Sentenza 25 agosto 2020
Decreto decisorio 28 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 28/06/2021, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2021
N. 00349/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01122/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2015, proposto da
-OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Questura di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
-del provvedimento del Dirigente Divisione P.A.S.I. della Questura della Provincia di -OMISSIS- -OMISSIS-del 27.4. 2015 avente ad oggetto Istanza di autorizzazione al trasferimento;
-di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi comprese le deliberazioni C.P.O.S.P. dell’anno 2012
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
ritenuto che il giudizio sia estinto per inattività in quanto con sentenza N. -OMISSIS- pubblicata in data 25 agosto 2020 è stata dichiarata l’interruzione del processo in relazione al ricorso proposto da -OMISSIS-in qualità di legale rappresentante p.t. della società -OMISSIS-S.r.l., a seguito della sentenza che ha dichiarato il fallimento della medesima e nel termine dei 90 giorni non è stata depositata istanza di fissazione d’udienza e che le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto, ai sensi dell’art. 35, comma 2 lettera a) c.p.a.
Spese compensate.
Manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato
Così deciso in Venezia il giorno 28 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.