Sentenza 23 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0745/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE ONE Oggetto Termine compare fiore per grindine di face li I .mi Sigg.ri Magistrati: Composta Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 23013/99 Cron. 2015 FAVARA Consigliere Dott. Ugo Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Ud.08/11/01 M Dott. Antonio SEGRETO -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS AT OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE AFFANNATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SICURAUTO SRL;
- intimato avverso la sentenza n. 34/99 del Giudice di pace di ABBIATEGRASSO, emessa il 12/5/ 99, depositata il2001 1904 19/05/99; RG. 122/1999; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 08/11/01 dal SEGRETO;
udito l'Avvocato BENITO PIERO PANARITI ( per delega Avv. Giuseppe Affannato ); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione del 29.1.1999 la s.r.l. Sicurauto, premettendo di aver effettuato alcune riparazioni su un autoveicolo di proprietà di Di SI IL TO e di non essere stata pagata, conveniva lo stesso davanti al giudice di pace di Abbiategrasso per sentirlo condannare al pagamento della somma di £. 1.124.739, oltre rivalutazione, interessi e spese. Alla prima udienza del 2.3.1999, stante l'assenza del convenuto, il giudice di pace, disponeva la rinnovazione notificazione, perché non ritualmente effettuata,della fissando l'udienza del 12.5.1999. All'udienza detta, il giudice dichiarava la contumacia del convenuto e sulla base della documentazione prodotta condannava il convenuto al pagamento della somma richiesta, oltre che al pagamento delle spese processuali. Proponeva ricorso per cassazione il Di SI. Non si costituiva l'intimata. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 163 bis, 164 e 318, c. 2, c.p.c.. Assume il ricorrente che non è stato rispettato il termine di giorni trenta tra la notifica dell'atto di citazione e la prima udienza del 12.5.1999. 3 Infatti, la notifica dell'atto di citazione, effettuata con il servizio postale della citazione, per quanto il plico dello stesso sia stato consegnato all'ufficio postale il 10.4.1999, si è perfezionata solo in data 15.4.1999, con la consegna del plico all'interessato. Assume il ricorrente che tanto ha comportato la nullità della citazione, a norma dell'art. 164 c.p.c.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento. Infatti la nullità della citazione, per mancato rispetto del termine ha determinato anche la nullità della sentenza.
3. Ritiene questa Corte che i due motivi siano fondati e che, per l'effetto, essi vanno accolti. Osserva preliminarmente questa Corte che, quando il valore della controversia non eccede i due milioni di lire, come nella fattispecie, il giudice di pace deve necessariamente decidere secondo equità, a norma dell'art. 113, C. 2° c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della 1. 21.12.1991, n. 374. Il giudice di pace è tenuto a riferirsi all'equità per quanto concerne la decisione di merito, che statuisce del bene della vita oggetto della controversia, non anche per quanto riguarda il procedimento, onde le questioni relative ai problemi in procedendo, devono essere decise secondo diritto. Conseguentemente sono ammissibili i motivi di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 1,2 e 4 c.p.c. (Cass. S.U. 15.10.1999, n. 716). A norma dell'art. 318, c. 2, c.p.c. tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono decorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 bis c.p.c., ridotti alla metà, quindi, non meno di trenta giorni. Nella fattispecie la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione è stata eseguita con il servizio postale ed il plico è stato consegnato al servizio postale il 10.4.1999, ma è stato consegnato al destinatario solo in data 15.4 1999 (come risulta dall'avviso in atti) Quindi tra quest'ultima data e quella del 12.5.1999 non sono decorsi 309 giorni liberi. Infatti la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a cui è stata effettuata la consegna (cass. 28.3.2001, n. 4559). A norma dell'art. 164 c.p.c., applicabile per il rinvio operato dall'art. 311 c.p.c. anche al procedimento davanti al giudice di pace, la citazione in questione è nulla, 5 essendo il termine a comparire inferiore a quello stabilito per legge. La nullità dell'atto di citazione (in assenza di rinnovazione o di sanatoria) comporta la nullità dell'intero procedimento e della conseguente sentenza. cassataPertanto, in accoglimento del ricorso, va l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Abbiategrasso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altro giudice di pace di Abbiategrasso. Così deciso in Roma, lì 8.11 2001. Il Presidente Il cons. est. Өнгөтөio Segreto Depositata in Cancelleria Joggi, : 23.6.07 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Gina Fasoli Gina Casoli