Sentenza 30 ottobre 2003
Massime • 1
Sussiste il delitto di concussione allorquando la vittima, pur versando in una situazione di illeceità e pur fruendo di qualche vantaggio dall'accettazione della pretesa del pubblico ufficiale, è costretta a sottostare all'illegittima richiesta onde evitare maggiori danni o molestie, non sussistendo in tale ipotesi la "par condicio contractualis", tipica del reato di corruzione (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta, in presenza di una situazione di sudditanza, la qualificazione di concussione operata dai giudici di merito in ordine alla dazione a vigili urbani di somme di danaro e merci da parte di commercianti ambulanti abusivi al fine di poter svolgere l'attività all'interno del mercato rionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2003, n. 44761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44761 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Raffaele Leonasi - Presidente -
Dott. Bruno Oliva - Consigliere -
Dott. Giovanni Conti - Consigliere -
Dott. Francesco Ippolito - Consigliere -
Dott. Domenico Carcano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AL, nato a [...] il [...], contro la sentenza in data 17 gennaio 2002 della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto. Letta la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione del Consigliere Bruno Oliva.
Udito il Procuratore generale, dr. IU Veneziano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.to Michele Imperio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
LI AL, maresciallo dei vigili urbani del comune di Taranto e addetto al servizio di vigilanza sui mercati rionali, è stato ritenuto responsabile del delitto di concussione continuata, consumata o tentata, in danno di commercianti ambulanti, costretti a versare somme di denaro o consegnare merce al fine di poter esercitare la propria attività pur essendo abusivi in quanto privi della prescritta licenza o dell'autorizzazione ad occupare una postazione nei mercati.
La pronuncia di condanna si fonda sulle numerose dichiarazioni accusatorie provenienti da singoli commercianti, tutti ritenuti attendibili, confermati dal tenore della registrazione di una trasmissione televisiva in cui i commercianti intervenuti avevano denunciato le anomali condotte in generale dei vigili urbani addetti alla vigilanza sui mercati rionali e, in particolare, del capo servizio della squadra annonaria, maresciallo LI AL. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento, per un verso, alla valenza accusatoria delle dichiarazioni testimoniali, non prive di contraddizioni, e, per altro verso, alla configurabilità del delitto di concussione, poiché dal complesso delle risultanze probatorie era possibile desumere che i commercianti avevano prestato adesione al patto illecito non per timore o costrizione, bensì in base ad un calcolo di convenienza economica, aspirando essi ad ottenere qualcosa di cui non avevano diritto.
Le esposte doglianze non possono essere condivise.
Risulta dalle sentenze di primo e secondo grado, che in quanto conformi costituiscono un unico corpo argomentativo, che i giudici di merito, muovendo dal meccanismo di assegnazione dei punti di vendita nei mercati rionali tarantini, nonché sia dalla generale situazione di abusivismo dei commercianti ambulanti almeno con riguardo alla formale intestazione di una postazione all'interno del mercato, sia dall'atteggiamento dei vigili urbani che agivano secondo le direttive del loro comandante, hanno dato congrua risposta alle esposte tesi difensive concernenti la valutazione delle conformi dichiarazioni accusatorie, non contraddette da alcun decisivo elemento probatorio ed anzi confermate dal tenore della trasmissione televisiva (i componenti della famiglia NZ, NC NC, VI NA, MA GR, Di TU IU, BB e ND ), così pervenendo sulla base di esse alla ricostruzione delle denunciate sistematiche richieste di denaro o dazione di merci, pena l'allontanamento dal mercato, il sequestro della merce e la contestazione di contravvenzioni, e, quindi, di uno scenario suscettibile di rilevanza penale. Ricostruzione sicuramente non contraddetta dall'accertamento in precedenti giudicati dell'obiettività della condotta dello LI, riguardando tali pronunce fatti diversi. Quanto alla qualificazione come concussione della descritta condotta, risulta correttamente evidenziato dalla Corte territoriale lo stato di sudditanza in cui si trovavano i commercianti di cui approfittava lo LI, costretti, pur versando in una iniziale situazione d'illiceità e pur fruendo di qualche vantaggio dall'accettazione della pretesa del pubblico ufficiale, a sottostare all'illegittima richiesta onde evitare maggiori danni o molestie e, quindi, l'insussistenza della "par condicio contractualis" in questa sede sottolineata dal ricorrente, tipica del delitto di corruzione. In conclusione l'impugnata sentenza resiste alle critiche che le muove il ricorrente. per cui il ricorso deve essere rigettato. Segue a norma di legge la condanna dello LI al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2003.