica sulla validità delle cessioni né sulla riferibilità delle fatture alle prestazioni effettivamente rese.
2.3 Sull'eccezione di superamento del tetto di spesa.
Parte L ha eccepito che gli importi residui si riferirebbero a prestazioni rese oltre i tetti di spesa stabiliti per l'anno 2018, con conseguente inesigibilità delle relative pretese.
A sostegno ha richiamato comunicazioni PEC di monitoraggio trimestrale, verbali del
Tavolo Tecnico e determinazioni asseritamente adottate ai fini della liquidazione e della regressione tariffaria.
Senonché, la disciplina generale dei rapporti di accreditamento e di acquisto delle prestazioni, dettata dagli artt.
8-quinquies e 8-sexies d.lgs. n. 502/1992, subordina la quantità
5 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 583/2022
e il livello delle prestazioni sanitarie acquistabili dal S.S.N. alle compatibilità della finanza pubblica, mediante la preventiva determinazione di tetti di spesa e di volumi massimi per branca e, all'occorrenza, per struttura.
Tale impostazione è stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa, che hanno riconosciuto la legittimità del sistema dei tetti e degli strumenti di regressione tariffaria adottati per assicurare il contenimento della spesa sanitaria.
Nondimeno, secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (Cass civile sez.
III, 20/01/2015, n.826; Cass. 31 agosto 2016, n. 17437; Cass. 12 febbraio 2018, n. 3403; Cass.
2 marzo 2018, n. 5095), il mancato superamento del tetto di spesa non integra un elemento costitutivo del diritto di credito della struttura, ma rileva come fatto impeditivo dell'accoglimento della domanda.
Ne consegue che spetta alla struttura accreditata provare il rapporto di accreditamento, Parte l'esecuzione delle prestazioni e la corrispondente fatturazione, mentre grava sull' quale parte eccipiente, l'onere di dimostrare l'effettivo superamento del tetto di spesa di branca che intende opporre per paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa creditoria.
2.4. Sulla natura degli atti di fissazione dei tetti e sui limiti del giudice ordinario
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 2 novembre 2018, n. 28053) hanno chiarito che le delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa e gli atti di attuazione delle
Parte sono espressione di potere autoritativo e non riducibili a mera disciplina contrattuale del rapporto di accreditamento. Si tratta di atti che attuano la funzione pubblica di programmazione e contenimento della spesa sanitaria, radicata negli artt.
8-quinquies e 8- sexies d.lgs. n. 502/1992 e nei vincoli di bilancio di cui alle leggi finanziarie.
Ne discende che il giudice ordinario, investito di una controversia avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi per prestazioni rese in regime di accreditamento, non può sindacarne la validità o l'efficacia, né disapplicarli, dovendo riconoscerne gli effetti nel decidere la causa, ferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulle eventuali impugnazioni di legittimità degli stessi.
Ciò non incide sul riparto dell'onere probatorio: la presunzione di legittimità degli atti
Parte autoritativi non esonera l' dall'onere di provare che tali atti si riferiscono alla struttura interessata e alle somme oggetto di giudizio.
4. Nel caso di specie, ha prodotto i contratti di accreditamento, le fatture emesse CP_1 da per l'anno 2018, la documentazione delle cessioni ex l. 130/1999 e la prova del CP_5
Parte pagamento solo parziale delle somme da parte dell' nessuna contestazione specifica è stata sollevata dall'ente opponente né circa l'esistenza del rapporto, né circa la reale esecuzione delle prestazioni, né circa la corrispondenza tra prestazioni e fatture, sicché i fatti
6 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 583/2022
costitutivi del credito devono ritenersi provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, per il profilo processuale, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione). Parte Quanto all'eccezione di superamento del tetto, l' ha prodotto PEC di monitoraggio e verbali del Tavolo Tecnico, ma non delibere o determinazioni conclusive per l'annualità di riferimento in via consuntiva che definiscano il tetto assegnato alla struttura, i volumi e gli importi consuntivi delle prestazioni remunerate e quantifichino l'ammontare delle prestazioni da considerarsi extrabudget con riferimento alle fatture oggetto di causa.
Tali documenti, pur attestando l'esistenza di attività interna di controllo, non assolvono, a parere dello scrivente, l'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Questi si collocano nell'ambito di un'attività interna confronto tra amministrazione e associazioni di categoria e quindi sul piano dell'istruttoria e della programmazione, ma non si traducono in un atto autoritativo determinativo della posizione di per l'anno in CP_5
contestazione.
Parte
La stessa sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 229/2025, alla quale l' ha fatto riferimento, ribadisce che il superamento del tetto deve essere provato in modo “specifico” e
“concreto”, con atti che quantifichino gli importi non dovuti per superamento e li colleghino alle prestazioni e alle annualità oggetto di domanda, e che tali atti, ove esistenti, non sono sindacabili dal giudice ordinario.
Parte opponente ha inoltre depositato mere Determine di liquidazione senza allegare ulteriori atti intesi a chiarire la posizione della in ordine al tetto definitivo alle spese CP_5
applicabile in concreto alla struttura.
Ne consegue che parte opponente non ha dimostrato, con atti autoritativi conclusivi e dati di consuntivo, l'effettivo superamento del tetto di spesa da parte della struttura né la riconducibilità delle somme azionate a prestazioni rese oltre il limite così accertato. Non risulta, quindi, la prova del raggiungimento del tetto la quale è data esclusivamente dalla delibera adottata dal Direttore Generale dell' che fa propri i risultati delle analisi del Pt_1
tavolo tecnico la quale, all'esito dell'istruttoria, attesti l'esaurimento del tetto di spesa e la data in cui esso si sarebbe verificato, con conseguente indicazione della parte di fatturato di ciascun centro che non può essere remunerata perché resa ultra budget.
5. Sulla posizione della terza chiamata CP_5
La chiamata in causa di è stata richiesta da sul presupposto che, CP_5 CP_1 nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione e di ritenuta inesigibilità del credito per natura extra budget delle prestazioni, la cedente originaria dovesse rispondere in via di garanzia ex artt. 1263 e 1266 c.c. e in forza delle previsioni contrattuali.
7 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 583/2022
Parte
Tuttavia, l'accertata fondatezza del credito azionato da nei confronti dell' e il CP_1 rigetto dell'eccezione di superamento del tetto di spesa fanno venir meno il presupposto della domanda subordinata di manleva, che deve essere respinta.
Ne consegue che la chiamata in causa, una volta accertata la responsabilità esclusiva
Parte dell' per il mancato pagamento del credito e la piena fondatezza della pretesa di parte Parte opposta, non è tenuta ad alcuna prestazione nei confronti né dell' né della in CP_1
relazione al rapporto di credito oggetto di causa.
5.1. Ai fini della regolarizzazione delle spese di giudizio, nei confronti della chiamata in causa, deve richiamarsi l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.” (cfr. Cass.
Cassazione civile sez. III, 07/03/2024, n.6144).
Ebbene, a questi fini, si evidenzia quanto segue.
La domanda di condanna della nella qualità indicata, avanzata da parte CP_5
apposta non può ritenersi accoglibile per varie ragioni.
Sussiste difetto del presupposto sostanziale (non ricorrendo un credito inesistente o non esigibile) e, sotto il profilo processuale, la prima può essere estromessa dal giudizio per carenza di interesse residuo all'accertamento, permanendo unicamente la sua posizione di parte totalmente vittoriosa rispetto alle pretese avanzate nei suoi confronti dalla CP_1
La domanda di manleva è stata formulata in via subordinata, prospettando che, nell'ipotesi Parte di accoglimento dell'opposizione dell' e di declaratoria di inesigibilità del credito per natura extra budget delle prestazioni, quale cedente originaria, dovesse rispondere CP_5 in via di garanzia per aver ceduto crediti inesistenti o comunque non esigibili, ai sensi dell'art. 1266 c.c. e delle previsioni negoziali contenute nei contratti di cessione ( e C.F._1
Astrea→Elios).
L'art. 1266 c.c. stabilisce che, se la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione.
Tale garanzia opera fisiologicamente a favore del cessionario diretto e trova la sua causa nello scambio sinallagmatico tra prezzo e credito ceduto. La Corte di Cassazione ha chiarito che la garanzia ex art. 1266 c.c. è limitata all'esistenza del credito al momento della cessione e non si estende alla solvibilità del debitore, salvo patto contrario (Cass. civ., 3.6.2022 n.
17985; Cass. civ. 16.6.2020 n. 13853).
8 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 583/2022
Inoltre, è stato precisato che la responsabilità del cedente non può essere invocata dal cessionario indiretto, se non in presenza di una specifica pattuizione trilaterale o di una cessione del contratto accettata dal cedente originario.
Nel caso in esame, è cessionaria di secondo grado, in forza del contratto stipulato con CP_1
, e invoca l'art.
3.2 di tale contratto, che prevede il trasferimento al cessionario dei CP_6
“diritti, ragioni e pretese… anche nei confronti dei cedenti originari”, per sostenere la propria legittimazione ad agire direttamente
contro
Tuttavia, tale clausola, pur rilevante sul CP_5 piano interno, non è stata oggetto di accettazione da parte di ai sensi dell'art. 1406 CP_5
c.c., né risulta allegata una diversa fonte negoziale diretta tra ed CP_5 CP_1
In mancanza di una cessione del contratto accettata dal cedente originario o di una specifica pattuizione trilaterale che estenda espressamente a la garanzia ex art. 1266 c.c., il CP_1
trasferimento interno di garanzie previsto nel contratto rimane, sul piano esterno, CP_7
inidoneo a costituire un autonomo vincolo contrattuale in capo a nei confronti di CP_5
potendo al più fondare – in capo a quest'ultima – pretese risarcitorie o di regresso nei CP_1 confronti del proprio dante causa per la mancata “traslazione effettiva” delle garanzie CP_6
originarie.
Ne consegue che, anche in ipotesi di accoglimento dell'opposizione e di riconosciuta Parte inesigibilità dei crediti verso l' la domanda di manleva di nei confronti di CP_1 CP_5
avrebbe richiesto un ulteriore e rigoroso scrutinio sulla sussistenza di un titolo contrattuale diretto , non adeguatamente dimostrato in atti, e sarebbe stata, in difetto, non Parte_3
accoglibile, con necessaria collocazione di eventuali responsabilità nell'ambito del rapporto
Parte_4
La domanda di manleva proposta da nei confronti di non è quindi fondata. CP_1 CP_5
Ogni altra questione pur dedotta dalle parti e da ritenersi assorbita nella presente decisione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al dm n. 55/2014 per le fasi ivi previste, ad eccezione della fase istruttoria per la quale trova applicazione il parametro minimo in assenza di richiesta ed espletamento di prova costituenda, considerando il valore della causa e l'attività svolta e la natura delle questioni trattate nel presente giudizio.
6.1. Le spese di lite nei rapporti tra parte opposta e la chiamata in causa, restano a carico della prima in quanto la relativa domanda non sarebbe stata accoglibile e quindi si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al dm n.
55/2014 per le fasi ivi previste considerando il valore della causa e l'attività svolta e la posizione delle parti. Procedimento civile Rg n° 583/2022
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione di II Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione da parte dell , in persona del Direttore Parte_1
Generale l.r.p.t., e, per l'effetto, conferma il Decreto ingiuntivo n. 4943/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 6-12-2021 e lo dichiara esecutivo;
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_5
[...]
- Condanna l' , nella persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di Parte_2
lite, a favore di parte opponente in persona del l.r.p.t., che liquida in Controparte_1 complessivi €.11.268,00=, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Condanna la società in persona del l.r.p.t., nella persona del l.r.p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di lite, a favore di parte chiamata in causa, in persona del l.r.p.t., che liquida in complessivi €.7.051,50=, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.;
Così deciso in Aversa, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri)
2 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri)
9 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri)
10 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 583/2022, avente ad oggetto “Altri contratti tipici” e assunta in decisione mediante ordinanza del 17-9-2025 resa all'esito di udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg) per il deposito di comparse conclusionale e successive memorie di replica e vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale l.r.p.t., P.I. n. rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Guglielmo Ara giusta procura alle liti resa in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Aziendale in
Frattamaggiore (NA) alla Via Padre M. Vergara (Palazzo ex Inam);
Opponente
E
in persona dell'Amministratore Unico l.r.p.t., e per essa la mandataria Controparte_1
in persona del legale rapp.te l.r.p.t., , giusta procura del Controparte_2
20.11.2020 a rogito del Notaio (Rep. n. 9251 Racc. n. 5927) rappresentata e Persona_1
difesa dalla (già (P.Iva Controparte_3 Controparte_4
) e per essa dall'Avv. Concetta Sorrentino, giusta procura in calce al ricorso per P.IVA_2
decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma largo Arrigo VII, 4;
Opposta
NONCHE' in persona del l.r.p.t., ),rapp.ta e difesa, congiuntamente e CP_5 P.IVA_3 disgiuntamente, giusta procura in atti dall'Avv. Raffaele Castaldo ed elett.e dom.ta in Nola al Corso Tommaso Vitale n. 84;
CHIAMATA IN CAUSA
Procedimento civile Rg n° 583/2022
CONCLUSIONI
Come da nota scritte del 15-9-2025 (parte opponente e parte opposta) e 16-9-2025 (parte chiamata in causa) che espressamente si richiamano con le quale si richiede l'accoglimento di tutte le relative richieste, eccezioni e deduzioni difensive rese nel corso del giudizio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio all'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1.1. Si premette in punto di fatto che, mediante ricorso monitorio depositato in data 26 novembre 2021, la società quale cessionaria di crediti originariamente vantati Controparte_1 da nei confronti dell' , otteneva dal Tribunale di Napoli CP_5 Parte_2
Nord il decreto ingiuntivo n. 4943/2021 per l'importo di euro 152.301,33, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura.
Il credito azionato trae origine da prestazioni sanitarie erogate da nell'anno 2018 CP_5
in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, nelle branche di radiologia, cardiologia, medicina nucleare e fisiokinesiterapia, per le quali la struttura aveva emesso fatture rimaste parzialmente insolute.
Tali crediti sono stati oggetto di successive cessioni in blocco: dapprima da ad CP_5
con contratto quadro stipulato in data 6 aprile 2017 e successive integrazioni, Controparte_6 poi da ad con contratto del 22 marzo 2019, nell'ambito di operazioni CP_6 Controparte_1
di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.
Parte Il decreto ingiuntivo veniva notificato all' in data 16 dicembre 2021 e da questa opposto con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2022.
Parte L deduceva l'inesigibilità dei crediti per violazione dei patti contrattuali e della normativa di settore, sostenendo che le prestazioni fatturate erano state rese oltre i tetti di spesa trimestrali comunicati, con conseguente applicazione delle clausole contrattuali che escludono la remunerazione per le prestazioni ultra-budget.
A sostegno, si richiamavano gli artt. 5, 6, 7 e 11 dei contratti stipulati con la CP_5
disciplina dei tetti di spesa fissata dal DCA n. 89/2016, le comunicazioni PEC inviate alle strutture accreditate con le date di presunto esaurimento dei budget e le determinazioni di decurtazione operate sui fatturati per le prestazioni rese oltre tali limiti. Venivano dettagliate le fatture oggetto di ingiunzione (n. 200/1, 310/1, 312/1, 392/1, 5/1) e le relative decurtazioni, per importi significativi, con indicazione delle date di stop erogativo comunicate. Procedimento civile Rg n° 583/2022
1.2. Costituendosi in giudizio, contestava integralmente le eccezioni Controparte_1
avversarie, deducendo il difetto di prova in ordine al superamento del tetto di spesa e richiamando l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui tale circostanza integra fatto impeditivo e non elemento costitutivo del diritto di credito, con onere
Parte Parte probatorio gravante sull' Evidenziava che l' non aveva mai contestato le prestazioni né in via stragiudiziale né in giudizio, sicché opera il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. e, in subordine, la chiamata in causa di per eventuale CP_5
manleva.
1.3. Instaurato il contraddittorio, mediante decreto del 7-7-2022, veniva autorizzata parte opposta alla chiamata in causa richiesta con rinvio dell'udienza al 7-2-2023.
Si costituiva così la eccependo in via preliminare la propria estraneità al CP_5
giudizio e la carenza di legittimazione passiva, in quanto, per effetto delle cessioni intervenute, la titolarità dei crediti e delle relative garanzie è in capo esclusivamente alla cessionaria
[...]
richiamando l'art. 58 T.U.B. e la giurisprudenza di legittimità in tema di cessione CP_1
in blocco. Sosteneva che eventuali responsabilità per inesigibilità dei crediti gravano su CP_6
, cedente immediata di e non su che non ha ricevuto notifica del contratto
[...] CP_1 CP_5
di cessione né ha prestato accettazione ex art. 1406 c.c. In via subordinata, confutava le Parte contestazioni dell' ribadendo che il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo da provare dall'ente pubblico e che le comunicazioni prodotte non hanno valore probatorio, non essendo suffragate da atti definitivi quali delibere del direttore generale, mentre le prestazioni fatturate risultano conformi ai contratti e alle capacità operative massime della struttura.
1.4. In via riassuntiva le parti richiedevano nei rispetti atti quanto segue:
– L : la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di Parte_2 [...]
alle spese di lite;
CP_1
– il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, la Controparte_1
concessione della provvisoria esecutività e, in subordine, la condanna di in CP_5
manleva;
– la declaratoria di inammissibilità della domanda nei suoi confronti e la CP_5
propria estromissione dal giudizio, ovvero, in subordine, il rigetto della domanda di manleva proposta da con condanna di quest'ultima alle spese. CP_1
1.5. Trattato il giudizio previo rigetto della istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo sopraindicato, venivano concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
3 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 583/2022
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14-1-2025 mediante ordinanza del 21-2-2024.
Subentrato lo scrivente al precedente G.I. in data 21-2-2024, la causa, nell'ambito della riorganizzazione del ruolo, veniva assunta in decisione, come sopra indicato, all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 16-9-2025.
2. In punto di diritto, la presente opposizione non merita accoglimento e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
E' noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo il legislatore lascia all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si rilette non soltanto sulla distribuzione dell'onere della prova, ma anche sulla possibilità della proposizione di domande riconvenzionali in senso tecnico, oltre che sulla possibilità della emendatio libelli e della introduzione da parte dell'opposto di domande accessorie, soltanto impropriamente definite domande riconvenzionali.
Mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali con l'atto di opposizione, l'opposto, in quanto attore in senso sostanziale, può semplicemente precisare oppure modificare la domanda ai sensi del quinto comma dell'articolo 183 c.p.c., ma non può operare una mutatio libelli proponendo una domanda diversa da quella fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, ad eccezione della domanda riconvenzionale che sia conseguenza di quella proposta dall'opponente (reconventio reconventionis) – Corte di cassazione n. 12922 del 1991.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
4 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 583/2022
Parte 2.1. L'opposizione proposta dall' si fonda sulla questione del superamento dei tetti di spesa e sulla conseguente asserita natura extrabudget dei crediti azionati, assumendo che le somme oggetto del decreto ingiuntivo sarebbero, in tutto o in parte, giuridicamente inesigibili.
Tale eccezione, scrutinata alla luce del quadro normativo (artt.
8-quinquies e 8-sexies d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, nonché dei principi di contenimento della spesa sanitaria) e dei consolidati approdi giurisprudenziali di legittimità e di merito, non risulta tuttavia adeguatamente provata nel caso di specie, con conseguente permanenza del diritto di credito della struttura accreditata e, per effetto della cessione, della società opposta per i motivi che seguono.
2.2. Sul rapporto di accreditamento e sul titolo del credito
È pacifico in atti che struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario CP_5
Regionale e che ha reso prestazioni sanitarie nelle branche di radiologia, cardiologia, medicina nucleare e fisiokinesiterapia in esecuzione di contratti stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992, i quali prevedono la definizione di volumi massimi di prestazioni acquistabili e dei criteri di remunerazione.
Parte Le prestazioni sono state erogate in favore degli assistiti dell' opponente e regolarmente fatturate, con pagamenti solo parziali da parte dell'ente, generando il residuo credito azionato in via monitoria.
Con contratti di cessione in blocco ex legge 30 aprile 1999, n. 130, pubblicati in Gazzetta Parte Ufficiale e comunicati all' ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, ha ceduto ad CP_5
e quest'ultima, a sua volta, ad i crediti derivanti dai rapporti in essere CP_6 CP_1
Parte con l' ivi compresi quelli oggetto del presente giudizio.
Ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c. e dell'art. 58 T.U.B., la cessione ha trasferito al cessionario tutti i diritti di credito con i relativi accessori (interessi, garanzie e privilegi), sicché CP_1 risulta legittimata attiva ai sensi dell'art. 81 c.p.c. alla richiesta del pagamento delle somme ingiunte, non essendo stata sollevata alcuna contestazione specifica sulla validità delle cessioni né sulla riferibilità delle fatture alle prestazioni effettivamente rese.
2.3 Sull'eccezione di superamento del tetto di spesa.
Parte L ha eccepito che gli importi residui si riferirebbero a prestazioni rese oltre i tetti di spesa stabiliti per l'anno 2018, con conseguente inesigibilità delle relative pretese.
A sostegno ha richiamato comunicazioni PEC di monitoraggio trimestrale, verbali del
Tavolo Tecnico e determinazioni asseritamente adottate ai fini della liquidazione e della regressione tariffaria.
Senonché, la disciplina generale dei rapporti di accreditamento e di acquisto delle prestazioni, dettata dagli artt.
8-quinquies e 8-sexies d.lgs. n. 502/1992, subordina la quantità
5 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 583/2022
e il livello delle prestazioni sanitarie acquistabili dal S.S.N. alle compatibilità della finanza pubblica, mediante la preventiva determinazione di tetti di spesa e di volumi massimi per branca e, all'occorrenza, per struttura.
Tale impostazione è stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa, che hanno riconosciuto la legittimità del sistema dei tetti e degli strumenti di regressione tariffaria adottati per assicurare il contenimento della spesa sanitaria.
Nondimeno, secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (Cass civile sez.
III, 20/01/2015, n.826; Cass. 31 agosto 2016, n. 17437; Cass. 12 febbraio 2018, n. 3403; Cass.
2 marzo 2018, n. 5095), il mancato superamento del tetto di spesa non integra un elemento costitutivo del diritto di credito della struttura, ma rileva come fatto impeditivo dell'accoglimento della domanda.
Ne consegue che spetta alla struttura accreditata provare il rapporto di accreditamento, Parte l'esecuzione delle prestazioni e la corrispondente fatturazione, mentre grava sull' quale parte eccipiente, l'onere di dimostrare l'effettivo superamento del tetto di spesa di branca che intende opporre per paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa creditoria.
2.4. Sulla natura degli atti di fissazione dei tetti e sui limiti del giudice ordinario
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 2 novembre 2018, n. 28053) hanno chiarito che le delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa e gli atti di attuazione delle
Parte sono espressione di potere autoritativo e non riducibili a mera disciplina contrattuale del rapporto di accreditamento. Si tratta di atti che attuano la funzione pubblica di programmazione e contenimento della spesa sanitaria, radicata negli artt.
8-quinquies e 8- sexies d.lgs. n. 502/1992 e nei vincoli di bilancio di cui alle leggi finanziarie.
Ne discende che il giudice ordinario, investito di una controversia avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi per prestazioni rese in regime di accreditamento, non può sindacarne la validità o l'efficacia, né disapplicarli, dovendo riconoscerne gli effetti nel decidere la causa, ferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulle eventuali impugnazioni di legittimità degli stessi.
Ciò non incide sul riparto dell'onere probatorio: la presunzione di legittimità degli atti
Parte autoritativi non esonera l' dall'onere di provare che tali atti si riferiscono alla struttura interessata e alle somme oggetto di giudizio.
4. Nel caso di specie, ha prodotto i contratti di accreditamento, le fatture emesse CP_1 da per l'anno 2018, la documentazione delle cessioni ex l. 130/1999 e la prova del CP_5
Parte pagamento solo parziale delle somme da parte dell' nessuna contestazione specifica è stata sollevata dall'ente opponente né circa l'esistenza del rapporto, né circa la reale esecuzione delle prestazioni, né circa la corrispondenza tra prestazioni e fatture, sicché i fatti
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costitutivi del credito devono ritenersi provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, per il profilo processuale, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione). Parte Quanto all'eccezione di superamento del tetto, l' ha prodotto PEC di monitoraggio e verbali del Tavolo Tecnico, ma non delibere o determinazioni conclusive per l'annualità di riferimento in via consuntiva che definiscano il tetto assegnato alla struttura, i volumi e gli importi consuntivi delle prestazioni remunerate e quantifichino l'ammontare delle prestazioni da considerarsi extrabudget con riferimento alle fatture oggetto di causa.
Tali documenti, pur attestando l'esistenza di attività interna di controllo, non assolvono, a parere dello scrivente, l'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Questi si collocano nell'ambito di un'attività interna confronto tra amministrazione e associazioni di categoria e quindi sul piano dell'istruttoria e della programmazione, ma non si traducono in un atto autoritativo determinativo della posizione di per l'anno in CP_5
contestazione.
Parte
La stessa sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 229/2025, alla quale l' ha fatto riferimento, ribadisce che il superamento del tetto deve essere provato in modo “specifico” e
“concreto”, con atti che quantifichino gli importi non dovuti per superamento e li colleghino alle prestazioni e alle annualità oggetto di domanda, e che tali atti, ove esistenti, non sono sindacabili dal giudice ordinario.
Parte opponente ha inoltre depositato mere Determine di liquidazione senza allegare ulteriori atti intesi a chiarire la posizione della in ordine al tetto definitivo alle spese CP_5
applicabile in concreto alla struttura.
Ne consegue che parte opponente non ha dimostrato, con atti autoritativi conclusivi e dati di consuntivo, l'effettivo superamento del tetto di spesa da parte della struttura né la riconducibilità delle somme azionate a prestazioni rese oltre il limite così accertato. Non risulta, quindi, la prova del raggiungimento del tetto la quale è data esclusivamente dalla delibera adottata dal Direttore Generale dell' che fa propri i risultati delle analisi del Pt_1
tavolo tecnico la quale, all'esito dell'istruttoria, attesti l'esaurimento del tetto di spesa e la data in cui esso si sarebbe verificato, con conseguente indicazione della parte di fatturato di ciascun centro che non può essere remunerata perché resa ultra budget.
5. Sulla posizione della terza chiamata CP_5
La chiamata in causa di è stata richiesta da sul presupposto che, CP_5 CP_1 nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione e di ritenuta inesigibilità del credito per natura extra budget delle prestazioni, la cedente originaria dovesse rispondere in via di garanzia ex artt. 1263 e 1266 c.c. e in forza delle previsioni contrattuali.
7 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 583/2022
Parte
Tuttavia, l'accertata fondatezza del credito azionato da nei confronti dell' e il CP_1 rigetto dell'eccezione di superamento del tetto di spesa fanno venir meno il presupposto della domanda subordinata di manleva, che deve essere respinta.
Ne consegue che la chiamata in causa, una volta accertata la responsabilità esclusiva
Parte dell' per il mancato pagamento del credito e la piena fondatezza della pretesa di parte Parte opposta, non è tenuta ad alcuna prestazione nei confronti né dell' né della in CP_1
relazione al rapporto di credito oggetto di causa.
5.1. Ai fini della regolarizzazione delle spese di giudizio, nei confronti della chiamata in causa, deve richiamarsi l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.” (cfr. Cass.
Cassazione civile sez. III, 07/03/2024, n.6144).
Ebbene, a questi fini, si evidenzia quanto segue.
La domanda di condanna della nella qualità indicata, avanzata da parte CP_5
apposta non può ritenersi accoglibile per varie ragioni.
Sussiste difetto del presupposto sostanziale (non ricorrendo un credito inesistente o non esigibile) e, sotto il profilo processuale, la prima può essere estromessa dal giudizio per carenza di interesse residuo all'accertamento, permanendo unicamente la sua posizione di parte totalmente vittoriosa rispetto alle pretese avanzate nei suoi confronti dalla CP_1
La domanda di manleva è stata formulata in via subordinata, prospettando che, nell'ipotesi Parte di accoglimento dell'opposizione dell' e di declaratoria di inesigibilità del credito per natura extra budget delle prestazioni, quale cedente originaria, dovesse rispondere CP_5 in via di garanzia per aver ceduto crediti inesistenti o comunque non esigibili, ai sensi dell'art. 1266 c.c. e delle previsioni negoziali contenute nei contratti di cessione ( e C.F._1
Astrea→Elios).
L'art. 1266 c.c. stabilisce che, se la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione.
Tale garanzia opera fisiologicamente a favore del cessionario diretto e trova la sua causa nello scambio sinallagmatico tra prezzo e credito ceduto. La Corte di Cassazione ha chiarito che la garanzia ex art. 1266 c.c. è limitata all'esistenza del credito al momento della cessione e non si estende alla solvibilità del debitore, salvo patto contrario (Cass. civ., 3.6.2022 n.
17985; Cass. civ. 16.6.2020 n. 13853).
8 IL GIUDICE (dott. Maurizio Spezzaferri) Procedimento civile Rg n° 583/2022
Inoltre, è stato precisato che la responsabilità del cedente non può essere invocata dal cessionario indiretto, se non in presenza di una specifica pattuizione trilaterale o di una cessione del contratto accettata dal cedente originario.
Nel caso in esame, è cessionaria di secondo grado, in forza del contratto stipulato con CP_1
, e invoca l'art.
3.2 di tale contratto, che prevede il trasferimento al cessionario dei CP_6
“diritti, ragioni e pretese… anche nei confronti dei cedenti originari”, per sostenere la propria legittimazione ad agire direttamente
contro
Tuttavia, tale clausola, pur rilevante sul CP_5 piano interno, non è stata oggetto di accettazione da parte di ai sensi dell'art. 1406 CP_5
c.c., né risulta allegata una diversa fonte negoziale diretta tra ed CP_5 CP_1
In mancanza di una cessione del contratto accettata dal cedente originario o di una specifica pattuizione trilaterale che estenda espressamente a la garanzia ex art. 1266 c.c., il CP_1
trasferimento interno di garanzie previsto nel contratto rimane, sul piano esterno, CP_7
inidoneo a costituire un autonomo vincolo contrattuale in capo a nei confronti di CP_5
potendo al più fondare – in capo a quest'ultima – pretese risarcitorie o di regresso nei CP_1 confronti del proprio dante causa per la mancata “traslazione effettiva” delle garanzie CP_6
originarie.
Ne consegue che, anche in ipotesi di accoglimento dell'opposizione e di riconosciuta Parte inesigibilità dei crediti verso l' la domanda di manleva di nei confronti di CP_1 CP_5
avrebbe richiesto un ulteriore e rigoroso scrutinio sulla sussistenza di un titolo contrattuale diretto , non adeguatamente dimostrato in atti, e sarebbe stata, in difetto, non Parte_3
accoglibile, con necessaria collocazione di eventuali responsabilità nell'ambito del rapporto
Parte_4
La domanda di manleva proposta da nei confronti di non è quindi fondata. CP_1 CP_5
Ogni altra questione pur dedotta dalle parti e da ritenersi assorbita nella presente decisione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al dm n. 55/2014 per le fasi ivi previste, ad eccezione della fase istruttoria per la quale trova applicazione il parametro minimo in assenza di richiesta ed espletamento di prova costituenda, considerando il valore della causa e l'attività svolta e la natura delle questioni trattate nel presente giudizio.
6.1. Le spese di lite nei rapporti tra parte opposta e la chiamata in causa, restano a carico della prima in quanto la relativa domanda non sarebbe stata accoglibile e quindi si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al dm n.
55/2014 per le fasi ivi previste considerando il valore della causa e l'attività svolta e la posizione delle parti. Procedimento civile Rg n° 583/2022
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione di II Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione da parte dell , in persona del Direttore Parte_1
Generale l.r.p.t., e, per l'effetto, conferma il Decreto ingiuntivo n. 4943/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 6-12-2021 e lo dichiara esecutivo;
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_5
[...]
- Condanna l' , nella persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di Parte_2
lite, a favore di parte opponente in persona del l.r.p.t., che liquida in Controparte_1 complessivi €.11.268,00=, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Condanna la società in persona del l.r.p.t., nella persona del l.r.p.t., Controparte_1
al pagamento delle spese di lite, a favore di parte chiamata in causa, in persona del l.r.p.t., che liquida in complessivi €.7.051,50=, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.;
Così deciso in Aversa, 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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