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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BI SE nato a [...] il [...] AL LA nata a [...] il [...] SS CO nato a [...] il [...] DI IM IM nato a [...] il [...] NE ME nato a [...] il [...] IC NI nato a [...] il [...] ES OS nato a [...] il [...] AV RR GE nato a [...] il [...] IO ND nato a [...] il [...] ZU RI LF nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 08/09/2023 ELla CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi aggiunti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, il quale conclude per l'annullamento con rinvio dei ricorsi di: IA RR IO e OC LA, limitatamente ai reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. Penale Sent. Sez. 2 Num. 286 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI NI Data Udienza: 10/12/2024 74/2000, assorbita la doglianza sulla pena, e rigettarsi nel resto;
SS FR, limitatamente al reato di cui L'art. 346-bis c.p., assorbita la doglianza sulla pena, e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto;
CH AR, limitatamente ai reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 e senza rinvio con riferimento alla pena, da ridurre ad anni 15 di reclusione, e rigettarsi nel resto;
NE CA, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rigettarsi nel resto;
conclude per l'inammissibilità dei ricorsi di IA EP, Di MO MO, CH IO, IL LE, ZU EN, con le statuizioni consequenziali. uditi i difensori dei ricorrenti: gli avvocati SCICOLONE ORAZIO MAURIZIO, VIANELLO ACCORRETTI GIORGIO, TIPO LO AB RI, RA UH LI NZ, EI OM, LL IO e MA IE insistono per l'accoglimento dei motivi di cui ai rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. IA EP, OC LA, SS FR, RR IO IA, Di MO MO, NE CA, SI AN, CH IO, CH AR, IL LE, ZU EN RO, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza ELla Corte di appello di IA ELl'8/09/2023 (dep. 6/12/2023) che, su appello EL pubblico ministero e degli imputati, ha parzialmente riformato la sentenza EL Tribunale di IA EL 6/05/2022. 2. Le difese affidano i ricorsi a diversi motivi che, ai sensi ELl'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione e suddivisi per ciascun ricorrente. 3. Il Pubblico ministero, nella persona EL sostituto P.G. Fulvio Baldi, con requisitoria - memoria EL 25 ottobre 2024, ha concluso come da verbale in atti. 4. All'udienza EL 10 dicembre 2024, il Collegio, rilevata, su eccezione di parte, l'omessa notifica ELl'avviso di udienza L'avv. Flavio Sinatra, quale codifensore ELl'imputato SI AN, nonché, tenuto conto che l'ufficio spoglio aveva segnalato la possibile prescrizione di alcuni reati, disponeva, sentite le parti che nulla osservavano al riguardo, la separazione ELla posizione di SI AN (con rinvio a nuovo ruolo) da quella degli altri ricorrenti, per i quali disponeva procedersi alla trattazione dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO IA EP (capo 1, art. 416, comma 2, cod. pen., ritenuta la condotta di partecipe fino a tutto il febbraio 2018; art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, capi 9- 53 e 70; art. 512-bis cod. pen., capo 108; art. 648-ter.1 cod. pen., capo 113). 1. Vizio di motivazione in ordine L'affermata partecipazione EL ricorrente al sodalizio criminoso di cui al capo 1) ELla rubrica. Richiamati gli elementi distintivi tra il concorso necessario ed eventuale di persone nel reato, si censura, in termini di apoditticità, la motivazione ELla sentenza impugnata nella parte in cui non aveva disgiunto il contributo fornito da coloro che si erano limitati a concorrere con il CH nel reato ELla compravendita dei crediti fittizi (a carico dei quali erano state elevate singole imputazioni concorsuali), con quello prestato da coloro che, invece, si erano associati ed organizzati al fine di commettere una serie indeterminata di reati (chiamati a rispondere anche EL ELitto associativo). 3 Nel caso in esame, gli argomenti spesi nei confronti EL ricorrente erano tutt'al più idonei a supportare una contestazione di concorso nei reati di cui ai capi 9), 53) e 70) ELla rubrica. Inoltre, si era al cospetto di una partecipazione che si sarebbe dispiegata tra la metà di novembre 2017 e il febbraio 2018 e, dunque, per un periodo limitato, non idoneo a dimostrare la natura permanente (e non occasionale) EL vincolo. Il motivo è manifestamente infondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito (v. pagg. 333 e ss.; 184 e ss.), sulla base di precisi elementi probatori, hanno verificato la sussistenza di elementi ELla stabilità EL vincolo, ELl'indeterminatezza EL programma criminoso e ELl'esistenza di una struttura organizzativa, con la conseguente configurabilità non EL mero concorso di persone nel reato continuato ma di un vero e proprio stabile sodalizio organizzato e finalizzato alla commissione di una seria indeterminata di ELitti tributari (in particolare di indebite compensazioni di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000), al quale il ricorrente risultava avere aderito nella consapevolezza di farne parte. In particolare, la partecipazione EL ricorrente L'associazione EL CH è stata tratta dalla natura primaria che assumono i reati tributari - ai quali il ricorrente ha concorso svolgendo principalmente l'attività di procacciatore di crediti fittizi - nell'ambito ELle finalità perseguite dal sodalizio;
dalle modalità esecutive ELle indebite compensazioni, riconducibili ad un "moELlo" operativo di fondo e commesse fruendo degli strumenti predisposti dL'organizzazione criminale;
dai rapporti intrattenuti col CH, indicato quale promotore e capo EL sodalizio e dai contatti con gli altri membri ELl'associazione, tra i quali assumono rilievo quelli con il SI AN in favore EL quale si precisa operi alle strette dipendenze (v. pag. 348 ELla sentenza di primo grado). L'esistenza EL concorso necessario poggia altresì sul decisivo argomento costituito dal fatto che gli imputati continuavano a realizzare i reati fiscali individuando, di volta in volta, nuovi "clienti" cui cedere i crediti;
tale circostanza esclude logicamente che si fosse in presenza di un numero di reati già determinato da porre in successione, ma di ELitti non definiti dipendendo la commissione di quelli nuovi dal rinvenimento di nuovi acquirenti dei crediti da compensare. La Corte di merito, nel confermare l'affermazione di responsabilità EL ricorrente anche per il ELitto associativo, risulta, pertanto, avere fatto corretta applicazione dei seguenti principi di diritto affermati dalla Corte di legittimità: - il criterio distintivo tra il ELitto di associazione per ELinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere ELl'accordo criminoso, 4 che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito EL medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto L'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di ELitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori ELl'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 2, n. 933 ELl'11/10/2013, dep. 2014, Debbiche, Rv. 258009 - 01; Sez. 2, n. 27750 EL 13/06/2024, Tansi, non mass.); - in tema di associazione per ELinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia EL reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova ELl'esistenza EL sodalizio criminoso dalla commissione dei ELitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività ELl'associazione medesima (Sez. 2, n. 33580 EL 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 02; Sez. 2, n. 19435 EL 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2740 EL 19/12/2012, dep. 2013, Di sani, Rv. 254233; da ultimo v. Sez. 1, n. 47347 EL 08/09/2022, Portacci, non mass.; Sez. 2, n. 11287 EL 03/02/2023, Di Noto, non mass.; v. anche Sez. 2, n. 35141 EL 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740 - 01, anche in punto di dolo di partecipazione). Né sussiste, infine, alcuna inconciliabilità logica tra il breve periodo temporale in cui si sarebbe manifestata la condotta ELl'imputato e la natura permanente EL ELitto associativo. In tema di associazione per ELinquere, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine ELl'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo ELla natura permanente EL reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 42228 EL 3/2/2015, Prota, Rv. 265346 - 01). Inoltre, la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di associazione per ELinquere, la condotta di partecipazione si distingue da quella EL concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza EL "pactum sceleris", con riferimento alla consorteria criminale, e ELla "affectio societatis", in relazione alla consapevolezza EL soggetto di inserirsi in un'associazione vietata;
ne consegue che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione ELla disciplina EL concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il 5 suo contributo L'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata (Sez. 2, n. 47602 EL 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105). 2. Vizio di motivazione in ordine ai capi 108) e 113) in tema di intestazione fittizia ed autoriciclaggio. Si censura la valenza dimostrativa degli elementi indicati dalla sentenza impugnata a sostegno ELla fittizia intestazione ELla società AP Consulting a r.l. a cui il ricorrente si sarebbe prestato in favore EL SI, a fronte, invece, di indici di effettiva realità ELl'operazione, nonché l'assenza ELl'apprezzamento di ulteriori elementi di fatto dimostrativi ELla capacità elusiva ELl'operazione, anche con riguardo alla sua necessaria finalizzazione illecita (elusione ELla confisca di prevenzione); si lamenta, poi, l'illogicità ELla motivazione laddove, nel ritenere l'operazione in continuità con quella di cui al successivo capo di imputazione (che attiene L'ulteriore operazione di intestazione fittizia a cui il SI avrebbe dato luogo attribuendo le quote ELla I.M. Service e Consulting s.r.l. a Coltura Matteo) non aveva tenuto conto che il coimputato Coltura, indicato come il soggetto interponente EL SI, era stato assolto. Il motivo è manifestamente infondato. Quanto agli elementi da cui si è ricavata l'intestazione fittizia, la sentenza impugnata risulta avere indicato una pluralità di indici dimostrativi aventi valenza preminente rispetto a quelli alternativi dedotti dalla difesa nel motivo di appello e reiterati in questa sede. In particolare, si è escluso che il ricorrente fosse un socio alla pari con il SI non tanto e non solo perché al primo si deve, come pure precisato in sentenza, l'avere scelto davanti al notaio, al momento ELla costituzione ELla società, il nome ELla stessa (circostanza che il ricorrente assume travisata in difetto, però, ELla necessaria specifica allegazione), ma soprattutto perché nel primo è stato individuato, sulla scorta EL contenuto ELle intercettazioni telefoniche, il reale gestore ELla persona giuridica. Anche su tale versante non solo e non tanto perché il SI, quale semplice dipendente e privo di ELega ad operare sui conti, risultava in possesso ELle carte di credito ELla società, ma soprattutto perché al SI è riferibile la decisione di trasferire le somme che si trovavano in capo alla AP Consulting alla nuova società IM Service (di cui, anche qui, si precisa essere in possesso di assegni e carte di credito rinvenuti unitamente a quelli ELla AP Consulting nella sua stanza di albergo nel corso ELla perquisizione L'atto di esecuzione ELla misura cautelare). Non si è al cospetto di un'operazione di ordinaria amministrazione, bensì di un atto che denota una scelta strategica volta sostanzialmente a svuotare la società - e dunque ascrivibile solo a chi governa la persona giuridica -, per come 6 logicamente ricavato dal giudice EL merito dalla circostanza che il trasferimento riguardava tutto quanto era depositato presso i conti ELla AP Consulting e in relazione alla quale l'atteggiamento EL ricorrente è di mera "obbedienza" (v. pag. 309). E tanto senza sottacere che la lettura ELla sentenza di primo grado aggiunge al compendio indicato dalla Corte d'appello ulteriori convergenti e significativi elementi, quali: l'assenza di prova che il ricorrente disponesse di capitali sufficienti per sottoscrivere le quote ELla società; che avesse alcuna necessità di dar vita ad una nuova struttura, in quanto già titolare di partita IVA che gli consentiva di fatturare le sue provvigioni direttamente al CH, destinando la quota di spettanza al suo compagno SI;
le dichiarazioni EL CH che ha indicato la AP Consulting come la società a cui bonificava le provvigioni a SI seppur ELla stessa era unico socio e amministratore l'imputato, Del tutto generica, invece, è la doglianza laddove richiama, ai fini ELl'integrazione EL reato, la necessità che l'intestazione fittizia sia volta ad eludere disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, non confrontandosi con la motivazione resa a proposito EL coimputato SI, ove la Corte d'appello precisa che nei confronti di detto imputato era in corso di applicazione il provvedimento di sorveglianza speciale e come fosse ben consapevole che ELl'attività illecita che stava compiendo occorreva occultare il ricavato. Infine, nessuna frattura logica è dato rinvenirsi nella sentenza impugnata per avere ritenuto l'AP Consulting destinata, al pari ELla successiva società Im Service e Consulting, a far transitare i proventi illeciti EL SI, nonostante l'intervenuta assoluzione EL Collura indicato quale soggetto interposto per conto di costui nella seconda società. La circostanza che il transito ELle somme di provenienza ELittuosa si riferisse soltanto alle "provvigioni" bonificate dal CH in favore EL SI è coerente con l'imputazione ex art. 512-bis cod. pen. e con il disegno di occultamento da questi perseguito e in relazione al quale è stato predisposto il duplice e susseguente schermo societario. L'assoluzione EL Collura, poi, si deve, per quanto precisato dalla sentenza di primo grado (v. pag. 274), non al disconoscimento ELla natura fittizia ELl'intestazione e EL disegno perseguito dal SI di far transitare i proventi illeciti allocati nella AP Consulting alla nuova società posto che non si fidava più EL ricorrente, ma alla esclusiva circostanza ELl'assenza di prova certa in ordine al dolo specifico, considerato che l'istruttoria nulla ha accertato a proposito EL tipo 7 di rapporti di conoscenza e di frequentazione tra il SI e il Collura, potendo avere quest'ultimo agito "anche per fare un piacere ad un parente". Non specificamente censurato è, infine, il capo 113) relativo L'autoriciclaggio commesso dL'imputato, in relazione al quale le sentenze di merito si diffondono riguardo alla condotta illecita ascrivibile L'imputato (v. pag. 283 e ss. sentenza di primo grado e pag. 310 e 311 di quella impugnata). 3. Vizio di motivazione in ordine L'affermazione di responsabilità per i capi 9), 53) e 70) ELla rubrica (ipotesi di concorso in indebita compensazione di debiti erariali, previdenziali e assistenziali con inesistenti crediti di imposta). Si lamenta l'assenza di elementi dimostrativi EL dolo dei reati in contestazione, non potendosi sostenere "che vi sia la prova che IA fosse a conoscenza ELla falsità di tali crediti". La Corte di merito, infatti, al fine di dimostrare il coinvolgimento ELl'imputato alla prosecuzione ELl'attività di cessione dei crediti inesistenti da parte EL SI dopo che questi aveva interrotto il rapporto con il CH, aveva fatto rifermento al contenuto di un'intercettazione intervenuta tra il SI ed il pregiudicato AN che non vedeva affatto coinvolto l'imputato. L'attività di mediazione svolta dal SI non consentiva di far discendere automaticamente che anche il ricorrente fosse a conoscenza ELla bontà o meno dei crediti che provenivano dL'CH, anch'egli coimputato nei reati fiscali. Il motivo è generico. Dalla lettura ELla sentenza impugnata risulta che il coinvolgimento EL ricorrente nell'illecito meccanismo ELl'illecita compensazione e la consapevolezza ELl'inesistenza dei crediti deriva dal dato, assai significativo, costituito dalla circostanza che nessun pagamento è avvenuto in favore ELla società coobbligata che ha ceduto il credito. A conferma di ciò si cita anche il fatto che è stato lo stesso ricorrente ad ammettere che nessuna verifica fosse stata effettuata sulla società coobbligata. Inoltre, si fa riferimento, con particolare riguardo ai crediti procurati da CH al posto EL CH, alle diffuse argomentazioni contenute alle pagine 117-136 ELla sentenza EL Tribunale. Posto, dunque, che la natura illecita ELl'accordo poggia sul contenuto ELl'intercettazione alla quale la stessa difesa ha fatto riferimento, la cui interpretazione non è sindacabile in questa sede, competeva al ricorrente confrontarsi con gli altri elementi di prova declinati dalla Corte territoriale a sostegno EL suo consapevole coinvolgimento nell'ennesimo ordito illecito portato avanti dal correo SI. t Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. OC LA (capo 1, art. 416 cod. pen., quale partecipe;
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, capi 15, 17, 18, 23, 25, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 55, 72, 73). 1. Violazione degli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. Contraddittorietà e illogicità ELla motivazione. Si lamenta che erroneamente la competenza per territorio è stata individuata nel Tribunale di IA: il reato più grave - L'epoca il ELitto di associazione mafiosa di cui al capo 1) ELla rubrica, poi successivamente riqualificato in associazione semplice - si sarebbe perfezionato nel circondario di EL, posto che, in assenza di elementi certi in ordine ad un diverso luogo di costituzione EL sodalizio, doveva farsi riferimento a quello in cui l'associazione avrebbe iniziato a manifestarsi e ad operare in esecuzione EL programma criminoso. In particolare, i primi reati tributari costituenti i ELitti fine risultavano commessi a EL, in quanto il moELlo F24 con cui erano stati portati in compensazione i crediti inesistenti e/o non spettanti era stato predisposto e trasmesso a EL e le aziende che vantavano tali crediti avevano sede a EL (nello specifico, il fatto descritto nel capo 7-quater, commesso a EL il 16 gennaio 2017, quello descritto nel capo 3-ter, commesso a EL il 16 febbraio 2017 e quello descritto nel capo 5-ter, commesso a EL il 16 marzo 2017). Inconferente doveva ritenersi il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al fatto che in altro procedimento penale avente ad oggetto un'associazione mafiosa che dovrebbe costituire la madre rispetto a quella - figlia - oggetto EL presente giudizio, i giudici non avessero potuto stabilire se alcuni dei reati tributari fossero di competenza ELl'una o ELl'altra associazione. L'evidente alterità dei sodalizi e persino ELle ipotesi di violazione finanziaria contestate nell'altro processo rispetto a quello per cui si procede escludeva qualsiasi appiglio argomentativo negli esiti di tale decisione. I giudici, poi, avevano omesso di confrontarsi con la lettera di accusa, secondo cui tutti i reati tributari oggetto di addebito, ivi inclusi quelli precedentemente menzionati (i primi ad essere realizzati) commessi a EL, fossero esplicativi EL programma ELl'associazione. A conferma di ciò anche la contestazione che i reati tributari sarebbero stati aggravati dalla finalità di agevolare proprio l'associazione mafiosa di cui al capo 1). Si era, dunque, disatteso il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza per territorio nel caso di reati connessi si 9 determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga errori macroscopici ed immediatamente percepibili. Anzi, l'esito EL giudizio confortava l'eccezione, tenuto conto che è stata riconosciuta la continuazione tra tutti i reati fine e affermato che le indebite compensazioni (incluse quelle commesse a EL) fossero esecutive ELlo stesso disegno criminoso rispetto L'associazione e, dunque, esplicativi EL medesimo programma. A nulla, infine, rilevava l'intervenuta riqualificazione EL fatto di cui al capo 1) in associazione semplice stante il principio di perpetuatio iurisdictionis, dovendo ancorarsi la valutazione sulla competenza L'esercizio ELl'azione penale. Il motivo è infondato. Il rilievo su cui le difese appuntano l'eccezione di incompetenza EL Tribunale di IA in favore di quello di EL - ossia che la manifestazione di operatività EL sodalizio dovrebbe farsi risalire alle prime indebite compensazioni, quali ELitti fine, che risultano commesse a EL già dal gennaio 2017 - risulta essere stato disatteso dalle sentenze di merito (v. anche ordinanza EL Tribunale di IA EL 12 marzo 2021) evidenziandosi come tali reati non potessero ritenersi già univocamente evocativi di una consolidata operatività nel Sud Italia ELl'associazione di nuova costituzione, la quale, invece, si erge nella sua funzionale operatività in quel di IA;
per come comprovato dalla commissione in quel territorio ELla pletora dei reati fiscali e di quelli volti a conseguirne l'illecito profitto che va, di pari passo, con la strutturazione materiale EL gruppo criminoso destinato ad operare sino al settembre 2019 e nella cui compagine fanno ingresso nuovi adepti, nell'ambito di un progetto criminoso EL tutto avulso rispetto a quello antecedente che pure aveva visto coinvolto in quel di EL il CH e altri due imputati. Posto che era stato lo stesso CH a prendere le distanze dL'associazione gelese per costituirne una nuova destinata ad operare nel Nord Italia, si afferma l'indifferenza EL dato costituito dai primi tre reati fiscali, pur aggravati dalla finalità agevolativa EL nuovo consesso, «ben potendo essere frutto ELla non istantanea transizione da un gruppo ad un altro e ELle prassi operative utilizzate da alcuni degli imputati con spostamento EL luogo di commissione dei reati fiscali solo una volta consolidata la base operativa EL gruppo al Nord». Tanto premesso, è principio consolidato ELla giurisprudenza di legittimità che la questione di competenza vada risolta avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili, tanto che si è ulteriormente 1 0 precisato che il giudice ELl'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione ELla competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui L'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza ELla soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori EL dibattimento (Sez. 6, n. 33435 EL 04/05/2006, Battistella, Rv. 234348 - 01). Nel caso in esame, correttamente è stato preso in considerazione ai fini ELla determinazione ELla competenza per territorio - ma ciò non è contestato - il reato di cui al capo 1) ELla rubrica, ovvero il ELitto di associazione di tipo mafioso, per cui opera funzionalmente la vis attractiva in quanto ricompreso tra quelli indicati dL'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen. (ex multis v. Sez. 2, n.6783 EL 13/11/2008, dep. 2009, El Abbbouli, Rv. 243300 - 01). A nulla vale, infatti, che L'esito EL giudizio di primo grado il Tribunale abbia poi operato una differente qualificazione EL fatto in associazione per ELinquere semplice. Ciò posto, il capo di imputazione, nella descrizione ELla compagine associativa, indica quale foci di operatività EL sodalizio criminale "anzitutto IA e in altri comuni EL distretto ELla Corte di appello di IA, di Milano e di Torino"; a tale sodalizio, per come ivi radicato, sono poi riferite le qualità dei soggetti individuati con il ruolo di promotori, organizzatori e direttori;
si sottolinea poi, così rimarcando una netta cesura di carattere funzionale e territoriale, la piena ed esclusiva autonomia di tale nuova compagine rispetto alla cosche mafiose di EL alle quali risulterebbe in qualche modo legata;
sempre "in IA e in altri comuni EL distretto ELla Corte di appello di IA, di Milano e di Torino" sono indicate come commesse alcune ipotesi di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso. Pertanto, alla luce ELla descrizione dei connotati strutturali e spaziali che caratterizzano e individuano il nuovo sodalizio criminoso, non assume alcuna decisiva distonia l'ulteriore circostanza che lo stesso capo di imputazione indichi che i primi tre ELitti fine siano stati commessi in EL, in quanto a questi, per come rilevato dai giudici di merito, si aggiungono una pletora di altrettanti (e numerosissimi) reati, di natura pure variegata, che sono indicati come consumati proprio nei territori in cui la piena operatività ELl'associazione risulta essersi manifestata. Con la conseguenza che non affatto manifestamente illogica è la conclusione 11 a cui sono pervenute le sentenze di merito che hanno escluso di poter ritenere che il dato EL tutto parziale dei primi tre reati fiscali (a fronte di oltre cento) possa seriamente ritenersi significativo indizio ELla piena operatività ELl'associazione in EL, ben potendo essere frutto ELla non istantanea transizione da un gruppo L'altro - tenuto conto che lo stesso capo di imputazione descrive la genesi di tale associazione nell'ambito ELle dinamiche criminali associative insistenti in quel di EL - e ELle prassi operative già utilizzate da alcuni degli imputati con spostamento EL luogo di realizzazione dei reati fiscali solo una volta consolidata la base organizzativa EL gruppo al Nord (sul riconoscimento ELla piena autonomia ELla nuova associazione EL CH rispetto a quella gelese e sulla corretta determinazione ELla competenza per territorio nel Tribunale di IA, v. ex mu/tis Sez. 3, n. 24982 EL 10/07/2020, a proposito EL coimputato AN AL). Pertanto, allorché l'individuazione EL loci fori sia condotta in ossequio ai principi dettati dalla Corte di legittimità in materia - secondo cui deve aversi riguardo non tanto al luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività ELla struttura (Sez. 2, n. 19177 EL 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255829 - 01; Sez. 6, n. 4118 EL 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185 - 01) - e consegua ad un apprezzamento che, seppur necessariamente circoscritto in ragione ELla fase preliminare in cui si svolge, si regga su pregnanti e convergenti elementi ricavati dalla stessa contestazione, la valutazione ELla competenza finisce per costituire una questione di fatto rimessa alla valutazione EL giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione. Del resto, la tesi difensiva che vuole individuarsi nelle prime (tre) condotte di indebita compensazione i primi segnali ELl'operatività EL sodalizio mal si concilia con un'imputazione che, proprio alla luce dei plurimi elementi di congiunzione evocati dai giudici di merito, indica chiaramente quale "epicentro" "IA e altri comuni EL distretto di Corte di appello di IA, di Milano e di Torino", quali /oci di "radicamento", in termini di oggettività giuridica, EL nuovo gruppo criminoso che, in quale momento, era additato di possedere le stimmate di sodalizio mafioso. La circostanza, poi, che L'esito EL giudizio di merito quei primi reati fine siano stati poi, con riguardo al CH, ritenuti avvinti dal medesimo disegno criminoso non costituisce una frattura logica EL ragionamento svolto dai giudici di merito ai fini ELla risoluzione ELla questione di competenza, in quanto l'impossibilità di stabilire se le prime indebite compensazioni fossero collegate alla realizzazione di reati già programmati dalla compagine gelese piuttosto che alla 12 nascita ELla seconda associazione è stata legata ad una valutazione compiuta rebus sic stantis, mentre il riconoscimento ELla continuazione consegue agli approfondimenti propri EL giudizio dibattimentale. 2. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione per la ritenuta partecipazione al reato associativo in luogo EL concorso di persone nel reato continuato. Il motivo attiene L'assenza di indici dimostrativi ELla condotta di partecipazione, erroneamente ricavata dal coinvolgimento nei ELitti fine EL sodalizio in assenza di quel necessario quid pluris che deve aggiungersi, con carattere di stabilità - oltre e dopo -, alla condotta criminosa. La censura fa leva sulla natura limitata, nei modi e nei tempi, EL contributo fornito dalla ricorrente (meno di sei mesi) ad un sodalizio preesistente ed operante anche dopo il distacco ELl'imputata (e EL coimputato IA), evidenziando anche l'errore in cui era caduta la Corte di appello nel valorizzare ai fini associativi l'attività, peraltro lecita, prestata dalla ricorrente in favore ELla struttura economico imprenditoriale EL CH e ELle società collegate con l'organizzazione criminale. Si sostiene che la ricorrente ed il IA avrebbero, a tutto concedere, stipulato con il CH un accordo criminoso diretto solo alla commissione di più reati determinati ispirati da un unico disegno criminoso. Si segnala come la stessa sentenza impugnata abbia finito con l'ammettere l'esistenza di una marcata diversità nelle relazioni che il CH intratteneva con i diversi concorrenti nell'accesso agli strumenti apprestati dL'organizzazione e nella condivisione ELla progettualità, aspetti non ravvisabili nelle posizioni dei due ricorrenti. A riprova ELl'estraneità associativa ELla OC e EL IA, si evidenziano i seguenti elementi: il CH non si era mai fatto carico di pagare a favore di OC e IA spese di alloggio e trasferta, di veicoli, di uffici operativi;
a OC e IA non sono mai state fornite schede telefoniche dedicate date invece in uso agli altri associati;
OC non ha mai partecipato a incontri riunioni di sorta che pur si sono tenuti con regolare frequenza fra i presunti associati;
in nessuna ELle intercettazioni riferibili a dialoghi diretti con OC e IA è stato mai utilizzato il linguaggio criptico o significativamente alterato, né sono stati mai trattati temi differenti dalla compensazione contributiva;
OC non ha mai avuto la disponibilità di una serie di abitazioni in uso L'associazione (al proposito se ne indicano quelle di pertinenza) e quindi anche i covi ELl'associazione non sono mai stati messi a disposizione dei ricorrenti;
alla costituzione ELla società AP 13 Consulting di CH è rimasta estranea la OC, pur avendo competenze professionali per coadiuvare i presunti associati in quella specifica attività; le bonifiche ELle auto disposte dagli associati non sono mai state operate sui veicoli in uso alla OC;
l'aumento di capitale ELla società di CH, legato al quadro di Goya, si è realizzato senza alcun apporto da parte ELla OC;
la OC non ha mai avuto ruoli nella società di CH e il dato è significativo perché avendo il CH bisogno di commercialisti per istituire il collegio sindacale ELla sua capogruppo, si sarebbe rivolto a IA o OC, laddove li avesse considerati associati e tanto riprova l'occasionalità dei loro rapporti professionali. Il motivo è infondato. Come già evidenziato a proposito di analoga doglianza EL coimputato IA, la Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che, in tema di associazione per ELinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia EL reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova ELl'esistenza EL sodalizio criminoso dalla commissione dei ELitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività ELl'associazione medesima (Sez. 2, n. 33580 EL 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 02; Sez. 2, n. 19435 EL 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670 - 01; Sez. 2, n. 2740 EL 19/12/2012, dep. 2013, Di Sarli, Rv. 254233; Sez. 2, n. 19435 EL 31/03/2016, Ficara, Ry. 266670; da ultimo v. Sez. 1, n. 47347 EL 08/09/2022, Portacci, non mass.; Sez. 2, n. 11287 EL 03/02/2023, Di Noto, non mass.; Sez. 5, n. 33740 EL 21/06/2024, Pattusi, non mass.). Di tale principio i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, essendosi ricavata la prova ELla partecipazione attraverso l'esame dei numerosissimi reati- fine nei quali i ricorrenti risultano avere concorso, le cui modalità esecutive, richiedendo necessariamente la partecipazione di più soggetti consapevoli ELla illiceità ELle proprie singole condotte e ELla loro finalizzazione ad un unico risultato, sono sufficientemente indicative ELl'operatività di un gruppo criminale associato. Del resto, il contributo causale apportato dalla ricorrente (e dal IA) non esaurisce affatto la sua valenza nell'ambito ELla realizzazione EL relativo reato fiscale, ma ne trascende i confini, ridondando finalisticamente a vantaggio EL sodalizio criminoso EL CH che, proprio sulla commissione di tali reati, ha incentrato il meccanismo fraudolento cardine EL gruppo dal medesimo costituito. Peraltro, le sentenze di merito, al di là ELle condotte di tipo "servente" realizzate a vantaggio ELle società EL CH - che la difesa decisamente 14 contesta rivendicando un'autonomia ELla struttura imprenditoriale ELla CH Group s.p.a. e ELle società collegate con l'organizzazione criminale che, invece, a leggere le motivazioni ELla sentenza di primo grado sono caratterizzate da opacità - e gli stabili rapporti con tale imputato intrattenuti, hanno anche valorizzato le relazioni tenute con IA e SI, altri componenti ELl'associazione, la conoscenza di altri soggetti ELla cerchia EL CH e la partecipazione anche ad alcune riunioni a Milano. La circostanza, poi, che i contributi assicurati al sodalizio siano stati circoscritti ad un limitato arco temporale - in quanto, spiegano i giudici di merito, seguono il SI nel suo distacco dL'organizzazione EL CH - non vale ad escludere il rilievo ELla condotta di partecipazione. All'interno ELla struttura associativa la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, L'esistenza e al rafforzamento ELl'associazione (Sez. U., n. 22327 EL 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevali, Rv. 224181 - 02). Una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per ELinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività ELl'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione EL ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito ELl'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna (Sez. 2, n. 43632 EL 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317 - 01). E ciò anche se l'attività sia di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 EL 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o sia stata esplicata durante una fase temporalmente limitata ELla vita ELl'associazione (Sez. 2, 47602 EL 29 novembre 2012, Rv. 254105; Sez. 2, n. 47602 EL 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105; Sez. 3, n. 27910 EL 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01; Sez. 1, n. 43841 EL 15/10/2024, Burulday, non mass., Sez. 5, n. 20737 EL 28/03/2024, Nocera, non mass.). Parimenti esente da vizi di legittimità è la sentenza impugnata in tema di elemento soggettivo: gli elementi probatori valutati dai giudici EL merito appaiono tutti ampiamente sufficienti per dedurre la partecipazione dei due ricorrenti al sodalizio, in quanto i reiterati contributi prestati a vantaggio ELle indebite compensazioni integrano condotte che, sotto il profilo soggettivo, valutate unitariamente, sono logicamente espressive di una evidente affectio societatis, 15 che non è né l'esistenza di un accordo consacrato in atti di costituzione o in uno "statuto", e neanche la formale attribuzione ELla qualifica di associato da parte degli altri sodali, ma - posta l'esistenza, di fatto, ELla struttura ELinquenziale prevista dalla legge - l'innestarsi EL consapevole contributo apportato dal singolo nella prospettiva EL perseguimento ELlo scopo comune (Sez. 5, n. 13071 EL 14/02/2014, Rv. 260211 - 01; v. anche Sez. 2, n. 35141 EL 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740 - 01). Infine, laddove i ricorrenti affermano che dal materiale raccolto non potrebbe desumersi la loro partecipazione alla compagine associativa, essi invocano un'inammissibile rivalutazione EL materiale probatorio, fermo restando che proprio in ragione ELla differenziazione dei contributi e dei ruoli da ciascun partecipe assicurati, non affatto distonico è che per alcuni non siano state registrate forme di coinvolgimento EL tipo di quelle invece riscontrate nei confronti di altri. 3. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione in relazione L'affermazione di responsabilità per i reati di cui L'art. 10 -quater d.lgs. n. 74/2000. La censura attiene alla corretta applicazione EL principio di fungibilità ELla prova nella parte in cui si era ritenuta la testimonianza degli ufficiali di p.g. idonea a sopperire alla mancanza ELl'acquisizione dei moELli F24 relativi alle indebite compensazioni. In realtà, le testimonianze non consentono di colmare l'evidente carenza dimostrativa in ordine al superamento ELle soglie di punibilità, costituendo la presentazione EL moELlo la condotta con la quale si realizza l'indebita compensazione, quale necessario presupposto EL mancato versamento (non potendo tenere luogo ELla presentazione EL moELlo la dichiarazione annuale, né quanto emerge dL'elenco ELle compensazioni redatto dL'Agenzia ELle entrate o dalla G.d.F.). Peraltro, si aggiunge che la testimonianza non può adeguatamente surrogare una prova documentale mancante quando questa costituisca il corpo EL reato. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di legittimità ha affermato che il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza senza che il grado di minore affidabilità ELla prova dichiarativa ne implichi la inutilizzabilità (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile e utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia su quanto rappresentato in talune fotografie, a prescindere dalla loro allegazione alle annotazioni agli atti EL fascicolo EL pubblico ministero;
Sez. 3, n. 47666 EL 14/07/2022, Paglini, Rv. 283827 - 01; in termini, 16 v. Sez. 5, n. 38767 EL 28/06/2017, Gaglini e altri, Rv. 271210; Sez. 6, n. 5312 EL 16/01/2024, Bedani, non mass.; Sez. 5, n. 187 EL 25/1072023, dep. 2024, Grillanda, non mass.). E nessuna ragione vi è per discostarsi da tale principio allorché la mancanza attenga al corpo EL reato, altrimenti giungendosi L'irragionevole conseguenza di escludere, ad es., la ricorrenza ELl'aggravante ELl'arma nella rapina laddove i testi ne abbiano comunque descritto la sussistenza ovvero EL porto illegale nel caso di omicidio commesso avvalendosi di un'arma da fuoco non rinvenuta perché l'omicida se ne è spossessato. Posto, dunque, che il tema indotto dalla difesa attiene alla prova EL reato, nel caso in esame risulta che alla mancata allegazione dei moELli F24 - quali elementi documentali dimostrativi EL superamento ELle soglie di punibilità - si è sopperito attraverso le testimonianze degli ufficiali di p.g., le quali originano da una verifica dei sistemi informativi in possesso ELl'Agenzia ELle entrate che danno notoriamente contezza di tali dati. Peraltro, e sul punto la doglianza risulta anche generica, la sentenza di primo grado dà atto come la materialità dei reati, con conseguente superamento ELle soglie di rilevanza penale, sia stata implicitamente ammessa da una pluralità di imputati, tra i quali si indicano i due ricorrenti, nonché risulti anche dai verbali di accertamento fiscale presenti in atti e come, peraltro, la stessa sia desumibile, per quasi tutti i fatti contestati, a partire dalle ingenti somme versate dai debitori fiscali alle società di transito quali corrispettivi (in percentuale ridotta) rispetto ai crediti compensati (v. pag. 99 e 100). 4. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione in relazione L'art. 43 cod. pen., con riferimento L'affermazione di responsabilità per i reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. La censura attiene L'omesso apprezzamento EL motivo di appello con cui si era evidenziata l'assenza di dolo in capo L'imputata quantomeno per tutti i fatti commessi fino alla fine EL 2017. Si lamenta che la Corte di appello attraverso un ragionamento giuridico viziato abbia finito per trasformare il reato da doloso in colposo e da commissivo in omissivo, avendo rimproverato alla ricorrente "l'omissione di qualsivoglia controllo da parte di chi era in grado professionalmente di farlo" (colpa generica), nonché sostenendo l'irrilevanza ELle incertezze normative e giurisprudenziali in materia rispetto a professionisti che avrebbero dovuto (colpa specifica) informarsi adeguatamente. Non si era considerato che, se OC e IA fossero stati consapevoli ELl'inesistenza dei crediti, avrebbero operato direttamente. Invece, si era 17 illogicamente affermato che, nella veste di meri procacciatori degli imprenditori interessati alle compensazioni, avrebbero potuto, a ragione, rivendicare l'ignoranza ELl'inesistenza dei crediti. Dunque, secondo gli stessi giudici di appello per ritenere la sussistenza EL dolo bisognerebbe poter attribuire ai due imputati un ruolo ben diverso dalla semplice intermediazione, senza però fornire alcun elemento a supporto di tale condotta qualificata. Con la conseguenza che l'argomento speso ELla possibile ignoranza ELla frode in capo ai procacciatori, diviene la miglior dimostrazione ELl'assenza di dolo. Ad ogni modo, la sentenza impugnata non spiegava perché OC e IA non avrebbero dovuto fare affidamento su quanto prospettato dal CH, confortato dalle rassicurazioni dei suoi avvocati e dai documenti che lo stesso CH aveva fatto pervenire ai due coimputati (in particolare la sentenza di assoluzione EL Tribunale di EL EL 2017, nonché l'attestazione ELl'Agenzia ELle entrate di Pescara in ordine alla sussistenza dei crediti). Né poteva assumere rilievo il fatto di aver continuato il procacciamento dei crediti da compensare anche dopo aver scoperto il sistema fraudolento EL CH, trattandosi di un argomento che non poteva valere a "ritroso" e, per come spiegato dL'imputata, dovuto alle pressanti esigenze ELla clientela che era alla ricerca di crediti fiscali da compensare legittimamente. Il motivo è infondato. Dalla lettura ELle sentenze di merito risulta che il riconoscimento EL dolo di concorso nel reato fiscale, lungi dL'essere stato ricavato da una sorta di responsabilità di posizione derivante dalla qualità professionale rivestita sia dalla OC che dal IA - che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo - si nutre ELla ricorrenza di un complesso di convergenti elementi fattuali (non ultimo le stesse iniziali ammissioni comunque rese dal IA, le anomale modalità di fatturazione seguite, il contenuto EL dichiarato ELlo stesso CH e dei dialoghi intercettati anche prima ELl'avvenuto abbandono EL CH), dimostrativi ELl'essersi gli imputati prestati L'attuazione ELl'originario disegno illecito perseguito dal CH e soci volto alla realizzazione di indebiti profitti, lucrati per la loro spettanza dai ricorrenti (v. pagg. 137-146 ELla sentenza di primo grado e pagg. 328 e 329 ELla sentenza impugnata). Inoltre, va escluso, per come prospettato dalla difesa, che ai fini ELla prova EL dolo non possa tenersi conto EL comportamento successivo al reato: è asserzione contraria al costante orientamento ELla giurisprudenza di legittimità che ritiene tale comportamento rilevante ai fini ELla prova EL dolo (sul punto Sez. 18 1, n. 11928 EL 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 5, n. 23992 EL 23/02/2015, A., Rv. 2653061, Sez. 3, n. 43995 EL 12/09/2023, Donna, non mass.). Peraltro, l'argomento costituito dL'avere gli imputati, una volta "bruciato" il CH, proseguito nell'attività di procacciamento dei crediti da compensare, non si pone in termini affatto distonici col ragionamento seguito dai giudici di merito, in quanto il rivolgersi ad altri soggetti per continuare le stesse operazioni, lungi dal conseguire ad una accertata esclusione ELla consapevolezza EL sistema fraudolento sino allora orchestrato dal CH, finisce per porsi in sostanziale continuità con l'affermata pregressa consapevolezza ELle operazioni svolte. Del resto, anche a voler prescindere dalla pluralità di elementi sintomatici EL dolo citati dalla sentenza di merito, la natura di reato a dolo generico non lascia spazio neppure al dubbio che gli imputati, secondo la tesi difensiva, avrebbero manifestato sulla reale natura dei crediti, non essendo il dubbio su una circostanza di fatto che costituisce elemento essenziale ELla fattispecie criminosa di per sé sufficiente ad escludere il dolo, in quanto chi agisce nel dubbio è invece consapevole di potersi esporre a violare la legge, cosicché il compimento ELl'azione comporta l'accettazione EL rischio nella causazione ELl'evento, concretizzando così una forma di responsabilità a titolo di dolo eventuale (sulla natura di reato a dolo generico punibile anche a titolo di dolo eventuale, v. proprio con riguardo ad illecite compensazioni operate dal CH in concorso con altri soggetti, tra i quali anche chi ha assunto la veste di procacciatore, Sez. 3, n. 23027 EL 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755 - 01, in motivazione a pag. 6). Con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, sfuggono al vizio di motivazione le censure mosse a proposito degli argomenti comunque spesi per confutare la tesi difensiva ELl'ignoranza dei crediti. Valenza di merito hanno, infine, le altre censure difensive in quanto attaccano la motivazione sulla scorta di un'alternativa ricostruzione dei fatti che avrebbe determinato l'agire degli imputati, non consentita in questa sede. 5. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione in relazione L'art. 110 cod. pen. con riferimento L'affermazione di responsabilità per i reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. Posta la natura di reato proprio istantaneo ELla fattispecie di cui L'art. 10- quater d.lgs. n. 74/2000 e la circostanza che le compensazioni non erano state materialmente operate dai ricorrenti avendo loro agito quali meri intermediari (rectius nel procacciare, prima a CH e poi a SI, il contatto con imprenditori interessati al pagamento dei crediti tributari mediante compensazione 19 con i crediti acquistati), la difesa pone il problema ELla configurabilità EL concorso di persone in capo agli imputati, stante l'assenza di una posizione di garanzia da costoro rivestita da cui derivino obblighi di controllo, nonché di una valenza istigatrice ELl'intermediazione svolta, considerato che non si era al cospetto di imprenditori già motivati e alla ricerca dei crediti necessari che sarebbero stati quantomeno rafforzati nel loro intento dalla proposta EL procacciatore, ma di imprenditori mossi da un intento egoistico già ben ELineato e non certamente rafforzato, ma nemmeno agevolato dL'opera EL procacciatore. Il motivo non è fondato. Il concorso di persone nel reato proprio non determina, in forza EL principio di atipicità che governa l'istituto, alcuna restrizione ELl'area dei contributi che possono essere prestati dai concorrenti che non rivestono la qualifica soggettiva richiesta dalla legge per il perfezionamento EL reato. Il codice EL 1930, operando un'inversione di rotta rispetto al codice ZanarELli EL 1889, ha optato per il moELlo ELla tipizzazione unitaria basata sul criterio ELl'efficienza causale ELla condotta di ciascun concorrente, a cui non sfugge affatto l'ipotesi in cui l'estraneo contribuisce col suo comportamento di partecipe alla lesione EL bene protetto realizzata dal soggetto qualificato. Nel caso in esame, si è correttamente evidenziato come il reperimento di soggetti che possano acquistare crediti fasulli si pone, nell'ambito ELla catena criminosa congegnata dal CH e soci, come un antecedente causale necessario alla successiva e conseguenziale operazione volta L'indebita compensazione, posto che in tanto l'operazione si conclude e l'F24 viene emesso, in quanto gli imputati hanno consapevolmente procurato l'acquirente, cioè il soggetto che evaderà le imposte compensandole con falsi crediti e che mi retribuirà per questo. Si è al cospetto di un contributo che rispetto alla materiale trasmissione EL moELlo svolge una funzione strumentale di carattere agevolativo, a nulla valendo che l'imprenditore alla ricerca ELla scappatoia fiscale fosse già in tal senso orientato, in quanto l'attività EL procacciatore costituisce l'anello di congiunzione col successivo meccanismo fraudolento a sostegno EL quale il gruppo criminale era stato costituito. Del resto, a conferma ELla soluzione raggiunta, possono richiamarsi i precedenti ELla Corte di legittimità che, proprio nell'affermare la configurabilità EL concorso ex art. 110 cod. pen. da parte ELl'extraneus nel ELitto di cui L'art. 10 -quater d.lgs. n. 74/2000, hanno attribuito rilievo anche a contributi non solo di istigazione morale ma anche agevolativo: 20 - Sez. 3, n. 40324 EL 05/10/2021, Gabriele, Rv. 282334 - 01 a proposito ELla condotta EL componente EL collegio sindacale di una società che esprima parere favorevole L'acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, nella consapevolezza di tale inesistenza e ELla strumentalità ELl'acquisto al successivo utilizzo EL credito a fini di compensazione;
- Sez. 3, n. 1999 EL 14/11/2017, dep. 2018, Addonizio, Rv. 272713-01, riguardo il contributo prestato dal consulente fiscale. Né una tale conclusione risulta contraddetta dal precedente ELla Corte di legittimità citato nella requisitoria EL pubblico ministero a motivo ELla richiesta di annullamento ELla sentenza in parte qua, per cui "va esclusa la configurabilità EL reato in quanto l'imputato non ha compilato alcun mod. F24 in cui avrebbe dovuto indicare il credito, inesistente o non spettante, da portare in compensazione (Sez. 3, Sentenza n. 15236 EL 16/01/2015)". In realtà, il principio citato, lungi dL'affermare una sorta di indifferenza ai fini concorsuali dei contributi resi, attiene ad ipotesi EL tutto diversa, in cui si era al cospetto EL mero dato costituito dal mancato versamento ELle somme dovute in assenza a monte EL meccanismo ELla compensazione, in relazione al quale la compilazione EL moELlo F24 assumeva valenza decisiva ai fini di prova. 6. Vizio di motivazione in ordine al diniego ELle circostanze attenuanti generiche, nonché alla determinazione ELla pena per la violazione più grave (quella di cui al capo 1, ELla rubrica) e per i reati in continuazione. Erronea applicazione ELl'aumento di pena dovuto alla recidiva reiterata e specifica. Si era disatteso il riconoscimento ELle attenuanti generiche facendosi riferimento L'assenza di elementi tali da fondare una valutazione di effettiva resipiscenza (affermazione da ritenersi già EL tutto eccentrica rispetto al nostro ordinamento processuale), non ravvisabili a giudizio ELla Corte di appello nella partecipazione al processo e nella spiegazione dei motivi a fondamento ELl'agire criminoso. In realtà, non si era apprezzato che con l'atto di appello la difesa aveva incentrato la richiesta sul comportamento collaborativo reso dL'imputata - che le era valso la sostituzione ELla misura cautelare inframuraria con quella domiciliare (al riguardo si cita il parere favorevole prestato dal pubblico ministero, che richiama le dichiarazioni rese dalla ricorrente con l'interrogatorio EL 30 gennaio 2020) - e sul fatto che la stessa avesse completamente cambiato vita iniziando un percorso lavorativo EL tutto diverso da quello in cui erano maturate le condotte contestate. Apodittica era la motivazione posta a fondamento ELla determinazione EL 21 trattamento sanzionatorio, soprattutto alla luce ELle censure di sproporzione sollevate dalla difesa con l'atto di appello, stante il contributo definito marginale prestato dL'imputata al sodalizio protrattosi per un arco temporale di appena pochi mesi. Privo di motivazione era l'aumento per la recidiva, avendo la Corte d'appello omesso di indicare sul perché i reati oggetto EL presente procedimento sarebbero sintomatici di un'ulteriore pericolosità sociale ELl'imputata. Il motivo non è fondato. Quanto alle attenuanti generiche, sebbene possa concordarsi con la difesa laddove stigmatizza la apoditticità ELla motivazione resa dalla Corte d'appello nella parte in cui ha disatteso il rilievo costituito dalla valenza ELle problematiche familiari che hanno indotto l'imputata ad abbandonare il mondo criminale, resta il dato dirimente costituito dal richiamo, quale indice di pregnante disvalore, dei precedenti specifici dalla medesima annoverati. Al riguardo, infatti, deve richiamarsi l'orientamento ELla Corte di legittimità secondo cui per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse ELl'imputato, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi ELl'art. 62 - bis cod. pen. resta oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti ELla propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento (Sez. 6, n. 42688 EL 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 EL 18/1/2011, Rv. 249163). Ne consegue che il diniego ELle stesse può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi, tra cui anche il riferimento ai precedenti penali (Sez. 1, n. 12787 EL 05/12/1995, Rv. 203146 — 01; Sez. 5, n. 43952 EL 13/04/2017, Rv. 271269 — 01, Sez. 6, n. 8668 EL 28/5/1999, Milenkovic, Rv. 214200). Generico, invece, resta l'indice costituito dal rilievo EL contributo processuale fornito dL'imputata, non potendosi al riguardo valorizzare il mero richiamo ELla circostanza che il pubblico ministero ha espresso, per tale ragione, parere favorevole alla sostituzione misura (condiviso dal Gip), senza precisarne il contenuto, indicazione necessaria al fine di consentire alla Corte di legittimità di svolgere appieno il proprio sindacato sulla motivazione resa dal giudice EL merito. Anche la misura EL trattamento sanzionatorio sfugge al vizio di legittimità denunziato, essendosi richiamati quali indici di disvalore la gravità dei fatti anche 22 in ragione EL numero significativo dei reati per i quali l'imputata è stata riconosciuta colpevole. Manifestamente infondata è la censura in tema di recidiva, in quanto generico sul punto è il relativo motivo di appello (v. penultima e ultima pagina EL motivo n. 5 ELl'atto di appello). 7. Erronea applicazione ELl'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 avuto riguardo L'applicazione ELle pene accessorie in assenza di alcuna motivazione in ordine alla misura concretamente inflitta. Il motivo è inammissibile in quanto non proposto con l'atto di appello e non ricorrendo un'ipotesi di "pena illegale" risultando la misura ELle pene accessorie inflitte nella cornice stabilita dalla legge. Il ricorso va, quindi, rigettato. SS FR (art. 416 cod. pen., ritenuta la partecipazione capo 1; art. 10 - quater d.lgs. n. 74/2000, capi 67 e 68; art. 346-bis cod. pen., capo 102, esclusa l'aggravante EL comma 4, e 117; ELitti di falso, capi 111, 115, 116 nei sensi precisati dal Tribunale). 1. (Sul capo 1, art. 416, comma 2, cod. pen.). Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova), in riferimento L'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 416, comma 2, e 133 cod. pen. Il motivo attiene alla tenuta degli elementi dimostrativi ELla condotta di partecipazione che si sostiene i giudici di merito abbiano finito per ricavare dai meri rapporti, anche familiari, con il CH, omettendo di considerare che l'imputato non aveva nessun vincolo permanente o contatti operativi con le altre persone indicate nel capo di imputazione, non aveva partecipato a riunioni e non aveva alcuna contezza ELl'esistenza di un substrato organizzativo. Inconferenti erano al riguardo le intercettazioni pure evocate dai giudici di merito. Anzi, si sottolinea come il processo avesse restituito la figura di un imputato che non solo non soggiace agli ordini, ma "prendesse in giro" l'asserito vertice associativo e lo "beffasse in maniera continuativa", portando il CH a credere di poter contare sulla sua attività di mediazione illecita, unica ragione che lo aveva portato a compiere più atti di disposizione (consegne di denaro) che altrimenti non avrebbe effettuato. Si deduce, infine, l'assenza di un contributo causale che, alla stregua EL moELlo condizionalistico, fosse idoneo ad integrare la condotta di partecipazione, nonché ELla relativa affectio societatis. 23 Il motivo è manifestamente infondato. Va, anzitutto, ricondotta ad un mero refuso la generica indicazione nel titolo EL presente motivo, come in quelli successivamente rubricati dal numero 2 al numero 6, ELla denuncia di violazione ELl'art. 133 cod. pen., in quanto si tratta di un tema che la difesa affronta nel motivo finale rubricato al numero 7. Tanto premesso, quanto alla condotta di partecipazione, la doglianza difensiva reitera le censure, peraltro anche di fatto, già spiegate con l'atto di appello e disattese dalla Corte d'appello con motivazione che non si presta alla censura di legittimità denunciate. Le sentenze di merito, infatti, hanno precisato come il contributo EL ricorrente non si esaurisca nell'ambito dei rapporti intercorrenti con il CH di cui era l'uomo di fiducia in ragione dei rapporti familiari e commerciali che li legavano, ma svolga anche un'efficienza causale a favore EL sodalizio. In particolare, si sono indicate l'attività di fornire, a molteplici soggetti anche associati con cui il CH interloquiva, schede telefoniche dedicate per le comunicazioni riservate, nonché di assicurare il supporto tecnico, essendo elettricista, per effettuare la bonifica sulle auto al fine di rilevare eventuali microspie;
si cita anche l'intermediazione svolta tra CH e due commercialisti che, a loro volta, hanno clienti che fruiscono dei servizi EL CH (v. anche pagg. 336, 349 e ss. sentenza di primo grado). Si è, dunque, al cospetto di un'attività che integra la condotta di partecipazione, in ossequio a quanto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui la condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, L'esistenza e al rafforzamento ELl'associazione e, quindi, alla realizzazione ELl'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito ELl'associazione (Sez. 6, n. 1472 EL 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213447 - 01). Parimenti indicati sono gli elementi evocativi ELl'a ffectio societatis, tratti anche dal compendio intercettivo citato a dimostrazione ELla conoscenza di tutti gli affari anche più complessi che riguardano il CH e dal rapportarsi in più occasioni con gli altri membri EL gruppo (v. anche pagg. 320 e 322 sentenza di primo grado). Né a fondamento EL rilievo è ammesso contestare il contenuto significante ELle intercettazioni, non scrutinabile in questa sede esulando evidenze di palese distonia. La circostanza, poi, che l'imputato vedesse nell'interrelazionarsi col CH la possibilità di acquisire autorevolezza nel mondo EL lavoro non priva ELla 24 destinazione finalistica la condotta, in quanto ben possono assumere rilievo forme caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio EL sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte EL singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica EL soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla ELla rilevanza penale (Sez. 2, n. 52005 EL 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767 - 01). Tanto basta a configurare a carico ELl'imputato il reato contestato, non assumendo alcun rilievo il fatto che non partecipasse alle riunioni EL gruppo, stante anche il ruolo di diretta subordinazione al CH ovvero che millantasse conoscenze con soggetti influenti, trattandosi di aspetti che non privano di rilievo causale, sul piano agevolativo e rafforzativo, i contributi comunque reiteratamente resi a favore EL sodalizio, correttamente ricondotti alla figura non qualificata EL partecipe. 2. (Sui capi 67 e 68, artt. 110 cod. pen., 10 -quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000). Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova) in riferimento L'art. 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (requisiti ELla sentenza) e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 110 cod. pen., 10 -quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 e 133 cod. pen. Si lamenta l'inconferenza degli elementi addotti a sostegno EL coinvolgimento EL ricorrente nelle indebite compensazioni e, in particolare, EL contenuto ELle intercettazioni telefoniche (su cui aveva riferito il teste di p.g. Checco) evocate nelle sentenze di merito a dimostrazione che il ricorrente abbia reclutato imprenditori - clienti per realizzare i reati contestati nei capi 67) e 68). Si richiamano, a conferma ELl'ipotesi difensiva, le dichiarazioni di estraneità rilasciate dal coimputato CH. Nessun diretto e personale coinvolgimento era stato poi asseverato nella gestione ELle società beneficiarie ELle indebite compensazioni. Difettavano, dunque, quelle figure di carattere significativo in forza ELle quali la giurisprudenza ammette il concorso ELl'extraneus nel reato proprio di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (si rammenta come l'imputato sia un elettricista e non un commercialista) Il motivo è manifestamente infondato. La censura, infatti, assume valenza di merito in quanto finisce per investire il contenuto ELle intercettazioni telefoniche in forze ELle quali i giudici di merito hanno ritenuto il ricorrente parte attiva nelle indebite compensazioni. 25 In particolare, la sentenza impugnata, in coerenza con i dialoghi registrati, ha sottolineato come l'imputato avesse fatto da tramite tra il CH e il MA, indicato come uno dei soggetti a cui era riferibile la società sportiva AN IA che ha portato in compensazione crediti inesistenti ceduti dal CH. E tale ruolo è stato anche riempito di significato facendosi riferimento L'attività materiale svolta in favore EL disegno illecito perseguito dal CH, ELla cui contezza in capo L'imputato si sono citati elementi altrettanto significativi (v. pag. 149 e ss., 218 sentenza di primo grado e 341 di quella impugnata). L'affermazione ELla compartecipazione EL ricorrente sfugge, dunque, alle censure di legittimità sollevate e tanto alla luce ELla tipizzazione unitaria EL concorso di persone nel reato, la quale assegna rilievo, a pari titolo, a chi compie la condotta tipica rispetto a colui o a coloro che — come l'imputato - hanno apportato un contributo qualsiasi, purché dotato di rilevanza causale nell'ambito ELla realizzazione collettiva EL fatto (sul tema in diritto vedi anche le argomentazioni spese a proposito ELl'analogo motivo svolto dalla difesa ELla coimputata OC sub 5). 3. (Sui capi 102 e 117; art. 346-bis, comma 1, con esclusione EL comma 4 quanto al capo 102). Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova) in riferimento L'art. 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (requisiti ELla sentenza) e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 346-bis, comma 1, e 133 cod. pen. Il motivo attiene alla mancata riqualificazione in truffa dei reati di traffico di influenze illecite, contestati ai capi 102) e 117) ELla rubrica, con conseguente esclusione ELla procedibilità per difetto di querela (trattandosi di fatti accertati a seguito di intercettazioni telefoniche), che la difesa aveva sollecitato richiamando un orientamento ELla Corte di legittimità (Sez. 6, n. 28657 EL 2/02/2021, Lepore, Rv. 281980 - 01) che la Corte d'appello aveva disatteso richiamando altro orientamento giurisprudenziale da ritenersi però a sua volta superato da successivi interventi ELla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 47671 EL 28/11/2023, D'Andrea, non mass.). In particolare, si lamenta l'omesso approfondimento ELl'inesistenza EL millantato percettore finale ELl'utilità promessa, dovendosi escludere il traffico di influenze ogniqualvolta l'indicazione o il richiamo al ruolo EL percettore risulti talmente generico da non rendere neppure certo il riferimento ad un pubblico ufficiale o a un funzionario, né il chiaro tipo di mansioni svolte (nella fattispecie inesistente). 26 In sostanza, è da ritenersi al di fuori ELl'ambito applicativo ELla fattispecie stante l'assenza anche ELl'oggettività giuridica imposta dalla norma la vendita di un'influenza che non esiste e che mai potrà essere esercitata (il c.d. compratore di "fumo", indotto in errore a compiere un atto di disposizione patrimoniale che altrimenti non avrebbe compiuto). Nel caso in esame, si sottolinea come tutti i p.u. evocati siano inesistenti e che l'imputato, tramite la millanteria, truffava sia CH che LI fingendo di poter corrompere un funzionario pubblico e chiedendo per questa attività un compenso. Il motivo è fondato. La Corte di merito ha disatteso la differente prospettazione qualificatoria sollecitata dalla difesa facendo mero richiamo ELl'orientamento giurisprudenziale che, ricostruito il rapporto tra l'abrogato reato di millantato credito di cui L'art. 346, comma 2, cod. pen. e la fattispecie di traffico di influenze illecite, come novellata dalla legge n. 3 EL 2019, ha affermato che l'abrogazione ELl'art. 346 cod. pen. non ha significato l'abolizione ELle ivi descritte figure criminose, specificamente di quella contenuta nel comma secondo, e non ha comportato la sopravvenuta irrilevanza ELle condotte prima sussumibili in entrambe le diverse e autonome figure (Sez. 6, n. 32574 EL 26/05/2022, Lucchese, Rv. 283724; Sez. 6, n. 20935 EL 22/03/2022, Cobalchini, Rv. 283270). Si tratta, però, di un orientamento che non solo ha rinvenuto esiti difformi nella giurisprudenza ELle Sezioni semplici (al riguardo può farsi riferimento alla ricostruzione operata da Sez. 6, n. 47671 EL 15/09/2023, d'Andrea, e alla giurisprudenza richiamata, in motivazione da pag. 6 a pag. 13 EL considerato in diritto), ma che risulta successivamente superato dal recente intervento ELle Sezioni unite Mazzarella, le quali hanno affermato che, in tema di ELitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui L'art. 346-bis cod. pen., come modificato dL'art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito "corruttivo" di cui L'art. 346, comma 2, cod. pen., abrogato dL'art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi EL reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corruttivo", purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi ELla relativa diversa fattispecie incriminatrice (Sez. U, n. 19357 EL 29/02/2024, Mazzarella, Rv. 286304 - 01). Tanto premesso, le sentenze di merito - in ragione di quanto esposto alle 27 pagine 267 e ss. riguardo alla vicenda di cui al capo 102) e alle pagine 289 e ss. con riferimento alla vicenda di cui al capo 117) - hanno evidenziato come si sia al cospetto ELl'ipotesi EL c.d. "venditore e compratore di fumo" e tanto basta a ritenere non integrata la fattispecie incriminatrice contestata, alla luce anche ELla nuova formulazione ELla fattispecie a seguito ELla recente riforma introdotta dL'art. 1, comma 1, lettera e) ELla L. 9 agosto 2024, n. 114, per cui ora le relazioni EL mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente esistenti e utilizzate, con eliminazione di qualunque profilo di millanteria. Ciò esime la Corte di legittimità da ogni ulteriore valutazione rispetto alla sussumibilità ELla vicenda nell'alveo ELla fattispecie di truffa, in quanto questione di fatto che richiederebbe accertamenti di merito preclusi in sede di legittimità e tanto a prescindere dalla mancata proposizione ELla querela (e dalla carenza di interesse EL ricorrente allo scrutinio di tale profilo). Non essendo i fatti di cui ai capi 102) e 117) previsti dalla legge come reato dovrà procedersi alla rideterminazione EL trattamento sanzionatorio, operazione alla quale può procedere direttamente la Corte di legittimità, ai sensi ELl'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. Considerato che la sentenza impugnata ha inflitto L'imputato la pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione (v. pag. 344), stabilendo, in aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per i reati di cui al presente giudizio sulla condanna irrevocabile EL Gup EL Tribunale di IA (anni quattro e mesi sei di reclusione): anni uno di reclusione per il reato di cui al capo 111), anni uno di reclusione per il reato di cui al capo 1) e complessivamente anni uno di reclusione per le residue imputazioni (ossia per i reati di cui ai capi 67, 68, 102, 115, 116 e 117), dovranno detrarsi quattro mesi di reclusione a cagione EL disposto annullamento parziale per i reati di cui ai capi 102) e 117). La pena inflitta L'imputato dovrà complessivamente determinarsi in anni sette e mesi due di reclusione, risultato al quale si giunge eliminando mesi quattro di reclusione dalla pena complessivamente inflitta di anni sette e mesi sei di reclusione. 4. (Sul capo 111; art. 648-ter.1, commi 1 e 3, cod. pen). Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova) in riferimento L'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (requisiti ELla sentenza) e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 110, 648-ter.1, commi 1 e 3, cod. pen. e 133 cod. pen. La difesa nel motivo di appello ha sostenuto che le indebite compensazioni attribuite L'imputato (capo 67, artt. 110 cod. pen. e 10-quater, comma 2, d.lgs. 28 n. 74/2000, in concorso con CH ed altri) sono successive alla commissione EL reato di autoriciclaggio (capo 111), tanto che il Tribunale ha superato la contestazione ipotizzando ulteriori indebite compensazioni precedenti al reato di a utoricicla gg io. Tanto premesso, si lamenta che la Corte di appello nell'affermare che almeno parte ELle somme provenienti da CH e destinate alla Lasting Led EL SS siano pervenute dopo la commissione EL reato di cui al capo 67), non ne abbia tratto le necessarie conseguenze escludendo la responsabilità ELl'imputato quale ritenuto concorrente nel reato di autoriciclaggio (capo 111), almeno con riferimento al provento ELle indebite compensazioni di cui al capo 67) e mandandolo assolto per la condotta contestata al capo 111). Si sostiene, altresì, che lo stesso Tribunale, accertato che non è stata raggiunta la prova che la somma così come quantificata nel capo di imputazione fosse interamente provento di ELitto (potendosi ammettere che parte dei conferimenti in denaro possano trovare spiegazioni in effettive forniture a CH di lampade e materiali - v. pag. 281 sentenza di primo grado), abbia ritenuto di riqualificare l'ipotesi di reato in quella di cui L'art. 648-bis ovvero ricorrendone i presupposti in quella di cui L'art. 648-ter cod. pen., supponendo un'identità EL fatto, escludendo, però, la violazione ELl'art. 521 cod. proc. pen. che, invece, ad avviso ELla difesa sussiste stante la diversità ELle finalità e, quindi, EL relativo atteggiamento psicologico dei presunti concorrenti rispetto L'originaria ipotesi di autoriciclaggio. Inoltre, problematico era individuare il ELitto presupposto nell'illecita compensazione quale reato che avrebbe prodotto il reddito da poter essere reimpiegato. Infine, si evidenzia che l'istruttoria aveva asseverato l'esistenza di un'avviata attività commerciale giustificativa dei flussi finanziari in entrata sul conto ELl'imputato. Il motivo è manifestamente infondato. Anzitutto va precisato che dalla lettura ELla sentenza di primo grado (v. pagg. 277 e ss.) risulta che il Tribunale, in aderenza L'editto dispositivo, ha ritenuto il ricorrente responsabile EL ELitto di autoriciclaggio di cui al capo 111), in relazione al ELitto presupposto costituito dai flussi di denaro derivanti dalle illecite compensazioni EL CH contestate in concorso con il SS al capo 67). In particolare, è stato ritenuto provato - e rispetto a tale decisum le censure riproposte in questa sede a conferma ELla esclusiva riconducibilità dei flussi finanziari ad attività lecite assumono valenza di merito - che parte ELle somme rigirate sulla Lasting Led EL SS (e di cui si sostiene il CH fosse socio 29 di fatto) costituiscano profitto di pregresse partecipazioni ELl'imputato a reati compiuti in concorso con CH. Se è vero, per come evidenziato dalla difesa, che i reati di indebite compensazioni attribuiti al SS sono stati commessi il 26/10/2017 (capo 67) ed il 31/01/2018 (capo 68), mentre il reato di autoriciclaggio risulta contestato dal gennaio 2016 al dicembre 2017, la Corte d'appello, dopo avere precisato che l'obiezione difensiva vale per il capo 68), ha al contempo escluso che analoga obiezione sia interamente sostenibile con riguardo al capo 67), posto che l'istruttoria dibattimentale (v. intercettazioni ed accertamenti di p.g. richiamati a pag. 342 ELla sentenza impugnata) ha comunque accertato che almeno parte ELle somme provenienti dal CH ("di cui non si dubita che sono il frutto ELle attività di indebita compensazione anche in ragione ella stretta vicinanza dei reati") siano pervenute dopo la commissione EL reato di cui al capo 67). Ne ha, quindi, correttamente concluso che l'imputato va necessariamente ritenuto concorrente nel reato di autoriciclaggio con riferimento al provento ELle indebite compensazioni di cui al capo 67), essendo concorrente nel reato di indebite compensazioni e, per tale parte di condotta, va ritenuto responsabile EL reato contestato al capo 111). Nessun profilo, dunque, di immutatio facti per come assume la difesa. Del resto, lo stesso Tribunale, accedendo alla tesi EL pubblico ministero "che vuole parte ELle somme provento di ELitto rigirate sulla Lesting Led costituire profitto di pregresse partecipazioni di SS a reati compiuti in concorso con CH", ha affermato il ruolo di "intraneus" EL ricorrente nella pregressa vicenda criminosa e non di extraneus per come adombrato nel ricorso, laddove si sostiene che la decisione di primo grado abbia mutato rotta affermando nella sostanza una responsabilità per il più grave ELitto di riciclaggio, ipotesi che invece il Tribunale ha indicato solo per completezza argomentativa "diversamente opinando". 5. (Sui capi 115 e 116; art. 110, 81, comma 2, 477, 482, 483, 494, 479 cod. pen). Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova) in riferimento L'art. 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (requisiti ELla sentenza) e vizio di motivazione con riguardo agli artt. art. 110, 81, comma 2, 477, 482, 483, 494, 479 e 133 cod. pen. Posto che la condotta contestata al ricorrente doveva individuarsi in quella di "intermediario tra il CH ed il Bina ove quest'ultimo riceveva dL'imputato le somme di denaro ricevute dal CH", si eccepisce, stante l'identità EL fatto, il ne bis in idem con la condotta contestata al capo 119) che ha portato 30 L'assoluzione EL ricorrente e EL Bina (giudicato separatamente). Si evidenzia, poi, l'estraneità con la condotta ELl'imputato dei residui reati indicati nel capo di imputazione, così come dal reato di cui al capo 116), costituente un'appendice EL capo 115). Il motivo è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello che ha sottolineato la diversità dei fatti e non scandito da specifica critica ELle argomentazioni poste a base ELla sentenza impugnata. 6. Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova) in riferimento L'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (requisiti ELla sentenza) e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 530, comma 2, 533 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. Il motivo attiene alla corretta applicazione ELla regola di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, mancando nella sentenza impugnata una motivazione volta a confutare anche le spiegazioni alternative EL fatto. La censura è EL tutto generica, in quanto il ricorrente omette di specificare quale sarebbe stata l'ipotesi alternativa corretta che, seppur non fornita di prova piena, avrebbe dovuto formare oggetto ELla valutazione giudiziale, conducendo L'auspicato risultato assolutorio. 7. Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova) in riferimento L'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (requisiti ELla sentenza) e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Si lamenta, per un verso, che la Corte di appello, fondando il diniego ELle circostanze attenuanti generiche sull'assenza di resipiscenza EL ricorrente, abbia finito per far assumere rilievo ostativo L'esercizio di una facoltà legittima quale la facoltà ELl'imputato di restare in silenzio e, per altro, disatteso la presenza di indici circostanziali favorevoli, quale l'epoca datata ELl'ultimo precedente penale (risalente al 1988). Si lamenta, infine, che la Corte di merito, pur avendo nell'esaminare il capo 68) ritenuto condivisibile l'obiezione difensiva secondo cui le indebite compensazioni erano avvenute prima EL reato di autoriciclaggio, non avesse ridotto la pena. Il motivo è manifestamente infondato. Come evidenziato sub 4, già il Tribunale aveva circoscritto l'affermazione di responsabilità in ordine al ELitto di autoriciclaggio a parte ELle somme provento dei ELitti di indebita compensazione, alla luce ELla prospettazione difensiva che lo indicava come in parte "extraneus" sul rilievo che i reati presupposti fossero 31 successivi alle condotte di autoriciclaggio (v. pag. 282 sentenza di primo grado). Di conseguenza, nessuna ulteriore riduzione obbligata di pena gravava sul giudice di appello. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha condiviso le ragioni EL diniego espresse dal Tribunale, il quale ha anche richiamato indici di disvalore attinenti al ELitto associativo e alla condotta ELl'imputato, con la conseguenza che non affatto decisivo si rivela il rilievo difensivo che vuole la motivazione viziata per non avere comunque favorevolmente apprezzato la natura datata EL precedente penale annoverato dal ricorrente, considerato anche il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego ELla concessione ELle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 EL 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 EL 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01; Sez. 2, n. 23903 EL 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 EL 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01). Peraltro, è consentito al giudice EL merito, una volta affermata la penale responsabilità ELl'imputato, valutare negativamente ai fini circostanziali ex art. 62-bis cod. pen., la condotta processuale ELl'imputato che, pur a fronte di profili di colpevole evidenza (sono citate le vicende relative alla patente e alle false denunce di smarrimento), abbia mantenuto un atteggiamento "non collaborativo". (Sez. 2, n. 28388 EL 21/04/2017, Leo, Rv. 270339 - 01. In motivazione, la S.C. ha osservato che, se l'esercizio EL diritto di difesa rende, per scelta EL legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dL'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale EL comportamento tenuto durante lo svolgimento EL processo, agli effetti e nei limiti di cui L'art. 133 cod. pen.; Sez. 4, n. 20115 EL 4/04/2018, Prendi, Rv. 272747 - 01, a proposito di imputato che aveva protestato contro ogni evidenza l'estraneità ai fatti). La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 102) e 117), perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, eliminandosi il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi quattro di reclusione;
va invece dichiarato inammissibile nel resto il ricorso. 32 Di MO MO (art. 10-quater d.igs. n. 74/2000, capi 9, 25, 30, 44, 48, 49 e 51) ELla rubrica). 1. Contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità ELla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di responsabilità EL ricorrente per i reati contestati in ordine ai reati di cui ai capi 9), 25), 30), 44), 48) e 51) ELla rubrica. Si lamenta anzitutto che, a fronte di una contestazione elevata per avere concorso nelle indebite compensazioni nella qualità di intermediario abilitato alla presentazione dei moELli F24, la sentenza impugnata - posto che l'istruttoria aveva accertato che l'imputato ebbe ad abilitarsi a detto servizio soltanto dL'8 maggio 2018 e, dunque, al medesimo non potevano riferirsi tutti i moELli F24 trasmessi per suo conto prima di quella data (capi 9, 25, 30, 44 e 51) - aveva mutato il tiro facendo riferimento ad un interesse manifestato dal ricorrente alla compensazione dei crediti di imposta per come si ricaverebbe dalle dichiarazioni di CH e EL IA (l'interesse deriverebbe dal legame sentimentale - indimostrato - con la IT AE, titolare ELla ditta LM, indicata quale coobbligata cedente il credito inesistente negli F24 inoltrati dL'CH e asseritamente dal ricorrente per conto di diverse società). Una tale prospettazione peccava di illogicità in quanto, se il coinvolgimento EL ricorrente nella vicenda discendeva dal legame con la IT e dal rapporto con l'CH, la sentenza avrebbe allora dovuto spiegare perché al ricorrente non risultavano contestati altri episodi di indebita compensazione di crediti inesistenti che vedevano sempre protagonista la LM ELla IT AE e l'CH (capi 47, 53, 55, 64 e 70). Anche il ruolo additato L'imputato di "essere intervenuto in corsa per consentire al SI di proseguire la sua attività criminosa" era smentito dallo stesso capo di imputazione, in cui solo due erano gli episodi che lo vedevano concorrere con il SI (capi 9 e 48), mentre ne era estraneo in tutti i restanti capi di imputazione (25, 30, 44, 49 e 51). Lo stesso SI era poi imputato con l'CH e la IT nei capi 53 e 70 che non coinvolgono il ricorrente. Analogamente, l'affermazione che fosse stato il ricorrente a dare incarico L'CH di realizzare le operazioni relative ai crediti fiscali - circostanza indicata in sentenza quale premessa probatoria per affermare l'esistenza di un interesse EL ricorrente alla realizzazione ELle condotte illecite - non spiegava la ragione per la quale, dalla data ELl'8 maggio 2018, il Di MO - che si sostiene legato sentimentalmente alla IT - avrebbe dovuto presentare personalmente gli F24 dopo avere ottenuto le credenziali quale intermediario abilitato e perché 33 analoga funzione avrebbe dovuto continuare a svolgere l'CH. In conclusione, posto che in ben cinque capi di imputazione (47, 53, 55, 64 e 70) alla IT e L'CH vengono contestate indebite compensazioni senza elevare analoghe contestazioni al ricorrente in ragione EL fatto che egli non aveva presentato il moELlo F24, ne conseguiva la contraddittorietà ELl'affermazione che faceva derivare il suo coinvolgimento dL'affermazione di un interesse nel disegno criminoso perseguito dai due complici, finendo, dunque, per appuntarsi l'affermazione di responsabilità nell'esclusivo dato costituito dalla mera presentazione dei moELli, attività da ricondursi, invece, L'CH, il quale a sua insaputa aveva chiesto l'abilitazione ad operare, immettendo poi nel sistema gli F24. Con la conseguenza che privo di rilievo indiziario era la presenza EL ricorrente a Torino il 20 aprile 2018, epoca in cui era privo EL titolo abilitante e, pertanto, non avrebbe potuto fornire alcun contributo alla realizzazione ELle condotte illecite. L'acquisizione ELla richiesta di abilitazione al servizio telematico avrebbe consentito di verificare se effettivamente fosse stato l'imputato ad operare ovvero se, per come sostenuto dalla difesa, si fosse al cospetto di un'iniziativa ELl'CH che aveva rapporti con la IT sin dai primi mesi EL 2018, il quale aveva interesse ad avvalersi per la presentazione dei moELli di altro soggetto al fine di evitare di superare la soglia di punibilità. Il motivo è generico e/o manifestamente infondato. Anzitutto la lettura ELla sentenza di primo grado consente di superare il profilo di contraddittorietà ELla motivazione denunciato dalla difesa, facente leva sull'inconciliabilità tra il momento in cui l'imputato acquisisce formalmente l'abilitazione alla presentazione dei moELli F24 (1'8 maggio 2018) e quello in cui si sarebbero consumati, ad eccezione di quello contestato al capo 48), i reati al medesimo contestati che fanno riferimento a date antecedenti, con la conseguenza che "tutti i moELli F24 trasmessi per suo conto prima di quella data, da soggetti terzi, non sono ad esso imputabili" (v. anche pag. 6 EL motivo di appello). Per come precisato dal Tribunale, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 3038 EL 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex s.r.I., Rv. 285747 - 02), il reato si consuma, per ogni annualità, con l'ultima presentazione ELl'F24 contenente compensazioni con crediti inesistenti. Pertanto, la data indicata nel capo di imputazione non esaurisce l'attività svolta dL'intermediario, in quanto non rappresenta affatto, né in tal senso nulla in contrario è allegato, il momento consumativo EL reato, ossia l'ultimo momento di presentazione ELl'F24 per l'anno 34 2018, ma al contrario segna, in ossequio alle modalità accertate dai giudici di merito e riepilogate in sentenza per ciascun capo di imputazione, quello di "perfezione EL reato", ossia allorché l'utilizzo indebito dei crediti in compensazione a nome ELla società compiacente raggiunge la soglia di punibilità richiesta dalla legge (v. ad es. pag. 183 con riguardo al capo 25, e pag. 187 con riferimento al capo 30, a pag. 198 in ordine al capo 44). All'imputato, infatti, al pari EL coimputato CH, si deve la presentazione di successivi moELli in epoca anche successiva alla data di perfezionamento EL reato indicata nei capi di imputazione (v. ad es. nota 574 a pag. 184 ELla sentenza di primo grado in cui si precisa che l'imputato, in relazione al capo 25, ha presentato telematicamente come intermediario il moELlo F24 il 4 giugno 2018, dopo l'intervenuta abilitazione;
pag. 188 riguardo al capo 30, ove è indicata la data EL 4 giugno 2018 quale momento di diretto coinvolgimento ELl'imputato a seguito ELla presentazione telematica EL moELlo;
analogamente si indica la data EL 29 maggio 2018 riguardo al capo 44, ecc.). Pertanto, il ricorrente, mediante la presentazione telematica dei moELli quale soggetto abilitato in epoca successiva al momento EL conseguimento di tale titolo, risulta avere fornito un contributo causale di carattere materiale al disegno perseguito dai correi di realizzare un ingiusto profitto mediante il reiterato meccanismo ELle illecite compensazioni. Correttamente, poi, si è smentito l'ulteriore assunto che vuole l'imputato, in ragione ELla sua sprovvedutezza dovuta alla mancanza di competenze in materia (non ostative però, per come si è sottolineato, al rilascio ELl'abilitazione), strumento inconsapevole ELl'CH. E non solo perché effettuando compensazioni a partire da un'annualità avanzata ben avrebbe potuto (e dovuto) verificare se vi fossero state indebite precedenti compensazioni nel corso EL 2018 e per quali importi (mediante la consultazione EL cassetto fiscale ELla società o sentendo gli altri soggetti coinvolti), ma in forza di altri convergenti elementi di tipo indiziario forieri di diretto e consapevole coinvolgimento, costituiti dalla chiamata in reità ELl'CH, dai contatti con il SI, da quanto riferito dal coimputato IA (v. pag. 350 sentenza impugnata) e dal legame sentimentale - riferito dL'CH - che lo univa L'altra principale complice ELl'ordito fraudolento, ossia la IT AE, quale legale rappresentante ELla ditta individuale LM, società coobbligata che ha ceduto i crediti inesistenti ai diversi intermediari abilitati alla presentazione dei moELli F24. Con la conseguenza che la circostanza, citata dai giudici di merito, ELl'incontro con il SI avvenuto prima che l'imputato fosse abilitato ad operare 35 (qualche mese) non elide affatto la logicità EL costrutto accusatorio, in quanto elemento continente con l'intervento di carattere adesivo e temporalmente successivo che il ricorrente dovrà assicurare e prestare agli altri concorrenti. Del resto, a conferma ELl'ipotesi concorsuale al ricorrente elevata, può citarsi anche l'ulteriore dato, di carattere logico ma egualmente significativo, costituito dal fatto che un meccanismo fraudolento di tal genere, per come congegnato che vedeva e richiedeva la partecipazione di soggetti "affidabili", difficilmente avrebbe coinvolto persone ignare. La circostanza, infine, che al ricorrente non siano state contestate altre ipotesi di reato che pure rientravano nel disegno criminoso perseguito dagli stretti correi è coerente non solo con l'impostazione accusatoria, ma risponde anche ad esigenze di certezza, in quanto per come affermato nello stesso ricorso negli altri capi di imputazione contestati L'CH e alla IT (47, 53, 55, 64 e 70) manca il contributo materiale costituito dalla presentazione di uno dei moELli F24 utilizzati per portare reiteratamente in compensazione nell'annualità di riferimento i crediti inesistenti. 2. Contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità ELla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di responsabilità EL ricorrente per i reati contestati in ordine ai reati di cui ai capi 9), 25), 30), 44), 48) e 51) ELla rubrica sotto il profilo ELla mancata coincidenza tra la data EL commesso reato e ELla condotta attribuita al ricorrente. Si sottolinea come per tutti i capi di imputazione, ad eccezione EL n. 48), la data EL commesso reato indicata nella rubrica fosse anteriore al conseguimento ELl'abilitazione alla presentazione dei moELli F24 da parte EL ricorrente (8 maggio 2018) e come coincidesse con il momento in cui la soglia di punibilità stabilita per legge fu superata compensando crediti inesistenti. Avendo la sentenza impugnata affermato che il reato si sarebbe consumato con la presentazione ELl'ultimo moELlo F24, ciò avrebbe dovuto portare ad una modifica EL capo di imputazione, con la conseguenza che il ricorrente, ad accezione EL capo n. 48, non poteva essere ritenuto responsabile degli altri reati ascritti. La censura è manifestamente infondata alla luce degli argomenti evidenziati a confutazione EL motivo precedente con particolare riguardo al significato da attribuirsi alla data di commissione EL reato indicata per ciascun capo di imputazione. Peraltro, l'attribuzione a ciascun concorrente ELle condotte penalmente rilevanti è ben declinata dalla sentenza di primo grado, facendosi specifico 36 riferimento al momento temporale in cui ciascuno presta il proprio contributo e alle relative fonti di prova acquisite nel contraddittorio ELle parti, con la conseguenza che sul punto nessuna immutatio facti si è verificata, al pari ELla violazione EL diritto di difesa, neppure specificamente e tempestivamente denunciata coi motivi di appello. 3. Contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità ELla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 -bis e 114 cod. pen. Si lamenta l'apoditticità ELla motivazione su cui era stato fondato il diniego ELle due circostanze: il riferimento al "ruolo non assolutamente secondario" che avrebbe svolto il ricorrente non era aderente al dato processuale, EL tutto slegato da una valutazione obiettiva dei fatti, non essendosi indicato il presunto profitto che l'imputato avrebbe ricavato dL'attività illecita. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto il riferimento al ruolo non secondario svolto dL'imputato, posto dalla sentenza impugnata a fondamento EL diniego ELle invocate attenuanti generiche e di quella EL contributo di minima importanza, risulta coerente sia con il molteplice numero di operazioni illecite al medesimo contestate sia alla gravità complessiva EL reato in ragione dei plurimi indici di disvalore pure citati nelle sentenze di merito con riferimento alle modalità non affatto di tipo elementare che sovraintendono alle indebite compensazioni. E tanto senza sottacere, a proposito EL contributo di minima importanza, che, a norma ELl'art. 114, comma 2, cod. pen., l'attenuate speciale non si applica laddove il numero dei concorrenti sia superiore a cinque e che i giudici di merito per diverse ipotesi hanno ritenuto il concorso qualificato di persone. 4) La difesa nel corso ELla discussione ha argomentato anche in ordine L'eccezione di incompetenza introdotta dalle altre difese, richiamando a conferma ELla censura una sentenza EL Tribunale di Milano. Si tratta, tuttavia, di un motivo inammissibile per tardività, in quanto non dedotto coi motivi principali, né con i motivi aggiunti e tanto a prescindere dai profili di mancata allegazione. In ogni caso, possono richiamarsi le argomentazioni spese a proposito ELla posizione ELla coimputata e ricorrente OC LA (sub motivo 1). Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. NE CA (capo 1, art. 416 cod. pen., perdurante sino al 2018, ritenuta la partecipazione, anni uno e mesi otto di reclusione, pena sospesa e non 37 menzione). 1. Eccezione di incompetenza per territorio EL Tribunale di IA in favore di quello di EL. Il motivo è infondato per le ragioni esposte a proposito di analoga censura ELla coimputata OC (sub motivo 1) alle quali si rinvia. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego ELle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito, infatti, dopo avere normativamente escluso il rilievo ELl'assenza di precedenti penali, nonché ELla partecipazione al processo, trattandosi ELl'esercizio di una facoltà difensiva, ha parimenti escluso che possano assumere altrettanto rilievo le ammissioni rese nel corso ELle indagini, in quanto necessitate dalla evidenza ELle prove raccolte a carico EL ricorrente. Di conseguenza, il richiamo L'assenza di segni di resipiscenza risulta EL tutto confacente alla realtà processuale, come quello L'assenza di ulteriori (e diversi) elementi valutabili a detto fine che, peraltro, non risultano neppure allegati col ricorso. 3. Nullità ELla sentenza per mancata indicazione ELle conclusioni e ELle richieste ELla Procura generale. Il motivo è manifestamente infondato. La circostanza che a pag. 52 ELla sentenza si indichi soltanto "udita la requisitoria EL S.P.G. EN Benvenuto Ceravone" e non si sia proceduto alla trascrizione ELle conclusioni rese a verbale di udienza, non costituisce alcun motivo di nullità ELla sentenza, considerato che ai sensi ELl'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., è sanzionata a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza EL dispositivo, ovvero se manca la sottoscrizione EL giudice (in termini Sez. 6, n. 5907 EL 29/11/2011, dep. 2012, Borella, Rv. 252404 - 01). Il ricorso deve essere rigettato. CH IO (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, capi 9, 25, 30, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 55 e 70). 1. Vizio di motivazione in ordine L'affermazione di responsabilità riguardo ai capi 9, (9-ter), 25, 30, 49, 51 e 53 ELla rubrica. Si lamenta la contraddittorietà e l'illogicità ELla motivazione nella parte in cui, per un verso, colloca al 20 aprile 2018 il primo incontro conoscitivo EL ricorrente 38 con i correi SI, AN, IA e OC e, per altro, ne afferma la responsabilità per la mediazione illecita prestata in relazione a reati consumati in epoca antecedente. L'imputato, infatti, nella stessa ricostruzione accusatoria subentrerebbe nel nuovo gruppo a cui il SI, unitamente L'AN, dà vita per proseguire nell'attività di cessione dei crediti, dopo che SI ha interrotto il suo rapporto con il CH. Con riferimento, poi, L'intermediazione svolta dL'imputato nella sua qualità di commercialista, si ribadisce che essendo la procedura di cessione dei crediti in esame esclusivamente telematica, era precluso qualunque intervento da parte ELl'intermediario e, in particolare, che potesse verificare la natura e bontà EL credito ceduto, essendo lo stesso maturato con la mera allegazione progettuale di investimento nel mezzogiorno (area svantaggiata) e da ritenersi esistente in quanto presente nel relativo cassetto fiscale EL cedente. Inoltre, si sottolinea come il visto di conformità fiscale effettuato dL'intermediario sia meramente formale e non sostanziale (al pari di quello compiuto dalla procedura telematica utilizzata al fine ELla cessione EL credito). Ancora, si evidenzia come il credito in oggetto sia EL tutto scollegato dalla dichiarazione dei redditi EL cedente, trattandosi di credito di imposta interamente imperniato sulla progettualità EL soggetto che intenderebbe investire nel meridione d'Italia. Con la conseguenza che essendo il credito di imposta agganciato ad una modalità di investimento, laddove il soggetto non lo effettui, il credito viene meno e tale responsabilità rimane esclusiva EL cedente. La particolare tipologia EL credito di imposta - legato ad una progettualità - comportava che al momento ELla cessione EL credito non era tenuta la cedente ad aver realizzato quanto promesso allo Stato (la realizzazione doveva avvenire entro l'anno successivo alla maturazione EL credito). Ciò che contava era, dunque, la presenza EL credito nel cassetto fiscale EL soggetto cedente. E, al riguardo, si sottolinea come la società LM di IT AE (indicata nel capo di imputazione quale società cedente il credito ritenuto inesistente) era l'unica società cedente ad avere presentato un progetto di investimento al Centro operativo di Pescara. L'imputato si era limitato a svolgere una mera attività professionale, né poteva ritenersi consapevole che i crediti oggetto di cessione fossero falsi, in quanto al momento in cui egli riceve la documentazione da IT AE e da Di MO nessun accertamento risulta essere tato espletato dalla G.d.F. (gli accertamenti svolti nei confronti ELla LM hanno una data successiva a tutta la vicenda, ossia quella ELl'8/04/2019). Né poteva esigersi dL'imputato la 39 spiegazione di come sarebbe stato indotto in errore da questi ultimi, il quale si è limitato ad intermediare il credito con la documentazione a lui da costoro fornita. Infine, si ribadisce che il reato contestato di cui L'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 si consuma al momento ELla presentazione ELl'ultimo moELlo F24 relativo L'anno interessato e non in quello ELla successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo EL moELlo indicato, si perfeziona la condotta detentiva EL contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto ELl'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti. Il motivo è generico. Ricondotta ad un refuso la denuncia di violazione di legge relativa al capo 9- ter (non contestato e per cui non vi è stata condanna), la difesa, infatti, reitera la censura svolta con l'atto di appello secondo cui l'imputato si sarebbe limitato a svolgere l'attività di mero intermediario, L'oscuro ELl'insussistenza dei crediti e ELle vicende ELla società che a lui si era rivolta. Le sentenze di merito, invece, restituiscono una realtà EL tutto differente che rende ininfluente i profili formali e di automaticità che caratterizzano la procedura di inserimento dei crediti da parte ELl'intermediario abilitato, incentrando l'affermazione di colpevolezza a titolo di concorso a monte ELle operazioni, sulla scorta di un complesso di elementi che additano l'imputato come uno degli artefici ELla continuità EL meccanismo fraudolento proseguito dal SI. A conferma di ciò valga la conversazione, già valorizzata in sede di cautela personale, tra l'CH ed il SI nella quale i due concordano espressamente i termini ELla collaborazione illecita, vantandosi il primo ELle proprie pregresse esperienze nell'ambito ELle indebite compensazioni, giungendo a sottoporre dei suggerimenti finalizzati a "non attirare l'attenzione ELle forze di polizia", così "mostrando di aver pienamente compreso ed aderito alle proposte EL suo interlocutore". In una ulteriore conversazione con OC LA, come rilevato dal Gip e dal giudice EL riesame, l'CH dimostrava di essere perfettamente a conoscenza EL meccanismo criminoso. Per non sottacere, poi, il rilievo degli altri elementi pure declinati nella sentenza impugnata (v. pag. 374) che indicano l'imputato come colui che aveva predisposto la documentazione per l'ottenimento dei crediti mai posseduti dalla LM e curato la relativa pratica e i crediti da gasolio per autotrazione, nonché come colui che, unitamente L'CC, si preoccupava di "piazzare" i clienti da lui ottenuti tramite la LM. Del resto, rileva pure l'ulteriore dato di carattere logico, citato dalla Corte territoriale a fondamento ELla consapevolezza EL ricorrente ELl'insussistenza dei 40 crediti in precedenza ceduti dal gruppo CH, costituito dal fatto di essere stato interpellato proprio a seguito dei problemi con quest'ultimo verificatesi che avevano indotto il SI a ricercare, tramite l'AN AL, altro canale per proseguire nell'attività di cessione dei crediti dopo appunto avere interrotto il rapporto con il CH. Tali convergenti elementi rendono EL tutto ininfluente che L'accertamento di inesistenza dei crediti si sia poi giunti successivamente a seguito ELle indagini ELla G.d.F., attenendo tale profilo alla prova dei reati, ma non al loro momento costitutivo, avente per come già sottolineato causa illecita, nota L'imputato. Altrettanto generica è, infine, anche la censura con cui si assume l'estraneità ELl'imputato ai reati indicati in premessa che porterebbero una data di consumazione antecedente L'incontro tra l'imputato, l'AN e il SI, datato 20 aprile 2018 che darebbe il via L'illecito accordo. La sentenza impugnata, infatti, ha respinto il relativo motivo di appello sottolineando che "i capi di imputazione riportano la data di superamento ELla soglia e non quella ELl'ultimo F24 presentato dal cessionario che si avvale EL credito". Inoltre, richiamando le motivazioni spese a proposito di analoga censura svolta dal coimputato Di MO (v. pag. 351), le sentenze di merito hanno spiegato, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, le ragioni per le quali è comunque possibile ravvisare una responsabilità concorsuale ELl'imputato, in ragione ELla natura a formazione progressiva ELla complessa fattispecie escogitata e EL contributo di carattere morale, rafforzativo e agevolativo nel complesso assicurato e prestato. Si tratta di un argomento che non viene specificamente censurato col ricorso. 2. Vizio ELla motivazione in ordine a diniego ELle circostanze attenuanti generiche. Errato era il riferimento alla circostanza che il ricorrente fosse gravato da altri precedenti penali;
peraltro, la stessa sentenza impugnata, ai fini ELl'esclusione ELla recidiva, dava (contraddittoriamente) atto che tale precedente era stato depenalizzato. Illogico era poi — nella valutazione EL comportamento processuale - aver stigmatizzato che l'imputato, il quale si era sottoposto a due interrogatori dinanzi al pubblico ministero, non si fosse sottoposto ad esame. Anzi, lo stesso ricorrente aveva fornito dichiarazioni spontanee a richiesta EL Collegio giudicante. Un giudizio ragionevole condotto alla stregua ELla complessità ELla vicenda e sulla scorta di una valutazione globale EL fatto e ELla personalità ELl'imputato, 41 incensurato, avrebbe imposto l'applicazione di una pena inferiore. Il motivo è generico e manifestamente infondato. La censura muove dal presupposto che la Corte di merito abbia valorizzato ai fini EL giudizio di disvalore il precedente penale annoverato dL'imputato per omesso versamento ELle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui L'art. 2 I. n. 638/1983, successivamente depenalizzato in quanto per "cifra inferiore ai 10.000 euro". Dalla lettura ELla sentenza impugnata, in realtà, emerge che la depenalizzazione è stata correttamente valutata ai fini ELl'esclusione ELla recidiva specifica, mentre a supporto EL diniego ELle attenuanti generiche si sono richiamati gli altri precedenti penali ("sia pure contravvenzionali") che il ricorrente in effetti annovera, per come risulta dL'esame EL relativo certificato (si tratta di due condanne per contravvenzione con decreto penale EL Gip EL Tribunale di Enna rispettivamente esecutivo il 16/10/2015 e 20/11/2015; il ricorrente annovera pure altri precedenti la cui irrevocabilità è successiva ai fatti oggetto EL presente giudizio). Tanto premesso, nessuna manifesta illogicità sconta poi la sentenza impugnata per avere ritenuto non decisiva la circostanza che il ricorrente si sia sottoposto ad interrogatorio, trattandosi di condotta processuale che, al pari ELl'esame, costituisce esercizio di facoltà difensive e che, dunque, può apprezzarsi, semmai, in relazione al contenuto EL dichiarato e, in relazione a ciò, nulla di meritevole è indicato nelle sentenze di merito. Del resto, neppure gli elementi attinenti al fatto che la difesa pure valorizza nel ricorso a corredo ELle attenuanti generiche si prestano ad inficiare la motivazione ELla Corte d'appello, non solo per la loro genericità essendosi richiamate mere categorie di riferimento quali complessità ELla vicenda, la valutazione globale EL fatto e ELla personalità ELl'imputato, ma soprattutto perché la descrizione che di tali categorie si rinviene nelle sentenze di merito si pone in contraddizione con un giudizio di meritevolezza, essendosi, al contrario, rimarcata la gravità dei fatti, L'interno dei quali il ruolo rivestito dal ricorrente non viene ritenuto affatto secondario. Il ricorso va dichiarato inammissibile. CH AR (art. 416 cod. pen., quale promotore, organizzatore e direttore, capo 1; art. 10-quaster d.lgs. n. 74/2000: capi 3, 3-ter, 5, 5-ter, 6, 7- quater, 8-ter, 9, 9-ter, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 42 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 82, 85, 86; art. 629 cod. pen., capi 95, come originariamente qualificato, escluse le aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3 e 416-bisl. cod. pen. e 96, esclusa l'aggravante di cui L'art. 629, comma 2, in relazione L'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.; art. 648-ter.
1. cod. pen., capi 110 e 111; ELitti di falso, capo 115). 1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. Contraddittorietà e illogicità ELla motivazione. 1.1. In punto di determinazione ELla competenza per territorio in favore EL Tribunale di IA, anziché di EL con riferimento al ELitto associativo di cui al capo 1) ELla rubrica. 1.2. Si lamenta, altresì, l'erronea individuazione ELla competenza per territorio nel Tribunale di IA con riguardo ai reati di estorsione di cui ai capi 95 (ai danni di OG che sarebbe stato costretto a consegnare L'imputato un'auto e un personal computer) e 96 (ai danni di AL a cui sarebbe stato imposto di allontanarsi dallo studio dentistico). La consegna ELl'auto sarebbe avvenuta in provincia di Milano e lo studio dentistico è situato in Milano.
Considerato che
i due reati non costituiscono ELitti fine ELl'associazione, doveva farsi riferimento al luogo di consumazione EL reato di estorsione e non a quello associativo. Peraltro, l'esclusione da parte dei giudici di merito ELl'aggravante di cui L'art. 416-bis1. cod. pen. in conseguenza ELla qualificazione ELl'associazione di cui al capo 1) ELla rubrica come semplice - che aveva inizialmente portato a riconoscere la competenza EL Tribunale di IA - avrebbe dovuto radicare la competenza in Milano, quale luogo di consumazione ELle estorsioni. I motivi in tema di competenza per territorio sono rispettivamente infondati e inammissibili. 1.1. In ordine al reato associativo, il motivo è infondato per le ragioni evidenziate a proposito ELla coimputata OC in punto di infondatezza ELla relativa eccezione, a cui deve integralmente farsi rinvio (v. sub 1). 1.2. In ordine ai ELitti di estorsione il motivo è inammissibile: l'eccezione di incompetenza è stata, infatti, correttamente disattesa dalla Corte territoriale in quanto proposta soltanto con i motivi aggiunti e, dunque, poiché rivestiva carattere di novità rispetto ai motivi principali dedotti con l'atto di appello e stante l'assenza di una connessione funzionale con i motivi originari. Né, poi, può ritenersi consentito alla parte dedurre la questione col ricorso per cassazione, essendo precluso al giudice di legittimità decidere su violazioni di legge non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati t dai giudici di merito (Sez. 6, n. 28455 ELl'11/06/2024, P., Rv. 286758 - 01). 2. Violazione di legge con riferimento L'art. 416 cod. pen.; illogicità ELla motivazione. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo escluso la natura mafiosa EL sodalizio di cui al capo 1), ha comunque ritenuto sussistente un'associazione per ELinquere semplice, richiamando elementi di tipo meramente indiziario e congetturali. Si era, invece, al cospetto di plurime condotte criminose i cui accorgimenti organizzativi erano unicamente volti a perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di reati. Mancava una cassa comune e un programma indefinito di ELitti, trovandosi semmai, dinanzi, nell'ipotesi accusatoria, a singole condotte perpetrate da e unicamente a soggetti di volta in volta diversi;
risultava parimenti assente, per come affermato dallo stesso Tribunale, anche una rigida organizzazione verticistica e una stretta subordinazione dei membri EL gruppo a regole e capi (SI vuole sottrarre clienti al CH, il quale subisce anche un attentato, IA ammette di essere debitore di CH, ma di non avere ricevuto per questo nessuna ritorsione). Il motivo è inammissibile. La doglianza, infatti, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito che, a pagina 392 e ss. ELla sentenza impugnata, ha dato motivatamente conto ELl'esistenza di indici dimostrativi EL concorso necessario, stante la presenza di un'organizzazione minima e stabile a cui vanno ricondotti i molteplici ELitti fine commessi, nell'ambito di un'ideazione criminosa che trascende i singoli reati e risulta riferibile ad un pactum sceleris avente carattere originario. La circostanza, poi, che i singoli reati richiedano, ai fini ELla loro commissione, anche un substrato organizzativo non esclude affatto che il dato strutturale assuma altresì rilievo ai fini ELla sussistenza EL ELitto associativo, in quanto i giudici di merito hanno correttamente evidenziato che la struttura serviva proprio per realizzare una serie indeterminata di reati ELlo stesso tipo, secondo un programma ELittuoso indefinito, e governato dal ricorrente, volto alla ricerca di nuovi cessionari. Si è, dunque, al cospetto di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi ELitti fine e che trova i suoi antecedenti agevolativi nella stessa struttura associativa;
peraltro, gli stessi reati fine, sono già di per sé significativi, per numero e modalità, ai fini ELla prova EL reato associativo e ELl'affectio societatis in forza degli orientamenti ELla Corte ii di legittimità già richiamati a proposito di analoghe doglianze mosse dai coimputati. Il fatto che, poi, mancasse una rigida struttura verticistica non si pone in termini distonici con le conclusioni raggiunte dal giudice EL merito, in quanto la partecipazione L'associazione per ELinquere, per come già osservato a proposito di analoghe censure, è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi ELl'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice. Ciò che conta - e di ciò la sentenza impugnata dà atto - è che i correi collaboravano per realizzare il comune fine costituito dal trarre profitto dalla cessione illecita dei crediti. 3. Violazione di legge con riferimento L'art. 629 cod. pen.; illogicità e contraddittorietà ELla motivazione. 3.1. (Capo 96, estorsione aggravata ai danni EL IA per averlo, con condotte intimidatorie e minacce, costretto a cedere la propria auto, già esclusa dal Tribunale l'aggravante di cui L'art. 629, comma 2, in relazione L'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.). Il motivo investe l'affermazione di responsabilità EL ricorrente in ordine L'estorsione a danni EL IA che la Corte di merito aveva fondato sulle dichiarazioni ELla vittima, pur dando atto ELle contraddizioni in cui era caduta, ritenendola attendibile solo per la parte che ipoteticamente andrebbe a danneggiare l'imputato, in violazione EL principio EL favor rei che avrebbe dovuto imporre il contrario, ossia di valorizzare le numerose dichiarazioni a favore EL ricorrente. Peraltro, una corretta valutazione ELle dichiarazioni ELla p.o. e degli elementi di prova acquisiti avrebbe portato ad escludere la sussistenza ELl'estorsione, poiché mancava una qualsiasi violenza o minaccia da parte EL CH. Al riguardo, mediante il richiamo di emergenze processuali (indicate sub 3.1 EL motivo di ricorso), la difesa fa leva sull'assunto secondo cui il IA, presunta vittima ELl'estorsione, nessuna circostanza ai danni EL CH avrebbe riferito, insistendo, invece, in merito al fatto che l'auto acquistata fosse di proprietà EL ricorrente che l'aveva interamente pagata e non gli venne sottratta con nessuna minaccia, nemmeno indiretta e larvata. Di conseguenza, si sostiene, egli non contestò nulla al AN (ritenuto invece dai giudici di merito come colui che su ordine EL CH costrinse il IA alla consegna ELl'auto) non perché irretito dal metus, ma perché riteneva che, cessata la collaborazione aziendale in virtù ELla quale aveva in uso l'auto ed il veicolo gli a era stato intestato, non aveva più alcuna ragione di conservare il possesso dei beni (macchina e computer portatile) necessari per svolgere l'attività. Non sarebbe, poi, vero che la vittima, nel momento ELla consegna ELl'auto, chiese di parlare con il CH e che il LO lo contattò alla presenza EL IA, adducendo che quest'ultimo poteva chiamare direttamente il CH da solo;
AN poteva fingere di chiamare CH;
nessuna telefonata, ad ogni modo, è stata intercettata. Anche sulla valenza estorsiva attribuita alla richiesta di consegna ELl'auto, si precisa come il IA avesse escluso qualsiasi forma di violenza fisica e che L'iniziale spavento dovuto alla telefonata ricevuta poco prima dalla madre - la quale, preoccupata, lo aveva allertato che due persone erano venute a cercarlo, intimandogli di tornare subito a casa - non ne era seguito alcuno nel momento in cui il AN gli intimò di consegnargli l'auto. Inoltre, la stessa presunta vittima mai aveva collegato le persone presentatesi a casa dalla madre con uomini EL CH, altrimenti avrebbe a questi telefonato prima di recarsi a casa. Ricondurre, poi, la richiesta di restituzione ELl'auto al paradigma ELla minaccia implicita conseguente alla provenienza da ambienti criminali, mal si conciliava con l'esclusione da parte dei giudici di merito ELla ricorrenza ELla circostanza aggravante di cui L'art. 416-bis.1 cod. pen. Peraltro, in punto di spontaneità e credibilità ELla testimonianza ELla p.o., la sentenza impugnata aveva disatteso di assegnare rilievo alla genesi ELle dichiarazioni EL IA, rese allorché era indagato come partecipe nel ELitto di cui L'art. 416-bis cod. pen. (posizione poi archiviata) ed aveva interesse ad accreditarsi come vittima al fine di uscire dal procedimento penale il prima possibile. Il ricordo ELla vicenda che il teste restituisce in termini minatori ed estorsivi si registra solo e soltanto quando era indagato, a fronte, invece, di un deciso cambio di rotta allorché, archiviata la sua posizione, non ha più riferito di minacce ricevute tanto che successivamente alla sentenza di primo grado ha anche inviato una dichiarazione al CH per confermare di non essere vittima di alcun reato. Contraddittoria era poi la motivazione con cui la Corte d'appello, alla luce ELla lettera inviata, aveva rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria EL IA, sostenendo che la dichiarazione non faceva altro che confermare quanto già affermato dal teste, ossia che il CH non lo aveva mai minacciato e che l'auto era effettivamente di questi. Il motivo è infondato. 46 Dalla lettura ELle sentenze di merito risulta, infatti, che alla sussunzione ELla vicenda nell'alveo estorsivo la Corte territoriale sia pervenuta attraverso una ricostruzione che ha valorizzato, per un verso, il dichiarato ELla persona offesa e, per altro, la successione logica degli eventi per come dalla stessa riferiti. Si è anzitutto escluso che si sia al cospetto di un rapporto giuridico dissimulato (comodato d'uso a fronte di compravendita) partendo dL'accertamento ELla esclusiva proprietà EL mezzo in capo alla vittima, non ricavato soltanto dal dato formale ELla intestazione in suo favore, bensì dalla circostanza, non sfornita di rilievo logico, che il CH per altri collaboratori bisognevoli di veicoli era ricorso al noleggio. Inoltre, si cita anche il fatto che l'autovettura era stata individuata dallo stesso IA che aveva chiesto aiuto al ricorrente per acquistarla (tanto che questi versò gran parte ELla somma) e che, per l'acquisto EL mezzo, aveva dato in permuta la propria autovettura (la deduzione difensiva secondo cui tale circostanza non corrisponderebbe al vero in quanto l'auto sarebbe stata sottoposta a fermo amministrativo non è dedotta e allegata quale travisamento). Inoltre, si è fatto riferimento alle stesse modalità con cui il CH, tramite il complice AN, torna in possesso EL bene, in quanto si è precisato che la spoliazione EL veicolo non vede neppure manifestate ragioni alcune da parte EL ricorrente (benché tramite il AN sia stato dalla vittima interpellato) e che l'auto, alla fine, è stata intestata ad un terzo estraneo, diverso dal CH che aveva parzialmente finanziato l'acquisto EL veicolo e corrispondente a colui che è ritenuto l'artefice ELl'intimazione minacciosa rivolta al IA di consegnargli l'autovettura. Peraltro, il tema ELla "consegna" ELl'auto, per come emerge dalla ricostruzione ELla vicenda contenuta nella sentenza di primo grado, non costituisce affatto un episodio isolato che vede il AN avanzare la richiesta a cui il IA decide liberamente di dare seguito, ma si inserisce in un contesto caratterizzato da ripetute intimidazioni e minacce che la persona offesa aveva poco prima subito. Si legge, infatti, a pag. 253 e ss. ELla sentenza di primo grado che: il IA - nonostante fossero cessati i suoi rapporti lavorativi col CH - era stato convocato presso il residence Sabbia D'Oro di Desenzano e qui, dopo avergli fatto fare anticamera mentre CH era a consulto con IL e AL, gli erano state mosse ELle accuse ... che vertevano sull'aver mancato di rispetto a CH, aver parlato male di lui con qualcuno .. , aver mentito sullo stato di salute dei suoi genitori per non prendere parte al matrimonio EL CH. Nell'occasione, si 47 aggiunge, IL LE, alla presenza degli altri, aveva esclamato con tono aggressivo e minaccioso "non dimenticare mai che sappiamo dove sei di casa e dove abitano i tuoi genitori". IA si era spaventato moltissimo e se ne era andato. Mentre stava facendo ritorno a casa era stato riconvocato al residence ed era tornato indietro: arrivato al parcheggio era stato avvicinato da CH e da IL che gli hanno detto essere arrivate nuove intercettazioni che lo riguardavano e che non era finito lì. Era stato in pratica accusato di aver denigrato CH e il suo gruppo, di aver parlato male ELla struttura lavorativa EL gruppo di CH. Il pomeriggio EL giorno successivo, mentre si trovava fuori casa con la sua compagna, il IA aveva ricevuto una telefonata dalla madre che, con voce tremante, gli aveva detto "guarda che sono venuti qui due signori, uno si chiama Gino, mi ha detto di tornare a casa di corsa". il IA aveva lasciato la compagna e, con l'auto, si era precipitato a casa. Ancora prima di arrivare, quando ormai era vicino alla sua abitazione, il suo automezzo era stato accostato da un'auto che si era messa dietro di lui e gli aveva fatto i fari invitandolo ad accostare. DL'auto era sceso AN RT, accompagnato da una seconda persona che il IA non aveva identificato. AN lo aveva invitato a consegnargli le chiavi ELl'auto e a lasciare tutto quello che vi si trovava a bordo informandolo che, da quel momento, era sospeso da tutte le sue attività. IA aveva chiesto di parlare con CH ed effettivamente AN aveva effettuato una chiamata ma gli aveva detto che CH non intendeva parlare con lui e di rimanere in attesa. IA aveva consegnato le chiavi ELl'auto e se ne era tornato a casa a piedi. Dopo qualche tempo, AN si era rivolto a lui e gli aveva detto "per adesso facciamo il passaggio di proprietà ELla macchina, lo fai su di me" e poi IA era andato a fare il passaggio di proprietà a favore EL AN in San Donato milanese. Se questo è, dunque, il contesto di fatto in cui si inserisce e origina la richiesta EL AN, nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per avere attribuito eguale carica intimidatoria alla richiesta di consegna ELl'auto, sia perché avanzata sine causa sia perché espressiva ELl'intento punitivo e ritorsivo perseguito dal CH contro il IA e, soprattutto, perché avviene con modalità e tempistiche EL tutto continenti sia alle intimidazioni che la vittima aveva de visu dapprima ricevuto e su cui riferisce anche altro teste, sia al messaggio anch'esso intimidatorio che era tato recapitato alla madre ELla persona offesa. Correttamente, pertanto, si è escluso che il revirement EL IA assuma valenza significativa ai fini ELl'esclusione ELl'affermazione di colpevolezza e, dunque, sia foriero di rinnovazione istruttoria, in quanto le circostanze favorevoli 48 al ricorrente ivi rappresentate risultano - per quanto precisato dalla sentenza impugnata (v. pag. 393) - già esposte nel corso EL suo esame e le contraddizioni pure presenti nella sua testimonianza rispetto a quelle, maggiormente pregnanti, rese in sede di indagine e acquisite al processo mediante le "ammissioni" rese a seguito ELle contestazioni, sono state motivatamente ritenute espressive EL timore ancora manifestato nei confronti EL CH che, piuttosto, originate da un intento calunnioso volto ad allontanare dal teste un'accusa di partecipazione L'associazione per ELinquere di stampo mafioso, poi archiviata. A tale riguardo, l'affermazione poi contenuta nella sentenza impugnata che, a corredo ELla carica intimidatoria, si siano evocati anche scenari di contiguità mafiosa EL CH e ELla sua corte non risulta affatto contraddittorio rispetto L'esclusione ELl'aggravante di cui L'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto gli scenari evocati risultano riferiti a soggettività esterne rispetto al sodalizio oggetto ELla mutata qualificazione giuridica. 3.2. (Capo 95, concorso in estorsione con IL ES, escluse le aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3 e 416-bis1. cod. pen.). Il motivo investe l'affermazione di responsabilità EL ricorrente per avere concorso con IL LE nell'estorsione ai danni di AL RT (la Corte territoriale, in accoglimento ELl'appello EL pubblico ministero, ha riformato la sentenza EL Tribunale che aveva assolto il CH e condannato lo IL "riqualificato il reato a termini degli artt. 110, 610 cod. pen."). Si sostiene che una corretta ricostruzione ELla vicenda che aveva portato AL a cedere il ramo d'azienda ELla società al CH (che acquistava le quote di maggioranza, rimanendo le restanti alla figlia EL AL) escludesse qualunque connotazione estorsiva: il CH non aveva allontanato il AL dalla società, né aveva costretto la figlia a cedere le quote;
né aveva estromesso il AL dal potere decisionale con minacce posto che quest'ultimo non aveva alcun ruolo nell'azienda, non essendo neppure socio. Non solo mancavano, dunque, le violenze o minacce da parte EL ricorrente, ma anche l'atto di disposizione patrimoniale da parte ELla presunta vittima. Né valeva fare riferimento alla costrizione volta a neutralizzare AL affinché non frapponesse ostacoli L'utilizzazione ELlo studio dentistico quale luogo per svolgere riunioni e perseguire gli scopi EL gruppo, posto che l'associazione è accusata di realizzare indebite compensazioni, finalità che mal si concilia con l'uso di uno studio dentistico e fermo restando che il ricorrente, a tale scopo, non avrebbe avuto bisogno di acquistare una società per svolgere riunioni, per le quali sarebbe bastato affittare un ufficio. 49 Inoltre, la Corte di merito avrebbe trascurato che il controllo operato dal CH sul AL, consistito nel farsi supportare dai suoi collaboratori nello studio, era dovuto al sospetto che sottraesse soldi alla società per pagare debiti di droga. Non si era poi tenuto conto ELl'inaffidabilità EL AL, il quale aveva nascosto al CH persino di essere un dentista (si precisa che il AL è attualmente detenuto per esercizio abusivo ELla professione). Difatti, quando CH acquista il ramo d'azienda, AL è l'unico a lavorare sui pazienti, non essendo presente alcun direttore sanitario. Era stato AL a rivolgersi al CH per vedere la società e successivamente alle minacce ricevute lo aveva cercato per vederlo e continuare a collaborare insieme, atteggiamento che logicamente escludeva timore nei confronti EL ricorrente (ambientale EL 4 settembre 2018). Il motivo non è fondato. Dalla lettura ELla sentenza impugnata risulta che l'intento perseguito dal CH che ha determinato le condotte minacciose e violente ai danni ELla persona offesa, alle quali lo IL ha direttamente preso parte, è stato ravvisato nel volere piegare ai suoi voleri AL RT, il quale, deputato alla gestione ELlo studio dentistico secondo gli accordi intervenuti col CH (il quale nella qualità di socio di maggioranza avrebbe dovuto occuparsi ELla parte amministrativa), poteva opporsi a che venisse trasformato in un locale riunioni per cosche malavitose. La circostanza è asseverata dallo stesso Tribunale che nel riportare le dichiarazioni ELla persona offesa, la cui attendibilità è stata vagliata alla luce dei molteplici elementi di riscontro indicati nelle sentenze di merito (tra i quali gli esiti dei servizi di osservazione e il contenuto di diverse intercettazioni), precisa che "lo studio dentistico era diventato il locale riunioni di CH: egli riceveva lì persone che non erano pazienti;
lo studio aveva visto la frequente presenza di soggetti che parlavano con spiccato accento siciliano e che si posizionavano agli ingressi come a fare dei buttafuori;
il AL era stato accusato di essere una spia" (v. pag. 246 ss.). Se dunque questo è lo scopo che ha animato l'agire EL CH e EL compiacente ricorrente, correttamente la vicenda è stata sussunta dalla Corte territoriale nell'alveo estorsivo, in quanto non si è al cospetto di legittime scelte imprenditoriali effettuate dal socio di maggioranza al fine di conseguire l'oggetto sociale, bensì di strumentalizzare lo studio per fini EL tutto estranei alla sua destinazione e financo illeciti, imponendo i suoi desiderata, a fronte ELl'opposizione ELl'altro socio di fatto, mediante minaccia e violenza. 50 La strumentalizzazione ELlo studio alle finalità organizzative proprie EL gruppo criminoso non risulta affatto distonica, per come prospettato dalla difesa EL CH, rispetto al rilievo che l'associazione sarebbe finalizzata alla commissione di illecite compensazioni. Al di là ELla descrizione di un panorama finalistico più ampio n capo al sodalizio da parte ELle sentenze di merito, resta il fatto che lo studio era utilizzato quale luogo per tenere le riunioni EL gruppo e, al contempo, come copertura ELle attività criminose di chi viene indicato essere il dominus di tale organizzazione. Una funzione di carattere logistico, dunque, che si presta ad essere EL tutto continente con l'operatività di un'associazione per ELinquere e con l'esigenza dei sodali di disporre di un luogo sicuro per incontrarsi ed occultare L'esterno l'esistenza EL gruppo organizzato. Né risulta decisivo - ai fini EL vizio di illogicità ELla motivazione - quanto evidenziato dalla difesa EL CH, secondo la quale - sotto il profilo EL vantaggio che l'imputato avrebbe tratto dL'estorsione - non si comprende perché lo stesso avrebbe dovuto acquistare una società solo per svolgere le riunioni, per le quali sarebbe bastato affittare un ufficio. Le sentenze di merito restituiscono, invero, un quadro differente, ove la strumentalizzazione ELlo studio alle esigenze illecite perseguite dal CH va di pari passo e, comunque, non elide affatto l'intento di locupletazione che aveva determinato tale imputato a fare ingresso dapprima nella società con una quota di maggioranza, giungendo poi ad acquisire il relativo ramo d'azienda, tanto che si precisa, quanto ai rapporti col AL, come il CH volesse piegarlo alla sua volontà, ma non fino a giungere al risultato di privarsi EL suo portafoglio clienti attraverso una definitiva estromissione, in quanto, pur esercitando il AL abusivamente la professione di odontoiatra, ciò non aveva affatto precluso l'operatività ELla struttura. Il fatto, poi, che il CH potesse affittare un ufficio per soddisfare le esigenze di carattere solidale non solo costituisce un'alternativa di merito a rime "non obbligate", ma dà financo conto EL vantaggio patrimoniale perseguito e conseguito, rappresentato dalla sottrazione agli oneri per disporre di altro locale utile allo scopo. Se, pertanto, l'intento estorsivo va ravvisato nel disegno perseguito dal CH di voler piegare il AL a tutti i costi al suo volere, affinché nessun ostacolo si frapponesse alla strumentalizzazione ELlo studio ai suoi desiderata "extra-sociali", nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata nell'essersi discostata dalla differente qualificazione ELla condotta di violenza privata che aveva operato il Tribunale con riguardo alla posizione ELlo IL, giungendo alla condanna ELl'imputato per concorso in estorsione. 51 La conclusione EL primo giudice, infatti, muoveva dL'assoluzione EL CH, incentrata però sulla circostanza che tutti i profili di estromissione ELla persona offesa fossero giustificabili in forza ELla posizione di maggioranza da costui rivestita L'interno ELla società, evenienza non spendibile, invece, quanto al profilo di strumentalizzazione a fini illeciti ELlo studio, ritenuta (erroneamente) estranea ai diritti sociali ELle parti. Posto, dunque, che al CH va ricondotto - per come anche comprovato dagli esiti ELle intercettazioni - il mandato conferito allo IL e agli altri "personaggi" di intimorire la persona offesa, rea di non essersi portata al suo cospetto in quel di Barberino EL Mugello e considerato che al CH stesso si deve l'aver ordinato al AL di portarsi presso lo studio ove rinveniva lo IL e gli altri "personaggi" che lo minacciavano e lo percuotevano (v. pag. 246 sentenza di primo grado e pag. 297 sentenza impugnata "E', infatti, lui che comunica al AL che "sarebbero andati a prenderlo"), al paradigma estorsivo è stato correttamente ricondotto anche il contributo causale prestato dal coimputato, in quanto volto a far soggiacere la persona offesa ai desiderata EL CH. Le minacce rivolte nell'occasione EL pestaggio alla persona offesa risultano, infatti, coeve e finalisticamente legate ai rimproveri, agli spintoni e al pugno in faccia che la vittima aveva ricevuto dal CH "sentendosi dire che doveva fare quello che dicevano loro senza prendere iniziative là riguardo allo studio dentistico" (v. pag. 246 sentenza di primo grado). Con la conseguenza che la dichiarazione di estraneità ELlo IL alla partecipazione al sodalizio criminoso non svolge alcuna interferenza logica rispetto L'attribuzione di un ruolo concorsuale nell'estorsione, in quanto rispetto a tale fattispecie criminosa non rileva la condivisione ELle finalità illecite perseguite dL'associazione capeggiata dal CH - alle quali l'imputato è estraneo - ma la coscienza e volontà di prestarsi ad un'azione intimidatoria ai danni di un terzo, al fine di renderlo EL tutto recessivo agli ordini EL CH, anche con riferimento al ruolo che la vittima rivestiva L'interno ELlo studio professionale (tanto che gli si intima di non farsi più vedere), circostanza, quest'ultima, ben conosciuta dL'imputato che, presso detta struttura, vi lavorava. Delineati così gli ambiti ELl'estorsione, generiche risultano anche le censure difensive ELlo IL che fanno leva sull'assenza di "patrimonialità" ELla sua condotta, in ragione EL fatto che era stato già assunto presso lo studio dentistico dal legittimo amministratore e detentore ELla maggioranza ELle quote sociali e che, in virtù EL suo stato di lavoratore dipendente, era escluso dalla partecipazione agli utili, con la conseguenza che nessun interesse avrebbe potuto 52 conseguire dalla rinuncia EL AL ai dividendi ELlo studio e/o alla liquidazione ELle quote. Si tratta, infatti, di profili di ingiustizia EL profitto coevi L'iniziale ipotesi estorsiva mossa L'imputato, ma che, in virtù di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non ricadono nell'ambito EL nucleo ELla condotta estorsiva ai danni EL AL per come è stata circoscritta la vicenda ad opera ELla Corte di merito. E sul punto va ribadito che la strumentalizzazione di uno studio professionale per fini differenti da quelli sociali, unitamente L'allontanamento EL AL seppur per qualche giorno (con preclusione al medesimo di svolgere attività lavorativa) costituiscono indici idonei ad asseverare la natura patrimoniale ELla condotta minacciosa e violenta realizzata ai danni ELla persona offesa. 4. Violazione di legge con riferimento L'art. 24 Cost. e 585 cod. proc. pen. La censura attiene L'omesso esame da parte ELla Corte d'appello dei motivi aggiunti che la difesa aveva presentato, sul rilievo che non essendo collegati con quelli principali sarebbero tardivi. Si precisa, invece, che i motivi aggiunti attenevano, da un lato, L'eccezione di incompetenza territoriale rilevabile in ogni stato e grado EL giudizio, anche d'ufficio, e, dL'altro, entravano nel merito dei singoli capi di imputazione per i quali l'imputato è stato condannato con argomentazioni che non possono dirsi scollegate L'atto di appello, ma ne costituivano un approfondimento ulteriore. "In tal modo la Corte ha violato il diritto EL CH di difendersi in questa sede, non avendo contezza ELle motivazioni di condanna ELla Corte e potendo basarsi solo su quelle ELla sentenza di primo grado". Il motivo è manifestamente infondato. Quanto alla tardività ELl'eccezione di incompetenza si è già osservato nell'ambito EL primo motivo. Riguardo agli altri profili, dL'esame ELl'atto di appello risulta che la difesa ebbe specificamente a censurare col primo motivo il capo 96), col secondo motivo il capol) e con il terzo e ultimo motivo il trattamento sanzionatorio. Dal che consegue la tardività dei motivi aggiunti con cui si avanzano doglianze in ordine alla competenza territoriale, ai reati fiscali sulle indebite compensazioni e ai reati di autoriciclaggio, difettando la necessaria connessione con i motivi originariamente proposti (Sez. 2, n. 17693 EL 17/1/2018, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 EL 17/11/2016, Rv. 268980; Sez. 4, n. 12995 EL 5/2/2016, Rv. 266295). 5. Violazione di legge con riferimento L'art. 10-quater d.igs. n. 74/2000 e omessa motivazione (capi 3, 3-ter, 5, 5-ter, 7-quater, 8, 8-ter, 9, 9-ter, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30,33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 53 44, 45, 46, 47, 53, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 82, 85 e 86). Posto che l'indebita compensazione deve risultare dal moELlo F24 - quale strumento imposto dal legislatore tributario per poter eseguire le compensazioni tra debiti e crediti tributari - la cui presentazione segna anche il momento consumativo EL reato in cui si realizza la condotta decettiva EL contribuente relativamente L'anno interessato, si lamenta come l'esecuzione ELle compensazioni indebite si stata desunta dalla G.d.F. senza acquisire l'unica e necessaria fonte di prova costituita dai moELli F24, per come sollecitato dalla difesa al Tribunale. In difetto di tale accertamento, mancava la prova EL reato. Il motivo non è scrutinabile in questa sede in quanto, ai sensi ELl'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello. Peraltro, a confutazione EL motivo valgono anche le argomentazioni spese a proposito di analoga censura sollevata dalla difesa di OC (sub 3). 6. Violazione di legge con riferimento L'art. 648-ter.1 cod. pen.; omessa motivazione (capi 110 e 111). Si lamenta l'assenza degli elementi costitutivi dei reati di autoriciclaggio: le attività contestate al CH non possono qualificarsi economiche o imprenditoriali ai sensi ELl'art. 648-ter.
1. cod. pen., trattandosi per lo più di meri versamenti su conto corrente o prelievi. Inoltre, mancherebbe l'effetto dissimulatori°, in quanto tutte le operazioni risultano effettuate tramite prelievi da conti correnti intestati L'imputato, mediante un passaggio pienamente tracciato. Addirittura, si precisa, che alcuni dei trasferimenti di denaro contestati consistono in bonifici partiti dal conto EL ricorrente a quello ELla società intestata allo stesso. Ciò assumeva rilievo anche ai fini ELl'esclusione EL dolo. Il motivo non è scrutinabile in questa sede in quanto, ai sensi ELl'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello. 7. Violazione di legge con riferimento L'art. 81 cod. pen.; illogicità e contraddittorietà ELla motivazione. 7.1. Si lamenta che la Corte d'appello, nell'escludere la continuazione tra i fatti oggetto di giudizio e quelli di cui alla sentenza irrevocabile nel processo "Stella cadente" (Corte di appello di Caltanissetta irrevocabile il 20/09/2022), abbia fatto mal governo ELl'art. 81 cod. pen., rendendo una motivazione illogica e contraddetta dalle stesse risultanze investigative, stante l'unicità EL fine che 54 consente di ricondurre L'unico disegno criminoso le indebite compensazioni al fine di riutilizzarne i proventi nel traffico di droga. Il motivo è manifestamente infondato. Ai fini EL riconoscimento ELla continuazione occorre provare la sussistenza EL medesimo disegno criminoso che ricorre solamente quando i vari reati sono stati presenti nella mente ELl'agente almeno nelle linee fondamentali sin dal momento in cui viene posto in essere il primo reato. La circostanza che l'associazione di stampo mafioso e finalizzata al traffico di droga sia stata costituita in EL nel 2014 (in relazione alla quale l'imputato ha riportato condanna irrevocabile) non lascia affatto intravedere, in assenza di precisi indici rivelatori, l'esistenza di una ELiberazione di carattere unitario che già accentrasse in sé anche la successiva costituzione, in altro territorio e in epoca successiva (dal 207), di altro sodalizio che, peraltro, si precisa porsi in contrasto con la precedente associazione alla quale l'imputato ha aderito. Peraltro, priva di allegazione è la circostanza che, nel medesimo arco temporale, il CH abbia realizzato le indebite compensazioni a IA per poi dirottarne i proventi a EL per il traffico di stupefacenti in relazione al quale ha riportato la condanna definitiva (risultando estranea alla presente indagine l'eventuale unicità EL disegno criminoso con riguardo ad altri reati per cui pendono diversi procedimenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie, anche nissene). 7.2. Ulteriore violazione era ravvisabile nella quantificazione ELla pena, con riguardo al rispetto ELlo sbarramento costituito dal triplo EL reato più grave. Posto che il reato più grave era stato individuato in quello di estorsione ed inflitta una pena base di anni cinque, il massimo aumento per la continuazione non avrebbe dovuto superare gli anni quindici di reclusione, a fronte, invece di una pena complessiva di anni sedici e mesi quattro. Il motivo - che ripercorre quello di appello e non si confronta con la nuova determinazione ELla pena a cui è giunta la Corte territoriale - è aspecifico e manifestamente infondato. La pena base è stata rideterminata dalla Corte d'appello, in riforma ELla sentenza EL Tribunale, a seguito ELl'accoglimento ELl'appello EL pubblico ministero contro l'assoluzione ELl'imputato dal reato di estorsione cui al capo 95), (con esclusione ELla continuazione interna e ELle aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3 e 416-bis.1 cod. pen.) in anni cinque e mesi sei di reclusione;
si è pervenuti con gli aumenti per la continuazione alla pena complessiva di anni sedici e mesi quattro che non risulta superiore al triplo di quella inflitta per la violazione più grave. 55 8. (Motivi aggiunti EL 23/11/2024). 8.1. Violazione di legge in relazione a tutti i reati fiscali. Si lamenta l'assenza di prova dei reati commessi: posto che va esclusa la configurabilità EL reato laddove l'imputato non abbia compilato alcun moELlo F24 in cui avrebbe dovuto indicare il credito - la cui presentazione costituisce il momento consumativo EL reato - si evidenzia che nessun moELlo F24 era stato rinvenuto, essendosene ricavata la presentazione sulla scorta ELle intercettazioni telefoniche. Il motivo, al di là ELla sua manifesta infondatezza, posto che il reato è contestato anche in forma concorsuale assumendo rilievo anche i contributi di carattere materiale e morale strumentali alla presentazione dei moELli F24, e genericità nella parte in cui non si confronta con le specifiche ragioni indicate dal giudice EL merito a corredo ELla prova ELl'avvenuta presentazione dei moELli, risulta non consentito in ragione ELl'inammissibilità EL relativo motivo principale per quanto osservato sub 5. 8.2. Violazione di legge con riferimento L'art. 629 cod. pen. - illogicità e contraddittorietà ELla motivazione. Il motivo attiene L'estorsione in danno di IA: si reitera la censura volta a ricondurre la vicenda nell'esercizio arbitrario ELle proprie ragioni, sul rilievo che l'auto in questione doveva considerarsi di proprietà EL ricorrente e, pertanto, la restituzione di un bene concesso in comodato d'uso da parte EL proprietario era un diritto legittimo e astrattamente tutelato sul piano giuridico. Peraltro, si evidenzia che "la condotta è molto distante da quella necessaria sotto il profilo psichico per la configurabilità di una fattispecie estorsiva". Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni esposte a proposito EL motivo principale sub 3.1, nulla aggiungendo in punto di novità e decisività sul tema dedotto. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. IA RR IO (capo 1, art. 416 cod. pen., quale partecipe;
art. 10- quater d.igs. n. 74/2000 capi 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 55, 72, 73; art. 648-ter.1 cod. pen., capo 114). 1. Violazione degli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. (in tema di incompetenza per territorio EL Tribunale di IA in favore di quello di EL). Contraddittorietà e illogicità ELla motivazione. Il motivo è infondato per le ragioni già evidenziate a proposito di analoga 56 censura svolta dalla ricorrente OC LA a cui si rinvia essendo le posizioni comuni. 2. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione per la ritenuta partecipazione al reato associativo in luogo EL concorso di persone nel reato continuato. Il motivo è infondato per le ragioni già evidenziate a proposito di analoga censura svolta dalla ricorrente OC LA a cui si rinvia essendo le posizioni comuni. 3. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione in relazione L'affermazione di responsabilità per i reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già evidenziate a proposito di analoga censura svolta dalla ricorrente OC LA a cui si rinvia essendo le posizioni comuni. 4. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione in relazione L'art. 43 cod. pen. con riferimento L'affermazione di responsabilità per i reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. Il motivo è infondato per le ragioni già evidenziate a proposito di analoga censura svolta dalla ricorrente OC LA a cui si rinvia essendo le posizioni comuni. 5. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione in relazione L'art. 110 cod. pen. con riferimento L'affermazione di responsabilità per i reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, Il motivo è infondato per le ragioni già evidenziate a proposito di analoga censura svolta dalla ricorrente OC LA a cui si rinvia essendo le posizioni comuni. 6. Erronea applicazione ELla legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avuto particolare riguardo L'art. 648-ter.1, commi 1 e 5, cod. pen. per avere entrambi i giudici di merito ritenuto configurabile in capo L'odierno ricorrente il reato di autoriciclaggio di cui al capo 114) ELla rubrica, nonché vizio di motivazione. 6.1. Si lamenta la contraddittorietà ELla motivazione nella parte in cui il giudice EL merito aveva assolto l'imputato in relazione ai trasferimenti di somme di denaro dalla KL s.r.l. (di cui l'imputato deteneva il 50% ELle quote) alla CH Consulting s.r.I., mentre lo aveva condannato per analoghi trasferimenti disposti in favore di altre due società (KL Consulting s.r.l. direttamente riferibile 57 L'imputato e KL TE LT (società di diritto bulgaro sempre direttamente e formalmente riconducibile al ricorrente). Si era al cospetto di situazione fattuali essenzialmente sovrapponibili e, dunque, contraddittori e contrastanti dovevano considerarsi gli esiti decisori a cui il giudice EL merito era pervenuto. 6.2. Si denuncia, poi, l'erronea applicazione ELla legge penale con riferimento L'elemento oggettivo EL reato (sia sotto il profilo ELla prova di un effettivo impiego in attività economiche ELle somme provento dei reati tributari, sia in ordine L'effettiva capacità di dissimulazione ELle operazioni materiali): si sottolinea, infatti, che le somme provenienti dai ELitti tributari erano state oggetto di trasferimento da un c/c di una società ELl'imputato ad un altro di altra società sempre riferibile allo stesso, con conseguente impossibilità di costituire ostacolo L'identificazione ELla provenienza ELittuosa ELle somme, a nulla valendo, per come affermato dalla Corte territoriale, che il conto, così come la sede ELla società, fossero siti L'estero; inoltre, la circostanza che le somme fossero state trasferite su un conto corrente intestato ad una società non poteva ritenersi integrare il requisito di fattispecie costituito dal necessario impiego in attività economiche (posto che non risulta accertato che tali somme siano state oggetto di ulteriori trasferimenti, né oggetto di investimenti), per come erroneamente ritenuto dai giudici di merito facendo leva sul fatto che la società aveva nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività economiche. 6.3. Quanto al mancato riconoscimento ELla causa di non punibilità ELl'art. 648-ter.1 cod. pen., si censura la decisione impugnata sotto il profilo ELla contraddittorietà ELla motivazione, posto che l'ammessa riferibilità al ricorrente ELle società su cui erano finite le somme e l'assenza di successivo trasferimento e/o impiego ELle stesse dava conto ed integrava l'ipotesi ELla destinazione al godimento personale. 6.4. In punto di dolo, poi, la tematica era stata disattesa con meri richiami alla decisione di primo grado, omettendo EL tutto di affrontare la censura spiegata nei motivi di appello. Il motivo, sotto tutti i profili evidenziati, non è fondato. 6.5. Al riguardo può farsi riferimento alle motivazioni ELla sentenza di primo grado (pag. 286-287), richiamate da quella impugnata nella parte espositiva. Nessuna contraddittorietà è data scorgere per essere pervenuto il giudice EL merito ad esiti opposti con riguardo alle somme transitate a favore ELla società EL CH rispetto a quelle dirette a favore ELla società direttamente riferibili 58 L'imputato. L'esclusione ELl'autoriciclaggio a proposito dei trasferimenti in favore EL CH poggia, infatti, sul rilievo che si è al cospetto EL pagamento ELl'illecito profitto costituito dalle indebite compensazioni nell'ambito di una ripartizione concordata tra i complici (si sarebbe al cospetto di una rimessa). Pertanto, rispetto a tale trasferimento non può nemmeno ipotizzarsi il ELitto di autoriciclaggio, mentre gli esiti difformi a cui si è pervenuti riguardo alle altre due società che hanno beneficiato dei trasferimenti dalla KL s.r.I., sono stati ricondotti al paradigma ELl'autoriciclaggio in forza ELla destinazione finalistica in favore ELl'imputato nell'ambito di un ordito volto ad ostacolare l'identificazione ELla provenienza ELla provvista illecita. 6.5.1. Secondo la difesa il fatto che le somme - provenienti dai reati fiscali - siano state trasferite con un unico bonifico da un conto di una società riferibile L'imputato ad altro conto di diversa società, sempre riferibile al ricorrente avente allocazione estera, in assenza di un successivo trasferimento e/o reimpiego nell'attività economica, darebbe luogo ad un'operazione di carattere "statico", priva di quella necessaria dinamicità che deve invece caratterizzare la fattispecie in esame, richiedendo il legislatore che il trasferimento avvenga in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione ELla provenienza ELittuosa. Si tratta di una prospettazione che non può essere condivisa. La condotta incriminata ("trasferisce in attività economiche") va, infatti, ravvisata in quella consistita nel trasferimento ELle ingenti somme da una società L'altra, trattandosi di un'operazione che determina un incremento di carattere patrimoniale e finanziario in favore ELla persona giuridica che riceve la consistente provvista, tanto che di tale innesto deve poi darsi conto in sede di bilancio, nell'attivo patrimoniale quale disponibilità liquide. Non dirimente, pertanto, è il rilievo che tali somme non siano state poi direttamente impiegate dalla società che le ha ricevute nell'esercizio ELl'impresa, in quanto la condotta di trasferimento si pone a monte ELl'operazione e non a valle come vorrebbe la difesa. La condotta, poi, si rivela idonea a ledere il bene giuridico tutelato, quale l'ordine pubblico economico, in quanto l'accrescimento EL patrimonio di una società attraverso incrementi illeciti pone quella persona giuridica in una posizione di indebito vantaggio sul mercato che è proprio quello che la norma sull'autoriciclaggio mira ad impedire. E sul punto non sfornito di rilievo è quanto evidenziato dai giudici di merito, i quali sottolineano come tale innesto di fondi non possa ritenersi fine a sé stesso, ma necessariamente volto ad un reimpiego in aderenza alla natura giuridica EL soggetto che riceve le somme, ossia una società 59 che ha ad oggetto lo svolgimento di attività di impresa. Quanto, poi, L'identificazione ELla concreta capacità dissimulatoria ELla condotta, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che le valutazioni debbono essere orientate da un criterio "ex ante". In effetti, nel momento in cui in qualunque contesto di indagine sia identificata un'operazione finanziaria o imprenditoriale sospetta, si avrà una sorta di "emersione" ELl'attività di occultamento, senza tuttavia che ciò possa escludere, a posteriori, il requisito ELla concretezza, a meno di non voler ridurre l'art. 648-ter.1 cod. pen. a un'incriminazione "impossibile" (Sez. 2, n. 40890 EL 18/07/2017, Siclari, non mass.; Sez. 2, n. 16059 EL 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri F., Rv. 279407 - 01). Proprio in applicazione di tali principi è stato escluso che l'esistenza di operazioni tracciabili, l'emissione di fatture da parte ELle diverse società e l'identificazione ELle transazioni tra società comportino automaticamente l'esclusione ELla punibilità (Sez. 2, n. 1309 EL 7/12/2023, dep. 2024, Melandri, Rv. 285815 - 01, in motivazione pag. 25; Sez. 2, n. 28548 EL 20/06/2023, Bucari, n.m., in motivazione a pag. 5; Sez. 2, n. 46538 EL 6/10/2022, Lipani, n.m., in motivazione a pag. 4; Sez. 5, n. 45687 EL 12/10/2022, De Michele, n.m., in motivazione a pag. 7). Il tema di fondo EL ELitto in esame è rappresentato dalla reimmissione nel circuito ELl'economia legale di beni di provenienza ELittuosa, ostacolandone la tracciabilità. La rado è quella di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo o addirittura lede "l'ordine economico". Il giudice penale dovrà pertanto valutare l'idoneità specifica ELla condotta posta in essere dL'agente a impedire l'identificazione ELla provenienza ELittuosa dei beni;
idoneità che - come si è detto - deve essere valutata "in concreto". Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevanti sono quindi comportamenti che importano un mutamento ELla formale titolarità EL bene o ELle disponibilità o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di reimmissione EL bene nel circuito economico. Proprio applicando detti principi la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un "quid pluris" che denoti l'attitudine dissimulatoria ELla condotta rispetto alla provenienza ELittuosa EL bene (Sez. 5, n. 8851 EL 01/02/2019, Petricca, Rv. 275495 - 01). 60 È stato, altrettanto, escluso il reato nel caso EL versamento EL profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore EL reato presupposto (Sez. 2, n. 33074 EL 14/07/2016, Babuleac, Rv. 267459 - 01). Anche in relazione a contratti di affitto di un'azienda poi dichiarata fallita, è stato nuovamente precisato che l'atto distrattivo non può integrare, di per sé solo, bancarotta per distrazione e autoriciclaggio (Sez. 2, n. 38838 EL 04/07/2019, De marco, Rv. 277098 - 01). Al contrario, nel caso di trasferimento di denaro ad altre imprese potrà, invece, ritenersi aggredito il bene giuridico protetto dalla norma di cui L'art. 648 - ter.1 cod. pen. - che, come si è detto, è costituito dL'ordine pubblico economico - quando appare evidente che a cagione ELla possibilità di utilizzare profitti illeciti da parte di imprese operative si realizza l'effetto inquinante EL reinvestimento EL profitto illecito. Allo stesso modo, se il trasferimento ad altre imprese è attuato con l'intestazione EL profitto a un soggetto giuridico diverso, sia esso una persona fisica ovvero una società di persone o di capitali, vi è la possibilità di individuare una condotta dissimulatoria proprio perché, mutando la titolarità giuridica EL profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca e individuazione EL successivo trasferimento. È, dunque, la modifica ELla formale intestazione che comporta la condotta di sostituzione EL bene che risulta idonea ad ostacolare l'individuazione ELl'origine illecita ELlo stesso e si concretizza l'ipotesi astrattamente punibile. L'attività di autoriciclaggio si viene, infatti, ad arricchire di un'attività più ampia in forza ELla quale l'originaria provvista si autonomizza e perde la sua identità, assumendo diversa destinazione e transitando nella disponibilità di altro soggetto giuridico, così rendendo obiettivamente difficoltosa l'identificazione ELla provenienza ELittuosa di quanto autoriciclato. 6.5.2. Manifestamente infondato è il rilievo difensivo svolto a proposito ELla causa di non punibilità, assumendosi che i trasferimenti di denaro alla società di diritto bulgaro sarebbero funzionali al godimento personale EL ricorrente. L'esclusione ELl'ipotesi di cui al quinto comma poggia su una motivazione corretta: si è, infatti, osservato come, per un verso, le somme sono state trasferite sul conto corrente di una società commerciale il cui oggetto sociale indica lo svolgimento di attività economica, sicché le eventuali riserve mentali ELl'imputato in ordine alla destinazione finale ELle somme trasferite non rappresentano certo dimostrazione ELla finalizzazione al godimento personale;
per altro verso, si precisa come la clausola di non punibilità si applichi solo allorché l'autore dei reati 61 presupposto utilizza e/o gode in modo diretto dei beni provento EL ELitto presupposto senza cioè, come nel caso che qui occupa, che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione ELla loro provenienza ELittuosa, cioè che si verta in una tipica ipotesi di autoriciclaggio. 6.5.3. In punto di dolo possono richiamarsi le motivazioni spese dal giudice di primo grado a fondamento ELl'esclusione ELla causa di non punibilità, condivise dalla Corte di merito (v. pag. 413), in quanto il motivo di appello era incentrato sul rilievo che l'imputato avesse agito con il precipuo intento di tenere solo per sé i proventi EL reato senza in qualche modo condividerli con il socio, intento che mal si concilia con l'attività di schermo societario posta in essere e con la destinazione ELla provvista a soggetto giuridico differente. 7. Erronea applicazione ELla legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avuto particolare riguardo agli artt. 62 -bis e 81 cpv. cod. pen. e vizio di motivazione. Travisamento per omissione ELle dichiarazioni rese dL'imputato nel corso EL suo esame dibattimentale. Si lamenta che la Corte territoriale abbia fondato il diniego ELle circostanze attenuanti generiche sulla mancata confessione resa dL'imputato, stigmatizzando una legittima scelta processuale che aveva determinato un motivato mutamento ELla linea difensiva rispetto L'iniziale ammissione degli addebiti resa in fase cautelare. Si deduce, poi, la mancanza di una specifica motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione complessivamente rilevanti, soprattutto con riguardo a quello inflitto per il reato associativo pur a fronte di una motivazione che aveva definito in termini "restrettivi" il contributo reso dal "duo OC-IA" al sodalizio EL CH. Il motivo è manifestamente infondato. Quanto alle attenuanti generiche, dalla lettura ELla sentenza impugnata risulta che la valutazione negativa ELl'assenza di resipiscenza si inserisce nell'ambito di un giudizio di disvalore che fa leva anche sul dato dirimente costituito dal richiamo alla durata ELle condotte illecite e alla gravità dei molteplici reati commessi, elementi EL tutto continenti con il numero assai elevato ELle violazioni, anche di carattere eterogeneo, per cui l'imputato è stato riconosciuto colpevole. Sul tema, quindi, possono richiamarsi gli orientamenti giurisprudenziali evidenziati a proposito dei motivi addotti dalla coimputata OC in ordine al diniego ELle attenuanti generiche. Quanto agli aumenti per la continuazione va anzitutto rilevata l'inammissibilità ELla censura con riguardo alla misura ELl'aumento apportato per il ELitto 62 associativo in mancanza di specifica doglianza sollevata con l'atto di appello, ove i rilievi attenevano in particolare alle singole contestazioni di indebita compensazione e alla pena base stabilita per l'autoriciclaggio anche in ragione ELl'esclusione ELle somme transitate a favore ELla società EL CH (v. penultima pagina non numerata atto di appello ove a proposito ELla continuazione per tale reato si chiese una riduzione di pena e pag. 411 ELla sentenza impugnata che riporta pressoché integralmente il motivo di appello). Con riguardo, invece, agli aumenti operati per i reati fiscali, la misura particolarmente contenuta apportata per ciascuna indebita compensazione (mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa) rende congrua la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha fatto complessivamente riferimento al disvalore costituito dalla gravità dei reati tenuto conto degli importi e EL numero dei reati fiscali, in conformità al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di determinazione ELla pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno ELla quantificazione ELla pena-base, in considerazione ELla misura contenuta degli aumenti di pena irrogati e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (in termini, espresso da Sez. 5, n. 32511 EL 14/10/2020, Radosavijvic, Rv. 279770 - 01; Sez. 6, n. 44428 EL 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01; Sez. 7, ordinanza n. 540 EL 9/11/2023, dep. 2024, Camporesi, non mass.; Sez. 4, n. 51604 EL 6712/2023, dep. 2024, Bengasi, non mass.; Sez. 2, n. 27877 EL 16/05/2023, Magnan, non mass.; Sez. 3, n. 22091 EL 9/03/2023, Albergo, non mass.; Sez. 1 n. 7781 EL 21/12/2022, dep. 2023, Liga, non mass.). 8. Erronea applicazione ELl'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 avuto riguardo L'applicazione ELle pene accessorie in assenza di alcuna motivazione riguardo la misura concretamente inflitta. Il motivo è inammissibile in quanto non proposto con l'atto di appello (a fronte ELla conferma ELla sentenza di primo grado e ELl'applicazione ELle pene accessorie da parte EL Tribunale, v. pag. 396) e non ricorrendo un'ipotesi di "pena illegale" risultando la misura ELle pene accessorie inflitte nella cornice stabilita dalla legge. 9. (Motivo nuovo). Erronea applicazione ELla legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla determinazione ELla pena e in particolare riguardo al superamento EL limite EL triplo ELla pena stabilita per la violazione più grave previsto dL'art. 81, comma 2, cod. pen. (la pena base era stata stabilita in ordine al ELitto di autoriciclaggio in anni due di reclusione 63 Il motivo, scrutinabile in quanto dipendente da quello relativo L'eccessività ELla pena inflitta anche con riguardo al complessivo aumento operato per la continuazione, è fondato in quanto è stata applicata una pena detentiva aumentata al di sopra EL triplo per effetto ELla continuazione (art. 81, cod. pen.). Dalla lettura ELla sentenza di primo grado risulta, infatti, che la p.b. è stata stabilita in anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa in ordine al ELitto di autoriciclaggio di cui al capo 114); sono stati, poi, apportati aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen. pari a: anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato associativo (capo 1); mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno dei 24 reati fiscali uguale a quattro anni di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, così pervenendosi alla pena complessiva di anni sette di reclusione ed euro 8.400,00 di multa. Al riguardo, va richiamato l'orientamento, espresso anche a Sezioni unite, secondo cui assume natura illegale l'aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito in misura superiore al limite massimo EL triplo ELla pena inflitta per la violazione ritenuta più grave (da ultimo, v. Sez. 3, n. 46370 EL 2/07/2019, Bentamer, Rv. 277298 — 01; Sez. U, n. 47289 EL 24/09/2003 - dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226076-01). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla determinazione ELl'aumento di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione ELla Corte di appello di IA, rigettandosi nel resto il ricorso e dichiarandosi irrevocabile l'affermazione di responsabilità. IL LE (capo 95, art. 629 cod. pen., in accoglimento ELl'appello EL pubblico ministero, riforma in punto di qualificazione giuridica EL fatto. ricondotto L'originaria contestazione di estorsione aggravata in concorso con CH AR, escluse le aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3 e 416-bis cod. pen. e la continuazione interna, a fronte ELl'ipotesi di violenza privata ritenuta dal Tribunale;
rideterminata la pena nel minimo in anni sette di reclusione ed euro cinquemila di multa). 1. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv., 110, 629, commi 1 e 2, cod. pen. La censura attiene L'affermazione di responsabilità EL ricorrente quale concorrente EL CH nell'estorsione ai danni di AL RT. In particolare, si lamenta che siano state impropriamente estese al ricorrente le considerazioni che avevano condotto la Corte d'appello ad affermare la responsabilità per estorsione EL CH AR, a fronte invece di un quadro 64 EL tutto differente dal quale risultava l'inesistenza nell'agire ELl'imputato EL fine di procurarsi un ingiusto profitto con corrispondente danno per la vittima. Il motivo non è fondato per quanto evidenziato a proposito ELla posizione EL coimputato CH sub 3.2). Inoltre, per completezza, va evidenziato che il profilo di violazione ELla regola iuris ELl'obbligo di motivazione rafforzata a cui si presterebbe la sentenza impugnata è inammissibile poiché tardivamente dedotto dalla difesa soltanto nel corso ELla discussione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. ZU EN RO (capo n. 75, art. 10 -quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, anni due di reclusione). 1. Erronea applicazione ELla legge penale e contraddittorietà e/o manifesta illogicità ELla motivazione in relazione L'art. 62 -bis cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura ELla sentenza impugnata (v. sub 3, pag. 426) risulta che il diniego ELle attenuanti generiche è stato fondato sull'assenza di resipiscenza ricavabile dal fatto che l'imputato ha reso una dichiarazione non conforme ai fatti. Secondo la difesa il fatto che la Corte di merito ha in precedenza osservato che "non può desumersi la mancata resipiscenza dalla semplice estraneità al reato da parte ELl'imputato che difenda la sua posizione" determinerebbe un insanabile contrasto nella valutazione ELlo stesso elemento processuale: da un lato viene ritenuto non idoneo a fondare il diniego ELle attenuanti generiche;
dL'altro lato, viene valutato sufficiente per negare tali circostanze. Inoltre, a corredo EL vizio di contraddittorietà si cita anche l'ulteriore passaggio ELla motivazione in cui la Corte d'appello afferma che "può, invece, accogliersi la richiesta di riconoscimento ELle attenuanti generiche essendo l'imputato incensurato e potendo presumersi che la vicenda in esame lo induca a riflettere sul rischio ELla commissione di nuovi reati, astenendosi dal farlo". Ciò premesso, quanto al primo profilo ELla censura, il diniego risulta conforme L'orientamento di legittimità secondo cui la condotta processuale ELl'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può giustificare il mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche. (In motivazione, la S.C. ha osservato che, se l'esercizio EL diritto di difesa rende, per scelta EL legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dL'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale EL comportamento tenuto durante lo svolgimento EL 65 processo, agli effetti e nei limiti di cui L'art. 133 cod. pen.; Sez. 2, n. 28388 EL 21/04/2017, Leo, Rv. 270339 - 01; Sez. 4, n. 20115 EL 4/04/2018, Prendi, Rv. 272747 - 01, a proposito di imputato che aveva protestato contro ogni evidenza l'estraneità ai fatti) Quanto, poi, al secondo profilo, la contraddittorietà è solo apparente, in quanto se si ha riguardo al dispositivo ELla sentenza impugnata risulta che L'imputato sono stati concessi, in riforma ELla sentenza di primo grado e in adesione al relativo motivo di appello, i benefici ELla sospensione condizionale ELla pena e ELla non menzione ELla condanna. Da ciò si ricava che il passaggio motivazionale in cui si fa riferimento L'accoglimento ELla richiesta di riconoscimento ELle attenuanti generiche deve intendersi ai benefici ELla sospensione condizionale ELla pena e ELla non menzione, per come comprovato anche dalla motivazione resa a sostegno che ne richiama i presupposti, esplicitati anche con riferimento alla prognosi postuma che il giudice EL merito deve compiere al riguardo. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. In conclusione: - va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SS FR limitatamente ai reati di cui ai capi 102) e 117), perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, eliminandosi il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi quattro di reclusione;
va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso;
- va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA RR IO limitatamente L'aumento di pena stabilito a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione ELla Corte di appello di IA;
va rigettato nel resto il ricorso, dichiarandosi irrevocabile l'affermazione di responsabilità ELl'imputato; - vanno rigettati i ricorsi di OC LA, NE CA, CH AR e IL LE, con condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali;
- vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di IA EP, Di MO MO, CH IO e ZU EN RO, con condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione ELle cause di inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata: - senza rinvio nei confronti di SS FR limitatamente ai reati di cui ai capi 102 e 117, perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi quattro di reclusione;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
- nei confronti di IA RR IO limitatamente alla determinazione ELl'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione ELla Corte di appello di IA. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilità. Rigetta i ricorsi di OC LA, NE CA, CH AR e IL LE che condanna al pagamento ELle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IA EP, Di MO MO, CH IO e ZU EN RO, che condanna al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Dispone (come da ordinanza verbalizzata) la separazione processuale ELla posizione di SI AN, con rinvio a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la formazione di autonomo fascicolo processuale. Così deciso, il 10 dicembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere NI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, il quale conclude per l'annullamento con rinvio dei ricorsi di: IA RR IO e OC LA, limitatamente ai reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. Penale Sent. Sez. 2 Num. 286 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI NI Data Udienza: 10/12/2024 74/2000, assorbita la doglianza sulla pena, e rigettarsi nel resto;
SS FR, limitatamente al reato di cui L'art. 346-bis c.p., assorbita la doglianza sulla pena, e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto;
CH AR, limitatamente ai reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 e senza rinvio con riferimento alla pena, da ridurre ad anni 15 di reclusione, e rigettarsi nel resto;
NE CA, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rigettarsi nel resto;
conclude per l'inammissibilità dei ricorsi di IA EP, Di MO MO, CH IO, IL LE, ZU EN, con le statuizioni consequenziali. uditi i difensori dei ricorrenti: gli avvocati SCICOLONE ORAZIO MAURIZIO, VIANELLO ACCORRETTI GIORGIO, TIPO LO AB RI, RA UH LI NZ, EI OM, LL IO e MA IE insistono per l'accoglimento dei motivi di cui ai rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. IA EP, OC LA, SS FR, RR IO IA, Di MO MO, NE CA, SI AN, CH IO, CH AR, IL LE, ZU EN RO, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza ELla Corte di appello di IA ELl'8/09/2023 (dep. 6/12/2023) che, su appello EL pubblico ministero e degli imputati, ha parzialmente riformato la sentenza EL Tribunale di IA EL 6/05/2022. 2. Le difese affidano i ricorsi a diversi motivi che, ai sensi ELl'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione e suddivisi per ciascun ricorrente. 3. Il Pubblico ministero, nella persona EL sostituto P.G. Fulvio Baldi, con requisitoria - memoria EL 25 ottobre 2024, ha concluso come da verbale in atti. 4. All'udienza EL 10 dicembre 2024, il Collegio, rilevata, su eccezione di parte, l'omessa notifica ELl'avviso di udienza L'avv. Flavio Sinatra, quale codifensore ELl'imputato SI AN, nonché, tenuto conto che l'ufficio spoglio aveva segnalato la possibile prescrizione di alcuni reati, disponeva, sentite le parti che nulla osservavano al riguardo, la separazione ELla posizione di SI AN (con rinvio a nuovo ruolo) da quella degli altri ricorrenti, per i quali disponeva procedersi alla trattazione dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO IA EP (capo 1, art. 416, comma 2, cod. pen., ritenuta la condotta di partecipe fino a tutto il febbraio 2018; art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, capi 9- 53 e 70; art. 512-bis cod. pen., capo 108; art. 648-ter.1 cod. pen., capo 113). 1. Vizio di motivazione in ordine L'affermata partecipazione EL ricorrente al sodalizio criminoso di cui al capo 1) ELla rubrica. Richiamati gli elementi distintivi tra il concorso necessario ed eventuale di persone nel reato, si censura, in termini di apoditticità, la motivazione ELla sentenza impugnata nella parte in cui non aveva disgiunto il contributo fornito da coloro che si erano limitati a concorrere con il CH nel reato ELla compravendita dei crediti fittizi (a carico dei quali erano state elevate singole imputazioni concorsuali), con quello prestato da coloro che, invece, si erano associati ed organizzati al fine di commettere una serie indeterminata di reati (chiamati a rispondere anche EL ELitto associativo). 3 Nel caso in esame, gli argomenti spesi nei confronti EL ricorrente erano tutt'al più idonei a supportare una contestazione di concorso nei reati di cui ai capi 9), 53) e 70) ELla rubrica. Inoltre, si era al cospetto di una partecipazione che si sarebbe dispiegata tra la metà di novembre 2017 e il febbraio 2018 e, dunque, per un periodo limitato, non idoneo a dimostrare la natura permanente (e non occasionale) EL vincolo. Il motivo è manifestamente infondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito (v. pagg. 333 e ss.; 184 e ss.), sulla base di precisi elementi probatori, hanno verificato la sussistenza di elementi ELla stabilità EL vincolo, ELl'indeterminatezza EL programma criminoso e ELl'esistenza di una struttura organizzativa, con la conseguente configurabilità non EL mero concorso di persone nel reato continuato ma di un vero e proprio stabile sodalizio organizzato e finalizzato alla commissione di una seria indeterminata di ELitti tributari (in particolare di indebite compensazioni di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000), al quale il ricorrente risultava avere aderito nella consapevolezza di farne parte. In particolare, la partecipazione EL ricorrente L'associazione EL CH è stata tratta dalla natura primaria che assumono i reati tributari - ai quali il ricorrente ha concorso svolgendo principalmente l'attività di procacciatore di crediti fittizi - nell'ambito ELle finalità perseguite dal sodalizio;
dalle modalità esecutive ELle indebite compensazioni, riconducibili ad un "moELlo" operativo di fondo e commesse fruendo degli strumenti predisposti dL'organizzazione criminale;
dai rapporti intrattenuti col CH, indicato quale promotore e capo EL sodalizio e dai contatti con gli altri membri ELl'associazione, tra i quali assumono rilievo quelli con il SI AN in favore EL quale si precisa operi alle strette dipendenze (v. pag. 348 ELla sentenza di primo grado). L'esistenza EL concorso necessario poggia altresì sul decisivo argomento costituito dal fatto che gli imputati continuavano a realizzare i reati fiscali individuando, di volta in volta, nuovi "clienti" cui cedere i crediti;
tale circostanza esclude logicamente che si fosse in presenza di un numero di reati già determinato da porre in successione, ma di ELitti non definiti dipendendo la commissione di quelli nuovi dal rinvenimento di nuovi acquirenti dei crediti da compensare. La Corte di merito, nel confermare l'affermazione di responsabilità EL ricorrente anche per il ELitto associativo, risulta, pertanto, avere fatto corretta applicazione dei seguenti principi di diritto affermati dalla Corte di legittimità: - il criterio distintivo tra il ELitto di associazione per ELinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere ELl'accordo criminoso, 4 che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito EL medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto L'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di ELitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori ELl'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 2, n. 933 ELl'11/10/2013, dep. 2014, Debbiche, Rv. 258009 - 01; Sez. 2, n. 27750 EL 13/06/2024, Tansi, non mass.); - in tema di associazione per ELinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia EL reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova ELl'esistenza EL sodalizio criminoso dalla commissione dei ELitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività ELl'associazione medesima (Sez. 2, n. 33580 EL 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 02; Sez. 2, n. 19435 EL 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2740 EL 19/12/2012, dep. 2013, Di sani, Rv. 254233; da ultimo v. Sez. 1, n. 47347 EL 08/09/2022, Portacci, non mass.; Sez. 2, n. 11287 EL 03/02/2023, Di Noto, non mass.; v. anche Sez. 2, n. 35141 EL 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740 - 01, anche in punto di dolo di partecipazione). Né sussiste, infine, alcuna inconciliabilità logica tra il breve periodo temporale in cui si sarebbe manifestata la condotta ELl'imputato e la natura permanente EL ELitto associativo. In tema di associazione per ELinquere, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine ELl'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo ELla natura permanente EL reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 42228 EL 3/2/2015, Prota, Rv. 265346 - 01). Inoltre, la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di associazione per ELinquere, la condotta di partecipazione si distingue da quella EL concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza EL "pactum sceleris", con riferimento alla consorteria criminale, e ELla "affectio societatis", in relazione alla consapevolezza EL soggetto di inserirsi in un'associazione vietata;
ne consegue che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione ELla disciplina EL concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il 5 suo contributo L'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata (Sez. 2, n. 47602 EL 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105). 2. Vizio di motivazione in ordine ai capi 108) e 113) in tema di intestazione fittizia ed autoriciclaggio. Si censura la valenza dimostrativa degli elementi indicati dalla sentenza impugnata a sostegno ELla fittizia intestazione ELla società AP Consulting a r.l. a cui il ricorrente si sarebbe prestato in favore EL SI, a fronte, invece, di indici di effettiva realità ELl'operazione, nonché l'assenza ELl'apprezzamento di ulteriori elementi di fatto dimostrativi ELla capacità elusiva ELl'operazione, anche con riguardo alla sua necessaria finalizzazione illecita (elusione ELla confisca di prevenzione); si lamenta, poi, l'illogicità ELla motivazione laddove, nel ritenere l'operazione in continuità con quella di cui al successivo capo di imputazione (che attiene L'ulteriore operazione di intestazione fittizia a cui il SI avrebbe dato luogo attribuendo le quote ELla I.M. Service e Consulting s.r.l. a Coltura Matteo) non aveva tenuto conto che il coimputato Coltura, indicato come il soggetto interponente EL SI, era stato assolto. Il motivo è manifestamente infondato. Quanto agli elementi da cui si è ricavata l'intestazione fittizia, la sentenza impugnata risulta avere indicato una pluralità di indici dimostrativi aventi valenza preminente rispetto a quelli alternativi dedotti dalla difesa nel motivo di appello e reiterati in questa sede. In particolare, si è escluso che il ricorrente fosse un socio alla pari con il SI non tanto e non solo perché al primo si deve, come pure precisato in sentenza, l'avere scelto davanti al notaio, al momento ELla costituzione ELla società, il nome ELla stessa (circostanza che il ricorrente assume travisata in difetto, però, ELla necessaria specifica allegazione), ma soprattutto perché nel primo è stato individuato, sulla scorta EL contenuto ELle intercettazioni telefoniche, il reale gestore ELla persona giuridica. Anche su tale versante non solo e non tanto perché il SI, quale semplice dipendente e privo di ELega ad operare sui conti, risultava in possesso ELle carte di credito ELla società, ma soprattutto perché al SI è riferibile la decisione di trasferire le somme che si trovavano in capo alla AP Consulting alla nuova società IM Service (di cui, anche qui, si precisa essere in possesso di assegni e carte di credito rinvenuti unitamente a quelli ELla AP Consulting nella sua stanza di albergo nel corso ELla perquisizione L'atto di esecuzione ELla misura cautelare). Non si è al cospetto di un'operazione di ordinaria amministrazione, bensì di un atto che denota una scelta strategica volta sostanzialmente a svuotare la società - e dunque ascrivibile solo a chi governa la persona giuridica -, per come 6 logicamente ricavato dal giudice EL merito dalla circostanza che il trasferimento riguardava tutto quanto era depositato presso i conti ELla AP Consulting e in relazione alla quale l'atteggiamento EL ricorrente è di mera "obbedienza" (v. pag. 309). E tanto senza sottacere che la lettura ELla sentenza di primo grado aggiunge al compendio indicato dalla Corte d'appello ulteriori convergenti e significativi elementi, quali: l'assenza di prova che il ricorrente disponesse di capitali sufficienti per sottoscrivere le quote ELla società; che avesse alcuna necessità di dar vita ad una nuova struttura, in quanto già titolare di partita IVA che gli consentiva di fatturare le sue provvigioni direttamente al CH, destinando la quota di spettanza al suo compagno SI;
le dichiarazioni EL CH che ha indicato la AP Consulting come la società a cui bonificava le provvigioni a SI seppur ELla stessa era unico socio e amministratore l'imputato, Del tutto generica, invece, è la doglianza laddove richiama, ai fini ELl'integrazione EL reato, la necessità che l'intestazione fittizia sia volta ad eludere disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, non confrontandosi con la motivazione resa a proposito EL coimputato SI, ove la Corte d'appello precisa che nei confronti di detto imputato era in corso di applicazione il provvedimento di sorveglianza speciale e come fosse ben consapevole che ELl'attività illecita che stava compiendo occorreva occultare il ricavato. Infine, nessuna frattura logica è dato rinvenirsi nella sentenza impugnata per avere ritenuto l'AP Consulting destinata, al pari ELla successiva società Im Service e Consulting, a far transitare i proventi illeciti EL SI, nonostante l'intervenuta assoluzione EL Collura indicato quale soggetto interposto per conto di costui nella seconda società. La circostanza che il transito ELle somme di provenienza ELittuosa si riferisse soltanto alle "provvigioni" bonificate dal CH in favore EL SI è coerente con l'imputazione ex art. 512-bis cod. pen. e con il disegno di occultamento da questi perseguito e in relazione al quale è stato predisposto il duplice e susseguente schermo societario. L'assoluzione EL Collura, poi, si deve, per quanto precisato dalla sentenza di primo grado (v. pag. 274), non al disconoscimento ELla natura fittizia ELl'intestazione e EL disegno perseguito dal SI di far transitare i proventi illeciti allocati nella AP Consulting alla nuova società posto che non si fidava più EL ricorrente, ma alla esclusiva circostanza ELl'assenza di prova certa in ordine al dolo specifico, considerato che l'istruttoria nulla ha accertato a proposito EL tipo 7 di rapporti di conoscenza e di frequentazione tra il SI e il Collura, potendo avere quest'ultimo agito "anche per fare un piacere ad un parente". Non specificamente censurato è, infine, il capo 113) relativo L'autoriciclaggio commesso dL'imputato, in relazione al quale le sentenze di merito si diffondono riguardo alla condotta illecita ascrivibile L'imputato (v. pag. 283 e ss. sentenza di primo grado e pag. 310 e 311 di quella impugnata). 3. Vizio di motivazione in ordine L'affermazione di responsabilità per i capi 9), 53) e 70) ELla rubrica (ipotesi di concorso in indebita compensazione di debiti erariali, previdenziali e assistenziali con inesistenti crediti di imposta). Si lamenta l'assenza di elementi dimostrativi EL dolo dei reati in contestazione, non potendosi sostenere "che vi sia la prova che IA fosse a conoscenza ELla falsità di tali crediti". La Corte di merito, infatti, al fine di dimostrare il coinvolgimento ELl'imputato alla prosecuzione ELl'attività di cessione dei crediti inesistenti da parte EL SI dopo che questi aveva interrotto il rapporto con il CH, aveva fatto rifermento al contenuto di un'intercettazione intervenuta tra il SI ed il pregiudicato AN che non vedeva affatto coinvolto l'imputato. L'attività di mediazione svolta dal SI non consentiva di far discendere automaticamente che anche il ricorrente fosse a conoscenza ELla bontà o meno dei crediti che provenivano dL'CH, anch'egli coimputato nei reati fiscali. Il motivo è generico. Dalla lettura ELla sentenza impugnata risulta che il coinvolgimento EL ricorrente nell'illecito meccanismo ELl'illecita compensazione e la consapevolezza ELl'inesistenza dei crediti deriva dal dato, assai significativo, costituito dalla circostanza che nessun pagamento è avvenuto in favore ELla società coobbligata che ha ceduto il credito. A conferma di ciò si cita anche il fatto che è stato lo stesso ricorrente ad ammettere che nessuna verifica fosse stata effettuata sulla società coobbligata. Inoltre, si fa riferimento, con particolare riguardo ai crediti procurati da CH al posto EL CH, alle diffuse argomentazioni contenute alle pagine 117-136 ELla sentenza EL Tribunale. Posto, dunque, che la natura illecita ELl'accordo poggia sul contenuto ELl'intercettazione alla quale la stessa difesa ha fatto riferimento, la cui interpretazione non è sindacabile in questa sede, competeva al ricorrente confrontarsi con gli altri elementi di prova declinati dalla Corte territoriale a sostegno EL suo consapevole coinvolgimento nell'ennesimo ordito illecito portato avanti dal correo SI. t Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. OC LA (capo 1, art. 416 cod. pen., quale partecipe;
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, capi 15, 17, 18, 23, 25, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 55, 72, 73). 1. Violazione degli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. Contraddittorietà e illogicità ELla motivazione. Si lamenta che erroneamente la competenza per territorio è stata individuata nel Tribunale di IA: il reato più grave - L'epoca il ELitto di associazione mafiosa di cui al capo 1) ELla rubrica, poi successivamente riqualificato in associazione semplice - si sarebbe perfezionato nel circondario di EL, posto che, in assenza di elementi certi in ordine ad un diverso luogo di costituzione EL sodalizio, doveva farsi riferimento a quello in cui l'associazione avrebbe iniziato a manifestarsi e ad operare in esecuzione EL programma criminoso. In particolare, i primi reati tributari costituenti i ELitti fine risultavano commessi a EL, in quanto il moELlo F24 con cui erano stati portati in compensazione i crediti inesistenti e/o non spettanti era stato predisposto e trasmesso a EL e le aziende che vantavano tali crediti avevano sede a EL (nello specifico, il fatto descritto nel capo 7-quater, commesso a EL il 16 gennaio 2017, quello descritto nel capo 3-ter, commesso a EL il 16 febbraio 2017 e quello descritto nel capo 5-ter, commesso a EL il 16 marzo 2017). Inconferente doveva ritenersi il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al fatto che in altro procedimento penale avente ad oggetto un'associazione mafiosa che dovrebbe costituire la madre rispetto a quella - figlia - oggetto EL presente giudizio, i giudici non avessero potuto stabilire se alcuni dei reati tributari fossero di competenza ELl'una o ELl'altra associazione. L'evidente alterità dei sodalizi e persino ELle ipotesi di violazione finanziaria contestate nell'altro processo rispetto a quello per cui si procede escludeva qualsiasi appiglio argomentativo negli esiti di tale decisione. I giudici, poi, avevano omesso di confrontarsi con la lettera di accusa, secondo cui tutti i reati tributari oggetto di addebito, ivi inclusi quelli precedentemente menzionati (i primi ad essere realizzati) commessi a EL, fossero esplicativi EL programma ELl'associazione. A conferma di ciò anche la contestazione che i reati tributari sarebbero stati aggravati dalla finalità di agevolare proprio l'associazione mafiosa di cui al capo 1). Si era, dunque, disatteso il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza per territorio nel caso di reati connessi si 9 determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga errori macroscopici ed immediatamente percepibili. Anzi, l'esito EL giudizio confortava l'eccezione, tenuto conto che è stata riconosciuta la continuazione tra tutti i reati fine e affermato che le indebite compensazioni (incluse quelle commesse a EL) fossero esecutive ELlo stesso disegno criminoso rispetto L'associazione e, dunque, esplicativi EL medesimo programma. A nulla, infine, rilevava l'intervenuta riqualificazione EL fatto di cui al capo 1) in associazione semplice stante il principio di perpetuatio iurisdictionis, dovendo ancorarsi la valutazione sulla competenza L'esercizio ELl'azione penale. Il motivo è infondato. Il rilievo su cui le difese appuntano l'eccezione di incompetenza EL Tribunale di IA in favore di quello di EL - ossia che la manifestazione di operatività EL sodalizio dovrebbe farsi risalire alle prime indebite compensazioni, quali ELitti fine, che risultano commesse a EL già dal gennaio 2017 - risulta essere stato disatteso dalle sentenze di merito (v. anche ordinanza EL Tribunale di IA EL 12 marzo 2021) evidenziandosi come tali reati non potessero ritenersi già univocamente evocativi di una consolidata operatività nel Sud Italia ELl'associazione di nuova costituzione, la quale, invece, si erge nella sua funzionale operatività in quel di IA;
per come comprovato dalla commissione in quel territorio ELla pletora dei reati fiscali e di quelli volti a conseguirne l'illecito profitto che va, di pari passo, con la strutturazione materiale EL gruppo criminoso destinato ad operare sino al settembre 2019 e nella cui compagine fanno ingresso nuovi adepti, nell'ambito di un progetto criminoso EL tutto avulso rispetto a quello antecedente che pure aveva visto coinvolto in quel di EL il CH e altri due imputati. Posto che era stato lo stesso CH a prendere le distanze dL'associazione gelese per costituirne una nuova destinata ad operare nel Nord Italia, si afferma l'indifferenza EL dato costituito dai primi tre reati fiscali, pur aggravati dalla finalità agevolativa EL nuovo consesso, «ben potendo essere frutto ELla non istantanea transizione da un gruppo ad un altro e ELle prassi operative utilizzate da alcuni degli imputati con spostamento EL luogo di commissione dei reati fiscali solo una volta consolidata la base operativa EL gruppo al Nord». Tanto premesso, è principio consolidato ELla giurisprudenza di legittimità che la questione di competenza vada risolta avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili, tanto che si è ulteriormente 1 0 precisato che il giudice ELl'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione ELla competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui L'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza ELla soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori EL dibattimento (Sez. 6, n. 33435 EL 04/05/2006, Battistella, Rv. 234348 - 01). Nel caso in esame, correttamente è stato preso in considerazione ai fini ELla determinazione ELla competenza per territorio - ma ciò non è contestato - il reato di cui al capo 1) ELla rubrica, ovvero il ELitto di associazione di tipo mafioso, per cui opera funzionalmente la vis attractiva in quanto ricompreso tra quelli indicati dL'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen. (ex multis v. Sez. 2, n.6783 EL 13/11/2008, dep. 2009, El Abbbouli, Rv. 243300 - 01). A nulla vale, infatti, che L'esito EL giudizio di primo grado il Tribunale abbia poi operato una differente qualificazione EL fatto in associazione per ELinquere semplice. Ciò posto, il capo di imputazione, nella descrizione ELla compagine associativa, indica quale foci di operatività EL sodalizio criminale "anzitutto IA e in altri comuni EL distretto ELla Corte di appello di IA, di Milano e di Torino"; a tale sodalizio, per come ivi radicato, sono poi riferite le qualità dei soggetti individuati con il ruolo di promotori, organizzatori e direttori;
si sottolinea poi, così rimarcando una netta cesura di carattere funzionale e territoriale, la piena ed esclusiva autonomia di tale nuova compagine rispetto alla cosche mafiose di EL alle quali risulterebbe in qualche modo legata;
sempre "in IA e in altri comuni EL distretto ELla Corte di appello di IA, di Milano e di Torino" sono indicate come commesse alcune ipotesi di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso. Pertanto, alla luce ELla descrizione dei connotati strutturali e spaziali che caratterizzano e individuano il nuovo sodalizio criminoso, non assume alcuna decisiva distonia l'ulteriore circostanza che lo stesso capo di imputazione indichi che i primi tre ELitti fine siano stati commessi in EL, in quanto a questi, per come rilevato dai giudici di merito, si aggiungono una pletora di altrettanti (e numerosissimi) reati, di natura pure variegata, che sono indicati come consumati proprio nei territori in cui la piena operatività ELl'associazione risulta essersi manifestata. Con la conseguenza che non affatto manifestamente illogica è la conclusione 11 a cui sono pervenute le sentenze di merito che hanno escluso di poter ritenere che il dato EL tutto parziale dei primi tre reati fiscali (a fronte di oltre cento) possa seriamente ritenersi significativo indizio ELla piena operatività ELl'associazione in EL, ben potendo essere frutto ELla non istantanea transizione da un gruppo L'altro - tenuto conto che lo stesso capo di imputazione descrive la genesi di tale associazione nell'ambito ELle dinamiche criminali associative insistenti in quel di EL - e ELle prassi operative già utilizzate da alcuni degli imputati con spostamento EL luogo di realizzazione dei reati fiscali solo una volta consolidata la base organizzativa EL gruppo al Nord (sul riconoscimento ELla piena autonomia ELla nuova associazione EL CH rispetto a quella gelese e sulla corretta determinazione ELla competenza per territorio nel Tribunale di IA, v. ex mu/tis Sez. 3, n. 24982 EL 10/07/2020, a proposito EL coimputato AN AL). Pertanto, allorché l'individuazione EL loci fori sia condotta in ossequio ai principi dettati dalla Corte di legittimità in materia - secondo cui deve aversi riguardo non tanto al luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività ELla struttura (Sez. 2, n. 19177 EL 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255829 - 01; Sez. 6, n. 4118 EL 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185 - 01) - e consegua ad un apprezzamento che, seppur necessariamente circoscritto in ragione ELla fase preliminare in cui si svolge, si regga su pregnanti e convergenti elementi ricavati dalla stessa contestazione, la valutazione ELla competenza finisce per costituire una questione di fatto rimessa alla valutazione EL giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione. Del resto, la tesi difensiva che vuole individuarsi nelle prime (tre) condotte di indebita compensazione i primi segnali ELl'operatività EL sodalizio mal si concilia con un'imputazione che, proprio alla luce dei plurimi elementi di congiunzione evocati dai giudici di merito, indica chiaramente quale "epicentro" "IA e altri comuni EL distretto di Corte di appello di IA, di Milano e di Torino", quali /oci di "radicamento", in termini di oggettività giuridica, EL nuovo gruppo criminoso che, in quale momento, era additato di possedere le stimmate di sodalizio mafioso. La circostanza, poi, che L'esito EL giudizio di merito quei primi reati fine siano stati poi, con riguardo al CH, ritenuti avvinti dal medesimo disegno criminoso non costituisce una frattura logica EL ragionamento svolto dai giudici di merito ai fini ELla risoluzione ELla questione di competenza, in quanto l'impossibilità di stabilire se le prime indebite compensazioni fossero collegate alla realizzazione di reati già programmati dalla compagine gelese piuttosto che alla 12 nascita ELla seconda associazione è stata legata ad una valutazione compiuta rebus sic stantis, mentre il riconoscimento ELla continuazione consegue agli approfondimenti propri EL giudizio dibattimentale. 2. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione per la ritenuta partecipazione al reato associativo in luogo EL concorso di persone nel reato continuato. Il motivo attiene L'assenza di indici dimostrativi ELla condotta di partecipazione, erroneamente ricavata dal coinvolgimento nei ELitti fine EL sodalizio in assenza di quel necessario quid pluris che deve aggiungersi, con carattere di stabilità - oltre e dopo -, alla condotta criminosa. La censura fa leva sulla natura limitata, nei modi e nei tempi, EL contributo fornito dalla ricorrente (meno di sei mesi) ad un sodalizio preesistente ed operante anche dopo il distacco ELl'imputata (e EL coimputato IA), evidenziando anche l'errore in cui era caduta la Corte di appello nel valorizzare ai fini associativi l'attività, peraltro lecita, prestata dalla ricorrente in favore ELla struttura economico imprenditoriale EL CH e ELle società collegate con l'organizzazione criminale. Si sostiene che la ricorrente ed il IA avrebbero, a tutto concedere, stipulato con il CH un accordo criminoso diretto solo alla commissione di più reati determinati ispirati da un unico disegno criminoso. Si segnala come la stessa sentenza impugnata abbia finito con l'ammettere l'esistenza di una marcata diversità nelle relazioni che il CH intratteneva con i diversi concorrenti nell'accesso agli strumenti apprestati dL'organizzazione e nella condivisione ELla progettualità, aspetti non ravvisabili nelle posizioni dei due ricorrenti. A riprova ELl'estraneità associativa ELla OC e EL IA, si evidenziano i seguenti elementi: il CH non si era mai fatto carico di pagare a favore di OC e IA spese di alloggio e trasferta, di veicoli, di uffici operativi;
a OC e IA non sono mai state fornite schede telefoniche dedicate date invece in uso agli altri associati;
OC non ha mai partecipato a incontri riunioni di sorta che pur si sono tenuti con regolare frequenza fra i presunti associati;
in nessuna ELle intercettazioni riferibili a dialoghi diretti con OC e IA è stato mai utilizzato il linguaggio criptico o significativamente alterato, né sono stati mai trattati temi differenti dalla compensazione contributiva;
OC non ha mai avuto la disponibilità di una serie di abitazioni in uso L'associazione (al proposito se ne indicano quelle di pertinenza) e quindi anche i covi ELl'associazione non sono mai stati messi a disposizione dei ricorrenti;
alla costituzione ELla società AP 13 Consulting di CH è rimasta estranea la OC, pur avendo competenze professionali per coadiuvare i presunti associati in quella specifica attività; le bonifiche ELle auto disposte dagli associati non sono mai state operate sui veicoli in uso alla OC;
l'aumento di capitale ELla società di CH, legato al quadro di Goya, si è realizzato senza alcun apporto da parte ELla OC;
la OC non ha mai avuto ruoli nella società di CH e il dato è significativo perché avendo il CH bisogno di commercialisti per istituire il collegio sindacale ELla sua capogruppo, si sarebbe rivolto a IA o OC, laddove li avesse considerati associati e tanto riprova l'occasionalità dei loro rapporti professionali. Il motivo è infondato. Come già evidenziato a proposito di analoga doglianza EL coimputato IA, la Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che, in tema di associazione per ELinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia EL reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova ELl'esistenza EL sodalizio criminoso dalla commissione dei ELitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività ELl'associazione medesima (Sez. 2, n. 33580 EL 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 - 02; Sez. 2, n. 19435 EL 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670 - 01; Sez. 2, n. 2740 EL 19/12/2012, dep. 2013, Di Sarli, Rv. 254233; Sez. 2, n. 19435 EL 31/03/2016, Ficara, Ry. 266670; da ultimo v. Sez. 1, n. 47347 EL 08/09/2022, Portacci, non mass.; Sez. 2, n. 11287 EL 03/02/2023, Di Noto, non mass.; Sez. 5, n. 33740 EL 21/06/2024, Pattusi, non mass.). Di tale principio i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, essendosi ricavata la prova ELla partecipazione attraverso l'esame dei numerosissimi reati- fine nei quali i ricorrenti risultano avere concorso, le cui modalità esecutive, richiedendo necessariamente la partecipazione di più soggetti consapevoli ELla illiceità ELle proprie singole condotte e ELla loro finalizzazione ad un unico risultato, sono sufficientemente indicative ELl'operatività di un gruppo criminale associato. Del resto, il contributo causale apportato dalla ricorrente (e dal IA) non esaurisce affatto la sua valenza nell'ambito ELla realizzazione EL relativo reato fiscale, ma ne trascende i confini, ridondando finalisticamente a vantaggio EL sodalizio criminoso EL CH che, proprio sulla commissione di tali reati, ha incentrato il meccanismo fraudolento cardine EL gruppo dal medesimo costituito. Peraltro, le sentenze di merito, al di là ELle condotte di tipo "servente" realizzate a vantaggio ELle società EL CH - che la difesa decisamente 14 contesta rivendicando un'autonomia ELla struttura imprenditoriale ELla CH Group s.p.a. e ELle società collegate con l'organizzazione criminale che, invece, a leggere le motivazioni ELla sentenza di primo grado sono caratterizzate da opacità - e gli stabili rapporti con tale imputato intrattenuti, hanno anche valorizzato le relazioni tenute con IA e SI, altri componenti ELl'associazione, la conoscenza di altri soggetti ELla cerchia EL CH e la partecipazione anche ad alcune riunioni a Milano. La circostanza, poi, che i contributi assicurati al sodalizio siano stati circoscritti ad un limitato arco temporale - in quanto, spiegano i giudici di merito, seguono il SI nel suo distacco dL'organizzazione EL CH - non vale ad escludere il rilievo ELla condotta di partecipazione. All'interno ELla struttura associativa la condotta di partecipazione è, pacificamente, a forma libera e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, L'esistenza e al rafforzamento ELl'associazione (Sez. U., n. 22327 EL 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevali, Rv. 224181 - 02). Una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per ELinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività ELl'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione EL ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito ELl'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna (Sez. 2, n. 43632 EL 28/09/2016, Capuano, Rv. 268317 - 01). E ciò anche se l'attività sia di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 EL 25 gennaio 2012, Rv. 252753) o sia stata esplicata durante una fase temporalmente limitata ELla vita ELl'associazione (Sez. 2, 47602 EL 29 novembre 2012, Rv. 254105; Sez. 2, n. 47602 EL 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105; Sez. 3, n. 27910 EL 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 - 01; Sez. 1, n. 43841 EL 15/10/2024, Burulday, non mass., Sez. 5, n. 20737 EL 28/03/2024, Nocera, non mass.). Parimenti esente da vizi di legittimità è la sentenza impugnata in tema di elemento soggettivo: gli elementi probatori valutati dai giudici EL merito appaiono tutti ampiamente sufficienti per dedurre la partecipazione dei due ricorrenti al sodalizio, in quanto i reiterati contributi prestati a vantaggio ELle indebite compensazioni integrano condotte che, sotto il profilo soggettivo, valutate unitariamente, sono logicamente espressive di una evidente affectio societatis, 15 che non è né l'esistenza di un accordo consacrato in atti di costituzione o in uno "statuto", e neanche la formale attribuzione ELla qualifica di associato da parte degli altri sodali, ma - posta l'esistenza, di fatto, ELla struttura ELinquenziale prevista dalla legge - l'innestarsi EL consapevole contributo apportato dal singolo nella prospettiva EL perseguimento ELlo scopo comune (Sez. 5, n. 13071 EL 14/02/2014, Rv. 260211 - 01; v. anche Sez. 2, n. 35141 EL 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740 - 01). Infine, laddove i ricorrenti affermano che dal materiale raccolto non potrebbe desumersi la loro partecipazione alla compagine associativa, essi invocano un'inammissibile rivalutazione EL materiale probatorio, fermo restando che proprio in ragione ELla differenziazione dei contributi e dei ruoli da ciascun partecipe assicurati, non affatto distonico è che per alcuni non siano state registrate forme di coinvolgimento EL tipo di quelle invece riscontrate nei confronti di altri. 3. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione in relazione L'affermazione di responsabilità per i reati di cui L'art. 10 -quater d.lgs. n. 74/2000. La censura attiene alla corretta applicazione EL principio di fungibilità ELla prova nella parte in cui si era ritenuta la testimonianza degli ufficiali di p.g. idonea a sopperire alla mancanza ELl'acquisizione dei moELli F24 relativi alle indebite compensazioni. In realtà, le testimonianze non consentono di colmare l'evidente carenza dimostrativa in ordine al superamento ELle soglie di punibilità, costituendo la presentazione EL moELlo la condotta con la quale si realizza l'indebita compensazione, quale necessario presupposto EL mancato versamento (non potendo tenere luogo ELla presentazione EL moELlo la dichiarazione annuale, né quanto emerge dL'elenco ELle compensazioni redatto dL'Agenzia ELle entrate o dalla G.d.F.). Peraltro, si aggiunge che la testimonianza non può adeguatamente surrogare una prova documentale mancante quando questa costituisca il corpo EL reato. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di legittimità ha affermato che il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza senza che il grado di minore affidabilità ELla prova dichiarativa ne implichi la inutilizzabilità (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile e utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia su quanto rappresentato in talune fotografie, a prescindere dalla loro allegazione alle annotazioni agli atti EL fascicolo EL pubblico ministero;
Sez. 3, n. 47666 EL 14/07/2022, Paglini, Rv. 283827 - 01; in termini, 16 v. Sez. 5, n. 38767 EL 28/06/2017, Gaglini e altri, Rv. 271210; Sez. 6, n. 5312 EL 16/01/2024, Bedani, non mass.; Sez. 5, n. 187 EL 25/1072023, dep. 2024, Grillanda, non mass.). E nessuna ragione vi è per discostarsi da tale principio allorché la mancanza attenga al corpo EL reato, altrimenti giungendosi L'irragionevole conseguenza di escludere, ad es., la ricorrenza ELl'aggravante ELl'arma nella rapina laddove i testi ne abbiano comunque descritto la sussistenza ovvero EL porto illegale nel caso di omicidio commesso avvalendosi di un'arma da fuoco non rinvenuta perché l'omicida se ne è spossessato. Posto, dunque, che il tema indotto dalla difesa attiene alla prova EL reato, nel caso in esame risulta che alla mancata allegazione dei moELli F24 - quali elementi documentali dimostrativi EL superamento ELle soglie di punibilità - si è sopperito attraverso le testimonianze degli ufficiali di p.g., le quali originano da una verifica dei sistemi informativi in possesso ELl'Agenzia ELle entrate che danno notoriamente contezza di tali dati. Peraltro, e sul punto la doglianza risulta anche generica, la sentenza di primo grado dà atto come la materialità dei reati, con conseguente superamento ELle soglie di rilevanza penale, sia stata implicitamente ammessa da una pluralità di imputati, tra i quali si indicano i due ricorrenti, nonché risulti anche dai verbali di accertamento fiscale presenti in atti e come, peraltro, la stessa sia desumibile, per quasi tutti i fatti contestati, a partire dalle ingenti somme versate dai debitori fiscali alle società di transito quali corrispettivi (in percentuale ridotta) rispetto ai crediti compensati (v. pag. 99 e 100). 4. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione in relazione L'art. 43 cod. pen., con riferimento L'affermazione di responsabilità per i reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. La censura attiene L'omesso apprezzamento EL motivo di appello con cui si era evidenziata l'assenza di dolo in capo L'imputata quantomeno per tutti i fatti commessi fino alla fine EL 2017. Si lamenta che la Corte di appello attraverso un ragionamento giuridico viziato abbia finito per trasformare il reato da doloso in colposo e da commissivo in omissivo, avendo rimproverato alla ricorrente "l'omissione di qualsivoglia controllo da parte di chi era in grado professionalmente di farlo" (colpa generica), nonché sostenendo l'irrilevanza ELle incertezze normative e giurisprudenziali in materia rispetto a professionisti che avrebbero dovuto (colpa specifica) informarsi adeguatamente. Non si era considerato che, se OC e IA fossero stati consapevoli ELl'inesistenza dei crediti, avrebbero operato direttamente. Invece, si era 17 illogicamente affermato che, nella veste di meri procacciatori degli imprenditori interessati alle compensazioni, avrebbero potuto, a ragione, rivendicare l'ignoranza ELl'inesistenza dei crediti. Dunque, secondo gli stessi giudici di appello per ritenere la sussistenza EL dolo bisognerebbe poter attribuire ai due imputati un ruolo ben diverso dalla semplice intermediazione, senza però fornire alcun elemento a supporto di tale condotta qualificata. Con la conseguenza che l'argomento speso ELla possibile ignoranza ELla frode in capo ai procacciatori, diviene la miglior dimostrazione ELl'assenza di dolo. Ad ogni modo, la sentenza impugnata non spiegava perché OC e IA non avrebbero dovuto fare affidamento su quanto prospettato dal CH, confortato dalle rassicurazioni dei suoi avvocati e dai documenti che lo stesso CH aveva fatto pervenire ai due coimputati (in particolare la sentenza di assoluzione EL Tribunale di EL EL 2017, nonché l'attestazione ELl'Agenzia ELle entrate di Pescara in ordine alla sussistenza dei crediti). Né poteva assumere rilievo il fatto di aver continuato il procacciamento dei crediti da compensare anche dopo aver scoperto il sistema fraudolento EL CH, trattandosi di un argomento che non poteva valere a "ritroso" e, per come spiegato dL'imputata, dovuto alle pressanti esigenze ELla clientela che era alla ricerca di crediti fiscali da compensare legittimamente. Il motivo è infondato. Dalla lettura ELle sentenze di merito risulta che il riconoscimento EL dolo di concorso nel reato fiscale, lungi dL'essere stato ricavato da una sorta di responsabilità di posizione derivante dalla qualità professionale rivestita sia dalla OC che dal IA - che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo - si nutre ELla ricorrenza di un complesso di convergenti elementi fattuali (non ultimo le stesse iniziali ammissioni comunque rese dal IA, le anomale modalità di fatturazione seguite, il contenuto EL dichiarato ELlo stesso CH e dei dialoghi intercettati anche prima ELl'avvenuto abbandono EL CH), dimostrativi ELl'essersi gli imputati prestati L'attuazione ELl'originario disegno illecito perseguito dal CH e soci volto alla realizzazione di indebiti profitti, lucrati per la loro spettanza dai ricorrenti (v. pagg. 137-146 ELla sentenza di primo grado e pagg. 328 e 329 ELla sentenza impugnata). Inoltre, va escluso, per come prospettato dalla difesa, che ai fini ELla prova EL dolo non possa tenersi conto EL comportamento successivo al reato: è asserzione contraria al costante orientamento ELla giurisprudenza di legittimità che ritiene tale comportamento rilevante ai fini ELla prova EL dolo (sul punto Sez. 18 1, n. 11928 EL 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 5, n. 23992 EL 23/02/2015, A., Rv. 2653061, Sez. 3, n. 43995 EL 12/09/2023, Donna, non mass.). Peraltro, l'argomento costituito dL'avere gli imputati, una volta "bruciato" il CH, proseguito nell'attività di procacciamento dei crediti da compensare, non si pone in termini affatto distonici col ragionamento seguito dai giudici di merito, in quanto il rivolgersi ad altri soggetti per continuare le stesse operazioni, lungi dal conseguire ad una accertata esclusione ELla consapevolezza EL sistema fraudolento sino allora orchestrato dal CH, finisce per porsi in sostanziale continuità con l'affermata pregressa consapevolezza ELle operazioni svolte. Del resto, anche a voler prescindere dalla pluralità di elementi sintomatici EL dolo citati dalla sentenza di merito, la natura di reato a dolo generico non lascia spazio neppure al dubbio che gli imputati, secondo la tesi difensiva, avrebbero manifestato sulla reale natura dei crediti, non essendo il dubbio su una circostanza di fatto che costituisce elemento essenziale ELla fattispecie criminosa di per sé sufficiente ad escludere il dolo, in quanto chi agisce nel dubbio è invece consapevole di potersi esporre a violare la legge, cosicché il compimento ELl'azione comporta l'accettazione EL rischio nella causazione ELl'evento, concretizzando così una forma di responsabilità a titolo di dolo eventuale (sulla natura di reato a dolo generico punibile anche a titolo di dolo eventuale, v. proprio con riguardo ad illecite compensazioni operate dal CH in concorso con altri soggetti, tra i quali anche chi ha assunto la veste di procacciatore, Sez. 3, n. 23027 EL 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755 - 01, in motivazione a pag. 6). Con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, sfuggono al vizio di motivazione le censure mosse a proposito degli argomenti comunque spesi per confutare la tesi difensiva ELl'ignoranza dei crediti. Valenza di merito hanno, infine, le altre censure difensive in quanto attaccano la motivazione sulla scorta di un'alternativa ricostruzione dei fatti che avrebbe determinato l'agire degli imputati, non consentita in questa sede. 5. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione in relazione L'art. 110 cod. pen. con riferimento L'affermazione di responsabilità per i reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. Posta la natura di reato proprio istantaneo ELla fattispecie di cui L'art. 10- quater d.lgs. n. 74/2000 e la circostanza che le compensazioni non erano state materialmente operate dai ricorrenti avendo loro agito quali meri intermediari (rectius nel procacciare, prima a CH e poi a SI, il contatto con imprenditori interessati al pagamento dei crediti tributari mediante compensazione 19 con i crediti acquistati), la difesa pone il problema ELla configurabilità EL concorso di persone in capo agli imputati, stante l'assenza di una posizione di garanzia da costoro rivestita da cui derivino obblighi di controllo, nonché di una valenza istigatrice ELl'intermediazione svolta, considerato che non si era al cospetto di imprenditori già motivati e alla ricerca dei crediti necessari che sarebbero stati quantomeno rafforzati nel loro intento dalla proposta EL procacciatore, ma di imprenditori mossi da un intento egoistico già ben ELineato e non certamente rafforzato, ma nemmeno agevolato dL'opera EL procacciatore. Il motivo non è fondato. Il concorso di persone nel reato proprio non determina, in forza EL principio di atipicità che governa l'istituto, alcuna restrizione ELl'area dei contributi che possono essere prestati dai concorrenti che non rivestono la qualifica soggettiva richiesta dalla legge per il perfezionamento EL reato. Il codice EL 1930, operando un'inversione di rotta rispetto al codice ZanarELli EL 1889, ha optato per il moELlo ELla tipizzazione unitaria basata sul criterio ELl'efficienza causale ELla condotta di ciascun concorrente, a cui non sfugge affatto l'ipotesi in cui l'estraneo contribuisce col suo comportamento di partecipe alla lesione EL bene protetto realizzata dal soggetto qualificato. Nel caso in esame, si è correttamente evidenziato come il reperimento di soggetti che possano acquistare crediti fasulli si pone, nell'ambito ELla catena criminosa congegnata dal CH e soci, come un antecedente causale necessario alla successiva e conseguenziale operazione volta L'indebita compensazione, posto che in tanto l'operazione si conclude e l'F24 viene emesso, in quanto gli imputati hanno consapevolmente procurato l'acquirente, cioè il soggetto che evaderà le imposte compensandole con falsi crediti e che mi retribuirà per questo. Si è al cospetto di un contributo che rispetto alla materiale trasmissione EL moELlo svolge una funzione strumentale di carattere agevolativo, a nulla valendo che l'imprenditore alla ricerca ELla scappatoia fiscale fosse già in tal senso orientato, in quanto l'attività EL procacciatore costituisce l'anello di congiunzione col successivo meccanismo fraudolento a sostegno EL quale il gruppo criminale era stato costituito. Del resto, a conferma ELla soluzione raggiunta, possono richiamarsi i precedenti ELla Corte di legittimità che, proprio nell'affermare la configurabilità EL concorso ex art. 110 cod. pen. da parte ELl'extraneus nel ELitto di cui L'art. 10 -quater d.lgs. n. 74/2000, hanno attribuito rilievo anche a contributi non solo di istigazione morale ma anche agevolativo: 20 - Sez. 3, n. 40324 EL 05/10/2021, Gabriele, Rv. 282334 - 01 a proposito ELla condotta EL componente EL collegio sindacale di una società che esprima parere favorevole L'acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, nella consapevolezza di tale inesistenza e ELla strumentalità ELl'acquisto al successivo utilizzo EL credito a fini di compensazione;
- Sez. 3, n. 1999 EL 14/11/2017, dep. 2018, Addonizio, Rv. 272713-01, riguardo il contributo prestato dal consulente fiscale. Né una tale conclusione risulta contraddetta dal precedente ELla Corte di legittimità citato nella requisitoria EL pubblico ministero a motivo ELla richiesta di annullamento ELla sentenza in parte qua, per cui "va esclusa la configurabilità EL reato in quanto l'imputato non ha compilato alcun mod. F24 in cui avrebbe dovuto indicare il credito, inesistente o non spettante, da portare in compensazione (Sez. 3, Sentenza n. 15236 EL 16/01/2015)". In realtà, il principio citato, lungi dL'affermare una sorta di indifferenza ai fini concorsuali dei contributi resi, attiene ad ipotesi EL tutto diversa, in cui si era al cospetto EL mero dato costituito dal mancato versamento ELle somme dovute in assenza a monte EL meccanismo ELla compensazione, in relazione al quale la compilazione EL moELlo F24 assumeva valenza decisiva ai fini di prova. 6. Vizio di motivazione in ordine al diniego ELle circostanze attenuanti generiche, nonché alla determinazione ELla pena per la violazione più grave (quella di cui al capo 1, ELla rubrica) e per i reati in continuazione. Erronea applicazione ELl'aumento di pena dovuto alla recidiva reiterata e specifica. Si era disatteso il riconoscimento ELle attenuanti generiche facendosi riferimento L'assenza di elementi tali da fondare una valutazione di effettiva resipiscenza (affermazione da ritenersi già EL tutto eccentrica rispetto al nostro ordinamento processuale), non ravvisabili a giudizio ELla Corte di appello nella partecipazione al processo e nella spiegazione dei motivi a fondamento ELl'agire criminoso. In realtà, non si era apprezzato che con l'atto di appello la difesa aveva incentrato la richiesta sul comportamento collaborativo reso dL'imputata - che le era valso la sostituzione ELla misura cautelare inframuraria con quella domiciliare (al riguardo si cita il parere favorevole prestato dal pubblico ministero, che richiama le dichiarazioni rese dalla ricorrente con l'interrogatorio EL 30 gennaio 2020) - e sul fatto che la stessa avesse completamente cambiato vita iniziando un percorso lavorativo EL tutto diverso da quello in cui erano maturate le condotte contestate. Apodittica era la motivazione posta a fondamento ELla determinazione EL 21 trattamento sanzionatorio, soprattutto alla luce ELle censure di sproporzione sollevate dalla difesa con l'atto di appello, stante il contributo definito marginale prestato dL'imputata al sodalizio protrattosi per un arco temporale di appena pochi mesi. Privo di motivazione era l'aumento per la recidiva, avendo la Corte d'appello omesso di indicare sul perché i reati oggetto EL presente procedimento sarebbero sintomatici di un'ulteriore pericolosità sociale ELl'imputata. Il motivo non è fondato. Quanto alle attenuanti generiche, sebbene possa concordarsi con la difesa laddove stigmatizza la apoditticità ELla motivazione resa dalla Corte d'appello nella parte in cui ha disatteso il rilievo costituito dalla valenza ELle problematiche familiari che hanno indotto l'imputata ad abbandonare il mondo criminale, resta il dato dirimente costituito dal richiamo, quale indice di pregnante disvalore, dei precedenti specifici dalla medesima annoverati. Al riguardo, infatti, deve richiamarsi l'orientamento ELla Corte di legittimità secondo cui per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse ELl'imputato, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi ELl'art. 62 - bis cod. pen. resta oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti ELla propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento (Sez. 6, n. 42688 EL 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 EL 18/1/2011, Rv. 249163). Ne consegue che il diniego ELle stesse può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi, tra cui anche il riferimento ai precedenti penali (Sez. 1, n. 12787 EL 05/12/1995, Rv. 203146 — 01; Sez. 5, n. 43952 EL 13/04/2017, Rv. 271269 — 01, Sez. 6, n. 8668 EL 28/5/1999, Milenkovic, Rv. 214200). Generico, invece, resta l'indice costituito dal rilievo EL contributo processuale fornito dL'imputata, non potendosi al riguardo valorizzare il mero richiamo ELla circostanza che il pubblico ministero ha espresso, per tale ragione, parere favorevole alla sostituzione misura (condiviso dal Gip), senza precisarne il contenuto, indicazione necessaria al fine di consentire alla Corte di legittimità di svolgere appieno il proprio sindacato sulla motivazione resa dal giudice EL merito. Anche la misura EL trattamento sanzionatorio sfugge al vizio di legittimità denunziato, essendosi richiamati quali indici di disvalore la gravità dei fatti anche 22 in ragione EL numero significativo dei reati per i quali l'imputata è stata riconosciuta colpevole. Manifestamente infondata è la censura in tema di recidiva, in quanto generico sul punto è il relativo motivo di appello (v. penultima e ultima pagina EL motivo n. 5 ELl'atto di appello). 7. Erronea applicazione ELl'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 avuto riguardo L'applicazione ELle pene accessorie in assenza di alcuna motivazione in ordine alla misura concretamente inflitta. Il motivo è inammissibile in quanto non proposto con l'atto di appello e non ricorrendo un'ipotesi di "pena illegale" risultando la misura ELle pene accessorie inflitte nella cornice stabilita dalla legge. Il ricorso va, quindi, rigettato. SS FR (art. 416 cod. pen., ritenuta la partecipazione capo 1; art. 10 - quater d.lgs. n. 74/2000, capi 67 e 68; art. 346-bis cod. pen., capo 102, esclusa l'aggravante EL comma 4, e 117; ELitti di falso, capi 111, 115, 116 nei sensi precisati dal Tribunale). 1. (Sul capo 1, art. 416, comma 2, cod. pen.). Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova), in riferimento L'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 416, comma 2, e 133 cod. pen. Il motivo attiene alla tenuta degli elementi dimostrativi ELla condotta di partecipazione che si sostiene i giudici di merito abbiano finito per ricavare dai meri rapporti, anche familiari, con il CH, omettendo di considerare che l'imputato non aveva nessun vincolo permanente o contatti operativi con le altre persone indicate nel capo di imputazione, non aveva partecipato a riunioni e non aveva alcuna contezza ELl'esistenza di un substrato organizzativo. Inconferenti erano al riguardo le intercettazioni pure evocate dai giudici di merito. Anzi, si sottolinea come il processo avesse restituito la figura di un imputato che non solo non soggiace agli ordini, ma "prendesse in giro" l'asserito vertice associativo e lo "beffasse in maniera continuativa", portando il CH a credere di poter contare sulla sua attività di mediazione illecita, unica ragione che lo aveva portato a compiere più atti di disposizione (consegne di denaro) che altrimenti non avrebbe effettuato. Si deduce, infine, l'assenza di un contributo causale che, alla stregua EL moELlo condizionalistico, fosse idoneo ad integrare la condotta di partecipazione, nonché ELla relativa affectio societatis. 23 Il motivo è manifestamente infondato. Va, anzitutto, ricondotta ad un mero refuso la generica indicazione nel titolo EL presente motivo, come in quelli successivamente rubricati dal numero 2 al numero 6, ELla denuncia di violazione ELl'art. 133 cod. pen., in quanto si tratta di un tema che la difesa affronta nel motivo finale rubricato al numero 7. Tanto premesso, quanto alla condotta di partecipazione, la doglianza difensiva reitera le censure, peraltro anche di fatto, già spiegate con l'atto di appello e disattese dalla Corte d'appello con motivazione che non si presta alla censura di legittimità denunciate. Le sentenze di merito, infatti, hanno precisato come il contributo EL ricorrente non si esaurisca nell'ambito dei rapporti intercorrenti con il CH di cui era l'uomo di fiducia in ragione dei rapporti familiari e commerciali che li legavano, ma svolga anche un'efficienza causale a favore EL sodalizio. In particolare, si sono indicate l'attività di fornire, a molteplici soggetti anche associati con cui il CH interloquiva, schede telefoniche dedicate per le comunicazioni riservate, nonché di assicurare il supporto tecnico, essendo elettricista, per effettuare la bonifica sulle auto al fine di rilevare eventuali microspie;
si cita anche l'intermediazione svolta tra CH e due commercialisti che, a loro volta, hanno clienti che fruiscono dei servizi EL CH (v. anche pagg. 336, 349 e ss. sentenza di primo grado). Si è, dunque, al cospetto di un'attività che integra la condotta di partecipazione, in ossequio a quanto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui la condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, L'esistenza e al rafforzamento ELl'associazione e, quindi, alla realizzazione ELl'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito ELl'associazione (Sez. 6, n. 1472 EL 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213447 - 01). Parimenti indicati sono gli elementi evocativi ELl'a ffectio societatis, tratti anche dal compendio intercettivo citato a dimostrazione ELla conoscenza di tutti gli affari anche più complessi che riguardano il CH e dal rapportarsi in più occasioni con gli altri membri EL gruppo (v. anche pagg. 320 e 322 sentenza di primo grado). Né a fondamento EL rilievo è ammesso contestare il contenuto significante ELle intercettazioni, non scrutinabile in questa sede esulando evidenze di palese distonia. La circostanza, poi, che l'imputato vedesse nell'interrelazionarsi col CH la possibilità di acquisire autorevolezza nel mondo EL lavoro non priva ELla 24 destinazione finalistica la condotta, in quanto ben possono assumere rilievo forme caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio EL sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte EL singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica EL soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla ELla rilevanza penale (Sez. 2, n. 52005 EL 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767 - 01). Tanto basta a configurare a carico ELl'imputato il reato contestato, non assumendo alcun rilievo il fatto che non partecipasse alle riunioni EL gruppo, stante anche il ruolo di diretta subordinazione al CH ovvero che millantasse conoscenze con soggetti influenti, trattandosi di aspetti che non privano di rilievo causale, sul piano agevolativo e rafforzativo, i contributi comunque reiteratamente resi a favore EL sodalizio, correttamente ricondotti alla figura non qualificata EL partecipe. 2. (Sui capi 67 e 68, artt. 110 cod. pen., 10 -quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000). Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova) in riferimento L'art. 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (requisiti ELla sentenza) e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 110 cod. pen., 10 -quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 e 133 cod. pen. Si lamenta l'inconferenza degli elementi addotti a sostegno EL coinvolgimento EL ricorrente nelle indebite compensazioni e, in particolare, EL contenuto ELle intercettazioni telefoniche (su cui aveva riferito il teste di p.g. Checco) evocate nelle sentenze di merito a dimostrazione che il ricorrente abbia reclutato imprenditori - clienti per realizzare i reati contestati nei capi 67) e 68). Si richiamano, a conferma ELl'ipotesi difensiva, le dichiarazioni di estraneità rilasciate dal coimputato CH. Nessun diretto e personale coinvolgimento era stato poi asseverato nella gestione ELle società beneficiarie ELle indebite compensazioni. Difettavano, dunque, quelle figure di carattere significativo in forza ELle quali la giurisprudenza ammette il concorso ELl'extraneus nel reato proprio di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (si rammenta come l'imputato sia un elettricista e non un commercialista) Il motivo è manifestamente infondato. La censura, infatti, assume valenza di merito in quanto finisce per investire il contenuto ELle intercettazioni telefoniche in forze ELle quali i giudici di merito hanno ritenuto il ricorrente parte attiva nelle indebite compensazioni. 25 In particolare, la sentenza impugnata, in coerenza con i dialoghi registrati, ha sottolineato come l'imputato avesse fatto da tramite tra il CH e il MA, indicato come uno dei soggetti a cui era riferibile la società sportiva AN IA che ha portato in compensazione crediti inesistenti ceduti dal CH. E tale ruolo è stato anche riempito di significato facendosi riferimento L'attività materiale svolta in favore EL disegno illecito perseguito dal CH, ELla cui contezza in capo L'imputato si sono citati elementi altrettanto significativi (v. pag. 149 e ss., 218 sentenza di primo grado e 341 di quella impugnata). L'affermazione ELla compartecipazione EL ricorrente sfugge, dunque, alle censure di legittimità sollevate e tanto alla luce ELla tipizzazione unitaria EL concorso di persone nel reato, la quale assegna rilievo, a pari titolo, a chi compie la condotta tipica rispetto a colui o a coloro che — come l'imputato - hanno apportato un contributo qualsiasi, purché dotato di rilevanza causale nell'ambito ELla realizzazione collettiva EL fatto (sul tema in diritto vedi anche le argomentazioni spese a proposito ELl'analogo motivo svolto dalla difesa ELla coimputata OC sub 5). 3. (Sui capi 102 e 117; art. 346-bis, comma 1, con esclusione EL comma 4 quanto al capo 102). Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova) in riferimento L'art. 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (requisiti ELla sentenza) e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 346-bis, comma 1, e 133 cod. pen. Il motivo attiene alla mancata riqualificazione in truffa dei reati di traffico di influenze illecite, contestati ai capi 102) e 117) ELla rubrica, con conseguente esclusione ELla procedibilità per difetto di querela (trattandosi di fatti accertati a seguito di intercettazioni telefoniche), che la difesa aveva sollecitato richiamando un orientamento ELla Corte di legittimità (Sez. 6, n. 28657 EL 2/02/2021, Lepore, Rv. 281980 - 01) che la Corte d'appello aveva disatteso richiamando altro orientamento giurisprudenziale da ritenersi però a sua volta superato da successivi interventi ELla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 47671 EL 28/11/2023, D'Andrea, non mass.). In particolare, si lamenta l'omesso approfondimento ELl'inesistenza EL millantato percettore finale ELl'utilità promessa, dovendosi escludere il traffico di influenze ogniqualvolta l'indicazione o il richiamo al ruolo EL percettore risulti talmente generico da non rendere neppure certo il riferimento ad un pubblico ufficiale o a un funzionario, né il chiaro tipo di mansioni svolte (nella fattispecie inesistente). 26 In sostanza, è da ritenersi al di fuori ELl'ambito applicativo ELla fattispecie stante l'assenza anche ELl'oggettività giuridica imposta dalla norma la vendita di un'influenza che non esiste e che mai potrà essere esercitata (il c.d. compratore di "fumo", indotto in errore a compiere un atto di disposizione patrimoniale che altrimenti non avrebbe compiuto). Nel caso in esame, si sottolinea come tutti i p.u. evocati siano inesistenti e che l'imputato, tramite la millanteria, truffava sia CH che LI fingendo di poter corrompere un funzionario pubblico e chiedendo per questa attività un compenso. Il motivo è fondato. La Corte di merito ha disatteso la differente prospettazione qualificatoria sollecitata dalla difesa facendo mero richiamo ELl'orientamento giurisprudenziale che, ricostruito il rapporto tra l'abrogato reato di millantato credito di cui L'art. 346, comma 2, cod. pen. e la fattispecie di traffico di influenze illecite, come novellata dalla legge n. 3 EL 2019, ha affermato che l'abrogazione ELl'art. 346 cod. pen. non ha significato l'abolizione ELle ivi descritte figure criminose, specificamente di quella contenuta nel comma secondo, e non ha comportato la sopravvenuta irrilevanza ELle condotte prima sussumibili in entrambe le diverse e autonome figure (Sez. 6, n. 32574 EL 26/05/2022, Lucchese, Rv. 283724; Sez. 6, n. 20935 EL 22/03/2022, Cobalchini, Rv. 283270). Si tratta, però, di un orientamento che non solo ha rinvenuto esiti difformi nella giurisprudenza ELle Sezioni semplici (al riguardo può farsi riferimento alla ricostruzione operata da Sez. 6, n. 47671 EL 15/09/2023, d'Andrea, e alla giurisprudenza richiamata, in motivazione da pag. 6 a pag. 13 EL considerato in diritto), ma che risulta successivamente superato dal recente intervento ELle Sezioni unite Mazzarella, le quali hanno affermato che, in tema di ELitti contro la pubblica amministrazione, non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui L'art. 346-bis cod. pen., come modificato dL'art. 1, comma 1, lett. t), legge 9 gennaio 2019, n. 3, ed il reato di millantato credito "corruttivo" di cui L'art. 346, comma 2, cod. pen., abrogato dL'art. 1, comma 1, lett. s), legge n. 3 cit., le cui condotte potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi EL reato di truffa, in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito "corruttivo", purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi ELla relativa diversa fattispecie incriminatrice (Sez. U, n. 19357 EL 29/02/2024, Mazzarella, Rv. 286304 - 01). Tanto premesso, le sentenze di merito - in ragione di quanto esposto alle 27 pagine 267 e ss. riguardo alla vicenda di cui al capo 102) e alle pagine 289 e ss. con riferimento alla vicenda di cui al capo 117) - hanno evidenziato come si sia al cospetto ELl'ipotesi EL c.d. "venditore e compratore di fumo" e tanto basta a ritenere non integrata la fattispecie incriminatrice contestata, alla luce anche ELla nuova formulazione ELla fattispecie a seguito ELla recente riforma introdotta dL'art. 1, comma 1, lettera e) ELla L. 9 agosto 2024, n. 114, per cui ora le relazioni EL mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente esistenti e utilizzate, con eliminazione di qualunque profilo di millanteria. Ciò esime la Corte di legittimità da ogni ulteriore valutazione rispetto alla sussumibilità ELla vicenda nell'alveo ELla fattispecie di truffa, in quanto questione di fatto che richiederebbe accertamenti di merito preclusi in sede di legittimità e tanto a prescindere dalla mancata proposizione ELla querela (e dalla carenza di interesse EL ricorrente allo scrutinio di tale profilo). Non essendo i fatti di cui ai capi 102) e 117) previsti dalla legge come reato dovrà procedersi alla rideterminazione EL trattamento sanzionatorio, operazione alla quale può procedere direttamente la Corte di legittimità, ai sensi ELl'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. Considerato che la sentenza impugnata ha inflitto L'imputato la pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione (v. pag. 344), stabilendo, in aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per i reati di cui al presente giudizio sulla condanna irrevocabile EL Gup EL Tribunale di IA (anni quattro e mesi sei di reclusione): anni uno di reclusione per il reato di cui al capo 111), anni uno di reclusione per il reato di cui al capo 1) e complessivamente anni uno di reclusione per le residue imputazioni (ossia per i reati di cui ai capi 67, 68, 102, 115, 116 e 117), dovranno detrarsi quattro mesi di reclusione a cagione EL disposto annullamento parziale per i reati di cui ai capi 102) e 117). La pena inflitta L'imputato dovrà complessivamente determinarsi in anni sette e mesi due di reclusione, risultato al quale si giunge eliminando mesi quattro di reclusione dalla pena complessivamente inflitta di anni sette e mesi sei di reclusione. 4. (Sul capo 111; art. 648-ter.1, commi 1 e 3, cod. pen). Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova) in riferimento L'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (requisiti ELla sentenza) e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 110, 648-ter.1, commi 1 e 3, cod. pen. e 133 cod. pen. La difesa nel motivo di appello ha sostenuto che le indebite compensazioni attribuite L'imputato (capo 67, artt. 110 cod. pen. e 10-quater, comma 2, d.lgs. 28 n. 74/2000, in concorso con CH ed altri) sono successive alla commissione EL reato di autoriciclaggio (capo 111), tanto che il Tribunale ha superato la contestazione ipotizzando ulteriori indebite compensazioni precedenti al reato di a utoricicla gg io. Tanto premesso, si lamenta che la Corte di appello nell'affermare che almeno parte ELle somme provenienti da CH e destinate alla Lasting Led EL SS siano pervenute dopo la commissione EL reato di cui al capo 67), non ne abbia tratto le necessarie conseguenze escludendo la responsabilità ELl'imputato quale ritenuto concorrente nel reato di autoriciclaggio (capo 111), almeno con riferimento al provento ELle indebite compensazioni di cui al capo 67) e mandandolo assolto per la condotta contestata al capo 111). Si sostiene, altresì, che lo stesso Tribunale, accertato che non è stata raggiunta la prova che la somma così come quantificata nel capo di imputazione fosse interamente provento di ELitto (potendosi ammettere che parte dei conferimenti in denaro possano trovare spiegazioni in effettive forniture a CH di lampade e materiali - v. pag. 281 sentenza di primo grado), abbia ritenuto di riqualificare l'ipotesi di reato in quella di cui L'art. 648-bis ovvero ricorrendone i presupposti in quella di cui L'art. 648-ter cod. pen., supponendo un'identità EL fatto, escludendo, però, la violazione ELl'art. 521 cod. proc. pen. che, invece, ad avviso ELla difesa sussiste stante la diversità ELle finalità e, quindi, EL relativo atteggiamento psicologico dei presunti concorrenti rispetto L'originaria ipotesi di autoriciclaggio. Inoltre, problematico era individuare il ELitto presupposto nell'illecita compensazione quale reato che avrebbe prodotto il reddito da poter essere reimpiegato. Infine, si evidenzia che l'istruttoria aveva asseverato l'esistenza di un'avviata attività commerciale giustificativa dei flussi finanziari in entrata sul conto ELl'imputato. Il motivo è manifestamente infondato. Anzitutto va precisato che dalla lettura ELla sentenza di primo grado (v. pagg. 277 e ss.) risulta che il Tribunale, in aderenza L'editto dispositivo, ha ritenuto il ricorrente responsabile EL ELitto di autoriciclaggio di cui al capo 111), in relazione al ELitto presupposto costituito dai flussi di denaro derivanti dalle illecite compensazioni EL CH contestate in concorso con il SS al capo 67). In particolare, è stato ritenuto provato - e rispetto a tale decisum le censure riproposte in questa sede a conferma ELla esclusiva riconducibilità dei flussi finanziari ad attività lecite assumono valenza di merito - che parte ELle somme rigirate sulla Lasting Led EL SS (e di cui si sostiene il CH fosse socio 29 di fatto) costituiscano profitto di pregresse partecipazioni ELl'imputato a reati compiuti in concorso con CH. Se è vero, per come evidenziato dalla difesa, che i reati di indebite compensazioni attribuiti al SS sono stati commessi il 26/10/2017 (capo 67) ed il 31/01/2018 (capo 68), mentre il reato di autoriciclaggio risulta contestato dal gennaio 2016 al dicembre 2017, la Corte d'appello, dopo avere precisato che l'obiezione difensiva vale per il capo 68), ha al contempo escluso che analoga obiezione sia interamente sostenibile con riguardo al capo 67), posto che l'istruttoria dibattimentale (v. intercettazioni ed accertamenti di p.g. richiamati a pag. 342 ELla sentenza impugnata) ha comunque accertato che almeno parte ELle somme provenienti dal CH ("di cui non si dubita che sono il frutto ELle attività di indebita compensazione anche in ragione ella stretta vicinanza dei reati") siano pervenute dopo la commissione EL reato di cui al capo 67). Ne ha, quindi, correttamente concluso che l'imputato va necessariamente ritenuto concorrente nel reato di autoriciclaggio con riferimento al provento ELle indebite compensazioni di cui al capo 67), essendo concorrente nel reato di indebite compensazioni e, per tale parte di condotta, va ritenuto responsabile EL reato contestato al capo 111). Nessun profilo, dunque, di immutatio facti per come assume la difesa. Del resto, lo stesso Tribunale, accedendo alla tesi EL pubblico ministero "che vuole parte ELle somme provento di ELitto rigirate sulla Lesting Led costituire profitto di pregresse partecipazioni di SS a reati compiuti in concorso con CH", ha affermato il ruolo di "intraneus" EL ricorrente nella pregressa vicenda criminosa e non di extraneus per come adombrato nel ricorso, laddove si sostiene che la decisione di primo grado abbia mutato rotta affermando nella sostanza una responsabilità per il più grave ELitto di riciclaggio, ipotesi che invece il Tribunale ha indicato solo per completezza argomentativa "diversamente opinando". 5. (Sui capi 115 e 116; art. 110, 81, comma 2, 477, 482, 483, 494, 479 cod. pen). Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova) in riferimento L'art. 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (requisiti ELla sentenza) e vizio di motivazione con riguardo agli artt. art. 110, 81, comma 2, 477, 482, 483, 494, 479 e 133 cod. pen. Posto che la condotta contestata al ricorrente doveva individuarsi in quella di "intermediario tra il CH ed il Bina ove quest'ultimo riceveva dL'imputato le somme di denaro ricevute dal CH", si eccepisce, stante l'identità EL fatto, il ne bis in idem con la condotta contestata al capo 119) che ha portato 30 L'assoluzione EL ricorrente e EL Bina (giudicato separatamente). Si evidenzia, poi, l'estraneità con la condotta ELl'imputato dei residui reati indicati nel capo di imputazione, così come dal reato di cui al capo 116), costituente un'appendice EL capo 115). Il motivo è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello che ha sottolineato la diversità dei fatti e non scandito da specifica critica ELle argomentazioni poste a base ELla sentenza impugnata. 6. Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova) in riferimento L'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (requisiti ELla sentenza) e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 530, comma 2, 533 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. Il motivo attiene alla corretta applicazione ELla regola di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, mancando nella sentenza impugnata una motivazione volta a confutare anche le spiegazioni alternative EL fatto. La censura è EL tutto generica, in quanto il ricorrente omette di specificare quale sarebbe stata l'ipotesi alternativa corretta che, seppur non fornita di prova piena, avrebbe dovuto formare oggetto ELla valutazione giudiziale, conducendo L'auspicato risultato assolutorio. 7. Nullità ELla sentenza per violazione e falsa applicazione ELla legge penale con riguardo L'art. 192 (valutazione ELla prova) in riferimento L'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (requisiti ELla sentenza) e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Si lamenta, per un verso, che la Corte di appello, fondando il diniego ELle circostanze attenuanti generiche sull'assenza di resipiscenza EL ricorrente, abbia finito per far assumere rilievo ostativo L'esercizio di una facoltà legittima quale la facoltà ELl'imputato di restare in silenzio e, per altro, disatteso la presenza di indici circostanziali favorevoli, quale l'epoca datata ELl'ultimo precedente penale (risalente al 1988). Si lamenta, infine, che la Corte di merito, pur avendo nell'esaminare il capo 68) ritenuto condivisibile l'obiezione difensiva secondo cui le indebite compensazioni erano avvenute prima EL reato di autoriciclaggio, non avesse ridotto la pena. Il motivo è manifestamente infondato. Come evidenziato sub 4, già il Tribunale aveva circoscritto l'affermazione di responsabilità in ordine al ELitto di autoriciclaggio a parte ELle somme provento dei ELitti di indebita compensazione, alla luce ELla prospettazione difensiva che lo indicava come in parte "extraneus" sul rilievo che i reati presupposti fossero 31 successivi alle condotte di autoriciclaggio (v. pag. 282 sentenza di primo grado). Di conseguenza, nessuna ulteriore riduzione obbligata di pena gravava sul giudice di appello. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha condiviso le ragioni EL diniego espresse dal Tribunale, il quale ha anche richiamato indici di disvalore attinenti al ELitto associativo e alla condotta ELl'imputato, con la conseguenza che non affatto decisivo si rivela il rilievo difensivo che vuole la motivazione viziata per non avere comunque favorevolmente apprezzato la natura datata EL precedente penale annoverato dal ricorrente, considerato anche il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego ELla concessione ELle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 EL 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 EL 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01; Sez. 2, n. 23903 EL 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 EL 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01). Peraltro, è consentito al giudice EL merito, una volta affermata la penale responsabilità ELl'imputato, valutare negativamente ai fini circostanziali ex art. 62-bis cod. pen., la condotta processuale ELl'imputato che, pur a fronte di profili di colpevole evidenza (sono citate le vicende relative alla patente e alle false denunce di smarrimento), abbia mantenuto un atteggiamento "non collaborativo". (Sez. 2, n. 28388 EL 21/04/2017, Leo, Rv. 270339 - 01. In motivazione, la S.C. ha osservato che, se l'esercizio EL diritto di difesa rende, per scelta EL legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dL'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale EL comportamento tenuto durante lo svolgimento EL processo, agli effetti e nei limiti di cui L'art. 133 cod. pen.; Sez. 4, n. 20115 EL 4/04/2018, Prendi, Rv. 272747 - 01, a proposito di imputato che aveva protestato contro ogni evidenza l'estraneità ai fatti). La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 102) e 117), perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, eliminandosi il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi quattro di reclusione;
va invece dichiarato inammissibile nel resto il ricorso. 32 Di MO MO (art. 10-quater d.igs. n. 74/2000, capi 9, 25, 30, 44, 48, 49 e 51) ELla rubrica). 1. Contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità ELla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di responsabilità EL ricorrente per i reati contestati in ordine ai reati di cui ai capi 9), 25), 30), 44), 48) e 51) ELla rubrica. Si lamenta anzitutto che, a fronte di una contestazione elevata per avere concorso nelle indebite compensazioni nella qualità di intermediario abilitato alla presentazione dei moELli F24, la sentenza impugnata - posto che l'istruttoria aveva accertato che l'imputato ebbe ad abilitarsi a detto servizio soltanto dL'8 maggio 2018 e, dunque, al medesimo non potevano riferirsi tutti i moELli F24 trasmessi per suo conto prima di quella data (capi 9, 25, 30, 44 e 51) - aveva mutato il tiro facendo riferimento ad un interesse manifestato dal ricorrente alla compensazione dei crediti di imposta per come si ricaverebbe dalle dichiarazioni di CH e EL IA (l'interesse deriverebbe dal legame sentimentale - indimostrato - con la IT AE, titolare ELla ditta LM, indicata quale coobbligata cedente il credito inesistente negli F24 inoltrati dL'CH e asseritamente dal ricorrente per conto di diverse società). Una tale prospettazione peccava di illogicità in quanto, se il coinvolgimento EL ricorrente nella vicenda discendeva dal legame con la IT e dal rapporto con l'CH, la sentenza avrebbe allora dovuto spiegare perché al ricorrente non risultavano contestati altri episodi di indebita compensazione di crediti inesistenti che vedevano sempre protagonista la LM ELla IT AE e l'CH (capi 47, 53, 55, 64 e 70). Anche il ruolo additato L'imputato di "essere intervenuto in corsa per consentire al SI di proseguire la sua attività criminosa" era smentito dallo stesso capo di imputazione, in cui solo due erano gli episodi che lo vedevano concorrere con il SI (capi 9 e 48), mentre ne era estraneo in tutti i restanti capi di imputazione (25, 30, 44, 49 e 51). Lo stesso SI era poi imputato con l'CH e la IT nei capi 53 e 70 che non coinvolgono il ricorrente. Analogamente, l'affermazione che fosse stato il ricorrente a dare incarico L'CH di realizzare le operazioni relative ai crediti fiscali - circostanza indicata in sentenza quale premessa probatoria per affermare l'esistenza di un interesse EL ricorrente alla realizzazione ELle condotte illecite - non spiegava la ragione per la quale, dalla data ELl'8 maggio 2018, il Di MO - che si sostiene legato sentimentalmente alla IT - avrebbe dovuto presentare personalmente gli F24 dopo avere ottenuto le credenziali quale intermediario abilitato e perché 33 analoga funzione avrebbe dovuto continuare a svolgere l'CH. In conclusione, posto che in ben cinque capi di imputazione (47, 53, 55, 64 e 70) alla IT e L'CH vengono contestate indebite compensazioni senza elevare analoghe contestazioni al ricorrente in ragione EL fatto che egli non aveva presentato il moELlo F24, ne conseguiva la contraddittorietà ELl'affermazione che faceva derivare il suo coinvolgimento dL'affermazione di un interesse nel disegno criminoso perseguito dai due complici, finendo, dunque, per appuntarsi l'affermazione di responsabilità nell'esclusivo dato costituito dalla mera presentazione dei moELli, attività da ricondursi, invece, L'CH, il quale a sua insaputa aveva chiesto l'abilitazione ad operare, immettendo poi nel sistema gli F24. Con la conseguenza che privo di rilievo indiziario era la presenza EL ricorrente a Torino il 20 aprile 2018, epoca in cui era privo EL titolo abilitante e, pertanto, non avrebbe potuto fornire alcun contributo alla realizzazione ELle condotte illecite. L'acquisizione ELla richiesta di abilitazione al servizio telematico avrebbe consentito di verificare se effettivamente fosse stato l'imputato ad operare ovvero se, per come sostenuto dalla difesa, si fosse al cospetto di un'iniziativa ELl'CH che aveva rapporti con la IT sin dai primi mesi EL 2018, il quale aveva interesse ad avvalersi per la presentazione dei moELli di altro soggetto al fine di evitare di superare la soglia di punibilità. Il motivo è generico e/o manifestamente infondato. Anzitutto la lettura ELla sentenza di primo grado consente di superare il profilo di contraddittorietà ELla motivazione denunciato dalla difesa, facente leva sull'inconciliabilità tra il momento in cui l'imputato acquisisce formalmente l'abilitazione alla presentazione dei moELli F24 (1'8 maggio 2018) e quello in cui si sarebbero consumati, ad eccezione di quello contestato al capo 48), i reati al medesimo contestati che fanno riferimento a date antecedenti, con la conseguenza che "tutti i moELli F24 trasmessi per suo conto prima di quella data, da soggetti terzi, non sono ad esso imputabili" (v. anche pag. 6 EL motivo di appello). Per come precisato dal Tribunale, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 3038 EL 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex s.r.I., Rv. 285747 - 02), il reato si consuma, per ogni annualità, con l'ultima presentazione ELl'F24 contenente compensazioni con crediti inesistenti. Pertanto, la data indicata nel capo di imputazione non esaurisce l'attività svolta dL'intermediario, in quanto non rappresenta affatto, né in tal senso nulla in contrario è allegato, il momento consumativo EL reato, ossia l'ultimo momento di presentazione ELl'F24 per l'anno 34 2018, ma al contrario segna, in ossequio alle modalità accertate dai giudici di merito e riepilogate in sentenza per ciascun capo di imputazione, quello di "perfezione EL reato", ossia allorché l'utilizzo indebito dei crediti in compensazione a nome ELla società compiacente raggiunge la soglia di punibilità richiesta dalla legge (v. ad es. pag. 183 con riguardo al capo 25, e pag. 187 con riferimento al capo 30, a pag. 198 in ordine al capo 44). All'imputato, infatti, al pari EL coimputato CH, si deve la presentazione di successivi moELli in epoca anche successiva alla data di perfezionamento EL reato indicata nei capi di imputazione (v. ad es. nota 574 a pag. 184 ELla sentenza di primo grado in cui si precisa che l'imputato, in relazione al capo 25, ha presentato telematicamente come intermediario il moELlo F24 il 4 giugno 2018, dopo l'intervenuta abilitazione;
pag. 188 riguardo al capo 30, ove è indicata la data EL 4 giugno 2018 quale momento di diretto coinvolgimento ELl'imputato a seguito ELla presentazione telematica EL moELlo;
analogamente si indica la data EL 29 maggio 2018 riguardo al capo 44, ecc.). Pertanto, il ricorrente, mediante la presentazione telematica dei moELli quale soggetto abilitato in epoca successiva al momento EL conseguimento di tale titolo, risulta avere fornito un contributo causale di carattere materiale al disegno perseguito dai correi di realizzare un ingiusto profitto mediante il reiterato meccanismo ELle illecite compensazioni. Correttamente, poi, si è smentito l'ulteriore assunto che vuole l'imputato, in ragione ELla sua sprovvedutezza dovuta alla mancanza di competenze in materia (non ostative però, per come si è sottolineato, al rilascio ELl'abilitazione), strumento inconsapevole ELl'CH. E non solo perché effettuando compensazioni a partire da un'annualità avanzata ben avrebbe potuto (e dovuto) verificare se vi fossero state indebite precedenti compensazioni nel corso EL 2018 e per quali importi (mediante la consultazione EL cassetto fiscale ELla società o sentendo gli altri soggetti coinvolti), ma in forza di altri convergenti elementi di tipo indiziario forieri di diretto e consapevole coinvolgimento, costituiti dalla chiamata in reità ELl'CH, dai contatti con il SI, da quanto riferito dal coimputato IA (v. pag. 350 sentenza impugnata) e dal legame sentimentale - riferito dL'CH - che lo univa L'altra principale complice ELl'ordito fraudolento, ossia la IT AE, quale legale rappresentante ELla ditta individuale LM, società coobbligata che ha ceduto i crediti inesistenti ai diversi intermediari abilitati alla presentazione dei moELli F24. Con la conseguenza che la circostanza, citata dai giudici di merito, ELl'incontro con il SI avvenuto prima che l'imputato fosse abilitato ad operare 35 (qualche mese) non elide affatto la logicità EL costrutto accusatorio, in quanto elemento continente con l'intervento di carattere adesivo e temporalmente successivo che il ricorrente dovrà assicurare e prestare agli altri concorrenti. Del resto, a conferma ELl'ipotesi concorsuale al ricorrente elevata, può citarsi anche l'ulteriore dato, di carattere logico ma egualmente significativo, costituito dal fatto che un meccanismo fraudolento di tal genere, per come congegnato che vedeva e richiedeva la partecipazione di soggetti "affidabili", difficilmente avrebbe coinvolto persone ignare. La circostanza, infine, che al ricorrente non siano state contestate altre ipotesi di reato che pure rientravano nel disegno criminoso perseguito dagli stretti correi è coerente non solo con l'impostazione accusatoria, ma risponde anche ad esigenze di certezza, in quanto per come affermato nello stesso ricorso negli altri capi di imputazione contestati L'CH e alla IT (47, 53, 55, 64 e 70) manca il contributo materiale costituito dalla presentazione di uno dei moELli F24 utilizzati per portare reiteratamente in compensazione nell'annualità di riferimento i crediti inesistenti. 2. Contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità ELla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla dichiarazione di responsabilità EL ricorrente per i reati contestati in ordine ai reati di cui ai capi 9), 25), 30), 44), 48) e 51) ELla rubrica sotto il profilo ELla mancata coincidenza tra la data EL commesso reato e ELla condotta attribuita al ricorrente. Si sottolinea come per tutti i capi di imputazione, ad eccezione EL n. 48), la data EL commesso reato indicata nella rubrica fosse anteriore al conseguimento ELl'abilitazione alla presentazione dei moELli F24 da parte EL ricorrente (8 maggio 2018) e come coincidesse con il momento in cui la soglia di punibilità stabilita per legge fu superata compensando crediti inesistenti. Avendo la sentenza impugnata affermato che il reato si sarebbe consumato con la presentazione ELl'ultimo moELlo F24, ciò avrebbe dovuto portare ad una modifica EL capo di imputazione, con la conseguenza che il ricorrente, ad accezione EL capo n. 48, non poteva essere ritenuto responsabile degli altri reati ascritti. La censura è manifestamente infondata alla luce degli argomenti evidenziati a confutazione EL motivo precedente con particolare riguardo al significato da attribuirsi alla data di commissione EL reato indicata per ciascun capo di imputazione. Peraltro, l'attribuzione a ciascun concorrente ELle condotte penalmente rilevanti è ben declinata dalla sentenza di primo grado, facendosi specifico 36 riferimento al momento temporale in cui ciascuno presta il proprio contributo e alle relative fonti di prova acquisite nel contraddittorio ELle parti, con la conseguenza che sul punto nessuna immutatio facti si è verificata, al pari ELla violazione EL diritto di difesa, neppure specificamente e tempestivamente denunciata coi motivi di appello. 3. Contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità ELla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 -bis e 114 cod. pen. Si lamenta l'apoditticità ELla motivazione su cui era stato fondato il diniego ELle due circostanze: il riferimento al "ruolo non assolutamente secondario" che avrebbe svolto il ricorrente non era aderente al dato processuale, EL tutto slegato da una valutazione obiettiva dei fatti, non essendosi indicato il presunto profitto che l'imputato avrebbe ricavato dL'attività illecita. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto il riferimento al ruolo non secondario svolto dL'imputato, posto dalla sentenza impugnata a fondamento EL diniego ELle invocate attenuanti generiche e di quella EL contributo di minima importanza, risulta coerente sia con il molteplice numero di operazioni illecite al medesimo contestate sia alla gravità complessiva EL reato in ragione dei plurimi indici di disvalore pure citati nelle sentenze di merito con riferimento alle modalità non affatto di tipo elementare che sovraintendono alle indebite compensazioni. E tanto senza sottacere, a proposito EL contributo di minima importanza, che, a norma ELl'art. 114, comma 2, cod. pen., l'attenuate speciale non si applica laddove il numero dei concorrenti sia superiore a cinque e che i giudici di merito per diverse ipotesi hanno ritenuto il concorso qualificato di persone. 4) La difesa nel corso ELla discussione ha argomentato anche in ordine L'eccezione di incompetenza introdotta dalle altre difese, richiamando a conferma ELla censura una sentenza EL Tribunale di Milano. Si tratta, tuttavia, di un motivo inammissibile per tardività, in quanto non dedotto coi motivi principali, né con i motivi aggiunti e tanto a prescindere dai profili di mancata allegazione. In ogni caso, possono richiamarsi le argomentazioni spese a proposito ELla posizione ELla coimputata e ricorrente OC LA (sub motivo 1). Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. NE CA (capo 1, art. 416 cod. pen., perdurante sino al 2018, ritenuta la partecipazione, anni uno e mesi otto di reclusione, pena sospesa e non 37 menzione). 1. Eccezione di incompetenza per territorio EL Tribunale di IA in favore di quello di EL. Il motivo è infondato per le ragioni esposte a proposito di analoga censura ELla coimputata OC (sub motivo 1) alle quali si rinvia. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego ELle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito, infatti, dopo avere normativamente escluso il rilievo ELl'assenza di precedenti penali, nonché ELla partecipazione al processo, trattandosi ELl'esercizio di una facoltà difensiva, ha parimenti escluso che possano assumere altrettanto rilievo le ammissioni rese nel corso ELle indagini, in quanto necessitate dalla evidenza ELle prove raccolte a carico EL ricorrente. Di conseguenza, il richiamo L'assenza di segni di resipiscenza risulta EL tutto confacente alla realtà processuale, come quello L'assenza di ulteriori (e diversi) elementi valutabili a detto fine che, peraltro, non risultano neppure allegati col ricorso. 3. Nullità ELla sentenza per mancata indicazione ELle conclusioni e ELle richieste ELla Procura generale. Il motivo è manifestamente infondato. La circostanza che a pag. 52 ELla sentenza si indichi soltanto "udita la requisitoria EL S.P.G. EN Benvenuto Ceravone" e non si sia proceduto alla trascrizione ELle conclusioni rese a verbale di udienza, non costituisce alcun motivo di nullità ELla sentenza, considerato che ai sensi ELl'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., è sanzionata a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza EL dispositivo, ovvero se manca la sottoscrizione EL giudice (in termini Sez. 6, n. 5907 EL 29/11/2011, dep. 2012, Borella, Rv. 252404 - 01). Il ricorso deve essere rigettato. CH IO (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, capi 9, 25, 30, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 55 e 70). 1. Vizio di motivazione in ordine L'affermazione di responsabilità riguardo ai capi 9, (9-ter), 25, 30, 49, 51 e 53 ELla rubrica. Si lamenta la contraddittorietà e l'illogicità ELla motivazione nella parte in cui, per un verso, colloca al 20 aprile 2018 il primo incontro conoscitivo EL ricorrente 38 con i correi SI, AN, IA e OC e, per altro, ne afferma la responsabilità per la mediazione illecita prestata in relazione a reati consumati in epoca antecedente. L'imputato, infatti, nella stessa ricostruzione accusatoria subentrerebbe nel nuovo gruppo a cui il SI, unitamente L'AN, dà vita per proseguire nell'attività di cessione dei crediti, dopo che SI ha interrotto il suo rapporto con il CH. Con riferimento, poi, L'intermediazione svolta dL'imputato nella sua qualità di commercialista, si ribadisce che essendo la procedura di cessione dei crediti in esame esclusivamente telematica, era precluso qualunque intervento da parte ELl'intermediario e, in particolare, che potesse verificare la natura e bontà EL credito ceduto, essendo lo stesso maturato con la mera allegazione progettuale di investimento nel mezzogiorno (area svantaggiata) e da ritenersi esistente in quanto presente nel relativo cassetto fiscale EL cedente. Inoltre, si sottolinea come il visto di conformità fiscale effettuato dL'intermediario sia meramente formale e non sostanziale (al pari di quello compiuto dalla procedura telematica utilizzata al fine ELla cessione EL credito). Ancora, si evidenzia come il credito in oggetto sia EL tutto scollegato dalla dichiarazione dei redditi EL cedente, trattandosi di credito di imposta interamente imperniato sulla progettualità EL soggetto che intenderebbe investire nel meridione d'Italia. Con la conseguenza che essendo il credito di imposta agganciato ad una modalità di investimento, laddove il soggetto non lo effettui, il credito viene meno e tale responsabilità rimane esclusiva EL cedente. La particolare tipologia EL credito di imposta - legato ad una progettualità - comportava che al momento ELla cessione EL credito non era tenuta la cedente ad aver realizzato quanto promesso allo Stato (la realizzazione doveva avvenire entro l'anno successivo alla maturazione EL credito). Ciò che contava era, dunque, la presenza EL credito nel cassetto fiscale EL soggetto cedente. E, al riguardo, si sottolinea come la società LM di IT AE (indicata nel capo di imputazione quale società cedente il credito ritenuto inesistente) era l'unica società cedente ad avere presentato un progetto di investimento al Centro operativo di Pescara. L'imputato si era limitato a svolgere una mera attività professionale, né poteva ritenersi consapevole che i crediti oggetto di cessione fossero falsi, in quanto al momento in cui egli riceve la documentazione da IT AE e da Di MO nessun accertamento risulta essere tato espletato dalla G.d.F. (gli accertamenti svolti nei confronti ELla LM hanno una data successiva a tutta la vicenda, ossia quella ELl'8/04/2019). Né poteva esigersi dL'imputato la 39 spiegazione di come sarebbe stato indotto in errore da questi ultimi, il quale si è limitato ad intermediare il credito con la documentazione a lui da costoro fornita. Infine, si ribadisce che il reato contestato di cui L'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 si consuma al momento ELla presentazione ELl'ultimo moELlo F24 relativo L'anno interessato e non in quello ELla successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo EL moELlo indicato, si perfeziona la condotta detentiva EL contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto ELl'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti. Il motivo è generico. Ricondotta ad un refuso la denuncia di violazione di legge relativa al capo 9- ter (non contestato e per cui non vi è stata condanna), la difesa, infatti, reitera la censura svolta con l'atto di appello secondo cui l'imputato si sarebbe limitato a svolgere l'attività di mero intermediario, L'oscuro ELl'insussistenza dei crediti e ELle vicende ELla società che a lui si era rivolta. Le sentenze di merito, invece, restituiscono una realtà EL tutto differente che rende ininfluente i profili formali e di automaticità che caratterizzano la procedura di inserimento dei crediti da parte ELl'intermediario abilitato, incentrando l'affermazione di colpevolezza a titolo di concorso a monte ELle operazioni, sulla scorta di un complesso di elementi che additano l'imputato come uno degli artefici ELla continuità EL meccanismo fraudolento proseguito dal SI. A conferma di ciò valga la conversazione, già valorizzata in sede di cautela personale, tra l'CH ed il SI nella quale i due concordano espressamente i termini ELla collaborazione illecita, vantandosi il primo ELle proprie pregresse esperienze nell'ambito ELle indebite compensazioni, giungendo a sottoporre dei suggerimenti finalizzati a "non attirare l'attenzione ELle forze di polizia", così "mostrando di aver pienamente compreso ed aderito alle proposte EL suo interlocutore". In una ulteriore conversazione con OC LA, come rilevato dal Gip e dal giudice EL riesame, l'CH dimostrava di essere perfettamente a conoscenza EL meccanismo criminoso. Per non sottacere, poi, il rilievo degli altri elementi pure declinati nella sentenza impugnata (v. pag. 374) che indicano l'imputato come colui che aveva predisposto la documentazione per l'ottenimento dei crediti mai posseduti dalla LM e curato la relativa pratica e i crediti da gasolio per autotrazione, nonché come colui che, unitamente L'CC, si preoccupava di "piazzare" i clienti da lui ottenuti tramite la LM. Del resto, rileva pure l'ulteriore dato di carattere logico, citato dalla Corte territoriale a fondamento ELla consapevolezza EL ricorrente ELl'insussistenza dei 40 crediti in precedenza ceduti dal gruppo CH, costituito dal fatto di essere stato interpellato proprio a seguito dei problemi con quest'ultimo verificatesi che avevano indotto il SI a ricercare, tramite l'AN AL, altro canale per proseguire nell'attività di cessione dei crediti dopo appunto avere interrotto il rapporto con il CH. Tali convergenti elementi rendono EL tutto ininfluente che L'accertamento di inesistenza dei crediti si sia poi giunti successivamente a seguito ELle indagini ELla G.d.F., attenendo tale profilo alla prova dei reati, ma non al loro momento costitutivo, avente per come già sottolineato causa illecita, nota L'imputato. Altrettanto generica è, infine, anche la censura con cui si assume l'estraneità ELl'imputato ai reati indicati in premessa che porterebbero una data di consumazione antecedente L'incontro tra l'imputato, l'AN e il SI, datato 20 aprile 2018 che darebbe il via L'illecito accordo. La sentenza impugnata, infatti, ha respinto il relativo motivo di appello sottolineando che "i capi di imputazione riportano la data di superamento ELla soglia e non quella ELl'ultimo F24 presentato dal cessionario che si avvale EL credito". Inoltre, richiamando le motivazioni spese a proposito di analoga censura svolta dal coimputato Di MO (v. pag. 351), le sentenze di merito hanno spiegato, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, le ragioni per le quali è comunque possibile ravvisare una responsabilità concorsuale ELl'imputato, in ragione ELla natura a formazione progressiva ELla complessa fattispecie escogitata e EL contributo di carattere morale, rafforzativo e agevolativo nel complesso assicurato e prestato. Si tratta di un argomento che non viene specificamente censurato col ricorso. 2. Vizio ELla motivazione in ordine a diniego ELle circostanze attenuanti generiche. Errato era il riferimento alla circostanza che il ricorrente fosse gravato da altri precedenti penali;
peraltro, la stessa sentenza impugnata, ai fini ELl'esclusione ELla recidiva, dava (contraddittoriamente) atto che tale precedente era stato depenalizzato. Illogico era poi — nella valutazione EL comportamento processuale - aver stigmatizzato che l'imputato, il quale si era sottoposto a due interrogatori dinanzi al pubblico ministero, non si fosse sottoposto ad esame. Anzi, lo stesso ricorrente aveva fornito dichiarazioni spontanee a richiesta EL Collegio giudicante. Un giudizio ragionevole condotto alla stregua ELla complessità ELla vicenda e sulla scorta di una valutazione globale EL fatto e ELla personalità ELl'imputato, 41 incensurato, avrebbe imposto l'applicazione di una pena inferiore. Il motivo è generico e manifestamente infondato. La censura muove dal presupposto che la Corte di merito abbia valorizzato ai fini EL giudizio di disvalore il precedente penale annoverato dL'imputato per omesso versamento ELle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui L'art. 2 I. n. 638/1983, successivamente depenalizzato in quanto per "cifra inferiore ai 10.000 euro". Dalla lettura ELla sentenza impugnata, in realtà, emerge che la depenalizzazione è stata correttamente valutata ai fini ELl'esclusione ELla recidiva specifica, mentre a supporto EL diniego ELle attenuanti generiche si sono richiamati gli altri precedenti penali ("sia pure contravvenzionali") che il ricorrente in effetti annovera, per come risulta dL'esame EL relativo certificato (si tratta di due condanne per contravvenzione con decreto penale EL Gip EL Tribunale di Enna rispettivamente esecutivo il 16/10/2015 e 20/11/2015; il ricorrente annovera pure altri precedenti la cui irrevocabilità è successiva ai fatti oggetto EL presente giudizio). Tanto premesso, nessuna manifesta illogicità sconta poi la sentenza impugnata per avere ritenuto non decisiva la circostanza che il ricorrente si sia sottoposto ad interrogatorio, trattandosi di condotta processuale che, al pari ELl'esame, costituisce esercizio di facoltà difensive e che, dunque, può apprezzarsi, semmai, in relazione al contenuto EL dichiarato e, in relazione a ciò, nulla di meritevole è indicato nelle sentenze di merito. Del resto, neppure gli elementi attinenti al fatto che la difesa pure valorizza nel ricorso a corredo ELle attenuanti generiche si prestano ad inficiare la motivazione ELla Corte d'appello, non solo per la loro genericità essendosi richiamate mere categorie di riferimento quali complessità ELla vicenda, la valutazione globale EL fatto e ELla personalità ELl'imputato, ma soprattutto perché la descrizione che di tali categorie si rinviene nelle sentenze di merito si pone in contraddizione con un giudizio di meritevolezza, essendosi, al contrario, rimarcata la gravità dei fatti, L'interno dei quali il ruolo rivestito dal ricorrente non viene ritenuto affatto secondario. Il ricorso va dichiarato inammissibile. CH AR (art. 416 cod. pen., quale promotore, organizzatore e direttore, capo 1; art. 10-quaster d.lgs. n. 74/2000: capi 3, 3-ter, 5, 5-ter, 6, 7- quater, 8-ter, 9, 9-ter, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 42 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 82, 85, 86; art. 629 cod. pen., capi 95, come originariamente qualificato, escluse le aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3 e 416-bisl. cod. pen. e 96, esclusa l'aggravante di cui L'art. 629, comma 2, in relazione L'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.; art. 648-ter.
1. cod. pen., capi 110 e 111; ELitti di falso, capo 115). 1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. Contraddittorietà e illogicità ELla motivazione. 1.1. In punto di determinazione ELla competenza per territorio in favore EL Tribunale di IA, anziché di EL con riferimento al ELitto associativo di cui al capo 1) ELla rubrica. 1.2. Si lamenta, altresì, l'erronea individuazione ELla competenza per territorio nel Tribunale di IA con riguardo ai reati di estorsione di cui ai capi 95 (ai danni di OG che sarebbe stato costretto a consegnare L'imputato un'auto e un personal computer) e 96 (ai danni di AL a cui sarebbe stato imposto di allontanarsi dallo studio dentistico). La consegna ELl'auto sarebbe avvenuta in provincia di Milano e lo studio dentistico è situato in Milano.
Considerato che
i due reati non costituiscono ELitti fine ELl'associazione, doveva farsi riferimento al luogo di consumazione EL reato di estorsione e non a quello associativo. Peraltro, l'esclusione da parte dei giudici di merito ELl'aggravante di cui L'art. 416-bis1. cod. pen. in conseguenza ELla qualificazione ELl'associazione di cui al capo 1) ELla rubrica come semplice - che aveva inizialmente portato a riconoscere la competenza EL Tribunale di IA - avrebbe dovuto radicare la competenza in Milano, quale luogo di consumazione ELle estorsioni. I motivi in tema di competenza per territorio sono rispettivamente infondati e inammissibili. 1.1. In ordine al reato associativo, il motivo è infondato per le ragioni evidenziate a proposito ELla coimputata OC in punto di infondatezza ELla relativa eccezione, a cui deve integralmente farsi rinvio (v. sub 1). 1.2. In ordine ai ELitti di estorsione il motivo è inammissibile: l'eccezione di incompetenza è stata, infatti, correttamente disattesa dalla Corte territoriale in quanto proposta soltanto con i motivi aggiunti e, dunque, poiché rivestiva carattere di novità rispetto ai motivi principali dedotti con l'atto di appello e stante l'assenza di una connessione funzionale con i motivi originari. Né, poi, può ritenersi consentito alla parte dedurre la questione col ricorso per cassazione, essendo precluso al giudice di legittimità decidere su violazioni di legge non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati t dai giudici di merito (Sez. 6, n. 28455 ELl'11/06/2024, P., Rv. 286758 - 01). 2. Violazione di legge con riferimento L'art. 416 cod. pen.; illogicità ELla motivazione. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo escluso la natura mafiosa EL sodalizio di cui al capo 1), ha comunque ritenuto sussistente un'associazione per ELinquere semplice, richiamando elementi di tipo meramente indiziario e congetturali. Si era, invece, al cospetto di plurime condotte criminose i cui accorgimenti organizzativi erano unicamente volti a perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di reati. Mancava una cassa comune e un programma indefinito di ELitti, trovandosi semmai, dinanzi, nell'ipotesi accusatoria, a singole condotte perpetrate da e unicamente a soggetti di volta in volta diversi;
risultava parimenti assente, per come affermato dallo stesso Tribunale, anche una rigida organizzazione verticistica e una stretta subordinazione dei membri EL gruppo a regole e capi (SI vuole sottrarre clienti al CH, il quale subisce anche un attentato, IA ammette di essere debitore di CH, ma di non avere ricevuto per questo nessuna ritorsione). Il motivo è inammissibile. La doglianza, infatti, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito che, a pagina 392 e ss. ELla sentenza impugnata, ha dato motivatamente conto ELl'esistenza di indici dimostrativi EL concorso necessario, stante la presenza di un'organizzazione minima e stabile a cui vanno ricondotti i molteplici ELitti fine commessi, nell'ambito di un'ideazione criminosa che trascende i singoli reati e risulta riferibile ad un pactum sceleris avente carattere originario. La circostanza, poi, che i singoli reati richiedano, ai fini ELla loro commissione, anche un substrato organizzativo non esclude affatto che il dato strutturale assuma altresì rilievo ai fini ELla sussistenza EL ELitto associativo, in quanto i giudici di merito hanno correttamente evidenziato che la struttura serviva proprio per realizzare una serie indeterminata di reati ELlo stesso tipo, secondo un programma ELittuoso indefinito, e governato dal ricorrente, volto alla ricerca di nuovi cessionari. Si è, dunque, al cospetto di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi ELitti fine e che trova i suoi antecedenti agevolativi nella stessa struttura associativa;
peraltro, gli stessi reati fine, sono già di per sé significativi, per numero e modalità, ai fini ELla prova EL reato associativo e ELl'affectio societatis in forza degli orientamenti ELla Corte ii di legittimità già richiamati a proposito di analoghe doglianze mosse dai coimputati. Il fatto che, poi, mancasse una rigida struttura verticistica non si pone in termini distonici con le conclusioni raggiunte dal giudice EL merito, in quanto la partecipazione L'associazione per ELinquere, per come già osservato a proposito di analoghe censure, è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi ELl'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice. Ciò che conta - e di ciò la sentenza impugnata dà atto - è che i correi collaboravano per realizzare il comune fine costituito dal trarre profitto dalla cessione illecita dei crediti. 3. Violazione di legge con riferimento L'art. 629 cod. pen.; illogicità e contraddittorietà ELla motivazione. 3.1. (Capo 96, estorsione aggravata ai danni EL IA per averlo, con condotte intimidatorie e minacce, costretto a cedere la propria auto, già esclusa dal Tribunale l'aggravante di cui L'art. 629, comma 2, in relazione L'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.). Il motivo investe l'affermazione di responsabilità EL ricorrente in ordine L'estorsione a danni EL IA che la Corte di merito aveva fondato sulle dichiarazioni ELla vittima, pur dando atto ELle contraddizioni in cui era caduta, ritenendola attendibile solo per la parte che ipoteticamente andrebbe a danneggiare l'imputato, in violazione EL principio EL favor rei che avrebbe dovuto imporre il contrario, ossia di valorizzare le numerose dichiarazioni a favore EL ricorrente. Peraltro, una corretta valutazione ELle dichiarazioni ELla p.o. e degli elementi di prova acquisiti avrebbe portato ad escludere la sussistenza ELl'estorsione, poiché mancava una qualsiasi violenza o minaccia da parte EL CH. Al riguardo, mediante il richiamo di emergenze processuali (indicate sub 3.1 EL motivo di ricorso), la difesa fa leva sull'assunto secondo cui il IA, presunta vittima ELl'estorsione, nessuna circostanza ai danni EL CH avrebbe riferito, insistendo, invece, in merito al fatto che l'auto acquistata fosse di proprietà EL ricorrente che l'aveva interamente pagata e non gli venne sottratta con nessuna minaccia, nemmeno indiretta e larvata. Di conseguenza, si sostiene, egli non contestò nulla al AN (ritenuto invece dai giudici di merito come colui che su ordine EL CH costrinse il IA alla consegna ELl'auto) non perché irretito dal metus, ma perché riteneva che, cessata la collaborazione aziendale in virtù ELla quale aveva in uso l'auto ed il veicolo gli a era stato intestato, non aveva più alcuna ragione di conservare il possesso dei beni (macchina e computer portatile) necessari per svolgere l'attività. Non sarebbe, poi, vero che la vittima, nel momento ELla consegna ELl'auto, chiese di parlare con il CH e che il LO lo contattò alla presenza EL IA, adducendo che quest'ultimo poteva chiamare direttamente il CH da solo;
AN poteva fingere di chiamare CH;
nessuna telefonata, ad ogni modo, è stata intercettata. Anche sulla valenza estorsiva attribuita alla richiesta di consegna ELl'auto, si precisa come il IA avesse escluso qualsiasi forma di violenza fisica e che L'iniziale spavento dovuto alla telefonata ricevuta poco prima dalla madre - la quale, preoccupata, lo aveva allertato che due persone erano venute a cercarlo, intimandogli di tornare subito a casa - non ne era seguito alcuno nel momento in cui il AN gli intimò di consegnargli l'auto. Inoltre, la stessa presunta vittima mai aveva collegato le persone presentatesi a casa dalla madre con uomini EL CH, altrimenti avrebbe a questi telefonato prima di recarsi a casa. Ricondurre, poi, la richiesta di restituzione ELl'auto al paradigma ELla minaccia implicita conseguente alla provenienza da ambienti criminali, mal si conciliava con l'esclusione da parte dei giudici di merito ELla ricorrenza ELla circostanza aggravante di cui L'art. 416-bis.1 cod. pen. Peraltro, in punto di spontaneità e credibilità ELla testimonianza ELla p.o., la sentenza impugnata aveva disatteso di assegnare rilievo alla genesi ELle dichiarazioni EL IA, rese allorché era indagato come partecipe nel ELitto di cui L'art. 416-bis cod. pen. (posizione poi archiviata) ed aveva interesse ad accreditarsi come vittima al fine di uscire dal procedimento penale il prima possibile. Il ricordo ELla vicenda che il teste restituisce in termini minatori ed estorsivi si registra solo e soltanto quando era indagato, a fronte, invece, di un deciso cambio di rotta allorché, archiviata la sua posizione, non ha più riferito di minacce ricevute tanto che successivamente alla sentenza di primo grado ha anche inviato una dichiarazione al CH per confermare di non essere vittima di alcun reato. Contraddittoria era poi la motivazione con cui la Corte d'appello, alla luce ELla lettera inviata, aveva rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria EL IA, sostenendo che la dichiarazione non faceva altro che confermare quanto già affermato dal teste, ossia che il CH non lo aveva mai minacciato e che l'auto era effettivamente di questi. Il motivo è infondato. 46 Dalla lettura ELle sentenze di merito risulta, infatti, che alla sussunzione ELla vicenda nell'alveo estorsivo la Corte territoriale sia pervenuta attraverso una ricostruzione che ha valorizzato, per un verso, il dichiarato ELla persona offesa e, per altro, la successione logica degli eventi per come dalla stessa riferiti. Si è anzitutto escluso che si sia al cospetto di un rapporto giuridico dissimulato (comodato d'uso a fronte di compravendita) partendo dL'accertamento ELla esclusiva proprietà EL mezzo in capo alla vittima, non ricavato soltanto dal dato formale ELla intestazione in suo favore, bensì dalla circostanza, non sfornita di rilievo logico, che il CH per altri collaboratori bisognevoli di veicoli era ricorso al noleggio. Inoltre, si cita anche il fatto che l'autovettura era stata individuata dallo stesso IA che aveva chiesto aiuto al ricorrente per acquistarla (tanto che questi versò gran parte ELla somma) e che, per l'acquisto EL mezzo, aveva dato in permuta la propria autovettura (la deduzione difensiva secondo cui tale circostanza non corrisponderebbe al vero in quanto l'auto sarebbe stata sottoposta a fermo amministrativo non è dedotta e allegata quale travisamento). Inoltre, si è fatto riferimento alle stesse modalità con cui il CH, tramite il complice AN, torna in possesso EL bene, in quanto si è precisato che la spoliazione EL veicolo non vede neppure manifestate ragioni alcune da parte EL ricorrente (benché tramite il AN sia stato dalla vittima interpellato) e che l'auto, alla fine, è stata intestata ad un terzo estraneo, diverso dal CH che aveva parzialmente finanziato l'acquisto EL veicolo e corrispondente a colui che è ritenuto l'artefice ELl'intimazione minacciosa rivolta al IA di consegnargli l'autovettura. Peraltro, il tema ELla "consegna" ELl'auto, per come emerge dalla ricostruzione ELla vicenda contenuta nella sentenza di primo grado, non costituisce affatto un episodio isolato che vede il AN avanzare la richiesta a cui il IA decide liberamente di dare seguito, ma si inserisce in un contesto caratterizzato da ripetute intimidazioni e minacce che la persona offesa aveva poco prima subito. Si legge, infatti, a pag. 253 e ss. ELla sentenza di primo grado che: il IA - nonostante fossero cessati i suoi rapporti lavorativi col CH - era stato convocato presso il residence Sabbia D'Oro di Desenzano e qui, dopo avergli fatto fare anticamera mentre CH era a consulto con IL e AL, gli erano state mosse ELle accuse ... che vertevano sull'aver mancato di rispetto a CH, aver parlato male di lui con qualcuno .. , aver mentito sullo stato di salute dei suoi genitori per non prendere parte al matrimonio EL CH. Nell'occasione, si 47 aggiunge, IL LE, alla presenza degli altri, aveva esclamato con tono aggressivo e minaccioso "non dimenticare mai che sappiamo dove sei di casa e dove abitano i tuoi genitori". IA si era spaventato moltissimo e se ne era andato. Mentre stava facendo ritorno a casa era stato riconvocato al residence ed era tornato indietro: arrivato al parcheggio era stato avvicinato da CH e da IL che gli hanno detto essere arrivate nuove intercettazioni che lo riguardavano e che non era finito lì. Era stato in pratica accusato di aver denigrato CH e il suo gruppo, di aver parlato male ELla struttura lavorativa EL gruppo di CH. Il pomeriggio EL giorno successivo, mentre si trovava fuori casa con la sua compagna, il IA aveva ricevuto una telefonata dalla madre che, con voce tremante, gli aveva detto "guarda che sono venuti qui due signori, uno si chiama Gino, mi ha detto di tornare a casa di corsa". il IA aveva lasciato la compagna e, con l'auto, si era precipitato a casa. Ancora prima di arrivare, quando ormai era vicino alla sua abitazione, il suo automezzo era stato accostato da un'auto che si era messa dietro di lui e gli aveva fatto i fari invitandolo ad accostare. DL'auto era sceso AN RT, accompagnato da una seconda persona che il IA non aveva identificato. AN lo aveva invitato a consegnargli le chiavi ELl'auto e a lasciare tutto quello che vi si trovava a bordo informandolo che, da quel momento, era sospeso da tutte le sue attività. IA aveva chiesto di parlare con CH ed effettivamente AN aveva effettuato una chiamata ma gli aveva detto che CH non intendeva parlare con lui e di rimanere in attesa. IA aveva consegnato le chiavi ELl'auto e se ne era tornato a casa a piedi. Dopo qualche tempo, AN si era rivolto a lui e gli aveva detto "per adesso facciamo il passaggio di proprietà ELla macchina, lo fai su di me" e poi IA era andato a fare il passaggio di proprietà a favore EL AN in San Donato milanese. Se questo è, dunque, il contesto di fatto in cui si inserisce e origina la richiesta EL AN, nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata per avere attribuito eguale carica intimidatoria alla richiesta di consegna ELl'auto, sia perché avanzata sine causa sia perché espressiva ELl'intento punitivo e ritorsivo perseguito dal CH contro il IA e, soprattutto, perché avviene con modalità e tempistiche EL tutto continenti sia alle intimidazioni che la vittima aveva de visu dapprima ricevuto e su cui riferisce anche altro teste, sia al messaggio anch'esso intimidatorio che era tato recapitato alla madre ELla persona offesa. Correttamente, pertanto, si è escluso che il revirement EL IA assuma valenza significativa ai fini ELl'esclusione ELl'affermazione di colpevolezza e, dunque, sia foriero di rinnovazione istruttoria, in quanto le circostanze favorevoli 48 al ricorrente ivi rappresentate risultano - per quanto precisato dalla sentenza impugnata (v. pag. 393) - già esposte nel corso EL suo esame e le contraddizioni pure presenti nella sua testimonianza rispetto a quelle, maggiormente pregnanti, rese in sede di indagine e acquisite al processo mediante le "ammissioni" rese a seguito ELle contestazioni, sono state motivatamente ritenute espressive EL timore ancora manifestato nei confronti EL CH che, piuttosto, originate da un intento calunnioso volto ad allontanare dal teste un'accusa di partecipazione L'associazione per ELinquere di stampo mafioso, poi archiviata. A tale riguardo, l'affermazione poi contenuta nella sentenza impugnata che, a corredo ELla carica intimidatoria, si siano evocati anche scenari di contiguità mafiosa EL CH e ELla sua corte non risulta affatto contraddittorio rispetto L'esclusione ELl'aggravante di cui L'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto gli scenari evocati risultano riferiti a soggettività esterne rispetto al sodalizio oggetto ELla mutata qualificazione giuridica. 3.2. (Capo 95, concorso in estorsione con IL ES, escluse le aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3 e 416-bis1. cod. pen.). Il motivo investe l'affermazione di responsabilità EL ricorrente per avere concorso con IL LE nell'estorsione ai danni di AL RT (la Corte territoriale, in accoglimento ELl'appello EL pubblico ministero, ha riformato la sentenza EL Tribunale che aveva assolto il CH e condannato lo IL "riqualificato il reato a termini degli artt. 110, 610 cod. pen."). Si sostiene che una corretta ricostruzione ELla vicenda che aveva portato AL a cedere il ramo d'azienda ELla società al CH (che acquistava le quote di maggioranza, rimanendo le restanti alla figlia EL AL) escludesse qualunque connotazione estorsiva: il CH non aveva allontanato il AL dalla società, né aveva costretto la figlia a cedere le quote;
né aveva estromesso il AL dal potere decisionale con minacce posto che quest'ultimo non aveva alcun ruolo nell'azienda, non essendo neppure socio. Non solo mancavano, dunque, le violenze o minacce da parte EL ricorrente, ma anche l'atto di disposizione patrimoniale da parte ELla presunta vittima. Né valeva fare riferimento alla costrizione volta a neutralizzare AL affinché non frapponesse ostacoli L'utilizzazione ELlo studio dentistico quale luogo per svolgere riunioni e perseguire gli scopi EL gruppo, posto che l'associazione è accusata di realizzare indebite compensazioni, finalità che mal si concilia con l'uso di uno studio dentistico e fermo restando che il ricorrente, a tale scopo, non avrebbe avuto bisogno di acquistare una società per svolgere riunioni, per le quali sarebbe bastato affittare un ufficio. 49 Inoltre, la Corte di merito avrebbe trascurato che il controllo operato dal CH sul AL, consistito nel farsi supportare dai suoi collaboratori nello studio, era dovuto al sospetto che sottraesse soldi alla società per pagare debiti di droga. Non si era poi tenuto conto ELl'inaffidabilità EL AL, il quale aveva nascosto al CH persino di essere un dentista (si precisa che il AL è attualmente detenuto per esercizio abusivo ELla professione). Difatti, quando CH acquista il ramo d'azienda, AL è l'unico a lavorare sui pazienti, non essendo presente alcun direttore sanitario. Era stato AL a rivolgersi al CH per vedere la società e successivamente alle minacce ricevute lo aveva cercato per vederlo e continuare a collaborare insieme, atteggiamento che logicamente escludeva timore nei confronti EL ricorrente (ambientale EL 4 settembre 2018). Il motivo non è fondato. Dalla lettura ELla sentenza impugnata risulta che l'intento perseguito dal CH che ha determinato le condotte minacciose e violente ai danni ELla persona offesa, alle quali lo IL ha direttamente preso parte, è stato ravvisato nel volere piegare ai suoi voleri AL RT, il quale, deputato alla gestione ELlo studio dentistico secondo gli accordi intervenuti col CH (il quale nella qualità di socio di maggioranza avrebbe dovuto occuparsi ELla parte amministrativa), poteva opporsi a che venisse trasformato in un locale riunioni per cosche malavitose. La circostanza è asseverata dallo stesso Tribunale che nel riportare le dichiarazioni ELla persona offesa, la cui attendibilità è stata vagliata alla luce dei molteplici elementi di riscontro indicati nelle sentenze di merito (tra i quali gli esiti dei servizi di osservazione e il contenuto di diverse intercettazioni), precisa che "lo studio dentistico era diventato il locale riunioni di CH: egli riceveva lì persone che non erano pazienti;
lo studio aveva visto la frequente presenza di soggetti che parlavano con spiccato accento siciliano e che si posizionavano agli ingressi come a fare dei buttafuori;
il AL era stato accusato di essere una spia" (v. pag. 246 ss.). Se dunque questo è lo scopo che ha animato l'agire EL CH e EL compiacente ricorrente, correttamente la vicenda è stata sussunta dalla Corte territoriale nell'alveo estorsivo, in quanto non si è al cospetto di legittime scelte imprenditoriali effettuate dal socio di maggioranza al fine di conseguire l'oggetto sociale, bensì di strumentalizzare lo studio per fini EL tutto estranei alla sua destinazione e financo illeciti, imponendo i suoi desiderata, a fronte ELl'opposizione ELl'altro socio di fatto, mediante minaccia e violenza. 50 La strumentalizzazione ELlo studio alle finalità organizzative proprie EL gruppo criminoso non risulta affatto distonica, per come prospettato dalla difesa EL CH, rispetto al rilievo che l'associazione sarebbe finalizzata alla commissione di illecite compensazioni. Al di là ELla descrizione di un panorama finalistico più ampio n capo al sodalizio da parte ELle sentenze di merito, resta il fatto che lo studio era utilizzato quale luogo per tenere le riunioni EL gruppo e, al contempo, come copertura ELle attività criminose di chi viene indicato essere il dominus di tale organizzazione. Una funzione di carattere logistico, dunque, che si presta ad essere EL tutto continente con l'operatività di un'associazione per ELinquere e con l'esigenza dei sodali di disporre di un luogo sicuro per incontrarsi ed occultare L'esterno l'esistenza EL gruppo organizzato. Né risulta decisivo - ai fini EL vizio di illogicità ELla motivazione - quanto evidenziato dalla difesa EL CH, secondo la quale - sotto il profilo EL vantaggio che l'imputato avrebbe tratto dL'estorsione - non si comprende perché lo stesso avrebbe dovuto acquistare una società solo per svolgere le riunioni, per le quali sarebbe bastato affittare un ufficio. Le sentenze di merito restituiscono, invero, un quadro differente, ove la strumentalizzazione ELlo studio alle esigenze illecite perseguite dal CH va di pari passo e, comunque, non elide affatto l'intento di locupletazione che aveva determinato tale imputato a fare ingresso dapprima nella società con una quota di maggioranza, giungendo poi ad acquisire il relativo ramo d'azienda, tanto che si precisa, quanto ai rapporti col AL, come il CH volesse piegarlo alla sua volontà, ma non fino a giungere al risultato di privarsi EL suo portafoglio clienti attraverso una definitiva estromissione, in quanto, pur esercitando il AL abusivamente la professione di odontoiatra, ciò non aveva affatto precluso l'operatività ELla struttura. Il fatto, poi, che il CH potesse affittare un ufficio per soddisfare le esigenze di carattere solidale non solo costituisce un'alternativa di merito a rime "non obbligate", ma dà financo conto EL vantaggio patrimoniale perseguito e conseguito, rappresentato dalla sottrazione agli oneri per disporre di altro locale utile allo scopo. Se, pertanto, l'intento estorsivo va ravvisato nel disegno perseguito dal CH di voler piegare il AL a tutti i costi al suo volere, affinché nessun ostacolo si frapponesse alla strumentalizzazione ELlo studio ai suoi desiderata "extra-sociali", nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata nell'essersi discostata dalla differente qualificazione ELla condotta di violenza privata che aveva operato il Tribunale con riguardo alla posizione ELlo IL, giungendo alla condanna ELl'imputato per concorso in estorsione. 51 La conclusione EL primo giudice, infatti, muoveva dL'assoluzione EL CH, incentrata però sulla circostanza che tutti i profili di estromissione ELla persona offesa fossero giustificabili in forza ELla posizione di maggioranza da costui rivestita L'interno ELla società, evenienza non spendibile, invece, quanto al profilo di strumentalizzazione a fini illeciti ELlo studio, ritenuta (erroneamente) estranea ai diritti sociali ELle parti. Posto, dunque, che al CH va ricondotto - per come anche comprovato dagli esiti ELle intercettazioni - il mandato conferito allo IL e agli altri "personaggi" di intimorire la persona offesa, rea di non essersi portata al suo cospetto in quel di Barberino EL Mugello e considerato che al CH stesso si deve l'aver ordinato al AL di portarsi presso lo studio ove rinveniva lo IL e gli altri "personaggi" che lo minacciavano e lo percuotevano (v. pag. 246 sentenza di primo grado e pag. 297 sentenza impugnata "E', infatti, lui che comunica al AL che "sarebbero andati a prenderlo"), al paradigma estorsivo è stato correttamente ricondotto anche il contributo causale prestato dal coimputato, in quanto volto a far soggiacere la persona offesa ai desiderata EL CH. Le minacce rivolte nell'occasione EL pestaggio alla persona offesa risultano, infatti, coeve e finalisticamente legate ai rimproveri, agli spintoni e al pugno in faccia che la vittima aveva ricevuto dal CH "sentendosi dire che doveva fare quello che dicevano loro senza prendere iniziative là riguardo allo studio dentistico" (v. pag. 246 sentenza di primo grado). Con la conseguenza che la dichiarazione di estraneità ELlo IL alla partecipazione al sodalizio criminoso non svolge alcuna interferenza logica rispetto L'attribuzione di un ruolo concorsuale nell'estorsione, in quanto rispetto a tale fattispecie criminosa non rileva la condivisione ELle finalità illecite perseguite dL'associazione capeggiata dal CH - alle quali l'imputato è estraneo - ma la coscienza e volontà di prestarsi ad un'azione intimidatoria ai danni di un terzo, al fine di renderlo EL tutto recessivo agli ordini EL CH, anche con riferimento al ruolo che la vittima rivestiva L'interno ELlo studio professionale (tanto che gli si intima di non farsi più vedere), circostanza, quest'ultima, ben conosciuta dL'imputato che, presso detta struttura, vi lavorava. Delineati così gli ambiti ELl'estorsione, generiche risultano anche le censure difensive ELlo IL che fanno leva sull'assenza di "patrimonialità" ELla sua condotta, in ragione EL fatto che era stato già assunto presso lo studio dentistico dal legittimo amministratore e detentore ELla maggioranza ELle quote sociali e che, in virtù EL suo stato di lavoratore dipendente, era escluso dalla partecipazione agli utili, con la conseguenza che nessun interesse avrebbe potuto 52 conseguire dalla rinuncia EL AL ai dividendi ELlo studio e/o alla liquidazione ELle quote. Si tratta, infatti, di profili di ingiustizia EL profitto coevi L'iniziale ipotesi estorsiva mossa L'imputato, ma che, in virtù di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non ricadono nell'ambito EL nucleo ELla condotta estorsiva ai danni EL AL per come è stata circoscritta la vicenda ad opera ELla Corte di merito. E sul punto va ribadito che la strumentalizzazione di uno studio professionale per fini differenti da quelli sociali, unitamente L'allontanamento EL AL seppur per qualche giorno (con preclusione al medesimo di svolgere attività lavorativa) costituiscono indici idonei ad asseverare la natura patrimoniale ELla condotta minacciosa e violenta realizzata ai danni ELla persona offesa. 4. Violazione di legge con riferimento L'art. 24 Cost. e 585 cod. proc. pen. La censura attiene L'omesso esame da parte ELla Corte d'appello dei motivi aggiunti che la difesa aveva presentato, sul rilievo che non essendo collegati con quelli principali sarebbero tardivi. Si precisa, invece, che i motivi aggiunti attenevano, da un lato, L'eccezione di incompetenza territoriale rilevabile in ogni stato e grado EL giudizio, anche d'ufficio, e, dL'altro, entravano nel merito dei singoli capi di imputazione per i quali l'imputato è stato condannato con argomentazioni che non possono dirsi scollegate L'atto di appello, ma ne costituivano un approfondimento ulteriore. "In tal modo la Corte ha violato il diritto EL CH di difendersi in questa sede, non avendo contezza ELle motivazioni di condanna ELla Corte e potendo basarsi solo su quelle ELla sentenza di primo grado". Il motivo è manifestamente infondato. Quanto alla tardività ELl'eccezione di incompetenza si è già osservato nell'ambito EL primo motivo. Riguardo agli altri profili, dL'esame ELl'atto di appello risulta che la difesa ebbe specificamente a censurare col primo motivo il capo 96), col secondo motivo il capol) e con il terzo e ultimo motivo il trattamento sanzionatorio. Dal che consegue la tardività dei motivi aggiunti con cui si avanzano doglianze in ordine alla competenza territoriale, ai reati fiscali sulle indebite compensazioni e ai reati di autoriciclaggio, difettando la necessaria connessione con i motivi originariamente proposti (Sez. 2, n. 17693 EL 17/1/2018, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 EL 17/11/2016, Rv. 268980; Sez. 4, n. 12995 EL 5/2/2016, Rv. 266295). 5. Violazione di legge con riferimento L'art. 10-quater d.igs. n. 74/2000 e omessa motivazione (capi 3, 3-ter, 5, 5-ter, 7-quater, 8, 8-ter, 9, 9-ter, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30,33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 53 44, 45, 46, 47, 53, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 82, 85 e 86). Posto che l'indebita compensazione deve risultare dal moELlo F24 - quale strumento imposto dal legislatore tributario per poter eseguire le compensazioni tra debiti e crediti tributari - la cui presentazione segna anche il momento consumativo EL reato in cui si realizza la condotta decettiva EL contribuente relativamente L'anno interessato, si lamenta come l'esecuzione ELle compensazioni indebite si stata desunta dalla G.d.F. senza acquisire l'unica e necessaria fonte di prova costituita dai moELli F24, per come sollecitato dalla difesa al Tribunale. In difetto di tale accertamento, mancava la prova EL reato. Il motivo non è scrutinabile in questa sede in quanto, ai sensi ELl'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello. Peraltro, a confutazione EL motivo valgono anche le argomentazioni spese a proposito di analoga censura sollevata dalla difesa di OC (sub 3). 6. Violazione di legge con riferimento L'art. 648-ter.1 cod. pen.; omessa motivazione (capi 110 e 111). Si lamenta l'assenza degli elementi costitutivi dei reati di autoriciclaggio: le attività contestate al CH non possono qualificarsi economiche o imprenditoriali ai sensi ELl'art. 648-ter.
1. cod. pen., trattandosi per lo più di meri versamenti su conto corrente o prelievi. Inoltre, mancherebbe l'effetto dissimulatori°, in quanto tutte le operazioni risultano effettuate tramite prelievi da conti correnti intestati L'imputato, mediante un passaggio pienamente tracciato. Addirittura, si precisa, che alcuni dei trasferimenti di denaro contestati consistono in bonifici partiti dal conto EL ricorrente a quello ELla società intestata allo stesso. Ciò assumeva rilievo anche ai fini ELl'esclusione EL dolo. Il motivo non è scrutinabile in questa sede in quanto, ai sensi ELl'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello. 7. Violazione di legge con riferimento L'art. 81 cod. pen.; illogicità e contraddittorietà ELla motivazione. 7.1. Si lamenta che la Corte d'appello, nell'escludere la continuazione tra i fatti oggetto di giudizio e quelli di cui alla sentenza irrevocabile nel processo "Stella cadente" (Corte di appello di Caltanissetta irrevocabile il 20/09/2022), abbia fatto mal governo ELl'art. 81 cod. pen., rendendo una motivazione illogica e contraddetta dalle stesse risultanze investigative, stante l'unicità EL fine che 54 consente di ricondurre L'unico disegno criminoso le indebite compensazioni al fine di riutilizzarne i proventi nel traffico di droga. Il motivo è manifestamente infondato. Ai fini EL riconoscimento ELla continuazione occorre provare la sussistenza EL medesimo disegno criminoso che ricorre solamente quando i vari reati sono stati presenti nella mente ELl'agente almeno nelle linee fondamentali sin dal momento in cui viene posto in essere il primo reato. La circostanza che l'associazione di stampo mafioso e finalizzata al traffico di droga sia stata costituita in EL nel 2014 (in relazione alla quale l'imputato ha riportato condanna irrevocabile) non lascia affatto intravedere, in assenza di precisi indici rivelatori, l'esistenza di una ELiberazione di carattere unitario che già accentrasse in sé anche la successiva costituzione, in altro territorio e in epoca successiva (dal 207), di altro sodalizio che, peraltro, si precisa porsi in contrasto con la precedente associazione alla quale l'imputato ha aderito. Peraltro, priva di allegazione è la circostanza che, nel medesimo arco temporale, il CH abbia realizzato le indebite compensazioni a IA per poi dirottarne i proventi a EL per il traffico di stupefacenti in relazione al quale ha riportato la condanna definitiva (risultando estranea alla presente indagine l'eventuale unicità EL disegno criminoso con riguardo ad altri reati per cui pendono diversi procedimenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie, anche nissene). 7.2. Ulteriore violazione era ravvisabile nella quantificazione ELla pena, con riguardo al rispetto ELlo sbarramento costituito dal triplo EL reato più grave. Posto che il reato più grave era stato individuato in quello di estorsione ed inflitta una pena base di anni cinque, il massimo aumento per la continuazione non avrebbe dovuto superare gli anni quindici di reclusione, a fronte, invece di una pena complessiva di anni sedici e mesi quattro. Il motivo - che ripercorre quello di appello e non si confronta con la nuova determinazione ELla pena a cui è giunta la Corte territoriale - è aspecifico e manifestamente infondato. La pena base è stata rideterminata dalla Corte d'appello, in riforma ELla sentenza EL Tribunale, a seguito ELl'accoglimento ELl'appello EL pubblico ministero contro l'assoluzione ELl'imputato dal reato di estorsione cui al capo 95), (con esclusione ELla continuazione interna e ELle aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3 e 416-bis.1 cod. pen.) in anni cinque e mesi sei di reclusione;
si è pervenuti con gli aumenti per la continuazione alla pena complessiva di anni sedici e mesi quattro che non risulta superiore al triplo di quella inflitta per la violazione più grave. 55 8. (Motivi aggiunti EL 23/11/2024). 8.1. Violazione di legge in relazione a tutti i reati fiscali. Si lamenta l'assenza di prova dei reati commessi: posto che va esclusa la configurabilità EL reato laddove l'imputato non abbia compilato alcun moELlo F24 in cui avrebbe dovuto indicare il credito - la cui presentazione costituisce il momento consumativo EL reato - si evidenzia che nessun moELlo F24 era stato rinvenuto, essendosene ricavata la presentazione sulla scorta ELle intercettazioni telefoniche. Il motivo, al di là ELla sua manifesta infondatezza, posto che il reato è contestato anche in forma concorsuale assumendo rilievo anche i contributi di carattere materiale e morale strumentali alla presentazione dei moELli F24, e genericità nella parte in cui non si confronta con le specifiche ragioni indicate dal giudice EL merito a corredo ELla prova ELl'avvenuta presentazione dei moELli, risulta non consentito in ragione ELl'inammissibilità EL relativo motivo principale per quanto osservato sub 5. 8.2. Violazione di legge con riferimento L'art. 629 cod. pen. - illogicità e contraddittorietà ELla motivazione. Il motivo attiene L'estorsione in danno di IA: si reitera la censura volta a ricondurre la vicenda nell'esercizio arbitrario ELle proprie ragioni, sul rilievo che l'auto in questione doveva considerarsi di proprietà EL ricorrente e, pertanto, la restituzione di un bene concesso in comodato d'uso da parte EL proprietario era un diritto legittimo e astrattamente tutelato sul piano giuridico. Peraltro, si evidenzia che "la condotta è molto distante da quella necessaria sotto il profilo psichico per la configurabilità di una fattispecie estorsiva". Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni esposte a proposito EL motivo principale sub 3.1, nulla aggiungendo in punto di novità e decisività sul tema dedotto. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. IA RR IO (capo 1, art. 416 cod. pen., quale partecipe;
art. 10- quater d.igs. n. 74/2000 capi 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 55, 72, 73; art. 648-ter.1 cod. pen., capo 114). 1. Violazione degli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. (in tema di incompetenza per territorio EL Tribunale di IA in favore di quello di EL). Contraddittorietà e illogicità ELla motivazione. Il motivo è infondato per le ragioni già evidenziate a proposito di analoga 56 censura svolta dalla ricorrente OC LA a cui si rinvia essendo le posizioni comuni. 2. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione per la ritenuta partecipazione al reato associativo in luogo EL concorso di persone nel reato continuato. Il motivo è infondato per le ragioni già evidenziate a proposito di analoga censura svolta dalla ricorrente OC LA a cui si rinvia essendo le posizioni comuni. 3. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione in relazione L'affermazione di responsabilità per i reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già evidenziate a proposito di analoga censura svolta dalla ricorrente OC LA a cui si rinvia essendo le posizioni comuni. 4. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione in relazione L'art. 43 cod. pen. con riferimento L'affermazione di responsabilità per i reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. Il motivo è infondato per le ragioni già evidenziate a proposito di analoga censura svolta dalla ricorrente OC LA a cui si rinvia essendo le posizioni comuni. 5. Erronea applicazione ELla legge penale e mancanza di motivazione in relazione L'art. 110 cod. pen. con riferimento L'affermazione di responsabilità per i reati di cui L'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, Il motivo è infondato per le ragioni già evidenziate a proposito di analoga censura svolta dalla ricorrente OC LA a cui si rinvia essendo le posizioni comuni. 6. Erronea applicazione ELla legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avuto particolare riguardo L'art. 648-ter.1, commi 1 e 5, cod. pen. per avere entrambi i giudici di merito ritenuto configurabile in capo L'odierno ricorrente il reato di autoriciclaggio di cui al capo 114) ELla rubrica, nonché vizio di motivazione. 6.1. Si lamenta la contraddittorietà ELla motivazione nella parte in cui il giudice EL merito aveva assolto l'imputato in relazione ai trasferimenti di somme di denaro dalla KL s.r.l. (di cui l'imputato deteneva il 50% ELle quote) alla CH Consulting s.r.I., mentre lo aveva condannato per analoghi trasferimenti disposti in favore di altre due società (KL Consulting s.r.l. direttamente riferibile 57 L'imputato e KL TE LT (società di diritto bulgaro sempre direttamente e formalmente riconducibile al ricorrente). Si era al cospetto di situazione fattuali essenzialmente sovrapponibili e, dunque, contraddittori e contrastanti dovevano considerarsi gli esiti decisori a cui il giudice EL merito era pervenuto. 6.2. Si denuncia, poi, l'erronea applicazione ELla legge penale con riferimento L'elemento oggettivo EL reato (sia sotto il profilo ELla prova di un effettivo impiego in attività economiche ELle somme provento dei reati tributari, sia in ordine L'effettiva capacità di dissimulazione ELle operazioni materiali): si sottolinea, infatti, che le somme provenienti dai ELitti tributari erano state oggetto di trasferimento da un c/c di una società ELl'imputato ad un altro di altra società sempre riferibile allo stesso, con conseguente impossibilità di costituire ostacolo L'identificazione ELla provenienza ELittuosa ELle somme, a nulla valendo, per come affermato dalla Corte territoriale, che il conto, così come la sede ELla società, fossero siti L'estero; inoltre, la circostanza che le somme fossero state trasferite su un conto corrente intestato ad una società non poteva ritenersi integrare il requisito di fattispecie costituito dal necessario impiego in attività economiche (posto che non risulta accertato che tali somme siano state oggetto di ulteriori trasferimenti, né oggetto di investimenti), per come erroneamente ritenuto dai giudici di merito facendo leva sul fatto che la società aveva nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività economiche. 6.3. Quanto al mancato riconoscimento ELla causa di non punibilità ELl'art. 648-ter.1 cod. pen., si censura la decisione impugnata sotto il profilo ELla contraddittorietà ELla motivazione, posto che l'ammessa riferibilità al ricorrente ELle società su cui erano finite le somme e l'assenza di successivo trasferimento e/o impiego ELle stesse dava conto ed integrava l'ipotesi ELla destinazione al godimento personale. 6.4. In punto di dolo, poi, la tematica era stata disattesa con meri richiami alla decisione di primo grado, omettendo EL tutto di affrontare la censura spiegata nei motivi di appello. Il motivo, sotto tutti i profili evidenziati, non è fondato. 6.5. Al riguardo può farsi riferimento alle motivazioni ELla sentenza di primo grado (pag. 286-287), richiamate da quella impugnata nella parte espositiva. Nessuna contraddittorietà è data scorgere per essere pervenuto il giudice EL merito ad esiti opposti con riguardo alle somme transitate a favore ELla società EL CH rispetto a quelle dirette a favore ELla società direttamente riferibili 58 L'imputato. L'esclusione ELl'autoriciclaggio a proposito dei trasferimenti in favore EL CH poggia, infatti, sul rilievo che si è al cospetto EL pagamento ELl'illecito profitto costituito dalle indebite compensazioni nell'ambito di una ripartizione concordata tra i complici (si sarebbe al cospetto di una rimessa). Pertanto, rispetto a tale trasferimento non può nemmeno ipotizzarsi il ELitto di autoriciclaggio, mentre gli esiti difformi a cui si è pervenuti riguardo alle altre due società che hanno beneficiato dei trasferimenti dalla KL s.r.I., sono stati ricondotti al paradigma ELl'autoriciclaggio in forza ELla destinazione finalistica in favore ELl'imputato nell'ambito di un ordito volto ad ostacolare l'identificazione ELla provenienza ELla provvista illecita. 6.5.1. Secondo la difesa il fatto che le somme - provenienti dai reati fiscali - siano state trasferite con un unico bonifico da un conto di una società riferibile L'imputato ad altro conto di diversa società, sempre riferibile al ricorrente avente allocazione estera, in assenza di un successivo trasferimento e/o reimpiego nell'attività economica, darebbe luogo ad un'operazione di carattere "statico", priva di quella necessaria dinamicità che deve invece caratterizzare la fattispecie in esame, richiedendo il legislatore che il trasferimento avvenga in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione ELla provenienza ELittuosa. Si tratta di una prospettazione che non può essere condivisa. La condotta incriminata ("trasferisce in attività economiche") va, infatti, ravvisata in quella consistita nel trasferimento ELle ingenti somme da una società L'altra, trattandosi di un'operazione che determina un incremento di carattere patrimoniale e finanziario in favore ELla persona giuridica che riceve la consistente provvista, tanto che di tale innesto deve poi darsi conto in sede di bilancio, nell'attivo patrimoniale quale disponibilità liquide. Non dirimente, pertanto, è il rilievo che tali somme non siano state poi direttamente impiegate dalla società che le ha ricevute nell'esercizio ELl'impresa, in quanto la condotta di trasferimento si pone a monte ELl'operazione e non a valle come vorrebbe la difesa. La condotta, poi, si rivela idonea a ledere il bene giuridico tutelato, quale l'ordine pubblico economico, in quanto l'accrescimento EL patrimonio di una società attraverso incrementi illeciti pone quella persona giuridica in una posizione di indebito vantaggio sul mercato che è proprio quello che la norma sull'autoriciclaggio mira ad impedire. E sul punto non sfornito di rilievo è quanto evidenziato dai giudici di merito, i quali sottolineano come tale innesto di fondi non possa ritenersi fine a sé stesso, ma necessariamente volto ad un reimpiego in aderenza alla natura giuridica EL soggetto che riceve le somme, ossia una società 59 che ha ad oggetto lo svolgimento di attività di impresa. Quanto, poi, L'identificazione ELla concreta capacità dissimulatoria ELla condotta, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che le valutazioni debbono essere orientate da un criterio "ex ante". In effetti, nel momento in cui in qualunque contesto di indagine sia identificata un'operazione finanziaria o imprenditoriale sospetta, si avrà una sorta di "emersione" ELl'attività di occultamento, senza tuttavia che ciò possa escludere, a posteriori, il requisito ELla concretezza, a meno di non voler ridurre l'art. 648-ter.1 cod. pen. a un'incriminazione "impossibile" (Sez. 2, n. 40890 EL 18/07/2017, Siclari, non mass.; Sez. 2, n. 16059 EL 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri F., Rv. 279407 - 01). Proprio in applicazione di tali principi è stato escluso che l'esistenza di operazioni tracciabili, l'emissione di fatture da parte ELle diverse società e l'identificazione ELle transazioni tra società comportino automaticamente l'esclusione ELla punibilità (Sez. 2, n. 1309 EL 7/12/2023, dep. 2024, Melandri, Rv. 285815 - 01, in motivazione pag. 25; Sez. 2, n. 28548 EL 20/06/2023, Bucari, n.m., in motivazione a pag. 5; Sez. 2, n. 46538 EL 6/10/2022, Lipani, n.m., in motivazione a pag. 4; Sez. 5, n. 45687 EL 12/10/2022, De Michele, n.m., in motivazione a pag. 7). Il tema di fondo EL ELitto in esame è rappresentato dalla reimmissione nel circuito ELl'economia legale di beni di provenienza ELittuosa, ostacolandone la tracciabilità. La rado è quella di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo o addirittura lede "l'ordine economico". Il giudice penale dovrà pertanto valutare l'idoneità specifica ELla condotta posta in essere dL'agente a impedire l'identificazione ELla provenienza ELittuosa dei beni;
idoneità che - come si è detto - deve essere valutata "in concreto". Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevanti sono quindi comportamenti che importano un mutamento ELla formale titolarità EL bene o ELle disponibilità o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di reimmissione EL bene nel circuito economico. Proprio applicando detti principi la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un "quid pluris" che denoti l'attitudine dissimulatoria ELla condotta rispetto alla provenienza ELittuosa EL bene (Sez. 5, n. 8851 EL 01/02/2019, Petricca, Rv. 275495 - 01). 60 È stato, altrettanto, escluso il reato nel caso EL versamento EL profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore EL reato presupposto (Sez. 2, n. 33074 EL 14/07/2016, Babuleac, Rv. 267459 - 01). Anche in relazione a contratti di affitto di un'azienda poi dichiarata fallita, è stato nuovamente precisato che l'atto distrattivo non può integrare, di per sé solo, bancarotta per distrazione e autoriciclaggio (Sez. 2, n. 38838 EL 04/07/2019, De marco, Rv. 277098 - 01). Al contrario, nel caso di trasferimento di denaro ad altre imprese potrà, invece, ritenersi aggredito il bene giuridico protetto dalla norma di cui L'art. 648 - ter.1 cod. pen. - che, come si è detto, è costituito dL'ordine pubblico economico - quando appare evidente che a cagione ELla possibilità di utilizzare profitti illeciti da parte di imprese operative si realizza l'effetto inquinante EL reinvestimento EL profitto illecito. Allo stesso modo, se il trasferimento ad altre imprese è attuato con l'intestazione EL profitto a un soggetto giuridico diverso, sia esso una persona fisica ovvero una società di persone o di capitali, vi è la possibilità di individuare una condotta dissimulatoria proprio perché, mutando la titolarità giuridica EL profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca e individuazione EL successivo trasferimento. È, dunque, la modifica ELla formale intestazione che comporta la condotta di sostituzione EL bene che risulta idonea ad ostacolare l'individuazione ELl'origine illecita ELlo stesso e si concretizza l'ipotesi astrattamente punibile. L'attività di autoriciclaggio si viene, infatti, ad arricchire di un'attività più ampia in forza ELla quale l'originaria provvista si autonomizza e perde la sua identità, assumendo diversa destinazione e transitando nella disponibilità di altro soggetto giuridico, così rendendo obiettivamente difficoltosa l'identificazione ELla provenienza ELittuosa di quanto autoriciclato. 6.5.2. Manifestamente infondato è il rilievo difensivo svolto a proposito ELla causa di non punibilità, assumendosi che i trasferimenti di denaro alla società di diritto bulgaro sarebbero funzionali al godimento personale EL ricorrente. L'esclusione ELl'ipotesi di cui al quinto comma poggia su una motivazione corretta: si è, infatti, osservato come, per un verso, le somme sono state trasferite sul conto corrente di una società commerciale il cui oggetto sociale indica lo svolgimento di attività economica, sicché le eventuali riserve mentali ELl'imputato in ordine alla destinazione finale ELle somme trasferite non rappresentano certo dimostrazione ELla finalizzazione al godimento personale;
per altro verso, si precisa come la clausola di non punibilità si applichi solo allorché l'autore dei reati 61 presupposto utilizza e/o gode in modo diretto dei beni provento EL ELitto presupposto senza cioè, come nel caso che qui occupa, che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione ELla loro provenienza ELittuosa, cioè che si verta in una tipica ipotesi di autoriciclaggio. 6.5.3. In punto di dolo possono richiamarsi le motivazioni spese dal giudice di primo grado a fondamento ELl'esclusione ELla causa di non punibilità, condivise dalla Corte di merito (v. pag. 413), in quanto il motivo di appello era incentrato sul rilievo che l'imputato avesse agito con il precipuo intento di tenere solo per sé i proventi EL reato senza in qualche modo condividerli con il socio, intento che mal si concilia con l'attività di schermo societario posta in essere e con la destinazione ELla provvista a soggetto giuridico differente. 7. Erronea applicazione ELla legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avuto particolare riguardo agli artt. 62 -bis e 81 cpv. cod. pen. e vizio di motivazione. Travisamento per omissione ELle dichiarazioni rese dL'imputato nel corso EL suo esame dibattimentale. Si lamenta che la Corte territoriale abbia fondato il diniego ELle circostanze attenuanti generiche sulla mancata confessione resa dL'imputato, stigmatizzando una legittima scelta processuale che aveva determinato un motivato mutamento ELla linea difensiva rispetto L'iniziale ammissione degli addebiti resa in fase cautelare. Si deduce, poi, la mancanza di una specifica motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione complessivamente rilevanti, soprattutto con riguardo a quello inflitto per il reato associativo pur a fronte di una motivazione che aveva definito in termini "restrettivi" il contributo reso dal "duo OC-IA" al sodalizio EL CH. Il motivo è manifestamente infondato. Quanto alle attenuanti generiche, dalla lettura ELla sentenza impugnata risulta che la valutazione negativa ELl'assenza di resipiscenza si inserisce nell'ambito di un giudizio di disvalore che fa leva anche sul dato dirimente costituito dal richiamo alla durata ELle condotte illecite e alla gravità dei molteplici reati commessi, elementi EL tutto continenti con il numero assai elevato ELle violazioni, anche di carattere eterogeneo, per cui l'imputato è stato riconosciuto colpevole. Sul tema, quindi, possono richiamarsi gli orientamenti giurisprudenziali evidenziati a proposito dei motivi addotti dalla coimputata OC in ordine al diniego ELle attenuanti generiche. Quanto agli aumenti per la continuazione va anzitutto rilevata l'inammissibilità ELla censura con riguardo alla misura ELl'aumento apportato per il ELitto 62 associativo in mancanza di specifica doglianza sollevata con l'atto di appello, ove i rilievi attenevano in particolare alle singole contestazioni di indebita compensazione e alla pena base stabilita per l'autoriciclaggio anche in ragione ELl'esclusione ELle somme transitate a favore ELla società EL CH (v. penultima pagina non numerata atto di appello ove a proposito ELla continuazione per tale reato si chiese una riduzione di pena e pag. 411 ELla sentenza impugnata che riporta pressoché integralmente il motivo di appello). Con riguardo, invece, agli aumenti operati per i reati fiscali, la misura particolarmente contenuta apportata per ciascuna indebita compensazione (mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa) rende congrua la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha fatto complessivamente riferimento al disvalore costituito dalla gravità dei reati tenuto conto degli importi e EL numero dei reati fiscali, in conformità al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di determinazione ELla pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno ELla quantificazione ELla pena-base, in considerazione ELla misura contenuta degli aumenti di pena irrogati e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (in termini, espresso da Sez. 5, n. 32511 EL 14/10/2020, Radosavijvic, Rv. 279770 - 01; Sez. 6, n. 44428 EL 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01; Sez. 7, ordinanza n. 540 EL 9/11/2023, dep. 2024, Camporesi, non mass.; Sez. 4, n. 51604 EL 6712/2023, dep. 2024, Bengasi, non mass.; Sez. 2, n. 27877 EL 16/05/2023, Magnan, non mass.; Sez. 3, n. 22091 EL 9/03/2023, Albergo, non mass.; Sez. 1 n. 7781 EL 21/12/2022, dep. 2023, Liga, non mass.). 8. Erronea applicazione ELl'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 avuto riguardo L'applicazione ELle pene accessorie in assenza di alcuna motivazione riguardo la misura concretamente inflitta. Il motivo è inammissibile in quanto non proposto con l'atto di appello (a fronte ELla conferma ELla sentenza di primo grado e ELl'applicazione ELle pene accessorie da parte EL Tribunale, v. pag. 396) e non ricorrendo un'ipotesi di "pena illegale" risultando la misura ELle pene accessorie inflitte nella cornice stabilita dalla legge. 9. (Motivo nuovo). Erronea applicazione ELla legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla determinazione ELla pena e in particolare riguardo al superamento EL limite EL triplo ELla pena stabilita per la violazione più grave previsto dL'art. 81, comma 2, cod. pen. (la pena base era stata stabilita in ordine al ELitto di autoriciclaggio in anni due di reclusione 63 Il motivo, scrutinabile in quanto dipendente da quello relativo L'eccessività ELla pena inflitta anche con riguardo al complessivo aumento operato per la continuazione, è fondato in quanto è stata applicata una pena detentiva aumentata al di sopra EL triplo per effetto ELla continuazione (art. 81, cod. pen.). Dalla lettura ELla sentenza di primo grado risulta, infatti, che la p.b. è stata stabilita in anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa in ordine al ELitto di autoriciclaggio di cui al capo 114); sono stati, poi, apportati aumenti ex art. 81 cpv. cod. pen. pari a: anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato associativo (capo 1); mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno dei 24 reati fiscali uguale a quattro anni di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, così pervenendosi alla pena complessiva di anni sette di reclusione ed euro 8.400,00 di multa. Al riguardo, va richiamato l'orientamento, espresso anche a Sezioni unite, secondo cui assume natura illegale l'aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito in misura superiore al limite massimo EL triplo ELla pena inflitta per la violazione ritenuta più grave (da ultimo, v. Sez. 3, n. 46370 EL 2/07/2019, Bentamer, Rv. 277298 — 01; Sez. U, n. 47289 EL 24/09/2003 - dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226076-01). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla determinazione ELl'aumento di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione ELla Corte di appello di IA, rigettandosi nel resto il ricorso e dichiarandosi irrevocabile l'affermazione di responsabilità. IL LE (capo 95, art. 629 cod. pen., in accoglimento ELl'appello EL pubblico ministero, riforma in punto di qualificazione giuridica EL fatto. ricondotto L'originaria contestazione di estorsione aggravata in concorso con CH AR, escluse le aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3 e 416-bis cod. pen. e la continuazione interna, a fronte ELl'ipotesi di violenza privata ritenuta dal Tribunale;
rideterminata la pena nel minimo in anni sette di reclusione ed euro cinquemila di multa). 1. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv., 110, 629, commi 1 e 2, cod. pen. La censura attiene L'affermazione di responsabilità EL ricorrente quale concorrente EL CH nell'estorsione ai danni di AL RT. In particolare, si lamenta che siano state impropriamente estese al ricorrente le considerazioni che avevano condotto la Corte d'appello ad affermare la responsabilità per estorsione EL CH AR, a fronte invece di un quadro 64 EL tutto differente dal quale risultava l'inesistenza nell'agire ELl'imputato EL fine di procurarsi un ingiusto profitto con corrispondente danno per la vittima. Il motivo non è fondato per quanto evidenziato a proposito ELla posizione EL coimputato CH sub 3.2). Inoltre, per completezza, va evidenziato che il profilo di violazione ELla regola iuris ELl'obbligo di motivazione rafforzata a cui si presterebbe la sentenza impugnata è inammissibile poiché tardivamente dedotto dalla difesa soltanto nel corso ELla discussione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. ZU EN RO (capo n. 75, art. 10 -quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, anni due di reclusione). 1. Erronea applicazione ELla legge penale e contraddittorietà e/o manifesta illogicità ELla motivazione in relazione L'art. 62 -bis cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura ELla sentenza impugnata (v. sub 3, pag. 426) risulta che il diniego ELle attenuanti generiche è stato fondato sull'assenza di resipiscenza ricavabile dal fatto che l'imputato ha reso una dichiarazione non conforme ai fatti. Secondo la difesa il fatto che la Corte di merito ha in precedenza osservato che "non può desumersi la mancata resipiscenza dalla semplice estraneità al reato da parte ELl'imputato che difenda la sua posizione" determinerebbe un insanabile contrasto nella valutazione ELlo stesso elemento processuale: da un lato viene ritenuto non idoneo a fondare il diniego ELle attenuanti generiche;
dL'altro lato, viene valutato sufficiente per negare tali circostanze. Inoltre, a corredo EL vizio di contraddittorietà si cita anche l'ulteriore passaggio ELla motivazione in cui la Corte d'appello afferma che "può, invece, accogliersi la richiesta di riconoscimento ELle attenuanti generiche essendo l'imputato incensurato e potendo presumersi che la vicenda in esame lo induca a riflettere sul rischio ELla commissione di nuovi reati, astenendosi dal farlo". Ciò premesso, quanto al primo profilo ELla censura, il diniego risulta conforme L'orientamento di legittimità secondo cui la condotta processuale ELl'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può giustificare il mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti generiche. (In motivazione, la S.C. ha osservato che, se l'esercizio EL diritto di difesa rende, per scelta EL legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dL'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale EL comportamento tenuto durante lo svolgimento EL 65 processo, agli effetti e nei limiti di cui L'art. 133 cod. pen.; Sez. 2, n. 28388 EL 21/04/2017, Leo, Rv. 270339 - 01; Sez. 4, n. 20115 EL 4/04/2018, Prendi, Rv. 272747 - 01, a proposito di imputato che aveva protestato contro ogni evidenza l'estraneità ai fatti) Quanto, poi, al secondo profilo, la contraddittorietà è solo apparente, in quanto se si ha riguardo al dispositivo ELla sentenza impugnata risulta che L'imputato sono stati concessi, in riforma ELla sentenza di primo grado e in adesione al relativo motivo di appello, i benefici ELla sospensione condizionale ELla pena e ELla non menzione ELla condanna. Da ciò si ricava che il passaggio motivazionale in cui si fa riferimento L'accoglimento ELla richiesta di riconoscimento ELle attenuanti generiche deve intendersi ai benefici ELla sospensione condizionale ELla pena e ELla non menzione, per come comprovato anche dalla motivazione resa a sostegno che ne richiama i presupposti, esplicitati anche con riferimento alla prognosi postuma che il giudice EL merito deve compiere al riguardo. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. In conclusione: - va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SS FR limitatamente ai reati di cui ai capi 102) e 117), perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, eliminandosi il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi quattro di reclusione;
va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso;
- va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA RR IO limitatamente L'aumento di pena stabilito a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione ELla Corte di appello di IA;
va rigettato nel resto il ricorso, dichiarandosi irrevocabile l'affermazione di responsabilità ELl'imputato; - vanno rigettati i ricorsi di OC LA, NE CA, CH AR e IL LE, con condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali;
- vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di IA EP, Di MO MO, CH IO e ZU EN RO, con condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione ELle cause di inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata: - senza rinvio nei confronti di SS FR limitatamente ai reati di cui ai capi 102 e 117, perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi quattro di reclusione;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
- nei confronti di IA RR IO limitatamente alla determinazione ELl'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione ELla Corte di appello di IA. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilità. Rigetta i ricorsi di OC LA, NE CA, CH AR e IL LE che condanna al pagamento ELle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IA EP, Di MO MO, CH IO e ZU EN RO, che condanna al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Dispone (come da ordinanza verbalizzata) la separazione processuale ELla posizione di SI AN, con rinvio a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la formazione di autonomo fascicolo processuale. Così deciso, il 10 dicembre 2024.