Sentenza 26 aprile 2004
Massime • 1
La semplice promessa di pagamento sotto la pressione del "metus pubblicae potestatis" è sufficiente ad integrare gli estremi del reato consumato di concussione, costituendo il pagamento dell'indebito un "post factum" che serve solo alla realizzazione dell'illecito profitto, ma che è ininfluente sul già avvenuto perfezionamento del reato. (Nel ribadire questo principio, la Corte ha escluso che la corresponsione in distinti momenti, successivi all'accordo, configuri un'ipotesi di concussione continuata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/2004, n. 33419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33419 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele Presidente del 26/04/2004
Dott. MARTELLA Ilario SA Consigliere SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco Consigliere N. 682
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello Consigliere N. 10601/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE GI MA, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 4 ottobre 2002 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA Ilario S.;
udito il P.M. in persona del S.P.G. DE SANDRO Anna MA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore: Avv. FRIGO Giuseppe;
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 4 ottobre 2002, confermava la decisione del G.U.P. del Tribunale di Sassari, con la quale il 17 ottobre 2001 HE GI MA, all'esito di giudizio con rito abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato di concussione aggravata continuata (ex artt. 81 cpv., 61 n. 7, 317 c.p., "per avere, in Sassari, dall'agosto 1996 al gennaio 1998,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua qualità di Assessore alle Manutenzioni del Comune di Sassari, con la minaccia di fargli revocare l'affidamento dei lavori, costretto OR SA (amministratore unico della Officina Turritana s.r.l. e quale vincitore della gara d'appalto relativa alla conduzione ed adeguamento dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto comunale) a versargli indebitamente denaro per un importo complessivo di decine di milioni d lire e con promessa di dazione di una somma pari al 10% del valore dell'appalto, cagionando al predetto OR un danno patrimoniale di rilevante gravità"). Per l'effetto, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, con la diminuzione propria del rito, il HE veniva condannato alla pena di anni 3 di reclusione, con ogni conseguenza di legge.
2. Con il proposto ricorso, il HE, a mezzo dei suoi difensori, deduce:
è stata compiuta la ricostruzione dei fatti, addebitati al ricorrente, in modo inadeguato e incompleto rispetto: (a) alle esigenze poste dalla concreta configurazione dell'accusa nell'imputazione e: (b) dal quadro giuridico di riferimento, assunto nell'imputazione stessa - e poi ritenuto in modo conseguentemente erroneo - conforme all'ipotesi di concussione continuata, aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità; dando così luogo congiuntamente a omessa e/o manifestamente contraddittoria motivazione (direttamente emergente dal testo della sentenza medesima) e ad inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali recate dagli articoli 56, 81 comma 2, 61 n. 7 e 317 del codice penale;
vizi che qui sono dedotti ai sensi dell'art. 606 comma 1
lett. b e lett. e del codice di procedura penale.
3. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito precisati. Con riferimento al primo motivo si osserva:
il reato di concussione si perfeziona con la promessa che normalmente precede il compimento dell'atto. Il tempo in cui avviene il pagamento del danaro o la dazione di utilità non ha quindi alcun valore sintomatico. Anzi il fatto che i pubblici funzionari infedeli accettino che la concreta realizzazione del loro disegno sia posticipata rispetto al compimento dell'atto eventualmente illecito, dimostra che vi è una assoluta sicurezza della completa soggezione psicologica del soggetto passivo piuttosto che una situazione paritaria in cui liberamente si da e si riceve: in questo caso il pubblico funzionario infedele non potrebbe, infatti, temere che il privato, ottenuto quanto voluto, trovi conveniente non adempiere ad una obbligazione che ha caratteristiche di illiceità e che quindi non lo vincola in alcun modo.
Ciò premesso, il ricorrente ha fondatamente eccepito, come alla stregua della ricostruzione dei fatti operata in sede di merito, non si giustifica la condanna per l'ipotizzato delitto continuato, non essendo stata addotta la prova di più delitti di concussione - ciascuno perfetto per tutti i suoi elementi costitutivi - legati tra loro da identità di disegno criminoso.
Trattasi, pertanto, di un unico delitto di concussione, pur se con corresponsioni rateali delle somme di denaro, con conseguente esclusione dell'aumento di pena a titolo di continuazione. Del pari fondata è da ritenere l'ulteriore doglianza di erronea applicazione della legge penale e di omessa e/o manifestamente illogica motivazione nel riconoscere nella specie l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 c.p., costituita dal fatto di aver cagionato alla persona offesa un "danno patrimoniale di rilevante gravità".
Stante la complessiva entità delle singole corresponsioni (pari ad alcune decine di milioni di lire secondo l'ipotesi accusatoria), è da escludere la ricorrenza t in applicazione di corretti criteri normativi della contestata aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità) e ciò alla stregua di un preliminare e decisivo esame dell'oggettiva rilevanza economica del danno desunta essenzialmente dal livello economico medio della comunità sociale nel momento storico in cui il fatto-reato è stato commesso.
Da quanto sopra consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p. e alla continuazione che si escludono, con rinvio, ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena. Nel resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p. e alla continuazione che si escludono e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena. Rigetta il resto.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2004