Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8464 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
084 647/ 02 Reg. Gen. N. 23135/99 UD. 12.03.2002 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DI PO OL TALINO LA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE 40423355 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente Rep.1737 Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO UFFICIO COPIE Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Richiesta copia st dal Sig. per diritti € 155. Dott. Umberto GOLDONI Consigliere 14610. 2002 il ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 23135/99 proposto Oggetto: Pagamento spese condominiali. da RA AL, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell'Avv. Pietro Carlino, CANCELLERIA rappresentata e difesa dall'Avv. Filiberto Rendina come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE A
contro
CANCELLERIA CONDOMINIO in Napoli alla SALITA ARENELLA N. 33,in persona dell'Amministratore p.t. Grazia Pallotta, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n. 74, presso lo studio dell' 1 +386/02 Avv. Gianni Emilio Iacobelli, rappresentato e difeso dall'Avv. Dante Testa come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7746/99 del 13.10.1999 / 26.10.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.03.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Anto- nietta Carestia che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 14.01.1998, MA RA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8990/97 emesso dal Giudice di Pace di Napoli col quale le era stato ingiunto di pagare al Condominio in Napoli alla Salita Arenella n. 33 la somma di £. 874.150, oltre interessi e spese, a titolo di quote non pagate relative al servizio di riscalda- mento, come da bilancio preventivo e relativo stato di riparto afferente la stagione 1996/97, approvato nell'assemblea del 24.10.1996. L'opponente deduceva: a) l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva dell' ammini- की stratore, il quale aveva agito senza la necessaria preventiva autorizzazione dell'assemblea; b) l'inammissibilità della do- manda in quanto non fondata su valido titolo, tale non essen- do l'approvazione di un bilancio preventivo;
c) l'improcedibilità . 2 della domanda stante la litispendenza e/o continenza e, co- munque, la connessione della causa con quella di opposizione alla delibera del 13.11.97 pendente innanzi al Tribunale di Napoli. L'opponente concludeva per la revoca dell'opposto de- creto. Costituitosi, il Condominio contestava l'avverso dedotto chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruttoria il Giudice di Pace rigettava l'opposi- zione e condannava la RA al pagamento delle spese pro- cessuali. Con sentenza n. 7746/99 del 13.10.1999 / 26.10.1999, il Tribunale di Napoli, rilevato che il Condominio nel chiedere il decreto ingiuntivo per la somma di £. 874.150 aveva proposto una domanda ampiamente compresa nel limite di due milioni, dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla RA, che condannava alle spese del grado, osservando che avverso le sentenze del Giudice di Pace emesse su cause il cui valore non eccede lire due milioni, è ammissibile il solo ricorso per cassa- zione qualora abbia il giudice pronunciato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronuncia sulla compe- All tenza o su altra questione preliminare di rito o di merito o ab- bia infine pronunciato sulla competenza e sul merito, mentre è irrilevante che il merito sia stato deciso secondo equità o se- condo diritto. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RA in base a tre motivi, illustrati da memoria. Il Condominio ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, denunciando la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 112, 113, 91 e 182 c.p.c., nonché dell'art. 1136, 4° comma c.c. in relazione alla censure di legittimità sancite all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente assume che il Tribunale avrebbe dovuto preliminarmente statuire su un punto decisivo relativo alla nullità o invalidità della costituzio- ne in giudizio, sia in primo che in secondo grado, del Condo- minio per mancanza della necessaria autorizzazione da parte dell'assemblea con delibera adottata ai sensi dell'art. 1136, 4° comma, c.c.. Secondo la ricorrente, il Tribunale, non avendo rilevato la nullità della costituzione del Condominio, sarebbe giunto alla "abnorme pronuncia di condanna alle spese e competenze giudiziali, in favore dell' appellato, pur non rego- larmente costituito in giudizio".
2. Col secondo motivo, denunciando la falsa interpretazione ed errata applicazione degli artt. 113, 114, 115, 116, 339, 2° comma, e 341 c.p.c., nonché delle più elementari norme di ermeneutica interpretativa sancite all'art. 12 della legge in ge- nerale, in relazione alla censure di legittimità ipotizzate all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente si duole che il Tribunale abbia 4 dichiarato l'inammissibilità dell'appello, ritenendo che la pro- nuncia del Giudice di Pace sarebbe stata resa secondo equità. Secondo la ricorrente l'equità sarebbe estranea al caso in esame, avendo il Giudice di Pace esaminato e deciso questioni preliminari di natura esclusivamente giuridica, quali: a) la liti- spendenza;
b) la sospensione preventiva obbligatoria ex art. 295 c.p.c.; c) la carenza dei poteri dell'Amministratore condo- miniale alla proposizione della lite;
d) l'inammissibilità dell' azione ex art. 63 disp. att. c.c. per carenza di approvazione dell'essenziale specifico stato di riparto delle spese. Contro le sentenze del Giudice di Pace, pronunciate secondo diritto, nell' ambito della sua competenza per materia e per valore, è previ- sto l'appello al Tribunale.
3. Col terzo motivo, deducendo contraddittorietà di giudi- cati con errata interpretazione e falsa applicazione da parte dei giudici d'appello degli artt. 112. 113. 115, 116 e 395 n. 5 c.p.c., in relazione alle censure di legittimità sancite all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente assume che il giudice d'ap- pello non avrebbe tenuto in alcun conto la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio di opposizione alla delibera condominiale del 13.11.1997 che ne aveva dichiarato la nulli- tà. Tale sentenza avrebbe dovuto portare alla revoca ed an- nullamento della sentenza del Giudice di Pace, in quanto co- stituirebbe giudicato sulla stessa questione. 5 4.1. In base all'ordine logico delle questioni va esaminato con priorità il secondo motivo, col quale la ricorrente, in sinte- si, assume che la pronuncia del Giudice di Pace sarebbe stata resa non secondo equità ma secondo diritto, per dedurne che erroneamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile l' ap- pello, ritenendo tale pronuncia impugnabile unicamente con ricorso per cassazione.
4.2. Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. le sentenze del Giudice di Pace pronunciate in cause il cui valore non eccede i due milioni di lire sono sempre pronunciate secondo equità, non rilevando che dell'equità non si sia fatta menzione in sentenza. In base all'art. 339, quarto comma, c.p.c. le senten- ze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità non sono appellabili. Consegue che, in base al combinato disposto dei menzionati artt. 113 e 339 c.p.c., avverso le sentenze del Giudice di Pace emesse in cause il cui valore non eccede i due milioni di lire è ammissibile il solo ricorso per cassazione abbia il giudice pronunciato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preli- minare di rito o di merito o abbia, infine, pronunciato sulla competenza e sul merito, mentre è irrilevante che il merito sia stato deciso secondo equità o secondo la regola di diritto (cfr. 6 ex plurimis: Sez. Un. 23.9.1998 n. 9493; 14.12.1998 n. 12542; Cass. 26. 10.2000 n. 14099). Invero l'individuazione del mezzo di impugnazione esperi- bile avverso le sentenze del Giudice di Pace avviene in funzio- ne del valore della domanda proposta e non del contenuto concreto della decisione, essendo irrilevante che siano state esaminate e decise soltanto, o insieme al merito, questioni preliminari di natura esclusivamente giuridica.
4.3. A tali principi l'impugnata sentenza si è uniformata al- lorché ha dichiarato inammissibile l'appello della RA pro- posto avverso la sentenza del Giudice di Pace resa in una controversia che in base alla domanda era di valore di £. 874.150, e quindi ampiamente compresa nel limite di due mi- lioni, non rilevando, per quanto già osservato, che erano state risolte soltanto questioni preliminari di rito, decise secondo di- ritto.
4.3. Tutte le altre questioni che vengono sollevate con i due restanti motivi (primo e terzo) sono precluse e non possono es- sere fatte valere tardivamente in questa sede, una volta ac- certato che l'impugnata sentenza correttamente ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Giu- dice di Pace. 7 5. Il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, li- quidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro...114.0 oltre Euro 300,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 12 marzo 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Anterino Sfint IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 13 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 Talezco 109T 129,11 456T 0,66 TOT.149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in clath 2 SET.2002 *Serie 4. vesale € 149.77. CENTOQUARANTANOVE/77 p. Il Dirigente Area Servi Dott.ssa Maria Grazia DI TALE E L E L D 12. Responsabile Servizio A C 0032 (Dr. M. RACCICH N TRATE