Sentenza 8 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/04/2022, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2022
N. 00577/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00755/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio rigetto serbato dal Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del -OMISSIS- (LE) avverso la richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto “Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 di un fabbricato a servizio dell'attività agricola di pertinenza di un'abitazione ad uso agricolo”, depositata in data 08/02/2018 prot. -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Andrea Vitucci nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022, svoltasi nelle modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, e uditi per le parti i difensori avv. F.sco Baldassarre per la parte ricorrente e avv. G. Portaluri, in sostituzione dell'avv. P. L. Portaluri, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente si duole del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, sull’istanza di sanatoria edilizia presentata in data 8 febbraio 2018, prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto manufatti a servizio dell’attività agricola, di cui la ricorrente è titolare, consistenti in due locali destinati, rispettivamente, a deposito attrezzi e deposito derrate/prodotti agricoli (per una complessiva superficie lorda di 44,20 mq), cui si aggiunge una tettoia aperta su tre lati di circa 29,03 mq, destinata a ricovero attrezzi e macchinari agricoli. La superficie complessiva risulta quindi pari a 73,23 mq e il volume complessivo pari a 118,02.
2) Le opere sono state realizzate su foglio catastale 4, particella 895, mentre il nucleo principale dall’azienda agricola (cui sono funzionali le opere di che trattasi) è su particella 896. Precisa al riguardo la ricorrente che la volumetria in origine esprimibile dalla particella 895 fu asservita, giusta atto notarile registrato nel 1991, per la realizzazione di una abitazione rurale su particella 896, oggetto di concessione edilizia n. -OMISSIS-, rilasciata in favore del precedente proprietario. Tuttavia, espone sempre la ricorrente, le opere oggetto della presente controversia e insistenti sulla particella 895 furono ultimate nell’estate 2003, allorquando, con D.G.R. n. 39 dell’11 febbraio 2003, fu approvato il nuovo P.R.G., che aumentava l’indice di edificabilità fondiaria da 0,03 a 0,1 mc/mq, ragion per cui il precedente atto di asservimento non ha esaurito le capacità edificatorie della particella 895.
3) Parte ricorrente espone che:
- a) il terreno su cui insiste il manufatto è di 6218 mq ed è classificato dal P.R.G. come “Zona E3 –Agricola speciale”, il cui indice di fabbricabilità, per i manufatti a servizio della produzione agricola, è di 0,1 mc/mq, mentre per le costruzioni residenziali è 0,3 mc/mq;
- b) l’area è inserita in un comparto a ridosso del centro urbano in via di completamento edilizio, tanto che il fondo è in parte destinato a sede stradale e a “Zona F- servizi e attrezzature pubbliche”;
- c) in relazione al PUTT/P (approvato con D.G.R. n. 1748/2000), vigente al momento della realizzazione delle opere, l’area è classificata (art. 2.01 NTA del PUTT/P) come valore distinguibile di tipo “C”, “laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti” e, in base all’art. 2.02, punto 1.3 del PUTT/P, è consentita la edificazione di nuovi manufatti per salvaguardare e valorizzare l’assetto attuale se qualificato;
- d) in relazione al PPTR, oggi vigente, l’area non è sottoposta a vincoli né a prescrizioni.
4) Tanto premesso la ricorrente deduce, in sintesi, che:
- a) il Comune avrebbe dovuto esplicitare le ragioni del diniego;
- b) in base agli artt. 17, 18 e 20 NTA del P.R.G. sono consentite costruzioni destinate alle attività agricole e i manufatti di che trattasi hanno una evidente strumentalità rispetto alla produzione agricola ed è rispettato l’indice di fabbricabilità (di 0,1 mc/mq);
- c) le opere realizzate sono conformi alla normativa paesaggistica vigente sia al momento della loro realizzazione (PUTT/P) che al momento dell’istanza di sanatoria (PPTR).
5) Si è costituito in giudizio il Comune, che, con memoria del 12 febbraio 2022, ha dedotto che:
- a) l’istanza di sanatoria di che trattasi è la terza in ordine di tempo, in quanto la ricorrente aveva presentato una prima istanza di sanatoria, per le medesime opere, l’8 aprile 2008, nella quale aveva dichiarato che le opere erano state realizzate nel 2002 e non nel 2003 (quindi prima dell’approvazione del nuovo P.R.G.);
- b) quell’istanza (dell’8 aprile 2008) fu respinta con atto comunale prot. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente e a suo marito, allora comproprietario del terreno sul quale erano state realizzate le opere abusive;
- c) ne seguì l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, recante l’espressa avvertenza che, in caso di inosservanza, l’area sarebbe stata acquisita al patrimonio del Comune;
- d) i suddetti provvedimenti furono impugnati con ricorso T.A.R. Lecce r.g.n. 599/2011;
- e) nel frattempo, la ricorrente riproponeva una seconda istanza di sanatoria in data 18 luglio 2016 (doc. 7 deposito comunale del 2 febbraio 2022) per le medesime opere oggetto della prima istanza;
- f) il suddetto ricorso T.A.R. Lecce r.g.n. 599/2011, relativo al rigetto della prima domanda di sanatoria (dell’8 aprile 2008), veniva definito con sentenza n. 326 del 23 febbraio 2018, con la quale quel gravame veniva dichiarato “ improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la dichiarazione in tal senso resa dal difensore della ricorrente nel corso dell’udienza pubblica del 20.02.2018, in ragione della presentazione, in data 8 febbraio 2018, di nuova (ulteriore) istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 ”;
- g) i provvedimenti gravati nel suddetto giudizio rimanevano quindi validi ed efficaci, sicché si sarebbe verificato l’effetto giuridico dell’acquisizione dei beni di che trattasi al patrimonio comunale;
- h) in ragione di tanto, la ricorrente, sin dal 2011, non aveva più titolo per chiedere alcuna sanatoria;
- i) ne deriva la carenza di legittimazione della ricorrente a presentare successive sanatorie e, comunque, il difetto di legittimazione ad agire nel presente giudizio;
- j) il ricorso è comunque inammissibile perché non notificato anche al marito della ricorrente, comproprietario dell’area e, quindi, controinteressato;
- k) la domanda di sanatoria (la terza) per cui è causa era manifestamente inammissibile, in quanto il Comune aveva già precedentemente provveduto e non vi era quindi necessità di rispondere all’istanza della ricorrente;
- l) la domanda di sanatoria per cui è causa è comunque infondata nel merito, perché, nella prima istanza dell’8 aprile 2008, la ricorrente aveva dichiarato che le opere erano state realizzate nel 2002, quindi prima dell’approvazione (nel 2003) del nuovo P.R.G., che ha modificato l’indice di fabbricabilità;
- m) ne deriva che le opere, non essendo conformi alla normativa vigente al momento della loro realizzazione, non rispondono al requisito della doppia conformità;
- n) la particella n. 895 aveva esaurito tutta la volumetria per l’edificazione di una abitazione rurale e non rileva il fatto che le opere di che trattasi sviluppino un volume inferiore al 20% della costruzione preesistente, in quanto si apprezzano per una loro destinazione autonoma;
- o) l’istituto della sanatoria giurisprudenziale non è invocabile.
6) Con memoria del 14 febbraio 2022, la ricorrente ha evidenziato che i lavori furono iniziati nel 2002 ma completati nel 2003, come comprovano: le dichiarazioni di suo marito, autore materiale dell’abuso e sentito quale persona sottoposta a indagini nel procedimento penale poi archiviato (v. documentazione ricorrente depositata il 5 febbraio 2022), e la relazione tecnica allegata all’istanza di sanatoria della ricorrente per cui è causa (doc. 3 ricorso), nella quale vi è documentazione fotografica (v. pag. 16 di quella relazione) che attesta che al 2 giugno 2003 le opere di che trattasi non erano ancora completate.
7) Con replica del 23 febbraio 2022, il Comune ha chiesto lo stralcio delle dichiarazioni rese dal marito della ricorrente in quanto tardivamente depositate e, comunque, ha contestato che le stesse possano avere valenza probatoria della data di realizzazione delle opere in quanto mere dichiarazioni di parte. Il Comune ha altresì dedotto che dalle foto del 2003, di cui ha comunque contestato l’attitudine probatoria, si vede che i manufatti erano già definiti nei loro tratti essenziali e strutturali e, come tali, già chiaramente percepibili nella loro abusività.
8) Con replica del 23 febbraio 2022, la ricorrente ha dedotto, tra l’altro, che:
- a) l’ordinanza di demolizione era da ritenersi definitivamente inefficace in ragione della presentazione dell’istanza di sanatoria di che trattasi, per il che la ricorrente ha piena legittimazione a presentare la domanda di sanatoria e ad agire nel presente giudizio;
- b) il marito della ricorrente, indicato anche quale materiale responsabile dell’abuso, ha una evidente posizione di cointeresse al ricorso;
- c) la seconda domanda di sanatoria, risalente al 2016, non ha avuto alcun seguito perché il Comune non ha dato riscontro alla richiesta della Regione Puglia – Assessorato Regionale all’Agricoltura di rilasciare l’attestato di procedibilità urbanistica al fine di rendere il parere di idoneità tecnico – produttiva ex Legge regionale n.66/79, teso ad accertare che i due locali deposito (rispettivamente per derrate agricole e per attrezzature e macchinari agricoli) siano correttamente dimensionati rispetto all’estensione dell’azienda agricola ed alle sue esigenze produttive;
- d) in ragione di ciò la ricorrente è stata costretta a proporre una nuova domanda al Comune in data 08/02/2018, istanza che si fonda oggettivamente su presupposti ed allegazioni documentali nuove (relazione tecnico – illustrativa, relazione paesaggistica, rilievi fotografici), che dimostrano la sussistenza del requisito della doppia conformità urbanistica ed edilizia di cui all’art. 36 del T.U. dell’Edilizia, sicchè non può in alcun modo qualificarsi come una mera riproposizione della vecchia domanda del 2011 (né di quella del 2016).
9) All’udienza pubblica del 16 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
10) Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle preliminari eccezioni di rito sollevate dal Comune resistente, in quanto, alla luce del criterio della ragione più liquida, il ricorso è infondato.
Infatti, dagli atti di causa emerge, in modo evidente, che l’istanza di sanatoria per cui è causa riguarda gli stessi immobili che sono stati oggetto delle due precedenti istanze, di cui la prima (risalente all’8 aprile 2008) espressamente respinta e in occasione della quale parte ricorrente dichiarò che gli immobili erano stati realizzati nel 2002, quindi prima della modifica del P.R.G. che mutò l’indice di fabbricabilità, con la conseguenza che non vi era conformità alla disciplina vigente al momento della realizzazione degli abusi. A sostegno della terza istanza di sanatoria (per cui è la presente causa) non risulta che siano stati addotti elementi sostanzialmente nuovi, tali da comportare un rinnovo di istruttoria: al riguardo, non possono certamente considerarsi elementi nuovi le dichiarazioni con cui parte ricorrente ha evidenziato che la costruzione sarebbe iniziata nel 2002 e terminata nel 2003, in quanto non vi è prova certa della datazione delle fotografie prodotte in atti né, comunque, del momento, successivo alla modifica del P.R.G., in cui i volumi (per tali intendendosi strutture chiuse almeno su tre lati, cfr. T.A.R. Milano n. 406 del 18 febbraio 2022 e C.d.S. n. 4437 del 27 giugno 2019) sarebbero stati realizzati.
Per mera completezza, preme poi porre in evidenza che:
- per quanto attiene all’epoca di realizzazione delle opere, la documentazione prodotta agli atti prova che, in data 18 ottobre 2010, l’interessata ha sottoscritto una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (dotata – come noto – di una particolare valenza probatoria, con le connesse conseguenze di legge), in cui quest’ultima espressamente afferma – “consapevole delle sanzioni penali richiamata dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445” – “che i locali di cui alla pratica edilizia registrata al protocollo generale del -OMISSIS- al -OMISSIS- sono stati realizzati nel 2002” (cfr. documenti depositati dal Comune in data 2 febbraio 2022 – all. 003);
- secondo giurisprudenza ormai consolidata, l’inoltro di un’istanza di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 in relazione ad opere già oggetto di un ordine di demolizione non influisce sulla legittimità della sanzione ripristinatoria irrogata dall’Amministrazione procedente, né comporta la sua inefficacia ovvero, in termini generali, non vale a determinare alcun mutamento definitivo dell’assetto di interessi attuato dall’ordine demolitorio (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 18 agosto 2021, n. 5922), precisando, ancora, che – nel caso di specie – il principio in trattazione è da considerare connotato da una specifica valenza giuridica ove si tenga conto che l’ordine di demolizione impartito dall’Amministrazione in data 18 febbraio 2011 risulta essere stato adottato proprio a seguito della definizione negativa del procedimento avviato dall’interessata con l’istanza inoltrata ex art. 36 del menzionato D.P.R. nel 2008, per la regolarizzazione delle medesime opere (cfr. provvedimento in data 21 gennaio 2011 - documenti depositati dall’Amministrazione in data 2 febbraio 2022, all. n. 4).
11) Il ricorso va quindi respinto.
12) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del -OMISSIS-, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, tenutasi con le modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.