Versione
16 novembre 1996
16 novembre 1996
Art. 1. 1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479 , recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalita' di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1995, n. 269, 1 settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, 29 aprile 1996, n. 234, e 16 luglio 1996, n. 378 , ad eccezione degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in relazione alla presentazione delle domande ed alla formazione delle graduatorie previste dall' articolo 1,comma 4, del decreto-legge 5 luglio 1995, n.
269 , e dall' articolo 1, comma 6, dei decreti-legge 1 settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, e 29 aprile 1996, n. 234 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1996.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 12 dicembre 1996.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 luglio 1995, n. 269, 1 settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, 29 aprile 1996, n. 234, e 16 luglio 1996, n. 378 , ad eccezione degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in relazione alla presentazione delle domande ed alla formazione delle graduatorie previste dall' articolo 1,comma 4, del decreto-legge 5 luglio 1995, n.
269 , e dall' articolo 1, comma 6, dei decreti-legge 1 settembre 1995, n. 369, 30 ottobre 1995, n. 456, 23 dicembre 1995, n. 572, 28 febbraio 1996, n. 97, e 29 aprile 1996, n. 234 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1996.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 12 dicembre 1996.
Giurisprudenza • 5
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