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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4114/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. LARA Parte_1
REFE;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. FILIPPO Parte_2
CAPORALINI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “OMOLOGARE CON SENTENZA La separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, nonché con facoltà di entrambi di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno.
PIANO GENITORIALE PER I GL NN doc. 5
2) Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 accetteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, istruzione, educazione e salute - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di
- 1 - ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
3)I figlio minore rimane nella casa familiare in Strada Frazione Candia n.140/b con la madre quale genitore collocatario, mentre il padre si trasferirà altrove.
4) Il padre, ogni giovedì dalle ore 15:00 circa fino al giorno successivo alle ore 9:00 circa, ed ogni sabato dalle ore 24:00 circa fino al lunedì successivo alle ore 9:00 circa, potrà frequentare il figlio minore trasferendosi temporaneamente nella casa di famiglia. Pertanto, durante l'anno scolastico, il padre nei giorni del venerdì e lunedì si impegna ad accompagnare a scuola il figlio . Per_1
Tuttavia, nel caso in cui non possa rispettare la regolamentazione di visita, a causa di impegni lavorativi, provvederà ad informarne tempestivamente la sig.ra Per le festività natalizie Parte_1 il figlio minore trascorrerà la Vigilia di Natale, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con un genitore ed il giorno di Natale, quello di Santo TE e l'Epifania con l'altro, ad anni alterni. Per le festività pasquali il figlio minore trascorrerà metà dei giorni di vacanza dalla scuola con un genitore e la restante metà con l'altro genitore. Il figlio minore trascorrerà con entrambi i genitori 15 giorni, anche non consecutivi, durante la stagione estiva previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le ferie di entrambi. I genitori alterneranno tra loro, salvo diversi accordi, le altre festività infra- annuali. Per_ Mentre, il padre concorda direttamente con la figlia , maggiorenne, le occasioni di incontro.
5)Il padre provvede a versare alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile €. 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , nonché €. 500,00 a Per_1
Per_ titolo di contributo per il mantenimento della figlia , somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Per quest'ultima, si fa carico di sostenere poi le spese economiche relative all'automobile (manutenzione ordinarie, straordinarie e fine rate del finanziamento).
6) Le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle descritte nel Protocollo Tribunale
Ancona/Ordine Avvocati Ancona concernenti i due figli saranno a carico del padre per il 60% e 40%
a carico della madre.)
In particolare, poi i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese delle ripetizioni del figlio , che Per_1 ammettono sin d'ora, ove ritenute necessarie per il miglior rendimento scolastico di quest'ultimo.
Per il rimborso delle spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro genitore gli scontrini fiscali, le ricevute, le fatture o comunque i documenti provenienti da terzi, che attestino l'avvenuto pagamento, nonché le prescrizioni mediche.
La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano.
- 2 - ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
7) La casa coniugale sita in via Candia n.140/b (villetta disposta su tre piani seminterrato-terra piano 1° con terrazzo e garage e corte esclusiva individuata al Foglio 112, particella 422, sub 2 cat.
A/7 e foglio 112 particella 623, sub 1 cat. C/6 è assegnata, quale genitore collocatario alla sig.ra che vi abiterà con i figli fino a quando il figlio non raggiungerà la piena Parte_1 Per_1 autosufficienza economica. La sig.ra dovrà intestarsi tutte le utenze relative a detto bene Parte_1 immobile e provvederà a curare in via esclusiva i rapporti lavorativi con i soggetti che prestano attività lavorativa presso detta abitazione come, ad esempio, la colf ed il giardiniere.
8) Il padre della sig.ra che da molti anni convive nella stessa casa fornendo un costante Parte_1 sostegno pratico ed affettivo ai nipoti, ha diritto di rimanervi finché ne avrà residenza la figlia.
9) Il sig. si farà carico di coprire un terzo delle spese ordinarie della casa familiare Parte_2 per tutto il periodo in cui il figlio vi risiederà (a titolo esemplificativo e non esaustivo, come Per_1 le spese per la bolletta del gas, della luce, della tari, del giardiniere, della colf, ecc…);
10) Il sig. se ne è interessato, si impegna a sostenerne interamente le spese degli Parte_2 abbonamenti ai programmi televisivi su reti a pagamento.
11) Il cane di nome “Sky” di proprietà del sig. rimarrà presso la casa coniugale, Parte_2 assumendosi quest'ultimo la responsabilità di provvedere in via esclusiva al suo mantenimento.
12) Ciascun coniuge gode di propria e adeguata capacità reddituale, per cui, risultando ad oggi entrambi economicamente autosufficienti gli stessi rinunciano a qualsiasi obbligo di reciproco mantenimento e non viene previsto alcun reciproco contributo.
13) I separandi si concedono il loro reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio.
14) L'assegno unico universale di €. 50,00 (doc. 8) che ad oggi viene percepito al 100% dalla sig.ra rimarrà nella sua disponibilità. Parte_1
15) I coniugi danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e non, e di non avere più altro a pretendere l'uno dall'altra.
16)Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
San Paolo di Jesi (AN) il 05/12/1999, hanno chiesto la separazione consensuale rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (Ancona, il 21/09/2002) e (Ancona, il 25/10/2009) e Per_2 Per_1
- 3 - che nel tempo la vita coniugale è entrata in crisi tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e indurre i coniugi a separarsi di fatto.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate, con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto la omologa della separazione consensuale alle condizioni sopra trascritte.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 03/12/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto già interrotta da tempo.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri ed hanno rinunciato reciprocamente al mantenimento) e corrispondenti agli interessi dei figli (la primogenita maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, il secondogenito minorenne, per i quali le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre di complessivi € 1.000,00 mensili).
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà, per quanto non diversamente stabilito, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Non è oggetto dello scrutinio del Collegio la previsione relativa all'animale di affezione, esulando la regolamentazione dello stesso dall'esercizio della responsabilità genitoriale e dalle condizioni della separazione.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 4 - dichiara la separazione dei coniugi i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a San Paolo di Jesi (AN) il 05/12/1999, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Paolo di Jesi (AN) al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 1999; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Paolo di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4114/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. LARA Parte_1
REFE;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. FILIPPO Parte_2
CAPORALINI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “OMOLOGARE CON SENTENZA La separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, nonché con facoltà di entrambi di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno.
PIANO GENITORIALE PER I GL NN doc. 5
2) Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 accetteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, istruzione, educazione e salute - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di
- 1 - ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
3)I figlio minore rimane nella casa familiare in Strada Frazione Candia n.140/b con la madre quale genitore collocatario, mentre il padre si trasferirà altrove.
4) Il padre, ogni giovedì dalle ore 15:00 circa fino al giorno successivo alle ore 9:00 circa, ed ogni sabato dalle ore 24:00 circa fino al lunedì successivo alle ore 9:00 circa, potrà frequentare il figlio minore trasferendosi temporaneamente nella casa di famiglia. Pertanto, durante l'anno scolastico, il padre nei giorni del venerdì e lunedì si impegna ad accompagnare a scuola il figlio . Per_1
Tuttavia, nel caso in cui non possa rispettare la regolamentazione di visita, a causa di impegni lavorativi, provvederà ad informarne tempestivamente la sig.ra Per le festività natalizie Parte_1 il figlio minore trascorrerà la Vigilia di Natale, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con un genitore ed il giorno di Natale, quello di Santo TE e l'Epifania con l'altro, ad anni alterni. Per le festività pasquali il figlio minore trascorrerà metà dei giorni di vacanza dalla scuola con un genitore e la restante metà con l'altro genitore. Il figlio minore trascorrerà con entrambi i genitori 15 giorni, anche non consecutivi, durante la stagione estiva previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le ferie di entrambi. I genitori alterneranno tra loro, salvo diversi accordi, le altre festività infra- annuali. Per_ Mentre, il padre concorda direttamente con la figlia , maggiorenne, le occasioni di incontro.
5)Il padre provvede a versare alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile €. 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , nonché €. 500,00 a Per_1
Per_ titolo di contributo per il mantenimento della figlia , somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Per quest'ultima, si fa carico di sostenere poi le spese economiche relative all'automobile (manutenzione ordinarie, straordinarie e fine rate del finanziamento).
6) Le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle descritte nel Protocollo Tribunale
Ancona/Ordine Avvocati Ancona concernenti i due figli saranno a carico del padre per il 60% e 40%
a carico della madre.)
In particolare, poi i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese delle ripetizioni del figlio , che Per_1 ammettono sin d'ora, ove ritenute necessarie per il miglior rendimento scolastico di quest'ultimo.
Per il rimborso delle spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro genitore gli scontrini fiscali, le ricevute, le fatture o comunque i documenti provenienti da terzi, che attestino l'avvenuto pagamento, nonché le prescrizioni mediche.
La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano.
- 2 - ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
7) La casa coniugale sita in via Candia n.140/b (villetta disposta su tre piani seminterrato-terra piano 1° con terrazzo e garage e corte esclusiva individuata al Foglio 112, particella 422, sub 2 cat.
A/7 e foglio 112 particella 623, sub 1 cat. C/6 è assegnata, quale genitore collocatario alla sig.ra che vi abiterà con i figli fino a quando il figlio non raggiungerà la piena Parte_1 Per_1 autosufficienza economica. La sig.ra dovrà intestarsi tutte le utenze relative a detto bene Parte_1 immobile e provvederà a curare in via esclusiva i rapporti lavorativi con i soggetti che prestano attività lavorativa presso detta abitazione come, ad esempio, la colf ed il giardiniere.
8) Il padre della sig.ra che da molti anni convive nella stessa casa fornendo un costante Parte_1 sostegno pratico ed affettivo ai nipoti, ha diritto di rimanervi finché ne avrà residenza la figlia.
9) Il sig. si farà carico di coprire un terzo delle spese ordinarie della casa familiare Parte_2 per tutto il periodo in cui il figlio vi risiederà (a titolo esemplificativo e non esaustivo, come Per_1 le spese per la bolletta del gas, della luce, della tari, del giardiniere, della colf, ecc…);
10) Il sig. se ne è interessato, si impegna a sostenerne interamente le spese degli Parte_2 abbonamenti ai programmi televisivi su reti a pagamento.
11) Il cane di nome “Sky” di proprietà del sig. rimarrà presso la casa coniugale, Parte_2 assumendosi quest'ultimo la responsabilità di provvedere in via esclusiva al suo mantenimento.
12) Ciascun coniuge gode di propria e adeguata capacità reddituale, per cui, risultando ad oggi entrambi economicamente autosufficienti gli stessi rinunciano a qualsiasi obbligo di reciproco mantenimento e non viene previsto alcun reciproco contributo.
13) I separandi si concedono il loro reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio.
14) L'assegno unico universale di €. 50,00 (doc. 8) che ad oggi viene percepito al 100% dalla sig.ra rimarrà nella sua disponibilità. Parte_1
15) I coniugi danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e non, e di non avere più altro a pretendere l'uno dall'altra.
16)Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
San Paolo di Jesi (AN) il 05/12/1999, hanno chiesto la separazione consensuale rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (Ancona, il 21/09/2002) e (Ancona, il 25/10/2009) e Per_2 Per_1
- 3 - che nel tempo la vita coniugale è entrata in crisi tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e indurre i coniugi a separarsi di fatto.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate, con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto la omologa della separazione consensuale alle condizioni sopra trascritte.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 03/12/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto già interrotta da tempo.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri ed hanno rinunciato reciprocamente al mantenimento) e corrispondenti agli interessi dei figli (la primogenita maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, il secondogenito minorenne, per i quali le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre di complessivi € 1.000,00 mensili).
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà, per quanto non diversamente stabilito, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Non è oggetto dello scrutinio del Collegio la previsione relativa all'animale di affezione, esulando la regolamentazione dello stesso dall'esercizio della responsabilità genitoriale e dalle condizioni della separazione.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 4 - dichiara la separazione dei coniugi i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a San Paolo di Jesi (AN) il 05/12/1999, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Paolo di Jesi (AN) al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 1999; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Paolo di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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