TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/07/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1177/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FEDERICA BENZI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 18.7.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Pronunciare la separazione coniugale relativa al matrimonio celebrato tra il signor Controparte_1
e la signora in Fenegrò (CO) in data 13/01/2024 con conseguente trasmissione al Parte_1 competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio, secondo le prescrizione di cui all'art. 69 del D.p.R. 396/2000
Si chiede la pronuncia di addebito di responsabilità della separazione in capo al Sig. CP_1
.
[...]
Il matrimonio civile è stato celebrato in Fenegrò (CO) i1 13/01/2004 ((Anno 2004, numero 1, Parte
I, Serie Uficio 1) in regime di separazione dei beni.
Domande accessorie Per_ Si chiede che il Tribunale Voglia regolamentare gli aspetti relativi al mantenimento della figlia , nata il [...], maggiorenne ma non economicamente indipendente, residente presso
l'abitazione familiare in Cadorago (CO) Via Petrarca 15, disponendo a carico del Sig. CP_1
un contributo al mantenimento in favore della figlia pari ad € 400,00 mensili da versarsi
[...] entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, oltre adeguamento ISTAT annuale;
quanto alle spese extra assegno, gravanti su ciascun coniuge nella misura del 50%, si farà riferimento al Protocollo
d'intesa vigente presso il Tribunale di Como.
Con vittoria di spese del presente procedimento.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio in FENEGRO' il Parte_1 Controparte_1
13.1.2004. Per_
2. Dal matrimonio nasceva, in data 11.11.2002, la figlia
3. Con ricorso depositato il 7.4.2024 hiedeva la separazione giudiziale ex art. Parte_1
151 comma 2° c.c. con addebito della colpa al resistente e la determinazione in € 400 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. dell' 8.7.2025 il resistente non compariva in giudizio, nonostante la regolare notifica;
veniva sentita la ricorrente la quale meglio illustrava la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico, e rinunciava alla domanda di addebito;
il procuratore chiedeva quindi che i coniugi fossero autorizzati a vivere separati, che fosse concesso un termine al resistente per il rilascio della casa coniugale oltre all'immediata rimessione al collegio per la decisione con la dichiarazione sullo status e la determinazione di un Per_ contributo al mantenimento in favore di da porsi a carico del padre in misura di € 400 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Giudice dichiarava ala contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava termine di 30 giorni al resistente per il rilascio della casa coniugale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal Giudice. In particolare, i documenti acquisiti in atti risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia. Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I
28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass.
Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice
Istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso in oggetto, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota un'evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio. Tutto quanto esposto lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
c) SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
Rileva il Collegio che, sebbene la ricorrente abbia formulato domanda di addebito della separazione al marito nel proprio atto introduttivo, all'udienza dell'8.7.2025 la moglie ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito;
pertanto, nulla deve essere disposto sul punto.
d) SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
e consolidata è la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale ha più volte sottolineato Pt_1 che l'interesse tutelato dall'ordinamento, avuto riguardo all'assegnazione dell'abitazione familiare, è quello dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, circostanza che deve ritersi sussistere nel caso di specie. La figlia delle parti, invero, è maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente essendo ancora oggi studentessa universitaria.
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che la domanda svolta dalla ricorrente di assegnazione a sé della casa coniugale (di sua proprietà esclusiva) sia fondata e debba, pertanto, essere accolta.
e) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto della figlia, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012). Orbene, a dichiarato di lavorare come medico endocrinologo presso l' Parte_1 [...]
, presso cui svolge anche la libera professione, e di guadagnare circa € 3.600/4.200 CP_2 mensili (cfr. verbale d'udienza dell'8.7.2025); dalla documentazione economica in atti, la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 4.208 nel
2022 (PF 2023) e di € 4.243 nel 2023 (PF 2024), mentre le ultime buste paga risultano dell'importo mensile di € 4.085 circa (media buste paga 2025). La ricorrente vive unitamente alla figlia in casa di proprietà, non gravata da mutuo.
Quanto alla situazione economico-reddituale di , la ricorrente ha riferito Controparte_1 che il marito fa il musicista jazz e tre/quattro anni fa la madre è morta e lui ha ereditato delle officine del padre, di cui era usufruttaria la madre, che gli danno un reddito lordo mensile da locazione di 3000 euro circa al mese, quantificando in € 1.500 mensili il reddito da lavoro dal medesimo percepito (cfr. verbale d'udienza dell'8.7.2025). Dalla documentazione economica prodotta dalla ricorrente, il resistente risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di € 1.287 nel 2021 (PF 2022) e di € 1.933 nel 2022 (PF 2023); il medesimo è proprietario di un immobile sito in Lurago Marinone in via esclusiva, oltre agli immobili ricevuti in eredità e messi a reddito.
Tanto premesso - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, tenuto conto della capacità lavorativa del , anche CP_1 specifica, dimostrata con riferimento alla pregressa attività lavorativa svolta, considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età e alla socialità della figlia- reputa il
Collegio congruo porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un contributo mensile pari a € 350 a titolo di mantenimento indiretto della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
f) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura necessaria del presente giudizio, la contumacia del resistente e la parziale soccombenza della ricorrente rispetto alle domande in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1 nata in [...] il [...], e , nato a [...] il Controparte_1
03/03/1964, che hanno celebrato matrimonio a FENEGRO' in data 13/01/2004 (anno 2004, atto n. 1, parte I); 2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di FENEGRO' per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. ASSEGNA la casa coniugale a Parte_1
4. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 350,00 -somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire da luglio 2026- oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
5. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 17.7.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa AR Cao
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1177/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FEDERICA BENZI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 18.7.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Pronunciare la separazione coniugale relativa al matrimonio celebrato tra il signor Controparte_1
e la signora in Fenegrò (CO) in data 13/01/2024 con conseguente trasmissione al Parte_1 competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio, secondo le prescrizione di cui all'art. 69 del D.p.R. 396/2000
Si chiede la pronuncia di addebito di responsabilità della separazione in capo al Sig. CP_1
.
[...]
Il matrimonio civile è stato celebrato in Fenegrò (CO) i1 13/01/2004 ((Anno 2004, numero 1, Parte
I, Serie Uficio 1) in regime di separazione dei beni.
Domande accessorie Per_ Si chiede che il Tribunale Voglia regolamentare gli aspetti relativi al mantenimento della figlia , nata il [...], maggiorenne ma non economicamente indipendente, residente presso
l'abitazione familiare in Cadorago (CO) Via Petrarca 15, disponendo a carico del Sig. CP_1
un contributo al mantenimento in favore della figlia pari ad € 400,00 mensili da versarsi
[...] entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, oltre adeguamento ISTAT annuale;
quanto alle spese extra assegno, gravanti su ciascun coniuge nella misura del 50%, si farà riferimento al Protocollo
d'intesa vigente presso il Tribunale di Como.
Con vittoria di spese del presente procedimento.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio in FENEGRO' il Parte_1 Controparte_1
13.1.2004. Per_
2. Dal matrimonio nasceva, in data 11.11.2002, la figlia
3. Con ricorso depositato il 7.4.2024 hiedeva la separazione giudiziale ex art. Parte_1
151 comma 2° c.c. con addebito della colpa al resistente e la determinazione in € 400 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. dell' 8.7.2025 il resistente non compariva in giudizio, nonostante la regolare notifica;
veniva sentita la ricorrente la quale meglio illustrava la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico, e rinunciava alla domanda di addebito;
il procuratore chiedeva quindi che i coniugi fossero autorizzati a vivere separati, che fosse concesso un termine al resistente per il rilascio della casa coniugale oltre all'immediata rimessione al collegio per la decisione con la dichiarazione sullo status e la determinazione di un Per_ contributo al mantenimento in favore di da porsi a carico del padre in misura di € 400 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Giudice dichiarava ala contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava termine di 30 giorni al resistente per il rilascio della casa coniugale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal Giudice. In particolare, i documenti acquisiti in atti risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia. Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I
28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass.
Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice
Istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso in oggetto, lo stesso comportamento processuale dei coniugi denota un'evidente e insanabile rottura del rapporto di coniugio. Tutto quanto esposto lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
c) SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
Rileva il Collegio che, sebbene la ricorrente abbia formulato domanda di addebito della separazione al marito nel proprio atto introduttivo, all'udienza dell'8.7.2025 la moglie ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito;
pertanto, nulla deve essere disposto sul punto.
d) SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
e consolidata è la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale ha più volte sottolineato Pt_1 che l'interesse tutelato dall'ordinamento, avuto riguardo all'assegnazione dell'abitazione familiare, è quello dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, circostanza che deve ritersi sussistere nel caso di specie. La figlia delle parti, invero, è maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente essendo ancora oggi studentessa universitaria.
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che la domanda svolta dalla ricorrente di assegnazione a sé della casa coniugale (di sua proprietà esclusiva) sia fondata e debba, pertanto, essere accolta.
e) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto della figlia, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012). Orbene, a dichiarato di lavorare come medico endocrinologo presso l' Parte_1 [...]
, presso cui svolge anche la libera professione, e di guadagnare circa € 3.600/4.200 CP_2 mensili (cfr. verbale d'udienza dell'8.7.2025); dalla documentazione economica in atti, la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 4.208 nel
2022 (PF 2023) e di € 4.243 nel 2023 (PF 2024), mentre le ultime buste paga risultano dell'importo mensile di € 4.085 circa (media buste paga 2025). La ricorrente vive unitamente alla figlia in casa di proprietà, non gravata da mutuo.
Quanto alla situazione economico-reddituale di , la ricorrente ha riferito Controparte_1 che il marito fa il musicista jazz e tre/quattro anni fa la madre è morta e lui ha ereditato delle officine del padre, di cui era usufruttaria la madre, che gli danno un reddito lordo mensile da locazione di 3000 euro circa al mese, quantificando in € 1.500 mensili il reddito da lavoro dal medesimo percepito (cfr. verbale d'udienza dell'8.7.2025). Dalla documentazione economica prodotta dalla ricorrente, il resistente risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di € 1.287 nel 2021 (PF 2022) e di € 1.933 nel 2022 (PF 2023); il medesimo è proprietario di un immobile sito in Lurago Marinone in via esclusiva, oltre agli immobili ricevuti in eredità e messi a reddito.
Tanto premesso - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, tenuto conto della capacità lavorativa del , anche CP_1 specifica, dimostrata con riferimento alla pregressa attività lavorativa svolta, considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età e alla socialità della figlia- reputa il
Collegio congruo porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un contributo mensile pari a € 350 a titolo di mantenimento indiretto della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
f) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura necessaria del presente giudizio, la contumacia del resistente e la parziale soccombenza della ricorrente rispetto alle domande in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1 nata in [...] il [...], e , nato a [...] il Controparte_1
03/03/1964, che hanno celebrato matrimonio a FENEGRO' in data 13/01/2004 (anno 2004, atto n. 1, parte I); 2. MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di FENEGRO' per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. ASSEGNA la casa coniugale a Parte_1
4. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 350,00 -somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire da luglio 2026- oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
5. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 17.7.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa AR Cao