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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi degli articoli 281 terdecies e 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 4515/2025 tra:
Parte_1
(c.f. - P. I.V.A. P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Paola Ferraris del Foro di
Milano nonché elettVAmente domiciliata presso il suo studio in Milano alla via Daverio n. 6 parte ricorrente
e
CP_1 in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale
Pasticceria Gaia Caffetteria Paradise Coffe di GA DR
(c.f. - P. I.V.A. ) C.F._1 P.IVA_3
con sede legale in Torino al Corso Monte Grappa n. 102/D parte resistente contumace
OGGETTO: contratto di locazione mobiliare c.d. operatVA;
corrispettivo; inadempimento del contratto;
clausola risolutVA espressa ex art. 1456 del codice civile;
risoluzione del contratto;
clausola penale;
domanda di pagamento somme.
1
CONCLUSIONI: la parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni
Parte ricorrente Parte_2
“Accertare e dichiarare: l'inadempimento di non scarsa importanza del resistente Sig.
[...]
, nella qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria Gaia CP_1
Caffetteria Paradise Coffe di GA DR in riferimento al Contratto n° 355694/RTRNT e di conseguenza, dichiarare lo stesso risolto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del medesimo (art. 1456 c.c.), giusta PEC in data 11 aprile 2023, nonché in via subordinata e ove occorrer possa in forza degli artt. 1453 c.c. e ss., e per l'effetto: Condannare: il resistente Sig. , nella qualità di titolare dell'impresa CP_1 individuale Pasticceria Gaia Caffetteria Paradise Coffe di GA DR c.f.
e p.VA , con sede legale in Torino, C.F._1 P.IVA_3
C.so Monte Grappa 102/D -cap. 10145-, alla restituzione dei beni oggetto del Contratto come descritti al punto “A” del presente ricorso;
Condannare: il resistente Sig. , nella qualità di titolare dell'impresa CP_1 individuale Pasticceria Gaia Caffetteria Paradise Coffe di GA DR c.f.
e p.VA , con sede legale in Torino, C.F._1 P.IVA_3
C.so Monte Grappa 102/D - cap. 10145 -, al pagamento di € 30.774,83 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto “E” punto 2 del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato;
In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte ricorrente ha Parte_2
promosso il presente giudizio nei confronti della parte resistente GA
DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale
Pasticceria Gaia Caffetteria Paradise Coffe di GA DR, deducendo – fra l'altro - quanto segue:
1) essa ricorrente ha Parte_2
sottoscritto con la parte resistente GA DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria Gaia Caffetteria
2 Paradise Coffe di GA DR, in qualità di conduttore, il contratto di locazione operatVA n. 355694/RTRNT della durata di mesi 36 ed avente ad oggetto i seguenti beni: “ Parte_3
come meglio specificato nel
[...]
DDT”;
2) sia i D.D.T. sia il verbale di consegna ed accettazione attestano la consegna e il collaudo dei beni concessi in locazione al conduttore;
3) essa ricorrente è Parte_2
proprietaria dei beni oggetto del contratto di locazione operatVA, avendoli acquistati dal fornitore;
4) la conduttrice si è resa inadempiente al pagamento delle fatture emesse da essa ricorrente per i canoni di locazione pattuiti nel contratto per cui è causa;
pertanto, essa ricorrente Parte_2
ha comunicato la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti
[...] degli articoli 8 e 9 del medesimo, a mezzo di comunicazione pec dell'11 aprile 2023;
5) la conduttrice ha lasciato detta intimazione totalmente prVA di riscontro;
6) la parte resistente è quindi tenuta:
→ a restituire i beni strumentali oggetto del contratto di locazione operatVA per cui è causa, così come previsto dagli artt. 9 e 11 del contratto medesimo;
→ a corrispondere ad essa ricorrente, la somma complessVA di €
30.774,83 e segnatamente:
► € 4.424,30 per n. 5 fatture insolute comprensive di IVA e quivi:
“n° 70T12022131348 del 04 novembre 2022 € 1.192,26, n°
70T12022143475 del 07 dicembre 2022 € 808,01, n° 70T120239432 del
05 gennaio 2023 € 808,01, n° 70T1202321430 del 06 febbraio 2023 €
808,01, n° 70T1202333129 del 06 marzo 2023 (docc. 6-10);
3 ► € 305,00 a titolo di spese di gestione insoluti, così come previsto dall'art. 12 del contratto di locazione operatVA (€ 50,00 x n° 5 insoluti +
IVA = € 305,00);
► € 26.045,53 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto per cui è causa, causata dalla condotta inadempiente del conduttore, intimata ai sensi degli artt. 8 e 9 dello stesso che nella specie prevedono, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto del locatore di richiedere al conduttore ”… a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione”; avendo il locatore fatturato n. 17 canoni periodici – ovverosia sino al canone del mese di marzo 2023 - la penale è pari ad € 26.045,53 (n. 43 canoni periodici residui di € 605,71; €
605,71 x 43 = € 26.045,53);
7) la resistente conduttrice non ha versato alcunché dopo la intimata risoluzione e continua a detenere i beni oggetto del contratto di locazione per cui è causa, pur senza titolo;
8) in ogni caso, la condotta del conduttore presenta comunque quei connotati di gravità disciplinati dall'art. 1455 del codice civile per legittimare comunque la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453
e seguenti del codice civile, tenuto anche conto che la parte resistente, senza minimamente mettere in dubbio il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di Parte_2
ha indebitamente cessato di corrispondere alla ricorrente gli importi contrattualmente pattuiti e continua a tutt'oggi a detenere i beni strumentali oggetto del contratto per cui è causa;
9) sussiste la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di
Torino, in quanto foro eletto dalle parti in via esclusVA giusta art. 18 del contratto di locazione n. n. 355694/RTRNT.
4 Sulla base delle deduzioni e allegazioni che precedono, la ricorrente ha quindi promosso il presente giudizio al fine di sentire accogliere le sopra trascritte conclusioni con accertamento della intervenuta risoluzione del contratto e condanna della parte resistente alla restituzione dei beni oggetto di locazione ed al pagamento, in suo favore, della complessVA somma di € 30.774,83 oltre accessori.
La parte resistente GA DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria Gaia Caffetteria Paradise
Coffe di GA DR, dal canto suo, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali di parte ricorrente.
3. Sulla competenza territoriale del Tribunale Ordinario di
Torino.
Sussiste la competenza territoriale del Tribunale Ordinario di Torino qui adito quale foro eletto dalle parti in via esclusVA in ragione delle previsioni di cui all'art. 18 delle condizioni generali del contratto di locazione n. 355694/RTRNT.
La cennata clausola di cui all'articolo 18 sopra menzionata risulta peraltro debitamente e specificamente sottoscritta ai sensi degli articoli
1341 e 1342 del codice civile (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
Peraltro, non essendo stato nulla eccepito dalla resistente, rimasta contumace, né ricorrendo motivo di rilievo d'ufficio da parte del Tribunale, la competenza territoriale del Foro qui adito deve intendersi per acquisita e accertata.
5
4. Sul merito della causa.
Le domande di parte ricorrente sono fondate e, pertanto, devono essere accolte.
4.1. Sull'intervenuta risoluzione del contratto oggetto di causa
e l'obbligo di restituzione dei beni oggetto di locazione.
Come è noto la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito e ribadito che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v., per tutte, Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha provato la fonte legale del proprio diritto mediante il deposito in atti del contratto di locazione operatVA sottoscritto da parte resistente (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
La parte ricorrente ha altresì dimostrato l'avvenuta consegna (nella data del 26 giugno 2021) dei beni oggetto di locazione mediante deposito del relativo d.d.t. (documento di trasporto) ritualmente sottoscritto dalla parte resistente quale destinatario dei beni:
(v. il documento n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
6 I beni consegnati sono i seguenti:
I predetti documenti contrattuali (contratto e d.d.t), ritualmente sottoscritti dalla parte resistente, costituiscono scrittura prVAta tacitamente riconosciuta ai sensi degli articoli 2702 del codice civile e 215
n. 2 del codice di procedura civile.
Nel contratto n. n. 355694/RTRNT la durata della locazione è stata concordata in 60 mesi;
il canone periodico di locazione è stato fissato in €
605,71 per un totale complessivo di € 38.636,89
(v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente):
7 Il contratto di locazione oggetto di causa contiene altresì la seguente clausola risolutVA espressa:
La parte ricorrente ha quindi allegato l'inadempimento di parte resistente, la quale, non ha corrisposto i canoni contrattualmente dovuti di cui alle seguenti fatture:
“n° 70T12022131348 del 04 novembre 2022 € 1.192,26, n°
70T12022143475 del 07 dicembre 2022 € 808,01, n° 70T120239432 del
05 gennaio 2023 € 808,01, n° 70T1202321430 del 06 febbraio 2023 €
808,01, n° 70T1202333129 del 06 marzo 2023 (docc. 6-10)” (v. pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio).
A fronte di tale deduzione, la parte resistente, rimanendo contumace, non ha provato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione dovuti, né ha provato la ricorrenza di altri fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione ex adverso azionata.
8 Ritenuto pertanto provato l'inadempimento di parte resistente, deve in primo luogo accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile (rubricato come “Clausola risolutVA espressa”) il quale così recita:
“I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutVA”.
La cennata clausola risolutVA espressa posta in contratto ha previsto in capo al locatore la facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante mera comunicazione PEC o con raccomandata A.R. al conduttore, nel caso, fra l'altro, di “inadempimento totale o parziale del
Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente contratto di locazione alle scadenze ivi previste”.
Risulta documentalmente che la parte ricorrente ha comunicato mediante messaggio di posta elettronica certificata di volersi avvalere della predetta clausola risolutVA espressa e – pertanto - il contratto oggetto di causa deve ritenersi risolto nella data del 26 aprile 2023, in conformità agli articoli 8 e 9 del contratto, successVAmente al termine per adempiere di quindici giorni indicato dalla parte ricorrente con pec dell'11 aprile 2023 con la quale la parte resistente è stata invero diffidata ad adempiere ed è stata ad essa comunicata la cennata risoluzione in caso di mancato adempimento (v. il doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente recante rituale pec).
Come emerge anche dalla lettura della clausola pattuita tra le parti, in presenza di clausola risolutVA espressa, la risoluzione non è conseguenza immediata dell'inadempienza: essa si verifica soltanto quando la parte non inadempiente, avendo deciso di esercitare il diritto
9 potestativo conferitole dalla clausola, comunichi all'altra parte che intende avvalersene.
Tale dichiarazione ha, quindi, natura recettizia producendo lo scioglimento del contratto intercorso fra le parti non appena perviene all'inadempiente ovvero alla data del mancato adempimento oggetto di diffida.
Ai fini dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione, è necessario che si verifichi l'inadempimento previsto dalla clausola e che questo sia imputabile alla controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, sent. n.
119601990 e Cass., Sez. 3, sent. n. 11717/2002), non occorre, invece, la positVA valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento avendo le parti valutato e pattuito ex ante le violazioni ritenute sufficientemente gravi da comportare la risoluzione.
Alla risoluzione di diritto dei contratti oggetto di causa consegue l'obbligo di restituzione dei beni oggetto di locazione, peraltro di proprietà della società ricorrente, come anche stabilito dall'articolo 9 del contratto che impone al conduttore la restituzione del bene entro 5 giorni solari dalla data di risoluzione del contratto.
L'odierna parte resistente va pertanto condannata alla restituzione, in favore di parte ricorrente, dei beni oggetto della locazione operatVA stipulata fra le odierne parti contendenti.
4.2. Sulle somme dovute dalla parte resistente.
Alla parte ricorrente spettano altresì le somme sopra indicate:
- a titolo di canone (o corrispettivo) contrattuale;
- a titolo di rimborso per spese gestione insolute;
- a titolo di penale contrattuale.
La documentazione contrattuale prodotta in atti, come sopra descritta, costituisce invero adeguata ed esaustVA prova del credito qui azionato e della debenza delle poste monetarie rivendicate da parte ricorrente come sopra indicate.
10 Spetta quindi alla parte ricorrente quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la locazione fruita in costanza di contratto.
Sono dovute altresì le somme stabilite in contratto a titolo di c.d. gestione insoluti secondo le previsioni contenute all'articolo 12 delle condizioni generali di contratto in materia di “spese” (€ 50 oltre IVA per ogni insoluto).
Per quanto riguarda infine gli importi richiesti dalla ricorrente a titolo di penale anch'essi devono essere ritenuti congri e dovuti.
In via generale si osserva come la clausola penale, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, assolve alla funzione di liquidare la prestazione risarcitoria in via anticipata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la clausola penale, invero, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventVAmente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora egli si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettVAmente sofferto (v., per tutte, Cass., Sez. 6 – 3, ord. n.
21398/2021).
Nel caso qui delibato – a ben vedere - la parte resistente, anche dopo la risoluzione del contratto, ha continuato e continua ad oggi a detenere ed a usufruire sine titulo dei beni mobili oggetto del contratto di locazione di cui trattasi (“attrezzature per pasticceria”).
E' stato altresì chiarito che nel valutare la clausola penale, nonché ai fini dell'esercizio del potere di riduzione di essa, il giudice non deve limitarsi a valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, come sembra indicare l'art. 1384 del codice civile riferendosi all'interesse che il creditore “aveva” all'adempimento; tale interesse, piuttosto, deve essere valutato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardVAmente eseguita o è rimasta definitVAmente ineseguita, poiché anche nella fase
11 attuatVA del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui all'articolo 2 della Costituzione ed agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, conformativi dell'istituto della riduzione equitatVA;
la lettera dell'art. 1384 del codice civile, impiegando il verbo “avere” all'imperfetto, deve invero intendersi come riferita soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza che ciò possa però impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga altresì conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass., Sez. 3, sent. n. 11908/2020).
Alla luce di quanto sopra, appare allora evidente che nessuna riduzione deve essere qui applicata ex art. 1384 del codice civile stante il prolungato inadempimento dell'obbligazione di restituzione dei beni mobili oggetto dei contratti di locazione di cui trattasi e la perdurante detenzione CP_ dei suddetti beni da parte della individuale resistente, la quale, a ben vedere, continua a usufruire dei cennati beni senza pagare alcuna controprestazione.
Inoltre, si deve altresì rilevare che la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto ex art. 1384 del codice civile può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa
(v. Cass., Sez. 3, sent. n. 22747/2013), evenienza qui comunque non riscontrabile stante la contumacia dell'odierna parte resistente.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, la parte resistente GA DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria Gaia Caffetteria Paradise Coffe di
GA DR, deve dunque essere condannata al pagamento, in favore della società ricorrente della somma di € Parte_2
30.774,83 oltre interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
12
5. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori argomentazioni e questioni.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00), opportunamente modulati in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove;
la parte resistente è rimasta contumace;
non vi è stata concessione di termini per il deposito di memorie istruttorie), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttVA → € 1.000,00
c) fase decisionale → € 2.900,00
- per un totale di € 4.900,00.
13
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitVAmente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa n. 355694/RTRNT.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte resistente GA DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria
Gaia Caffetteria Paradise Coffe di GA DR, all'immediata restituzione dei beni oggetto di locazione come indicati in parte motVA alla parte ricorrente Parte_2
3) Condanna la parte resistente GA DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria Gaia Caffetteria
Paradise Coffe di GA DR, al pagamento, in favore della ricorrente della somma € 30.774,83 oltre interessi Parte_2
legali dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
4) Condanna il resistente GA DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria Gaia Caffetteria
Paradise Coffe di GA DR, alla rifusione, in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che Parte_2
liquida in € 518,00 per esposti e € 4.900,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 30 settembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi degli articoli 281 terdecies e 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 4515/2025 tra:
Parte_1
(c.f. - P. I.V.A. P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Paola Ferraris del Foro di
Milano nonché elettVAmente domiciliata presso il suo studio in Milano alla via Daverio n. 6 parte ricorrente
e
CP_1 in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale
Pasticceria Gaia Caffetteria Paradise Coffe di GA DR
(c.f. - P. I.V.A. ) C.F._1 P.IVA_3
con sede legale in Torino al Corso Monte Grappa n. 102/D parte resistente contumace
OGGETTO: contratto di locazione mobiliare c.d. operatVA;
corrispettivo; inadempimento del contratto;
clausola risolutVA espressa ex art. 1456 del codice civile;
risoluzione del contratto;
clausola penale;
domanda di pagamento somme.
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CONCLUSIONI: la parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni
Parte ricorrente Parte_2
“Accertare e dichiarare: l'inadempimento di non scarsa importanza del resistente Sig.
[...]
, nella qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria Gaia CP_1
Caffetteria Paradise Coffe di GA DR in riferimento al Contratto n° 355694/RTRNT e di conseguenza, dichiarare lo stesso risolto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del medesimo (art. 1456 c.c.), giusta PEC in data 11 aprile 2023, nonché in via subordinata e ove occorrer possa in forza degli artt. 1453 c.c. e ss., e per l'effetto: Condannare: il resistente Sig. , nella qualità di titolare dell'impresa CP_1 individuale Pasticceria Gaia Caffetteria Paradise Coffe di GA DR c.f.
e p.VA , con sede legale in Torino, C.F._1 P.IVA_3
C.so Monte Grappa 102/D -cap. 10145-, alla restituzione dei beni oggetto del Contratto come descritti al punto “A” del presente ricorso;
Condannare: il resistente Sig. , nella qualità di titolare dell'impresa CP_1 individuale Pasticceria Gaia Caffetteria Paradise Coffe di GA DR c.f.
e p.VA , con sede legale in Torino, C.F._1 P.IVA_3
C.so Monte Grappa 102/D - cap. 10145 -, al pagamento di € 30.774,83 per le imputazioni debitorie come denunciate al punto “E” punto 2 del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato;
In caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte ricorrente ha Parte_2
promosso il presente giudizio nei confronti della parte resistente GA
DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale
Pasticceria Gaia Caffetteria Paradise Coffe di GA DR, deducendo – fra l'altro - quanto segue:
1) essa ricorrente ha Parte_2
sottoscritto con la parte resistente GA DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria Gaia Caffetteria
2 Paradise Coffe di GA DR, in qualità di conduttore, il contratto di locazione operatVA n. 355694/RTRNT della durata di mesi 36 ed avente ad oggetto i seguenti beni: “ Parte_3
come meglio specificato nel
[...]
DDT”;
2) sia i D.D.T. sia il verbale di consegna ed accettazione attestano la consegna e il collaudo dei beni concessi in locazione al conduttore;
3) essa ricorrente è Parte_2
proprietaria dei beni oggetto del contratto di locazione operatVA, avendoli acquistati dal fornitore;
4) la conduttrice si è resa inadempiente al pagamento delle fatture emesse da essa ricorrente per i canoni di locazione pattuiti nel contratto per cui è causa;
pertanto, essa ricorrente Parte_2
ha comunicato la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti
[...] degli articoli 8 e 9 del medesimo, a mezzo di comunicazione pec dell'11 aprile 2023;
5) la conduttrice ha lasciato detta intimazione totalmente prVA di riscontro;
6) la parte resistente è quindi tenuta:
→ a restituire i beni strumentali oggetto del contratto di locazione operatVA per cui è causa, così come previsto dagli artt. 9 e 11 del contratto medesimo;
→ a corrispondere ad essa ricorrente, la somma complessVA di €
30.774,83 e segnatamente:
► € 4.424,30 per n. 5 fatture insolute comprensive di IVA e quivi:
“n° 70T12022131348 del 04 novembre 2022 € 1.192,26, n°
70T12022143475 del 07 dicembre 2022 € 808,01, n° 70T120239432 del
05 gennaio 2023 € 808,01, n° 70T1202321430 del 06 febbraio 2023 €
808,01, n° 70T1202333129 del 06 marzo 2023 (docc. 6-10);
3 ► € 305,00 a titolo di spese di gestione insoluti, così come previsto dall'art. 12 del contratto di locazione operatVA (€ 50,00 x n° 5 insoluti +
IVA = € 305,00);
► € 26.045,53 a titolo di penale conseguente alla risoluzione del contratto per cui è causa, causata dalla condotta inadempiente del conduttore, intimata ai sensi degli artt. 8 e 9 dello stesso che nella specie prevedono, in caso di risoluzione per inadempimento, il diritto del locatore di richiedere al conduttore ”… a titolo di penale, una somma corrispondente all'ammontare dei canoni periodici dovuti sino alla data di scadenza del contratto di Locazione”; avendo il locatore fatturato n. 17 canoni periodici – ovverosia sino al canone del mese di marzo 2023 - la penale è pari ad € 26.045,53 (n. 43 canoni periodici residui di € 605,71; €
605,71 x 43 = € 26.045,53);
7) la resistente conduttrice non ha versato alcunché dopo la intimata risoluzione e continua a detenere i beni oggetto del contratto di locazione per cui è causa, pur senza titolo;
8) in ogni caso, la condotta del conduttore presenta comunque quei connotati di gravità disciplinati dall'art. 1455 del codice civile per legittimare comunque la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453
e seguenti del codice civile, tenuto anche conto che la parte resistente, senza minimamente mettere in dubbio il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di Parte_2
ha indebitamente cessato di corrispondere alla ricorrente gli importi contrattualmente pattuiti e continua a tutt'oggi a detenere i beni strumentali oggetto del contratto per cui è causa;
9) sussiste la competenza per territorio del Tribunale Ordinario di
Torino, in quanto foro eletto dalle parti in via esclusVA giusta art. 18 del contratto di locazione n. n. 355694/RTRNT.
4 Sulla base delle deduzioni e allegazioni che precedono, la ricorrente ha quindi promosso il presente giudizio al fine di sentire accogliere le sopra trascritte conclusioni con accertamento della intervenuta risoluzione del contratto e condanna della parte resistente alla restituzione dei beni oggetto di locazione ed al pagamento, in suo favore, della complessVA somma di € 30.774,83 oltre accessori.
La parte resistente GA DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria Gaia Caffetteria Paradise
Coffe di GA DR, dal canto suo, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali di parte ricorrente.
3. Sulla competenza territoriale del Tribunale Ordinario di
Torino.
Sussiste la competenza territoriale del Tribunale Ordinario di Torino qui adito quale foro eletto dalle parti in via esclusVA in ragione delle previsioni di cui all'art. 18 delle condizioni generali del contratto di locazione n. 355694/RTRNT.
La cennata clausola di cui all'articolo 18 sopra menzionata risulta peraltro debitamente e specificamente sottoscritta ai sensi degli articoli
1341 e 1342 del codice civile (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
Peraltro, non essendo stato nulla eccepito dalla resistente, rimasta contumace, né ricorrendo motivo di rilievo d'ufficio da parte del Tribunale, la competenza territoriale del Foro qui adito deve intendersi per acquisita e accertata.
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4. Sul merito della causa.
Le domande di parte ricorrente sono fondate e, pertanto, devono essere accolte.
4.1. Sull'intervenuta risoluzione del contratto oggetto di causa
e l'obbligo di restituzione dei beni oggetto di locazione.
Come è noto la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito e ribadito che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v., per tutte, Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha provato la fonte legale del proprio diritto mediante il deposito in atti del contratto di locazione operatVA sottoscritto da parte resistente (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
La parte ricorrente ha altresì dimostrato l'avvenuta consegna (nella data del 26 giugno 2021) dei beni oggetto di locazione mediante deposito del relativo d.d.t. (documento di trasporto) ritualmente sottoscritto dalla parte resistente quale destinatario dei beni:
(v. il documento n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
6 I beni consegnati sono i seguenti:
I predetti documenti contrattuali (contratto e d.d.t), ritualmente sottoscritti dalla parte resistente, costituiscono scrittura prVAta tacitamente riconosciuta ai sensi degli articoli 2702 del codice civile e 215
n. 2 del codice di procedura civile.
Nel contratto n. n. 355694/RTRNT la durata della locazione è stata concordata in 60 mesi;
il canone periodico di locazione è stato fissato in €
605,71 per un totale complessivo di € 38.636,89
(v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente):
7 Il contratto di locazione oggetto di causa contiene altresì la seguente clausola risolutVA espressa:
La parte ricorrente ha quindi allegato l'inadempimento di parte resistente, la quale, non ha corrisposto i canoni contrattualmente dovuti di cui alle seguenti fatture:
“n° 70T12022131348 del 04 novembre 2022 € 1.192,26, n°
70T12022143475 del 07 dicembre 2022 € 808,01, n° 70T120239432 del
05 gennaio 2023 € 808,01, n° 70T1202321430 del 06 febbraio 2023 €
808,01, n° 70T1202333129 del 06 marzo 2023 (docc. 6-10)” (v. pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio).
A fronte di tale deduzione, la parte resistente, rimanendo contumace, non ha provato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione dovuti, né ha provato la ricorrenza di altri fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione ex adverso azionata.
8 Ritenuto pertanto provato l'inadempimento di parte resistente, deve in primo luogo accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile (rubricato come “Clausola risolutVA espressa”) il quale così recita:
“I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutVA”.
La cennata clausola risolutVA espressa posta in contratto ha previsto in capo al locatore la facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante mera comunicazione PEC o con raccomandata A.R. al conduttore, nel caso, fra l'altro, di “inadempimento totale o parziale del
Conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a suo carico nel presente contratto di locazione alle scadenze ivi previste”.
Risulta documentalmente che la parte ricorrente ha comunicato mediante messaggio di posta elettronica certificata di volersi avvalere della predetta clausola risolutVA espressa e – pertanto - il contratto oggetto di causa deve ritenersi risolto nella data del 26 aprile 2023, in conformità agli articoli 8 e 9 del contratto, successVAmente al termine per adempiere di quindici giorni indicato dalla parte ricorrente con pec dell'11 aprile 2023 con la quale la parte resistente è stata invero diffidata ad adempiere ed è stata ad essa comunicata la cennata risoluzione in caso di mancato adempimento (v. il doc. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente recante rituale pec).
Come emerge anche dalla lettura della clausola pattuita tra le parti, in presenza di clausola risolutVA espressa, la risoluzione non è conseguenza immediata dell'inadempienza: essa si verifica soltanto quando la parte non inadempiente, avendo deciso di esercitare il diritto
9 potestativo conferitole dalla clausola, comunichi all'altra parte che intende avvalersene.
Tale dichiarazione ha, quindi, natura recettizia producendo lo scioglimento del contratto intercorso fra le parti non appena perviene all'inadempiente ovvero alla data del mancato adempimento oggetto di diffida.
Ai fini dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione, è necessario che si verifichi l'inadempimento previsto dalla clausola e che questo sia imputabile alla controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, sent. n.
119601990 e Cass., Sez. 3, sent. n. 11717/2002), non occorre, invece, la positVA valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento avendo le parti valutato e pattuito ex ante le violazioni ritenute sufficientemente gravi da comportare la risoluzione.
Alla risoluzione di diritto dei contratti oggetto di causa consegue l'obbligo di restituzione dei beni oggetto di locazione, peraltro di proprietà della società ricorrente, come anche stabilito dall'articolo 9 del contratto che impone al conduttore la restituzione del bene entro 5 giorni solari dalla data di risoluzione del contratto.
L'odierna parte resistente va pertanto condannata alla restituzione, in favore di parte ricorrente, dei beni oggetto della locazione operatVA stipulata fra le odierne parti contendenti.
4.2. Sulle somme dovute dalla parte resistente.
Alla parte ricorrente spettano altresì le somme sopra indicate:
- a titolo di canone (o corrispettivo) contrattuale;
- a titolo di rimborso per spese gestione insolute;
- a titolo di penale contrattuale.
La documentazione contrattuale prodotta in atti, come sopra descritta, costituisce invero adeguata ed esaustVA prova del credito qui azionato e della debenza delle poste monetarie rivendicate da parte ricorrente come sopra indicate.
10 Spetta quindi alla parte ricorrente quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la locazione fruita in costanza di contratto.
Sono dovute altresì le somme stabilite in contratto a titolo di c.d. gestione insoluti secondo le previsioni contenute all'articolo 12 delle condizioni generali di contratto in materia di “spese” (€ 50 oltre IVA per ogni insoluto).
Per quanto riguarda infine gli importi richiesti dalla ricorrente a titolo di penale anch'essi devono essere ritenuti congri e dovuti.
In via generale si osserva come la clausola penale, oltre a rafforzare il vincolo contrattuale, assolve alla funzione di liquidare la prestazione risarcitoria in via anticipata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la clausola penale, invero, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventVAmente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora egli si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettVAmente sofferto (v., per tutte, Cass., Sez. 6 – 3, ord. n.
21398/2021).
Nel caso qui delibato – a ben vedere - la parte resistente, anche dopo la risoluzione del contratto, ha continuato e continua ad oggi a detenere ed a usufruire sine titulo dei beni mobili oggetto del contratto di locazione di cui trattasi (“attrezzature per pasticceria”).
E' stato altresì chiarito che nel valutare la clausola penale, nonché ai fini dell'esercizio del potere di riduzione di essa, il giudice non deve limitarsi a valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, come sembra indicare l'art. 1384 del codice civile riferendosi all'interesse che il creditore “aveva” all'adempimento; tale interesse, piuttosto, deve essere valutato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardVAmente eseguita o è rimasta definitVAmente ineseguita, poiché anche nella fase
11 attuatVA del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui all'articolo 2 della Costituzione ed agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, conformativi dell'istituto della riduzione equitatVA;
la lettera dell'art. 1384 del codice civile, impiegando il verbo “avere” all'imperfetto, deve invero intendersi come riferita soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza che ciò possa però impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga altresì conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto (Cass., Sez. 3, sent. n. 11908/2020).
Alla luce di quanto sopra, appare allora evidente che nessuna riduzione deve essere qui applicata ex art. 1384 del codice civile stante il prolungato inadempimento dell'obbligazione di restituzione dei beni mobili oggetto dei contratti di locazione di cui trattasi e la perdurante detenzione CP_ dei suddetti beni da parte della individuale resistente, la quale, a ben vedere, continua a usufruire dei cennati beni senza pagare alcuna controprestazione.
Inoltre, si deve altresì rilevare che la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto ex art. 1384 del codice civile può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa
(v. Cass., Sez. 3, sent. n. 22747/2013), evenienza qui comunque non riscontrabile stante la contumacia dell'odierna parte resistente.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, la parte resistente GA DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria Gaia Caffetteria Paradise Coffe di
GA DR, deve dunque essere condannata al pagamento, in favore della società ricorrente della somma di € Parte_2
30.774,83 oltre interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
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5. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori argomentazioni e questioni.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.000,00), opportunamente modulati in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove;
la parte resistente è rimasta contumace;
non vi è stata concessione di termini per il deposito di memorie istruttorie), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttVA → € 1.000,00
c) fase decisionale → € 2.900,00
- per un totale di € 4.900,00.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitVAmente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa n. 355694/RTRNT.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte resistente GA DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria
Gaia Caffetteria Paradise Coffe di GA DR, all'immediata restituzione dei beni oggetto di locazione come indicati in parte motVA alla parte ricorrente Parte_2
3) Condanna la parte resistente GA DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria Gaia Caffetteria
Paradise Coffe di GA DR, al pagamento, in favore della ricorrente della somma € 30.774,83 oltre interessi Parte_2
legali dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
4) Condanna il resistente GA DR, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pasticceria Gaia Caffetteria
Paradise Coffe di GA DR, alla rifusione, in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che Parte_2
liquida in € 518,00 per esposti e € 4.900,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 30 settembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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