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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1136 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello
D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Rizzo elettivamente Pt_1 domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv.to Mario Marino presso il Controparte_1 cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata appellata all'udienza del 31 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza n.400/2022, emessa in data 22.9.2022, il Tribunale G.L. di Trapani, accolse il ricorso proposto dalla avverso l'avviso Controparte_1 di addebito n.59920210000042685000 emesso sulla base del verbale ispettivo n.2018006346/DDL del 18.12.2020 con il quale era stato accertato, per il periodo dicembre 2015-giugno 2019, l'indebito conguaglio, nelle denunce retributive, di importi a titolo di ANF.
Rilevò, il primo Giudice, che le disposizioni normative regolatrici delle modalità di pagamento degli assegni familiari, contenute nel D.P.R. n.797/55, Pag.1 prevedevano “l'erogazione mediante anticipazione del relativo importo da parte del datore di lavoro (per conto dell' che sopporta l'onere definitivo della prestazione), e il diritto Pt_1 dello stesso datore ad operarne il conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'ente previdenziale”.
Che, pertanto, “il recupero da parte dell' dei contributi erroneamente portati Pt_1 in compensazione in ragione di assegni familiari indebitamente versati presuppone
l'accertamento della sussistenza della obbligazione contributiva mentre sarà il datore di lavoro
a dover dimostrare similmente al diritto agli sgravi, l'esistenza di una causa idonea ad estinguere il debito contributivo ossia il diritto a porre a conguaglio una prestazione previdenziale erogata per conto dell' ”. CP_2
Tanto premesso, osservò che l' non aveva “contestato il diritto alla Pt_1 prestazione” bensì il fatto che la “documentazione era inidonea” e che, quindi,
“incontestata l'obbligazione contributiva a monte in capo al datore di lavoro, questi” era
“tenuto soltanto a dimostrare l'aspetto formale, ossia che i moduli anf/dip erano corretti e di aver erogato la prestazione”; che “tale aspetto della prestazione” era “incontestato, in quanto l' aveva “riportato le motivazioni del verbale ispettivo che” riguardavano Pt_1
“rilievi sulla idoneità della documentazione, mentre non” era “stato contestato alcun illecito in ordine alla erogazione della prestazione”.
In siffatto contesto, aggiunse che “il datore di lavoro” aveva “prodotto i modelli anf/dip relativi ai dipendenti coinvolti nonché le buste paga quietanzate” ossia gli stessi documenti che erano stati “già trasmessi in sede di riesame amministrativo, con accoglimento in un primo tempo dell'istanza in autotutela, poi oggetto di revoca per ragioni di carattere meramente procedimentale già descritte supra”.
Per tali ragioni essendo documentata “l'erogazione di assegni per il nucleo familiare in favore dei lavoratori indicati nel verbale ispettivo ed essendo stata depositata la documentazione afferente il diritto, non espressamente contestata ex art 115 cpc,” ritenne
“che la parte ricorrente” avesse “fornito la prova del diritto a porre a conguaglio dei contributi dovuti le prestazioni erogate (anf)”.
Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato il Cancelleria in data 27.10.2022, chiedendone la riforma.
Pag.2 L'Istituto appellante, con unico articolato motivo, deduce l'erronea valutazione ad opera del Tribunale degli elementi probatori acquisiti in primo grado.
In particolare, sostiene che gli ispettori avevano dato atto di avere chiesto ed acquisito documentazione da parte della società e di avere “adottato la propria valutazione appunto all'esito dell'esame della documentazione ANF prodotta dalla società” e che, pur non essendo in contestazione l'anticipazione ai dipendenti dell'ANF, tale documentazione non era idonea, sul piano formale, a supportare l'autorizzazione al pagamento.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame.
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato di dispositivo.
2) Ritiene la Corte che l'appello dell' non sia meritevole di Pt_1 accoglimento.
Come è noto, i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro e/o dai funzionari degli enti previdenziali fanno fede fino a querela di falso per ciò che riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ed il materiale raccolto dal verbalizzante dev'essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale, se può valutarne l'importanza ai fini della prova, non può mai attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di provare l'insussistenza dei fatti contestatigli (cfr. Cass. n. 3973 del 1998).
Quanto or ora detto, si osserva, si pone in linea di coerenza col principio secondo cui l'opposto, benché convenuto in senso formale, è attore sostanziale del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo ed incombe, pertanto, su
Pag.3 di lui l'onere di provare le ragioni del proprio credito (cfr., ex plurimis, Cass. nn.
4286 del 1994, 3175 del 1974).
L'opposizione a cartella esattoriale (o ad avviso di addebito), infatti, introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicchè, il vizio della cartella od il mancato rispetto del termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo comporta per il Giudice dell'opposizione l'obbligo di esaminare la fondatezza della domanda di pagamento dell'Istituto previdenziale essendo applicabili gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cassazione Civile, sezione lavoro, 23.2.2016 n.3486 e
Cassazione Civile, sezione lavoro, 19.5.2015 n.10218).
Con specifico riferimento all'impugnativa del verbale di accertamento, infine, la Suprema Corte ha (ormai definitivamente) chiarito che “ai sensi dell'art.
2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con Pt_1 CP_2 riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”
(Cassazione Civile, sezione lavoro, 18.5.2010 n.12108 – nello stesso senso
Cassazione Civile, sezione lavoro, 17.7.2017 n.17695).
Deve, dunque, affermarsi che l'opposizione a verbale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti il rapporto contributivo il cui accertamento deve essere condotto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, gravando sull'ente previdenziale la prova dei fatti dell'obbligo contributivo.
Orbene, nel caso che occupa, tutte le pretese creditorie dell' CP_2
(contenute anche nell'avviso di addebito emesso) trovano, pacificamente, scaturigine nel verbale unico di accertamento del 18.12.2020 che l' ha Pt_1 indicato come fonte di prova, sulla scorta del quale gli ispettori verbalizzanti avevano ritenuto che l'Azienda avesse operato un indebito conguaglio degli
ANF nelle denunce retributive dei propri dipendenti.
Orbene, al riguardo va, anzitutto, premesso che costituisce fatto incontroverso tra le parti (per come affermato nel ricorso introduttivo del
Pag.4 giudizio ed avallato dal Giudice di primo grado) che già in sede amministrativa l' - a seguito del ricorso presentato dalla col quale Pt_1 Controparte_1 erano stati allegati i documenti a suo tempo formati – aveva (in un primo momento) ritenuto fondati i rilievi dell' salvo poi emettere l'avviso di Pt_2 addebito opposto per ragioni di carattere procedimentale.
Ciò posto, rileva la Corte che l' - a fronte dell'imponente mole di Pt_1 documenti prodotti da controparte relativi al periodo oggetto di causa (cfr. domande ANF dei lavoratori su modello ANF/DIP SR16, lettere di trasmissione, buste paga sottoscritte dai lavoratori con bonifici bancari) che dimostrano (come, del resto, non è contestato) l'effettiva anticipazione dei detti assegni in favore dei dipendenti – l' con il verbale del 18.10.2020 si è Pt_1 limitato, in maniera scarna e tutt'altro che convincente, ad asserire (all'uopo rinviando genericamente ad un esame di documentazione originale
“riconsegnata”, di cui nulla è dato sapersi in quanto non risulta allegata al verbale ispettivo) che la società “ha registrato e denunciato sul libro unico del lavoro e conseguentemente indebitamente posto a conguaglio nelle denunce retributive mensili, somme a titolo ANF che con il presente verbale vengono indicate a recupero … in quanto mancanti di modello di richiesta ANF/DIP o con modelli presentati incompleti …”.
Stante, dunque, l'assoluta genericità della (oltre che la mancanza di riscontri oggettivi alla) prospettazione offerta dagli ispettori verbalizzanti, non è dato comprendersi sulla scorta di quali concreti elementi questa Corte possa giungere alle conclusioni auspicate dall' ove, per altro, si consideri (per Pt_1 come risulta dalla circolare n.45 del 22.3.2019 – cfr. doc. fascicoli di parte) che soltanto a far data dall'1.4.2019 è stato introdotto l'obbligo di presentare le domande di ANF “direttamente all' esclusivamente in modalità telematica” e Pt_1 non (come era fino a tale data avvenuto) con i modelli cartacei (ANF/DIP
SR16) presentati dal lavoratore al datore di lavoro e sulla base dei quali quest'ultimo era tenuto (come ha fatto la società appellata nel periodo oggetto di causa) a liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, l'appello deve essere disatteso e la sentenza di primo grado confermata.
Pag.5 3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' e si Pt_1 liquidano come da dispositivo in favore della Controparte_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell' dei Pt_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.400/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Trapani in data 22.9.2022.
Condanna l' al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in Pt_1 favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 3.473,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge se dovute, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Palermo 31 ottobre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo il Presidente
Maria G. Di Marco
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