Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 10
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimo utilizzo del controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte ritiene che le contestazioni sull'utilizzo di un credito d'imposta per mancanza del presupposto costitutivo non possano essere effettuate mediante il controllo di cui all'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto tale procedura è ammissibile solo per controlli meramente cartolari, errori materiali o di calcolo, e non per questioni giuridiche o valutazioni di merito. Sebbene l'Agenzia delle Entrate affermi di aver inviato una comunicazione di irregolarità, tale documento non è stato depositato in giudizio, impedendo la verifica della sua idoneità a instaurare un contraddittorio sul merito della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
    Numero : 10
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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