Sentenza 23 febbraio 2005
Massime • 2
In tema di notificazioni all'imputato non detenuto, l'ufficiale giudiziario che non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare ed esaurire tutte le modalità di notifica previste dall'art. 157 cod. proc. pen. prima di procedere alla notificazione a mezzo posta ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen.; la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non ha, infatti, carattere sussidiario rispetto a quella ordinaria, giacché può sempre essere eseguita nei modi stabiliti dalla relative norme speciali, salvi i limiti della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente o dell'esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con l'utilizzo del servizio postale.
In tema di querela, la previsione di cui all'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen. - per la quale all'espressa identificazione della persona che propone querela è tenuta l'autorità che riceve l'atto - esclude detto adempimento nell'ipotesi in cui la querela, anziché essere presentata oralmente ovvero depositata, sia formata dalla stessa autorità legittimata a riceverla, in quanto, in tal caso, l'incombente è assolto per il fatto stesso che le generalità del proponente sono trascritte nell'atto predetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2005, n. 12451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12451 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/02/2005
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 443
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 017050/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA OS N. IL 01/10/1961;
avverso SENTENZA del 29/01/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giovanni D'Angelo che ha concluso per rigetto del ricorso;
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 29.1.2004, la Corte di Appello di Milano respingeva l'impugnazione proposta da LF SA avverso la sentenza 4.11.2002 con la quale il Tribunale di Monza lo aveva condannato alla pena di _ 600,00 di multa, nonché condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, quale responsabile di lesioni volontarie in persona di NT GI (fatto commesso in data 13.12.1998).
Veniva così confermato, dai secondi giudici, che si fosse raggiunta prova che l'LF, al richiamo del NT perché questi desistesse dall'insistente e sgradito corteggiamento della propria figliola, e sorpreso a telefonare alla giovane da una cabina telefonica, avesse reagito investendolo intenzionalmente con il proprio furgone, così da provocargli lesioni agli arti inferiori giudicate guaribili in giorni sette.
L'imputato ricorre per Cassazione, deducendo con un primo motivo nullità, irritualità ovvero inidoneità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello. Tale motivo va disatteso, essendo privi di fondamento i plurimi rilievi mossi alle modalità di notificazione Lo stesso ricorrente, infatti, riconosce che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è avvenuta con il mezzo della posta, e l'ufficiale giudiziario, prima di adottare le forme previste dall'art. 170 cod.proc.pen., ove trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare il tentativo di notifica all'imputato non detenuto ai sensi dell'art. 157 stesso codice;
ciò perché la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale "non è in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella ordinaria, potendo sempre essere eseguita dall'organo incaricato nei modi stabiliti dalle relative norme speciali, salvi i limiti, specificamente inerenti al processo penale, della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente o dell'esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con la comunicazione dell'atto a mezzo del servizio postale" (Cass. Sez. 1^, 30.6.1998 n. 3867, Carbonaro); nella specie, poi, è ancora una volta lo stesso ricorrente che riconosce come l'agente postale abbia preavvisato il destinatario mediante avviso in data 23.12.2003 alla porta di abitazione, del deposito della raccomandata con ricevuta di ritorno presso l'ufficio postale.
Inesigibile, pertanto, che l'avviso del deposito dovesse essere affisso anche alla porta dell'abitazione (e totalmente eccentrica ed improponibile una pretesa di nullità perché la notifica dell'avviso nell'imminenza delle festività natalizie non avrebbe consentito all'imputato, rientrato in Calabria, una immediata conoscenza dell'atto), non sussiste alcuna nullità in relazione alla notificazione completatasi ritualmente con la compiuta giacenza. Con un secondo motivo, il ricorrente prospetta erronea disapplicazione degli artt. 129 e 529 cod.proc.pen. in relazione all'art. 337 ultimo comma stesso codice .co c.p.p. e illogicità e carenza assoluta di motivazione, per mancata identificazione del querelante da parte dell'autorità ricevente ed al difetto di valida querela (mancherebbe la richiesta di punizione). Tale motivo è manifestamente infondato. Sotto il primo profilo, infatti, va osservato che alla espressa identificazione della persona che propone querela è tenuta l'autorità che riceve l'atto, secondo testuale previsione al comma 4 dell'art. 337 cod.proc.pen., norma che, evidentemente, esclude un tale adempimento allorché la querela, anziché essere presentata oralmente ovvero depositata, venga formata, come è avvenuto nella fattispecie, dalla stessa autorità; in tale ipotesi, infatti, deve ritenersi che l'incombente, viceversa, è assolto di per ciò stesso che le generalità del proponente sono trascritte nell'atto formato innanzi l'autorità legittimata a riceverla.
Sotto il secondo profilo, infine, va ricordato il granitico orientamento del giudice di legittimità secondo cui la voluntas puniendi non deve essere necessariamente espressa in formule sacramentali, essendo invece sufficiente nei risulti inequivocamente dall'atto, ed è quindi evidente che, qualora la persona offesa da un fatto costituente reato si presenti in un ufficio di polizia giudiziaria perché venga raccolto un proprio atto che qualifica querela, la volontà punitiva è innegabile, ne' può essere messa in discussione di per ciò solo che il soggetto, interessato si limiti alla narrazione del fatto, posto il palese nesso funzionale fra tale narrazione e l'effetto punitivo cui l'atto mira;
deve aggiungersi, oltretutto, che dall'esame dell'atto risulta che la persona offesa fu addirittura invitata a precisare se intendesse sporgere effettivamente querela e, a tale invito, rispose affermativamente dichiarando di voler presentare querela nei confronti dell'Aitano in ordine ai fatti denunciati, sicché intestazione e testo dell'atto convergono nel ritenere perfecta la condizione di procedibilità del reato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 23 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2005