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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/11/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5518/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Gioso come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
) CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 22.10.2025 parte ricorrente ha precisato le conformi conclusioni per
la pronuncia di separazione personale.
Conclusioni del PM: “ nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio sia con riferimento alle questioni attinenti i figli minori per i quali pende avanti al
Tribunale per i Minorenni di Venezia un procedimento teso a verificare lo stato di eventuale abbandono e adottabilita sia con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
pagina 2 di 3 3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 28.10.2025
Il Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5518/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Gioso come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
) CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 22.10.2025 parte ricorrente ha precisato le conformi conclusioni per
la pronuncia di separazione personale.
Conclusioni del PM: “ nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio sia con riferimento alle questioni attinenti i figli minori per i quali pende avanti al
Tribunale per i Minorenni di Venezia un procedimento teso a verificare lo stato di eventuale abbandono e adottabilita sia con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
pagina 2 di 3 3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 28.10.2025
Il Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 3 di 3