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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 7647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7647 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'udienza del
13.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6967/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli. ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale
[...] CP_2 dello Stato di Napoli, rapp.ti e difesi dal funzionario dott. Vincenzo Romano, ex art. 417 bis c.p.c. resistenti
OGGETTO: retribuzione professionale docente.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di lavorare alle dipendenze del convenuto in virtù di contratto a tempo determinato dal 11.09.2023 al CP_1
30.06.2023, quale docente di scuola primaria, presso l'I.C. Russo Montale in froebelliano in Napoli ,
P.zza Cavour;
di essere stata utilizzata dal , con riferimento al periodo dal 13.09.2018 al CP_3
30.06.2019, (per n. 24 ore settimanali), in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato (con supplenze temporanee) a copertura di posti vacanti svolgendo le medesime mansioni, attività e compiti cui sono tenuti i docenti di ruolo durante il seguente periodo e presso i seguenti Istituti scolastici;
che durante i suddetti anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022, nonostante abbia svolto diverse supplenze brevi e/o
1 temporanee, (con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto), non si è vista riconoscere dalla convenuta la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal , sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e CP_3 ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Ella, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha concluso chiedendo di “1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_4
;
2. Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento delle relative
[...] Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in euro 3.020,58 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, 3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato se dovuto, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori con attribuzione”.
Il , ritualmente citato, si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza del CP_1 proprio operato;
nel merito, ha dedotto che il compenso in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi, temporanee e saltuarie, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni per la sostituzione di docenti che a qualsiasi titolo devono essere sostituiti;
a tale personale non deve essere liquidato l'emolumento di cui trattasi nemmeno per il periodo di assunzione disposto ai sensi dell'art. 40, comma 9, della legge 449/97; ha in ogni caso dedotto che i giorni da retribuire non sono 519 come addotto dalla docente, bensì 490; che considerato che per il periodo che va dal 01.03.2018 al 01.01.2022 la retribuzione professionale docenti è stata fissata in 174,50 euro mensili, pari ad un compenso giornaliero di 5,82 euro (174,50/30), per cui il compenso complessivo eventualmente da corrispondere a titolo di RPD alla docente potrebbe essere quantificata, al massimo, nella misura di euro 2.851,8 (5,82*490) e non a 3.020,58 come sostenuto dalla difesa della docente. Ha chiesto che “Voglia l'Onorevole giudice adito, “contrariis rejectis”, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c..”.
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente, preso atto delle difese spiegate dal
, ha ridotto la domanda all'importo di € 2.910,00; il Giudicante preso atto, all'esito della CP_1 camera di consiglio ha deciso la causa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il tema d'indagine verte sull'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e non percepite durante i servizi di lavoro prestati alle dipendenze dell'amministrazione scolastica – sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze brevi e saltuarie) – negli
2 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € euro 3.020,58 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio
2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del
31/08/1999.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: ”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...”; Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Pertanto, nel comparto Scuola, al personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è corrisposta rispettivamente la Retribuzione Professionale Docenti e il Compenso
Individuale Accessorio, previste dall'art 7 del CCNL del 15.03.2001, articolata in tre fasce retributive a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce
(da 0 a 14 anni di servizio;
da 15 a 27; da 28 anni di servizio in poi).
La predetta norma, nell'individuare i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, esclude il compenso nei confronti degli altri lavoratori a tempo determinato.
Il ricorrente si duole fondatamente della disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato e dell'evidente contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla
Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
3 Detta clausola stabilisce al 1° comma quanto segue: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato e al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile.
Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze del 13 settembre 2007, Per_1
, C- 307/05, EU:C:2007:509, punto 57; del 22 dicembre 2010, e
[...] Persona_2 Per_3
C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 54, nonché ordinanza del 22 marzo 2018,
[...]
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 62), per cui la differenza di Persona_4 trattamento è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenze Sentenza 05 giugno 2018, n. C-574/16).
Avuto riguardo al caso in esame, va condivisa l'affermazione attorea secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in ragione dei compiti disimpegnati dal precari all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico.
A questo punto, va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.20015/2018) a cui la Scrivente presta consapevole adesione, secondo cui “le parti
4 collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni CP_1 di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese…. in via conclusiva il principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". Di recente, è intervenuta la pronuncia della Cassazione di segno analogo, n.
6293 del 05/03/2020. Con Dalle buste paga prodotte dalla ricorrente, si evince che il non le ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui ella ha svolto gli incarichi di supplenze brevi e temporanee e l'Amministrazione non ha offerto alcuna valida ragione del mancato riconoscimento del diritto alla sua corresponsione.
In ordine alla quantificazione dell'importo reclamato, la riduzione della domanda di condanna al pagamento in favore della ricorrente al minore importo di € 2.910,00, risulta corretta in base alla paga oraria per i giorni effettivi di presenza in servizio quali risultanti dai contratti di assunzione depositati (cfr.all.2 e segg.).
Pertanto, il ricorso va accolto nella predetta misura e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici dal 2019 al 2022 in relazione agli incarichi di supplenze brevi e temporanee dedotti con la Con condanna del al pagamento in suo favore dell'importo di € 2.910,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94 come modificato dalla pronuncia di costituzionalità n. 459/2000
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base alle tariffe professionali vigenti
(dm 147/2022) e al valore determinabile della causa.
P.Q.M.
5 accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici per gli anni scolastici dal 2019 al 2022 in relazione agli incarichi di Con supplenze temporanee svolti e per l'effetto, condanna il al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 2.910,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
1.511,10 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli, 13.11.2024 il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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