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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1365/2024 R.G. iniziata con ricorso depositato il da
, c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA PELLE- Parte_1 P.IVA_1
GRINO, 6 71036 LUCERA presso lo studio dell'Avv. MASTRODOMENI-
CO ALESSANDRO, c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._1
difeso - ATTORE - contro c.f.: , elettivamente domiciliato in , Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. MASTROLILLI FEDERICO, c.f.:
[...]
dal quale è rappresentato e difeso - CONVENUTO - C.F._2
Causa discussa senza assumere alcun mezzo di prova sulle seguenti conclu- sioni di parte attrice: “accertare e dichiarare la fondatezza del presente ricorso e, per l'effetto, condannare la società al pagamento/restituzione della somma Controparte_1 illegittimamente incamerata pari ad Euro 22.878,65, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi sino alla data dell'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi nei confronti degli pro- curatori antistatari. In ogni caso, insistendo ancora una volta per l'ammissione di una CTU finalizzata alla ride- terminazione degli effettivi importi dovuti, opponendosi a quanto eccepito dalla controparte in merito alla presunta incompatibilità tra la domanda e la suddetta richiesta ctu.”
e di parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, rigettare integralmente tutte le domande della perché manifestamente inammissibili Parte_1 e/o infondate in fatto e in diritto e sguarnite di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa, e in ogni caso dichiarare applicabili alla fornitura in oggetto a decorrere dal 1° maggio 2023 le condizioni economiche indicate nella lettera di preavviso di rinnovo di del 17 CP_1 gennaio 2023.”
FATTO E DIRITTO.
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
ha legittimamente aggiornato le condizioni economiche Controparte_1
dell'offerta in scadenza e non ha esercitato la facoltà di recesso Parte_1
contrattualmente prevista a suo favore.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 17/4/2012, ha sottoscritto un contratto di fornitura di energia Parte_1
elettrica con (vedasi doc. 2 convenuta). Contestualmente alla Controparte_1
firma del predetto contratto, l'attore ha scelto di aderire all'offerta denominata
“Anno Sicuro”, che stabiliva un prezzo fisso ed invariabile per 24 mesi decor- renti dal 17/4/2012 (vedasi doc. 1 convenuta).
2) A far data dal 01/5/2014, la durata della succitata offerta è stata ridotta a 12 mesi (vedasi doc. 3 convenuta, pagg. 2 e 3).
3) Le condizioni economiche previste nell'offerta “Anno sicuro” erano per- tanto a scadenza;
esse, decorso il periodo prefissato, sarebbero potute esser modificate dal Fornitore e l'utilizzatore avrebbe avuto la facoltà di recedere dal contratto di somministrazione. L'art. 3 delle condizioni generali, infatti, recita testualmente: “3.2 Prima del termine di ciascun periodo di applicabili- tà delle condizioni economiche il fornitore comunicherà per iscritto al cliente
[…], l'eventuale aggiornamento delle stesse;
le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del cliente e comunque non prima dello scadere del periodo di appli- cabilità delle precedenti condizioni economiche. In mancanza di detta comu- nicazione, le condizioni economiche applicate s'intendono prorogate finchè il fornitore non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al cliente, indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità; le nuove condizioni eco-
- 2 - nomiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comuni- cazione da parte del cliente”.
4) Il 17/01/2023, la convenuta ha inviato all'attrice una lettera semplice (ve- dasi doc. 17 convenuta), sebbene tracciata (vedasi doc. 17 bis convenuta), nel- la quale comunicava che l'offerta “Anno Sicuro” scadeva il 30/4/2023 e che a far data dal 01/5/2023, avrebbe applicato sempre per 12 mesi, delle nuove condizioni economiche consistenti in un sensibile aumento del costo a
[...]
nega di aver mai ricevuto la predetta missiva;
essa, ad avviso dello CP_2
scrivente, allo stato degli atti, risulta inviata ma non vi è la prova della data in cui essa è stata ricevuta, il cui onere era a carico di . Controparte_1
5) Le nuove condizioni economiche sono state praticate da , Controparte_1
che ha emesso in conformità ad esse, tre fatture relative ai consumi di maggio, giugno e luglio 2023, per complessivi €22.278,65# (vedasi docc. 18, 19 e 20 convenuta), che poi sono quelle per le quali si chiede il rimborso nel presente giudizio.
Tutti i predetti documenti fiscali sono stati pagati da senza alcuna Parte_1
contestazione, nonostante, a parità di consumi, l'importo delle bollette fosse sostanzialmente triplicato. Ciò emerge confrontando le fatture relative ai con- sumi di maggio 2022 e maggio 2023. Infatti, a maggio 2022 (vedasi doc. 16a convenuta), per un consumo di 11948 kwh, l'attrice ha pagato una bolletta di
€3.047,05#, mentre a maggio 2023 (vedasi doc. 18 convenuta), per un consu- mo sensibilmente inferiore e cioè kwh 10848 (differenza kwh 1100),
€8.669,36#.
Tale ultima circostanza rende ininfluente ai fini della legittimità dell'applicazione degli aumenti sul costo unitario a Kwh, la mancata prova della ricezione da parte dell'attrice, della comunicazione di cui al precedente punto 4. Se, infatti, ha pagato le tre fatture relative ai consumi di Parte_1
maggio, giugno e luglio 2023, nonostante il loro importo notevolmente più al-
- 3 - to rispetto a quello dell'anno precedente, poiché in esse veniva applicato il co- sto unitario a Kwh previsto nella nuova offerta “Anno sicuro”, significa che lo ha accettato rinunciando pertanto implicitamente, alla facoltà di recesso spet- tantegli per contratto.
L'art. 3 del d.l. n.115/2022 del 09/8/2022 (cd. Decreto aiuti bis) non è appli- cabile alla fattispecie in forza del successivo d.l. n.198/2022 del 29/12/2022
(cd. Decreto millleproroghe), il quale ha chiarito, fornendo interpretazione au- tentica del citato art. 3 del Decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022) che quest'ultimo
“non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitri- ce di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della
contro
- parte”.
In considerazione dell'esito della lite, le relative spese vengono poste a carico dell'attrice, in favore dell'altra parte, liquidandole in €5.100,00# per onorari oltre rimborso spese forfettario, iva e c.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la doman- da attorea.
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Parte_1
pagare ad in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Così deciso il 24 gennaio 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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