CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Graziella Parisi Presidente
Dott. Marcella Celesti Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.74/2021, promossa da
(c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, presso la sede dell'ufficio legale dell'ente, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli
Avv.ti Maria Grazia Cardone e Gaetano Lo Curzio giusta procura generale alle liti in atti appellante contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Catania presso lo studio , rappresentata e difesa dagli CP_2
Avv.ti Vincenzo e Maria Poidimani, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti appellato- appellante incidentale
E nei confronti di
(cf: , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore appellato
1 Avente ad oggetto: rendita vitalizia reversibile ex art. 13, L. 1338/1962
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.6.2018 , premettendo di Controparte_1
essere stata assunta con contratto a tempo determinato alle dipendenze di
[...]
, dal 4.10.2000 al 31.1.2001, esponeva che la Corte d'Appello di Parte_1
Catania, con sentenza n. 625/2008, del 3 luglio 2008, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto e disposto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di assunzione, avvenuta il
5.10.2000. Deduceva che la società datoriale non aveva versato all' i CP_3
contributi previdenziali per i periodi lavorativi dall'1.2.2001 al 31.10.12 e dall'1.2.2015 sino alla data del deposito del ricorso.
Evidenziava che, all'esito del giudizio separatamente instaurato contro
[...]
per l'accertamento dell'omissione contributiva, il Giudice del Parte_1
Lavoro del Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 515/2018 del 15.5.2018, aveva condannato la società datoriale al versamento in favore dell' dei contributi CP_3
previdenziali maturati dalla dipendente nel periodo dal 26.5.2010 al 31.10.2012,
e aveva rigettato la domanda con riferimento ai contributi antecedenti al quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso, in quanto estinti per intervenuta prescrizione. Chiedeva al Tribunale di Catania adito, pertanto, la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. 1338/1962, con riguardo ai contributi non più versabili all'ente previdenziale e al versamento della riserva matematica a tal fine necessaria, pari all'importo dei contributi previdenziali omessi dall'1.2.2001 fino al 25.5.2010, oltre accessori o, in subordine, al risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c., nella misura accertata al momento del raggiungimento dell'età pensionabile.
Si costituiva che sosteneva di aver corrisposto, in Parte_1
ottemperanza a quanto disposto dalla Corte d'Appello di Catania, le retribuzioni inerenti al periodo dal 10.9.2004 al 12.7.2008 (data di riammissione in servizio) a titolo di risarcimento del danno e che per tale ragione le somme non costituivano
2 imponibile previdenziale. In relazione al periodo successivo alla reintegra affermava di aver versato i contributi dovuti, come risultava dalla documentazione allegata.
Il Tribunale, considerato che il rapporto di lavoro era sorto anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 32 della Legge 183/2010- che ha poi previsto un'unica indennità risarcitoria, limitata nel limite massimo delle dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per il periodo non lavorato, come onnicomprensiva degli obblighi contributivi e previdenziali- riteneva che il diritto del lavoratore al versamento degli oneri previdenziali conseguenti alla ricostituzione del rapporto di lavoro per effetto della declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto decorresse dal momento della formale costituzione in mora, in seguito all'offerta delle energie lavorative, secondo quanto statuito dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza n.
2334/1991. Poiché nella fattispecie la costituzione in mora mediante offerta formale della prestazione lavorativa risaliva all'8 luglio 2008, da tale data la società datoriale risultava obbligata a garantire alla lavoratrice la copertura assicurativa. Preso atto che la società resistente, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Siracusa, aveva dato prova di aver versato i contributi riguardanti il periodo dal maggio 2010 ad ottobre 2012, la rendita doveva essere riconosciuta solo per il periodo dall'8 luglio 2008 al 25 maggio 2010 in cui la pretesa contributiva risultava prescritta. In conclusione, tenendo conto dell'importo della retribuzione percepita dalla lavoratrice pari a € 1.171,68, il
Tribunale condannava a versare all una riserva Parte_1 CP_3
matematica calcolata sulla base della predetta retribuzione corrisposta alla ricorrente, ai fini dell'integrazione della relativa posizione assicurativa, per il periodo tra l'8 luglio 2008 al 25 maggio 2010, attraverso la costituzione della rendita vitalizia reversibile ex art. 13, L. 1338/1962. La società veniva condannata anche al pagamento delle spese processuali che, invece, venivano compensate nei confronti dell' CP_3
Avverso la sentenza ha proposto appello. Parte_1
3 a sua volta ha proposto appello incidentale. CP_1
L' con la propria memoria di costituzione ha chiesto l'accoglimento delle CP_3
proprie conclusioni.
La causa è stata posta in decisione in data 9.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante preliminarmente ribadisce di aver corrisposto alla lavoratrice, con la busta paga di agosto 2008 e a titolo di risarcimento del danno disposto dalla Corte di appello in sentenza, le retribuzioni omesse dal 10.9.2004 al
12.7.2008 (data di riammissione in servizio). Tali somme, aventi natura risarcitoria, non possono costituire imponibile contributivo.
1.1 Quanto al periodo successivo alla reintegrazione (12.7.2008) e specificamente in relazione al periodo dall'1.1.2011 al 31.10.2012 l'appellante deduce di aver versato i contributi come risulta dalla documentazione in atti
(mod. F24 di € 18.100,32, v. allegato fascicolo di di 1 grado) e Pt_1 CP_4
rettificativi come da ricevute di trasmissione (v. Ricevute ZIP allegate al fascicolo dell'appellante).
1.2. In riferimento ai contributi dovuti per il periodo 12.07.2008 – 31.10.2010,
l'appellante produce cedolini relativi ai mesi di agosto/dicembre 2008, specificando che per i giorni dal 12.07.2008 al 31.07.2008 i contributi erano stati conteggiati nel cedolino di agosto 2008 (v. fascicolo di parte di 1 grado). Inoltre, produce un Mod. F24 di importo pari a € 11.358,28 attestante il pagamento dei contributi per il periodo 9.12.2008 – maggio 2010 che la società dimostra di aver trasmesso all' unitamente ai relativi conteggi ai fini della rideterminazione CP_3
della posizione contributiva della in detto periodo. CP_1
2. Conclusivamente la società appellante sostiene che al più può ritenersi non coperto da versamento contributivo, solo il periodo 8/9/10/11 Luglio 2008 e
1.11.2008 – 30.11.2008, evidenziando che in questo ultimo mese non è stata erogata retribuzione perché la lavoratrice era assente ingiustificata e il 9.12.2008
4 era stata licenziata non avendo mai ripreso servizio dalla data della riammissione
12.07.2008.
3. L'appellata propone appello incidentale avverso la sentenza nella parte i cui ha limitato il diritto alla rendita vitalizia soltanto al periodo compreso tra l'8 luglio 2008 ed il 25 maggio 2010, in quanto, in forza della sentenza della
Cassazione SSUU N.2334/1991, tutti i vantaggi conseguenti alla ricostituzione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli relativi al trattamento previdenziale, spettano a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha messo a disposizione dal datore di lavoro le proprie energie lavorative.
Rileva, di contro, che la domanda della ricorrente trovava il proprio fondamento nella sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data della prima assunzione, sicchè da tale data nasceva l'obbligo del datore di lavoro di garantire la copertura assicurativa alla lavoratrice. Ne consegue che secondo l'appellata la rendita vitalizia doveva essere stabilita in relazione al periodo dall'1 febbraio 2001 al 25 maggio 2010.
4. Riassunti in detti termini i motivi di gravame di entrambe le parti, vanno preliminarmente esaminati quelli posti a fondamento dell'appello principale.
Orbene, considerato che la sentenza del Tribunale ha condannato
[...]
alla costituzione di una rendita vitalizia in favore della per Parte_1 CP_1
il periodo dall'08.7.2008, data di messa in mora della lavoratrice nei confronti della società datoriale, al 25.5.2010, assumono rilevanza i pagamenti che quest'ultima ha effettuato in relazione al predetto periodo.
L'appellante ha dato prova del versamento dei contributi per le mensilità agosto/dicembre 2008 producendo i cedolini paga.
Per il restante periodo dal dicembre 2008 e fino al maggio 2010 ha prodotto il mod. F24 di pagamento, in corso di causa, dell'importo di € 11.358,28 a titolo di contributi inerenti al periodo 9.12.2008 – maggio 2010 che la società dimostra di aver trasmesso all' unitamente ai relativi conteggi ai fini della CP_3
rideterminazione della posizione contributiva della in detto periodo. CP_1
5 5. Con la memoria di costituzione l' ha dato atto dell'avvenuto pagamento CP_3
dei contributi inerenti al periodo successivo alla reintegra (da 8.7.2008 a 25 maggio 2010) per come di seguito specificati: 5 mesi e 19 giorni dal 12.07.2008 al 31.12.2008; l'intero anno 2009; l'intero anno 2010; l'intero anno 2011; 9 mesi e 15 gg nel 2012.
Ne consegue che nessun obbligo di versamento contributivo grava su
[...]
in relazione al periodo cui fa riferimento la sentenza appellata, con Pt_1
esclusione delle giornate che la società ammette non essere state coperte da contribuzione (8/11 luglio 2008).
In considerazione di ciò, la sentenza appellata va riformata dichiarando il parzialmente cessata la materia del contendere in relazione al periodo controverso.
5. Quanto all'appello incidentale, questo deve ritenersi infondato.
Nel richiamare la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto a tempo determinato,
l'appellata ha trascurato di considerare che la Corte medesima aveva condannato al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate Parte_1
dal 10.9.2004 fino alla data di riammissione in servizio del 12.7.2008 e che
[...]
aveva ottemperato a quanto disposto dalla Corte d'Appello Pt_1
corrispondendo le retribuzioni dovute.
Va segnalato che in detta occasione in cui era stata disposta la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la Corte d'Appello ha riconosciuto la natura risarcitoria al diritto del lavoratore di ottenere una somma corrispondente alla retribuzione, in quanto essa attiene a periodi non lavorati a causa dell'impossibilità della prestazione cagionata dal rifiuto ingiustificato del datore di lavoro, integrante inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1223
c.c.
Orbene, le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno nel caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, in regime anteriore all'entrata in vigore della L. n.183/2010, non possono costituire imponibile
6 contributivo in quanto non hanno natura “retributiva”, anche perché corrisposte in assenza di un'attività lavorativa.
6. Stante la reciproca soccombenza le spese processuali di entrambi i gradi vanno compensate tra tutte le parti.
7. Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiara cessata la materia del contendere in relazione al periodo dal
12 luglio 2008 al 25.5.2010; rigetta l'appello incidentale;
compensa tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Dichiara tenuta al pagamento del doppio del contributo Controparte_1
unificato se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 09.01.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Graziella Parisi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Graziella Parisi Presidente
Dott. Marcella Celesti Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.74/2021, promossa da
(c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, presso la sede dell'ufficio legale dell'ente, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli
Avv.ti Maria Grazia Cardone e Gaetano Lo Curzio giusta procura generale alle liti in atti appellante contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Catania presso lo studio , rappresentata e difesa dagli CP_2
Avv.ti Vincenzo e Maria Poidimani, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti appellato- appellante incidentale
E nei confronti di
(cf: , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore appellato
1 Avente ad oggetto: rendita vitalizia reversibile ex art. 13, L. 1338/1962
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.6.2018 , premettendo di Controparte_1
essere stata assunta con contratto a tempo determinato alle dipendenze di
[...]
, dal 4.10.2000 al 31.1.2001, esponeva che la Corte d'Appello di Parte_1
Catania, con sentenza n. 625/2008, del 3 luglio 2008, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto e disposto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di assunzione, avvenuta il
5.10.2000. Deduceva che la società datoriale non aveva versato all' i CP_3
contributi previdenziali per i periodi lavorativi dall'1.2.2001 al 31.10.12 e dall'1.2.2015 sino alla data del deposito del ricorso.
Evidenziava che, all'esito del giudizio separatamente instaurato contro
[...]
per l'accertamento dell'omissione contributiva, il Giudice del Parte_1
Lavoro del Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 515/2018 del 15.5.2018, aveva condannato la società datoriale al versamento in favore dell' dei contributi CP_3
previdenziali maturati dalla dipendente nel periodo dal 26.5.2010 al 31.10.2012,
e aveva rigettato la domanda con riferimento ai contributi antecedenti al quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso, in quanto estinti per intervenuta prescrizione. Chiedeva al Tribunale di Catania adito, pertanto, la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. 1338/1962, con riguardo ai contributi non più versabili all'ente previdenziale e al versamento della riserva matematica a tal fine necessaria, pari all'importo dei contributi previdenziali omessi dall'1.2.2001 fino al 25.5.2010, oltre accessori o, in subordine, al risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c., nella misura accertata al momento del raggiungimento dell'età pensionabile.
Si costituiva che sosteneva di aver corrisposto, in Parte_1
ottemperanza a quanto disposto dalla Corte d'Appello di Catania, le retribuzioni inerenti al periodo dal 10.9.2004 al 12.7.2008 (data di riammissione in servizio) a titolo di risarcimento del danno e che per tale ragione le somme non costituivano
2 imponibile previdenziale. In relazione al periodo successivo alla reintegra affermava di aver versato i contributi dovuti, come risultava dalla documentazione allegata.
Il Tribunale, considerato che il rapporto di lavoro era sorto anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 32 della Legge 183/2010- che ha poi previsto un'unica indennità risarcitoria, limitata nel limite massimo delle dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per il periodo non lavorato, come onnicomprensiva degli obblighi contributivi e previdenziali- riteneva che il diritto del lavoratore al versamento degli oneri previdenziali conseguenti alla ricostituzione del rapporto di lavoro per effetto della declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto decorresse dal momento della formale costituzione in mora, in seguito all'offerta delle energie lavorative, secondo quanto statuito dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza n.
2334/1991. Poiché nella fattispecie la costituzione in mora mediante offerta formale della prestazione lavorativa risaliva all'8 luglio 2008, da tale data la società datoriale risultava obbligata a garantire alla lavoratrice la copertura assicurativa. Preso atto che la società resistente, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Siracusa, aveva dato prova di aver versato i contributi riguardanti il periodo dal maggio 2010 ad ottobre 2012, la rendita doveva essere riconosciuta solo per il periodo dall'8 luglio 2008 al 25 maggio 2010 in cui la pretesa contributiva risultava prescritta. In conclusione, tenendo conto dell'importo della retribuzione percepita dalla lavoratrice pari a € 1.171,68, il
Tribunale condannava a versare all una riserva Parte_1 CP_3
matematica calcolata sulla base della predetta retribuzione corrisposta alla ricorrente, ai fini dell'integrazione della relativa posizione assicurativa, per il periodo tra l'8 luglio 2008 al 25 maggio 2010, attraverso la costituzione della rendita vitalizia reversibile ex art. 13, L. 1338/1962. La società veniva condannata anche al pagamento delle spese processuali che, invece, venivano compensate nei confronti dell' CP_3
Avverso la sentenza ha proposto appello. Parte_1
3 a sua volta ha proposto appello incidentale. CP_1
L' con la propria memoria di costituzione ha chiesto l'accoglimento delle CP_3
proprie conclusioni.
La causa è stata posta in decisione in data 9.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante preliminarmente ribadisce di aver corrisposto alla lavoratrice, con la busta paga di agosto 2008 e a titolo di risarcimento del danno disposto dalla Corte di appello in sentenza, le retribuzioni omesse dal 10.9.2004 al
12.7.2008 (data di riammissione in servizio). Tali somme, aventi natura risarcitoria, non possono costituire imponibile contributivo.
1.1 Quanto al periodo successivo alla reintegrazione (12.7.2008) e specificamente in relazione al periodo dall'1.1.2011 al 31.10.2012 l'appellante deduce di aver versato i contributi come risulta dalla documentazione in atti
(mod. F24 di € 18.100,32, v. allegato fascicolo di di 1 grado) e Pt_1 CP_4
rettificativi come da ricevute di trasmissione (v. Ricevute ZIP allegate al fascicolo dell'appellante).
1.2. In riferimento ai contributi dovuti per il periodo 12.07.2008 – 31.10.2010,
l'appellante produce cedolini relativi ai mesi di agosto/dicembre 2008, specificando che per i giorni dal 12.07.2008 al 31.07.2008 i contributi erano stati conteggiati nel cedolino di agosto 2008 (v. fascicolo di parte di 1 grado). Inoltre, produce un Mod. F24 di importo pari a € 11.358,28 attestante il pagamento dei contributi per il periodo 9.12.2008 – maggio 2010 che la società dimostra di aver trasmesso all' unitamente ai relativi conteggi ai fini della rideterminazione CP_3
della posizione contributiva della in detto periodo. CP_1
2. Conclusivamente la società appellante sostiene che al più può ritenersi non coperto da versamento contributivo, solo il periodo 8/9/10/11 Luglio 2008 e
1.11.2008 – 30.11.2008, evidenziando che in questo ultimo mese non è stata erogata retribuzione perché la lavoratrice era assente ingiustificata e il 9.12.2008
4 era stata licenziata non avendo mai ripreso servizio dalla data della riammissione
12.07.2008.
3. L'appellata propone appello incidentale avverso la sentenza nella parte i cui ha limitato il diritto alla rendita vitalizia soltanto al periodo compreso tra l'8 luglio 2008 ed il 25 maggio 2010, in quanto, in forza della sentenza della
Cassazione SSUU N.2334/1991, tutti i vantaggi conseguenti alla ricostituzione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli relativi al trattamento previdenziale, spettano a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha messo a disposizione dal datore di lavoro le proprie energie lavorative.
Rileva, di contro, che la domanda della ricorrente trovava il proprio fondamento nella sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data della prima assunzione, sicchè da tale data nasceva l'obbligo del datore di lavoro di garantire la copertura assicurativa alla lavoratrice. Ne consegue che secondo l'appellata la rendita vitalizia doveva essere stabilita in relazione al periodo dall'1 febbraio 2001 al 25 maggio 2010.
4. Riassunti in detti termini i motivi di gravame di entrambe le parti, vanno preliminarmente esaminati quelli posti a fondamento dell'appello principale.
Orbene, considerato che la sentenza del Tribunale ha condannato
[...]
alla costituzione di una rendita vitalizia in favore della per Parte_1 CP_1
il periodo dall'08.7.2008, data di messa in mora della lavoratrice nei confronti della società datoriale, al 25.5.2010, assumono rilevanza i pagamenti che quest'ultima ha effettuato in relazione al predetto periodo.
L'appellante ha dato prova del versamento dei contributi per le mensilità agosto/dicembre 2008 producendo i cedolini paga.
Per il restante periodo dal dicembre 2008 e fino al maggio 2010 ha prodotto il mod. F24 di pagamento, in corso di causa, dell'importo di € 11.358,28 a titolo di contributi inerenti al periodo 9.12.2008 – maggio 2010 che la società dimostra di aver trasmesso all' unitamente ai relativi conteggi ai fini della CP_3
rideterminazione della posizione contributiva della in detto periodo. CP_1
5 5. Con la memoria di costituzione l' ha dato atto dell'avvenuto pagamento CP_3
dei contributi inerenti al periodo successivo alla reintegra (da 8.7.2008 a 25 maggio 2010) per come di seguito specificati: 5 mesi e 19 giorni dal 12.07.2008 al 31.12.2008; l'intero anno 2009; l'intero anno 2010; l'intero anno 2011; 9 mesi e 15 gg nel 2012.
Ne consegue che nessun obbligo di versamento contributivo grava su
[...]
in relazione al periodo cui fa riferimento la sentenza appellata, con Pt_1
esclusione delle giornate che la società ammette non essere state coperte da contribuzione (8/11 luglio 2008).
In considerazione di ciò, la sentenza appellata va riformata dichiarando il parzialmente cessata la materia del contendere in relazione al periodo controverso.
5. Quanto all'appello incidentale, questo deve ritenersi infondato.
Nel richiamare la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto a tempo determinato,
l'appellata ha trascurato di considerare che la Corte medesima aveva condannato al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate Parte_1
dal 10.9.2004 fino alla data di riammissione in servizio del 12.7.2008 e che
[...]
aveva ottemperato a quanto disposto dalla Corte d'Appello Pt_1
corrispondendo le retribuzioni dovute.
Va segnalato che in detta occasione in cui era stata disposta la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la Corte d'Appello ha riconosciuto la natura risarcitoria al diritto del lavoratore di ottenere una somma corrispondente alla retribuzione, in quanto essa attiene a periodi non lavorati a causa dell'impossibilità della prestazione cagionata dal rifiuto ingiustificato del datore di lavoro, integrante inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1223
c.c.
Orbene, le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno nel caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, in regime anteriore all'entrata in vigore della L. n.183/2010, non possono costituire imponibile
6 contributivo in quanto non hanno natura “retributiva”, anche perché corrisposte in assenza di un'attività lavorativa.
6. Stante la reciproca soccombenza le spese processuali di entrambi i gradi vanno compensate tra tutte le parti.
7. Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiara cessata la materia del contendere in relazione al periodo dal
12 luglio 2008 al 25.5.2010; rigetta l'appello incidentale;
compensa tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Dichiara tenuta al pagamento del doppio del contributo Controparte_1
unificato se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 09.01.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Graziella Parisi
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