Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 24/11/2025, n. 20977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20977 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20977/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12897/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12897 del 2025, proposto da FL Vagali, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione e adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti più idonei dei seguenti atti e provvedimenti:
1. comunicazione di rigetto prot. n. 56884 del 17/10/2025 del Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione di rigetto dell’istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007, e successive modifiche, di attuazione della direttiva comunitaria 2005/36, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE prot. n. 24749 del 30/9/2022
2. nonché di ogni atto successivo, connesso e/o consequenziale e/o presupposto ed in particolare della relazione del Mur ancorchè non allegata;
NONCHE’ PER LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a vedere rivalutato e riconosciuto il proprio titolo come valevole ad essere valutato ai fini del riconoscimento finalizzato all’insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado A054
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. RO NI PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente impugna i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con i quali è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in Romania, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
1.1. Premette in fatto:
- di aver conseguito un titolo di specializzazione all’insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado A-054-Storia dell’Arte presso l’Università RI CA di Tirgu Mures in Romania nell’a.a. 2021/2022, dopo aver conseguito in Italia la Laurea in Archeologia presso l’Università del Salento;
- di aver proposto, in data 4.4.2024, istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero ai sensi del D. Lgs. 206/2007 n. 36396, acquisita dall’Amministrazione con prot. DGOSV n. 15244 del 16 aprile 2024, ai fini dell’esercizio della professione di docente su posto sostegno nella scuola secondaria di secondo grado;
- che a fronte dell’inerzia dell’amministrazione convenuta in merito alla proposta istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, ha proposto ricorso avverso il silenzio conclusosi con la sentenza di questa Sezione n. 12109/2025 con la quale il Ministero è stato obbligato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso;
- che riceveva infine il provvedimento di diniego impugnato.
1.2. Il menzionato respingimento è basato sulla seguente motivazione: “ […] Non risulta presente, fra i documenti allegati all’istanza, l’Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania (cioè, la “Adeverinta” rilasciata dal Ministero romeno) e recante l’indicazione della disciplina oggetto di insegnamento e la fascia di età degli alunni cui l’insegnamento è rivolto. ”
1.3. I motivi di ricorso attengono a “ Violazione di legge – artt. 3 e 6 legge 241/11990 - artt. 16 e 17 – d.lg. 206/2007 – carente e omessa istruttoria – violazione del principio di collaborazione con il cittadino – eccesso di potere – incoerenza – illogicità manifesta – irragionevolezza difetto di istruttoria, difetto e carenza di motivazione –erroneità’ dei presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere ” e censurano, in particolare, l’omissione di una concreta comparazione del percorso formativo, nonché la mancata valutazione della adeverinta ministeriale che il ricorrente aveva ottenuto nelle more del procedimento di riconoscimento e trasmesso all’amministrazione.
1.4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
2. – Alla camera di consiglio del 18.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del ricorso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata.
3. – Il ricorso merita accoglimento.
3.1. Il Collegio ritiene fondata, nello specifico, la parte del motivo di ricorso con cui è censurato un difetto di istruttoria e un travisamento dei fatti, risultando agli atti che il ricorrente ha ottenuto e trasmesso al Ministero intimato l’adeverinta ministeriale, recante l’indicazione del campo di abilitazione e della fascia di età.
Nello specifico, come dedotto e allegato dal ricorrente sub doc. nn. 2-5 (circostanza non smentita sul punto dall’amministrazione), l’adeverinta , richiesta dall’Amministrazione era stata allegata alla domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, mediante caricamento sulla dedicata piattaforma RPD in data 12.9.2025, in seguito alla ricezione del preavviso di rigetto e della richiesta di documentazione integrativa, unitamente alla certificazione C1 di competenza linguistica.
Il suddetto certificato, nello specifico, attesta il diritto del ricorrente ad insegnare nel campo dello studio del patrimonio culturale, nella istruzione pre-universitaria.
Emerge pertanto l’erroneità del provvedimento di diniego impugnato in questa sede, che ritiene mancante tale documento e, sulla base di tale sola ragione, procede al rigetto della istanza di riconoscimento, senza neppure tenere in considerazione le precedenti istanze di proroga presentate dal ricorrente.
Il gravame va pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e conseguente obbligo per l’amministrazione di valutare il titolo di abilitazione e provvedere sulla istanza di riconoscimento.
Nello specifico, il Ministero dovrà esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione di parte ricorrente, raffrontando, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dagli stessi nei rispettivi ambiti e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente.
Non può essere accolta la domanda di determinazione del provvedimento dovuto, trattandosi di attività riservata alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione (in senso conforme, v. in ultimo, Cons. St., VII, n. 2077/2025).
4. – Le spese di lite possono essere compensate attesa la peculiarità della vicenda e la sussistenza di una non consolidata giurisprudenza in ordine alle questioni di cui al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE SS, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO NI PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO NI PI | LE SS |
IL SEGRETARIO