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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/11/2024, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1388/2016
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note pervenute ai fini di udienza, nel procedimento
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Francesco Lombardi
Email 1
CONTRO
Controparte 1
- parte resistente -
Avv. Pasquale Di Jacovo
Email_2
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione alle dipendenze della parte resistente dal 9.9.2015 al 3.1.2016, in qualità di addetto al trasporto e spedizione merci;
di aver subito un infortunio sul lavoro in data 1.11.2015, affermando il diritto credito per le mensilità non corrisposte e voci retributive non erogate, indennità di malattia oltre che per Tfr per l'intero periodo indicato, per un ammontare complessivo pari ad € 8.657,88, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento delle spettanze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La parte resistente si costituiva in giudizio per domandare in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, il rigetto delle domande avanzate per infondatezza, avendo provveduto al soddisfacimento dei crediti retributivi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La causa, dunque, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che all'udienza fissata per la discussione pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare va rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del proposto ricorso per genericità ed indeterminatezza sollevata dalla parte resistente. Ed infatti, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate. Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile affermare. Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio¹.
Nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie, occorre concludere per la parziale fondatezza dell'intrapresa azione giudiziale che, di conseguenza, deve essere accolta per quanto di ragione.
Incontestata la natura subordinata dell'intercorso rapporto lavorativo tra le parti, deve darsi atto dell'incompleto pagamento delle spettanze dovute al ricorrente.
Alla luce delle emergenze processuali, infatti, deve ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive reclamate, sebbene in termini diversi da quanto prospettato e domandato dall'istante.
Alla luce del materiale probatorio acquisito al processo, infatti, deve ritenersi fondata la domanda diretta al pagamento delle retribuzioni e del TFR. Proprio sulla scorta di questo assunto, si è proceduto al conferimento di incarico ad un consulente tecnico d'ufficio, al fine di accertare, con riferimento al CCNL applicabile e gli emolumenti già pagati, gli emolumenti retributivi dovuti, quelli derivanti da malattia ordinaria e il TFR.
Ebbene, trattandosi di conteggi ampiamente condivisibili per correttezza dei calcoli operati, deve essere condannata la società resistente al pagamento in favore della parte della complessiva somma di € 2.293,36 oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo. In ragione del parziale accoglimento del ricorso circa il quantum, le spese processuali andranno compensate per la metà tra le parti, non si procede alle determinazioni sulla CTU poiché non è stata avanzata domanda di liquidazione.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento
-
in favore della parte ricorrente della somma di € 2.293,36 per le causali indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici ISTAT ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
compensa tra le parti le spese di lite per la metà e condanna per la restante
-
parte la resistente a pagare la somma di euro € 755,55.
Castrovillari, 5.11.2024
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela ESPOSITO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: "Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma,
c.p.c., nel giudizio di appello".
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note pervenute ai fini di udienza, nel procedimento
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Francesco Lombardi
Email 1
CONTRO
Controparte 1
- parte resistente -
Avv. Pasquale Di Jacovo
Email_2
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione alle dipendenze della parte resistente dal 9.9.2015 al 3.1.2016, in qualità di addetto al trasporto e spedizione merci;
di aver subito un infortunio sul lavoro in data 1.11.2015, affermando il diritto credito per le mensilità non corrisposte e voci retributive non erogate, indennità di malattia oltre che per Tfr per l'intero periodo indicato, per un ammontare complessivo pari ad € 8.657,88, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento delle spettanze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La parte resistente si costituiva in giudizio per domandare in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo e, nel merito, il rigetto delle domande avanzate per infondatezza, avendo provveduto al soddisfacimento dei crediti retributivi. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La causa, dunque, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che all'udienza fissata per la discussione pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare va rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del proposto ricorso per genericità ed indeterminatezza sollevata dalla parte resistente. Ed infatti, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate. Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile affermare. Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio¹.
Nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie, occorre concludere per la parziale fondatezza dell'intrapresa azione giudiziale che, di conseguenza, deve essere accolta per quanto di ragione.
Incontestata la natura subordinata dell'intercorso rapporto lavorativo tra le parti, deve darsi atto dell'incompleto pagamento delle spettanze dovute al ricorrente.
Alla luce delle emergenze processuali, infatti, deve ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive reclamate, sebbene in termini diversi da quanto prospettato e domandato dall'istante.
Alla luce del materiale probatorio acquisito al processo, infatti, deve ritenersi fondata la domanda diretta al pagamento delle retribuzioni e del TFR. Proprio sulla scorta di questo assunto, si è proceduto al conferimento di incarico ad un consulente tecnico d'ufficio, al fine di accertare, con riferimento al CCNL applicabile e gli emolumenti già pagati, gli emolumenti retributivi dovuti, quelli derivanti da malattia ordinaria e il TFR.
Ebbene, trattandosi di conteggi ampiamente condivisibili per correttezza dei calcoli operati, deve essere condannata la società resistente al pagamento in favore della parte della complessiva somma di € 2.293,36 oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo. In ragione del parziale accoglimento del ricorso circa il quantum, le spese processuali andranno compensate per la metà tra le parti, non si procede alle determinazioni sulla CTU poiché non è stata avanzata domanda di liquidazione.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento
-
in favore della parte ricorrente della somma di € 2.293,36 per le causali indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici ISTAT ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
compensa tra le parti le spese di lite per la metà e condanna per la restante
-
parte la resistente a pagare la somma di euro € 755,55.
Castrovillari, 5.11.2024
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela ESPOSITO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: "Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma,
c.p.c., nel giudizio di appello".