Rigetto
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/03/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02587/2025REG.PROV.COLL.
N. 02776/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2776 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rodolfo Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025, il consigliere Francesco Frigida e viste le conclusioni scritte dell’avvocato Rodolfo Romito per l’appellante e dell’avvocato dello Stato Emma Damiani per l’appellato;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, I reparto, III divisione, del 27 agosto 2024, recante il diniego di rimborso delle spese legali chieste dall’appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, in relazione a un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione, nonché dagli atti presupposti, tra cui la nota della terza sezione carabinieri della citata III divisione, DPGM/III/7^/3/PPR_CC_AC/402-2-D (prot. n. M_D GMIL 0993081) del 25 giugno 2024, recante il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, 241.
2. I tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) l’appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS-, al tempo in servizio presso il nucleo operativo della compagnia di Piove di Sacco (Pd), venne tratto a processo, insieme ad altri due soggetti, con le accuse di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e di accesso abusivo a sistema informatico (ruolo generale delle notizie di reato 8961/2005 della procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova);
b) il militare venne condannato dal Tribunale di Padova, in composizione collegiale, con sentenza n. -OMISSIS- e depositata il 9 marzo 2010;
c) l’interessato venne successivamente assolto dalla Corte d’appello di Venezia, sezione prima penale, con sentenza n.-OMISSIS-, depositata il 27 aprile 2011 e passata in giudicato, per mancata impugnazione, il 22 giugno 2011;
d) in data 29 gennaio 2013 l’interessato, ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, ha chiesto all’amministrazione della difesa il rimborso delle spese legali sostenute;
e) con nota del 25 giugno 2014, indicata al primo paragrafo, il Ministero della difesa comunicò all’interessato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, 241, su conforme parere negativo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia del 19 giugno 2014;
f) in data 7 luglio 2014 l’istante presentò osservazioni in merito;
g) con nota n. 32139 P del 13 giugno 2014 l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ribadì il proprio parere sfavorevole;
h) con la determinazione del 27 agosto 2014, indicata al primo paragrafo, l’amministrazione respinse l’istanza.
3. Detto provvedimento è stato impugnato dal signor -OMISSIS- con ricorso n. 1638 del 2014 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e affidato a tre motivi così compendiati: « Erronea applicazione e interpretazione dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 25 marzo 1997 convertito in legge n. 135 del 23 maggio 1997 – violazione dei criteri ermeneutici d’interpretazione dei presupposti applicativi della legge - eccesso di potere per difetto di istruttoria - misconoscimento degli accertamenti penali - sviamento », « Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (sotto altro profilo) » e « Eccesso di potere per carenza di presupposti e per difetto ed inconferenza di motivazione, insufficienza e/o mancata assoluta di istruttoria (sotto altro profilo) ».
4. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Veneto, sezione prima, ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 25 febbraio 2023 e in data 25 marzo 2023 – il signor -OMISSIS- ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando, in sostanza, due ordini di motivi.
7. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, eccependo l’infondatezza del gravame.
8. In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato memoria in data 8 gennaio 2025, con la quale ha illustrato ulteriormente le proprie tesi e ha insistito sulle proprie posizioni.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025.
10. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
11. I motivi d’impugnazione (estesi da pagina 9 a pagina 26 del gravame) sono stati rappresentati con una complessiva trattazione unitaria e suddivisi sostanzialmente in due ordini di doglianze.
11.1. Con la prima l’appellante ha lamentato, in sintesi, che il T.a.r. avrebbe errato « nell’aver ritenuto che non vi sia alcun nesso, se non di mera occasionalità fra la condotta contestata e l’attività istituzionale del carabiniere ». In particolare, l’interessato, abilitato alla consultazione delle banche dati informatiche per ragioni di servizio, avrebbe agito nell’ambito dell’attività istituzionale a cui era adibito, con la conseguenza che i suoi atti sarebbero direttamente o indirettamente imputabili all’amministrazione di appartenenza. Specificamente, ad avviso del militare, « l’accertamento operato (in sentenza) e le testimonianze assunte nel processo penale (…) ha chiarito come le condotte oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica - e dalle quali l’appellante è stato incontestabilmente assolto con sentenza definitiva - si riferivano ad attività del militare poste in essere all’interno (e, comunque, non al di fuori) di compiti di istituto e contigui al contesto operativo e come tali connessi con l’espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali (l’accesso alle banche dati cui lo stesso era istituzionalmente abilitato) e non ricollegabili a mere ragioni personali, estranee a qualsivoglia immedesimazione organica o, comunque, a doveri d’ufficio ». Sussisterebbero dunque « violazione di legge (art. 18 D.L. n. 67 del 1997); eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto ».
11.2 Tramite la seconda censura l’interessato ha dedotto, in sintesi, che il T.a.r. avrebbe errato nel reputare « che la sentenza della Corte di Appello pur se pienamente assolutoria, avrebbe accertato che le condotte contestate sarebbero state realizzate per finalità estranee ai compiti dell’Ufficio », mentre « la sentenza penale è pienamente assolutoria e non contiene alcun elemento colpevolizzante del dipendente, affermando la liceità della stessa tanto con riguardo ai rapporti con l’investigatore privato (non violativi di alcuna norma ed, anzi, avvenuti all’interno di un rapporto di corrente fra soggetti operativi sul territorio e con compiti di investigazione), né con riguardo alla mole degli accessi (di cui non è stata punto dimostrata l’estraneità a compiti di servizio ed, anzi, l’inerenza allo stesso in relazione alle richieste degli altri colleghi dell’ufficio) ».
Pertanto vi sarebbe una violazione di legge con riferimento agli articoli art. 27, comma 2, della Costituzione, 533 c.p.p., art. 115- bis c.p.p. in relazione all’art. 18 del decreto-legge n. 67/1997.
Ai fini dell’applicazione del beneficio recato da tale ultima disposizione, per l’appellante, sarebbe « solo necessario che la pronuncia giurisdizionale abbia accertato l’assenza di responsabilità ed un tale presupposto può ritenersi sussistente anche laddove sia stato applicato l’art. 530 comma 2 del c.p.p. (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137; Sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4176; Ad. Gen., 29 novembre 2012, n. 20/13; Sez. IV, 21 gennaio 2011, n. 1713), come già infra ampiamente evidenziato. La questione è totalmente assorbente e, pertanto, non può essere consentito al Ministero (oppure a Giudice amministrativo) di mettersi il “tocco” di un’improbabile Giudice di Cassazione per affermare “sì è stato assolto, ma con dei sospetti …”. Vi osta la norma processuale dell’art. 533 cpp (per cui la condanna penale viene irrogata solo aldilà di ogni ragionevole dubbio”); il principio costituzionale dell’art. 27, co. 2, della Costituzione ».
12. I due motivi devono essere vagliati congiuntamente, stante la loro stretta embricazione fattuale e logica.
13. Siffatte doglianze sono infondate.
13.1. In proposito va premesso che l’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135 dispone che: « Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ».
Tale disposizione attribuisce dunque un peculiare potere valutativo all’amministrazione con riferimento all’ an ed al quantum , poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché – quando sussistano detti presupposti – se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso, con l’ausilio dell’Avvocatura dello Stato (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 31 maggio 2017, n. 1266; sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3593), il cui parere di congruità ha natura obbligatoria, posto che la relativa acquisizione è prescritta dalla legge e non può essere pretermessa, e carattere vincolante, poiché l’amministrazione non può disattendere l’indicazione quantitativa resa dall’organo tecnico.
In ogni caso, qualora il diniego (totale o parziale) di rimborso risulti illegittimo, il suo annullamento non comporta di per sé l’accertamento della spettanza del beneficio, dovendosi comunque pronunciare sulla questione l’amministrazione, in sede di emanazione degli atti ulteriori, non potendo, in particolare, in alcun caso il giudice amministrativo riconoscere direttamente una somma specificamente quantificata all’istante.
13.2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al citato art. 18, occorre, per espressa e univoca previsione legislativa, che le ipotesi di reato siano state conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio oppure con l’assolvimento di obblighi istituzionali. È dunque necessario la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 5 aprile 2023, n. 3515; sez. IV, 28 novembre 2019, numeri 8137 e 8140), cosicché il diritto al rimborso sussiste solo qualora il processo subito dal dipendente e conclusosi con l’esclusione nel merito della sua responsabilità abbia ad oggetto fatti e comportamenti posti in essere al fine di adempiere ad un obbligo di servizio e quindi teleologicamente preordinati all’esclusivo fine pubblico, che solo giustifica l’aggravio patrimoniale a carico della pubblica amministrazione. L’espressione normativa « atti e fatti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali » include tra le condotte rilevanti non soltanto quelle che costituiscono in senso stretto una modalità di concreto espletamento di servizi e obblighi istituzionali attraverso azioni tipiche, ma estenda tale rilevanza anche ad attività con queste ultime connesse, sebbene non meramente occasionate.
La finalità della norma di cui al citato art. 18 risiede nell’esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento del servizio e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza.
Consolidata giurisprudenza – a cui il Collegio aderisce, non rivenendo effettive ragioni per discostarsene – ha ripetutamente chiarito che si deve trattare di condotte (estrinsecatesi in atti o comportamenti) che di per sé siano riferibili all’amministrazione di appartenenza e che, di conseguenza, comportino a questa l’imputazione dei relativi effetti (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2017, n. 1568 e 26 febbraio 2013, n. 1190). Ne deriva che l’obbligo dell’amministrazione di sopportare gli oneri delle spese di difesa del dipendente va riconosciuto soltanto nei casi in cui l’imputazione riguardi un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente e, come tale, ad esso imputabile, con la conseguenza che il requisito della inerenza dei fatti all’assolvimento degli obblighi istituzionali può sussistere solo laddove risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza; detto interesse deve, invece, escludersi qualora vi sia conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione, emergendo estremi di natura disciplinare ed amministrativa, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio, oppure qualora sia stata posta in essere un’attività non già nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza ed in connessione con i fini istituzionali, bensì nell’interesse proprio del dipendente ed in relazione a suoi fini personali.
Come puntualmente evidenziato dalla difesa dello Stato, ai fini del diritto al rimborso è rilevante il rapporto causale che intercorre tra la prestazione di lavoro e l’evento che determina l’insorgere dell’ipotizzata responsabilità, in guisa che l’evento determinante deve costituire una parte o una modalità della prestazione lavorativa ed essersi concretizzato non soltanto durante e in occasione della prestazione del rapporto di servizio, ma altresì a causa di esso, ovverosia deve essere finalizzato alla corretta prestazione lavorativa.
Il beneficio di cui al citato art. 18 va dunque riconosciuto soltanto laddove quando il dipendente statale sia stato coinvolto in un procedimento giudiziario per aver svolto il proprio lavoro nell’ambito dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento (e, quindi, quando l’assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva) e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere meramente in occasione dell’attività lavorativa (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 10 febbraio 2022, n. 986; sezione IV, 4 gennaio 2022, n. 25 e 13 marzo 2017, n. 1154; Corte di cassazione, sez. lavoro, 8 novembre 2018, n. 28597).
Occorre dunque che la condotta oggetto della contestazione sia espressione della volontà dell’amministrazione di appartenenza e diretta all’adempimento dei suoi scopi istituzionali, dovendo i poteri concretamente esercitati inerire a un fine pubblico imputabile all’amministrazione.
13.3. Tanto precisato, si osserva che nel caso di specie – come rilevato dal Ministero della difesa, tanto in sede procedimentale quanto in sede processuale, nonché dal T.a.r., il quale ha fatto buon governo dell’art. 18 del decreto-legge n. 67/1997 e della relativa consolidata ermeneutica giurisprudenziale – deve essere escluso il diritto al rimborso delle spese legali, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dall’interessato, egli, alla luce della sentenza della Corte d’appello di Venezia, ha tenuto condotte (comunicazione di informazioni ad investigatori privati) che, sebbene non integranti le contestate fattispecie di reato, escludono in radice la sussistenza del nesso di strumentalità tra esse e l’espletamento delle funzioni istituzionali.
Le azioni del militare, infatti, ancorché effettuate in ambiente di lavoro, non sono direttamente connesse all’adempimento di obblighi istituzionali svolti nell’interesse dell’amministrazione.
In sostanza, i fatti per i quali il dipendente è stato sottoposto a procedimento penale, a prescindere dalla loro sussistenza nelle forme e nei modi contestati dalla pubblica accusa, non sono astrattamente riconducibili a finalità inerenti al perseguimento dell’interesse pubblico, bensì soltanto occasionate dal tipo di mansioni svolte.
Alteris verbis , l’interessato, ancorché assolto, non ha agito per il conseguimento di finalità istituzionali, sicché il rapporto di servizio ha rappresentato soltanto l’occasione di una serie di azioni che si sono poste al di fuori dell’espletamento dei obblighi lavorativi. L’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali va inteso, invero, nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all’attività funzionale del dipendente, in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendosi trattare di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione, in circostanze in cui è possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza, il che non è ravvisabile nella fattispecie in esame.
Ininfluente è peraltro la circostanza che non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare per i fatti oggetto del processo penale, giacché, ai fini del diniego di rimborso, non viene in rilievo la rimproverabilità della condotta, bensì il mancato specifico perseguimento dell’interesse pubblico.
Non può essere accolta, inoltre, la tesi sviluppata in memoria secondo cui, preso atto che il diritto al rimborso sussiste soltanto in presenza di nesso causale specifico e non di mera occasionalità necessaria, nel caso de quo sarebbe sussistente siffatto nesso stringente, siccome le condotte sarebbero inerenti alle mansioni a cui il carabiniere era adibito e non avrebbero potuto « che passare attraverso il compimento di quell’atto », « in quanto, al ricorrente è stata contestata una condotta (l’abusivo accesso per fini privatistici alle banche dati delle FF.OO) che si pone direttamente in relazione con la mansione istituzionale da lui svolta (attività di consultazione ed accesso, per l’appunto, alle banche datti PP.AA) e che costituisce passaggio obbligato e strumentale per lo svolgimento dei compiti assegnati ».
In proposito si osserva che il descritto accadimento è sussumibile perfettamente nel quadro del fenomeno dell’occasionalità necessaria, dove le mansioni a cui il dipendente è preposto sono presupposto necessario per l’esecuzione della condotta, che è stata occasionata dalla tipologia di lavoro svolto. Simmetricamente la vicenda de qua non è riconducibile al diverso fenomeno del nesso stringente tra condotta e finalità pubbliche, dove non solo le azioni od omissioni devono avere come presupposto logico necessario lo svolgimento di date mansioni, ma vanno poste in essere dal dipendente nel perseguimento esclusivo degli scopi istituzionali a cui è preposta la specifica amministrazione di appartenenza.
13.4. Va evidenziata, altresì, l’insussistenza della lamentata violazione degli articoli art. 27, comma 2, della Costituzione, 533 c.p.p., art. 115- bis c.p.p., giacché il rimborso è stato escluso – non in quanto, in ipotesi, residui un sospetto sull’innocenza del dipendente che è stata definitivamente accertata in sede penale e non può, né è stata, messa in dubbio dal Ministero della difesa e dal T.a.r. – bensì perché le condotte che hanno dato origine al processo penale non sono state poste in essere per perseguire le finalità istituzionali dell’amministrazione, ma sono state soltanto occasionate del servizio espletato.
Inoltre, è inconferente il richiamo dell’appellante, in memoria, al parere dell’adunanze generale del Consiglio di Stato 9 gennaio 2013, n. 20 (indicato come decisione dell’adunanza plenaria), dove è stato chiarito che il rimborso, in presenza di tutti i presupposti di legge, non può essere escluso nel caso di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p. nei casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo. Nel caso di specie, invero, il rimborso va negato non perché residuano dubbi sulla colpevolezza penale del dipendente (il che, si ribadisce, va necessariamente escluso a fronte di una sentenza definitiva di assoluzione), ma perché le condotte per cui è causa non sono state poste in essere dal dipendente nell’esclusivo interesse dell’amministrazione e per perseguire le sue finalità istituzionali.
13.5. Ad ogni modo e ad abundantiam , si osserva, altresì, che nel caso di specie la Corte d’appello (a pagina 15 della sentenza) ha precisato che « le notizie fornite dal RN alle agenzie investigative non appartenevano al novero delle notizie ‘segrete’ » e che la loro « propalazione non pare che configuri responsabilità più che disciplinare », cosicché la circostanza fattuale del passaggio d’informazioni è stata acclarata e ne è stata anche rappresentata la potenziale rilevanza disciplinare e conseguentemente il giudice penale non ha affatto reputato corretto e conforme a nome di buona amministrazione il suo operato.
Sotto tale aspetto si rammenta che il giudizio di connessione tra la condotta posta in essere dal dipendente e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali deve essere formulato in concreto e non in astratto e, pertanto, deve essere apprezzato facendo riferimento al giudizio di fatto formulato dall’organo giudicante che adotta il provvedimento conclusivo del giudizio. Nella vicenda in esame emerge dagli atti che l’operato dell’imputato in sede penale è risultato tutt’altro che conforme alle norme di diligenza e di buona amministrazione e comunque non rispondente agli interessi dell’amministrazione. Si configura di conseguenza un’ipotesi di conflitto di interessi o comunque di perseguimento di un interesse non istituzionale, ma proprio del dipendente, che esclude ulteriormente (rispetto ai motivi già illustrati in precedenza) e recisamente la rimborsabilità delle spese sostenute in sede penale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 28 agosto 2023, n. 7988; sez. I, parere 5 dicembre 2023, n. 1507).
14. In conclusione l’appello deve essere respinto.
15. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore dell’amministrazione appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella all’art. 26 c.p.a. recata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 [cfr., ex plurimis , sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 148 e 22 agosto 2018, n. 5008; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, a cui si rinvia ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr., ex plurimis , sezione VI, sentenze 12 maggio 2017, n. 11939 e 2 novembre 2016, n. 22150)].
16.1. Il Collegio rileva, inoltre, che l’infondatezza del ricorso in appello si fonda su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 13 gennaio 2022, n. 234, 12 aprile 2018, n. 2205 e 28 dicembre 2016, n. 5497; ordinanze 1° dicembre 2021, n. 7998 e 13 giugno 2017, n. 2879, a cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, 12 maggio 2017, n. 11939 e 2 novembre 2016, n. 22150).
A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di euro 1.000 [cfr. sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2205, 5 aprile 2018, n. 2116 e 30 gennaio 2017, n. 364, a cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.].
La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2776 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna -OMISSIS- al pagamento, in favore del Ministero della difesa, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Condanna, altresì, -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di euro 1.000 (mille), da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte privata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.