Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01762/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2026, proposto da
La Rosa dei Venti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B8E2EE74B4, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Jossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IU NN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensiva
1. Della Determinazione Dirigenziale - Registro Interno n. 2 del 12/01/2026 REPERTORIO GENERALE n. 41 del 12/01/2026 - con la quale il Dirigente della VI Direzione del Comune di Acerra ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta NN IU della procedura di gara aperta per l’“Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio del Comune di Acerra per anni 2 (due) 2026-2027. CIG B8E2EE74B4”;
2. Del Verbale di Gara n. 3 del 22/12/2025 nella parte in cui la Commissione Giudicatrice ha ammesso e valutato l’offerta economica presentata dalla ditta NN IU, attribuendole il relativo punteggio, anziché disporne l’immediata esclusione;
3. Del Verbale di Gara n. 2 del 18.12.2025, nella parte in cui la ditta NN IU è stata ammessa alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica;
4. Del Verbale di Gara n. 1 del 11/12/2025 nella parte in cui la ditta NN IU è stata ammessa alla procedura di gara;
5. Ove occorra, della proposta di aggiudicazione formulata in favore della ditta NN IU;
6. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la nota di protocollazione dell'istanza di autotutela della ricorrente consegnata al Comune di Acerra in data 19/01/2026, nella misura in cui non sia stata seguita da un provvedimento di esclusione;
E PER LA DECLARATORIA:
di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Acerra e la ditta NN IU;
E PER L’ACCERTAMENTO
del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e a subentrare nel contratto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AN PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente notificato, La Rosa dei Venti s.r.l., premesso di avere partecipato alla gara in oggetto, in qualità di seconda classificata, ha impugnato la delibera con cui il Comune di Acerra ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta NN IU della procedura di gara aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , per l’affidamento del “Servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio del Comune di Acerra per anni 2 (due) 2026-2027”.
Premette che all’art. 3 il capitolato di gara prevedeva un importo a base d’asta di 325.580,00 oltre IVA, di cui € 260.464,00 per costi della manodopera e l’art. 10 del disciplinare di gara prescriveva che nell’offerta economica si dovesse indicare a pena di esclusione i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza.
Lamenta la ricorrente che a dispetto di tali previsioni, l’aggiudicataria avrebbe presentato una proposta economica contraddittoria in quanto pari ad euro 258.055,00 e dunque inferiore non solo alla somma dei costi incomprimibili dichiarati (€ 266.964,00), ma anche al solo costo della manodopera (€ 260.464,00).
Pertanto la ricorrente assume che in data 19 gennaio 2026, presentava formale istanza di esclusione in autotutela, evidenziando l’inammissibilità dell’offerta della controinteressata.
Ciononostante, la Stazione Appaltante, ignorando completamente i rilievi formulati , con la determinazione oggi impugnata, disponeva l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta NN IU.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 41, COMMA 14, 108, COMMA 9, E 110 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10 E 19 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO COMPETITORUM, AUTOVINCOLO, CERTEZZA E IMMODIFICABILITÀ DELL’OFFERTA. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la contraddittorietà e la conseguente inammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, poiché inferiore ai costi che per legge e per espressa previsione della lex specialis costituiscono una componente incomprimibile del prezzo offerto. In particolare, il prezzo sarebbe insufficiente a coprire il costo del personale che la Stazione appaltante aveva previsto come non soggetto a ribasso, per cui non solo si tratterebbe di un’offerta anormalmente bassa , necessitante una giustificazione circa la sua sostenibilità, ma addirittura di una proposta in radice inammissibile perché intrinsecamente impossibile.
Inoltre, visto il modello di dichiarazione previsto dal bando riguardante gli oneri della sicurezza per rischi specifici e costo della manodopera, in cui si specificava che i costi della manodopera e della sicurezza “rappresenta(no) una componente del prezzo ed è(sono) stato(i) già ricompreso(i) nella quotazione offerta”, l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere un’offerta palesemente inferiore a tali componenti. Né sarebbe stato possibile ricorrere al soccorso istruttorio, poiché ai sensi dell’art. 19 del disciplinare di gara, la procedura di cui all’art. 101 del Codice appalti non va utilizzata “per sanare le carenze della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
2. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO COMPETITORUM, SERIETÀ E AFFIDABILITÀ DELL’OFFERTA, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.).
Con la seconda censura si lamenta la violazione del principio di buon andamento poiché l’operato dell’amministrazione si porrebbe in contraddizione con la stessa lex specialis e, di conseguenza, con il principio di parità di trattamento tra i concorrenti, compromettendo la corretta erogazione del servizio e il perseguimento dell’interesse pubblico.
Si costituiva in giudizio il Comune di Acerra eccependo l’infondatezza del gravame poiché basato sulla sovrapposizione di due grandezze matematiche diverse e dunque su una contraddizione soltanto apparente dell’offerta dell’aggiudicataria. La lex specialis avrebbe previsto che le tariffe regionali, comprese nel range € 3,00 – € 5,00 per singolo animale, costituiscano parametro inderogabile non soggetto a ribasso. Per cui l’importo complessivo di euro 325.580,00 sarebbe stato indicato come tetto massimo di spesa presuntivo, calcolato su una stima del numero di animali in quel momento presenti e della durata del servizio.
L’offerta dell’aggiudicataria non sarebbe insostenibile poiché il ribasso riguarderebbe il plafond complessivo stimato, e si fonderebbe sulla diminuzione del carico operativo correlato a strategie di adozione e riduzione del randagismo. Perciò i costi della manodopera sarebbero in linea con le stime della stazione appaltante e il ribasso deriverebbe dall’efficienza organizzativa e dalla capacità dell'operatore di abbattere i costi di gestione.
Ha concluso nei sensi che l’offerta non solo sarebbe ammissibile ai sensi dell’art. 16 del disciplinare di gara, ma non è stata neanche tacciata di sospetto di anomalia tale da provocare il corrispondente giudizio.
Non si è costituita la controinteressata.
Con memoria di replica del 12 gennaio 2026, parte ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso.
Discussa in camera di consiglio il 25 febbraio 2026, e dato avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente rilevato che, come rappresentato a verbale della odierna camera di consiglio, il presente ricorso può essere deciso immediatamente nel merito con sentenza ex art. 60 cpa, in quanto lo stesso è manifestamente fondato , con riferimento alle censure articolate nel primo motivo .
Invero, per quanto riguarda i costi di manodopera e gli oneri di sicurezza , l’art. 41, co. 14, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce come è noto, che “ I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.”
All’art. 41 cit. si affianca l’art. 108, comma 9, del vigente Codice appalti che ha imposto che: “Nell'offerta economica l'operatore indic(hi), a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
Tale previsione, come specificato di recente dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 19 giugno 2025, n. 80), incontra la sua ratio nella finalità perseguita da nuovo Codice di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più agevoli gli strumenti di vigilanza e controllo. Infatti, mediante l’indicazione di tali costi all’interno dell’offerta economica, si consente all’amministrazione di verificare, ex ante e nel rispetto del principio di trasparenza, come gli operatori siano giunti a formulare il prezzo, evitando un pregiudizio alla tutela del lavoro.
In tal senso, è stato recentemente osservato con riferimento ai costi di sicurezza che: “La disposizione è oltremodo chiara nel prevedere che tutti gli oneri gravanti sull'azienda per l'assolvimento degli obblighi riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere specificamente indicati nell'offerta. La legge ne richiede la necessaria indicazione affinché la stazione appaltante possa verificare in che modo l'operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio tale voce di costo” (T.A.R. Campania, sez. V, 19 febbraio 2026, n. 1199).
Infine, il successivo art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina il contenuto del subprocedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta e, al primo comma, specifica che: “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”. Il legislatore non ha quindi predeterminato una soglia di valutazione ex ante dell’anomalia, ma ha rimesso la relativa indicazione alle stazioni appaltanti che, nella loro discrezionalità, potranno utilizzare i criteri di cui all’Allegato II.2.
Tanto premesso, occorre applicare i predetti principi all’esame del caso concreto.
Con riferimento all’individuazione dei costi della manodopera, questi sono stati descritti dall’art. 3 del capitolato di gara che, in relazione all’importo dell’appalto, prevede : “L’importo dell’appalto a base d’asta, pari ad euro €.325.580,00, escluso iva. Il valore stimato dell’appalto è pari ad euro €.586.044,00, che è comprensivo del valore dell’importo a base d’asta, dell’opzione di rinnovo ex art.3 del presente disciplinare, e variazioni contrattuali ex art.120, co.9 del Codice dei Contratti. L’importo è stato stabilito ai sensi dell’art.29 del Regolamento Regionale n. 1 del 02 febbraio 2021: “la tariffa giornaliera per il mantenimento dei cani vaganti catturati e ricoverati nei canili è pari a un importo pro capite variabile in relazione alla taglia, all’età ed all’aggressività dei soggetti, compreso tra €.3,00 a €. 5,00 più Iva…”.
L’importo giornaliero di cui sopra è omnicomprensivo di qualsiasi spesa, onere, e contributo relativo a mezzi e personale per l’espletamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, smaltimento, trasporto animali, profilassi sanitaria, percorsi educativi e rieducativi, promozione delle adozioni, smaltimento carcasse e di tutti i servizi di cui al Capitolato Speciale d’Appalto. Null’altro potrà essere preteso dall’aggiudicatario. Considerando il numero di 101 cani (attualmente custoditi) e che il quantitativo di cani accalappiati potrebbe variare in eccesso, l’importo dell’appalto è pari ad euro €.325.580,00, di cui euro €.260.464,00, per manodopera (non soggetta a ribasso), oltre iva come per legge”.
Coerentemente con l’art. 108 cit., l’art. 10 del disciplinare di gara, nel normare il contenuto obbligatorio delle offerte economiche, prevede che: “La busta “C – Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi: (…) Dichiarazione contenente l’indicazione dei costi per la manodopera e dei costi per la sicurezza aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice”.
La stessa Stazione Appaltante, nel predisporre il Modello C, ha dato attuazione a tale norma imperativa, precisando che: “L’importo di tali oneri [...] rappresenta una componente del prezzo ed è stato già ricompreso nella quotazione offerta”.
Alla luce di tali cogenti disposizioni, appare fondata la censura in base alla quale si lamenta la radicale e matematica insostenibilità dell’offerta, formulata in palese violazione dell’ art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023( “Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ..”.)
E’ pacifico che la ditta NN ha presentato una “quotazione offerta” complessiva di € 258.055,00, dichiarando contestualmente, nel citato Modello C, costi incomprimibili (manodopera e sicurezza) per un totale di € 266.964,00.
L’offerta economica, quindi, non è capiente nemmeno per coprire i costi che la stessa concorrente ha dichiarato come necessari e che la legge impone di indicare proprio per garantirne la congruità.
L’offerta risulta quindi inferiore di ben € 8.909,00 rispetto ai soli costi fissi e incomprimibili dichiarati dalla stessa concorrente.
Tale situazione non configura una mera anomalia dell’offerta, ma una sua radicale e originaria inammissibilità.
In tal senso l’offerta deve ritenersi del tutto inammissibile, esprimendo una volontà negoziale viziata da una contraddizione logica e matematica insanabile, che la rende ab origine inammissibile.
Osserva in proposito il Collegio che un’offerta è “anormalmente bassa” quando il suo livello di prezzi o costi appare sproporzionato e richiede una giustificazione circa la sua sostenibilità ; mentre l’offerta che si palesa ictu oculi matematicamente incapace di coprire i costi minimi obbligatori per legge (costo del personale e oneri di sicurezza) è intrinsecamente impossibile, inaffidabile e priva di serietà. Essa non esprime una volontà negoziale valida e sostenibile e, come tale, doveva essere immediatamente esclusa dalla procedura.
Nel caso di specie, la contraddizione è insanabile: l’operatore economico ha presentato una proposta contrattuale "in perdita" sin dall'origine, offrendo un corrispettivo inferiore ai costi che egli stesso ha definito necessari per l'esecuzione dell'appalto.
Tra l’altro, deve ritenersi sostanzialmente violata anche la disposizione dell’art. 110, comma 5, lett. d) del Codice, che prevede l’esclusione dell’offerta qualora “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi”. Invero, pur avendo la aggiudicataria indicato un costo del personale formalmente corretto, ha poi formulato un prezzo complessivo che, di fatto, rende impossibile la remunerazione di quel costo. Tale condotta equivale a una violazione sostanziale della norma, poiché l’offerta, nel suo complesso, non garantisce la copertura dei minimi salariali.
La difesa comunale tenta di sminuire tale vizio, riferendosi ad un presunto “circolo virtuoso” legato alle adozioni, ma tale argomento è del tutto inconferente.
La serietà, affidabilità e sostenibilità di un’offerta devono essere valutate ex ante, al momento della sua presentazione, sulla base degli elementi certi e predeterminati dalla lex specialis. Alla luce di tali elementi, l’offerta della ditta NN, al momento della sua formulazione, era ed è strutturalmente “in perdita”.
Invero, un’offerta non può essere contemporaneamente pari a € 258.055,00 e contenere al suo interno costi fissi per € 266.964,00. Non si tratta di una mera anomalia da verificare, ma di una palese indeterminatezza e inaffidabilità che ne imponeva l’esclusione immediata, senza alcuna possibilità di soccorso istruttorio,
Di qui l’assoluta irrilevanza del presunto “circolo virtuoso” legato alle adozioni, dedotto dalla stazione appaltante solo con le memorie difensive in giudizio e non veicolato in alcun modo nel procedimento di verifica dell’offerta.
L’Amministrazione fonda l’intera tenuta economica dell’offerta aggiudicataria sulla capacità dell’operatore di “ridurre il numero di cani presenti in struttura tramite strategie efficaci di adozione”. Tale prospettiva, oltre a essere basata su un evento futuro e incerto (il numero di adozioni), è giuridicamente errata.
Infatti , l’equilibrio economico-finanziario di un appalto pubblico deve sussistere al momento della presentazione dell’offerta e deve fondarsi su dati certi. Affidare la sostenibilità di un contratto a variabili aleatorie, quali il successo di campagne di adozione, significa ammettere in gara offerte speculative e prive di concreta affidabilità.
Peraltro, tale logica , prevedendo che la redditività del contratto per l’aggiudicatario dipende direttamente dalla sua capacità di diminuire il numero di animali ospitati , potrebbe indurre l’operatore a favorire adozioni frettolose e non adeguatamente ponderate , in palese contrasto con le finalità di benessere animale che la gara si prefigge di tutelare.
In altri termini, la stessa stazione appaltante ammette implicitamente che l’offerta della aggiudicataria non è sostenibile sulla base dei parametri di gara, ma lo diventerebbe a condizione di un drastico e imprevedibile calo del numero di animali da custodire.
E’ evidente l’errore logico e giuridico alla base di tale impostazione: l’offerta deve essere in grado di remunerare i costi obbligatori (in primis quello del personale, definito “non soggetto a ribasso”) sulla base delle stime di gara, non su mere speranze future.
Siffatta prognosi compiuta dall’Ente, relativa all’ipotetica riduzione del plafond degli animali ricoverati , risulta comunque priva di riscontro oggettivo , e contraddice la stessa stima compiuta dalla lex specialis. Infatti, laddove l’amministrazione avesse voluto prendere in considerazione ex ante tale ipotesi di riduzione , avrebbe dovuto inserirla nella legge di gara a fondamento del calcolo dell’importo a base d’asta.
Non è meritevole di pregio neppure il richiamo effettuato, sempre nelle memorie difensive dell’amministrazione ,al principio del risultato.
Il Principio del Risultato non può legittimare la violazione di norme imperative di legge, quale è l’art. 108, comma 9, del Codice. Orbene, un’offerta intrinsecamente contraddittoria e matematicamente insostenibile non è né valida né affidabile, e il suo punteggio tecnico non può sanarne il vizio radicale che inficia la componente economica.
Non colgono nel segno neanche le considerazioni svolte dal Comune in merito alla valutazione delle offerte e al giudizio di anomalia quale esercizio di discrezionalità tecnica. La giurisprudenza sulla discrezionalità tecnica è del tutto inconferente, poiché qui il vizio è oggettivo, rilevabile ictu oculi e non lascia alcun margine di apprezzamento.
Nel caso di specie, non si tratta in particolare di sindacare la valutazione, quanto di censurare la sua illegittima omissione e prima ancora la mancata esclusione in ragione della indeterminatezza.
In tal senso, è evidente che sia inattendibile, nonché frutto di un procedimento viziato, la scelta di aggiudicare definitivamente l’appalto in favore di un operatore economico la cui offerta sia affetta un’incongruenza oggettiva e puramente aritmetica. La Commissione non doveva “valutare”, ma semplicemente verificare la coerenza matematica tra il prezzo offerto e i costi obbligatori dichiarati.
Nulla di tutto ciò è stato compiuto, e la Stazione appaltante solo in sede di memorie difensive, con una motivazione postuma , ha dedotto elementi del tutto estranei al fuoco delle censure proposte, in quanto non rende conto della mancata giustificazione dei costi del personale, e della presentazione di una offerta al di sotto dei minimi di legge.
Anzi, con dette argomentazioni ammette che l’equilibrio del contratto si regge su un’incognita (le adozioni), confermando il rischio che, per far fronte a un’offerta in perdita, l’aggiudicatario sia costretto a sacrificare la qualità del servizio, con conseguenze irrimediabili sul benessere e sulla salute degli animali ricoverati.
In sintesi l’amministrazione omette di confrontarsi del tutto con la censura che contesta la ammissibilità dell’offerta e la sua intrinseca contraddittorietà, trattando le censure come tese a contestare una anomalia dell’offerta stessa. Di qui la considerazione che la commissione non ha rilevato profili di anomalia nell'offerta, poi dichiarata vincitrice, poiché la ditta ha garantito la copertura integrale dei costi del personale, assumendosi al contempo il rischio imprenditoriale sulle restanti componenti marginali.
Aggiunge in proposito che l’anomalia non può essere desunta dalla mera sommatoria aritmetica di singole voci, ma deve emergere come inattendibilità complessiva del progetto imprenditoriale, mentre nella specie la stazione appaltante ha fatto affidamento su un progetto gestionale, così come presentato dalla ditta aggiudicataria, giudicato eccellente ai sensi degli artt. 10 e 13 del Disciplinare, evidenziando piena conformità alla Legge Regionale n. 3/2019, standard strutturali e protocolli sanitari di livello superiore; strategie concrete e misurabili per favorire le adozioni.
Orbene, come sopra rilevato, tale argomentazione trascende del tutto il fuoco delle contestazioni attoree, che riguardano la inattendibilità in radice dell’offerta, e non la sua anomalia; di qui l’irrilevanza del fatto che la ditta aggiudicataria abbia conseguito il punteggio tecnico massimo, essendo ciò conseguente alla erronea ammissione in gara di una offerta palesemente contraddittoria e inattendibile, in quanto inferiore ai costi che per legge e per espressa previsione della lex specialis costituiscono una componente incomprimibile del prezzo offerto.
Ogni tentativo di distinguere tra aspetto statico e aspetto dinamico dell’offerta si infrange contro la previsione della stessa lex specialis, che non contiene una simile distinzione, e non potrebbe contenerla, con riferimento a voci per legge non ribassabili.
Conclusivamente, il ricorso va accolto, con annullamento degli atti impugnati dal n. 1 al n. 4, con ogni conseguente statuizione ai fini dell’aggiudicazione in favore della odierna ricorrente, all’esito della verifica dei presupposti di legge. Non si fa luogo a pronuncia di subentro nel contratto, mancando la prova della stipula dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo , venendo poste a carico del Comune di Acerra, mentre sussistono giusti motivi per dichiararle integralmente compensate nei confronti della controinteressata, che non ha dato luogo alle illegittimità riscontrate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati in epigrafe dal n. 1 al n. 4; con ogni conseguente statuizione ai fini dell’aggiudicazione in favore della odierna ricorrente, all’esito della verifica dei presupposti di legge.
Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in Euro 3000,00 ( tremila/00), oltre accessori di legge, con attribuzione all’avv. Giuseppe Jossa dichiaratosi anticipatario, spese compensate nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN PA |
IL SEGRETARIO