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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1908/2017
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1908/2017
Oggi 27 maggio 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1908/2017, appello avverso la sentenza del GDP di Nola
n. 4118/2016.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Angelo Bianco, elett.te dom.ta presso il suo studio in Parte_1
Terzigno alla via Leopardi n.6
PARTE appellante e
rapp.to e difeso dall'avv. Anna Maria Napoletano, elett.te dom.to presso il Controparte_1 suo studio in Palma Campania, Viale de Gaspari n.10
PARTE appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, sig.ra con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1
in giudizio il , in persona del Sindaco nella qualità di l.r.p.t. per Controparte_1
sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento delle lesioni dalla stessa riportate in occasione del sinistro verificatosi il giorno 19/02/2014, alle ore 20:30 circa, in Terzigno, alla Via Cavour, nei pressi del civico n.
5. L'istante ha dedotto quanto segue: "il giorno
19/02/2014, alle ore 20:30 circa, in Terzigno, alla Via Cavour, nei pressi del civico n. 5, l'istante, mentre scendeva dalla propria vettura, finiva in un tombino privo di copertura insistente sulla sede stradale, non visibile in quanto non transennato, né altrimenti evitabile e costituente, pertanto insidia e trabocchetto;
che l'istante, finiva a terra riportando: "trauma confusivo ginocchio dx e caviglia dx" così come da referto n. 2014/6412 rilasciato dall'Ospedale Villa Malta di Sarno (Sa) che si deposita agli atti;
che la sig.ra , è clinicamente guarita con un residuo di postumi invalidanti a Pt_1
carattere permanente nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa - anche a seguito di
CTU che sin da ora si chiede di disporre - per il risarcimento del danno biologico, della ITT ed
ITP, degli ulteriori danni non patrimoniali e/o morali, ed il recupero delle spese mediche documentate, contenendo le attribuende somme nei limiti di €. 5.000,00; che sussiste la responsabilità dell' quale soggetto preposto all'esercizio ed alla manutenzione delle strade e per tale CP_2
motivo responsabile ex art. 2051 c.c. quale custode delle stesse;
che, in subordine, la responsabilità dell' può essere affermata anche secondo il disposto dell'art. 2043 c.c. in quanto lo stato CP_2
dei luoghi e le modalità concrete di accadimento del fatto dannoso integrano per l'utente della strada una insidia non visibile, non segnalata né altrimenti prevedibile secondo i più comuni criteri di diligenza;
che l'istante ha diffidato il convenuto al risarcimento dei danni (Race. A/R. n. 1364 del
25/08/2014) ma vani sono risultati i tentativi di bonario componimento della vertenza…”.
Parte attrice ha concluso affinchè venisse dichiarata, in via preliminare, la esclusiva responsabilità
CP_ dell' convenuto ex art. 2051 c.c., in subordine ex art. 2043 c.c. nel sinistro per cui è causa per aver omesso la manutenzione della sede stradale nonché la condanna dello stesso all'integrale ristoro delle lesioni subite da parte attrice specificati e quantificati in corso di giudizio e che sono stati contenuti nella somma di €. 5.000,00. Ha chiesto, altresì, la condanna di esso al pagamento CP_1
delle spese diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 14 T.P., PVA e C.P.A., con attribuzione al procuratore costituito per anticipo fattone. La causa è stata iscritta a ruolo con RG.
11737/15. Si è costituito il , parte attrice ha articolato i mezzi istruttori ed è stato Controparte_1 escusso un teste all'udienza del 11 maggio 2016. Con la sentenza n. 4118/2016, depositata il 28 agosto 2016, pubblicata il 29 agosto e notificata in data 11.10.2016, è stata rigettata la domanda, con pagina 3 di 6 condanna di parte attrice al pagamento delle spese del giudizio liquidate nella somma di € 200,00 oltre rimborso spese generali.
Avverso tale sentenza la sig.ra proponeva appello eccependo, sostanzialmente, Parte_1
l'errata valutazione delle prove e ricostruzione del fatto storico.
Si è costituito il convenuto il quale ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese. CP_1
La sentenza di primo grado va confermata, anche se ne va integrata la motivazione.
Ed invero l'inattendibilità del teste escusso ( può fondarsi su ulteriori ragioni. Testimone_1
In primo luogo, va osservato che questi, escusso all'udienza del'11/5/2016, ha riferito -per ben due volte- che sanguinava dal ginocchio e dalla caviglia, mentre nel referto di pronto Parte_1 soccorso ed in quello per l'attività giudiziaria (depositati da parte attrice in sede di costituzione in primo grado) sono indicati solo traumi contusivi, non vi è alcun accertamento di ferite e sanguinamenti.
In secondo luogo, la lieve entità delle lesioni subite (trauma contusivo ginocchio e caviglia sinistra) sono del tutto incompatibili con la dinamica riferita, soprattutto se rapportata allo stato dei luoghi.
Ed invero, va osservato che nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio è stato dedotto che la “finiva in un tombino privo di copertura”; parimenti, il teste ha riferito che la finiva Pt_1 Pt_1
con la gamba destra nel tombino;
parte attrice ha depositato i rilievi fotografici del tombino privo di copertura, riconosciuti anche dal teste;
le fotografie allegate ritraggono un tombino scoperto particolarmente profondo;
ne consegue che alla caduta nel vuoto creato dalla mancanza di copertura devono necessariamente ricollegarsi lesioni di particolare gravità, non semplici contusioni (peraltro senza sanguinamento) come quelle del caso di specie.
Infine, come evidenziato da parte convenuta nella comparsa di costituzione nel presente giudizio e non contestato da parte appellante, l'attrice risulta residente in [...] , mentre il teste ha riferito di averla accompagnata a casa in Terzigno alla via Cavour.
Ma anche a voler superare tali rilievi, rilevano due elementi che fanno assurgere alla condotta del danneggiato rilevanza esclusiva nella produzione dell'evento.
Va permesso, in punto di diritto, che “In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente pagina 4 di 6 proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass 287/2015); inoltre, “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass 2376/2024).
Nel caso di specie, stando alle dichiarazioni del teste, e nel caso in cui si volessero ritenere attendibili, la risiedeva proprio sui luoghi di causa, dovendo pertanto ritenersi che conoscesse Pt_1 perfettamente il pericolo;
quest'ultimo, per altro verso, anche in assenza di illuminazione pubblica, non può ritenersi non visibile e non immediatamente percepibile, attesa la sua palese evidenza emergente dai rilievi fotografici;
inoltre la dinamica riferita, secondo la quale la viaggiava una vettura che, Pt_1
prima di accostarsi, deve aver necessariamente illuminato la strada su cui la buca, ben visibile per la sua rilevante profondità, era posta, induce a ritenere che sia il conducente che il passeggero, se avessero utilizzato un minimo di diligenza, si sarebbero necessariamente resi conto del pericolo e lo avrebbero evitato. La conoscenza dei luoghi di causa, la visibilità della buca, intrinseca e grazie ai fari ed all'andatura del veicolo, in altri termini, assurgerebbero in ogni caso ad elementi idonei ad escludere il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso, secondo le coordinate ermeneutiche sopra citate.
L'appello va, pertanto, rigettato, con condanna di parte appellante alle spese del giudizio in base al criterio della soccombenza, provvedendosi alla relativa liquidazione in dispositivo ed in applicazione dei parametri di cui al DM n 55/2014.
Va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art 13 co I quater DPR 115/2002, ai fini del versamento, nelle casse dello Stato, di una somma corrispondente a quella versata per il contributo unificato.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta il gravame
• Condanna al pagamento, in favore del , delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 1701,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
• Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art 13 co I quater DPR 115/2002 ai fini del versamento, nelle casse dello Stato, di una somma corrispondente a quella versata per il contributo pagina 5 di 6 unificato
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
27/05/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1908/2017
Oggi 27 maggio 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1908/2017, appello avverso la sentenza del GDP di Nola
n. 4118/2016.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Angelo Bianco, elett.te dom.ta presso il suo studio in Parte_1
Terzigno alla via Leopardi n.6
PARTE appellante e
rapp.to e difeso dall'avv. Anna Maria Napoletano, elett.te dom.to presso il Controparte_1 suo studio in Palma Campania, Viale de Gaspari n.10
PARTE appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, sig.ra con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1
in giudizio il , in persona del Sindaco nella qualità di l.r.p.t. per Controparte_1
sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento delle lesioni dalla stessa riportate in occasione del sinistro verificatosi il giorno 19/02/2014, alle ore 20:30 circa, in Terzigno, alla Via Cavour, nei pressi del civico n.
5. L'istante ha dedotto quanto segue: "il giorno
19/02/2014, alle ore 20:30 circa, in Terzigno, alla Via Cavour, nei pressi del civico n. 5, l'istante, mentre scendeva dalla propria vettura, finiva in un tombino privo di copertura insistente sulla sede stradale, non visibile in quanto non transennato, né altrimenti evitabile e costituente, pertanto insidia e trabocchetto;
che l'istante, finiva a terra riportando: "trauma confusivo ginocchio dx e caviglia dx" così come da referto n. 2014/6412 rilasciato dall'Ospedale Villa Malta di Sarno (Sa) che si deposita agli atti;
che la sig.ra , è clinicamente guarita con un residuo di postumi invalidanti a Pt_1
carattere permanente nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa - anche a seguito di
CTU che sin da ora si chiede di disporre - per il risarcimento del danno biologico, della ITT ed
ITP, degli ulteriori danni non patrimoniali e/o morali, ed il recupero delle spese mediche documentate, contenendo le attribuende somme nei limiti di €. 5.000,00; che sussiste la responsabilità dell' quale soggetto preposto all'esercizio ed alla manutenzione delle strade e per tale CP_2
motivo responsabile ex art. 2051 c.c. quale custode delle stesse;
che, in subordine, la responsabilità dell' può essere affermata anche secondo il disposto dell'art. 2043 c.c. in quanto lo stato CP_2
dei luoghi e le modalità concrete di accadimento del fatto dannoso integrano per l'utente della strada una insidia non visibile, non segnalata né altrimenti prevedibile secondo i più comuni criteri di diligenza;
che l'istante ha diffidato il convenuto al risarcimento dei danni (Race. A/R. n. 1364 del
25/08/2014) ma vani sono risultati i tentativi di bonario componimento della vertenza…”.
Parte attrice ha concluso affinchè venisse dichiarata, in via preliminare, la esclusiva responsabilità
CP_ dell' convenuto ex art. 2051 c.c., in subordine ex art. 2043 c.c. nel sinistro per cui è causa per aver omesso la manutenzione della sede stradale nonché la condanna dello stesso all'integrale ristoro delle lesioni subite da parte attrice specificati e quantificati in corso di giudizio e che sono stati contenuti nella somma di €. 5.000,00. Ha chiesto, altresì, la condanna di esso al pagamento CP_1
delle spese diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 14 T.P., PVA e C.P.A., con attribuzione al procuratore costituito per anticipo fattone. La causa è stata iscritta a ruolo con RG.
11737/15. Si è costituito il , parte attrice ha articolato i mezzi istruttori ed è stato Controparte_1 escusso un teste all'udienza del 11 maggio 2016. Con la sentenza n. 4118/2016, depositata il 28 agosto 2016, pubblicata il 29 agosto e notificata in data 11.10.2016, è stata rigettata la domanda, con pagina 3 di 6 condanna di parte attrice al pagamento delle spese del giudizio liquidate nella somma di € 200,00 oltre rimborso spese generali.
Avverso tale sentenza la sig.ra proponeva appello eccependo, sostanzialmente, Parte_1
l'errata valutazione delle prove e ricostruzione del fatto storico.
Si è costituito il convenuto il quale ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese. CP_1
La sentenza di primo grado va confermata, anche se ne va integrata la motivazione.
Ed invero l'inattendibilità del teste escusso ( può fondarsi su ulteriori ragioni. Testimone_1
In primo luogo, va osservato che questi, escusso all'udienza del'11/5/2016, ha riferito -per ben due volte- che sanguinava dal ginocchio e dalla caviglia, mentre nel referto di pronto Parte_1 soccorso ed in quello per l'attività giudiziaria (depositati da parte attrice in sede di costituzione in primo grado) sono indicati solo traumi contusivi, non vi è alcun accertamento di ferite e sanguinamenti.
In secondo luogo, la lieve entità delle lesioni subite (trauma contusivo ginocchio e caviglia sinistra) sono del tutto incompatibili con la dinamica riferita, soprattutto se rapportata allo stato dei luoghi.
Ed invero, va osservato che nella citazione introduttiva del primo grado di giudizio è stato dedotto che la “finiva in un tombino privo di copertura”; parimenti, il teste ha riferito che la finiva Pt_1 Pt_1
con la gamba destra nel tombino;
parte attrice ha depositato i rilievi fotografici del tombino privo di copertura, riconosciuti anche dal teste;
le fotografie allegate ritraggono un tombino scoperto particolarmente profondo;
ne consegue che alla caduta nel vuoto creato dalla mancanza di copertura devono necessariamente ricollegarsi lesioni di particolare gravità, non semplici contusioni (peraltro senza sanguinamento) come quelle del caso di specie.
Infine, come evidenziato da parte convenuta nella comparsa di costituzione nel presente giudizio e non contestato da parte appellante, l'attrice risulta residente in [...] , mentre il teste ha riferito di averla accompagnata a casa in Terzigno alla via Cavour.
Ma anche a voler superare tali rilievi, rilevano due elementi che fanno assurgere alla condotta del danneggiato rilevanza esclusiva nella produzione dell'evento.
Va permesso, in punto di diritto, che “In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente pagina 4 di 6 proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass 287/2015); inoltre, “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass 2376/2024).
Nel caso di specie, stando alle dichiarazioni del teste, e nel caso in cui si volessero ritenere attendibili, la risiedeva proprio sui luoghi di causa, dovendo pertanto ritenersi che conoscesse Pt_1 perfettamente il pericolo;
quest'ultimo, per altro verso, anche in assenza di illuminazione pubblica, non può ritenersi non visibile e non immediatamente percepibile, attesa la sua palese evidenza emergente dai rilievi fotografici;
inoltre la dinamica riferita, secondo la quale la viaggiava una vettura che, Pt_1
prima di accostarsi, deve aver necessariamente illuminato la strada su cui la buca, ben visibile per la sua rilevante profondità, era posta, induce a ritenere che sia il conducente che il passeggero, se avessero utilizzato un minimo di diligenza, si sarebbero necessariamente resi conto del pericolo e lo avrebbero evitato. La conoscenza dei luoghi di causa, la visibilità della buca, intrinseca e grazie ai fari ed all'andatura del veicolo, in altri termini, assurgerebbero in ogni caso ad elementi idonei ad escludere il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso, secondo le coordinate ermeneutiche sopra citate.
L'appello va, pertanto, rigettato, con condanna di parte appellante alle spese del giudizio in base al criterio della soccombenza, provvedendosi alla relativa liquidazione in dispositivo ed in applicazione dei parametri di cui al DM n 55/2014.
Va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art 13 co I quater DPR 115/2002, ai fini del versamento, nelle casse dello Stato, di una somma corrispondente a quella versata per il contributo unificato.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta il gravame
• Condanna al pagamento, in favore del , delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in euro 1701,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
• Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art 13 co I quater DPR 115/2002 ai fini del versamento, nelle casse dello Stato, di una somma corrispondente a quella versata per il contributo pagina 5 di 6 unificato
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
27/05/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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