Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All'udienza del 16.5.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 439 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Sica presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi 55 Pt_1
Appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Daniele Carmine Gallo presso cui el.te dom.ta in Torre Annunziata CP_1 corso Umberto 1 Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 28.2.2024 , l' chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di Torre Pt_1
Annunziata n. 241 del 31.1.2024 che aveva accolto la domanda dell' appellata di pensione dall'1.6.2020.
Con un unico motivo di appello , l'Ente previdenziale censurava la sentenza nella parte in cui non aveva posticipato il riconoscimento della pensione all'1.8.2020 poiché la domanda era stata depositata in data
1.7.2020.
Si costituiva parte appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza di primo grado perché era ben motivata anche sul punto controverso.
All'esito dell'udienza di discussione , la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. La sentenza di primo grado ha riconosciuto il diritto alla pensione dell'appellata da una data precedente rispetto a quella dell' poiché erano stati conteggiati Pt_1 anche gli anni di cassa integrazione a seguito del sima del 1980 .
Solo dopo la sentenza , la ha riformulato la domanda e quindi non era la seconda domanda da CP_1 valutare ma la prima rispetto alla data di decorrenza della pensione riconosciuta dal Giudice di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa e Pt_1 rimborso spese come per legge con attribuzione;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr
115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 16.5.2025 Il Presidente rel.