Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2006, n. 2817
CASS
Sentenza 12 gennaio 2006

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L'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti o nell'inosservanza delle disposizioni stabilite dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. attiene non soltanto al contenuto delle conversazioni ma anche ad ogni altro dato da esse desumibile, come le generalità dei soggetti coinvolti nella captazione, dal momento che si tratta di dato informativo non desunto da altri accertamenti ma proprio e soltanto dai risultati delle intercettazioni.

Commentario1

  • 1Pubblicazione delle intercettazioni: il difficile bilanciamento tra privacy e informazione
    Valeria Falcone · https://www.filodiritto.com/ · 27 maggio 2007

    1. LA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI La materia del divieto di pubblicazione degli atti di un procedimento penale, e in particolare delle intercettazioni penali, rappresenta un tema affascinante e complesso allo stesso tempo. Intorno ad esso ruotano principi di portata costituzionale, quali l'esigenza processuale di non inquinare le prove, la tutela della privacy delle persone coinvolte ed il diritto dei cittadini ad essere informati sui fatti di cronaca giudiziaria. Con disegno di legge n. 1638, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta n. 145 del 17 aprile 2007, il Governo ha avviato una riforma legislativa in tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2006, n. 2817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2817
Data del deposito : 12 gennaio 2006

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