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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5554/2022 R.G., pendente tra e con ordinanza del Parte_1 Controparte_1
31.5.2024, questa Corte così disponeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni
e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno
17.1.2025 e del termine fino al 16.12.2024 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali”.
Nelle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate in data
16.1.2025, concludeva riportandosi all'atto di Parte_1
appello, con il quale aveva chiesto: “A. riconosciuta e dichiarata
l'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c., e/o in subordine ex art. 2043
c.c., del in persona del Sindaco p.t., nella Controparte_1
determinazione dell'evento dannoso de quo, condannare il convenuto ente comunale, al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
della somma pari ad euro 26.000,00#;
[...]
B. sulla somma così riconosciuta, andranno calcolati gli interessi, che, giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sent.
N.1712/1995, nella quale si legge che l'orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell'evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione – controvalore che all'inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all'attualità, bensì sulla somme esprimenti il danno al momento del sinistro nonché sulle somme relative a periodi intermedi tra la data dell'evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all'attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto
a quella dell'emananda sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
C. Condannare il , in persona del suo sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese e compensi della fase stragiudiziale (cfr.
Cassazione Sez. VI Ordinanza 6422 del 13 marzo 2017) del presente giudizio oltre IVA e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore
Avv. Domenico De Laurentiis per dichiarazione di fattone anticipato, per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
D. Condannare il , in persona del sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA
e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv. Domenico De
Laurentiis, per dichiarazione di fattone anticipato, per aver anticipato, le prime e non riscosso i secondi, da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali, ex D.M. n°55/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
..”.
pag. 2/19 Nelle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate in data
16.1.2025, il così concludeva: “impugna e contesta, Controparte_1
per quanto di ragione, la relazione depositata dal CTU poiché immotivata nella quantificazione del danno insiste, pertanto, nella richiesta, tempestivamente avanzata, affinché il CTU venga a rendere chiarimenti sulla spropositata quantificazione dei postumi (8%), trattandosi di una semplice caduta sul marciapiede. Impugna e contesta ancora una volta le difese della parte appellante, eccependone
l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto per tutte le ragioni già esposte in comparsa di costituzione e nelle note 281-sexies ritualmente depositate, alle quali integralmente si riporta, chiedendone il pieno accoglimento”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
pag. 3/19 - dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5554/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, per la riforma della sentenza n.
1245/2022, pronunziata dalla Tribunale di Nola, pubblicata in data
07/06/2022, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Domenico De
Laurentiis, presso il cui studio in Acerra (NA) alla Via A. Moro n. 22/A, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e come da Determinazione
Dirigenziale n. 1725 del 30.12.2022, dall'avv. Francesco Di Lorenzo
(C.F.: ) e con questi elettivamente domiciliato in C.F._2
Sant'Antimo (NA), alla Via A. Gramsci, n. 8;
APPELLATO
pag. 4/19 Oggetto: responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 4.9.2019, Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, il Controparte_1
perché, accertatane la responsabilità in relazione al sinistro del quale essa rimaneva vittima, verificatosi in data 06.05.2019, al Corso Italia, quando, nel percorrere il marciapiede, giunta all'altezza del laboratorio di analisi ivi presente, finiva con un piede all'interno di una buca, non visibile siccome coperta da rifiuti, e, cadendo, si procurava lesioni, ne fosse pronunciata la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da essa sofferti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto ente, resistendo, per quanto di ragione, all'avversa domanda e sollecitandone il rigetto.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 8.3.2022, tenutasi nelle forme della cd. trattazione scritta, senza che venisse svolta alcuna attività istruttoria.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nola rigettava la domanda, condannando l'attrice a rifondere le spese processuali nei confronti del procuratore dell'ente convenuto, dichiaratosi anticipatario.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c., , con Parte_1
pag. 5/19 citazione notificata in data 19.12.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, interponeva appello, sollecitando, in riforma della gravata decisione, l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi in giudizio, l'appellato eccepita, in via CP_1
preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ne contestava, nel merito, la fondatezza e concludeva per il rigetto del gravame.
La Corte disponeva l'ammissione della prova per testi articolata dall'appellante e nominava un CTU medico legale, per la descrizione e stima dei danni riportati dall'istante, nonché per l'accertamento del nesso causale.
Depositato telematicamente l'elaborato peritale in data 15.5.2024, la causa, disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine fino al 17.01.2025 per il deposito di note scritte, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2.
Il Tribunale di Nola respingeva la pretesa, ritenendo che la caduta dovesse imputarsi, in via esclusiva, “alla condotta imprudente della vittima”, la quale nonostante si trovasse in pieno giorno ed in condizioni di buona visibilità, non si avvedeva “di una buca, libera da materiali ostruenti, di modeste dimensioni, oltretutto ben visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza”.
§ 3.
pag. 6/19 Nell'impugnare la sentenza, la lamentava la violazione Parte_1
dell'art. 2051 c.c., avendo il Tribunale escluso la responsabilità del custode della strada pubblica e del marciapiede ove si CP_1
verificava l'evento, per aver ritenuto interrotto il nesso causale tra il fatto e il danno a causa del verificarsi del fatto colposo della vittima, senza aver accertato l'effettiva incidenza del comportamento della vittima nella produzione del danno.
In particolare, la difesa dell'appellante deduceva che le circostanze valorizzate dal primo Giudice, quali la mancata presenza di materiali ostruenti e le modeste dimensioni della buca, non erano di per sé idonee ad escludere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso, in quanto, a tal fine, era necessario dimostrare l'abnormità della condotta tenuta dalla vittima, che, secondo l'istante, non sussisteva, avendo ella utilizzato la strada secondo la sua normale destinazione, procedendo con passo normale e potendo, in ipotesi, la sua disattenzione assurgere a ragione di affermazione di un mero concorso di colpa.
Inoltre, l'appellante censurava la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto di non ammettere la prova testimoniale, articolata già in citazione, la cui istanza di ammissione veniva reiterata con la memoria ex art. 183, comma VI, numero 2 c.p.c., deducendo che il fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, di cui ne veniva chiesta la dimostrazione a mezzo testi, era il medesimo di quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, essendo stato oggetto di mera emendatio, come tale consentita, soltanto il luogo di ubicazione della buca, che alla luce della documentazione fotografica, veniva pag. 7/19 collocata sul marciapiede opposto alla sede del laboratorio di analisi di
Corso Italia.
Sempre secondo l'appellante, il primo Giudice aveva anche errato nel negare la nomina di un CTU medico legale, del quale, quindi, essa reiterava la richiesta.
§ 4.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello, per supposta violazione dell'art. 342 c.p.c..
Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
§ 5.
Nel merito, l'appello è fondato.
Giova premettere che la domanda proposta dall'attrice debba essere ricondotta alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., avendo la Parte_1
invocato la responsabilità del nella sua qualità di Controparte_1
custode di Corso Italia, per i danni da essa sofferti a causa della presenza di una buca non segnalata sul marciapiede.
Del resto, giova rammentare che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità per i danni cagionati da
pag. 8/19 cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode" (cfr. Cass. 7805/2017; Cass.
6703/2018).
§ 6.
Tanto premesso, merita, altresì, rimarcare che laddove venga in rilievo un evento dannoso inquadrabile nell'ambito applicativo dell'art. 2051
c.c., il danneggiato ha l'onere di provare il nesso eziologico tra danno subìto e il bene in custodia, mentre spetterà al custode dare la prova del caso fortuito, in quanto il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Nel caso di specie, la danneggiata ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo i testi, e Tes_1 Testimone_2
escussi all'udienza del 13.10.2023, confermato la dinamica del sinistro, riferendo che la cadeva mentre percorreva a piedi il Parte_1
marciapiede di Corso Italia, in , a causa della presenza di una CP_1
buca non segnalata ed occultata alla vista dalla presenza di rifiuti.
pag. 9/19 In particolare, riferiva che sua madre, odierna appellante, Tes_1
mentre camminava perdeva l'equilibrio, avendo messo il piede in una buca del marciapiede di Corso Italia, caratterizzata dalla presenza di una parte di tubo infisso al suolo, tagliato a livello del piano stradale, non visibile poiché coperta da giornali.
Anche la seconda teste, presente sui luoghi di Testimone_2
causa al momento del verificarsi dell'evento, confermava che l'appellante cadeva al suolo inciampando in una buca coperta da giornali, sul marciapiede di Corso Italia di fronte al laboratorio di analisi.
La presenza di una buca sul marciapiede di Corso Italia, avente le caratteristiche descritte dai testi, è confermata, altresì, dai reperti fotografici, allegati alla produzione di parte attrice relativa al giudizio di primo grado, mostrati ai testi e dagli stessi riconosciuti come raffiguranti il luogo del sinistro.
Tali reperti fotografici, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato sono ritualmente compresi nella produzione di CP_1
parte di primo grado, essendo stati prodotti dall'istante in allegato alla citazione di primo grado.
Entrambi i testi riferivano, inoltre, che la in conseguenza Parte_1
della caduta, lamentava dolori al polso o al braccio destro.
Nello stesso senso, del resto, milita il tenore del referto di pronto soccorso, n. 18044 delle ore 12:33 del 6.5.2019, rilasciato dal Presidio
Ospedaliero Casa di cura Villa dei Fiori in Acerra, dal quale risulta che la paziente “rif. Trauma contusivo del polso dx in seguito a caduta in
Corso Italia Acerra per marciapiedi rotto nei pressi del lab di analisi”.
pag. 10/19 In particolare, i sanitari ivi operanti, dopo aver eseguito la radiografia refertavano “Frattura metafisaria distale ingranata del radio”, applicando immobilizzazione con prognosi di quindici giorni e prescrizione di terapia farmacologica e di consulenza specialistica ambulatoriale, ivi eseguita il 09.05 con indicazione di intervento chirurgico.
§ 7.
Ciò posto, deve, poi, escludersi che, nella specie, la condotta tenuta, nell'occorso dalla danneggiata, integri gli estremi del fortuito idoneo ad escludere il nesso causale.
Al riguardo, deve, infatti, rammentarsi che, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art.
1227, 1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 37059 del 2022).
Alla luce del richiamato insegnamento, il comportamento della danneggiata non è, di certo, qualificabile come imprevedibile o pag. 11/19 eccezionale, essendo consistito nel percorrere, con l'andatura di una persona di 76 anni, il marciapiede di una strada pubblica, sul quale insisteva una buca, coperta da fogli di giornale.
Del resto, la presenza di una buca non segnalata, al di sopra di un luogo per sua natura destinato al transito dei pedoni, induce a qualificare, la caduta dell'odierna istante, come fatto assolutamente prevedibile ed agevolmente evitabile, ben potendo l'ente locale circoscrivere la zona interessata dalla buca o, comunque, provvedere alla sua segnalazione.
Né, invero, ad avviso del Collegio, la condotta della vittima del sinistro può integrare gli estremi di un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., per l'assorbente ragione che, pur essendosi l'evento verificato in condizioni di visibilità ottimali, la presenza della buca era pacificamente occultata alla vista della da carte di giornali e Parte_1
non essendo esigibile, da un pedone di media attenzione, che questi, nell'incedere in un luogo per sua natura destinato al transito, possa o debba prevedere l'esistenza di non segnalate insidie al di sotto di rifiuti.
Ne segue che, del sinistro de quo, il debba essere Controparte_2
ritenuto responsabile in via esclusiva.
§ 8.
Può, a questo punto, procedersi all'esame del quantum.
Dalla CTU svolta in questo grado di giudizio, alle cui conclusioni è possibile aderire siccome immuni da vizi e congruamente motivate, emerge che la in diretta derivazione causale dall'evento Parte_1
dannoso in esame, abbia riportato: “Frattura metafisaria distale ingranata del radio destro”.
pag. 12/19 In ragione di tale evento, l'istante ha, dunque, sofferto un periodo di malattia di complessivi 62 giorni, dei quali 2 di ITT, 30 di ITP al 75%,
15 di ITP al 50%, 15 di ITP al 25%, nonché, all'esito della stabilizzazione dei postumi, un'invalidità permanente valutabile nell'ordine del 8 % (otto per cento) di puro danno biologico (cfr. CTU a firma del dott. , depositata telematicamente in data Persona_1
15.5.2024).
Tanto premesso, osserva il Collegio che, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, debba farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti”
(cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17018).
Pertanto, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni del soggetto leso), il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, subìto dall'appellante, può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, aggiornata all'anno 2024, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, già determinata all'attualità: euro 4.111,25 per danno biologico temporaneo, determinato riconoscendo, in relazione ai giorni di invalidità indicati dal CTU, euro
115,00 per ciascun giorno di ITT, euro 86,25,5 per ciascun giorno di pag. 13/19 ITP al 75 %, euro 57,5 per ciascun giorno di ITP al 50%, euro 28,75 per ciascun giorno di ITP al 25%; euro 14.151,00 per danno biologico permanente, corrispondente ad un'invalidità nel grado del 8 % per un soggetto di anni 76 alla cessazione del periodo di ITT e di ITP.
Sul punto, occorre rimarcare che l'importo innanzi indicato, di euro
14.151,00, sia pari alla sommatoria dell'importo tabellare destinato a ristorare il “danno biologico/dinamico-relazionale”, equivalente ad euro 11.320,00, e di quello che attiene al “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), corrispondente ad euro
2.831,00.
Si tratta, come noto, delle due componenti del danno non patrimoniale da lesione della salute, in astratto configurabili, la cui ricorrenza il
Giudice del merito è chiamato, in concreto, ad accertare sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie in atti (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 10/11/2020, n. 25164; conf. Sez. 3,
Ordinanza n. 15733 del 2022).
Orbene, nella specie, l'attrice, nella citazione di primo grado, aveva specificamente domandato il risarcimento del danno morale, e la sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro, della sottoposizione ad intervento chirurgico, del lungo periodo di convalescenza.
Deve, invece, escludersi che ricorrano i presupposti per accordare una personalizzazione del risarcimento, essendo del tutto mancato, già in pag. 14/19 fase di allegazione, il riferimento concreto a conseguenze peculiari, sul piano dinamico relazionale, che possano indurre a ritenere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
In particolare, è risultata carente l'allegazione, da parte della danneggiata, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad essa residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Sommando le singole voci innanzi indicate, quindi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, compete l'importo di euro
18.262,25.
Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al
5.6.2024, occorre rivalutarla all'attualità, applicando gli indici di rivalutazione dell'Istat, il più aggiornato dei quali è, alla data di deliberazione della presente pronuncia, quello al novembre del 2024.
Ne segue che, operando l'indicato conteggio, il danno non patrimoniale sia pari, all'attualità, ad euro 18.353,56 (indice alla decorrenza: 119,5; indice alla scadenza: 120,1; raccordo Indici: 1, coefficiente di rivalutazione: 1,005; totale rivalutazione: euro 91,31).
L'istante domandava, poi, il risarcimento del danno patrimoniale, relativo alle spese mediche sostenute in conseguenza dell'evento.
pag. 15/19 La pretesa è fondata, avendo l'ausiliare nominato da questa Corte riscontrato l'avvenuta produzione, da parte della di Parte_1
documentazione comprovante spese sanitarie, compatibili con le lesioni per cui è causa, e relative al rilascio di copia della cartella clinica, per complessivi euro 120,00.
Trattandosi di esborsi che la danneggiata ha sostenuto in un arco temporale compreso tra l'11.6.2019 ed il 30.7.2019, ai fini della relativa rivalutazione può considerarsi una data intermedia, identificabile in quella del 1.7.2019.
Quindi, applicando la rivalutazione, secondo indici Istat, dell'importo di euro 120,00, dal 1.7.2019 al 30.11.2024, il danno patrimoniale ristorabile ascende ad euro 140,28 (indice alla Decorrenza: 102,7; indice alla Scadenza: 120,1; raccordo Indici: 1, coefficiente di rivalutazione: 1,169; totale rivalutazione: euro 20,28).
§ 9.
Sommando le voci di danno, patrimoniale e non, dinanzi indicate, quindi, il risarcimento ascende a complessivi euro 18.493,84.
Su tale importo, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici
Istat al 6.5.2019, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 6.5.2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale pag. 16/19 rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 10.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'appellato al pari di quelle relative alla CTU, che, come CP_1
liquidate da questa Corte con separato decreto depositato il 29.5.2024, debbono porsi a definitivo carico del . Controparte_1
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputare adeguati alla ridotta complessità della lite ed al numero limitato di questioni trattate, relativi allo scaglione delle cause di valore da euro 5.200,01 fino ad euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum.
Le spese processuali vengono distratte in favore dell'avv. Domenico De
Laurentiis, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con atto notificato
[...]
al , in data 19 dicembre 2022, così provvede: Controparte_1
pag. 17/19 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento della domanda, condanna il
[...]
a pagare, in favore di , a titolo di CP_1 Parte_1
risarcimento dei danni, l'importo di euro 18.493,84, oltre gli interessi legali dal 6.5.2019, da calcolarsi sul predetto importo, previamente devalutato secondo indici Istat alla medesima data, ed anno per anno rivalutato, secondo i predetti indici, dal
6.5.2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) condanna il alla rifusione, in favore della parte Controparte_1
appellante, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado di giudizio, liquida in euro 264,00 per esborsi, euro
2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro
2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Domenico De Laurentis;
c) pone a definitivo carico del le spese relative Controparte_1
alla CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto emesso in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 18/19 pag. 19/19
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5554/2022 R.G., pendente tra e con ordinanza del Parte_1 Controparte_1
31.5.2024, questa Corte così disponeva: “letto l'art. 127 ter c.p.c. dispone la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni
e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine perentorio, per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle ore 09.30 del giorno
17.1.2025 e del termine fino al 16.12.2024 per il deposito di sintetiche comparse conclusionali”.
Nelle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate in data
16.1.2025, concludeva riportandosi all'atto di Parte_1
appello, con il quale aveva chiesto: “A. riconosciuta e dichiarata
l'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c., e/o in subordine ex art. 2043
c.c., del in persona del Sindaco p.t., nella Controparte_1
determinazione dell'evento dannoso de quo, condannare il convenuto ente comunale, al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
della somma pari ad euro 26.000,00#;
[...]
B. sulla somma così riconosciuta, andranno calcolati gli interessi, che, giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sent.
N.1712/1995, nella quale si legge che l'orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell'evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione – controvalore che all'inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all'attualità, bensì sulla somme esprimenti il danno al momento del sinistro nonché sulle somme relative a periodi intermedi tra la data dell'evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all'attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto
a quella dell'emananda sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
C. Condannare il , in persona del suo sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese e compensi della fase stragiudiziale (cfr.
Cassazione Sez. VI Ordinanza 6422 del 13 marzo 2017) del presente giudizio oltre IVA e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore
Avv. Domenico De Laurentiis per dichiarazione di fattone anticipato, per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
D. Condannare il , in persona del sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA
e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv. Domenico De
Laurentiis, per dichiarazione di fattone anticipato, per aver anticipato, le prime e non riscosso i secondi, da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali, ex D.M. n°55/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
..”.
pag. 2/19 Nelle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate in data
16.1.2025, il così concludeva: “impugna e contesta, Controparte_1
per quanto di ragione, la relazione depositata dal CTU poiché immotivata nella quantificazione del danno insiste, pertanto, nella richiesta, tempestivamente avanzata, affinché il CTU venga a rendere chiarimenti sulla spropositata quantificazione dei postumi (8%), trattandosi di una semplice caduta sul marciapiede. Impugna e contesta ancora una volta le difese della parte appellante, eccependone
l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto per tutte le ragioni già esposte in comparsa di costituzione e nelle note 281-sexies ritualmente depositate, alle quali integralmente si riporta, chiedendone il pieno accoglimento”.
La Corte, esaminate le sopra riportate istanze e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
pag. 3/19 - dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5554/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, per la riforma della sentenza n.
1245/2022, pronunziata dalla Tribunale di Nola, pubblicata in data
07/06/2022, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Domenico De
Laurentiis, presso il cui studio in Acerra (NA) alla Via A. Moro n. 22/A, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e come da Determinazione
Dirigenziale n. 1725 del 30.12.2022, dall'avv. Francesco Di Lorenzo
(C.F.: ) e con questi elettivamente domiciliato in C.F._2
Sant'Antimo (NA), alla Via A. Gramsci, n. 8;
APPELLATO
pag. 4/19 Oggetto: responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 4.9.2019, Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, il Controparte_1
perché, accertatane la responsabilità in relazione al sinistro del quale essa rimaneva vittima, verificatosi in data 06.05.2019, al Corso Italia, quando, nel percorrere il marciapiede, giunta all'altezza del laboratorio di analisi ivi presente, finiva con un piede all'interno di una buca, non visibile siccome coperta da rifiuti, e, cadendo, si procurava lesioni, ne fosse pronunciata la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da essa sofferti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto ente, resistendo, per quanto di ragione, all'avversa domanda e sollecitandone il rigetto.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 8.3.2022, tenutasi nelle forme della cd. trattazione scritta, senza che venisse svolta alcuna attività istruttoria.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nola rigettava la domanda, condannando l'attrice a rifondere le spese processuali nei confronti del procuratore dell'ente convenuto, dichiaratosi anticipatario.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c., , con Parte_1
pag. 5/19 citazione notificata in data 19.12.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, interponeva appello, sollecitando, in riforma della gravata decisione, l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi in giudizio, l'appellato eccepita, in via CP_1
preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ne contestava, nel merito, la fondatezza e concludeva per il rigetto del gravame.
La Corte disponeva l'ammissione della prova per testi articolata dall'appellante e nominava un CTU medico legale, per la descrizione e stima dei danni riportati dall'istante, nonché per l'accertamento del nesso causale.
Depositato telematicamente l'elaborato peritale in data 15.5.2024, la causa, disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine fino al 17.01.2025 per il deposito di note scritte, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2.
Il Tribunale di Nola respingeva la pretesa, ritenendo che la caduta dovesse imputarsi, in via esclusiva, “alla condotta imprudente della vittima”, la quale nonostante si trovasse in pieno giorno ed in condizioni di buona visibilità, non si avvedeva “di una buca, libera da materiali ostruenti, di modeste dimensioni, oltretutto ben visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza”.
§ 3.
pag. 6/19 Nell'impugnare la sentenza, la lamentava la violazione Parte_1
dell'art. 2051 c.c., avendo il Tribunale escluso la responsabilità del custode della strada pubblica e del marciapiede ove si CP_1
verificava l'evento, per aver ritenuto interrotto il nesso causale tra il fatto e il danno a causa del verificarsi del fatto colposo della vittima, senza aver accertato l'effettiva incidenza del comportamento della vittima nella produzione del danno.
In particolare, la difesa dell'appellante deduceva che le circostanze valorizzate dal primo Giudice, quali la mancata presenza di materiali ostruenti e le modeste dimensioni della buca, non erano di per sé idonee ad escludere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso, in quanto, a tal fine, era necessario dimostrare l'abnormità della condotta tenuta dalla vittima, che, secondo l'istante, non sussisteva, avendo ella utilizzato la strada secondo la sua normale destinazione, procedendo con passo normale e potendo, in ipotesi, la sua disattenzione assurgere a ragione di affermazione di un mero concorso di colpa.
Inoltre, l'appellante censurava la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto di non ammettere la prova testimoniale, articolata già in citazione, la cui istanza di ammissione veniva reiterata con la memoria ex art. 183, comma VI, numero 2 c.p.c., deducendo che il fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, di cui ne veniva chiesta la dimostrazione a mezzo testi, era il medesimo di quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, essendo stato oggetto di mera emendatio, come tale consentita, soltanto il luogo di ubicazione della buca, che alla luce della documentazione fotografica, veniva pag. 7/19 collocata sul marciapiede opposto alla sede del laboratorio di analisi di
Corso Italia.
Sempre secondo l'appellante, il primo Giudice aveva anche errato nel negare la nomina di un CTU medico legale, del quale, quindi, essa reiterava la richiesta.
§ 4.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello, per supposta violazione dell'art. 342 c.p.c..
Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
§ 5.
Nel merito, l'appello è fondato.
Giova premettere che la domanda proposta dall'attrice debba essere ricondotta alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., avendo la Parte_1
invocato la responsabilità del nella sua qualità di Controparte_1
custode di Corso Italia, per i danni da essa sofferti a causa della presenza di una buca non segnalata sul marciapiede.
Del resto, giova rammentare che, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità per i danni cagionati da
pag. 8/19 cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode" (cfr. Cass. 7805/2017; Cass.
6703/2018).
§ 6.
Tanto premesso, merita, altresì, rimarcare che laddove venga in rilievo un evento dannoso inquadrabile nell'ambito applicativo dell'art. 2051
c.c., il danneggiato ha l'onere di provare il nesso eziologico tra danno subìto e il bene in custodia, mentre spetterà al custode dare la prova del caso fortuito, in quanto il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Nel caso di specie, la danneggiata ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo i testi, e Tes_1 Testimone_2
escussi all'udienza del 13.10.2023, confermato la dinamica del sinistro, riferendo che la cadeva mentre percorreva a piedi il Parte_1
marciapiede di Corso Italia, in , a causa della presenza di una CP_1
buca non segnalata ed occultata alla vista dalla presenza di rifiuti.
pag. 9/19 In particolare, riferiva che sua madre, odierna appellante, Tes_1
mentre camminava perdeva l'equilibrio, avendo messo il piede in una buca del marciapiede di Corso Italia, caratterizzata dalla presenza di una parte di tubo infisso al suolo, tagliato a livello del piano stradale, non visibile poiché coperta da giornali.
Anche la seconda teste, presente sui luoghi di Testimone_2
causa al momento del verificarsi dell'evento, confermava che l'appellante cadeva al suolo inciampando in una buca coperta da giornali, sul marciapiede di Corso Italia di fronte al laboratorio di analisi.
La presenza di una buca sul marciapiede di Corso Italia, avente le caratteristiche descritte dai testi, è confermata, altresì, dai reperti fotografici, allegati alla produzione di parte attrice relativa al giudizio di primo grado, mostrati ai testi e dagli stessi riconosciuti come raffiguranti il luogo del sinistro.
Tali reperti fotografici, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato sono ritualmente compresi nella produzione di CP_1
parte di primo grado, essendo stati prodotti dall'istante in allegato alla citazione di primo grado.
Entrambi i testi riferivano, inoltre, che la in conseguenza Parte_1
della caduta, lamentava dolori al polso o al braccio destro.
Nello stesso senso, del resto, milita il tenore del referto di pronto soccorso, n. 18044 delle ore 12:33 del 6.5.2019, rilasciato dal Presidio
Ospedaliero Casa di cura Villa dei Fiori in Acerra, dal quale risulta che la paziente “rif. Trauma contusivo del polso dx in seguito a caduta in
Corso Italia Acerra per marciapiedi rotto nei pressi del lab di analisi”.
pag. 10/19 In particolare, i sanitari ivi operanti, dopo aver eseguito la radiografia refertavano “Frattura metafisaria distale ingranata del radio”, applicando immobilizzazione con prognosi di quindici giorni e prescrizione di terapia farmacologica e di consulenza specialistica ambulatoriale, ivi eseguita il 09.05 con indicazione di intervento chirurgico.
§ 7.
Ciò posto, deve, poi, escludersi che, nella specie, la condotta tenuta, nell'occorso dalla danneggiata, integri gli estremi del fortuito idoneo ad escludere il nesso causale.
Al riguardo, deve, infatti, rammentarsi che, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, “ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art.
1227, 1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia
e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 37059 del 2022).
Alla luce del richiamato insegnamento, il comportamento della danneggiata non è, di certo, qualificabile come imprevedibile o pag. 11/19 eccezionale, essendo consistito nel percorrere, con l'andatura di una persona di 76 anni, il marciapiede di una strada pubblica, sul quale insisteva una buca, coperta da fogli di giornale.
Del resto, la presenza di una buca non segnalata, al di sopra di un luogo per sua natura destinato al transito dei pedoni, induce a qualificare, la caduta dell'odierna istante, come fatto assolutamente prevedibile ed agevolmente evitabile, ben potendo l'ente locale circoscrivere la zona interessata dalla buca o, comunque, provvedere alla sua segnalazione.
Né, invero, ad avviso del Collegio, la condotta della vittima del sinistro può integrare gli estremi di un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., per l'assorbente ragione che, pur essendosi l'evento verificato in condizioni di visibilità ottimali, la presenza della buca era pacificamente occultata alla vista della da carte di giornali e Parte_1
non essendo esigibile, da un pedone di media attenzione, che questi, nell'incedere in un luogo per sua natura destinato al transito, possa o debba prevedere l'esistenza di non segnalate insidie al di sotto di rifiuti.
Ne segue che, del sinistro de quo, il debba essere Controparte_2
ritenuto responsabile in via esclusiva.
§ 8.
Può, a questo punto, procedersi all'esame del quantum.
Dalla CTU svolta in questo grado di giudizio, alle cui conclusioni è possibile aderire siccome immuni da vizi e congruamente motivate, emerge che la in diretta derivazione causale dall'evento Parte_1
dannoso in esame, abbia riportato: “Frattura metafisaria distale ingranata del radio destro”.
pag. 12/19 In ragione di tale evento, l'istante ha, dunque, sofferto un periodo di malattia di complessivi 62 giorni, dei quali 2 di ITT, 30 di ITP al 75%,
15 di ITP al 50%, 15 di ITP al 25%, nonché, all'esito della stabilizzazione dei postumi, un'invalidità permanente valutabile nell'ordine del 8 % (otto per cento) di puro danno biologico (cfr. CTU a firma del dott. , depositata telematicamente in data Persona_1
15.5.2024).
Tanto premesso, osserva il Collegio che, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, debba farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti”
(cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17018).
Pertanto, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni del soggetto leso), il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, subìto dall'appellante, può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, aggiornata all'anno 2024, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, già determinata all'attualità: euro 4.111,25 per danno biologico temporaneo, determinato riconoscendo, in relazione ai giorni di invalidità indicati dal CTU, euro
115,00 per ciascun giorno di ITT, euro 86,25,5 per ciascun giorno di pag. 13/19 ITP al 75 %, euro 57,5 per ciascun giorno di ITP al 50%, euro 28,75 per ciascun giorno di ITP al 25%; euro 14.151,00 per danno biologico permanente, corrispondente ad un'invalidità nel grado del 8 % per un soggetto di anni 76 alla cessazione del periodo di ITT e di ITP.
Sul punto, occorre rimarcare che l'importo innanzi indicato, di euro
14.151,00, sia pari alla sommatoria dell'importo tabellare destinato a ristorare il “danno biologico/dinamico-relazionale”, equivalente ad euro 11.320,00, e di quello che attiene al “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), corrispondente ad euro
2.831,00.
Si tratta, come noto, delle due componenti del danno non patrimoniale da lesione della salute, in astratto configurabili, la cui ricorrenza il
Giudice del merito è chiamato, in concreto, ad accertare sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie in atti (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 10/11/2020, n. 25164; conf. Sez. 3,
Ordinanza n. 15733 del 2022).
Orbene, nella specie, l'attrice, nella citazione di primo grado, aveva specificamente domandato il risarcimento del danno morale, e la sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro, della sottoposizione ad intervento chirurgico, del lungo periodo di convalescenza.
Deve, invece, escludersi che ricorrano i presupposti per accordare una personalizzazione del risarcimento, essendo del tutto mancato, già in pag. 14/19 fase di allegazione, il riferimento concreto a conseguenze peculiari, sul piano dinamico relazionale, che possano indurre a ritenere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
In particolare, è risultata carente l'allegazione, da parte della danneggiata, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad essa residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Sommando le singole voci innanzi indicate, quindi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, compete l'importo di euro
18.262,25.
Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al
5.6.2024, occorre rivalutarla all'attualità, applicando gli indici di rivalutazione dell'Istat, il più aggiornato dei quali è, alla data di deliberazione della presente pronuncia, quello al novembre del 2024.
Ne segue che, operando l'indicato conteggio, il danno non patrimoniale sia pari, all'attualità, ad euro 18.353,56 (indice alla decorrenza: 119,5; indice alla scadenza: 120,1; raccordo Indici: 1, coefficiente di rivalutazione: 1,005; totale rivalutazione: euro 91,31).
L'istante domandava, poi, il risarcimento del danno patrimoniale, relativo alle spese mediche sostenute in conseguenza dell'evento.
pag. 15/19 La pretesa è fondata, avendo l'ausiliare nominato da questa Corte riscontrato l'avvenuta produzione, da parte della di Parte_1
documentazione comprovante spese sanitarie, compatibili con le lesioni per cui è causa, e relative al rilascio di copia della cartella clinica, per complessivi euro 120,00.
Trattandosi di esborsi che la danneggiata ha sostenuto in un arco temporale compreso tra l'11.6.2019 ed il 30.7.2019, ai fini della relativa rivalutazione può considerarsi una data intermedia, identificabile in quella del 1.7.2019.
Quindi, applicando la rivalutazione, secondo indici Istat, dell'importo di euro 120,00, dal 1.7.2019 al 30.11.2024, il danno patrimoniale ristorabile ascende ad euro 140,28 (indice alla Decorrenza: 102,7; indice alla Scadenza: 120,1; raccordo Indici: 1, coefficiente di rivalutazione: 1,169; totale rivalutazione: euro 20,28).
§ 9.
Sommando le voci di danno, patrimoniale e non, dinanzi indicate, quindi, il risarcimento ascende a complessivi euro 18.493,84.
Su tale importo, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici
Istat al 6.5.2019, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 6.5.2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale pag. 16/19 rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 10.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'appellato al pari di quelle relative alla CTU, che, come CP_1
liquidate da questa Corte con separato decreto depositato il 29.5.2024, debbono porsi a definitivo carico del . Controparte_1
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputare adeguati alla ridotta complessità della lite ed al numero limitato di questioni trattate, relativi allo scaglione delle cause di valore da euro 5.200,01 fino ad euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum.
Le spese processuali vengono distratte in favore dell'avv. Domenico De
Laurentiis, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con atto notificato
[...]
al , in data 19 dicembre 2022, così provvede: Controparte_1
pag. 17/19 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento della domanda, condanna il
[...]
a pagare, in favore di , a titolo di CP_1 Parte_1
risarcimento dei danni, l'importo di euro 18.493,84, oltre gli interessi legali dal 6.5.2019, da calcolarsi sul predetto importo, previamente devalutato secondo indici Istat alla medesima data, ed anno per anno rivalutato, secondo i predetti indici, dal
6.5.2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) condanna il alla rifusione, in favore della parte Controparte_1
appellante, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado di giudizio, liquida in euro 264,00 per esborsi, euro
2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro
2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Domenico De Laurentis;
c) pone a definitivo carico del le spese relative Controparte_1
alla CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto emesso in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 18/19 pag. 19/19