Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
L'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti o nell'inosservanza delle disposizioni stabilite dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. attiene non soltanto al contenuto delle conversazioni ma anche ad ogni altro dato da esse desumibile, come le generalità dei soggetti coinvolti nella captazione, dal momento che si tratta di dato informativo non desunto da altri accertamenti ma proprio e soltanto dai risultati delle intercettazioni.
Commentario • 1
- 1. Pubblicazione delle intercettazioni: il difficile bilanciamento tra privacy e informazioneValeria Falcone · https://www.filodiritto.com/ · 27 maggio 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2006, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
28 1 7/06 al dossimons
Camera di consiglio del Reg. Gen. n. 38957/05 17 12 gennaio 2006 Sentenza n. 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dai magistrati: 1. Rizzo Aldo presidente
2. Morgigni Antonio consigliere
3. Esposito Antonio consigliere
4. Bernabai Renato consigliere 5. Tavassi Marina consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E NZA
sul ricorso proposto da
PR NT C. 1971
avverso l'ordinanza 7 luglio 2005 del Tribunale di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonio
Morgigni;
sentita la requisitoria del sostituto procuratore
' ё гдето generale Vito D'Ambrosio che ha chiesto
Il 7 luglio 2005 il Tribunale di Reggio Calabria,
giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte ha confermato l'ordinanza adottata il 24 giugno 2005 dal parte in cui quest'ultimo avevaG. I. P. locale, nella disposto la custodia cautelare in carcere di Antonino
PR, indagato per associazione per delinquere di tipo mafioso ma liberato nelle more.
Il difensore ricorre, deducendo la violazione degli artt.
627 e 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 bis cod. pen..
Assume che secondo la decisione di questa Corte la sola conversazione posta a carico di PR ed avvenuta fra
soggetti "terzi" non poteva assurgere al rango di valido elemento indiziario se non corroborata da ulteriori elementi che ne costituissero un valido riscontro.
Aggiunge che, sempre secondo la sentenza menzionata, il tenore stesso del dialogo captato era tale da consentire addirittura di escludere che PR fosse da considerare come soggetto fedele a PE CO.
Rileva che ill'ordinanza impugnata, nel confermare giudizio di gravità indiziaria precedentemente formulato dal Tribunale, avrebbe violato l'articolo 627 cod. proc.
pen., valutando come elemento indiziante l'esito del dialogo intervenuto all'interno del circolo Enalcaccia
del comune di Calanna in data 25 giugno del 2003, sebbene proprio quel colloquio fosse stato già ritenuto
2 inutilizzabile dalla prima ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame in considerazione della irregolarità delle attività di intercettazione che erano state effettuate.
A tal proposito precisa che l'ordinanza impugnata da un lato ha ribadito la ricordata inutilizzabilità, ma dall'altro ha rivalutato il dato, evidenziando che in ogni caso sarebbe stata rilevata la presenza di PR
presso tale circolo, elemento questo che avrebbe valore indiziante.
In contrario osserva che la conversazione, essendo stata dichiarata inutilizzabile, non può costituire indizio non soltanto in relazione al suo contenuto ma anche con riferimento alla sua stessa esistenza, dalla quale desumere la presenza di PR nel circolo.
Evidenzia che la mera presenza in un locale pubblico non può costituire dato significativo della volontà di PR
di prendere parte a conversazioni dal contenuto illecito;
potendo le stesse essere assolutamente legittime.
Il dato, pertanto, sarebbe un elemento intrinsecamente neutro.
Parimenti equivoci sarebbero le frequentazioni menzionate dalla Polizia Giudiziaria
- tra il ricorrente ed altri coindagati ed il lontano rapporto parentale che lo lega a PE CO, poiché non sarebbero
significativi della sussistenza di una contiguità
delittuosa tra l'indagato e la ritenuta consorteria mafiosa. Ed anzi, la circostanza che nel primo giudizio di riesame tali elementi non fossero stati minimamente valorizzati quali dati indizianti sarebbe di per sé stessa significativa della loro irrilevanza.
Censura, inoltre, la rivalutazione di dati che erano stati del tutto trascurati in sede di decisione di istanza di riesame e che, come tali, non erano stati presi in considerazione dai Giudici di legittimità: in particolare il ricorrente censura la valorizzazione del della conversazione intercettata in data 29 maggio del
2003, nel corso della quale si sarebbe fatto riferimento ad un coinvolgimento di PR nelle vicende elettorali del piccolo paese, laddove questa Corte aveva ritenuto equivoco il relativo contenuto, in quanto dalla semplice lettura della stessa emergeva che il ricorrente era considerato come uno dei possibili "traditori"; da ciò
deriverebbe la deduzione secondo cui PR non era ritenuto inserito nel sodalizio criminoso.
Conseguentemente nella precedente sentenza la Cassazione
aveva sollecitato il Giudice del rinvio a riesaminare il contenuto della detta conversazione, per verificare se dalla stessa si evincessero dati significativi del coinvolgimento di PR nel sodalizio. Assume che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a trascrivere pedissequamente il contenuto della detta conversazione, rinnovando le medesime considerazioni che erano già state poste a sostegno della prima ordinanza
4 oggetto di annullamento.
Aggiunge che dalla conversazione emerge che l'interlocutore di Greco cui viene rimproverato di essere uno dei soggetti che non aveva votato secondo le indicazioni
- paventa la possibilità che uno dei soggetti che non aveva mantenuto le promesse elettorali potesse
(unitamente a tale Emilio) proprio PR;
da ciò essere l'invito perentorio di CO, rivolto a DA, di contestare apertamente a PR il "tradimento", al fine di conseguire un chiarimento definitivo.
In base а tale constatazione i Giudici del Riesame
avrebbero dovuto escludere un qualsiasi coinvolgimento di
PR in attività criminose, poiché se è messa in dubbio la fedele collaborazione di PR al cospetto del
ritenuto capo cosca PE CO, si dovrebbe desumere interlocutori non viche tra i due è alcuna consapevolezza in ordine all'adesione di PR ad un qualche sodalizio criminoso. Aggiunge che se tale
adesione vi fosse stata, da un lato DA non si sarebbe mai azzardato a mettere in dubbio la fedeltà
elettorale dell'odierno ricorrente;
e dall'altro, la reazione di CO a tali insinuazioni sarebbe stata estremamente più marcata.
Precisa che dalle intercettazioni emerge una reazione assolutamente chiara da parte del CO: questi,
evidentemente certo del fatto che fosse stato il DA a non mantenere le promesse elettorali, lo ha invitato a
5 contestare esplicitamente a PR il tradimento e ciò
allo scopo evidente di pervenire ad un chiarimento
definitivo.
Asserisce il ricorrente che questa conversazione assumerebbe soltanto rilevanza di discolpa, come
"segnalato" dalla pronuncia di codesta Corte Suprema.
Critica, quindi, la decisione del Giudice del rinvio, che
а seguito della sollecitazione effettuata dalla
Cassazione in sede d'annullamento T si sarebbe limitato a riportare una serie di assolutamentevalutazioni congetturali e prive di un contenuto logico coerente ed univoco.
Il ricorso è fondato. Il Tribunale nella prima parte del provvedimento argomenta dettagliatamente sull'esistenza di un'organizzazione connotata dalla forza intimidatrice tipica delle associazioni di tipo mafioso.
Su tema il ricorrente non svolgequesto alcun'osservazione, essendo interessato soltanto a dimostrare la sua estraneità al gruppo criminale,
argomento sul quale questa Corte aveva rilevato un difetto di motivazione sotto il profilo del "dubbio interpretativo" derivante dalla "semplice lettura del testo" della
1
"conversazione intervenuta tra terzi in cui un interlocutore, indicato come capo mafia locale, indicherebbe nel PR uno dei suoi accoliti che svolgeva il compito di collettore di voti nelle elezioni locali".
Nella sentenza menzionata la Sesta Sezione ha censurato
6 la motivazione della prima ordinanza del Tribunale,
considerata da un lato non completa e dall'altro viziata si deve ritenere da manifesta illogicità, per la mancata risoluzione del ricordato "dubbio interpretativo", non chiarito dalle restanti osservazioni.
Con l'odierno provvedimento il Tribunale ha apprezzato anche altri indizi, considerati gravi nel loro complesso:
l'intestazione di una delle tante schede a)
telefoniche che CO utilizzava;
b) la presenza dell'indagato all'interno del circolo Enalcaccia il 25 giugno 2003 unitamente ad altri coindagati tutti coinvolti nella medesima imputazione;
e intercettazioni telefoniche del 29 dicembre c)
2002 e del 30 dicembre 2002 dalle quali emerge che PE CO intreccia "contatti a più
l'indagato, mettendolo anche inriprese" con contatto con il sindaco di Calanna il cui ruolo
è stato ritenuto determinante nella ricostruzione delle "aderenze" del sodalizio criminale;
d) il contenuto dell'intercettazione della conversazione del 29 maggio 2003 intervenuta tra CO e DA e menzionata anche dalla difesa;
le frequentazioni con i menzionati coindagati, e)
7 parentela con il ricordato CO ed if) la
rapporti interpersonali intrattenuti con il medesimo.
Il ricorrente, però, si duole della valutazione compiuta nel circolo Enalcacciasulla ricordata presenza riscontrata nel corso di un'intercettazione ritenuta non utilizzabile.
L'osservazione merita accoglimento.
La ritenuta inutilizzabilità concerne non soltanto il contenuto delle conversazioni intercettate ma anche ogni altro dato desumibile dalla prova illegittimamente acquisita. Tra questi ultimi vanno comprese le generalità
dei soggetti coinvolti nella captazione, trattandosi di estremo non desunto da altri accertamenti (ad esempio controlli eseguiti dalla polizia giudiziaria) ma proprio e soltanto dai "risultati" menzionati dall'art. 271 comma
1 cod. proc. pen.. Tale termine, infatti, non si riferisce alle sole frasi captate ma ad ogni altro fatto in particolareche dalle stesse emerge ed,
l'individuazione dei partecipanti ai dialoghi. Questo elemento è stato considerato rilevante dal quelli
Tribunale che lo ha elencato tra gli elementi apprezzati ai fini della conferma dell'ordinanza di custodia cautelare. In presenza di altre conversazioni parimenti esaminate ma già ritenute oggetto di "dubbio interpretativo" da parte di questa Corte occorre che il giudice territoriale riveda nuovamente le proprie conclusioni senza tenere conto dell'estremo in oggetto.
P. Q. M.
l'ordinanza impugnata con rinvio al La Corte annulla
Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame..
Roma, 12 gennaio 2006.
Il consigliere estensore Il Presidente
Antonio Moreign. Aldo RAZZO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA)
IL 24 GEN. 2006
IL CANCELLIERE
Angelo Maila Cancemi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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