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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4990 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3561/2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 16.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 3561/2023 R.G., verten- te tra:
e Parte_1 Parte_2
;
[...] CP_1 Controparte_2
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Cristina De Luca che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per , l'Avvocato Marilena Fusco, che si riporta agli atti e verbali di causa. Parte_2
E' presente, per l'Avvocato Antonella Senatore che si riporta agli atti e verbali Controparte_2 di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Sia che fanno presente che, “in ordine alla sentenza n. 2954/2025 del Parte_2 CP_2
Tribunale di Napoli Nord, non passata in giudicato, depositata da controparte, la stessa concerne l'ordinanza di assegnazione resa nello stesso procedimento esecutivo che ha solo statuito in ordine all'assegnazione delle somme ed è un provvedimento, diverso dall'Ordinanza quivi impugnata, che non rileva ai fini della decisione del presente giudizio, pertanto sulla stessa non si accetta il con- traddittorio e se ne chiede lo stralcio”.
L'Avv. De Luca deduce che vi è stata produzione in giudizio della sentenza al fine di evidenziare che non vi è stato abuso del processo da parte degli appellanti. la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pro- nuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 3561/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3561/2023 R.G. - avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc n. cronol. 2722/2023 resa dal Tribunale di Napoli in data 19.6.2023 nel procedimento n. 3769/2022 R.G. - vertente tra
(cf ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Cristina De Luca, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Piazza
Sant'Eframo vecchio, n. 19; appellanti
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._3
Marilena Fusco, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Afragola (Na), Traversa Prima San Giorgio, n. 20; appellata nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- CP_1 P.IVA_1 sentato e difeso dagli Avvocati Massimiliano Gorgoni, Carmen Moscariello ed
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale di Napo- CP_1 li Vomero – Filiale Metropolitana, Via Comunale Guantai ad Orsolone, n. 4; nonché
(CF ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Senatore, elettivamente domi- ciliata in Napoli, Piazza Matteotti n. 2; appellata nonché
( ), residente in [...] C.F._4
Amendola, n.58; appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.4.2022 ex art. 702 bis cpc, e espo- Parte_1 Parte_2 nevano che: a) l'Avvocato , in esecuzione di ordinanza ex art. 702 bis Parte_2
c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento R.G. n. 6969/2019, aveva sottoposto a pignoramento le somme dovute a da Poste Ita- CP_3 liane S.p.a. e da;
b) l'udienza di dichiarazione del terzo era stata fissata per il CP_1 giorno 25.10.2021; c) vi era libretto postale cointestato a e CP_3 [...]
, con giacenza di € 105,36; d) vi erano anche due buoni dematerializzati: il Pt_1
n. 0000070823907 di € 5.000,00 e il n. 0000074950916 di € 1.550,00; e) il buono dematerializzato n. 0000070823907 era intestato, oltre che a anche CP_3
a ; e) il buono n. 0000074950916 era intestato, oltre che a Parte_1 CP_4
, anche a e e) gli istanti, quindi, avevano pro-
[...] Parte_1 Parte_2 posto, ex art. 619 c.p.c., opposizione di terzo all'esecuzione, e contestualmente avevano formulato istanza di sospensione all'esecuzione, rilevando, in particolare, che il pignoramento dei buoni fruttiferi postali e del libretto di risparmio avrebbe provocato un grave danno alla NO , disoccupata, titolare di assegno di Pt_1 mantenimento da parte del marito , a sua volta inadempiente, tanto CP_3 da indurla ad agire con autonoma procedura esecutiva e con intervento in quella presso terzi;
f) il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione, condannato parte opponente al pagamento delle spese della fase cautelare, nonché assegnato termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 4.4.2022, e Parte_1 Parte_3
al riesame del giudice di merito l'erroneità della condanna alle spese
[...] della fase sommaria, ritenendo che la stessa fosse contraria al principio della soc- combenza.
Si costituivano in giudizio le parti convenute, contestando l'avverso dedotto.
Con ordinanza comunicata in data 22.06.2023, il Tribunale di Napoli Nord dichia- rava inammissibile il ricorso proposto e condannava i ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
Secondo il Giudice di prime cure “…la presente azione giudiziaria costituisce in- troduzione del giudizio di merito di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619
c.p.c. con cui, però, l'opponente chiede la riforma del provvedimento reso dal GE
3
nella fase cautelare dell'opposizione, nella parte relativa alla condanna alle spe- se.
Si rammenta che il mezzo di impugnazione dell'ordinanza resa dal GE nella fase sommaria dell'opposizione, anche solo con riferimento al regime delle spese, è il reclamo. Dunque, le richieste contenute nel ricorso sono inammissibili, in quanto andavano fatte valere con il mezzo del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Con Inoltre, la domanda deve ritenersi infondata, in quanto correttamente il aven- do rigettato l'istanza di sospensione, ha condannato la parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 e 92 c.p.c., al pagamento delle spese di lite. Invero, nell'ipotesi speci- Con fica, in cui il ha rigettato l'istanza di sospensione in quanto dalla dichiarazio- ne del terzo emergeva che il credito era cointestato e dunque egli avrebbe d'ufficio provveduto all'assegnazione del credito nella misura del 50%. Pertanto, non si in- corre in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.2 c.p.c. in cui è possibile de- rogare al principio della soccombenza. Invero non trattasi di un'ipotesi di soc- combenza reciproca che sottende una pluralità di domande contrapposte o
l'accoglimento parziale di una sola domanda articolata in più capi o ancora un accoglimento parziale della domanda sul piano quantitativo”.
Avverso la pronuncia, con atto notificato in data 20.7.2023, gli istanti hanno pro- mosso appello, costituendosi in data 26.7.2023.
Gli appellanti hanno sostenuto la non correttezza della decisione nella parte in cui si è ritenuto applicabile l'istituto del reclamo, nonché, nel merito, la violazione e l'errata applicazione del principio della soccombenza.
L'appello si reputa non possa essere accolto.
E' fondato il primo motivo, stante l'insegnamento della Suprema Corte, in forza del quale, in tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive e il relativo giudizio a cognizione piena, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, sia per conse- guire una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità ed eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione all'esecu- zione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della rego- lamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 09/02/2021, n. 3019).
Vale altresì riportare passo motivazionale, sempre della Corte di Cassazione, se- condo cui “…la regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizio- ne esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione può essere ridiscussa nel solo giudizio di merito dell'opposizione, che la parte interessata può sempre instaura- re, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice
4
dell'esecuzione, con la conseguenza che in relazione a tale provvedimento non è ammissibile né l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e neppu- re il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi della Cost., art. 111
(Cass., sez. 3, 27/10/2011, n. 22503; Cass., sez. 3, 18/09/2014, n. 19644; Cass., sez. 6-3, 14/06/2016, n. 12170; Cass., sez. 6-3, 10/10/2017, n. 23733; Cass., sez.
6-3, 13/04/2017, n. 9652; Cass., sez. 6-3, 31/05/2019, n. 15082; Cass., sez. 6-3,
20/11/2019, n. 30300; Cass., sez. 6-3, 09/02/2021, n. 3019; Cass., sez. 6-3,
29/11/2021, n. 37252; Cass., sez. 3, 26/04/2022, n. 12977)” (Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 13/04/2017, n. 9652).
E se è vero che la norma prevede la possibilità di promuovere reclamo contro l'ordinanza “che provvede sull'istanza di sospensione”, è altrettanto indiscutibile che il giudizio di merito può sempre essere instaurato anche per discutere la sola questione inerente alle spese.
Non può essere accolto, tuttavia, il secondo motivo, atteso che il GE ha corretta- mente escluso la ricorrenza dei gravi motivi, ritenendo di poter tenere conto, in se- de di assegnazione, della quota del solo debitore.
Si tratta, cioè, di decisione squisitamente cautelare che assume però rilevanza deci- siva in ragione della fase in cui è stata emessa.
E il provvedimento di rigetto determina, quale necessaria conseguenza, l'obbligo del giudice di applicare, anche in sede cautelare, il principio della soccombenza, salva l'ipotesi della ricorrenza delle eccezionali ragioni, da indicare in motivazio- ne.
Ebbene, in primo luogo, proprio dal punto di vista cautelare gli istanti non possono non essere considerati soccombenti, avendo appunto subito il rigetto dell'istanza di sospensione.
Non si rinviene poi analitica e risolvente censura in ordine alla mancata valutazio- ne della sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni, in ogni caso non sussistenti, stante la ritenuta correttezza della decisione cautelare, mentre non assume dirimen- te rilevanza la produzione della sentenza con le memorie finali, emessa all'esito di procedimento, comunque diverso, di opposizione agli atti esecutivi.
Analoghe considerazioni, di contro, vanno fatte in ordine alla produzione di sen- tenza di . Controparte_2
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio, tenuto conto della somma riconosciuta e della non particolare complessità della causa: trova applica- zione il DM 55/14 e successive modifiche.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggra- vata, stante l'opinabilità delle tesi prospettate.
In ogni caso, è noto che l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96
5
c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass. civ. Sez. Unite Ord.,
16/09/2021, n. 25041).
E si reputa mancare il requisito della mala fede e/o della colpa grave, che va ravvi- sato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovve- ro nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. civ., I, Sent.,
09/02/2017, n. 3464).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è di- chiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a ver- sare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giu- dice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc n. cronol. 2722/2023 resa dal Tribunale di Napoli in data 19.6.2023 nel procedimento n. 3769/2022 R.G.:
• rigetta l'appello;
• condanna e al pagamento delle spese di giu- Parte_1 Parte_2 dizio che liquida: a) per , in euro 673,00 per compensi profes- Parte_2 sionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA
e cpa come per legge;
b) per l' in euro 673,00 per compensi profes- CP_1 sionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA
e cpa come per legge;
c) per , in euro 673,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compen- si, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• rigetta la domanda di responsabilità aggravata. Così deciso, in Napoli, in data 16.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 16.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 3561/2023 R.G., verten- te tra:
e Parte_1 Parte_2
;
[...] CP_1 Controparte_2
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Cristina De Luca che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per , l'Avvocato Marilena Fusco, che si riporta agli atti e verbali di causa. Parte_2
E' presente, per l'Avvocato Antonella Senatore che si riporta agli atti e verbali Controparte_2 di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Sia che fanno presente che, “in ordine alla sentenza n. 2954/2025 del Parte_2 CP_2
Tribunale di Napoli Nord, non passata in giudicato, depositata da controparte, la stessa concerne l'ordinanza di assegnazione resa nello stesso procedimento esecutivo che ha solo statuito in ordine all'assegnazione delle somme ed è un provvedimento, diverso dall'Ordinanza quivi impugnata, che non rileva ai fini della decisione del presente giudizio, pertanto sulla stessa non si accetta il con- traddittorio e se ne chiede lo stralcio”.
L'Avv. De Luca deduce che vi è stata produzione in giudizio della sentenza al fine di evidenziare che non vi è stato abuso del processo da parte degli appellanti. la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pro- nuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 3561/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3561/2023 R.G. - avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc n. cronol. 2722/2023 resa dal Tribunale di Napoli in data 19.6.2023 nel procedimento n. 3769/2022 R.G. - vertente tra
(cf ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Cristina De Luca, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Piazza
Sant'Eframo vecchio, n. 19; appellanti
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._3
Marilena Fusco, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Afragola (Na), Traversa Prima San Giorgio, n. 20; appellata nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre- CP_1 P.IVA_1 sentato e difeso dagli Avvocati Massimiliano Gorgoni, Carmen Moscariello ed
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale di Napo- CP_1 li Vomero – Filiale Metropolitana, Via Comunale Guantai ad Orsolone, n. 4; nonché
(CF ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Senatore, elettivamente domi- ciliata in Napoli, Piazza Matteotti n. 2; appellata nonché
( ), residente in [...] C.F._4
Amendola, n.58; appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.4.2022 ex art. 702 bis cpc, e espo- Parte_1 Parte_2 nevano che: a) l'Avvocato , in esecuzione di ordinanza ex art. 702 bis Parte_2
c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento R.G. n. 6969/2019, aveva sottoposto a pignoramento le somme dovute a da Poste Ita- CP_3 liane S.p.a. e da;
b) l'udienza di dichiarazione del terzo era stata fissata per il CP_1 giorno 25.10.2021; c) vi era libretto postale cointestato a e CP_3 [...]
, con giacenza di € 105,36; d) vi erano anche due buoni dematerializzati: il Pt_1
n. 0000070823907 di € 5.000,00 e il n. 0000074950916 di € 1.550,00; e) il buono dematerializzato n. 0000070823907 era intestato, oltre che a anche CP_3
a ; e) il buono n. 0000074950916 era intestato, oltre che a Parte_1 CP_4
, anche a e e) gli istanti, quindi, avevano pro-
[...] Parte_1 Parte_2 posto, ex art. 619 c.p.c., opposizione di terzo all'esecuzione, e contestualmente avevano formulato istanza di sospensione all'esecuzione, rilevando, in particolare, che il pignoramento dei buoni fruttiferi postali e del libretto di risparmio avrebbe provocato un grave danno alla NO , disoccupata, titolare di assegno di Pt_1 mantenimento da parte del marito , a sua volta inadempiente, tanto CP_3 da indurla ad agire con autonoma procedura esecutiva e con intervento in quella presso terzi;
f) il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione, condannato parte opponente al pagamento delle spese della fase cautelare, nonché assegnato termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 4.4.2022, e Parte_1 Parte_3
al riesame del giudice di merito l'erroneità della condanna alle spese
[...] della fase sommaria, ritenendo che la stessa fosse contraria al principio della soc- combenza.
Si costituivano in giudizio le parti convenute, contestando l'avverso dedotto.
Con ordinanza comunicata in data 22.06.2023, il Tribunale di Napoli Nord dichia- rava inammissibile il ricorso proposto e condannava i ricorrenti alla refusione delle spese di lite.
Secondo il Giudice di prime cure “…la presente azione giudiziaria costituisce in- troduzione del giudizio di merito di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619
c.p.c. con cui, però, l'opponente chiede la riforma del provvedimento reso dal GE
3
nella fase cautelare dell'opposizione, nella parte relativa alla condanna alle spe- se.
Si rammenta che il mezzo di impugnazione dell'ordinanza resa dal GE nella fase sommaria dell'opposizione, anche solo con riferimento al regime delle spese, è il reclamo. Dunque, le richieste contenute nel ricorso sono inammissibili, in quanto andavano fatte valere con il mezzo del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Con Inoltre, la domanda deve ritenersi infondata, in quanto correttamente il aven- do rigettato l'istanza di sospensione, ha condannato la parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 e 92 c.p.c., al pagamento delle spese di lite. Invero, nell'ipotesi speci- Con fica, in cui il ha rigettato l'istanza di sospensione in quanto dalla dichiarazio- ne del terzo emergeva che il credito era cointestato e dunque egli avrebbe d'ufficio provveduto all'assegnazione del credito nella misura del 50%. Pertanto, non si in- corre in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.2 c.p.c. in cui è possibile de- rogare al principio della soccombenza. Invero non trattasi di un'ipotesi di soc- combenza reciproca che sottende una pluralità di domande contrapposte o
l'accoglimento parziale di una sola domanda articolata in più capi o ancora un accoglimento parziale della domanda sul piano quantitativo”.
Avverso la pronuncia, con atto notificato in data 20.7.2023, gli istanti hanno pro- mosso appello, costituendosi in data 26.7.2023.
Gli appellanti hanno sostenuto la non correttezza della decisione nella parte in cui si è ritenuto applicabile l'istituto del reclamo, nonché, nel merito, la violazione e l'errata applicazione del principio della soccombenza.
L'appello si reputa non possa essere accolto.
E' fondato il primo motivo, stante l'insegnamento della Suprema Corte, in forza del quale, in tema di rapporti tra la fase sommaria delle opposizioni esecutive e il relativo giudizio a cognizione piena, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, abbia dichiarato improcedibile sia l'opposizione proposta dal debitore sia l'azione esecutiva del creditore, sussiste l'interesse di quest'ultimo ad instaurare la fase di merito dell'opposizione avanzata dal debitore, sia per conse- guire una pronuncia a cognizione piena sull'ammissibilità ed eventualmente sul merito della stessa (previa sua qualificazione in termini di opposizione all'esecu- zione o di opposizione agli atti esecutivi), sia per ottenere la revisione della rego- lamentazione delle spese della fase sommaria, operata ovvero omessa dal giudice dell'esecuzione (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 09/02/2021, n. 3019).
Vale altresì riportare passo motivazionale, sempre della Corte di Cassazione, se- condo cui “…la regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizio- ne esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione può essere ridiscussa nel solo giudizio di merito dell'opposizione, che la parte interessata può sempre instaura- re, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice
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dell'esecuzione, con la conseguenza che in relazione a tale provvedimento non è ammissibile né l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e neppu- re il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi della Cost., art. 111
(Cass., sez. 3, 27/10/2011, n. 22503; Cass., sez. 3, 18/09/2014, n. 19644; Cass., sez. 6-3, 14/06/2016, n. 12170; Cass., sez. 6-3, 10/10/2017, n. 23733; Cass., sez.
6-3, 13/04/2017, n. 9652; Cass., sez. 6-3, 31/05/2019, n. 15082; Cass., sez. 6-3,
20/11/2019, n. 30300; Cass., sez. 6-3, 09/02/2021, n. 3019; Cass., sez. 6-3,
29/11/2021, n. 37252; Cass., sez. 3, 26/04/2022, n. 12977)” (Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 13/04/2017, n. 9652).
E se è vero che la norma prevede la possibilità di promuovere reclamo contro l'ordinanza “che provvede sull'istanza di sospensione”, è altrettanto indiscutibile che il giudizio di merito può sempre essere instaurato anche per discutere la sola questione inerente alle spese.
Non può essere accolto, tuttavia, il secondo motivo, atteso che il GE ha corretta- mente escluso la ricorrenza dei gravi motivi, ritenendo di poter tenere conto, in se- de di assegnazione, della quota del solo debitore.
Si tratta, cioè, di decisione squisitamente cautelare che assume però rilevanza deci- siva in ragione della fase in cui è stata emessa.
E il provvedimento di rigetto determina, quale necessaria conseguenza, l'obbligo del giudice di applicare, anche in sede cautelare, il principio della soccombenza, salva l'ipotesi della ricorrenza delle eccezionali ragioni, da indicare in motivazio- ne.
Ebbene, in primo luogo, proprio dal punto di vista cautelare gli istanti non possono non essere considerati soccombenti, avendo appunto subito il rigetto dell'istanza di sospensione.
Non si rinviene poi analitica e risolvente censura in ordine alla mancata valutazio- ne della sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni, in ogni caso non sussistenti, stante la ritenuta correttezza della decisione cautelare, mentre non assume dirimen- te rilevanza la produzione della sentenza con le memorie finali, emessa all'esito di procedimento, comunque diverso, di opposizione agli atti esecutivi.
Analoghe considerazioni, di contro, vanno fatte in ordine alla produzione di sen- tenza di . Controparte_2
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio, tenuto conto della somma riconosciuta e della non particolare complessità della causa: trova applica- zione il DM 55/14 e successive modifiche.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggra- vata, stante l'opinabilità delle tesi prospettate.
In ogni caso, è noto che l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96
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c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass. civ. Sez. Unite Ord.,
16/09/2021, n. 25041).
E si reputa mancare il requisito della mala fede e/o della colpa grave, che va ravvi- sato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovve- ro nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. civ., I, Sent.,
09/02/2017, n. 3464).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è di- chiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a ver- sare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giu- dice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc n. cronol. 2722/2023 resa dal Tribunale di Napoli in data 19.6.2023 nel procedimento n. 3769/2022 R.G.:
• rigetta l'appello;
• condanna e al pagamento delle spese di giu- Parte_1 Parte_2 dizio che liquida: a) per , in euro 673,00 per compensi profes- Parte_2 sionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA
e cpa come per legge;
b) per l' in euro 673,00 per compensi profes- CP_1 sionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA
e cpa come per legge;
c) per , in euro 673,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compen- si, IVA e cpa come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• rigetta la domanda di responsabilità aggravata. Così deciso, in Napoli, in data 16.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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