Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 508/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea IA …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 508 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 11.12.2024
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Corso Garibaldi n.169 presso lo studio dell'avv.to Ulderico Sottocasa che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente: “...venga dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Sanremo il 07/10/1965 tra il sig.
, nato a [...] il [...] residente in [...]
Norero 102, Cod.Fisc cittadino italiano, di professione pensionato, C.F._1 titolo di studio diploma Ragioneria, con la signora nata a [...]_1
(Paesi Bassi) il 27/11/1944 per l'anagrafe di Sanremo irreperibile, di fatto dimorante nella Repubblica Dominicana Municipio di Boca Chica calle Brisas de Caucedo n 44 A,
Cod.Fisc. di professione casalinga, titolo di studio diploma CodiceFiscale_2 liceale, matrimonio regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Sanremo al numero 294 anno 1965 Parte II Serie A Reg 1 alle seguenti condizioni:
dr. Andrea IA 1
Disporre che il marito corrisponda alla moglie un contributo per il di lei mantenimento dell'importo di euro 600 mensili. Ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sanremo di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e successive incombenze”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 27.2.2023 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Sanremo in data 7.10.1965 con;
che il Controparte_1
Tribunale di Sanremo con provvedimento in data 18.6.1997 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava come dall'unione fossero nati i figli PE
(53 anni, essendo nato il [...]) e (56 anni, essendo nata il [...]), _2 entrambi ormai da tempo maggiorenni ed economicamente indipendenti e chiedeva che a proprio carico ed in favore della moglie fosse posto - a titolo di assegno divorzile - un contributo di importo pari ad € 600,00 mensili (sostanzialmente pari a quello concordato in sede di separazione e via via rivalutato nel corso del tempo).
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 10.7.2024 e, fallito il tentativo di conciliazione (stante la mancata costituzione della resistente), con ordinanza in paria data adottava i provvedimenti provvisori di competenza, ponendo a carico del ricorrente – così come da esso stesso richiesto – l'obbligo di corrispondere in favore della moglie un contributo pari ad € 600,00 mensili. Nominava, inoltre, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Non si costituiva in giudizio della quale, verificata la Controparte_1 regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 11.12.2024.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti ed alla medesima udienza parte ricorrente, unica costituita, precisava le conclusioni esplicitamente rinunziando alla concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. La causa, acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero, veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile proposta da in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dallo stesso riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 11.12.2024.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dalla resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificata (ai sensi dell'art. 143 c.p.c. neppure essendo noto al marito il suo attuale domicilio), non ha inteso costituirsi in giudizio. E' inoltre dr. Andrea IA 2 n. 508/2023 R.G.A.C.C.
trascorso oltre il semestre dalla comparazione dei coniugi di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, deve darsi atto di come, pur in assenza di qualsiasi domanda in proposito (non essendosi la resistente costituita), il ricorrente abbia chiesto porsi a proprio carico un assegno divorzile dell'importo di € 600,00 mensili;
assegno nella sostanza corrispondente – come già sopra osservato – a quello tra i coniugi concordato in sede di separazione e di anno in anno aggiornato secondo gli indici
ISTAT.
Tenuto conto dell'assenza di ragioni ostative, ritiene il Collegio di poter provvedere in conformità a quanto sopra.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sanremo il
7.10.1965 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1 matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno
1965, n.294, parte II, serie A, Reg. 1 di Sanremo;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Parte_2
un assegno divorzile dell'importo di € 600,00 mensili da
[...] corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 23.12.2024
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea IA)
dr. Andrea IA 3