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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7645/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: pensione di inabilità
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Marconi, 4, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Soriano e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
27.11.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 16.02.2022, alla competente domanda di riconoscimento Controparte_2
del previsto requisito sanitario di invalidità, ai fini della concessione della pensione d'inabilità. Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso, essendo stata riconosciuta solamente un'invalidità nella misura del 75% e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per le citate prestazioni. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia negativa, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta l'integrazione della perizia da parte del
CTU già nominato in fase di ATPO, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie dedotte in ricorso;
tenuto conto altresì della nuova documentazione successiva al deposito del ricorso in opposizione ad ATP, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. Persona_1
– indicati dettagliatamente nell'ambito dell'integrazione della perizia medico-legale,
[...] depositata in data 24.03.2025, e qui da intendersi integralmente trascritti.
Essi, tuttavia, come affermato dal CTU in sede di integrazione, non determinano un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa.
Il CTU, pertanto, confermando la valutazione già espressa in sede di ATPO, conclude affermando che “Da tutto quanto su esposto, in base alla documentazione agli atti, alla visita effettuata, alle considerazioni espresse, alla luce del fatto che la ricorrente è affetta da patologie preesistenti alla presentazione della domanda amministrativa, volendo applicare il Calcolo riduzionistico di Balthazard, possiamo ragionevolmente dire che la Signora è da Parte_1 ritenersi Invalida con una percentuale pari al 80% a far data dal 16/02/2022, data di presentazione della domanda amministrativa” (cfr. pagina 22).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Così, anche con riferimento al merito delle censure avanzate, alle conclusioni del CTU, ritiene la giudice che tali censure siano infondate e, come tali, inidonee a scalfire le risultanze della citata consulenza, che appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle sue conclusioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Più specificamente, con riguardo alle censure mosse in ordine alla valutazione della bronchite cronica ed agli esiti di sofferenza tissutale su base cerebro-vascolare ischemica, che, con note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., depositate in data 26.05.2025, parte ricorrente lamenta essere stata trascurata dal CTU nell'ambito dell'integrazione della perizia medico- legale del 24.03.2025, deve rilevarsi che, diversamente da quanto dedotto dall'istante, tale documentazione risulta essere stata presa in considerazione dal consulente, come si evince dalla perizia (cfr. pagina 5).
Tale documentazione, tuttavia, non appare valutabile sul piano medico-legale in quanto, con riferimento, in particolare, alla “bronchite cronica semplice in paz. con paralisi delle corde vocali, diabetica ed ipertesa”, trattasi di patologia della quale non è neppure possibile evincere la gravità – ovvero l'incidenza ai fini della valutazione medico-legale – alla luce della documentazione depositata;
parimenti, neppure la dedotta sofferenza tissutale su base cerebro-vascolare ischemica risulta essere stata riscontrata dal CTU all'esito dell'esame obiettivo, non essendo emerse, in sede di visita, alterazioni comportamentali o della memoria della ricorrente (cfr. pagina 4). Tale documentazione, pertanto, nulla aggiunge rispetto al quadro clinico già considerato e valutato dal consulente, trattandosi di referti dai quali non è possibile evincere un aggravamento delle patologie della ricorrente tale da giustificare una diversa valutazione.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Visto l'art. 152 disp. att. cpc (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S. M. C.V., 30.05.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7645/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: pensione di inabilità
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Marconi, 4, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Soriano e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
27.11.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 16.02.2022, alla competente domanda di riconoscimento Controparte_2
del previsto requisito sanitario di invalidità, ai fini della concessione della pensione d'inabilità. Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso, essendo stata riconosciuta solamente un'invalidità nella misura del 75% e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per le citate prestazioni. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia negativa, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta l'integrazione della perizia da parte del
CTU già nominato in fase di ATPO, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie dedotte in ricorso;
tenuto conto altresì della nuova documentazione successiva al deposito del ricorso in opposizione ad ATP, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. Persona_1
– indicati dettagliatamente nell'ambito dell'integrazione della perizia medico-legale,
[...] depositata in data 24.03.2025, e qui da intendersi integralmente trascritti.
Essi, tuttavia, come affermato dal CTU in sede di integrazione, non determinano un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa.
Il CTU, pertanto, confermando la valutazione già espressa in sede di ATPO, conclude affermando che “Da tutto quanto su esposto, in base alla documentazione agli atti, alla visita effettuata, alle considerazioni espresse, alla luce del fatto che la ricorrente è affetta da patologie preesistenti alla presentazione della domanda amministrativa, volendo applicare il Calcolo riduzionistico di Balthazard, possiamo ragionevolmente dire che la Signora è da Parte_1 ritenersi Invalida con una percentuale pari al 80% a far data dal 16/02/2022, data di presentazione della domanda amministrativa” (cfr. pagina 22).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Così, anche con riferimento al merito delle censure avanzate, alle conclusioni del CTU, ritiene la giudice che tali censure siano infondate e, come tali, inidonee a scalfire le risultanze della citata consulenza, che appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle sue conclusioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Più specificamente, con riguardo alle censure mosse in ordine alla valutazione della bronchite cronica ed agli esiti di sofferenza tissutale su base cerebro-vascolare ischemica, che, con note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., depositate in data 26.05.2025, parte ricorrente lamenta essere stata trascurata dal CTU nell'ambito dell'integrazione della perizia medico- legale del 24.03.2025, deve rilevarsi che, diversamente da quanto dedotto dall'istante, tale documentazione risulta essere stata presa in considerazione dal consulente, come si evince dalla perizia (cfr. pagina 5).
Tale documentazione, tuttavia, non appare valutabile sul piano medico-legale in quanto, con riferimento, in particolare, alla “bronchite cronica semplice in paz. con paralisi delle corde vocali, diabetica ed ipertesa”, trattasi di patologia della quale non è neppure possibile evincere la gravità – ovvero l'incidenza ai fini della valutazione medico-legale – alla luce della documentazione depositata;
parimenti, neppure la dedotta sofferenza tissutale su base cerebro-vascolare ischemica risulta essere stata riscontrata dal CTU all'esito dell'esame obiettivo, non essendo emerse, in sede di visita, alterazioni comportamentali o della memoria della ricorrente (cfr. pagina 4). Tale documentazione, pertanto, nulla aggiunge rispetto al quadro clinico già considerato e valutato dal consulente, trattandosi di referti dai quali non è possibile evincere un aggravamento delle patologie della ricorrente tale da giustificare una diversa valutazione.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Visto l'art. 152 disp. att. cpc (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S. M. C.V., 30.05.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico