Sentenza 28 aprile 2017
Massime • 1
L'obbligo di comunicazione all'imputato del nominativo del difensore di ufficio, previsto dall'art. 28 disp. att. cod. proc. pen., non si applica nel caso in cui la nomina avvenga in udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2017, n. 37920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37920 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2017 |
Testo completo
37920-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1234/2017 -Presidente - GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE EDUARDO DE GREGORIO N.48274/2016 ROSA PEZZULLO ANTONIO SETTEMBRE -Rel. Consigliere - IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per A - Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udito, per gli imputati, l'avv. Alfredo Sorge, che ha chiesto la accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal locale tribunale, che aveva condannato GI UR e GI AL per lesioni personali volontarie in danno di NT CE, colpito in varie parti del corpo con calci, pugni e una spranga di ferro. L'aggressione era stata determinata, secondo i giudicanti, dal disappunto sorto negli imputati per il fatto che NT delegato dalla cooperativa Azimut al funzionamento della "base nautica" di Salerno - aveva, contro la volontà degli imputati, provveduto, su richiesta dell'autorità portuale, a spostare l'imbarcazione di proprietà Di GI UR - ormeggiata nel porto di Salerno - al fine di effettuare operazioni di misurazione della scogliera.
2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, entrambi gli imputati, lamentando quanto segue: a) la violazione degli artt. 97, 157, 178, lett. c), 185 cod. proc. pen., derivante dal fatto che la notifica a GI AL del decreto di citazione in appello - effettuata a mezzo posta non era stata preceduta "dal rituale tentativo di notifica a mani dell'imputato", né era stata accompagnata dall'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno. Lamenta che tale eccezione, formulata all'udienza del 21 giugno 2016, non abbia avuto risposta da parte della Corte d'appello; b) la violazione delle medesime norme di legge per GI UR, derivante dal fatto che detto imputato si era trovato privo di difensore alla prima udienza fissata dinanzi alla Corte d'appello per il 31/10/2014, in quanto quelli nominati erano stati revocati o erano rinuncianti al mandato. Pertanto, la Corte d'appello non avrebbe potuto nominare un difensore d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto provvedere ex art. 97, comma 3, cod. proc. pen. e dare avviso della nuova udienza al difensore così nominato. Lamenta che tale eccezione, formulata all'udienza del 21 giugno 2016, non abbia avuto risposta da parte della Corte di merito;
c) l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, delle doglianze espresse con l'atto impugnatorio;
2 d) la illogicità e contraddittorietà della motivazione (anzi, la vera e propria mancanza di motivazione) in ordine al giudizio di responsabilità. Deducono che non vi è stata congrua e attenta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, portatrice di interessi civili che ne mettono in dubbio l'attendibilità, né adeguata valutazione delle dichiarazioni rese dai numerosi testi sentiti, nessuno dei quali ha potuto vedere gli imputati aggredire l'NT. Tutti, infatti, hanno parlato di colluttazione tra NT e GI UR, ma nessuno è stato in grado di riferire chi sia stato l'aggressore e chi l'aggredito. Peraltro, aggiunge, non è stata fornita prova delle lesioni e il solo teste che ne ha parlato ha riferito di un "taglio da barba" notato sul viso di NT;
e) una mancanza di motivazione in ordine alla dedotta legittima difesa ovvero al dedotto stato di necessità, precipuamente per quanto riguarda la posizione di GI AL, intervenuto solo per difendere il parente, menomato fisicamente e verosimilmente vittima di aggressione consumata da un soggetto più prestante fisicamente;
f) una mancanza di motivazione in ordine al dedotto eccesso colposo di legittima difesa;
g) una mancanza di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato in quello di percosse, pur essendo stato fatto rilevare che non è stata fornita prova di "malattia", giuridicamente rilevante, come conseguenza dei fatti per cui è processo;
h) un vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della consulenza del dr. Cerracchio, introdotto dalla difesa dell'imputato, che aveva dimostrato come l'angiomatosi che affliggeva GI UR impedisse a quest'ultimo di tenere le condotte che gli sono contestate;
i) la mancata acquisizione da parte del giudice di primo grado di documentazione difensiva (certificazioni della dott.ssa Panariello, medico del lavoro) attestante la patologia da cui GI UR era affetto e la gravità della stessa;
I) una mancanza di motivazione con riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, nn 2 e 5, cod. pen.; m) una mancanza di motivazione con riguardo al richiesto beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. e all'applicazione di sanzioni sostitutive. CONSIDERATO IN DIRITTO Nessuno dei motivi di ricorso può trovare accoglimento.
1. Il primo motivo attinente alla notifica del decreto di citazione in appello a GI AL - è inammissibile per manifesta infondatezza. Dalla lettura degli 3 1 atti - consentita a questa Corte allorché, come nella specie, si tratti di verificare la sussistenza di un error in procedendo - si evince che il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato all'imputato in data 4 giugno 2014 a mezzo del servizio postale, con invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento (racc. n. 78132812684). L'ufficiale postale non poté consegnare il plico al destinatario per la sua temporanea assenza dall'abitazione e per l'assenza di persone di famiglia idonee a ricevere l'atto. Pertanto, depose il plico presso l'ufficio postale, immise avviso nella cassetta postale ed inviò al destinatario altra lettera raccomandata, contenente comunicazione di avvenuto deposito (n. 78142812684.9). Il plico non fu ritirato nei termini. E' stata pienamente rispettata, pertanto, la procedura prevista dall'art. 8 della legge 890 del 20/11/1982, secondo cui la notifica si ha per eseguita - per compiuta giacenza - decorsi dieci giorni dal deposito del plico presso l'ufficio postale. Non hanno fondamento, di conseguenza, tutte le critiche sollevate, sul punto, dal ricorrente, perché: a) non corrisponde a verità che non fu inviata al destinatario lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) sono inconferenti tutte le notazioni (e i richiami di giurisprudenza) relativi alle notifiche all'imputato irreperibile (trattandosi, nella specie, di imputato temporaneamente assente al proprio domicilio); c) non è corretto il richiamo dell'art. 157 cod. proc. pen., relativo alla prima notifica all'imputato non detenuto, giacché la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non ha carattere sussidiario rispetto a quella ordinaria, sicché può sempre essere eseguita nei modi stabiliti dalla relative norme speciali, salvi i limiti della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente o dell'esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con l'utilizzo del servizio postale (C., Sez. V, 23.2.2005, n. 12451, Rv 231692); d) sono inconferenti tutte le notazioni sulle persone a cui deve essere consegnato il plico contenente l'atto giudiziario, dal momento che nella specie - l'atto non è stato consegnato a nessuno, per la semplice ragione che non è stato ritirato. A nulla rileva il fatto che la Corte d'appello abbia mancato di prendere in considerazione la doglianza difensiva, posto che, discutendosi della corretta applicazione della legge, ciò che conta non è il tipo di risposta data o non data dal giudicante, ma l'osservanza del dato normativo.
2. Parimenti inammissibile è la censura concernente l'assistenza difensiva di GI UR. Ove l'imputato resti privo di difensore, per rinuncia al mandato di quello nominato o per qualsiasi altra causa, e si debba procedere al compimento di un qualsiasi atto del procedimento, "il giudice designa come sostituto un altro difensore prontamente reperibile" (art. 97 cod. proc. pen.). La giurisprudenza ha precisato che il giudice ha l'obbligo in siffatte ipotesi - di - 4 nominare un difensore d'ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta ed insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (C., Sez. V, 17.1.2011, n. 13660). E' quanto avvenuto nella specie, proprio perché all'udienza del 31/10/2014, constatato che l'imputato era rimasto privo di difensore, la Corte d'appello provvide a nominargliene uno d'ufficio. E' solo congetturale oltre che non - concludente - l'affermazione difensiva, secondo cui la nomina avvenne ai sensi dell'art. 97, comma 4, visto che di tale volontà non vi è traccia agli atti del procedimento (dove si parla di nomina "d'ufficio"); peraltro, anche se ciò fosse avvenuto, non si sarebbe verificata alcuna nullità - dovendosi la nomina ritenere avvenuta "tout court" ai sensi dell'art. 97, comma 3, cod. proc. pen., stante la situazione che vi aveva dato luogo e stante l'assenza di qualsiasi riflesso - negativo sull'attività difensiva. Va aggiunto che la disposizione di cui all'art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale - il quale prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato - non è tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità: ne consegue che l'omissione non inficia l'atto al cui compimento la nomina del difensore era finalizzata (Cass., n. 26095 del 3/6/2010, Rv 248036; sez. 1, n. 9541 del 2/2/2006, Rv 233540). Tanto, a prescindere dal fatto che l'obbligo, posto dall'art. 28 disp. att. cod. proc. pen., di comunicare all'imputato la nomina del difensore d'ufficio riguarda le nomine avvenute fuori udienza, e non anche quelle effettuate in udienza, dove l'imputato è presente o deve ritenersi presente. Ugualmente, non determina alcuna nullità la nomina di un difensore non iscritto nell'apposito albo dei difensori d'ufficio, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla norma (C., Sez. 1, n. 3333 del 30/10/2014, Rv 262069; sez. 1, n. 22934 del 9.5.2006, Rv 235235; C., Sez. 3, n 14742 del 18.2.2004, Rv 228528); tanto, a prescindere dal fatto che è congetturale l'affermazione difensiva, secondo cui il difensore nominato nell'occasione non era, forse, iscritto nell'albo suddetto. Anche in questo caso va poi rilevato che si discute della corretta applicazione di una norma di legge. Non ha nessun rilievo, quindi, il fatto che la Corte d'appello abbia mancato di prendere in considerazione la doglianza difensiva.
3. Tutte le censure-come sintetizzate in parte narrativa, dalla lettera c) alla - che si appuntano sul giudizio di responsabilità formulato dal lettera h) giudicante sono inammissibili per manifesta infondatezza. Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella 5 ju valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (così, tra le altre, Cass., n. 44418 del 16/7/2013, Rv 257595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Rv. 209145). Tanto, in particolar modo allorché i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116), sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. Orbene, la sentenza di primo grado aveva effettuato una diffusa e penetrante indagine su tutti gli elementi probatori sottoposti alla sua attenzione ed aveva ricostruito l'occorso sulle base delle dichiarazioni della persona offesa, nonché di svariati testi in termini di aggressione portata dagli imputati - nei confronti di NT, reo di aver spostato l'imbarcazione di GI UR contro l'espresso volere di quest'ultimo. A tal proposito aveva valorizzato non solo le dichiarazioni della persona offesa pure approfonditamente esaminate e giudicate coerenti e lineari ma anche quelle dei testi NI - GA (che vide gli imputati sopraggiungere al porto in stato di palese alterazione e discutere animatamente con NT, dopodiché, allontanatosi di una ventina di metri, vide GI UR e NT a terra e GI AL che "brandiva" nella mano destra un'asta lunga circa 50 cm e inveire
contro
NT, nonché quest'ultimo ferito al naso), Di GI IC (che vide GI UR prima discutere con NT e poi arrivare con le mani "all'altezza del viso" di quest'ultimo; inoltre, vide GI AL brandire qualcosa in modo minaccioso e "in procinto di voler colpire NT") e MO VI (che vide sopraggiungere GI AL con in mano un paletto di ferro, usato dagli addetti ai ponteggi per "smontare i maniglioni"), nonché la certificazione medica prodotta, che attestava la produzione di lesioni perfettamente compatibili con la dinamica della descritta aggressione e la loro natura ("infrazione del setto nasale", che rientra ampiamente nel concetto di "lesione", senza bisogno di ulteriori specificazioni); né aveva mancato di prendere in considerazioni le dichiarazioni del teste Ferretti, introdotto dalla difesa, per rilevare che si trattava di teste poco attendibile per l'implausibilità del racconto - e che aveva reso, comunque, dichiarazioni estremamente generiche, assolutamente inidonee a introdurre il dubbio sul reale svolgimento degli accadimenti. Lo stesso aveva fatto per le dichiarazioni del consulente di parte Cerracchio, pure valutate e giudicate, con logica motivazione, inidonee a 6 suffragare la tesi difensiva (incentrata sulla incapacità di GI UR di aggredire HI con la mano desta, per il morbo che lo affliggeva), stante la possibilità, per l'imputato, di utilizzare, per colpire, il braccio sinistro. Tanto, a prescindere dal fatto che nemmeno il consulente di parte aveva potuto parlare di una impossibilità assoluta (o significativa) di utilizzo del braccio destro da parte dell'imputato suddetto (impossibilità peraltro esclusa dalla pacifica circostanza UR che GI AL possedeva un'imbarcazione che richiedeva, per l'uso, l'utilizzo di entrambe le mani). Nella ricostruzione del Tribunale vi era già, quindi, un'esaustiva elaborazione del materiale probatorio e una lettura critica degli elementi di prova acquisiti, che davano ampia ragione del divisamento espresso, anche sotto il profilo della concatenazione logica degli eventi. Inoltre, in essa vi era l'esplicita confutazione della legittima difesa (anche quella putativa) o dello stato di necessità, nonché dell'eccesso colposo di legittima difesa, pure invocati dagli imputati, avendo ravvisato l'origine della lite nella determinazione di costoro di punire NT per l'iniziativa intrapresa: vale a dire, per un comportamento che aveva creato volontariamente una situazione di pericolo e la necessità per NT di reagire all'aggressione portata nei suoi confronti. Ricostruzione che era stata legittimamente - ritenuta incompatibile con tutte le scriminanti invocate. Nella confutazione della sentenza di primo grado l'appellante non aveva, nonostante la mole dell'atto impugnatorio recante la data del 24 ottobre 2012 (l'unico, come si dirà, tempestivamente proposto), evidenziato alcuna reale incongruenza del ragionamento spiegato dal primo giudice, limitandosi a prospettare una ricostruzione dei fatti incentrata sulla legittima difesa o lo stato di necessità: ricostruzione operata mediante l'indebita svalutazione delle testimonianze a carico e mediante l'enfatizzazione degli esiti della consulenza di parte, da cui non era possibile trarre anche sulla base di quanto prospettato dall'appellante alcun elemento che avallasse significativamente la tesi - difensiva, essendosi il consulente limitato a parlare dell'angiomatosi che affliggeva GI UR;
cioè di una patologia che, comunque, non era impeditiva dell'uso dell'arto destro e, soprattutto, non impediva all'imputato di utilizzare, per colpire, l'arto sinistro. A fronte di tale impugnazione non incombeva, sul giudice d'appello, alcun pregnante onere di motivazione, posto che le deduzioni difensive avevano già ricevuto puntuale confutazione e posto che gli elementi di contrasto introdotti dall'appellante erano vaghi e congetturali, oltre che basati su una riduttiva lettura delle testimonianze. Legittimamente, pertanto, il giudice d'appello si è limitato a richiamare la motivazione del primo giudice, che ha mostrato chiaramente di condividere non solo nelle conclusioni, ma anche nel ragionamento che ha portato a ricostruire l'accaduto nel modo anzidetto. 7 dle Va aggiunto che anche in questa sede il ricorrente non evidenzia alcuna reale illogicità del ragionamento spiegato dai giudici di primo grado e secondo grado, continuando a riproporre in violazione delle norme che reggono il - giudizio di legittimità - una diversa lettura del compendio probatorio (soprattutto delle testimonianze) e a contestare in contrasto finanche con la certificazione rilasciata dall'ospedale di Salerno la natura e l'entità del "male" procurato alla vittima (che sarebbe costituito non già dalla "infrazione delle ossa nasali" e dalle escoriazioni varie, certificate dai medici, ma, sulla base dell'opinabile versione del teste NI, da un semplice "taglio da barba" sul viso di NT), con conseguente inammissibilità dei motivi attinenti al formulato giudizio di responsabilità.
4. E' inammissibile la censura di cui alla lettera i) (ut supra), concernente la mancata acquisizione da parte del giudice di primo grado di documentazione - difensiva (certificazioni della dott.ssa Panariello, medico del lavoro) attestante la patologia da cui GI UR era affetto e la gravità della stessa, per un triplice ordine di motivi: 1) gli imputati non hanno dimostrato di averne fatto richiesta in primo grado;
2) non hanno dimostrato di aver riproposto la questione in appello (dalla lettura dell'atto d'appello, consentita a questo giudice per la natura della doglianza sollevata, si evince che la rinnovazione dell'istruttoria fu richiesta peraltro tardivamente senza l'indicazione della documentazione - - ritenuta utile alla difesa); 3) la critica contenuta in sentenza alle conclusioni del consulente di parte Cerracchio evidenzia ampiamente le ragioni per cui i giudici hanno ritenuto GI UR in grado di porre in essere la condotta che gli è contestata.
4. Per le altre censure (quelle riportate alle lettere I)-m) va preliminarmente rilevato che si tratta di censure inammissibili ab origine, perché proposte oltre il termine di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.. I motivi nuovi che le parti possono addurre ai sensi della norma suddetta devono essere circoscritti al thema decidendum già devoluto al giudice dell'impugnazione, ossia devono riguardare - salva la prospettazione di argomenti nuovi e diversi - i capi e i punti della decisione impugnata già attinti con l'originario atto, come previsto dall'art. 581, 1° co. (Cass., SU, n. 4683 del 25/2/1998; sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv 268980; sez. 4, n. 12995 del 5/2/2016, Rv 266295; sez, 5, n. 4184 del 20/11/2014, Rv 262180). Essi possono rappresentare, quindi, uno sviluppo o una più dettagliata esposizione di quanto già dedotto ed avere ad oggetto argomenti nuovi e diversi ed anche nuovi elementi di fatto acquisiti o "acquisendi", ma deve trattarsi pur sempre di elementi idonei a chiarire, seppur sotto altro profilo, quanto già precedentemente dedotto. Tanto non può dirsi per 8 du i "motivi aggiunti" sottoposti al giudice d'appello in data 15/10/2014, perché attinenti a punti e capi della sentenza impugnata non investiti dall'appello tempestivamente proposto. Sono inammissibili, pertanto, le censure concernenti il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, nn. 2 e 5, cod. pen. e del beneficio della non menzione, nonché quella attinente alla richiesta sostituzione della pena, trattandosi di motivi che nemmeno il giudice d'appello avrebbe dovuto prendere in considerazione. In ogni caso, la motivazione del giudice d'appello, che ha pur tuttavia preso in considerazione alcune delle richieste sopra menzionate, non merita alcuna censura, avendo rilevato che lo spostamento dell'imbarcazione su richiesta dell'Autorità portuale era stato perfettamente legittimo (cosa che esclude sia il "fatto ingiusto", che il contributo "doloso" di NT nella determinazione dell'evento) e che il beneficio della non menzione doveva essere negato "per le modalità di svolgimento dei fatti".
5. Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue a tanto che, ove anche si ritenesse maturata, alla data odierna, la prescrizionale del reato, questa non potrebbe essere dichiarata, in quanto l'inammissibilità del ricorso ha impedito l'instaurazione di un valido rapporto processuale (ex multis, Cass., SU, sent. n. 32 del 22/11/2000). Consegue altresì, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento, da parte di ognuno di essi, a favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/4/2017 Il Presidente Il Consigliere Estensore ntonip embre) (Grazia Lapalorcia) поровчете addi 28 LUG 207 IL FUNZIONARIO unse 9