TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1551 RG. 2024 ;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Mauro Petrusa Presidente dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice dr. Carlo Maria Bucalo Giudice
riunitosi in camera di consiglio in data odierna, lette le note di trattazione scritta depositate,
pronunciandosi in ordine al ricorso proposto da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Vivona CONTRO
, C.F. , Controparte_1 C.F._2 parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giacoma Castiglione
ha definito il presente grado di giudizio pronunciando la seguente SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto a questo ufficio di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale dei due figli nati nel corso della relazione more uxorio intrattenuta col resistente ( , nata il [...], e , nato il [...]). Per_1 Per_2 In particolare, deducendo di aver conseguito nell'ultimo anno un reddito pari ad euro 4.569,00, e che il resistente, nel medesimo periodo, avrebbe invece “prodotto un reddito di euro 8.915,00”, ha chiesto l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso di sé e diritto di visita del padre “per almeno tre pomeriggi a settimana;
ed il sabato e la domenica ogni quindici giorni”, nonché la determinazione di un contributo al mantenimento a carico del resistente di complessivi € 500 mensili.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di affido con collocamento della prole presso la madre e, sostanzialmente, anche a quella inerente al diritto di visita. Quanto al profilo economico, invece, confermando di aver conseguito i redditi indicati dalla controparte, il resistente ha dedotto che “sulla propria busta paga di euro 1.200,00 gravano due pignoramenti presso terzi, di complessivi euro 520,00, il canone di affitto di euro di euro 450,00 e un assegno di mantenimento per il figlio ato dal matrimonio con di euro 400,00 al mese”. Ha quindi Per_3 Controparte_2 chiesto che l'assegno di mantenimento venga quantificato in complessivi € 200 (100 per ciascun figlio), oltre Assegno Unico.
* * *
1 Il collegio osserva quanto segue:
Per quanto concerne il regime di affidamento, la posizione delle parti non presenta sostanzialmente alcun profilo di conflitto. Entrambe, infatti, concordano sull'applicazione dell'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre. Può quindi essere confermato il regime delineato provvisoriamente con decreto a verbale del 19.2.2025: affido condiviso della prole con collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre almeno il lunedì sera dalle 20.30 sino alla mattina seguente (allorché il padre si occuperà di accompagnare i bambini a scuola), nonché per n. 3 domeniche al mese, dalle ore 10,00 sino alle ore 20,00, con accompagnamento al catechismo e consumazione dei pasti (sia pranzo che cena) con il padre. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 gg. consecutivi col padre;
nel caso di disaccordo, trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dall'1 al 15 agosto col genitore non collocatario e quello dal 16 al 30 agosto con l'altro. Le feste di Natale, Capodanno e Pasqua verranno organizzate secondo il criterio dell'alternanza, quindi, salvo di verso accordo, se i minori trascorreranno il Natale col genitore non collocatario, dovranno trascorrere il Capodanno con l'altro e poi Pasqua di nuovo col primo;
l'anno successivo trascorreranno, viceversa, il Natale col genitore collocatario etc... Pure per i compleanni, salvo diverso accordo, verrà applicata la regola dell'alternanza.
Per quanto poi concerne il profilo economico, la posizione delle parti presenta invece delle chiare divergenze. Va detto che il reddito percepito dallo ammonta a circa 1.400 euro lordi CP_1 mensili (cfr. buste paga depositate, che recano importi compresi fra € 1.393,55 ed
€ 1.444,57). Sebbene lo stesso sia gravato da due pignoramenti presso terzi, dal canone di locazione per la casa di abitazione (€ 450 mensili) e da un obbligo di mantenimento di altro figlio, oggi quindicenne, avuto da una precedente relazione (€ 400 mensili), occorre considerare che, da un lato, l'ammontare dei crediti menzionati nei detti pignoramenti non è particolarmente elevato (€ 10.147,71 in tutto), dall'altro lato, il reddito percepito dalla ricorrente è nettamente inferiore a quello del resistente (ammonta infatti a circa € 380 mensili). Inoltre, pure la ricorrente è chiamata a corrispondere un canone di locazione per la casa in cui vive con i figli e, in proporzione alle entrate della stessa, il detto canone è ben più gravoso di quello pagato dal resistente (€ 360 mensili, cfr. contratto depositato il 16.4.25).
Va poi tenuto conto del fatto che l'importo che il resistente deve corrispondere per il mantenimento dei due figli avuti con la s.ra Bambina non può essere eccessivamente inferiore a quello corrisposto per il mantenimento del figlio nato dalla precedente relazione. Occorre cioè garantire una certa parità Per_4 tra la prole (salve le necessarie differenziazioni derivanti dalla diversa età dei figli). Anche sotto questo profilo, quindi, va confermato il provvedimento provvisorio del 19.2.202. Per concludere sul punto, il contributo al mantenimento della prole da parte del resistente va quantificato in € 300 mensili (150 per ciascun figlio avuto con la ricorrente), oltre Assegno Unico, nonché concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie, determinate secondo protocollo adottato da questo ufficio.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della natura della controversia,
2 dell'accoglimento solo parziale del ricorso e del fatto che il resistente ha aderito a buona parte della domanda.
PQM
- Dispone l'affidamento condiviso della prole minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita per il genitore non collocatario da esercitare (salvo diverso accordo) con le modalità indicate in parte motiva.
- Quantifica il mantenimento dovuto dal resistente per i figli Per_1
e in complessivi € 300 mensili rivalutabili, (€ 150 per
[...] Per_2 ciascun figlio), oltre Assegno Unico, nonché concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 24.6.2025
Il Presidente
Dr. Mauro Petrusa
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Mauro Petrusa Presidente dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice dr. Carlo Maria Bucalo Giudice
riunitosi in camera di consiglio in data odierna, lette le note di trattazione scritta depositate,
pronunciandosi in ordine al ricorso proposto da
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Vivona CONTRO
, C.F. , Controparte_1 C.F._2 parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giacoma Castiglione
ha definito il presente grado di giudizio pronunciando la seguente SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto a questo ufficio di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale dei due figli nati nel corso della relazione more uxorio intrattenuta col resistente ( , nata il [...], e , nato il [...]). Per_1 Per_2 In particolare, deducendo di aver conseguito nell'ultimo anno un reddito pari ad euro 4.569,00, e che il resistente, nel medesimo periodo, avrebbe invece “prodotto un reddito di euro 8.915,00”, ha chiesto l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso di sé e diritto di visita del padre “per almeno tre pomeriggi a settimana;
ed il sabato e la domenica ogni quindici giorni”, nonché la determinazione di un contributo al mantenimento a carico del resistente di complessivi € 500 mensili.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di affido con collocamento della prole presso la madre e, sostanzialmente, anche a quella inerente al diritto di visita. Quanto al profilo economico, invece, confermando di aver conseguito i redditi indicati dalla controparte, il resistente ha dedotto che “sulla propria busta paga di euro 1.200,00 gravano due pignoramenti presso terzi, di complessivi euro 520,00, il canone di affitto di euro di euro 450,00 e un assegno di mantenimento per il figlio ato dal matrimonio con di euro 400,00 al mese”. Ha quindi Per_3 Controparte_2 chiesto che l'assegno di mantenimento venga quantificato in complessivi € 200 (100 per ciascun figlio), oltre Assegno Unico.
* * *
1 Il collegio osserva quanto segue:
Per quanto concerne il regime di affidamento, la posizione delle parti non presenta sostanzialmente alcun profilo di conflitto. Entrambe, infatti, concordano sull'applicazione dell'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre. Può quindi essere confermato il regime delineato provvisoriamente con decreto a verbale del 19.2.2025: affido condiviso della prole con collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre almeno il lunedì sera dalle 20.30 sino alla mattina seguente (allorché il padre si occuperà di accompagnare i bambini a scuola), nonché per n. 3 domeniche al mese, dalle ore 10,00 sino alle ore 20,00, con accompagnamento al catechismo e consumazione dei pasti (sia pranzo che cena) con il padre. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 gg. consecutivi col padre;
nel caso di disaccordo, trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dall'1 al 15 agosto col genitore non collocatario e quello dal 16 al 30 agosto con l'altro. Le feste di Natale, Capodanno e Pasqua verranno organizzate secondo il criterio dell'alternanza, quindi, salvo di verso accordo, se i minori trascorreranno il Natale col genitore non collocatario, dovranno trascorrere il Capodanno con l'altro e poi Pasqua di nuovo col primo;
l'anno successivo trascorreranno, viceversa, il Natale col genitore collocatario etc... Pure per i compleanni, salvo diverso accordo, verrà applicata la regola dell'alternanza.
Per quanto poi concerne il profilo economico, la posizione delle parti presenta invece delle chiare divergenze. Va detto che il reddito percepito dallo ammonta a circa 1.400 euro lordi CP_1 mensili (cfr. buste paga depositate, che recano importi compresi fra € 1.393,55 ed
€ 1.444,57). Sebbene lo stesso sia gravato da due pignoramenti presso terzi, dal canone di locazione per la casa di abitazione (€ 450 mensili) e da un obbligo di mantenimento di altro figlio, oggi quindicenne, avuto da una precedente relazione (€ 400 mensili), occorre considerare che, da un lato, l'ammontare dei crediti menzionati nei detti pignoramenti non è particolarmente elevato (€ 10.147,71 in tutto), dall'altro lato, il reddito percepito dalla ricorrente è nettamente inferiore a quello del resistente (ammonta infatti a circa € 380 mensili). Inoltre, pure la ricorrente è chiamata a corrispondere un canone di locazione per la casa in cui vive con i figli e, in proporzione alle entrate della stessa, il detto canone è ben più gravoso di quello pagato dal resistente (€ 360 mensili, cfr. contratto depositato il 16.4.25).
Va poi tenuto conto del fatto che l'importo che il resistente deve corrispondere per il mantenimento dei due figli avuti con la s.ra Bambina non può essere eccessivamente inferiore a quello corrisposto per il mantenimento del figlio nato dalla precedente relazione. Occorre cioè garantire una certa parità Per_4 tra la prole (salve le necessarie differenziazioni derivanti dalla diversa età dei figli). Anche sotto questo profilo, quindi, va confermato il provvedimento provvisorio del 19.2.202. Per concludere sul punto, il contributo al mantenimento della prole da parte del resistente va quantificato in € 300 mensili (150 per ciascun figlio avuto con la ricorrente), oltre Assegno Unico, nonché concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie, determinate secondo protocollo adottato da questo ufficio.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della natura della controversia,
2 dell'accoglimento solo parziale del ricorso e del fatto che il resistente ha aderito a buona parte della domanda.
PQM
- Dispone l'affidamento condiviso della prole minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita per il genitore non collocatario da esercitare (salvo diverso accordo) con le modalità indicate in parte motiva.
- Quantifica il mantenimento dovuto dal resistente per i figli Per_1
e in complessivi € 300 mensili rivalutabili, (€ 150 per
[...] Per_2 ciascun figlio), oltre Assegno Unico, nonché concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 24.6.2025
Il Presidente
Dr. Mauro Petrusa
3