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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 31/03/2025, ore 9:43, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, chiamato il processo iscritto al n. 9694/2021 R.G.A.C., sono presenti gli Avv.ti Cangemi e Ortolano per parte opponente e l'Avv. Giuseppe Azzaretto in sostituzione dell'Avv. Pesenti per parte opposta, quest'ultimo contesta quanto dedotto dalle controparte e si oppone alle richieste istruttorie avanzate nonché a qualsiasi domanda nuova inammissibile e tardiva;
gli Avv.ti Cangemi e Ortolano insistono nelle richieste istruttorie dedotte nelle note conclusive ed entrambi concludono rispettivamente come nei propri atti introduttivi e note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti, come da odierno ruolo di udienza, alle ore 16:25, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento iscritto al n. 9694/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/10/1970, rappresentato e difeso, sia disgiuntamente che congiuntamente, dagli Avv.ti
Ovidio Cangemi ( e Mirella Ortolano Email_1
( giusta procura allegata all'atto di citazione Email_2
OPPONENTE
E
(già ) con sede legale in Venezia Controparte_1 CP_1
Mestre (VE), Via Terraglio, n. 63 (C.F. - P.IVA , e per P.IVA_1 P.IVA_2
essa, quale mandataria, - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio Per_1
di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678 -
[...] Controparte_2
(c.f.: e Partita IVA ) (già denominata )
[...] P.IVA_3 P.IVA_2 CP_3
con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti
( giusta procura su foglio separato inserita nella Email_3
busta telematica contenente la comparsa di costituzione
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ dichiara il difetto di legittimazione attiva della società opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2444/2021 emesso dal Tribunale di Palermo;
➢ condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che vanno liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie pari al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
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Terza Sezione Civile
Con atto di citazione notificato il 30/06/2021, il sig. ha Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24441/2021 emesso da questo
Tribunale, depositato il 18/05/2021 e notificato il 21/05/2021, con cui al predetto è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
6.546,44, quale residuo dovuto in forza di un contratto di finanziamento n. 51178026 del 02.12.2014 e del contratto di apertura di linea di credito n. 4301522463217696 del
05.12.14, entrambi stipulati con oltre interessi moratori al tasso Controparte_4 legale sulla sola sorte capitale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese della procedura monitoria, liquidate in € 450,00 per onorario ed € 145,50 per esborsi e accessori di legge.
L'opponente ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta rilevando che non risultava provato che i crediti fatti valere fossero stati ceduti alla e che fosse avvenuto il cambio di Controparte_1
CP_ denominazione di in nel merito, ha chiesto la CP_3 Controparte_2
revoca del decreto ingiuntivo eccependo la sua nullità per insussistenza di prova scritta del credito stante la mancata sottoscrizione dei contratti allegati ed ha rilevato l'inesistenza del credito per l'applicazione di tassi di interessi illegittimi in violazione della normativa anti usura.
Con memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., l'opponente ha eccepito che i TAEG dichiarati nei contratti non corrispondevano a quelli realmente applicati ed ha chiesto, in via subordinata, l'applicazione del tasso di interesse pari a quello nominale minimo dei buoni annuali del Tesoro, o di altri titoli similari, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione dei contratti.
Con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., la società opposta ha contestato la predetta nuova eccezione in quanto tardiva e, comunque, perché infondata.
Si è costituita e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del Controparte_2 decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
ha rilevato di avere provato la cessione e la sussistenza del credito avendo allegato il contratto di finanziamento e di apertura della linea di credito, gli estratti conto e la
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comunicazione della cessione al debitore ceduto;
ha dedotto che sono stati applicati interessi legittimi e, in ogni caso, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 6.546,44 o di quella diversa maggiore o minore che sarebbe risultata dovuta oltre ai successivi interessi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo.
Con ordinanza del 14/02/2022 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, tenuto conto che l'oggetto della controversia riguardava contratti di finanziamento.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 31/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediazione obbligatoria
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett.
b), D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale del 06/10/2022 depositato dalla società opposta il 12/10/2022).
Eccezione di difetto di legittimazione attiva
Sempre in via preliminare, l'opponente ha contestato il difetto di legittimazione attiva della società opposta, rilevando che non risultava provato che i crediti azionati fossero stati ceduti a Controparte_1
Tale eccezione è fondata e va accolta.
La società opposta ha esposto che il sig. ha stipulato con Parte_2 [...]
un contratto di prestito personale n. 51178026 in data 02.12.2014 per CP_4
l'importo di € 2.750,00 e un contratto di apertura di linea di credito revolving n.
4301522463217696 in data 05.12.14; ha dedotto che tale credito, a seguito di cessione pro-soluto, è stato ceduto a e che appartenente al Controparte_5 Controparte_1
quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto Controparte_6
e gestione di portafogli di crediti deteriorati di è divenuta titolare del Controparte_5
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citato credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del
29.06.2018 n. 80866 Rep., N. 15510 Racc.; ha precisato, infine, che ha Controparte_1 mutato denominazione in e che quest'ultima società ha conferito Controparte_1
mandato a (già per la gestione dei predetti crediti. Controparte_2 CP_3
Giova ricordare, innanzitutto, che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge
n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi
e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”
(cfr. Cass. 16/04/2021 n. 10200; Cass. 29/09/2020 n. 20495; Cass. 05/09/2019 n.
22151).
Fatte queste premesse, va evidenziato che, in virtù del generale criterio di riparto dell'onere della prova, stabilito dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato e, conseguentemente, nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di un credito bancario in blocco, deve fornire la prova della propria legittimazione sostanziale ovvero della relativa cessione attraverso la produzione del contratto di cessione e della inclusione del credito per cui agisce nella operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o
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implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 24/06/2024 n. 17262; Cass. 05/11/2020 n.
24798; Cass. 25/11/2020 n. 24551).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione e/o dei suoi allegati, non essendo da solo sufficiente l'avviso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ex art. 58 TUB il quale non consente di comprendere quali crediti siano oggetto della cessione (cfr. Cass.
22/03/2024 n. 7866; Cass. 06/02/2024 n. 3405; Cass. 05/04/2023 n. 9412; Cass.
05/11/2020 n. 24798; Cass. 25/11/2020 n. 24551).
Il contratto di cessione di crediti in blocco, di per sé, non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione, così come la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. risultano estranee al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rilevano al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che, nell'ipotesi in cui la contestazione involga esclusivamente la questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
In tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle
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suddette caratteristiche, diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (cfr. Cass. 20/07/2023
n. 21821; Cass. 22/06/2023 n. 17944).
Nella fattispecie, ha allegato il contratto di cessione del 21/03/2018 Controparte_1
intervenuto tra e la scrittura privata del Controparte_4 Controparte_5
18/04/2019 tra e che attesta il subentro di CP_5 CP_1 CP_1 nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda e, in particolare, in tutti i crediti deteriorati di cui si era resa acquirente ed era titolare alla data Controparte_5 del 01/07/2018; l'estratto del verbale di assemblea e conferimento di ramo di azienda del 29.06.2018 n. 80866 Rep. n. 15510 Racc. in forza del quale è Controparte_1 divenuta conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di la visura della CCIA di Venezia di Controparte_5
ove si evincono i poteri alla stessa conferiti da Controparte_1 Controparte_5
l'avviso della pubblicazione dell'intervenuto conferimento del ramo di azienda in
Gazzetta Ufficiale, parte Seconda n. 92 del 09/08/2018, ai sensi e per gli effetti di cui
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all'art. 58 Tub. e la visura storica di ove si evince che successivamente Controparte_1
la stessa ha cambiato denominazione in (cfr. docc.
4- Controparte_1
fascicolo monitorio 1 - 5 - 6 - 7 produzione giudizio opposizione).
Può agevolmente ritenersi, dunque, che la documentazione allegata sia sufficientemente idonea a dimostrare l'avvenuta cessione di alcuni crediti da
[...]
a e da questa a poi denominata CP_4 Controparte_5 Controparte_1 [...]
Controparte_1
Va evidenziato, ancora, che l'opponente ha eccepito che la procura in notaio Per_1
del 09/12/2020 Rep. 42351 Racc.15678, non è stata rilasciata alla società
[...]
mandataria ma alla e non vi sarebbe alcuna Controparte_2 CP_3 prova che quest'ultima abbia mutato denominazione in né Controparte_2
che tali due società siano in realtà lo stesso soggetto, dunque, ha dedotto che non sussisterebbe alcuna prova che quest'ultima società abbia avuto mandato per agire in nome e per conto della Controparte_1
Dalla visura storica della società contrariamente da Controparte_2
quanto ha sostenuto la società opposta, non appare rinvenibile che il cambio di denominazione sia avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020 rep. 84145 racc.
17165, così come indicato nel decreto ingiuntivo, anche se va rilevato che nella procura rilasciata da alla Morao Francesca, in notaio del CP_3 Persona_1
21/12/2020 Rep. 42416 Racc. 15733, è specificato che la avrebbe assunto CP_3
successivamente la denominazione sociale di (cfr. doc. 4 Controparte_2
giudizio opposizione).
Ciò detto, in ogni caso, la società opposta non ha fornito la prova, né nella fase monitoria né nel presente giudizio di cognizione, della titolarità del credito e, pertanto, della sua legittimazione ad agire atteso che i singoli crediti azionati non appaiono ricompresi fra quelli di cui alle operazioni di cessione in blocco da e Controparte_4
poi nel conferimento di ramo di azienda.
Nel menzionato contratto di cessione sono stati individuati le caratteristiche dei crediti ceduti, tra cui quelli che:
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“traggano origine da (A) rapporti di credito al consumo denominati in Euro e regolati dalla legge italiana,..finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria) con espressa esclusione dei rapporti di credito garantiti dalla…cessione del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti da .nel periodo Controparte_7 compreso tra il 15 maggio 1989 (incluso) ed il 5 maggio 2017 (incluso)…;
…sia stata dichiarata da parte di la decadenza del debitore dei Controparte_4
crediti dal beneficio del termine, ovvero il debitore – una volta decorsa la scadenza finale del relativo piano di ammortamento per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora da per il mancato pagamento dei Crediti Controparte_4 medesimi, prima del 28 febbraio 2018 …”.
Non è stata versata in atti, però, l'Allegato A contenente l'elenco dei crediti e ciò non ha permesso di identificare il numero del contratto ed i dati del debitore per accertare la provenienza dello stesso così come non è stata prodotta la comunicazione della società
al debitore ceduto circa l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine CP_4
per inadempimento o la messa in mora al fine di verificare che tale comunicazione sia avvenuta prima del 28/02/2018 e, dunque, non è stato possibile accertare l'avvenuta inclusione del credito nella cessione.
E, ancora, non costituisce elemento indicativo dell'avvenuta inclusione del credito nella cessione, la raccomandata n. 66580501011-9 datata 26/11/2019, ricevuta il
12/12/2019, recante la comunicazione da parte di dell'avvenuta cessione Controparte_1
del credito da a e del conferimento del ramo di Controparte_4 CP_5 CP_1
azienda a (cfr. docc. 5 - 6 fascicolo monitorio); ciò sul rilievo che la Controparte_1
medesima è atto proveniente dall'asserita cessionaria.
Mentre ben altra rilevanza avrebbe avuto la produzione di una dichiarazione analoga da parte della società cedente attestante che il credito è stato da lei ceduto a CP_5
ciò avrebbe rappresentato una idonea dimostrazione dell'attuale titolarità del
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credito in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Sul tema, va condivisa la posizione espressa dalla Suprema Corte la quale, ai fini della dimostrazione che un determinato credito è stato ceduto (cessione di crediti in blocco), ha valorizzato la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto e che la produzione in giudizio di tale comunicazione, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, deve ritenersi un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa (cfr. Cass.
08/11/2024 n. 28790; Cass. 16.04.2021 n. 10200).
Può ritenersi, dunque, che la documentazione allegata non sia sufficientemente idonea a considerare raggiunta la prova che il credito scaturente dal contratto di finanziamento concluso da con il sig. sia stato trasferito a Controparte_4 Parte_2
a cui è subentrata e, conseguentemente, va dichiarato il Controparte_5 CP_1
difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta.
Alla luce delle superiori considerazioni, con conseguente assorbimento di ogni altro profilo dedotto o eccepito dalle parti, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società opposta, quindi, il decreto ingiuntivo n. 2444/2021 va revocato con riferimento sia alla sorte che alle spese.
Spese di lite
Per ciò che concerne le spese di lite, la società opposta va condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'opponente nella presente fase d'opposizione.
Al riguardo, va rilevato che “Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite” (cfr. Cass.
11/04/2019 n. 9035).
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La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause rientranti nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, tenuto conto che il valore della causa rientra nei minimi dello scaglione di pertinenza e che l'istruttoria è stata solo documentale.
Così deciso in Palermo, 31 marzo 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
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