Sentenza 3 ottobre 2008
Massime • 1
È configurabile il concorso nel reato di concussione anche nei confronti di chi si ponga come tramite di una proposta concussiva nei confronti della vittima nella piena consapevolezza di tutte le circostanze del fatto.
Commentario • 1
- 1. Concussione: l'azione può essere commessa anche dal concorrente privo della qualifica soggettivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, l'azione tipica può essere realizzata anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo lo stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, e che la vittima sia consapevole che l'utilità è richiesta e voluta dal pubblico ufficiale. Fonte: CED Cassazione Penale 2023 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 07/03/2023, (ud. 07/03/2023, dep. 28/04/2023), n.17918 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2008, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 03/10/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1246
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO OM - Consigliere - N. 27099/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL LE AM, n. a S. AR il 16 gennaio 1955;
NT SA, n. a S. AR il 14 novembre 1966;
SS CO, n. a San AR il 25 giugno 1962;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 8 marzo 2006;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colla Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del US e per il rigetto dei ricorsi dello CA e del GL;
uditi i difensori avvocati Rendina Giovanni per la parte civile IO, nonché Gianzi Giuseppe per l'imputato CA e Gennaro Lepre per l'imputato GL.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato quella del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 21 luglio 2004, appellata dai sopra indicati ricorrenti e dal P.M. (il cui appello veniva peraltro rigettato), riducendo ad anni quattro di reclusione ciascuno la pena inflitta in primo grado a AE AR CA e SA GL per il reato di concussione in danno dell'imprenditore MA IO (capo e), e riducendo quella inflitta a OM US, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, ad anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro
900,00 di multa per il reato di cui sopra, e ad anni cinque mesi due e giorni dieci di reclusione ed Euro 900,00 di multa per il reato di estorsione (capo d). Confermava le statuizioni civili con le quali gli imputati CA e GL erano stati condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. - L'imputazione di concussione era stata elevata al Sindaco del Comune di San AR AE AR CA, a GL SA, in qualità di assessore alle finanze del predetto Comune, e al US OM, nella qualità di dipendente del Comune, addetto all'ufficio protocollo, in concorso tra loro, per avere indotto il IO, che aveva avanzato una richiesta di rilascio di una concessione in sanatoria per realizzare due campi di calcetto e annessi servizi in San AR, a promettere la somma di 50 milioni ed a versare immediatamente la somma di L. 5 milioni. 3. - Più precisamente, la vicenda dei campi di calcetto, che ha condotto alla condanna per il reato di concussione ascritto agli imputati, si era intersecata con altra vicenda che aveva interessato il IO, il quale aveva venduto un suo terreno, per il prezzo di L. 800 milioni, ricevendo in acconto la somma di trecento milioni e con la riserva di pagamento dei restanti L. 500 milioni entro il 28 febbraio 2002.
L'immobile era stato alienato con l'intermediazione di tale IN, al presidente di una cooperativa - certo D'AB - perché la stessa procedesse alla costruzione di alloggi sociali. Di tale cooperativa era socio e presidente del collegio sindacale il GL. Erano peraltro sorte delle difficoltà amministrative relativamente al rilascio delle necessarie concessioni per procedere alla edificazione, perché era giacente presso il Comune altra precedente pratica urbanistica di concessione di licenza di lottizzazione richiesta dal IO, lottizzazione nella quale era ricompreso il terreno compravenduto.
4. - La stessa sentenza riportava lo svolgimento successivo dei fatti, secondo le dichiarazioni della persona offesa IO, nel testuale modo che segue.
"Per il conseguente danno a tutti, vi furono vari incontri tra il GL... il IN, il D'AB ed il IO, nel corso di uno dei quali... il IO prospettò la necessità di ottenere la sanatoria per la costruzione di due campi di calcetto, avendo ricevuto una lettera da parte del credito sportivo con cui si sollecitava il perfezionamento della pratica per la costruzione di detti campi, pena la revoca del mutuo agevolato per l'importo di L. 800 milioni;
evento che ove si fosse verificato lo avrebbe costretto a pretendere il pagamento della somma residua corrispondente da parte della Cooperativa, la quale, dal canto suo, non aveva interesse a completare il pagamento se la lottizzazione non andava in porto. Si decise di contattare il Sindaco CA ed al diniego del GL e del D'AB, fu il IN che si offrì di chiedergli un incontro. E la domenica si recò a chiedere un appuntamento con il IO a casa del Sindaco, il quale in un primo momento disse di non essere intenzionato per la storia delle pregresse denunce e poi, alla prospettazione del IN che il IO avrebbe potuto ritirare qualche denuncia e favorirlo nelle consultazioni elettorali, acconsenti ad incontrare il IO nel successivo mercoledì 30 gennaio 2002.
Nel corso dell'incontro tra tutte le parti interessate nella vendita presso lo studio del GL che si tenne, il 29 gennaio, il IN, accompagnato dal IO, al quale aveva preannunciato buone notizie, espose i termini del colloquio avuto con lo CA alla presenza degli altri. In tale contesto il GL intervenne raccontando che anche lui aveva parlato con il Sindaco e soggiungendo, rivolto "al IN"...a te ha parlato di lettera A, a me ha parlato di lettera B", contestualmente sfregando tra loro l'indice ed il pollice della mano;
al che il IO, avendo inteso il senso della frase e del gesto, affermò che era disposto ad un esborso, purché non eccessivo ed il GL, a questo punto, rispose che non voleva entrare nella questione.
Nel corso dell'incontro che si tenne il 30 gennaio tra il IO ed il Sindaco, costui non avanzò richieste di denaro, ma si assicurò che il IO ritirasse le denunce nei suoi confronti e si parlò, poi, della pratica. Senonché il IO sollecitato il GL a far conoscere l'importo necessario, seppe che il Sindaco aveva richiesto L. 50 milioni per i campi di calcetto e L. 50 milioni per la pratica di lottizzazione, ma offrì rispettivamente la metà, accordandosi con il GL che avrebbe consegnato i primi 25 negli uffici del Sindaco, dove consegnò, invece, solo L. 5 milioni, debitamente fotocopiati, che vennero materialmente ritirati dal US, mentre per la successiva franche lo CA gli disse di rivolgersi al GL, il quale, però, incontrando il IO per strada, gli disse di non voler prendere il denaro che CA gli aveva chiesto e così, recatosi in Comune il martedì seguente, grazie all'intermediazione del IN, fotocopiata la somma di Euro 2.500,00, la portò, su indicazione specifica dello CA, nel lavandino del bagno degli uffici, dove l'avrebbe prelevata il US, il quale, uscito dallo stabile, ne venne sorpreso in possesso dall'Ispettore di Polizia, Lippiello, all'uopo allertato".
5. - Sui problemi dibattuti nel corso del giudizio di appello, la Corte ha rilevato quanto segue.
5.1 - Erano effettivamente inutilizzabili le intercettazioni ambientali successive alla scadenza del ventesimo giorno (dopo la intervenuta proroga del provvedimento che disponeva le intercettazioni stesse). Rilevava, comunque, la Corte, che l'unica intercettazione di un certo rilievo era quella del 15 febbraio 2002, la cui esclusione, in ogni caso, modificava assai poco il quadro probatorio, onde ben poteva essere trascurata.
5.2. - Sicuramente gli incontri del 26 e 27 gennaio vi erano stati e le dichiarazioni di IO relative agli stessi erano vere:
costui si era rivolto al GL per chiedergli se poteva ottenere la sanatoria per i campi di calcetto, e il colloquio aveva avuto anche il contenuto sopra indicato. Era anche vero che IN si era offerto di parlare col Sindaco per avere un appuntamento per IO e tale appuntamento, dopo iniziali resistenze da parte dello CA, era stato concesso (ciò era confermato dalle deposizioni dei testi D'AB e IN e dalle stesse dichiarazioni del coimputato GL). Sicuramente provato era anche quanto avvenuto, sempre secondo le dichiarazioni di IO confermate dalla dichiarazioni dei testi IN e D'AB, nell'incontro del 29 gennaio nello studio di GL, nel quale costui aveva detto che anche lui aveva parlato con CA, il quale aveva pronunciato, rivolto al IN, la fatidica frase: "A te ha parlato di lettera A ed a me ha parlato di lettera B", sfregando l'indice e il pollice della mano, pur avendo precisato, il GL, che col denaro nulla voleva avere a che fare. Una prova decisiva del coinvolgimento sia dello CA che del GL nella concussione, era data, secondo la Corte d'appello, da una intercettazione telefonica tra i due (del 30 gennaio 2002 ore 17,41, ampiamente rientrante nel termine di efficacia della proroga) in cui CA rimproverava GL di non averlo avvertito che si sarebbe presentato il IO e lo minacciava di "tagliargli i viveri": al che il GL si era giustificato dicendo allo CA che gli aveva spianato la strada.
5.3. - Anche a ritenere che l'iniziativa di ottenere la concessione in sanatoria per i campi di calcetto fosse partita da IO - che dalla Corte d'appello viene considerato pienamente attendibile, attraverso la confutazione di numerosi argomenti difensivi tendenti a provarne la inattendibilità -, essa era configurabile solo come una legittima sollecitazione, e doveva ritenersi ascrivibile ai due pubblici amministratori la volontà e l'iniziativa di chiedere una somma di denaro quale passaggio necessario per il rilascio della concessione in sanatoria;
pertanto, doveva certamente configurarsi il delitto di concussione e non quello di corruzione, considerato che IO era stato posto di fronte a una scelta ineludibile e obbligata rispetto al fine di ottenere la concessione per i campi di calcetto.
5.4. - Sulle consegne del denaro al US, costui aveva ammesso solo quella del 19 febbraio 2002 (la seconda), ma non quella precedente del 15 febbraio 2002.
La Corte riteneva che anche tale ultima consegna fosse stata fatta a mani del US (anche se ciò era negato da quest'ultimo: i giudici di merito ritenevano troppo facile e banale la prospettazione difensiva del US che aveva ammesso la consegna per la quale era stato colto in flagrante, e aveva negato quella per la quale non v'era stata prova della sorpresa con i soldi in tasca). 6. - Ricorsi:
6.1. - US;
6.1.1. - Deduce la violazione dell'art. 129 c.p.p. e il difetto di motivazione, in quanto la sentenza di patteggiamento in appello non esime il giudice dall'esaminare e motivare sulla sussistenza/insussistenza di alcuna delle cause di assoluzione con formula ampia di cui alla norma sopra indicata.
Conclude per l'annullamento delle impugnata sentenza. 6.2. - GL;
6.2.1. - Propone i seguenti motivi tutti rubricati dal difensore in esordio del ricorso. 1) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 317 c.p.; 2) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in tema di intercettazioni telefoniche e ambientali;
3) carenza di motivazione risultante dal provvedimento impugnato nonché "da risultanze dimostrative espressamente indicate nell'atto di appello".
6.2.2. - Argomenta in ordine a tali motivi, premettendo e sottolineando la peculiare posizione processuale di GL in rapporto di stretta collaborazione politico-amministrativa col Sindaco CA, da un lato, nonché, dall'altro, in rapporto di cointeressenza economica con l'avversario storico del Sindaco stesso, MA IO (l'imputato era socio e Presidente del collegio sindacale della cooperativa stessa), in quanto entrambi interessati alle vicende della cooperativa edilizia;
posizione, quella del GL, che sarebbe "risultata schiacciata anche nella sentenza di appello in un immeritato banale, soltanto più equivoco, rapporto di pretesa complicità".
6.2.2. - Sostiene che aveva rilevato la sua estraneità soggettiva rispetto all'addebito di concussione, accertata sulla sola base "della comunicazione del GL innanzi al IO, al D'AB ed al IN delle cc.dd. lettere A e B collocandola peraltro arbitrariamente, quanto alla cronologia, addì 29/1/02 e ciò peraltro a dispetto delle ampie, decisive riserve espressamente introdotte nell'atto di appello giustappunto per contestare tale risolutivo errore di data".
6.2.3. - Afferma, altresì, che la Corte erroneamente non aveva ritenuto la configurazione, nella specie, del reato di corruzione qualificando il fatto come concussione, la seconda caratterizzata, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, dall'elemento "di prevalente effettiva prevaricazione" e la prima da quello "della reciproca convenienza, nel comune obiettivo di illecito...quanto al mercimonio della pubblica funzione nel rapporto privato/pubblico ufficiale". Lo schema della concussione andava escluso proprio in relazione alla posizione di extraneus del ricorrente relativamente allo CA, rispetto al quale si poneva come latore o tramite della proposta concussiva.
6.2.4. - Afferma, ancora, che la Corte d'appello non aveva affatto motivato sulla richiesta di concessione delle attenuanti di cui all'art. 323 bis e 114 c.p.. 6.2.5. - Rileva che la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche successive al 10 febbraio 2002 andava comunque dichiarata prima di ogni altra considerazione. Conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 6.3. - CA;
6.3.1. - Deduce i seguenti motivi per mezzo del difensore. Nullità ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione di norme sostanziali e processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità e per mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle seguenti norme.
6.3.2. - Art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 191, 192, 271 e 276 c.p.p.. Nonostante l'accertata inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni successive al giorno 11 febbraio 2002, non solo si ometteva di dichiarare la inutilizzabilità, ma non si escludevano - contraddittoriamente - "nella sostanza e nella valutazione delle prove a carico dello CA le conversazioni successive". "La non utilizzabilità deve intendersi in senso globale" (richiama massima di questa Corte - sez. 2, 12 gennaio 2006, n. 2817, rv. 232868 - che si riferisce alla inutilizzabilità ex art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3). Aggiunge che erano inutilizzabili una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche espressamente elencate, richiamate nella sentenza di primo grado, alla cui motivazione la Corte d'appello si riportava: tali captazioni dovevano essere dichiarate inutilizzabili e la stessa Corte avrebbe dovuto escluderle ai fini del convincimento.
6.3.3. - Art. 125 c.p.p., comma 3, art. 605 c.p.p. e art. 111 Cost.. La sentenza impugnata illegittimamente e invalidamente si limitava a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado su alcuni specifici punti dedotti con gli appelli, cioè: a) ruolo di concorrente inconsapevole dello CA;
b) mancanza di riscontri delle dichiarazioni di IO;
c) iniziativa corruttiva del IO;
d) derubricazione del reato in quello di illecito finanziamento dei partiti).
6.3.4. - Art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 192 e 194 c.p.p. Nonostante la sentenza di primo grado ricordasse l'antagonismo politico e processuale del IO nei confronti dello CA e nonostante la affermazione di sottoporre le prove, per ciò, a un rigoroso vaglio critico, le dichiarazioni della persona offesa restavano prive di riscontro, perché non era stato trovato denaro sulla sua persona del Sindaco. Inoltre, mancava qualsiasi valutazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie di GL e US, nonché la individuazione di riscontri esterni. 6.3.5. - Art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 192 e 110 c.p.p., art. 317 c.p.. Lo CA non aveva mai fatto alcuna richiesta di denaro al IO.
6.3.6. - Art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., artt. 317 e 321 c.p.. Era stato IO a sollecitare un intervento risolutivo nella vicenda della concessione in sanatoria come era stato IO a offrire vantaggi a CA (denaro, come sarebbe scritto nella sentenza di primo grado). La vicenda era quindi inquadrabile nella fattispecie della corruzione.
6.3.7. - art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 593 e 605 c.p.p.. Si era chiesta la assoluzione di CA dal reato di cui al capo b) con formula piena anziché ex art. 530 c.p.p., comma 2: erroneamente la Corte aveva disatteso tale richiesta per difetto di interesse. 7. - Lo CA deposita note difensive.
La persona offesa IO deposita memoria difensiva ex art. 121 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Esame dei ricorsi.
1.2. - US;
1.2.1. - Osserva il Collegio che il ricorso, chiaramente destituito di specificità, appare anche per altro verso inammissibile, atteso che il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare circa la insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in quanto, in forza dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di appello si concentra esclusivamente sui motivi non rinunciati, quale, nella specie, quello attinente alla pena Sez. 5, Sentenza n. 38386 del 26/09/2005 Ud. (dep. 20/10/2005) Rv. 232915;
Sez. 2, Sentenza n. 39663 del 16/06/2004 Ud. (dep. 11/10/2004) Rv. 231109; Sez. 7, Ordinanza n. 40767 del 17/10/2001 Cc. (dep. 15/11/2001) Rv. 220428.
1.3. - GL;
1.3.1. - Premesso che la posizione del GL nei confronti dello CA e del IO era già del tutto chiara dalla lettura delle sentenze di merito, posizione la cui valutazione non è stata affatto trascurata dalla Corte di appello, rileva questa Corte che il motivo di ricorso concernente il colloquio tra l'imputato da un lato e il IO, il D'AB e il IN dall'altro è del tutto generico laddove si sostiene che la comunicazione (a queste ultime tre persone) sulle note lettere "A + B" non sarebbe collocabile in data 29 gennaio 2002, comunicazione che, peraltro, dimostrerebbe la assoluta estraneità del GL al reato. Siffatto modo di proposizione del ricorso per Cassazione, facendo un richiamo all'atto di appello, viola il principio della autonomia del ricorso per Cassazione, nel senso che se alcune censure e argomentazioni a sostegno sono già state proposte con l'appello, esse devono essere riproposte espressamente con il ricorso per Cassazione, non essendo ammissibile un rinvio all'atto di gravame. Consegue che tale parte del ricorso deve essere dichiarata inammissibile, in quanto non sì comprende perché mai la contestazione sulla data del colloquio avrebbe un'importanza decisiva, e, soprattutto, per quali ragioni i contenuti del colloquio dimostrerebbero la estraneità ai fatti del GL al reato di concussione.
1.3.2. - La parte di ricorso con la quale si chiede di affermare che nella specie ricorrerebbe non il reato di concussione ma quello di corruzione è priva di fondamento, avendo i giudici di merito utilizzato i precisi criteri dettati da questa Corte in tema di distinzione tra corruzione e concussione, delitto quest'ultimo che certamente ricorre nella specie.
1.3.3. - La Corte d'appello non si limita a "tre righi" per confutare la tesi della corruzione ma vi dedica la quasi totalità della pag. 17 della sentenza, affermando principi del tutto esatti. 1.3.4. - Infatti i giudici di merito sottolineano, in primo luogo, in punto di fatto, che la promessa della dazione da parte del IO è intervenuta prima del rilascio dell'agognato parere favorevole - di cui la parte civile era in attesa da anni - circa la costruzione di campi di calcetto, parere emesso nello stesso giorno del pagamento della prima tranche dell'indebito pagamento. 1.3.5. - Dopo di che, solo apparentemente la Corte opera un richiamo al criterio della iniziativa per affermare che nella specie ricorra il reato di concussione, in quanto precisa che, il campo deve essere "sgombrato" dal criterio della iniziativa (il che lascia trasparire che tale frase sia introdotta nella motivazione solo ai fini di una puntuale ricostruzione dei fatti). Quindi, con valutazione del tutto conforme agli attuali canoni giurisprudenziali largamente prevalenti, afferma che il IO si è trovato in una condizione psicologica di pressione (nel caso sotto forma di induzione) del tutto tipica del reato di concussione (Sez. 6, Sentenza n. 7957 del 14/05/1997 Ud. (dep. 26/08/1997) Rv. 209754; Sez. 6, Sentenza n. 9213 del 26/09/1996 Ud. (dep. 22/10/1996) Rv. 206209), nel quale la vittima assume una posizione di soggezione del tutto dipendente dal pubblico ufficiale, vedendosi portata (per costrizione o induzione) a manifestare una volontà viziata dal metus publicae potestatis in quanto priva di scelta di fronte alla posizione prevaricatrice dello stesso pubblico ufficiale, poiché obbligata a sottomettersi al volere di costui, diretto a ottenere una dazione o promessa indebita, quale profitto dell'abuso della qualità o dei poteri Sez. 6, Sentenza n. 7957 del 14/05/1997 Ud. (dep. 26/08/1997) Rv. 209754. Esattamente, dunque, la sentenza pone in evidenza come il IO abbia agito proprio per evitare il danno che gli sarebbe derivato dal mancato rilascio della concessione in sanatoria sull'agire della vittima al fine di evitare un danno v. Sez. 2, Sentenza n. 45993 del 16/10/2007 Ud. (dep. 10/12/2007) Rv. 239324; Sez. 6, Sentenza n. 7957 del 14/05/1997 Ud. (dep. 26/08/1997) Rv. 209754. Del tutto diversa è la situazione che da luogo al reato di corruzione in cui il pubblico ufficiale e il privato trattano su una posizione paritetica Sez. 6, Sentenza n. 2265 del 13/01/2000 Ud. (dep. 24/02/2000) Rv. 215639;
Sez. 6, Sentenza n. 9213 del 26/09/1996 Ud. (dep. 22/10/1996) Rv. 206209; Sez. 6, Sentenza n. 8651 del 01/02/1993 Ud. (dep. 23/09/1993) Rv. 195529, con volontà parimenti libere, e il privato mira non a evitare un danno ma a lucrare un vantaggio Sez. 6, Sentenza n. 652 del 01/12/1995 Ud. (dep. 19/01/1996) Rv. 203374). 1.3.6. - Vana è l'autoproclamazione di estraneità al reato da parte del GL.
La sentenza non prende espressamente posizione sul se il profitto del reato dovesse essere spartito (o fosse stato effettivamente spartito) tra CA e GL.
La prova del concorso in tal senso non vi è stata.
Quest'ultimo tuttavia è comunque coinvolto nella vicenda, come lo stesso difensore finisce per riconoscere, e come risulta palese dalla decisione impugnata, quale latore della proposta dello CA (si ricordi la telefonata intercettata di cui si è parlato sopra, nella quale GL comunica allo CA di "avergli aperto la strada"). L'addebito di concussione in concorso è ben configurabile anche nei confronti di chi si ponga come tramite di una proposta concussiva nei confronti della vittima (la norma usa l'espressione:
"costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo..."). E d'altra parte, questa Corte ha sempre riconosciuto che risponde del reato anche colui che si ponga come semplice tramite della richiesta concussiva nella piena consapevolezza di tutte le circostanze del fatto.
(Sez. 6, Sentenza n. 1319 del 24/03/1994 Cc. (dep. 22/08/1994) Rv. 199047; Sez. 1, Sentenza n. 5607 del 09/04/1984 Ud. (dep. 14/06/1984) Rv. 164837; Sez. 2, Sentenza n. 9259 del 05/05/1983 Ud. (dep. 08/11/1983) Rv. 161025).
1.3.7. - È completamente inesatta la affermazione secondo cui la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in ordine al diniego delle attenuanti sopra indicate. Il diniego è infatti basato (v. pag. 20 della sentenza) sulla intensità del dolo, sulla personalità ambigua del GL e sulla importanza nevralgica dell'intervento di quest'ultimo nella determinazione del IO.
1.3.8. - Circa il motivo che concerne le intercettazioni di conversazioni, si osserva che la Corte d'appello ha ritenuto del tutto correttamente inutilizzabili le conversazioni successive al 10 febbraio 2002, essendo scaduto il termine di efficacia della autorizzazione, e ciò ha esplicitato del tutto chiaramente nella motivazione: altrettanto correttamente ha ritenuto utilizzabili e ha utilizzato quella eseguita prima di tale data. Non si comprende perché mai la Corte di merito avrebbe dovuto procedere "alla preventiva, doverosa declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni illegittime". La Corte ha affermato il principio nel corso della motivazione e si è limitata a utilizzare un sola intercettazione eseguita prima del 10 febbraio 2002. Il motivo è pertanto infondato.
1.3.9. - Il ricorso di GL deve, pertanto, essere rigettato.
1.4. CA:
1.4.1. - Per ciò che attiene al primo motivo, si osserva, come già detto a proposito dell'esame della precedente posizione, che la Corte d'appello ha utilizzato una sola intercettazione telefonica avvenuta nell'arco del periodo di efficacia della autorizzazione. Non è vero che la inutilizzabilità deve essere "globale" (la giurisprudenza richiamata dal ricorrente è del tutto fuorviante perché si riferisce a una caso di inutilizzabilità - ex art. 267 c.p.p. e art.268 c.p.p., comma 3, - che qui non ricorre).
Inammissibile è la parte di tale motivo in cui si afferma che per effetto del richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, la Corte avrebbe utilizzato anche altre intercettazioni successive al 10 febbraio 2002.
La elencazione di tali conversazioni, la quale dimostrerebbe l'assunto, senza la minima indicazione dei passaggi della sentenza d'appello in cui esse sarebbero state utilizzate ai fini della ricostruzione o della valutazione dei fatti, relega il profilo del motivo nell'area di operatività dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e).
1.4.2. - Anche il secondo motivo, per il modo con cui è formulato, è in gran parte inammissibile. Quando la parte che ricorre per Cassazione lamenti che la Corte d'appello non abbia risposto a uno o più motivi o a parti di essi, è necessario non solo che si indichi per somme linee l'argomento su cui non sarebbe stata data una risposta confacente (come si limita a fare il ricorrente), ma è indispensabile che si ripropongano con precisione i motivi, si indichino gli argomenti a sostegno delle proprie deduzioni e argomentazioni nel precedente grado di giudizio, si evidenzino chiaramente i profili sui quali non si sarebbe risposto e si riproducano gli elementi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso per Cassazione. Tutta la sentenza è basata sul ruolo centrale di CA nella concussione e si dice che non si sarebbe motivazione sul suo ruolo di concorrente inconsapevole;
si sostiene che nel caso il IO avrebbe corrotto CA e non sarebbe stato CA a commettere concussione nei confronti della vittima IO, e non si spiega perché; si afferma che, nella specie, la qualificazione giuridica corretta del reato sarebbe stata addirittura quella di finanziamento illecito ai partiti, e non si propongono argomenti a sostegno di tale tesi. L'unica affermazione che tollera una proposizione secca ed apodittica è quella della mancanza di riscontri delle dichiarazioni della parte civile, affermazione, peraltro, del tutto infondata perché IO è, appunto, parte civile, le cui dichiarazioni, per giurisprudenza notissima, non richiedono riscontri, trattandosi di dichiarazioni rese da testimone (senza contare i profili relativi alla fotocopiature delle banconote e alla sorpresa del US, addetto alla riscossione della tangente, di parte del denaro profitto della concussione dalla polizia giudiziaria).
1.4.3. - Il terzo motivo è pure infondato. E vero che la sentenza riconosce che i due (CA e IO) erano avversari politici, ma tuttavia concilia benissimo tale aspetto della vicenda con lo svolgimento della stessa, chiarendo l'incontestabile fatto oggettivo che parte della dazione di denaro sia stata trovata dalla polizia nelle tasche del US incaricato della riscossione, e in questo, cioè nel far sorprendere l'incaricato del pubblico ufficiale "con le mani nel sacco", può spiegarsi il rapporto antagonista tra IO e CA. Tale motivazione sulla attendibilità di IO - che non pecca di carenza in punto di attendibilità di IO, come sostenuto dalla difesa - è contenuta nella pagina 18 della sentenza impugnata ed è corroborata non solo dal fatto che giustamente la Corte ha ritenuto che - a fini ricostruttivi del fatto - l'iniziativa del pagamento della tangente sia stata dello CA, che ha fatto giungere il "messaggio" al IO tramite GL, ma anche dalla aspettativa del IO di ottenere lo sblocco della sua pratica e la sua condotta adesiva alla richiesta concussiva. (Nè va dimenticato il contenuto della telefonata del 30 gennaio 2002 ore 17,41).
1.4.4.- Appare del tutto priva di significato la considerazione - contenuta nel quarto motivo di ricorso, che va, pertanto, anch'esso rigettato - secondo cui CA non avrebbe mai fatto alcuna richiesta di denaro a IO, perché in tutta la sentenza impugnata appare scontato che la proposta concussiva era stata portata a conoscenza del IO da parte del GL. 1.4.5. - Sulla iniziativa della vicenda illecita si è già detto. Qui va ribadito che il criterio della iniziativa per stabilire la distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione è un criterio obsoleto, utilizzato talvolta da una giurisprudenza risalente. Oggi esiste una consolidata giurisprudenza - alla quale il Collegio aderisce - che pone il criterio distintivo , fondamentale nel senso che nella corruzione i soggetti (pubblico ufficiale e privato) trattano il negozio illecito su un piano paritetico, spinti dalla libera volontà di entrambi, mentre nella concussione il privato è indotto o costretto dal pubblico ufficiale a promettere o a dare indebitamente denaro o altra utilità al medesimo pubblico ufficiale in una posizione di soggezione caratterizzata dal metus publicae potestatis, spinto quindi non da una volontà libera ma viziata nel suo processo formativo (coactus tamen volui). Di tutto ciò la sentenza impugnata a tenuto pienamente conto. 1.4.6. - Sull'ultimo motivo si osserva che lo CA non ha interesse a invocare una assoluzione con formula ampia anziché ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, in ordine al reato sub b) della rubrica Sez. U, Sentenza n. 2110 del 23/11/1995 Ud. (dep. 23/02/1996) Rv. 203762.
1.4.7. - Anche il ricorso di CA deve essere pertanto rigettato. 2. - In conclusione, il ricorso del US deve essere dichiarato inammissibile, mentre vanno rigettati i ricorsi di GL e di CA.
Il US va condannato al pagamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa della ammende, mentre tutti e tre i ricorrenti vanno condannati, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali. GL e CA, nei confronti dei quali soli il IO si è costituito parte civile, vanno condannati a rifondere al IO stesso le spese sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.075 di cui Euro 3.850, per onorari oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di US OM e lo condanna al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di CA AE AR e di GL SA.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido. Condanna inoltre lo CA e il GL, in solido, alla rifusione delle spese in favore della parte civile IO MA:
spese che liquida nella complessiva somma di Euro 4.075 di cui Euro 3.850, per onorari oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009