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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 20/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. promossa con ricorso ex art 281-decies da:
(C.F. ), nata a Sulmona (AQ) in data [...], in [...] Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sulmona (AQ), alla Via Sallustio, n. 7 / E, pec;
Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F.: nata il [...] a [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Pratola Peligna alla Via Sagittario n. 9;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: condanna al pagamento di crediti professionali.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 20.3.2025 riportandosi alle conclusioni rassegnate in ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,
- riconoscere e dichiarare che la sig.ra deve all'Avv. la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.880,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi al tasso legale a decorrere dal 31.05.2024, data della costituzione in mora, fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la sig.ra , quindi, a pagare la somma di € 2.880,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi al tasso legale a decorrere dal 31.05.2024, data della costituzione in mora, fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e CPA come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 11.7.2024, l'Avv. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito di € 2.880,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge, oltre interessi al tasso legale dal 31.5.2024 a titolo di compensi per prestazioni
1 professionali svolte nell'interesse di , nonché la condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento di detta somma. Con vittoria di spese.
Con ordinanza del 16.11.2024 emessa all'esito della prima udienza cartolare del 16.10.2024, rilevato che la notifica degli atti introduttivi nei confronti di parte resistente non era andata a buon fine per mancato rispetto dei termini a comparire, ne è stata disposta la rinnovazione a cura di parte ricorrente.
All'udienza del 20.3.2025, accertata la regolarità della notifica, come rinnovata, ai sensi dell'art. 143
c.p.c. nei confronti di parte convenuta, non costituitasi, è stata dichiarata la contumacia di CP_1
e, ritenuta la causa matura per la decisione, si è proceduto alla discussione orale ai sensi
[...] dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
Preliminarmente va confermata la dichiarazione di contumacia della resistente , non Controparte_1 costituitasi nel presente giudizio, pur essendosi perfezionata la notifica degli atti introduttivi ex art. 143 c.p.c. in data 02.01.2025.
Nel merito, la domanda attorea appare fondata nell'an, avendo trovato pieno conforto probatorio nella produzione documentale allegata.
Posto infatti che l'opera svolta dal difensore d'ufficio “è in ogni caso retribuita” ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.p.p., si osserva che è stata fornita prova sia dell'avvenuta nomina della ricorrente, in qualità di difensore d'ufficio di , presso il Tribunale di Sulmona, nel proc. penale n. Controparte_1
1360/2011 R.G.N.R – n. 519 / 2012 RG Dib, all'udienza del 13.03.2017, nel corso della quale veniva escusso un teste e successivamente si procedeva alla discussione, conclusasi con la sentenza di condanna n. 96/2017 dell'odierna resistente a giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
È stata inoltre prodotta la busta – contenente, a dire della ricorrente, la diffida ad adempiere e la nota spese – inviata alla resistente ma tornata al mittente in data 14.6.2024 per irreperibilità della destinataria.
Diversamente non sono stati né dedotti, allegati o provati da parte resistente fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata, avendo deciso di restare contumace nel CP_1 presente procedimento.
Anche relativamente al quantum della domanda, la richiesta di parte ricorrente appare fondata, alla luce della documentazione acquisita e della nota spese depositata in atti che risulta congrua ed allineata ai valori medi dello scaglione di riferimento relativo al D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis.
Pertanto, la domanda della ricorrente deve trovare accoglimento.
In punto di diritto, - trattandosi di attività professionale conclusa nella vigenza del D.M. 55/2014 - deve trovare applicazione la relativa normativa, con particolare riferimento all'art. 12 ss, e che, per quanto riguarda il citato procedimento, le singole fasi appaiono correttamente individuate ed il dovuto si attiene a valori congrui;
appaiono altresì dovuti gli importi indicati dalla ricorrente a titolo di competenze e CPA, che dunque vanno liquidati in favore dell'Avv. nella medesima Parte_1 misura.
2 La resistente, per l'effetto, dovrà essere condannata a pagare al ricorrente € 2.880,00 oltre accessori e interessi al tasso legale a decorrere dal 14.6.2024 (data della diffida) e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, con esclusione della fase istruttoria in quanto non tenutasi, con una sensibile riduzione per la fase decisoria alla luce della discussione orale della causa e con l'aumento previsto per la redazione degli atti con collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con ricorso ex art. ex art. 281-decies c.p.c. fra le parti in premessa indicate, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accerta il diritto di credito dell'Avv. nei confronti di a titolo di Parte_1 Controparte_1 onorari dovuti quale suo difensore d'ufficio;
- condanna al pagamento in favore dell'Avv. l'importo di € 2.880,00 Controparte_1 Parte_1 per onorari, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 14.6.2024 e sino al soddisfo;
- condanna a rifondere in favore dell'Avv. le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 nella somma di € 1.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Sulmona, 20.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. promossa con ricorso ex art 281-decies da:
(C.F. ), nata a Sulmona (AQ) in data [...], in [...] Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sulmona (AQ), alla Via Sallustio, n. 7 / E, pec;
Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F.: nata il [...] a [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Pratola Peligna alla Via Sagittario n. 9;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: condanna al pagamento di crediti professionali.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 20.3.2025 riportandosi alle conclusioni rassegnate in ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,
- riconoscere e dichiarare che la sig.ra deve all'Avv. la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.880,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi al tasso legale a decorrere dal 31.05.2024, data della costituzione in mora, fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la sig.ra , quindi, a pagare la somma di € 2.880,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario ed accessori di legge ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi al tasso legale a decorrere dal 31.05.2024, data della costituzione in mora, fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e CPA come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies depositato in data 11.7.2024, l'Avv. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio credito di € 2.880,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge, oltre interessi al tasso legale dal 31.5.2024 a titolo di compensi per prestazioni
1 professionali svolte nell'interesse di , nonché la condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento di detta somma. Con vittoria di spese.
Con ordinanza del 16.11.2024 emessa all'esito della prima udienza cartolare del 16.10.2024, rilevato che la notifica degli atti introduttivi nei confronti di parte resistente non era andata a buon fine per mancato rispetto dei termini a comparire, ne è stata disposta la rinnovazione a cura di parte ricorrente.
All'udienza del 20.3.2025, accertata la regolarità della notifica, come rinnovata, ai sensi dell'art. 143
c.p.c. nei confronti di parte convenuta, non costituitasi, è stata dichiarata la contumacia di CP_1
e, ritenuta la causa matura per la decisione, si è proceduto alla discussione orale ai sensi
[...] dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
Preliminarmente va confermata la dichiarazione di contumacia della resistente , non Controparte_1 costituitasi nel presente giudizio, pur essendosi perfezionata la notifica degli atti introduttivi ex art. 143 c.p.c. in data 02.01.2025.
Nel merito, la domanda attorea appare fondata nell'an, avendo trovato pieno conforto probatorio nella produzione documentale allegata.
Posto infatti che l'opera svolta dal difensore d'ufficio “è in ogni caso retribuita” ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.p.p., si osserva che è stata fornita prova sia dell'avvenuta nomina della ricorrente, in qualità di difensore d'ufficio di , presso il Tribunale di Sulmona, nel proc. penale n. Controparte_1
1360/2011 R.G.N.R – n. 519 / 2012 RG Dib, all'udienza del 13.03.2017, nel corso della quale veniva escusso un teste e successivamente si procedeva alla discussione, conclusasi con la sentenza di condanna n. 96/2017 dell'odierna resistente a giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
È stata inoltre prodotta la busta – contenente, a dire della ricorrente, la diffida ad adempiere e la nota spese – inviata alla resistente ma tornata al mittente in data 14.6.2024 per irreperibilità della destinataria.
Diversamente non sono stati né dedotti, allegati o provati da parte resistente fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata, avendo deciso di restare contumace nel CP_1 presente procedimento.
Anche relativamente al quantum della domanda, la richiesta di parte ricorrente appare fondata, alla luce della documentazione acquisita e della nota spese depositata in atti che risulta congrua ed allineata ai valori medi dello scaglione di riferimento relativo al D.M. 55/2014 applicabile ratione temporis.
Pertanto, la domanda della ricorrente deve trovare accoglimento.
In punto di diritto, - trattandosi di attività professionale conclusa nella vigenza del D.M. 55/2014 - deve trovare applicazione la relativa normativa, con particolare riferimento all'art. 12 ss, e che, per quanto riguarda il citato procedimento, le singole fasi appaiono correttamente individuate ed il dovuto si attiene a valori congrui;
appaiono altresì dovuti gli importi indicati dalla ricorrente a titolo di competenze e CPA, che dunque vanno liquidati in favore dell'Avv. nella medesima Parte_1 misura.
2 La resistente, per l'effetto, dovrà essere condannata a pagare al ricorrente € 2.880,00 oltre accessori e interessi al tasso legale a decorrere dal 14.6.2024 (data della diffida) e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, con esclusione della fase istruttoria in quanto non tenutasi, con una sensibile riduzione per la fase decisoria alla luce della discussione orale della causa e con l'aumento previsto per la redazione degli atti con collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con ricorso ex art. ex art. 281-decies c.p.c. fra le parti in premessa indicate, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accerta il diritto di credito dell'Avv. nei confronti di a titolo di Parte_1 Controparte_1 onorari dovuti quale suo difensore d'ufficio;
- condanna al pagamento in favore dell'Avv. l'importo di € 2.880,00 Controparte_1 Parte_1 per onorari, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 14.6.2024 e sino al soddisfo;
- condanna a rifondere in favore dell'Avv. le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 nella somma di € 1.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Sulmona, 20.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani
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