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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1479/2024 RG promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BACCHESCHI ROBERTO;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. GORACCI EMILIANO;
RESISTENTE
Oggetto: regolazione della crisi familiare.
Conclusioni: all'udienza di comparizione del 16.01.2025 le parti concludevano in modo congiunto come in atti. MOTIVAZIONE
L'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo regolarsi l'affidamento, la collocazione, il mantenimento e il regime di visite dei figli
, nato il [...], e , nata il Persona_1 Persona_2
22.08.2023, evocando in giudizio il padre dei minori . Controparte_1
Si è costituito il resistente, aderendo alle richieste di parte ricorrente, chiedendo una diversa regolazione dei costi del finanziamento concluso per la ristrutturazione della casa familiare e una diversa regolazione delle visite con i figli.
All'udienza del 16.01.2025, dopo ampia discussione con il collegio, le parti hanno raggiunto un accordo per la conciliazione della controversia.
In particolare, le parti hanno chiesto decidersi la controversia secondo le seguenti condizioni:
“1. Affidamento condiviso dei minori;
2. Collocamento preferenziale dei minori con la madre, con cui continueranno ad abitare nella casa familiare, che è di esclusiva proprietà della ricorrente. Si da atto che il sig. ha gia rilasciato la casa familiare e che CP_1
provvederà quanto prima a trasferire la propria residenza;
3. In ragione degli impegni lavorativi dichiarati dal padre, e visto che allo stato la madre è priva di occupazione, i minori staranno col padre per tre fine settimana anche non consecutivi, ed uno con la madre, ogni mese. I genitori si accorderanno sui fine settimana di spettanza nel termine di 10 giorni da ciascun fine settimana.
4. Durante le ferie scolastiche natalizie e pasquali i genitori seguiranno lo stesso sistema, ma faranno in modo che i minori stiano con un genitore a
Natale e Pasqua e con l'altro per Santo Stefano e Lunedì dell'angelo, in via alternata e ad anni alterni;
5. Durante le festività scolastiche estive, il padre dovrà tenere con sé i minori per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in coerenza con le proprie ferie estive, previo accordo con la madre. Al di fuori di detto periodo di 15 giorni, i genitori seguiranno i tempi di permanenza dei minori di cui al punto 3].
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno assumere per rispettive esigenze personali, e sempre con modalità che tutelino l'interesse dei minori;
6. In ragione dei tempi di permanenza sopra previsti, i comparenti concordano che il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2025, la somma a titolo di contributo per il mantenimento, di € 200 per ciascun figlio e quindi per complessivi € 400 mensili. Detta somma sarà rivalutata ogni anno in base agli indici ISTAT la prima volta nel 2026, assumendo come base il mese di gennaio 2025;
7. L'assegno unico resta attribuito in maniera integrale alla madre;
8. Le spese straordinarie, da regolarsi in base al Protocollo adottato in questo
Tribunale, saranno divise al 50% tra ciascun genitore;
9. le rate di ammortamento del finanziamento intestato al sig. e CP_1
alla sig.ra tutte di egual importo pari ad € 370,00 mensili di Parte_2
cui l'ultima al 2030, saranno pagate dalla sig.ra e/o dalla sig.ra Pt_1
con rinuncia al regresso nei confronti del sig. ; Parte_2 CP_1
10. l'autovettura Audi A3 EG546VX intestata al 50% a e Parte_2
, sarà intestata interamente a quest'ultimo il prima possibile Controparte_1
e comunque non oltre il 31 marzo del 2025 e i costi del trasferimento saranno sostenuti integralmente dal SI . Resta inteso che eventuali CP_1
bolli non pagati e sanzioni amministrative per violazione al CDS saranno pagate integralmente dal sig. ”, con compensazione delle spese CP_1
processuali.
Le parti hanno rinunciato ai termini per scritti conclusivi. Ciò posto, le condizioni concordate dalle parti appaiono ragionevoli e idonee a tutelare adeguatamente l'interesse dei figli minori, sicché possono essere recepite dal collegio.
In conformità alle richieste delle parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1479/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) regola i rapporti tra i genitori e tra i genitori e i figli minori Persona_1
, nato il [...], e , nata il [...],
[...] Persona_2
secondo le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 16.01.2025, da intendersi richiamate;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, camera di consiglio del 16/01/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai Signori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1479/2024 RG promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BACCHESCHI ROBERTO;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. GORACCI EMILIANO;
RESISTENTE
Oggetto: regolazione della crisi familiare.
Conclusioni: all'udienza di comparizione del 16.01.2025 le parti concludevano in modo congiunto come in atti. MOTIVAZIONE
L'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo regolarsi l'affidamento, la collocazione, il mantenimento e il regime di visite dei figli
, nato il [...], e , nata il Persona_1 Persona_2
22.08.2023, evocando in giudizio il padre dei minori . Controparte_1
Si è costituito il resistente, aderendo alle richieste di parte ricorrente, chiedendo una diversa regolazione dei costi del finanziamento concluso per la ristrutturazione della casa familiare e una diversa regolazione delle visite con i figli.
All'udienza del 16.01.2025, dopo ampia discussione con il collegio, le parti hanno raggiunto un accordo per la conciliazione della controversia.
In particolare, le parti hanno chiesto decidersi la controversia secondo le seguenti condizioni:
“1. Affidamento condiviso dei minori;
2. Collocamento preferenziale dei minori con la madre, con cui continueranno ad abitare nella casa familiare, che è di esclusiva proprietà della ricorrente. Si da atto che il sig. ha gia rilasciato la casa familiare e che CP_1
provvederà quanto prima a trasferire la propria residenza;
3. In ragione degli impegni lavorativi dichiarati dal padre, e visto che allo stato la madre è priva di occupazione, i minori staranno col padre per tre fine settimana anche non consecutivi, ed uno con la madre, ogni mese. I genitori si accorderanno sui fine settimana di spettanza nel termine di 10 giorni da ciascun fine settimana.
4. Durante le ferie scolastiche natalizie e pasquali i genitori seguiranno lo stesso sistema, ma faranno in modo che i minori stiano con un genitore a
Natale e Pasqua e con l'altro per Santo Stefano e Lunedì dell'angelo, in via alternata e ad anni alterni;
5. Durante le festività scolastiche estive, il padre dovrà tenere con sé i minori per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in coerenza con le proprie ferie estive, previo accordo con la madre. Al di fuori di detto periodo di 15 giorni, i genitori seguiranno i tempi di permanenza dei minori di cui al punto 3].
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno assumere per rispettive esigenze personali, e sempre con modalità che tutelino l'interesse dei minori;
6. In ragione dei tempi di permanenza sopra previsti, i comparenti concordano che il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2025, la somma a titolo di contributo per il mantenimento, di € 200 per ciascun figlio e quindi per complessivi € 400 mensili. Detta somma sarà rivalutata ogni anno in base agli indici ISTAT la prima volta nel 2026, assumendo come base il mese di gennaio 2025;
7. L'assegno unico resta attribuito in maniera integrale alla madre;
8. Le spese straordinarie, da regolarsi in base al Protocollo adottato in questo
Tribunale, saranno divise al 50% tra ciascun genitore;
9. le rate di ammortamento del finanziamento intestato al sig. e CP_1
alla sig.ra tutte di egual importo pari ad € 370,00 mensili di Parte_2
cui l'ultima al 2030, saranno pagate dalla sig.ra e/o dalla sig.ra Pt_1
con rinuncia al regresso nei confronti del sig. ; Parte_2 CP_1
10. l'autovettura Audi A3 EG546VX intestata al 50% a e Parte_2
, sarà intestata interamente a quest'ultimo il prima possibile Controparte_1
e comunque non oltre il 31 marzo del 2025 e i costi del trasferimento saranno sostenuti integralmente dal SI . Resta inteso che eventuali CP_1
bolli non pagati e sanzioni amministrative per violazione al CDS saranno pagate integralmente dal sig. ”, con compensazione delle spese CP_1
processuali.
Le parti hanno rinunciato ai termini per scritti conclusivi. Ciò posto, le condizioni concordate dalle parti appaiono ragionevoli e idonee a tutelare adeguatamente l'interesse dei figli minori, sicché possono essere recepite dal collegio.
In conformità alle richieste delle parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1479/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) regola i rapporti tra i genitori e tra i genitori e i figli minori Persona_1
, nato il [...], e , nata il [...],
[...] Persona_2
secondo le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 16.01.2025, da intendersi richiamate;
2) compensa le spese processuali.
Grosseto, camera di consiglio del 16/01/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia