Sentenza 14 dicembre 1962
Massime • 3
L'art 38 della legge urbanistica n 1150 del 1942, secondo il quale per la Determinazione dell'indennita delle aree urbane espropriate in dipendenza dell'attuazione dei piani regolatori approvati in base alla legge medesima non si tiene conto degli incrementi di valore attribuiti sia direttamente sia indirettamente all'approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione, non e applicabile all'espropriazioni eseguite in dipendenza dell'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n 1402, la quale contiene una disciplina del tutto autonoma e indipendente da quella dei piani regolatori. ( Conf 3249/60).*
La Determinazione della misura dell'indennita dovuta per espropriazione per pubblica utilita e incensurabile in Cassazione se effettuata in base a criteri conformi alla legge e sorretta da motivazione esente da vizi logici. ( Conf 2113/60).*
La disposizione dell'art 38 della legge urbanistica n 1150 del 1942 in tema di Determinazione dell'indennita per l'espropriazione delle aree urbane e applicabile solo per quelle aree che in conseguenza della attuazione del piano regolatore sono destinate a subire una trasformazione nella loro preesistente destinazione (ad es da aree non fabbricabili in aree fabbricabili) e non anche per quelle aree i cui caratteri rimangano inalterati (aree gia fabbricabili). ( Conf 3249/60).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/12/1962, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1962 |
Testo completo
L'art 38 della legge urbanistica n 1150 del 1942, secondo il quale per la Determinazione dell'indennita delle aree urbane espropriate in dipendenza dell'attuazione dei piani regolatori approvati in base alla legge medesima non si tiene conto degli incrementi di valore attribuiti sia direttamente sia indirettamente all'approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione, non e applicabile all'espropriazioni eseguite in dipendenza dell'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n 1402, la quale contiene una disciplina del tutto autonoma e indipendente da quella dei piani regolatori. ( Conf 3249/60).*