Art. 3. Consorzio obbligatorio per il trattamento delle morchie
e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi 1. Il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' effettuato nei porti di Trieste e di Livorno, negli altri porti individuati dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 , ed in quelli i cui impianti sono autorizzati al trattamento delle medesime sostanze, anche utilizzando navi specializzate, costruite ed attrezzate per la raccolta delle sostanze medesime. In aggiunta a quanto previsto dall' articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , e successive modificazioni e integrazioni, e' fatto inoltre divieto, nelle acque territoriali e per il naviglio battente bandiera nazionale, di trasferire le morchie e le acque di zavorra e di lavaggio delle navi a bordo di navi non specializzate e non costruite ed attrezzate ai sensi del presente comma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della citata legge n. 979 del 1982 .
2. Per la costruzione e la gestione degli impianti e delle navi specializzate di cui al comma 1, e' costituito un consorzio obbligatorio al quale partecipano i produttori e gli importatori delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonche' gli utilizzatori di piattaforme marine per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi in ambiente marino.
3. Per assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti, e' istituito un contributo di riciclo per ogni tonnellata di sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), estratte o trasportate, a carico dei produttori e degli importatori delle predette sostanze, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. Il contributo di riciclo e' versato direttamente al consorzio dai produttori e dagli importatori.
4. L'ammontare complessivo del contributo di riciclo deve coprire interamente i costi di realizzazione, di avviamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresi quelli dei porti di Trieste e di Livorno di cui al comma 1.
5. Il contributo di riciclo puo' essere utilizzato anche per la costruzione e la gestione di nuovi impianti.
6. Per il primo quinquennio di attivita' del consorzio, gli investimenti per impianti fissi e mobili sono definiti in base ad un programma che tiene conto delle direttive stabilite dal Ministro della marina mercantile, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
7. Il consorzio ha personalita' giuridica, non ha fini di lucro e puo' essere ad articolazione regionale. Il Ministro della marina mercantile, con decreto emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle strutture esistenti, definisce lo statuto e promuove la costituzione del consorzio.
8. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite la composizione del consorzio e le norme per il suo funzionamento.
9. Il consorzio provvede ad assicurare il riciclaggio degli idrocarburi e delle altre sostanze recuperate; promuove l'informazione degli armatori e dei proprietari di navi intesa a ridurre i rischi del trasporto via mare ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento. Ai predetti fini, il consorzio puo' stipulare apposite convenzioni con imprese specializzate e con i centri di rilevamento a mezzo satellite per il controllo delle rotte delle navi.
10. Qualora, per determinati bacini di utenza, gli impianti esistenti provvedano con propri mezzi al trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, i relativi dati quantitativi devono essere comunicati al consorzio al fine di tenere conto delle evidenze consuntive necessarie per il controllo del settore.
11. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.
Note all' art. 3:
- La legge n. 203/1976 reca: "Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere".
- L' art. 16 e l' art. 20 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) cosi' recitano:
"Art. 16. - Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, e' fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalita', di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonche' le altre sostanze nocive all'ambiente marino indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge.
Del pari e' fatto divieto alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le sostanze di cui al precedente comma anche al di fuori delle acque territoriali.
Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiale provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni di cui all' art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 , e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all' art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 .
L'elenco di cui al primo comma deve essere aggiornato ogni due anni, o ogni qualvolta se ne ravvisa la necessita', con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti commissioni parlamentari".
"Art. 20. - Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'art. 16 o la normativa internazionale di cui all'art. 17, nonche' il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni; se il fatto e' avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla meta'.
Alla stessa pena e' soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'art. 16.
Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.
Per il comandante di nazionalita' italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sara' determinata ai sensi dell' art. 1083 del codice della navigazione .
Ai comandanti di navi di nazionalita' non italiana che abbiano subi'to condanne in relazione al reato di cui sopra sara' inibito l'attacco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravita' del reato commesso ed alla condanna comminata".