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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2024, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare dell' 1 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 5552/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Stabilito Mariano Parte_1
Farriciello, il quale dichiara di agire d'intesa con l'avv.to Aniello Verdoliva
- opponente -
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv.to Giuseppina Menafra;
in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Rossella Santoro e dalla dott.ssa
Giuseppina Aprea, in virtù di delega in atti
- opposti – conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 settembre 2023, la ricorrente in epigrafe
CP_ conveniva in giudizio l il concessionario e l'
[...]
proponendo opposizione avverso l'intimazione di Controparte_3
pagamento notificatale in data 29 agosto 2023 con cui le era stato richiesto
CP_ di pagare contributi per gli anni dal 2013 al 2019 nonché la sanzione amministrativa elevata dall' Controparte_3
riportata nella cartella di pagamento indicata dell'intimazione di pagamento impugnata.
Deduceva la mancata notifica dei titoli posti a base della intimazione impugnata nonché la prescrizione dei crediti in contestazione
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità dell'atto impugnato e per l'effetto l'inesistenza del debito ivi portato.
1 Si costituivano i convenuti i quali con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedevano il rigetto del ricorso.
Innanzitutto, riguardo all'eccezione di prescrizione dei crediti in contestazione, essa è coperta da precedente giudicato in quanto già oggetto di sentenza n. 1354/2023 emessa dall'intestato Tribunale, con la quale venivano dichiarati prescritti i contributi relativi agli anni 2013- 2016 portati anche nell'intimazione di pagamento qui impugnata, con conseguente difetto di interesse ad agire circa la domanda di inesistenza dei predetti crediti, mentre veniva rigettata, con conseguente inammissibilità della eccezione di prescrizione in parte qua per la violazione del principio del bis in idem,
l'eccezione di prescrizione per i restanti crediti indicati anche nella predetta intimazione di pagamento.
Analogamente risulta violato il principio del bis in idem rispetto all'eccezione di illegittima imputazione dei debiti previdenziali in capo alla ricorrente, in quanto anche su tale eccezione si è pronunciata la sentenza del
Tribunale Torre Annunziata n. 1354/2023, che ha ritenuto l'attribuzione alla ricorrente dei crediti in questione.
Lo stesso discorso valer per l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 46/99, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (cfr. Cass. 10623 del 2009).
Riguardo poi alla doglianza di illegittimità dell'intimazione impugnata, essa deve ritenersi fondata in quanto già accertata con la sentenza n. 1354/2023 sopra citata sia l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi agli anni 2013-
2016 sia la nullità della notifica dei titoli esecutivi posti alla base della stessa.
Ed invero, nessuna eccezione sopravvive alla statuizione positiva sulla domanda, ciò che si esprime dicendo che il giudicato copre il dedotto e il deducibile: sicché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di esso sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa
2 logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. n. 10623 del 2009).
Va pertanto dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, mentre il ricorso va rigettato per la restante parte.
Le ragioni della decisione e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del processo.
P.Q.M.
dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, 8 ottobre 2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare dell' 1 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 5552/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Stabilito Mariano Parte_1
Farriciello, il quale dichiara di agire d'intesa con l'avv.to Aniello Verdoliva
- opponente -
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv.to Giuseppina Menafra;
in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Rossella Santoro e dalla dott.ssa
Giuseppina Aprea, in virtù di delega in atti
- opposti – conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 settembre 2023, la ricorrente in epigrafe
CP_ conveniva in giudizio l il concessionario e l'
[...]
proponendo opposizione avverso l'intimazione di Controparte_3
pagamento notificatale in data 29 agosto 2023 con cui le era stato richiesto
CP_ di pagare contributi per gli anni dal 2013 al 2019 nonché la sanzione amministrativa elevata dall' Controparte_3
riportata nella cartella di pagamento indicata dell'intimazione di pagamento impugnata.
Deduceva la mancata notifica dei titoli posti a base della intimazione impugnata nonché la prescrizione dei crediti in contestazione
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità dell'atto impugnato e per l'effetto l'inesistenza del debito ivi portato.
1 Si costituivano i convenuti i quali con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedevano il rigetto del ricorso.
Innanzitutto, riguardo all'eccezione di prescrizione dei crediti in contestazione, essa è coperta da precedente giudicato in quanto già oggetto di sentenza n. 1354/2023 emessa dall'intestato Tribunale, con la quale venivano dichiarati prescritti i contributi relativi agli anni 2013- 2016 portati anche nell'intimazione di pagamento qui impugnata, con conseguente difetto di interesse ad agire circa la domanda di inesistenza dei predetti crediti, mentre veniva rigettata, con conseguente inammissibilità della eccezione di prescrizione in parte qua per la violazione del principio del bis in idem,
l'eccezione di prescrizione per i restanti crediti indicati anche nella predetta intimazione di pagamento.
Analogamente risulta violato il principio del bis in idem rispetto all'eccezione di illegittima imputazione dei debiti previdenziali in capo alla ricorrente, in quanto anche su tale eccezione si è pronunciata la sentenza del
Tribunale Torre Annunziata n. 1354/2023, che ha ritenuto l'attribuzione alla ricorrente dei crediti in questione.
Lo stesso discorso valer per l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 46/99, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (cfr. Cass. 10623 del 2009).
Riguardo poi alla doglianza di illegittimità dell'intimazione impugnata, essa deve ritenersi fondata in quanto già accertata con la sentenza n. 1354/2023 sopra citata sia l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi agli anni 2013-
2016 sia la nullità della notifica dei titoli esecutivi posti alla base della stessa.
Ed invero, nessuna eccezione sopravvive alla statuizione positiva sulla domanda, ciò che si esprime dicendo che il giudicato copre il dedotto e il deducibile: sicché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di esso sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa
2 logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. n. 10623 del 2009).
Va pertanto dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, mentre il ricorso va rigettato per la restante parte.
Le ragioni della decisione e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del processo.
P.Q.M.
dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, 8 ottobre 2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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