Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2004, n. 33419
CASS
Sentenza 26 aprile 2004

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La semplice promessa di pagamento sotto la pressione del "metus pubblicae potestatis" è sufficiente ad integrare gli estremi del reato consumato di concussione, costituendo il pagamento dell'indebito un "post factum" che serve solo alla realizzazione dell'illecito profitto, ma che è ininfluente sul già avvenuto perfezionamento del reato. (Nel ribadire questo principio, la Corte ha escluso che la corresponsione in distinti momenti, successivi all'accordo, configuri un'ipotesi di concussione continuata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2004, n. 33419
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33419
    Data del deposito : 26 aprile 2004

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