Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2005, n. 12451
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Sentenza 23 febbraio 2005

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In tema di notificazioni all'imputato non detenuto, l'ufficiale giudiziario che non abbia trovato persona cui consegnare la copia dell'atto, non è tenuto a completare ed esaurire tutte le modalità di notifica previste dall'art. 157 cod. proc. pen. prima di procedere alla notificazione a mezzo posta ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen.; la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non ha, infatti, carattere sussidiario rispetto a quella ordinaria, giacché può sempre essere eseguita nei modi stabiliti dalla relative norme speciali, salvi i limiti della diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente o dell'esigenza di forme particolari di notificazione che siano incompatibili con l'utilizzo del servizio postale.

In tema di querela, la previsione di cui all'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen. - per la quale all'espressa identificazione della persona che propone querela è tenuta l'autorità che riceve l'atto - esclude detto adempimento nell'ipotesi in cui la querela, anziché essere presentata oralmente ovvero depositata, sia formata dalla stessa autorità legittimata a riceverla, in quanto, in tal caso, l'incombente è assolto per il fatto stesso che le generalità del proponente sono trascritte nell'atto predetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2005, n. 12451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12451
    Data del deposito : 23 febbraio 2005

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