Legge 28 febbraio 1992, n. 220

Commentari2

  • 1Abrogazioni e modifiche
    https://www.brocardi.it/

  • 2Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Codice dell'AmbienteAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2008

Giurisprudenza6

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  • 1Trib. Fermo, sentenza 01/12/2023, n. 941
    Provvedimento: n. 349/2021 R.G. Tribunale Ordinario di Fermo Oggi 1 dicembre 2023, ad ore 9,05, il got Parte_1 dato atto di aver disposto, su conforme richiesta delle parti, la trattazione scritta della presente udienza; - dato atto che per parte attrice opponente l'avv. MANUELA SANITA' ha depositato telematicamente in data 23.11.23 foglio del seguente tenore letterale: L'Avv. Manuela Sanità si riporta ai propri scritti difensivi ed alle note conclusive autorizzate depositate il 21.11.2023, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte. Chiede che la causa venga decisa. - dato atto che per parte convenuta opposta l'avv. MARIA …
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    • espropriazione forzata·
    • art. 140 c.p.c.·
    • iscrizione a ruolo tardiva·
    • competenza territoriale·
    • art. 96 c.p.c.·
    • improcedibilità opposizione·
    • opposizione agli atti esecutivi·
    • nullità notifica·
    • art. 26 bis/2 c.p.c.·
    • art. 617 c.p.c.

  • 2Trib. Latina, sentenza 22/06/2023, n. 1456
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34/2017 del R.G.A.C. decisa nell'udienza del 22 giugno 2023 e vertente TRA Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio CARDINALE e dall'avv. Iolanda PESTILLO per delega a margine dell'atto di citazione; PARTE ATTRICE E Controparte_1 PARTE CONVENUTA NONCHÉ Controparte_2 e Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 e dall'avv. Controparte_3 PARTE CONVENUTA OGGETTO: annullamento delibera assembleare …
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    • annullamento delibera assembleare·
    • art. 1105 c.c.·
    • art. 1117 bis c.c.·
    • art. 1136 c.c.·
    • condominio minimo·
    • maggioranza condominiale·
    • cessazione materia del contendere·
    • compensazione spese di lite·
    • giurisprudenza in evoluzione

  • 3Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/09/2018, n. 5468
    Provvedimento: Pubblicato il 20/09/2018 N. 05468/2018REG.PROV.COLL. N. 02654/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2654 del 2017, proposto da: FO LI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Aldo Valentini e Stefano Cortiglioni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; contro Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso …
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    • risarcimento del danno·
    • direttiva n. 85/377/CEE·
    • autotutela amministrativa·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • principio di precauzione·
    • danno ingiusto·
    • annullamento d'ufficio·
    • giurisprudenza comunitaria·
    • errore scusabile·
    • modifiche migliorative del progetto·
    • interesse legittimo·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)·
    • art. 2043 c.c.·
    • responsabilità civile

  • 4TAR Roma, sez. II, sentenza 17/07/2014, n. 7637
    Provvedimento: N. 09090/2009 REG.RIC. N. 07637/2014 REG.PROV.COLL. N. 09090/2009 REG.RIC. N. 09091/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9090 del 2009, proposto da: SOC TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Antonella Capria, Teodora Marocco, Domenico Giuri, Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso Antonio Lirosi in Roma, Via Quattro Fontane, 20; contro MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, ISPRA - …
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    • Direttiva 97/11/CE·
    • autorizzazione ambientale·
    • isola artificiale·
    • sospensione dei lavori·
    • legge n. 220 del 1992·
    • art. 6 legge n. 349 del 1986·
    • principio di proporzionalità·
    • interesse alla decisione·
    • tutela ambientale·
    • decreto VIA·
    • Direttiva 92/43/CEE·
    • compatibilità ambientale·
    • travisamento dei fatti·
    • eccesso di potere·
    • procedimento amministrativo

  • 5Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2008, n. 7203
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 11/01/2008 Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 92 Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 039012/2007 ha pronunciato la seguente: SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) AL CA VI, N. IL 06/06/1960; avverso SENTENZA del 12/03/2007 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO; visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO; Udita la Requisitoria del Procuratore Generale Cons. Dott. …
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    • amministratore di fatto·
    • implicazioni in tema di reati fallimentari·
    • equiparazione, ai fini penali, all'amministratore di diritto·
    • reati fallimentari·
    • reati di persone diverse dal fallito
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152,
    COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
  • Art. 2. Competenze del Ministro della marina mercantile 1. Il Ministro della marina mercantile, nell'ambito delle proprie competenze:
    a) emana direttive per il coordinamento delle attivita' di controllo e di sorveglianza della navigazione delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
    b) nelle zone costiere e nei porti a maggior traffico, provvede all'allestimento, ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino e costiero, di un sistema coordinato a livello nazionale e gestito dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima con registrazione obbligatoria e sigillata di ogni manovra nautica.
  • Art. 3. Consorzio obbligatorio per il trattamento delle morchie
    e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi 1. Il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' effettuato nei porti di Trieste e di Livorno, negli altri porti individuati dalla legge 8 aprile 1976, n. 203 , ed in quelli i cui impianti sono autorizzati al trattamento delle medesime sostanze, anche utilizzando navi specializzate, costruite ed attrezzate per la raccolta delle sostanze medesime. In aggiunta a quanto previsto dall' articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , e successive modificazioni e integrazioni, e' fatto inoltre divieto, nelle acque territoriali e per il naviglio battente bandiera nazionale, di trasferire le morchie e le acque di zavorra e di lavaggio delle navi a bordo di navi non specializzate e non costruite ed attrezzate ai sensi del presente comma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della citata legge n. 979 del 1982 .
    2. Per la costruzione e la gestione degli impianti e delle navi specializzate di cui al comma 1, e' costituito un consorzio obbligatorio al quale partecipano i produttori e gli importatori delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonche' gli utilizzatori di piattaforme marine per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi in ambiente marino.
    3. Per assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti, e' istituito un contributo di riciclo per ogni tonnellata di sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), estratte o trasportate, a carico dei produttori e degli importatori delle predette sostanze, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. Il contributo di riciclo e' versato direttamente al consorzio dai produttori e dagli importatori.
    4. L'ammontare complessivo del contributo di riciclo deve coprire interamente i costi di realizzazione, di avviamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresi quelli dei porti di Trieste e di Livorno di cui al comma 1.
    5. Il contributo di riciclo puo' essere utilizzato anche per la costruzione e la gestione di nuovi impianti.
    6. Per il primo quinquennio di attivita' del consorzio, gli investimenti per impianti fissi e mobili sono definiti in base ad un programma che tiene conto delle direttive stabilite dal Ministro della marina mercantile, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
    7. Il consorzio ha personalita' giuridica, non ha fini di lucro e puo' essere ad articolazione regionale. Il Ministro della marina mercantile, con decreto emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle strutture esistenti, definisce lo statuto e promuove la costituzione del consorzio.
    8. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite la composizione del consorzio e le norme per il suo funzionamento.
    9. Il consorzio provvede ad assicurare il riciclaggio degli idrocarburi e delle altre sostanze recuperate; promuove l'informazione degli armatori e dei proprietari di navi intesa a ridurre i rischi del trasporto via mare ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento. Ai predetti fini, il consorzio puo' stipulare apposite convenzioni con imprese specializzate e con i centri di rilevamento a mezzo satellite per il controllo delle rotte delle navi.
    10. Qualora, per determinati bacini di utenza, gli impianti esistenti provvedano con propri mezzi al trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, i relativi dati quantitativi devono essere comunicati al consorzio al fine di tenere conto delle evidenze consuntive necessarie per il controllo del settore.
    11. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.
    Note all' art. 3:
    - La legge n. 203/1976 reca: "Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere".
    - L' art. 16 e l' art. 20 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) cosi' recitano:
    "Art. 16. - Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, e' fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalita', di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonche' le altre sostanze nocive all'ambiente marino indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge.
    Del pari e' fatto divieto alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le sostanze di cui al precedente comma anche al di fuori delle acque territoriali.
    Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiale provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni di cui all' art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 , e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all' art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 .
    L'elenco di cui al primo comma deve essere aggiornato ogni due anni, o ogni qualvolta se ne ravvisa la necessita', con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti commissioni parlamentari".
    "Art. 20. - Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'art. 16 o la normativa internazionale di cui all'art. 17, nonche' il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire dieci milioni; se il fatto e' avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla meta'.
    Alla stessa pena e' soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'art. 16.
    Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.
    Per il comandante di nazionalita' italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sara' determinata ai sensi dell' art. 1083 del codice della navigazione .
    Ai comandanti di navi di nazionalita' non italiana che abbiano subi'to condanne in relazione al reato di cui sopra sara' inibito l'attacco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravita' del reato commesso ed alla condanna comminata".