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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/11/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: TRIBUNALE DI MATERA Separazione
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno
12/11/2025, nelle persone dei magistrati: dott. AR CO Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 512/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato VINCI LUCIANO NATALE, C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato PETRIGLIANO ANTINESCA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 17 aprile 2025, proponeva Parte_1
ricorso nei confronti del coniuge per sentir dichiarare la separazione Controparte_1
personale fra loro.
Assumeva la ricorrente di aver contratto matrimonio con il resistente in
Tursi il 21 agosto 2003 e che dal matrimonio erano nate due figlie: Per_1
maggiorenne ed economicamente autonoma, e minorenne. Per_2 Riferiva che il aveva violato i doveri coniugali, ma astenendosi dal CP_1
richiedere l'addebito, formulava solo la domanda diretta alla separazione e alle pronunce relative alla figlia minorenne, circa l'affidamento e la previsione degli oneri di mantenimento e di incontro.
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il si costituiva con propria comparsa, disconoscendo i rilievi riferiti CP_1
alla sua condotta senza opporsi alla declaratoria di separazione e prospettando a sua volta un regime di relazioni con la prole e di contribuzione economica.
Alla prima udienza di comparizione, confermate dai coniugi l'irreversibilità della crisi, le parti concordavano le clausole della separazione sui punti non controversi e il relatore li faceva propri con veste di provvedimenti provvisori.
Alla successiva udienza, le parti assumevano le predette clausole come accordi di separazione integrandole nella parte relativa al mantenimento della minore con la previsione di un contributo una tantum in occasione della corresponsione della mensilità di dicembre di ciascun anno.
Su tali conclusioni, il Presidente si riservava di riferire in camera di consiglio perla decisione.
Il P.M. concludeva in senso favorevole.
Tanto premesso, osserva il collegio che la domanda di separazione va accolta risultando accertato il venir meno delle relazioni affettive e quindi l'irreversibilità della dissoluzione del rapporto coniugale.
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare e dalla serietà delle motivazioni addotte.
Quanto alle ulteriori questioni, gli accordi raggiunti sono conformi alle regole di ordine pubblico e soddisfano le esigenze della prole, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto della figlia minorenne (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento delle relazioni significative con entrambi i genitori. La consensualizzazione della lite consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 17/04/2025 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
coniugi per matrimonio celebrato in Tursi il 21 agosto 2003, alle
[...]
condizioni da loro concordate e sottoscritte risultanti dal verbale d'udienza del 12 settembre 2025, come integrate con la pattuizione aggiuntiva trascritta a verbale dell'udienza del 28 ottobre 2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TURSI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2003, Parte II, serie A, numero 49;
3) Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 12/11/2025.
Il Presidente est.
AR CO